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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 14/12/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3550/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3550/2025, promossa con ricorso depositato il 05/09/2025 da:
1) Parte_1
Nata a Milano (MI) il 15/04/1967
Cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] Casciago (VA) con l'Avv. Daniele Parisi
e
2) Parte_2
Nato a Varese (VA) il 13/07/1961
Cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] Varese (VA) con l'Avv. Daniele Parisi
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Casciago (VA) in data 8 novembre 2004
(anno 2004 atto n. 5 parte I) con i seguenti figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti:
[...]
. Persona_1
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 05/09/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati di talamo, desco e dimora e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2) La dimora coniugale di proprietà esclusiva della sig.ra Parte_1
( ), ubicata nel Comune di Casciago (VA) in Via Campi Aperti n.5, C.F._1
unitamente a mobili, arredi e pertinenze, viene in via esclusiva assegnata alla moglie.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire, sempre tramite il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma delle condizioni già articolate con riferimento alla domanda di divorzio.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 08/11/2004, in Casciago (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile
2 del Comune di Casciago (anno 2004 atto n. 5 parte I ) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3550/2025, promossa con ricorso depositato il 05/09/2025 da:
1) Parte_1
Nata a Milano (MI) il 15/04/1967
Cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] Casciago (VA) con l'Avv. Daniele Parisi
e
2) Parte_2
Nato a Varese (VA) il 13/07/1961
Cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] Varese (VA) con l'Avv. Daniele Parisi
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Casciago (VA) in data 8 novembre 2004
(anno 2004 atto n. 5 parte I) con i seguenti figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti:
[...]
. Persona_1
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 05/09/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati di talamo, desco e dimora e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2) La dimora coniugale di proprietà esclusiva della sig.ra Parte_1
( ), ubicata nel Comune di Casciago (VA) in Via Campi Aperti n.5, C.F._1
unitamente a mobili, arredi e pertinenze, viene in via esclusiva assegnata alla moglie.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire, sempre tramite il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma delle condizioni già articolate con riferimento alla domanda di divorzio.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 08/11/2004, in Casciago (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile
2 del Comune di Casciago (anno 2004 atto n. 5 parte I ) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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