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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/11/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Marcello Presidente MAGGI
Dott. Enrica Giudice rel. DI TURSI
CARBONARA Giudice Dott. Anna
ha emesso la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 3207 anno 2025 del R.G.V.G., riservato per la decisione nell'udienza del 14/11/2025, tenutosi con le modalità della trattazione scritta, promosso:
DA difeso e rappresentato dall'avv. Giovanni Donnaloia Parte 1
E difesa e rappresentata dall'avv. Giovanni Donnaloia Controparte 1
,
con l'intervento del Pubblico Ministero, avente per oggetto:
DIVORZIO CONGIUNTO
Viste le note difensive depositate congiuntamente dalle parti per l'udienza di comparizione coniugi tenutasi all'udienza del 14/11/2025 con le modalità della trattazione scritta in cui le parti hanno dichiarato che non vi sono possibilità di riconciliazione e si sono riportate al ricorso introduttivo;
visto l'allegato ricorso per divorzio congiunto (atto al quale ci si riporta integralmente), con il quale i coniugi, hanno congiuntamente richiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in Palagianello (Ta) il 20.05.2006, alle condizioni di cui al medesimo ricorso ed atti allegati;
viste le note di udienza svoltasi con le modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc;
Verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n° 2, lett. b), L.898/1970, dal momento che il Tribunale con sentenza n.704/2024 del 11/12/2024. pronunciava la separazione dei coniugi;
Visto che i coniugi hanno regolato le condizioni economiche personali, con la prole e tra loro nel ricorso introduttivo e nelle successive note di udienza, da intendersi parte integrante del presente provvedimento e che appaiono conformi a legge;
Le spese si intendono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
visto l'art. 3, n° 2, lett. b), l. n. 898/1970;
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palagianello (Ta) il 20.05.2006 da nato a [...] il [...] e Controparte 1Parte 1
[...] nata a [...] il [...], trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Palagianello (Ta) - Anno 2006, Atto n.7 p.2 s. A, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e nelle note di trattazione scritta;
B) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza.
C) Spese compensate.
Così deciso in Taranto, addì 14/11/2025 IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE
Dott. Marcello Maggi Dott.ssa Enrica Di Tursi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Marcello Presidente MAGGI
Dott. Enrica Giudice rel. DI TURSI
CARBONARA Giudice Dott. Anna
ha emesso la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 3207 anno 2025 del R.G.V.G., riservato per la decisione nell'udienza del 14/11/2025, tenutosi con le modalità della trattazione scritta, promosso:
DA difeso e rappresentato dall'avv. Giovanni Donnaloia Parte 1
E difesa e rappresentata dall'avv. Giovanni Donnaloia Controparte 1
,
con l'intervento del Pubblico Ministero, avente per oggetto:
DIVORZIO CONGIUNTO
Viste le note difensive depositate congiuntamente dalle parti per l'udienza di comparizione coniugi tenutasi all'udienza del 14/11/2025 con le modalità della trattazione scritta in cui le parti hanno dichiarato che non vi sono possibilità di riconciliazione e si sono riportate al ricorso introduttivo;
visto l'allegato ricorso per divorzio congiunto (atto al quale ci si riporta integralmente), con il quale i coniugi, hanno congiuntamente richiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in Palagianello (Ta) il 20.05.2006, alle condizioni di cui al medesimo ricorso ed atti allegati;
viste le note di udienza svoltasi con le modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc;
Verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n° 2, lett. b), L.898/1970, dal momento che il Tribunale con sentenza n.704/2024 del 11/12/2024. pronunciava la separazione dei coniugi;
Visto che i coniugi hanno regolato le condizioni economiche personali, con la prole e tra loro nel ricorso introduttivo e nelle successive note di udienza, da intendersi parte integrante del presente provvedimento e che appaiono conformi a legge;
Le spese si intendono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
visto l'art. 3, n° 2, lett. b), l. n. 898/1970;
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palagianello (Ta) il 20.05.2006 da nato a [...] il [...] e Controparte 1Parte 1
[...] nata a [...] il [...], trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Palagianello (Ta) - Anno 2006, Atto n.7 p.2 s. A, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e nelle note di trattazione scritta;
B) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza.
C) Spese compensate.
Così deciso in Taranto, addì 14/11/2025 IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE
Dott. Marcello Maggi Dott.ssa Enrica Di Tursi