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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 13/02/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Rovigo
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 2104/2022 R.G. e promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
- attrice-
con il patrocinio dell'avv. MEGARO GIOVANNA
contro
(C.F. Controparte_1
C.F._2
-convenuto-
in persona del titolare , con il patrocinio dell'avv. BARBATO ENRICO Controparte_1
Conclusioni di parte attrice:
come da foglio depositato in via telematica in data 14.10.2024.
Conclusioni di parte convenuta:
come da foglio depositato in via telematica in data 11.10.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1
“Immobiliare Cà Dottori di RG BE”, esponendo:
pagina 1 di 12 - di essersi recata, con i propri genitori, nell'Azienda agricola “ Controparte_1
di in data 11.5.2019, in quanto intenzionati ad acquistare un cavallo;
Controparte_1
- che una volta arrivati sul posto, una persona, “probabilmente l'istruttore, che sellava e domava i cavalli e lavorava all'interno dell'anzidetta struttura”, sellava un cavallo e lo faceva provare a all'interno del recinto che era circondato da sabbia;
Parte_1
- che l'attrice “montava regolarmente cavalli e praticava equitazione”;
- che dopo la prova del primo cavallo tutto era andato per il meglio, a quel punto il
“signore” in questione consigliava all'odierna attrice di provarne un altro, che sarebbe stato più docile;
- che, mentre stava effettuando questa seconda prova, “era sbalzata rovinosamente su un abbeveratoio che sporgeva all'interno del recinto” e nel cadere “la ragazza non riusciva ad attutire l'impatto mettendo avanti le mani andando così ad impattare con l'addome contro l'abbeveratoio”;
- di essere stata trasportata al Pronto Soccorso e di aver riportato, in conseguenza della caduta, gravi lesioni personali, patendo un danno (danno biologico, morale, spese mediche, per interventi e per assistenza) quantificato in € 155.796,75;
- che in tale somma è compreso anche il danno subìto dai genitori dell'attrice, in misura di € 5.000,00 pari alle “spese di assistenza”, essendo stati costretti a sospendere la propria attività lavorativa per il periodo di assistenza prestata alla FI;
- che la Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile e la Commissione
Medica per l'accertamento dell'handicap hanno riconosciuto all'attrice rispettivamente il 67% di invalidità la prima e la condizione di portatore di handicap (comma 1 art.3
Legge 104 del 1992) la seconda;
- che al momento dell'accaduto era minore di età e i genitori, in qualità di Persona_1
legali rappresentanti esercenti la potestà genitoriale, si sono rivolti allo Studio Petrillo
pagina 2 di 12 Infortunistica stradale di Vignola per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla
FI, maturando lo Studio incaricato per l'attività svolta un credito pari ad 18.300,00.
Sostenendo che la convenuta sarebbe responsabile dei danni provocati a norma dell'art. 2052
c.c., quale proprietaria del cavallo e come tale responsabile dei danni cagionati dall'animale perché tenuta al suo controllo, ha concluso chiedendo: “- accertare e dichiarare che il sinistro
per cui è causa si è verificato secondo le modalità descritte in narrativa ed accertare la
responsabilità dell' ; - per l'effetto, ai sensi Controparte_1
dell'art. 2052 c.c., condannare l' , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore a pagare alla Sig.ra per le lesioni sofferte, Parte_1
la somma di Euro 155.769,75, oltre ad Euro 18.300,00 per le competenze maturate dallo
Studio Petrillo, ovvero la maggiore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e
rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Si è costituito il convenuto Immobiliare Cà Dottori di RG BE resistendo alla domanda ed allegando:
- che l' è iscritta come azienda agricola con attività, tra le Controparte_2
altre, di allevamento cavalli e altri equini, non ha un maneggio, non svolge corsi di equitazione, ma si limita all'allevamento e alla vendita;
- di essere stato contattato da padre dell'attrice, per l'acquisto di un Controparte_3
cavallo, di aver concordato una visita all'allevamento per il giorno 11.5.2019, e che in tale data erano presenti il con la moglie e la FI minorenne Pt_1 Controparte_4
, oltre a e ad cavaliere professionista;
Pt_1 Controparte_1 Persona_2
- che con la famiglia, ha visionato l'allevamento e chiesto di poter Controparte_3
vedere qualche cavallo ai fini dell'acquisto: un primo cavallo è stato presentato e montato dal presso un'area recintata ove vengono tenuti i cavalli all'aperto; Per_2
- che, dopo la presentazione, il avrebbe chiesto di far montare e provare il cavallo Pt_1
pagina 3 di 12 dalla FI, descrivendola come esperta, munita di brevetto FISE - risultando iscritta alla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) con tessera n. rilasciata il Nume_1
04.10.2017 - e frequentante concorsi equestri;
dopo la FI, lo stesso cavallo sarebbe stato montato anche dal padre, sia all'interno del recinto che all'esterno presso i terreni della Azienda agricola;
- che il padre dell'attrice avrebbe poi chiesto di poter vedere un secondo cavallo, lo avrebbe montato e poi avrebbe chiesto che anche questo secondo venisse provato dalla
FI;
- che , dopo aver percorso all'interno del paddock circa 5-7 metri al passo dal Pt_1
cancello del recinto a mano sinistra, percorrendo quindi la linea accanto alla staccionata, avrebbe dato il comando al cavallo di dirigersi verso la parte opposta del campo in direzione della staccionata opposta, passando per il centro del campo;
il cavallo sarebbe quindi partito al “piccolo trotto-galoppino” ma, giunta in prossimità
della staccionata opposta, la ragazza avrebbe perso il controllo, cadendo;
il cavallo non si sarebbe imbizzarrito, ma si sarebbe limitato ad eseguire il comando del cavaliere, cambiando l'andatura dal passo al trotto, e fermandosi immediatamente alla caduta dell'amazzone;
- che l'abbeveratorio presente era di materiale plastico, di dimensioni circa 60 x 60 cm,
posto al livello del terreno e per la quasi totalità fuori dal campo.
Ha negato la sussistenza di una responsabilità ex art. 2052 cc, eccependo il c.d. caso fortuito,
essendo la caduta imputabile all'attrice.
Ha contestato la quantificazione dei danni e chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) NEL MERITO, in principalità, rigettarsi la domanda attorea;
2) NEL MERITO, in via
subordinata, in caso di accoglimento parziale della domanda attorea, limitare il risarcimento
secondi principi di diritto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per
pagina 4 di 12 spese generali oltre IVA e CPA come per legge.”
Autorizzato il deposito di memorie ex art 183 co. 6 cpc, la causa è stata istruita con documenti e raccogliendo l'interrogatorio formale di (udienza 22.11.2023) e le Controparte_1
testimonianze di e nonché disponendo Controparte_4 Persona_2 Controparte_3
il confronto tra i testimoni e (udienza 17.1.2024), quindi è Controparte_4 Persona_2
stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 15.10.2024.
***
La domanda attorea non può trovare accoglimento e va respinta per le ragioni che seguono.
Parte attrice chiede il risarcimento del danno subito a seguito della caduta da cavallo a causa della responsabilità oggettiva in capo al convenuto quale proprietario/utilizzatore dell'animale, invocando l'applicazione dell'art. 2052 cc, secondo il quale “il proprietario di
un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni
cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito,
salvo che provi il caso fortuito”.
Va premesso in diritto che la responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., prevista a carico del proprietario o di chi si serve dell'animale per il periodo in cui lo ha in uso, in relazione ai danni cagionati dallo stesso, ha natura oggettiva, si fonda non già su un comportamento o un'attività del proprietario, ma su una relazione (di proprietà o di uso, che può anche essere temporaneo) intercorrente tra questi e l'animale e trova limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella determinazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e dell'eccezionalità.
All'attore compete solo di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale pagina 5 di 12 (Cass. 16.4.2015 n. 2015; Cass. n. 15895 del 20/07/2011).
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che del danno cagionato da animale risponde ex art. 2052 c.c. il proprietario o chi ne ha l'uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa (anche solo omissiva), sulla base del mero rapporto intercorrente con l'animale nonché del nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso,
che il caso fortuito, quale fattore esterno generatore del danno concretamente verificatosi, può
interrompere (Cass. 28.7.2014 n. 17091; Cass. 20.5.2016 n. 10402).
In merito al caso fortuito la S.C. ha precisato che “la presunzione di responsabilità per danno
cagionato da animali, ex art. 2052 c.c., può essere superata esclusivamente se il proprietario,
o colui che si serve dell'animale, provi il caso fortuito, che include anche il fatto colposo del
danneggiato avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno purchè presenti i
caratteri dell'imprevedibilità, inevitabilità ed assoluta eccezionalità” (Cass. 20.5.2016 n.
10402).
Se dunque il caso fortuito viene inteso dalla giurisprudenza di legittimità nel senso più ampio,
comprensivo del fatto dello stesso danneggiato avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno (Cass. 15.12.2015 n. 25223; Cass. 19.3.2007 n. 6454) si rileva che nel caso di specie l'attrice non ha fornito, a monte, prova del nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento dannoso.
Esclusa la possibilità di attribuire una qualche rilevanza alle dichiarazioni del teste che durante la prova ha dichiarato di aver letto le memorie di parte Controparte_3
convenuta, Immobiliare Cà Dottori di (“ho letto nelle memorie di Controparte_1
controparte che si parla del fatto che abbiamo parlato di brevetti ma mia FI era in possesso di una mera patente che viene rilasciata quando una persona di iscrive ad un corso e inizia a far passeggiare i cavalli”), con ciò definitivamente escludendo una attendibilità già
compromessa dal rapporto parentale che lo lega all'attrice e dal fatto che nelle stesse pagina 6 di 12 allegazioni di parte attrice egli ha direttamente subìto un danno, in conseguenza del sinistro,
che ciononostante è stato espressamente richiesto in via risarcitoria nel presente giudizio introdotto dalla FI (si veda quando rilevato supra), l'esame delle ulteriori prove Pt_1
raccolte non può che condurre all'esito descritto.
Risulta infatti provato che (i) la richiesta di montare i cavalli da parte di sia Parte_1
quanto al primo che quanto al secondo cavallo esaminato, è provenuta dalla stessa parte interessata all'acquisto, e non dalla potenziale venditrice odierna convenuta;
(ii) che Pt_1
è stata indicata come sufficientemente esperta in materia di equitazione da poter gestire autonomamente il cavallo, pur sconosciuto, da esaminare;
(iii) che il secondo cavallo non si è
imbizzarrito, non ha manifestato alcun comportamento o movimento stravagante, né ha pertanto in alcun modo eziologicamente causato la caduta per cui è causa.
L'interrogatorio formale del convenuto , richiesto dall'attrice, non ha Controparte_1
provocato sul punto alcuna confessione giudiziale, non avendo il predetto reso dichiarazioni a sé sfavorevoli in ordine alla dinamica del sinistro.
Il teste ha dichiarato di essere stato presente presso l'azienda agricola del Persona_2
convenuto in occasione del sinistro del 11.5.2019 perché richiesto dallo stesso , al fine CP_1
di montare dei cavalli per dei clienti che avevano chiesto di poterli esaminare. Ha dichiarato di aver sellato e presentato il primo cavallo, di nome , alla famiglia e di Per_3 Pt_1
averlo montato personalmente. Ha confermato che il padre di ha chiesto di far Pt_1
montare il cavallo alla FI ed ha aggiunto: “abbiamo chiesto se lei avesse esperienza e ci è
stato risposto di sì, che sapeva andare a cavallo e che era munita di brevetto FISE […] dopo
aver montato sia io, che che il padre, mi è stato chiesto - non ricordo di Per_3 Pt_1
preciso chi me l'abbia chiesto, credo il padre essendo quello che parlava di più - se ci fosse
un altro cavallo più giovane da provare. Ho presentato io il secondo cavallo, di nome Ciak,
già montato e all'interno del campo, e il padre mi ha chiesto di far montare il cavallo alla
pagina 7 di 12 FI”.
Il fatto che sia stata descritta come sufficientemente esperta in materia di equitazione Pt_1
trova conferma anche nelle stesse allegazioni di parte (pag. 2 dell'atto di citazione ove si legge “l'attrice montava regolarmente cavalli e praticava equitazione”) e nelle dichiarazioni della madre, (“è stato riferito che mia FI sapeva andare a cavallo”, Controparte_4
comunicazione rivolta “ai convenuti”, da intendersi e Persona_2 Controparte_1
presenti presso l'azienda agricola del convenuto).
In ordine alla dinamica del sinistro, la teste ha invero dichiarato: “confermo che CP_4
dopo aver fatto al passo qualche metro lungo la staccionata il cavallo si è fermato senza
ricevere il comando. Era già girato verso di me, che sono rimasta all'inizio del percorso
all'ingresso; a quel punto mia FI ha “dato gamba” cioè il comando per ripartire al passo
e il cavallo si è alzato con tutte le quattro gambe facendo due salti come ad un rodeo, per
dire, per disarcionare mia FI che lo stava montando;
lo ricordo perché in quel momento
ho esclamato, stupita: “ma come, al galoppo?” pensando che il cavallo stesse ripartendo al galoppo anziché al passo, perché i due passi parevano proprio passi da galoppo”.
Ha poi aggiunto che il cavallo “si è imbizzarrito e mia FI è caduta nel punto dove il
cavallo si è imbizzarrito, nego che nel frattempo avesse percorso l'intera diametro del campo
al piccolo trotto-galoppino con andatura tranquilla;
dopo che mia FI è caduta sono corsa
da lei e non so dire cosa sia successo […] mia FI dopo essere stata sbalzata in alto è
caduta di fronte sull'abbeveratoio che in sostanza si trovava sotto e davanti al cavallo”.
Il teste ha da par sua dichiarato: “ho fatto montare la ragazza regolando le staffe;
il Per_2
campo dove è stata fatta la prova è rettangolare;
è partita al passo a mano sinistra, superato
il secondo angolo, e percorsi non più di 6 o 7 metri, il cavallo è virato verso il centro del
campo, per tornare al punto di partenza, ed è partito ad una andatura di galoppino molto
leggera; giunto alla staccionata sul lato opposto, il cavallo si è fermato;
allora la ragazza è
pagina 8 di 12 caduta; non ricordo di preciso se la ragazza è caduta durante il galoppino, a cavallo già
fermo, o a causa della fermata del cavallo, presumo che abbia perso l'equilibrio; dopodichè
il cavallo è rimasto fermo a guardare verso la ragazza caduta”.
Interrogato sulla circostanza se “il cavallo mentre veniva sellato dal mostrava Per_2
atteggiamenti di nervosismo e agitazione” ha negato dichiarando: “assolutamente no, era
serenissimo; era fermo, non spostava il peso del corpo a destra e sinistra né la testa in alto e
in basso, in modo diverso da quello che normalmente accade nel sellare un cavallo
tranquillo, che comunque in quanto animale non sta certo immobile come se fosse un
oggetto”.
Sulla medesima circostanza la teste madre dell'attrice, in ordine al secondo Controparte_4
cavallo montato dall'attrice ha dichiarato che “finchè il provvedeva a sellarlo lo stesso Per_2
cavallo presentava segni di nervosismo” precisando che il cavallo “spostava il peso del corpo da destra a sinistra, alzava ed abbassava la testa”.
All'esito del disposto confronto tra i testimoni e sulle circostanze non CP_4 Per_2
collimanti delle rispettive dichiarazioni, in particolare relative al punto della caduta e al fatto che il secondo cavallo avrebbe compiuto due “salti” o “sgroppi” che avrebbero disarcionato l'attrice, gli stessi hanno sostanzialmente confermato le rispettive dichiarazioni, seppure con talune diverse sfumature.
In particolare, la ha precisato che “la caduta si è verificata dopo che il cavallo si era CP_4
girato e aveva guadagnato il centro del recinto e si era diretto verso il punto di partenza del
paddock; giunto qui, si è verificato quanto ho dichiarato prima”: è emerso pertanto che al momento della caduta il cavallo non era più “presso la staccionata”, come in origine dichiarato, ma era “rientrato” verso il centro del paddock;
la teste ha invece confermato di ricordare i due salti, ossia gli “sgroppi” effettuati dal cavallo, affermando di aver assistito alla scena posta di fronte al cavallo.
pagina 9 di 12 Il teste ha precisato che si trovava a bordo del paddock, di aver dialogato con il padre Per_2
della ragazza finché questa iniziava la prova, che il padre stava a bordo del recinto vicino a lui ma sul lato esterno dello stesso, ma di aver comunque visto la scena e di aver assistito alla caduta guardando scena e cavallo dal lato.
Ritiene questo Giudice, valutata ogni circostanza, che debba giudicarsi sicuramente più
attendibile la testimonianza del teste Per_2
Nel caso di specie sono plurimi gli elementi che inducono a ritenere la teste meno CP_4
attendibile, anche all'esito del confronto disposto, in quanto:
(i) la teste è madre dell'attrice, e dunque, da un lato, è stata, nel momento del sinistro, senza dubbio e con notevole intensità emotivamente coinvolta dallo stesso, interessata in via esclusiva a verificare le condizioni di salute della FI appena caduta (lei stessa ha dichiarato
“dopo che mia FI è caduta sono corsa da lei e non so dire cosa sia successo”): ciò rende del tutto verosimile il fatto che il ricordo degli attimi immediatamente precedenti il sinistro non si sia formato o mantenuto nel tempo nitido e vero;
dall'altro lato, vale quanto già affermato in relazione al padre, pur sentito come teste, e cioè il fatto che anch'ella è direttamente e personalmente interessata all'esito di questo giudizio, poiché è stato affermato in citazione che anch'ella ha direttamente subìto un danno, in conseguenza del sinistro, espressamente richiesto in via risarcitoria nel presente giudizio pure introdotto dalla FI;
(ii) la posizione in cui si trovava la madre, e cioè il fatto di aver assistito alla scena della caduta “posta di fronte al cavallo”, è sicuramente deteriore rispetto alla visuale del teste
(che ha visto la scena dal lato), e, considerate le note dimensioni dei cavalli, inducono Per_2
a ritenere verosimile che detta visuale compromessa renda non del tutto attendibile la ricostruzione dei movimenti dei cavalli come “sgroppi”, come tali volti allo scopo di disarcionare il cavaliere;
(iii) il non meglio precisato “nervosismo” che il secondo cavallo avrebbe manifestato secondo pagina 10 di 12 la teste (concetto come tale intriso di una eccessiva genericità e valutatività), ovvero i suoi movimenti (“spostava il peso del corpo da destra a sinistra, alzava ed abbassava la testa”) non paiono affatto stravaganti, né idonei a provocare la caduta, ma espressione del tutto ordinaria del comportamento del cavallo.
A contrario, il teste è risultato terzo rispetto agli interessi delle parti in causa, non Per_2
legato da rapporti professionali pendenti con l'azienda agricola del convenuto;
ha una particolare qualifica (“istruttore di equitazione e cavaliere”), che rinforza l'attendibilità delle dichiarazioni aventi ad oggetto la montatura di cavalli ed il comportamento tenuto da questi animali;
ha reso dichiarazioni circostanziate, precise, prive contraddizioni, pienamente confermate anche in sede di confronto;
ha assistito, come si è già evidenziato, al sinistro da una posizione “privilegiata”, “guardando scena e cavallo dal lato”, quindi con la migliore e completa visibilità sia del cavallo che dell'attrice.
Consegue da quanto esposto che non può ritenersi provato il nesso di causa tra un qualche comportamento dell'animale e la caduta, e ciò basta ad escludere l'operatività della responsabilità invocata ex art. 2052 cc, e quindi per rigettare la domanda dell'attrice.
Sull'attrice soccombente gravano le spese di lite, che si liquidano in conformità del D.M.
55/2014 modificato dal 147/2022, in base al valore della causa (scaglione da € 52.001,00 a €
260.000,00) applicando valori compresi tra i minimi ed i medi tabellari, giudicati congrui alla scarsa complessità della lite ed all'attività processuale svolta (che si è limitata all'accertamento del nesso di causa materiale). Si liquidano pertanto nella somma complessiva di € 10.000,00 (di cui € 1.800,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 4.000,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 3.000,00 per la fase decisionale)
con distrazione delle spese relative alle fasi introduttiva, istruttoria e decisionale pari a €
8.200,00 a favore del difensore di Immobiliare Cà Dottori di RG BE, avv. Enrico
Barbato, come da istanza ex art. 93 cpc avanzata nel foglio di precisazione delle conclusioni pagina 11 di 12 depositato in data 11.10.2024.
p.q.m.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
1. rigetta le domande di Parte_1
2. condanna a rifondere alla convenuta Immobiliare Cà Dottori di RG Parte_1
BE le spese di lite, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre spese generali
15%, iva e cpa come per legge, con distrazione delle spese relative alle fasi introduttiva, istruttoria e decisionale pari a € 8.200,00 oltre agli accessori indicati in favore del difensore antistatario avv. Enrico Barbato.
Così deciso in Rovigo, 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 12 di 12
Tribunale Ordinario di Rovigo
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 2104/2022 R.G. e promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
- attrice-
con il patrocinio dell'avv. MEGARO GIOVANNA
contro
(C.F. Controparte_1
C.F._2
-convenuto-
in persona del titolare , con il patrocinio dell'avv. BARBATO ENRICO Controparte_1
Conclusioni di parte attrice:
come da foglio depositato in via telematica in data 14.10.2024.
Conclusioni di parte convenuta:
come da foglio depositato in via telematica in data 11.10.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1
“Immobiliare Cà Dottori di RG BE”, esponendo:
pagina 1 di 12 - di essersi recata, con i propri genitori, nell'Azienda agricola “ Controparte_1
di in data 11.5.2019, in quanto intenzionati ad acquistare un cavallo;
Controparte_1
- che una volta arrivati sul posto, una persona, “probabilmente l'istruttore, che sellava e domava i cavalli e lavorava all'interno dell'anzidetta struttura”, sellava un cavallo e lo faceva provare a all'interno del recinto che era circondato da sabbia;
Parte_1
- che l'attrice “montava regolarmente cavalli e praticava equitazione”;
- che dopo la prova del primo cavallo tutto era andato per il meglio, a quel punto il
“signore” in questione consigliava all'odierna attrice di provarne un altro, che sarebbe stato più docile;
- che, mentre stava effettuando questa seconda prova, “era sbalzata rovinosamente su un abbeveratoio che sporgeva all'interno del recinto” e nel cadere “la ragazza non riusciva ad attutire l'impatto mettendo avanti le mani andando così ad impattare con l'addome contro l'abbeveratoio”;
- di essere stata trasportata al Pronto Soccorso e di aver riportato, in conseguenza della caduta, gravi lesioni personali, patendo un danno (danno biologico, morale, spese mediche, per interventi e per assistenza) quantificato in € 155.796,75;
- che in tale somma è compreso anche il danno subìto dai genitori dell'attrice, in misura di € 5.000,00 pari alle “spese di assistenza”, essendo stati costretti a sospendere la propria attività lavorativa per il periodo di assistenza prestata alla FI;
- che la Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile e la Commissione
Medica per l'accertamento dell'handicap hanno riconosciuto all'attrice rispettivamente il 67% di invalidità la prima e la condizione di portatore di handicap (comma 1 art.3
Legge 104 del 1992) la seconda;
- che al momento dell'accaduto era minore di età e i genitori, in qualità di Persona_1
legali rappresentanti esercenti la potestà genitoriale, si sono rivolti allo Studio Petrillo
pagina 2 di 12 Infortunistica stradale di Vignola per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla
FI, maturando lo Studio incaricato per l'attività svolta un credito pari ad 18.300,00.
Sostenendo che la convenuta sarebbe responsabile dei danni provocati a norma dell'art. 2052
c.c., quale proprietaria del cavallo e come tale responsabile dei danni cagionati dall'animale perché tenuta al suo controllo, ha concluso chiedendo: “- accertare e dichiarare che il sinistro
per cui è causa si è verificato secondo le modalità descritte in narrativa ed accertare la
responsabilità dell' ; - per l'effetto, ai sensi Controparte_1
dell'art. 2052 c.c., condannare l' , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore a pagare alla Sig.ra per le lesioni sofferte, Parte_1
la somma di Euro 155.769,75, oltre ad Euro 18.300,00 per le competenze maturate dallo
Studio Petrillo, ovvero la maggiore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e
rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Si è costituito il convenuto Immobiliare Cà Dottori di RG BE resistendo alla domanda ed allegando:
- che l' è iscritta come azienda agricola con attività, tra le Controparte_2
altre, di allevamento cavalli e altri equini, non ha un maneggio, non svolge corsi di equitazione, ma si limita all'allevamento e alla vendita;
- di essere stato contattato da padre dell'attrice, per l'acquisto di un Controparte_3
cavallo, di aver concordato una visita all'allevamento per il giorno 11.5.2019, e che in tale data erano presenti il con la moglie e la FI minorenne Pt_1 Controparte_4
, oltre a e ad cavaliere professionista;
Pt_1 Controparte_1 Persona_2
- che con la famiglia, ha visionato l'allevamento e chiesto di poter Controparte_3
vedere qualche cavallo ai fini dell'acquisto: un primo cavallo è stato presentato e montato dal presso un'area recintata ove vengono tenuti i cavalli all'aperto; Per_2
- che, dopo la presentazione, il avrebbe chiesto di far montare e provare il cavallo Pt_1
pagina 3 di 12 dalla FI, descrivendola come esperta, munita di brevetto FISE - risultando iscritta alla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) con tessera n. rilasciata il Nume_1
04.10.2017 - e frequentante concorsi equestri;
dopo la FI, lo stesso cavallo sarebbe stato montato anche dal padre, sia all'interno del recinto che all'esterno presso i terreni della Azienda agricola;
- che il padre dell'attrice avrebbe poi chiesto di poter vedere un secondo cavallo, lo avrebbe montato e poi avrebbe chiesto che anche questo secondo venisse provato dalla
FI;
- che , dopo aver percorso all'interno del paddock circa 5-7 metri al passo dal Pt_1
cancello del recinto a mano sinistra, percorrendo quindi la linea accanto alla staccionata, avrebbe dato il comando al cavallo di dirigersi verso la parte opposta del campo in direzione della staccionata opposta, passando per il centro del campo;
il cavallo sarebbe quindi partito al “piccolo trotto-galoppino” ma, giunta in prossimità
della staccionata opposta, la ragazza avrebbe perso il controllo, cadendo;
il cavallo non si sarebbe imbizzarrito, ma si sarebbe limitato ad eseguire il comando del cavaliere, cambiando l'andatura dal passo al trotto, e fermandosi immediatamente alla caduta dell'amazzone;
- che l'abbeveratorio presente era di materiale plastico, di dimensioni circa 60 x 60 cm,
posto al livello del terreno e per la quasi totalità fuori dal campo.
Ha negato la sussistenza di una responsabilità ex art. 2052 cc, eccependo il c.d. caso fortuito,
essendo la caduta imputabile all'attrice.
Ha contestato la quantificazione dei danni e chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) NEL MERITO, in principalità, rigettarsi la domanda attorea;
2) NEL MERITO, in via
subordinata, in caso di accoglimento parziale della domanda attorea, limitare il risarcimento
secondi principi di diritto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per
pagina 4 di 12 spese generali oltre IVA e CPA come per legge.”
Autorizzato il deposito di memorie ex art 183 co. 6 cpc, la causa è stata istruita con documenti e raccogliendo l'interrogatorio formale di (udienza 22.11.2023) e le Controparte_1
testimonianze di e nonché disponendo Controparte_4 Persona_2 Controparte_3
il confronto tra i testimoni e (udienza 17.1.2024), quindi è Controparte_4 Persona_2
stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 15.10.2024.
***
La domanda attorea non può trovare accoglimento e va respinta per le ragioni che seguono.
Parte attrice chiede il risarcimento del danno subito a seguito della caduta da cavallo a causa della responsabilità oggettiva in capo al convenuto quale proprietario/utilizzatore dell'animale, invocando l'applicazione dell'art. 2052 cc, secondo il quale “il proprietario di
un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni
cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito,
salvo che provi il caso fortuito”.
Va premesso in diritto che la responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., prevista a carico del proprietario o di chi si serve dell'animale per il periodo in cui lo ha in uso, in relazione ai danni cagionati dallo stesso, ha natura oggettiva, si fonda non già su un comportamento o un'attività del proprietario, ma su una relazione (di proprietà o di uso, che può anche essere temporaneo) intercorrente tra questi e l'animale e trova limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella determinazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e dell'eccezionalità.
All'attore compete solo di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale pagina 5 di 12 (Cass. 16.4.2015 n. 2015; Cass. n. 15895 del 20/07/2011).
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che del danno cagionato da animale risponde ex art. 2052 c.c. il proprietario o chi ne ha l'uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa (anche solo omissiva), sulla base del mero rapporto intercorrente con l'animale nonché del nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso,
che il caso fortuito, quale fattore esterno generatore del danno concretamente verificatosi, può
interrompere (Cass. 28.7.2014 n. 17091; Cass. 20.5.2016 n. 10402).
In merito al caso fortuito la S.C. ha precisato che “la presunzione di responsabilità per danno
cagionato da animali, ex art. 2052 c.c., può essere superata esclusivamente se il proprietario,
o colui che si serve dell'animale, provi il caso fortuito, che include anche il fatto colposo del
danneggiato avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno purchè presenti i
caratteri dell'imprevedibilità, inevitabilità ed assoluta eccezionalità” (Cass. 20.5.2016 n.
10402).
Se dunque il caso fortuito viene inteso dalla giurisprudenza di legittimità nel senso più ampio,
comprensivo del fatto dello stesso danneggiato avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno (Cass. 15.12.2015 n. 25223; Cass. 19.3.2007 n. 6454) si rileva che nel caso di specie l'attrice non ha fornito, a monte, prova del nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento dannoso.
Esclusa la possibilità di attribuire una qualche rilevanza alle dichiarazioni del teste che durante la prova ha dichiarato di aver letto le memorie di parte Controparte_3
convenuta, Immobiliare Cà Dottori di (“ho letto nelle memorie di Controparte_1
controparte che si parla del fatto che abbiamo parlato di brevetti ma mia FI era in possesso di una mera patente che viene rilasciata quando una persona di iscrive ad un corso e inizia a far passeggiare i cavalli”), con ciò definitivamente escludendo una attendibilità già
compromessa dal rapporto parentale che lo lega all'attrice e dal fatto che nelle stesse pagina 6 di 12 allegazioni di parte attrice egli ha direttamente subìto un danno, in conseguenza del sinistro,
che ciononostante è stato espressamente richiesto in via risarcitoria nel presente giudizio introdotto dalla FI (si veda quando rilevato supra), l'esame delle ulteriori prove Pt_1
raccolte non può che condurre all'esito descritto.
Risulta infatti provato che (i) la richiesta di montare i cavalli da parte di sia Parte_1
quanto al primo che quanto al secondo cavallo esaminato, è provenuta dalla stessa parte interessata all'acquisto, e non dalla potenziale venditrice odierna convenuta;
(ii) che Pt_1
è stata indicata come sufficientemente esperta in materia di equitazione da poter gestire autonomamente il cavallo, pur sconosciuto, da esaminare;
(iii) che il secondo cavallo non si è
imbizzarrito, non ha manifestato alcun comportamento o movimento stravagante, né ha pertanto in alcun modo eziologicamente causato la caduta per cui è causa.
L'interrogatorio formale del convenuto , richiesto dall'attrice, non ha Controparte_1
provocato sul punto alcuna confessione giudiziale, non avendo il predetto reso dichiarazioni a sé sfavorevoli in ordine alla dinamica del sinistro.
Il teste ha dichiarato di essere stato presente presso l'azienda agricola del Persona_2
convenuto in occasione del sinistro del 11.5.2019 perché richiesto dallo stesso , al fine CP_1
di montare dei cavalli per dei clienti che avevano chiesto di poterli esaminare. Ha dichiarato di aver sellato e presentato il primo cavallo, di nome , alla famiglia e di Per_3 Pt_1
averlo montato personalmente. Ha confermato che il padre di ha chiesto di far Pt_1
montare il cavallo alla FI ed ha aggiunto: “abbiamo chiesto se lei avesse esperienza e ci è
stato risposto di sì, che sapeva andare a cavallo e che era munita di brevetto FISE […] dopo
aver montato sia io, che che il padre, mi è stato chiesto - non ricordo di Per_3 Pt_1
preciso chi me l'abbia chiesto, credo il padre essendo quello che parlava di più - se ci fosse
un altro cavallo più giovane da provare. Ho presentato io il secondo cavallo, di nome Ciak,
già montato e all'interno del campo, e il padre mi ha chiesto di far montare il cavallo alla
pagina 7 di 12 FI”.
Il fatto che sia stata descritta come sufficientemente esperta in materia di equitazione Pt_1
trova conferma anche nelle stesse allegazioni di parte (pag. 2 dell'atto di citazione ove si legge “l'attrice montava regolarmente cavalli e praticava equitazione”) e nelle dichiarazioni della madre, (“è stato riferito che mia FI sapeva andare a cavallo”, Controparte_4
comunicazione rivolta “ai convenuti”, da intendersi e Persona_2 Controparte_1
presenti presso l'azienda agricola del convenuto).
In ordine alla dinamica del sinistro, la teste ha invero dichiarato: “confermo che CP_4
dopo aver fatto al passo qualche metro lungo la staccionata il cavallo si è fermato senza
ricevere il comando. Era già girato verso di me, che sono rimasta all'inizio del percorso
all'ingresso; a quel punto mia FI ha “dato gamba” cioè il comando per ripartire al passo
e il cavallo si è alzato con tutte le quattro gambe facendo due salti come ad un rodeo, per
dire, per disarcionare mia FI che lo stava montando;
lo ricordo perché in quel momento
ho esclamato, stupita: “ma come, al galoppo?” pensando che il cavallo stesse ripartendo al galoppo anziché al passo, perché i due passi parevano proprio passi da galoppo”.
Ha poi aggiunto che il cavallo “si è imbizzarrito e mia FI è caduta nel punto dove il
cavallo si è imbizzarrito, nego che nel frattempo avesse percorso l'intera diametro del campo
al piccolo trotto-galoppino con andatura tranquilla;
dopo che mia FI è caduta sono corsa
da lei e non so dire cosa sia successo […] mia FI dopo essere stata sbalzata in alto è
caduta di fronte sull'abbeveratoio che in sostanza si trovava sotto e davanti al cavallo”.
Il teste ha da par sua dichiarato: “ho fatto montare la ragazza regolando le staffe;
il Per_2
campo dove è stata fatta la prova è rettangolare;
è partita al passo a mano sinistra, superato
il secondo angolo, e percorsi non più di 6 o 7 metri, il cavallo è virato verso il centro del
campo, per tornare al punto di partenza, ed è partito ad una andatura di galoppino molto
leggera; giunto alla staccionata sul lato opposto, il cavallo si è fermato;
allora la ragazza è
pagina 8 di 12 caduta; non ricordo di preciso se la ragazza è caduta durante il galoppino, a cavallo già
fermo, o a causa della fermata del cavallo, presumo che abbia perso l'equilibrio; dopodichè
il cavallo è rimasto fermo a guardare verso la ragazza caduta”.
Interrogato sulla circostanza se “il cavallo mentre veniva sellato dal mostrava Per_2
atteggiamenti di nervosismo e agitazione” ha negato dichiarando: “assolutamente no, era
serenissimo; era fermo, non spostava il peso del corpo a destra e sinistra né la testa in alto e
in basso, in modo diverso da quello che normalmente accade nel sellare un cavallo
tranquillo, che comunque in quanto animale non sta certo immobile come se fosse un
oggetto”.
Sulla medesima circostanza la teste madre dell'attrice, in ordine al secondo Controparte_4
cavallo montato dall'attrice ha dichiarato che “finchè il provvedeva a sellarlo lo stesso Per_2
cavallo presentava segni di nervosismo” precisando che il cavallo “spostava il peso del corpo da destra a sinistra, alzava ed abbassava la testa”.
All'esito del disposto confronto tra i testimoni e sulle circostanze non CP_4 Per_2
collimanti delle rispettive dichiarazioni, in particolare relative al punto della caduta e al fatto che il secondo cavallo avrebbe compiuto due “salti” o “sgroppi” che avrebbero disarcionato l'attrice, gli stessi hanno sostanzialmente confermato le rispettive dichiarazioni, seppure con talune diverse sfumature.
In particolare, la ha precisato che “la caduta si è verificata dopo che il cavallo si era CP_4
girato e aveva guadagnato il centro del recinto e si era diretto verso il punto di partenza del
paddock; giunto qui, si è verificato quanto ho dichiarato prima”: è emerso pertanto che al momento della caduta il cavallo non era più “presso la staccionata”, come in origine dichiarato, ma era “rientrato” verso il centro del paddock;
la teste ha invece confermato di ricordare i due salti, ossia gli “sgroppi” effettuati dal cavallo, affermando di aver assistito alla scena posta di fronte al cavallo.
pagina 9 di 12 Il teste ha precisato che si trovava a bordo del paddock, di aver dialogato con il padre Per_2
della ragazza finché questa iniziava la prova, che il padre stava a bordo del recinto vicino a lui ma sul lato esterno dello stesso, ma di aver comunque visto la scena e di aver assistito alla caduta guardando scena e cavallo dal lato.
Ritiene questo Giudice, valutata ogni circostanza, che debba giudicarsi sicuramente più
attendibile la testimonianza del teste Per_2
Nel caso di specie sono plurimi gli elementi che inducono a ritenere la teste meno CP_4
attendibile, anche all'esito del confronto disposto, in quanto:
(i) la teste è madre dell'attrice, e dunque, da un lato, è stata, nel momento del sinistro, senza dubbio e con notevole intensità emotivamente coinvolta dallo stesso, interessata in via esclusiva a verificare le condizioni di salute della FI appena caduta (lei stessa ha dichiarato
“dopo che mia FI è caduta sono corsa da lei e non so dire cosa sia successo”): ciò rende del tutto verosimile il fatto che il ricordo degli attimi immediatamente precedenti il sinistro non si sia formato o mantenuto nel tempo nitido e vero;
dall'altro lato, vale quanto già affermato in relazione al padre, pur sentito come teste, e cioè il fatto che anch'ella è direttamente e personalmente interessata all'esito di questo giudizio, poiché è stato affermato in citazione che anch'ella ha direttamente subìto un danno, in conseguenza del sinistro, espressamente richiesto in via risarcitoria nel presente giudizio pure introdotto dalla FI;
(ii) la posizione in cui si trovava la madre, e cioè il fatto di aver assistito alla scena della caduta “posta di fronte al cavallo”, è sicuramente deteriore rispetto alla visuale del teste
(che ha visto la scena dal lato), e, considerate le note dimensioni dei cavalli, inducono Per_2
a ritenere verosimile che detta visuale compromessa renda non del tutto attendibile la ricostruzione dei movimenti dei cavalli come “sgroppi”, come tali volti allo scopo di disarcionare il cavaliere;
(iii) il non meglio precisato “nervosismo” che il secondo cavallo avrebbe manifestato secondo pagina 10 di 12 la teste (concetto come tale intriso di una eccessiva genericità e valutatività), ovvero i suoi movimenti (“spostava il peso del corpo da destra a sinistra, alzava ed abbassava la testa”) non paiono affatto stravaganti, né idonei a provocare la caduta, ma espressione del tutto ordinaria del comportamento del cavallo.
A contrario, il teste è risultato terzo rispetto agli interessi delle parti in causa, non Per_2
legato da rapporti professionali pendenti con l'azienda agricola del convenuto;
ha una particolare qualifica (“istruttore di equitazione e cavaliere”), che rinforza l'attendibilità delle dichiarazioni aventi ad oggetto la montatura di cavalli ed il comportamento tenuto da questi animali;
ha reso dichiarazioni circostanziate, precise, prive contraddizioni, pienamente confermate anche in sede di confronto;
ha assistito, come si è già evidenziato, al sinistro da una posizione “privilegiata”, “guardando scena e cavallo dal lato”, quindi con la migliore e completa visibilità sia del cavallo che dell'attrice.
Consegue da quanto esposto che non può ritenersi provato il nesso di causa tra un qualche comportamento dell'animale e la caduta, e ciò basta ad escludere l'operatività della responsabilità invocata ex art. 2052 cc, e quindi per rigettare la domanda dell'attrice.
Sull'attrice soccombente gravano le spese di lite, che si liquidano in conformità del D.M.
55/2014 modificato dal 147/2022, in base al valore della causa (scaglione da € 52.001,00 a €
260.000,00) applicando valori compresi tra i minimi ed i medi tabellari, giudicati congrui alla scarsa complessità della lite ed all'attività processuale svolta (che si è limitata all'accertamento del nesso di causa materiale). Si liquidano pertanto nella somma complessiva di € 10.000,00 (di cui € 1.800,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 4.000,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 3.000,00 per la fase decisionale)
con distrazione delle spese relative alle fasi introduttiva, istruttoria e decisionale pari a €
8.200,00 a favore del difensore di Immobiliare Cà Dottori di RG BE, avv. Enrico
Barbato, come da istanza ex art. 93 cpc avanzata nel foglio di precisazione delle conclusioni pagina 11 di 12 depositato in data 11.10.2024.
p.q.m.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
1. rigetta le domande di Parte_1
2. condanna a rifondere alla convenuta Immobiliare Cà Dottori di RG Parte_1
BE le spese di lite, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre spese generali
15%, iva e cpa come per legge, con distrazione delle spese relative alle fasi introduttiva, istruttoria e decisionale pari a € 8.200,00 oltre agli accessori indicati in favore del difensore antistatario avv. Enrico Barbato.
Così deciso in Rovigo, 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
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