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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 30/05/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1196/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Peritore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1196 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente tra:
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliata in Scordia (CT), via P.pe di Piemonte n. 11, C.F._1 presso lo studio professionale dell'Avv. Gian Vittorio Cunsolo
( , che la rappresenta e difende giusta procura Email_1
in atti;
OPPONENTE
E
c.f. , in persona dell'amministratore unico, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata giusta procura speciale da p.iva , in persona del legale CP_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lecce (LE), via Pietro Vincenti n. 12, presso lo studio professionale dell'Avv. Eugenio Buscicchio ( , che la rappresenta e Email_2
difende giusta procura in atti;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.02.2025, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta, da intendersi qui integralmente richiamate.
La causa è stata, quindi, assunta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15.10.2021, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 292/2021, emesso da questo Tribunale il 30.07.2021, con il quale le era stato ingiunto di pagare la somma di € 19.574,49 a titolo di saldo del contratto di finanziamento sottoscritto in data 27.11.2006, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
In via preliminare, l'attrice ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, deducendo che il credito de quo non era stato oggetto di cessione tra l'originaria titolare, Linea
Banche Popolari S.p.A. (finanziaria del Gruppo Compass S.p.A.), e la società opposta;
nonché la prescrizione del diritto a riscuotere le somme, rilevando che il credito sarebbe prescritto già a far data dal mese di settembre 2021 “sia per essere scaduta l'ultima rata relativa al rimborso del predetto finanziamento a maggio 2011, essendo stato stipulato il relativo contratto ad aprile 2006, sia per effetto comunque della decadenza del beneficio del termini di cui si è avvalsa Linea Banche Popolari
e per essa Compass Spa in data 31.03.2009 nei confronti dell'opponente”. Nel merito, ha dedotto di non aver ricevuto alcuna somma da parte dell'opposta, né da parte di Linea S.p.A., originaria titolare del credito.
L'opponente ha chiesto, dunque, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa del 28.02.2022, si è costituita la quale ha preliminarmente Controparte_1 eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento dell'obbligatoria procedura di mediazione ex art. 5 D.lgs. n. 28/2012 e, nel merito, ha rilevato l'infondatezza e la genericità delle deduzioni di parte opponente. Ha dunque chiesto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione proposta, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 03.06.2022, il decreto ingiuntivo opposto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo e le parti sono state onerate di esperire la procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.lgs. n. 28/2010.
La causa è stata, dunque, rinviata all'udienza del 25.05.2023, poi differita all'udienza del
28.11.2024.
In occasione di tale ultima udienza, parte opponente ha eccepito l'improcedibilità della domanda per tardività nell'avvio del procedimento di mediazione ex artt. 5, 5 bis e 6 del D.lgs. n.
28/2010.
La causa è stata dunque rinviata all'udienza indicata in epigrafe, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
**********
In via preliminare, in accoglimento dell'eccezione tempestivamente proposta da parte opponente, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda con la quale la CP_2 procuratore speciale di ha chiesto la condanna di Controparte_1 Parte_1
al pagamento della somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alla natura del termine fissato dal giudice ex art. 5 D.lgs. n. 28/2010 ed alle conseguenze dell'inosservanza, giova premettere, in punto di diritto che, secondo quanto previsto dall'art. 5 cit., l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda e che tale condizione si considerata avverata “se il primo incontro davanti al mediatore si conclude senza l'accordo”.
Tali statuizioni hanno condotto la Corte di Cassazione ad affermare che la statuizione di procedibilità della domanda dipende dal solo evento dell'esperimento del procedimento di mediazione e non dal rispetto o meno del termine di presentazione della domanda di mediazione
(Cass., n. 4133 del 2024; Cass., n. 40025 del 2021).
Ne consegue che, se risulta avvenuto il primo incontro davanti al mediatore conclusosi senza l'accordo, la condizione di procedibilità dovrà ritenersi avverata ed il giudizio proseguire;
se, invece, all'udienza indicata nel provvedimento dispositivo della mediazione, risulta che il procedimento non sia stato iniziato o concluso per colpevole inerzia della parte, che ha ritardato a presentare l'istanza, questa si espone al rischio che la domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura previsto dalla legge (Cass.,
n. 4133 del 2024; Cass., n. 40025 del 2021; App., Messina, n.768 del 2023; Trib. Mantova,
25.11.2024: Trib. Reggio Calabria, n. 1108 del 2019).
È stato, infatti, specificato che “la natura ordinatoria del termine è compatibile con la declaratoria d'improcedibilità nei casi, come quello di specie, di mancato effettivo esperimento della mediazione entro la data dell'udienza fissata per tale scopo. Infatti, pur ritenendo che, in considerazione della natura ordinatoria del termine, la domanda di mediazione possa essere presentata oltre il termine di quindici giorni assegnato dal giudice, è comunque necessario, per
l'avveramento della condizione di procedibilità, che il primo incontro dinanzi al mediatore avvenga entro l'udienza di rinvio, fissata proprio per la verifica dell'effettivo esperimento della mediazione,
a cui è subordinata la procedibilità dell'azione” (Trib. Locri, n. 273 del 2024; cfr. anche App.
Milano, n. 4919 del 2019).
Va, dunque, osservato che, pur non essendo il termine di presentazione della domanda di mediazione perentorio, tuttavia, la condizione di procedibilità non può ritenersi assolta, quando, in difetto della proposizione anticipata di un'istanza di proroga del termine, da ritenersi necessaria ai sensi dell'art. 154 c.p.c. (Cass., n. 4877 del 2005; Cass., n. 4448 del 2013), si sia provveduto in un momento successivo (App., Messina, n. 768 del 2023; cfr. anche Cass., n. 7920 del 2022; Trib.
Mantova, 25.11.2024; Trib. Reggio Calabria, n. 1108 del 2019). Ciò posto, nel caso di specie, risulta dagli atti che, con ordinanza del 03.06.2022, il Giudice, avviate le parti alla mediazione, ha rinviato all'udienza del 25.05.2023 e il primo incontro di mediazione si è tenuto il 29.06.2023, come risulta dal verbale prodotto da parte opposta.
È vero che – come osservato da parte opposta – l'udienza di verifica, come fissata nell'ordinanza dispositiva della mediazione, è stata differita d'ufficio al 28.11.2024 e la procedura si
è conclusa entro tale udienza.
Tuttavia, il procedimento non si è concluso nel termine massimo di tre mesi che inizia a decorrere alla scadenza del termine assegnato dal giudice, né può ritenersi che il differimento d'ufficio dell'udienza fissata per la verifica dell'avveramento della condizione di procedibilità sia idoneo, di per sé, a rimettere la parte in termini (cfr. in tal senso, da ultimo App., Messina, n. 768 del
2023).
La condizione di procedibilità non può ritenersi avverata neppure alla luce delle circostanze dedotte da parte opposta in seno alla comparsa conclusionale.
Parte opposta ha infatti allegato: di aver depositato l'istanza di mediazione il 10.06.2022; che l'organismo di mediazione aveva fissato il primo incontro per il giorno 24.05.2023; che a tale incontro nessuno aveva partecipato per la parte invitata e che pertanto la procedura era stata rinviata al
29.06.2023 per provvedere alla notifica di ulteriore avviso di incontro.
Tuttavia, tali circostanze non risultano documentate.
Ed infatti parte opposta non ha fornito prova, in primo luogo, del tempestivo deposito dell'istanza di mediazione presso il competente organismo, avendo prodotto soltanto la relativa domanda sottoscritta dal legale rappresentante della medesima (cfr. doc. 2 allegato alla comparsa conclusionale di parte opposta). Non ha fornito prova neppure della trasmissione, a parte opponente, della comunicazione di fissazione dell'incontro di mediazione per il giorno 24.05.2023. E non ha neppure documentato che il primo incontro sarebbe avvenuto in data 24.05.2023 con rinvio al
29.06.2023, non avendo prodotto alcunché a tale scopo.
Pertanto, non risultando provate le circostanze dedotte in sede di comparsa conclusionale, deve ritenersi che il procedimento di mediazione è stato avviato tardivamente e che il primo incontro si è tenuto il 29.06.2023, e dunque, non solo oltre l'udienza fissata nell'ordinanza che disponeva la mediazione, ma pure dopo la scadenza del termine di durata massima della procedura.
Esso, pertanto, si è svolto al di fuori della parentesi endoprocessuale che va dall'emissione dell'ordinanza di rinvio (03.06.2022) all'udienza fissata per la verifica (25.05.2023) e pure al di fuori del termine di durata massima della procedura.
Di conseguenza, va dichiarata improcedibile la domanda con la quale l'odierna opposta ha chiesto la condanna degli opponenti al pagamento della somma di € 19.574,29 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Per l'effetto deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 292/2021 emesso da questo
Tribunale il 30.07.2021.
**********
Considerate la peculiarità della fattispecie, caratterizzata da una significativa evoluzione normativa e giurisprudenziale, e la natura meramente processuale della decisione, si ritengono sussistenti le ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA improcedibile la domanda con la quale parte opposta ha chiesto la condanna di al pagamento della somma di € 19.574,29 oltre interessi e spese del Parte_1
procedimento monitorio;
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 292/2021 emesso da questo Tribunale in data 30.07.2021;
- COMPENSA tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Caltagirone, 30.5.2025
Il Giudice dott.ssa Valeria Peritore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Peritore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1196 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente tra:
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliata in Scordia (CT), via P.pe di Piemonte n. 11, C.F._1 presso lo studio professionale dell'Avv. Gian Vittorio Cunsolo
( , che la rappresenta e difende giusta procura Email_1
in atti;
OPPONENTE
E
c.f. , in persona dell'amministratore unico, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata giusta procura speciale da p.iva , in persona del legale CP_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lecce (LE), via Pietro Vincenti n. 12, presso lo studio professionale dell'Avv. Eugenio Buscicchio ( , che la rappresenta e Email_2
difende giusta procura in atti;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.02.2025, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta, da intendersi qui integralmente richiamate.
La causa è stata, quindi, assunta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15.10.2021, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 292/2021, emesso da questo Tribunale il 30.07.2021, con il quale le era stato ingiunto di pagare la somma di € 19.574,49 a titolo di saldo del contratto di finanziamento sottoscritto in data 27.11.2006, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
In via preliminare, l'attrice ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, deducendo che il credito de quo non era stato oggetto di cessione tra l'originaria titolare, Linea
Banche Popolari S.p.A. (finanziaria del Gruppo Compass S.p.A.), e la società opposta;
nonché la prescrizione del diritto a riscuotere le somme, rilevando che il credito sarebbe prescritto già a far data dal mese di settembre 2021 “sia per essere scaduta l'ultima rata relativa al rimborso del predetto finanziamento a maggio 2011, essendo stato stipulato il relativo contratto ad aprile 2006, sia per effetto comunque della decadenza del beneficio del termini di cui si è avvalsa Linea Banche Popolari
e per essa Compass Spa in data 31.03.2009 nei confronti dell'opponente”. Nel merito, ha dedotto di non aver ricevuto alcuna somma da parte dell'opposta, né da parte di Linea S.p.A., originaria titolare del credito.
L'opponente ha chiesto, dunque, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa del 28.02.2022, si è costituita la quale ha preliminarmente Controparte_1 eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento dell'obbligatoria procedura di mediazione ex art. 5 D.lgs. n. 28/2012 e, nel merito, ha rilevato l'infondatezza e la genericità delle deduzioni di parte opponente. Ha dunque chiesto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione proposta, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 03.06.2022, il decreto ingiuntivo opposto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo e le parti sono state onerate di esperire la procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.lgs. n. 28/2010.
La causa è stata, dunque, rinviata all'udienza del 25.05.2023, poi differita all'udienza del
28.11.2024.
In occasione di tale ultima udienza, parte opponente ha eccepito l'improcedibilità della domanda per tardività nell'avvio del procedimento di mediazione ex artt. 5, 5 bis e 6 del D.lgs. n.
28/2010.
La causa è stata dunque rinviata all'udienza indicata in epigrafe, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
**********
In via preliminare, in accoglimento dell'eccezione tempestivamente proposta da parte opponente, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda con la quale la CP_2 procuratore speciale di ha chiesto la condanna di Controparte_1 Parte_1
al pagamento della somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alla natura del termine fissato dal giudice ex art. 5 D.lgs. n. 28/2010 ed alle conseguenze dell'inosservanza, giova premettere, in punto di diritto che, secondo quanto previsto dall'art. 5 cit., l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda e che tale condizione si considerata avverata “se il primo incontro davanti al mediatore si conclude senza l'accordo”.
Tali statuizioni hanno condotto la Corte di Cassazione ad affermare che la statuizione di procedibilità della domanda dipende dal solo evento dell'esperimento del procedimento di mediazione e non dal rispetto o meno del termine di presentazione della domanda di mediazione
(Cass., n. 4133 del 2024; Cass., n. 40025 del 2021).
Ne consegue che, se risulta avvenuto il primo incontro davanti al mediatore conclusosi senza l'accordo, la condizione di procedibilità dovrà ritenersi avverata ed il giudizio proseguire;
se, invece, all'udienza indicata nel provvedimento dispositivo della mediazione, risulta che il procedimento non sia stato iniziato o concluso per colpevole inerzia della parte, che ha ritardato a presentare l'istanza, questa si espone al rischio che la domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura previsto dalla legge (Cass.,
n. 4133 del 2024; Cass., n. 40025 del 2021; App., Messina, n.768 del 2023; Trib. Mantova,
25.11.2024: Trib. Reggio Calabria, n. 1108 del 2019).
È stato, infatti, specificato che “la natura ordinatoria del termine è compatibile con la declaratoria d'improcedibilità nei casi, come quello di specie, di mancato effettivo esperimento della mediazione entro la data dell'udienza fissata per tale scopo. Infatti, pur ritenendo che, in considerazione della natura ordinatoria del termine, la domanda di mediazione possa essere presentata oltre il termine di quindici giorni assegnato dal giudice, è comunque necessario, per
l'avveramento della condizione di procedibilità, che il primo incontro dinanzi al mediatore avvenga entro l'udienza di rinvio, fissata proprio per la verifica dell'effettivo esperimento della mediazione,
a cui è subordinata la procedibilità dell'azione” (Trib. Locri, n. 273 del 2024; cfr. anche App.
Milano, n. 4919 del 2019).
Va, dunque, osservato che, pur non essendo il termine di presentazione della domanda di mediazione perentorio, tuttavia, la condizione di procedibilità non può ritenersi assolta, quando, in difetto della proposizione anticipata di un'istanza di proroga del termine, da ritenersi necessaria ai sensi dell'art. 154 c.p.c. (Cass., n. 4877 del 2005; Cass., n. 4448 del 2013), si sia provveduto in un momento successivo (App., Messina, n. 768 del 2023; cfr. anche Cass., n. 7920 del 2022; Trib.
Mantova, 25.11.2024; Trib. Reggio Calabria, n. 1108 del 2019). Ciò posto, nel caso di specie, risulta dagli atti che, con ordinanza del 03.06.2022, il Giudice, avviate le parti alla mediazione, ha rinviato all'udienza del 25.05.2023 e il primo incontro di mediazione si è tenuto il 29.06.2023, come risulta dal verbale prodotto da parte opposta.
È vero che – come osservato da parte opposta – l'udienza di verifica, come fissata nell'ordinanza dispositiva della mediazione, è stata differita d'ufficio al 28.11.2024 e la procedura si
è conclusa entro tale udienza.
Tuttavia, il procedimento non si è concluso nel termine massimo di tre mesi che inizia a decorrere alla scadenza del termine assegnato dal giudice, né può ritenersi che il differimento d'ufficio dell'udienza fissata per la verifica dell'avveramento della condizione di procedibilità sia idoneo, di per sé, a rimettere la parte in termini (cfr. in tal senso, da ultimo App., Messina, n. 768 del
2023).
La condizione di procedibilità non può ritenersi avverata neppure alla luce delle circostanze dedotte da parte opposta in seno alla comparsa conclusionale.
Parte opposta ha infatti allegato: di aver depositato l'istanza di mediazione il 10.06.2022; che l'organismo di mediazione aveva fissato il primo incontro per il giorno 24.05.2023; che a tale incontro nessuno aveva partecipato per la parte invitata e che pertanto la procedura era stata rinviata al
29.06.2023 per provvedere alla notifica di ulteriore avviso di incontro.
Tuttavia, tali circostanze non risultano documentate.
Ed infatti parte opposta non ha fornito prova, in primo luogo, del tempestivo deposito dell'istanza di mediazione presso il competente organismo, avendo prodotto soltanto la relativa domanda sottoscritta dal legale rappresentante della medesima (cfr. doc. 2 allegato alla comparsa conclusionale di parte opposta). Non ha fornito prova neppure della trasmissione, a parte opponente, della comunicazione di fissazione dell'incontro di mediazione per il giorno 24.05.2023. E non ha neppure documentato che il primo incontro sarebbe avvenuto in data 24.05.2023 con rinvio al
29.06.2023, non avendo prodotto alcunché a tale scopo.
Pertanto, non risultando provate le circostanze dedotte in sede di comparsa conclusionale, deve ritenersi che il procedimento di mediazione è stato avviato tardivamente e che il primo incontro si è tenuto il 29.06.2023, e dunque, non solo oltre l'udienza fissata nell'ordinanza che disponeva la mediazione, ma pure dopo la scadenza del termine di durata massima della procedura.
Esso, pertanto, si è svolto al di fuori della parentesi endoprocessuale che va dall'emissione dell'ordinanza di rinvio (03.06.2022) all'udienza fissata per la verifica (25.05.2023) e pure al di fuori del termine di durata massima della procedura.
Di conseguenza, va dichiarata improcedibile la domanda con la quale l'odierna opposta ha chiesto la condanna degli opponenti al pagamento della somma di € 19.574,29 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Per l'effetto deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 292/2021 emesso da questo
Tribunale il 30.07.2021.
**********
Considerate la peculiarità della fattispecie, caratterizzata da una significativa evoluzione normativa e giurisprudenziale, e la natura meramente processuale della decisione, si ritengono sussistenti le ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA improcedibile la domanda con la quale parte opposta ha chiesto la condanna di al pagamento della somma di € 19.574,29 oltre interessi e spese del Parte_1
procedimento monitorio;
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 292/2021 emesso da questo Tribunale in data 30.07.2021;
- COMPENSA tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Caltagirone, 30.5.2025
Il Giudice dott.ssa Valeria Peritore