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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 16485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16485 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Francesco Cina, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 44810 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020 tra
(C.F. ), in giudizio in proprio e con Parte_1 C.F._1
l'avv. Cristiana Gargiuli
- parte appellante -
e
(C.F. ), quale mandataria con rappresentanza di CP_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in CP_2 P.IVA_2 giudizio con l'avv. Roberto Sarra
-parte appellata-
OGGETTO: somministrazione.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le rispettive conclusioni:
- per parte appellante: “come da atto di appello” e quindi: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, in funzione di Giudice d'Appello, contrariis reiects, annullare e/o riformare
l'impugnata sentenza n. 6492/2020 (RG. 3820/2019), depositata in data 4.3.2020 dal
Giudice di Pace di Roma e, per l'effetto, accogliere le conclusioni articolate nel precedente grado di giudizio.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”;
1 - per parte appellata: “come da comparsa di costituzione e risposta” e quindi: “affinché il Tribunale adito in sede di gravame voglia dichiarare inammissibile ovvero rigettare
l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Ferme in subordine le richieste istruttorie già avanzate in I grado.
Non si accetta il contraddittorio su fatti o documenti allegati per la prima volta in appello.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto della controversia ed elementi del processo rilevanti ai fini della decisione.
1.1. ha convenuto (nel prosieguo anche solo Parte_1 Controparte_2
innanzi al Giudice di pace di Roma, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_2
“Piaccia all'Ill.mo Giudice di pace adìto, contraris reiectis, in accoglimento della proposta domanda
- accertare e dichiarare la totale illegittimità della condotta di nei Controparte_2 confronti dell'Avv. e per l'effetto, Parte_1
- accertata e dichiarata l'inesistenza del preteso credito da parte del fornitore di €
725,82, condannare la stessa , in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, alla restituzione ella somma di € 817,58, di cui € 725,82 a titolo di restituzione della somma indebitamente pagata in data 13.11.2018 a seguito della comunicazione del preavviso di distacco della fornitura allo Studio legale dell'Avv.
ed € 91,76 per tutte le raccomandate a/r di contestazione inviate ad Pt_1 CP_2 ovvero nella somma maggiore o minore che dovese risultare all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione;
- con vittoria di spese ed onorari di lite a favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario”.
A fondamento della domanda così proposta, ha infatti in sintesi allegato:
- di avere stipulato con un contratto di somministrazione di energia Controparte_2 elettrica, per l'utenza posta a servizio del proprio garage, sito in Roma, viale di Villa
SI n. 16;
- di avere ricevuto, in data 7.3.2015 e per il secondo bimestre del 2015, la fattura n.
2 2062015001050454, dell'importo di euro 374,19, emessa sulla base di consumi stimati, pari a KW 4.293;
- di avere contestato la predetta fattura, tramite reclamo del 20.3.2015, in quanto aveva appurato, mediante apposito controllo, che il consumo effettivo di energia elettrica era pari a kWh 2.853 – e dunque di gran lunga inferiore rispetto a quello stimato – e comunque il credito era parzialmente prescritto, poiché derivante da un conguaglio applicato a partire dall'anno 2004;
- di avere infatti successivamente ricevuto la fattura n. 2062015001485583, datata
18.3.2015 e relativa al medesimo bimestre marzo-aprile 2015 di cui alla fattura contestata, la quale riportava il corretto consumo effettivo di energia elettrica, pari a kWh 2.835, per un importo di euro 143,63, tempestivamente pagato;
- che tale fattura riportava la dicitura “le sue precedenti bollette risultano pagate”;
- di avere tuttavia successivamente ricevuto la fattura n. 20620150022129360, con cui segnalava il mancato pagamento della fattura dell'importo di euro 374,19, CP_2 nonostante quest'ultima fosse stata rettificata e sostituita dalla sopra menzionata fattura n. 2062015001485583 del 18.3.2015, regolarmente pagata;
- che con missiva di costituzione in mora e di preavviso di sospensione della CP_2 fornitura di energia elettrica del 4.5.2015, aveva intimato il pagamento della fattura n.
2062015001050454 dell'importo di euro 374,19;
- di avere prontamente contestato detta missiva, in quanto la fattura di cui si richiedeva il pagamento atteneva a consumi in parte inesistenti e in parte prescritti;
- che con nota del 16.7.2015, da un lato, aveva comunicato che “in accoglimento CP_2 della richiesta di applicazione dei termini di prescrizione la fattura emessa il 7.3.2015 ha generato per il periodo di conguaglio dal 24 aprile 2004 al 31 marzo 2015, soggetto
a prescrizione, un importo in accredito” e d'altro lato, contraddittoriamente, aveva insistito per il pagamento della bolletta di euro 374,19 del 7.3.2015, circostanza questa altresì contestata dallo stesso tramite apposito reclamo del 7.10.2015; Pt_1
- che nonostante le contestazioni mosse e senza motivare la propria pretesa CP_2 creditoria, aveva illegittimamente interrotto l'erogazione di energia elettrica, rendendo impossibile l'utilizzo del garage, in quanto lo stesso data l'età avanzata, non era Pt_1 in grado di sollevare manualmente la serranda;
3 - di essere stato pertanto costretto a rivolgersi ad altro fornitore e di avere contestato puntualmente tutte le successive continue ed illegittime richieste di pagamento avanzate da CP_2
- che, a riprova della “irrazionalità” della fatturazione di quest'ultima aveva CP_2 emesso ben quattro fatture diverse relativamente al V bimestre 2015, e, più precisamente: (i) la n. 2062015004231214, dell'importo di euro 79,89 e datata 9.9.2015, recante come periodo di fatturazione e conguaglio quello compreso tra il 7.7.2015 al
31.8.2015; (ii) la n. 2062015005831821, dell'importo di euro 94,35 e datata 11.12.2015, recante come periodo di fatturazione e conguaglio quello compreso tra il 7.7.2015 e il
30.10.2015; (iii) la n. 2062016000610536, emessa il 11.02.16 e recante come periodo di fatturazione e conguaglio quello compreso tra il 24.4.2004 ed il 3010.2015, riportante un credito di euro 113,09 in favore dello stesso (iv) la n. 2062016002002835, Pt_1 dell'importo di euro 544,61ed emessa il 21.4.2016, recante come periodo di fatturazione e conguaglio quello compreso tra il 31.10.2011 ed il 30.10.2015;
- che quest'ultima fattura – che al pari della precedente n. 2062015005831821, regolarmente saldata, recava la dicitura “conto finale” – riportava un consumo rilevato, alla data del 30.10.2015, pari a kWh 2.995, cui era stato sottratto un consumo restituito di kWh pari a 67,525, per un totale di kWh 2.927,475, di poco superiore a quello portato dalla fattura n. 2062015001485583 relativa al II bimestre 2015 e pari a kWh 2.835;
- che non era dato pertanto comprendere come, a fronte di una esigua differenza tra i due predetti consumi, fosse stata emessa una fattura dell'importo di euro 544,00;
- di avere ricevuto, in data 12.3.2018 e in data 9.10.2018, dei solleciti di pagamento per l'importo di euro 725,82, pena la sospensione della fornitura di energia elettrica – in realtà già sospesa dal settembre 2015 – contestati rispettivamente con note del 28.3.2018
e del 31.10.2018;
- di avere infine ricevuto, in data 6.11.2018, una missiva di costituzione in mora e preavviso di sospensione della fornitura con riferimento ad altra utenza intestata a sé e relativa al proprio studio legale;
- di essere stato pertanto costretto al pagamento della somma non dovuta di euro 725,82, al solo fine di evitare la sospensione della fornitura di energia elettrica e poter quindi continuare a svolgere il proprio lavoro, come specificato nella missiva del 12.11.2018;
4 - di avere invano tentato la stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita;
- di avere pertanto diritto alla restituzione di detta somma di euro 725,82, oltre al rimborso delle spese di spedizione relative alle missive di contestazione inviate ad CP_2 ammontanti ad euro 91,76.
1.2. per il tramite di , quale sua mandataria con Controparte_2 CP_2 rappresentanza sostanziale e processuale, si è costituita nel giudizio di primo grado, concludendo per l'integrale rigetto della avversa domanda.
Ha infatti allegato, eccepito e dedotto:
- di avere somministrato, in favore dell' energia elettrica dal 23.11.2000 al Pt_1
30.10.2015 presso l'utenza n. 505061360, identificata dal POD ITI002E5050613A, in regime di mercato tutelato e con una potenza impegnata di 3 Kw;
- di avere inviato all' in data 7.3.2015 e dopo un periodo di “blocco” della Pt_1 fatturazione di circa un anno, la fattura n. 2062015001050454, dell'importo di euro
374,19, con cui si era proceduto a contabilizzare le quote fisse relative ai sei bimestri non fatturati, il conguaglio dei consumi del periodo compreso tra il 24.4.2004 e il
31.10.2011, pari a 82,035 kWh, nonché, infine, i consumi stimati in base alla media dei consumi storici del periodo 1.11.2011- 28.2.2015, pari a 36.228 kWh, con contestuale restituzione di quanto precedentemente fatturato in acconto, ossia 679,029 kWh, per un consumo totale fatturato di “ – 560,766 kWh”;
- che, considerato che l'importo relativo alle sole quote fisse per un contratto con potenza impegnata di 3 Kw, come quello di specie, corrispondeva ad euro 48,00 per ciascun bimestre, la somma portata dalla predetta fattura riguardava prevalentemente tale voce, come emergeva dal riepilogo rappresentato nella fattura stessa;
- che la fattura di conguaglio in questione aveva altresì generato, per il periodo di conguaglio compreso tra il 24.4.2004 e il 31.3.2010, coperto da prescrizione, un credito in favore dell' pari ad euro 60,00; somma questa data dalle differenze rilevate tra Pt_1
i Kwh fatturati in sede di conguaglio e quelli precedentemente fatturati in acconto, come spiegato nella nota del 5.11.2015, inviata allo stesso Pt_1
- di avere emesso, in data 18.3.2015, la fattura di conguaglio n. 2062015001485583, dell'importo di euro 143,63, relativa, da un lato, ai consumi registrati dal “vecchio” misuratore avente matricola 83003421, la cui lettura finale era pari a 4.257 kWh,
5 dall'altro, ai consumi stimati nella precedente fattura del 7.3.2015, inerenti il nuovo misuratore n. 0505400072279 e riportati nella fattura medesima;
- di avere successivamente emesso con regolarità le fatture, le quali erano state saldate dall' compresa la fattura n. 20620150042312140, pari ad euro 79,89, che lo Pt_1 stesso aveva contestato nell'atto di citazione, nonostante la stessa fosse stata poi Pt_1 annullata con documento di storno n. 2062015005830864 in data 11.12.2015;
- di avere poi emesso, a seguito di rettifica da parte del distributore locale delle letture precedentemente comunicate, la nota di credito n. 2062016000610536, dell'importo di euro 113,09, con cui era stato restituito il consumo fatturato effettivo di cui alla bolletta n. 2062015001485583, ricalcolato con una stima di 64 kWh consumati per il periodo compreso tra il 1° novembre 2011 e il 30.10.2015;
- di avere emesso, sempre a seguito di comunicazione delle letture da parte del distributore locale, la fattura di conto finale n. 206216002002835 dell'importo di euro
544,61, riportante il conguaglio relativo ai consumi di cui al predetto nuovo misuratore n. 0505400072279, per il periodo compreso tra il 31.10.2011 e il 30.10.2015;
- di avere successivamente emesso, in data 12.3.2019 e a seguito di rettifica da parte del distributore locale della lettura iniziale riportata dal contatore 0505400072279, un'ulteriore nota di credito n. 10119000789673 di euro 178,34, con cui erano stati restituiti i kWh fatturati in eccedenza nella predetta fattura di conto finale n.
206216002002835, come da prospetto del distributore locale stesso;
- di avere pertanto restituito all' con le menzionate note di credito, tutti i consumi Pt_1 stimati e fatturati in eccedenza, per un totale di euro 371,32;
- di avere, in ogni caso, risposto a tutte le contestazioni mosse dall' con note del Pt_1
21.7.2016 e del 19.10.2016, al fine di fornire i dovuti chiarimenti;
- che, nell'assetto del mercato dell'energia elettrica, la stessa Controparte_2 svolgeva la sola funzione di vendita dell'energia elettrica ai clienti finali e in ogni caso era tenuta ad attenersi, per la fatturazione, ai dati trasmessi dal distributore, quale unico soggetto responsabile del servizio di lettura, rilevazione e certificazione dei dati di prelievo dell'energia, nonché alle delibere dell'A.E.E.G.;
- di avere agito legittimamente, poiché, contrariamente a quanto sostenuto dall' Pt_1 da un lato, le fatture avevano tutti i requisiti richiesti dall'art. 4, Allegato A, della
6 delibera 152/2006 e, dall'altro, era nella facoltà della stessa Acea, in base alla deliberazione ARG/elt 199/11 TIME, Allegato B, addebitare consumi presunti in tutti i casi di indisponibilità dei dati di misura reali;
- di avere pertanto emesso le fatture, sebbene in modo poco lineare, in osservanza delle disposizioni vigenti in materia, nonché in base ai reali consumi comunicati dal distributore locale, (già Acea Distribuzione S.p.A.); CP_3
- che il rapporto di somministrazione esistente tra le parti costituiva circostanza pacifica e che pertanto l' era tenuto a pagare i consumi di energia elettrica effettuati;
Pt_1
- che, infine, non si evinceva a quale titolo quest'ultimo richiedesse il rimborso delle spese di spedizione sostenute per l'invio delle raccomandate inviate all'indirizzo della stessa le quali avevano ricevuto tutte puntuale riscontro. CP_2
1.3. Il Giudice di pace di Roma, con sentenza n. 6492/2020, depositata il 4.3.2020, ha integralmente rigettato la domanda proposta dall' condannandolo al rimborso Pt_1 delle spese di lite, liquidate in euro 200,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice di prime cure ha infatti ritenuto che: i) trattandosi di domanda di restituzione di indebito oggettivo, gravasse su parte attrice l'onere di provare sia l'avvenuto pagamento che la mancanza di causa debendi; ii) che la convenuta CP_2 avesse ricostruito la fatturazione, dando conto delle imputazioni di pagamento e dei calcoli effettuati, provvedendo a rideterminare i conteggi sulla base dei consumi reali - con conseguenti rimborsi in favore dell' - e detraendo i consumi prescritti;
iii) che Pt_1
l' non avesse assolto al predetto onere, in quanto non aveva contestato il Pt_1 contenuto delle fatture e i consumi ivi riportati, essendosi limitato a lamentare genericamente l'inoltro di molteplici fatture, senza provare l'errore in cui la convenuta era se del caso incorsa.
1.4. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha quindi Parte_1 convenuto quale mandataria con rappresentanza di CP_2 Controparte_2 innanzi a questo Tribunale, proponendo appello avverso la predetta sentenza e formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, in funzione di
Giudice d'Appello, contrariis reiects, annullare e/o riformare l'impugnata sentenza n.
6492/2020 (RG. 3820/2019), depositata in data 4.3.2020 dal Giudice di Pace di Roma e,
7 per l'effetto, accogliere le conclusioni articolate nel precedente grado di giudizio.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Con il primo motivo, rubricato “sulla dimostrazione degli errori in cui è incorsa la società convenuta”, l'appellante ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., lamentando un'erronea valutazione degli atti e documenti prodotti nel giudizio di primo grado. E ciò in quanto il Giudice di prime cure, a suo dire, non aveva preso in considerazione i numerosi errori, puntualmente rilevati dallo stesso in cui era incorsa Pt_1 CP_2
In particolare, l'appellante ha osservato:
- che, nel giudizio di primo grado, lo stesso appellante aveva già evidenziato di avere pagato la fattura n. 2062015001485583, dell'importo di euro 143,63, soltanto in quanto era stata emessa da a correzione della precedente fattura n. 2062015001050454, CP_2 datata 7.3.2015 e dell'importo di euro 374,19, la quale era stata contestata poiché non soltanto riportava un consumo stimato pari a KW 4.293, a fronte di un consumo effettivo pari a KW 2.835, ma riguardava altresì un periodo di conguaglio parzialmente prescritto;
- che la circostanza che la predetta fattura fosse stata emessa in sostituzione e a correzione della precedente errata – il cui pagamento non era dunque dovuto - poteva desumersi dal fatto che la stessa: i) era relativa ai consumi inerenti il medesimo periodo della precedente, ossia il secondo bimestre 2015, nonché al conguaglio relativo al periodo compreso tra il 24.4.2004 e il 28.2.2015; ii) faceva riferimento al consumo rilevato di kWh 2.835, come segnato dal contatore;
iii) conteneva la dicitura “le (sue) bollette precedenti risultano pagate”;
- che lo stesso appellante aveva inoltre già evidenziato che, ciononostante, aveva CP_2 emesso la fattura n. 20620150022129360, con la quale aveva comunicato che non risultava pervenuto il pagamento della fattura dell'importo di euro 374,19, inviando poi la nota del 4.5.2015 di “costituzione in mora e preavviso di sospensione della fornitura”;
- che non era quindi dato comprendere come il Giudice di prime cure avesse potuto ritenere che l'allora attore non avesse contestato né le fatture, né i consumi ivi riportati, quando, dalla mera lettura degli atti di parte, emergeva chiaramente come lo stesso avesse invece contestato sia i consumi, in quanto ritenuti in parte prescritti e in parte erronei perché meramente stimati, sia le somme portate dalle fatture;
8 - che la somma degli importi delle due predette fatture, pari ad euro 517,82, risultava in ogni caso esorbitante, tenuto conto che la fornitura di energia elettrica era necessaria esclusivamente per far alzare e abbassare la serranda di un piccolo garage;
- che le successive fatture (del 18.3.2015 di euro 143,53, del 10.5.2015 di euro 81,81 e del 9.9.2015 di euro 79,89) contenevano richieste di pagamento per consumi, rispettivamente, fino a kWh 2.835, fino a kWh 2.868 e fino a kWh 2.945, che non avrebbero trovato giustificazione qualora fosse stata pagata la bolletta contestata, riferita a consumi pari a kWh 4.293.
Con il secondo motivo, rubricato “sulla pretesa dimostrazione da parte di di CP_2 aver tenuto conto delle eccezioni formulate dall'Avv. , l'appellante ha poi Pt_1 lamentato:
- che il Giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto che avesse tenuto in CP_2 considerazione l'eccezione di prescrizione e dimostrato che i calcoli eseguiti erano fondati sui consumi effettivi e non su quelli stimati;
- che infatti non aveva annullato la fattura n. 2062015001050454 di euro 374,19, CP_2 come avrebbe dovuto fare in tal caso, ma aveva, anzi, perseverato nella richiesta di pagamento della predetta fattura, sino a giungere all'interruzione della somministrazione di energia elettrica;
- che, ad ulteriore dimostrazione dell'infondatezza della pretesa creditoria, la stessa in data 10.3.2020 e quindi dopo il deposito della sentenza di primo grado, aveva CP_2 emesso la fattura n. 10120001106284, contenente il preavviso di accredito dell'importo di euro 178,34, sulla base di ben 16 pagine di ricalcoli;
di modo che la restituzione della somma, poi intervenuta in data 29.4.2020, rendeva evidente l'erroneità dei calcoli in precedenza effettuati da CP_2
- che inoltre, quanto alla pretesa mancanza di fatturazione dal marzo 2014 al marzo
2015, non era dato comprendere come in un anno potessero essere stati effettuati consumi per un importo di euro 374,19, mentre in un solo bimestre erano stati effettuati consumi per euro 143,63;
- che d'altra parte la fattura n. 2062015001050454, dell'importo di euro 374,19, non conteneva alcun riferimento all'annualità sopra indicata, ma soltanto al “II bimestre
2015”, oltre ad un periodo di conguaglio a far data dal 24.4.2004 al 31.10.2011,
9 quest'ultimo in gran parte coperto da prescrizione;
- che le successive quattro fatture emesse da per il quinto bimestre 2015, la cui CP_2 erroneità era stata già evidenziata nel corso del giudizio di primo grado, confermano gli assunti dell'appellante in ordine all'infondatezza delle avverse pretese.
1.5. sempre per il tramite di , quale sua mandataria Controparte_2 CP_2 con rappresentanza, si è costituita anche nel giudizio di appello, concludendo per l'integrale rigetto dell'impugnazione.
Ha infatti osservato:
- che l'appellante si era limitato a riproporre le medesime doglianze di cui al giudizio di primo grado, senza tenere in considerazione quanto allegato e provato dalla stessa CP_2 in quella sede;
- che la stima dei consumi operata dal distributore locale era in continuo CP_3 aggiornamento sulla base dei consumi medi storici dell'utenza; il che implicava, da un lato, che poteva effettuare più volte la stima dei consumi di un determinato periodo CP_3
– operando solo a distanza di tempo il conguaglio definitivo per i consumi effettivi – e, dall'altro, che la stessa era obbligata ad emettere più fatture per gli stessi periodi, CP_2
“restituendo”, nelle fatture posteriori, i consumi già addebitati in quelle anteriori;
il tutto nel pieno rispetto della normativa di settore;
- che in ogni caso: i) l' non aveva né dedotto né provato in quali errori era incorsa Pt_1 la stessa nella fatturazione dei consumi;
ii) la fattura n. 20620150042312140, CP_2 dell'importo di euro 79,89, era stata annullata con nota di storno n. 2062015005830864 dell'11.12.15 e pertanto ogni contestazione al riguardo non aveva ragione d'essere; iii) dalle fatture versate in atti emergeva che all'appellante erano stati addebitati soltanto i consumi reali di energia, in quanto i corrispettivi riscossi per consumi stimati in eccesso erano stati restituiti con le note di credito n. 2062015005830864 di euro 79,89, n.
2062016000610536 di euro 113,09 e n. 10119000789673 di euro 178,34 (, per un totale restituito pari ad euro 371,32; iv) i dati di consumo esposti nelle fatture trovavano riscontro nei dati comunicati dal soggetto terzo incaricato della distribuzione dell'energia.
1.6. La causa, istruita tramite le prove documentali già acquisite nel corso del giudizio di primo grado, è stata poi assunta in decisione sulla base delle conclusioni
10 sopra trascritte, con termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Entrambi i motivi da appello, da esaminare congiuntamente in quanto concernenti la valutazione delle risultanze istruttorie acquisite, devono essere disattesi.
Al riguardo, valgono infatti le seguenti considerazioni.
2.1. Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 13605/2019 e
297/2020), in tema di riparto dell'onere della prova in materia di somministrazione di energia elettrica, occorre innanzitutto distinguere fra tre ipotesi:
A) quella in cui si esclude una manomissione del contatore, ma i consumi registrati vengono contestati dall'utente, in quanto ritenuti non riferibili ai consumi effettivi, ipotizzando quindi o un malfunzionamento del contatore o attività illecite di terzi inerenti il consumo di energia;
B) quella in cui il contatore risulta manomesso, ma la alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera di terzi all'insaputa dell'utente;
C) quella, infine, in cui la alterazione dell'apparecchio-contatore è riferibile a condotta illecita dolosa dell'utente.
Nell'ipotesi di cui alla lettera A), si deve poi in particolare considerare:
- che “Il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione” (con ciò che in linea generale ne consegue in termini di onere per l'utente di dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.);
- che tuttavia “le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze”.
Partendo da queste premesse ed applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onere probatorio, nell'ipotesi in esame, va quindi regolata come segue.
A fronte della pretesa creditoria fondata sulle risultanze del contatore, l'utente è onerato di contestare il malfunzionamento dello strumento in questione – richiedendone la verifica – e di dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente
11 agli ordinari impieghi di energia).
Incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante.
In quest'ultimo caso, l'utente è a sua volta tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite.
In definitiva, dunque, quanto sopra implica che, in materia, le risultanze delle fatture siano destinate ad avere un'efficacia probatoria ben maggiore di quella di norma attribuita a tale tipologia di documento.
Le fatture emesse dalla somministrante contengono infatti il dettaglio, non solo delle condizioni economiche applicate, ma dei consumi registrati dal soggetto terzo (il distributore locale) cui, per normativa di settore avente efficacia integrativa del regolamento contrattuale, compete in via esclusiva l'attività di rilevazione e comunicazione dei consumi effettuati dal somministrato.
Di modo che, ove non vi sia specifica contestazione della corrispondenza fra dati di consumo riportati in fattura e dati comunicati dal distributore oppure il somministrato non adempia agli oneri di specifica contestazione e prova sopra descritti, le fatture in questione costituiscono adeguata prova del credito da esse portato.
L'onere probatorio che ricade sul somministrato è peraltro ancora più gravoso nei casi in cui, come nella specie, egli eserciti l'azione di cui all'art. 2033 c.c..
Nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo, infatti, il creditore istante, è onerato di dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e dunque sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (così Cass. 17146/2003; in senso conforme, fra le altre, Cass. 5896/2006, nonché Cass. 20522/2018, ove si precisa che l'onere posto a carico dell'attore opera solo con riferimento ai rapporti specifici intercorsi tra le parti e dedotti in giudizio, non potendosi invece esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra "solvens" e "accipiens").
2.2. Nel caso di specie, le risultanze acquisite non solo inducono ad escludere che
12 l'odierno appellante abbia assolto l'onere probatorio di cui era gravato, ma danno al contempo evidenza della fondatezza del credito della appellata.
Dalla documentazione versata in atti, emerge infatti quanto segue.
2.3. La prima fattura oggetto di contestazione è la n. 2062015001050454 del
7.3.2015, dell'importo di euro 374,19 (doc. 1 del fascicolo di primo grado di parte
. Pt_1
La fattura è stata emessa – fatto questo pacifico – dopo circa un anno in cui, pur essendo proseguita la somministrazione di energia in favore dell'appellato, la appellata aveva interrotto la fatturazione.
Il documento in esame contabilizza:
- per il periodo ricompreso fra il 24.4.2004 ed il 31.10.2011, il conguaglio effettuato sulla base dei dati di consumo effettivo rilevati e pari, alla data del 31.10.2011, a 4257
kWh;
- per il periodo ricompreso fra l'1.11.2011 ed il 28.2.2015, il corrispettivo dovuto sulla base dei dati di consumo stimati e pari, alla data del 28.2.2015, a 4292 kWh.
Il dato di consumo effettivo sulla cui base è stato effettuato il predetto conguaglio – ossia 4257 kWh alla data del 31.10.2011 – trova sostanziale riscontro nel prospetto riepilogativo dei consumi elaborato dal distributore locale (doc. 9 del CP_3 fascicolo di primo grado di , il quale, alla predetta data, riporta consumi di poco CP_2 superiori e pari a 4.263 kWh (dato quest'ultimo rispetto al quale la fatturazione si è poi in ogni caso adeguata nel corso del rapporto).
Il conguaglio ha portato anche alla “restituzione” (ossia detrazione) dei maggiori consumi di energia in precedenza addebitati (v. voce “totale consumo fatturato”), pari a
“– 561 kWh”, risultanti dall'addebito di 118 kWh per il periodo dal 24.4.2004 al
28.2.2015 e dalla restituzione di 679 kWh per il periodo dal 24.4.2004 al 31.10.2011.
Il conteggio contenuto nella fattura prevede tuttavia un credito a favore della appellata. E ciò in ragione delle quote fisse applicate per il periodo (anno antecedente all'emissione della fattura) che non era stato in precedenza oggetto di fatturazione (v. in particolare quote fisse per i servizi di vendita e per i servizi di rete).
Dal contenuto delle missive inviate dalla appellante all'appellato in data 5.11.2015 ed in data 21.7.2016 (doc. 4 e 11 del fascicolo di primo grado di e, nello specifico, CP_2
13 dai prospetti in esse riportati, emerge inoltre come, con la fattura in esame, non siano stati addebitati importi relativi a periodi coperti da prescrizione quinquennale.
2.4. E' poi immediatamente seguita l'emissione della fattura n. 2062015001485583 del 18.3.2015, dell'importo di euro 143,63 (doc. 3 del fascicolo di primo grado di parte
. Pt_1
La fattura contiene la contabilizzazione:
- della “restituzione” al cliente di tutti i consumi già addebitati con la precedente fattura
(118 kWh per il periodo dal 24.4.2004 al 28.2.2015);
- dell'addebito al cliente dei consumi rilevati relativi allo stesso periodo (775 kWh per il periodo dal 24.4.2004 al 28.2.2015).
Dall'esame del documento in questione si evince inoltre – e ciò trova conferma nel già menzionato prospetto riepilogativo dei consumi trasmesso dal distributore locale – che:
- alla data del 31.10.2011, è intervenuta la sostituzione del misuratore presente presso l'utenza (quello matricola n. 83003421 è stato sostituito da quello matricola n.
0505400072279);
- il dato dei consumi rilevati alla data del 31.10.2011 (4257 kWh) coincide con quello già posto a base della precedente fattura;
- a seguito della rilevazione dei dati di consumo aggiornati alla data del 28.2.2015 (2.835
kWh, dato confermato dal prospetto del distributore locale), è stato quindi addebitato al cliente il conguaglio dovuto per il periodo dal 31.10.2011 al 28.2.2015 (per il quale, nella precedente fattura, l'addebito era avvenuto su base di stima e tenendo conto di un dato di consumo inferiore a quello effettivo).
2.5. Proseguendo l'esame della documentazione versata in atti, l'odierna appellata ha poi emesso a carico dell'appellante due ulteriori fatture, ossia:
- la n. 2062015002129360 del 10.5.2015, dell'importo di euro 81,81, non oggetto di specifica contestazione e nella quale vengono addebitati i corrispettivi dovuti per il periodo ricompreso fra l'1.3.2015 ed il 30.4.2015, sulla base del dato di consumo effettivo rilevato al 30.4.2015 e pari a 2.868 kWh (doc. 4 del fascicolo di primo grado di parte;
Pt_1
- la n. 2062015004231214 del 9.9.2015, dell'importo di euro 79,89, invece contestata
14 dall'appellante e nella quale vengono addebitati i corrispettivi dovuti per il periodo ricompreso fra il 7.7.2015 ed il 31.8.2015, sulla base del dato di consumo effettivo rilevato al 31.8.2015 e pari a 2.945 kWh (doc. 10 del fascicolo di primo grado di parte
. Pt_1
Alla emissione di quest'ultima fattura, è tuttavia poi seguita l'emissione, in data
11.12.2015 e sempre da parte della somministrante odierna appellata, della nota di credito n. 2062015005830864, con cui si è proceduto all'integrale storno dell'importo portato dalla predetta fattura (doc. 6 del fascicolo di primo grado di parte . CP_2
2.6. La appellata ha poi emesso:
- in data 11.12.2015, la fattura di “conto finale” n. 2062015005831821, dell'importo di euro 94,35, con cui sono stati addebitati, senza alcun conguaglio (stante l'intervenuto storno della precedente fattura) e sulla base dei consumi (2.995 kWh) rilevati alla data del 30.10.2015 (momento di cessazione del rapporto contrattuale), i corrispettivi dovuti per il solo periodo ricompreso tra il 7.7.2015 e il 30.10.2015 (doc. 11 del fascicolo di primo grado di parte;
Pt_1
- in data 11.2.2016, la nota di credito n. 2062016000610536, dell'importo di euro
113,09, con cui sono stati “restituiti” al cliente i consumi relativi all'intero periodo di vigenza del rapporto contrattuale (779 kWh dal 24.4.2004 al 30.10.2015, comprensivi quindi anche dei consumi già addebitati con la precedente fattura n. 2062015001485583 del 18.3.2015), già al netto dei consumi rilevati dal precedente misuratore (88 kWh per il periodo dal 24.4.2004 al 30.10.2011, così calcolati tenendo conto della lettura pari a
4.263 kWh alla data del 30.10.2011 ed adeguando quindi il dato in questione a quello risultante dal prospetto del distributore locale) e dei consumi stimati relativi al nuovo misuratore installato a partire dal 31.10.2011 (68 kWh alla data del 30.10.2015; v. doc.
12 del fascicolo di primo grado di parte;
Pt_1
- sempre in data 11.2.2016, la nuova fattura di “conto finale” n. 2062016002002835, dell'importo di euro 544,61 e questa volta relativa all'intero periodo ricompreso fra il
31.10.2011 (data di installazione del nuovo misuratore) ed il 30.10.2015 (data di cessazione del rapporto), contenente la contabilizzazione finale effettuata sulla base del consumo effettivo rilevato alla data del 30.10.2015 (2.995 kWh) e mediante detrazione
(in quanto già conteggiati nella nota di credito emessa in pari data) dei consumi stimati
15 relativi al medesimo periodo (68 kWh;
v. doc. 13 del fascicolo di primo grado di parte
. Pt_1
2.7. L'ammontare di euro 725,82, oggetto della domanda di ripetizione formulata dall'odierno appellante, è quindi pari agli importi di cui alle fatture insolute n.
2062015001050454 dell'importo di euro 374,19 e n. 2062016002002835 dell'importo di euro 544,61 (complessivi euro 918,80), al netto dei controcrediti di cui alle note di credito n. 2062015005830864 dell'importo di euro 79,89 e n. 2062016000610536, dell'importo di euro 113,09 (complessivi euro 192,98).
2.8. E' infine pacifico e documentato che, in data 10.3.2020 e quindi dopo la pronuncia della sentenza qui impugnata, la appellata abbia emesso un'ulteriore nota di credito, la n. 10120001106284, procedendo poi alla restituzione all'appellato dell'importo di euro 178,34 (v. docc. 2 e 3 del fascicolo dell'appellante).
Come si desume dal documento in questione, il ricalcolo è stato effettuato dalla somministrante a seguito di una correzione dei dati di misura e, in particolare, riducendo quelli relativi al periodo dall'1.10.2011 al 30.10.2015 fino a 2.098 kWh.
Considerando che il dato finale dei consumi effettivi utilizzato per la precedente fattura di “conto finale” corrispondeva a quello riportato nel prospetto trasmesso dal distributore locale (doc. 9 del fascicolo di primo grado di e che il nuovo dato CP_2 finale (2.098 kWh) è inferiore al precedente, è quindi del tutto verosimile che la riduzione sia stata determinata da una successiva rettifica dei dati effettuata dallo stesso distributore locale.
2.9. Quanto precede induce allora a ritenere infondate le doglianze dell'appellante.
2.10. Non è innanzitutto corretto l'assunto dell'appellante secondo cui la fattura n.
2062015001485583, dell'importo di euro 143,63, sarebbe stata emessa “in sostituzione della precedente”, ossia della n. 2062015001050454, dell'importo di euro 374,19.
Come infatti già evidenziato al precedente paragrafo 2.4., la fattura contiene il solo ricalcolo dei consumi relativi al periodo dal 31.10.2011 al 28.2.2015, per il quale, nella precedente fattura, l'addebito era avvenuto su base di stima e tenendo conto di un dato di consumo inferiore a quello effettivo.
Quest'ultima conclusione – e dunque la maturazione di un ulteriore credito della somministrante rispetto a quello portato dalla precedente fattura – emerge con evidenza
16 ove si consideri che la lettura del nuovo misuratore installato il 31.10.2011 era pari, alla data del 28.2.2015, a 2.835 kWh rilevati (dato confermato dal prospetto dei consumi trasmesso dal distributore locale), mentre la precedente fattura n. 2062015001050454, dell'importo di euro 374,19, si era limitata a conteggiare, per il medesimo periodo parziale appena indicato e utilizzando dati di stima stima, soli 36 kWh (pari alla differenza fra il dato di 4.257 kWh alla data del 31.10.2011 e quello di 4.293 kWh alla data del 28.2.2015), senza considerare la sostituzione del misuratore nel frattempo effettuata in data 31.10.2011.
Il che rende anche manifesto il motivo (cambio del misuratore e inizio di un distinto conteggio con quello successivo) per cui dati di consumo (solo apparentemente) inferiori rispetto ai precedenti (2.835 kWh rispetto a 4.293 kWh) abbiano portato alla maturazione – nella fattura n. 2062015001050454, come in quelle successive – di un ulteriore credito in favore della appellata.
Né assume alcun rilievo il fatto che la fattura n. 2062015001485583, dell'importo di euro 143,63, riporti la dicitura “le bollette precedenti risultano pagate”.
E ciò per il semplice rilievo che, al momento dell'emissione della predetta fattura
(18.3.2015), il termine di pagamento (7.4.2015) della precedente fattura (la n.
2062015001050454, dell'importo di euro 374,19) non era ancora scaduto, sicché quest'ultima non poteva ancora essere considerata insoluta.
2.11. E' altresì privo di riscontro l'assunto dell'appellante secondo cui la fattura n.
2062015001050454, dell'importo di euro 374,19, avrebbe addebitato anche importi relativi a periodi coperti da prescrizione (quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4 c.c., ratione temporis applicabile al caso di specie).
A fronte dei dettagliati conteggi esposti dalla appellante sulla base delle risultanze della fattura in questione (v. già menzionate missive del 5.11.2015 e del 21.7.2016, prodotte come doc. 4 e 11 del fascicolo di primo grado di , da cui si evince la già CP_2 avvenuta decurtazione delle voci di spesa relative ai periodi coperti da prescrizione,
l'appellante non ha formulato alcuna contestazione specifica, non avendo neanche indicato le ragioni per cui i valori numerici esposti o il criterio di calcolo adottato non sarebbero corretti.
Le risultanze già esposte (v. precedente par. 2.3) giustificano poi anche il fatto che
17 fattura n. 2062015001050454 dell'importo di euro 374,19, pur effettuando un ricalcolo mediante “restituzione” di consumi pari a 561 kWh, generi comunque un debito a carico del somministrato. Ciò deriva infatti dalle quote fisse (v. in particolare quote fisse per i servizi di vendita e per i servizi di rete) applicate per il periodo (anno antecedente all'emissione della fattura) che non era stato in precedenza oggetto di fatturazione.
2.12. Sono infondate anche le contestazioni concernenti l'ulteriore credito portato dalle fatture emesse dalla appellata e, in particolare, di quello di euro 544,61 di cui alla fattura di “conto finale” n. 2062016002002835.
Ancora in questo caso le risultanze documentali già esaminate (v. par. 2.6.) dimostrano come la fatturazione, pur se poco lineare nella sua evoluzione, sia conforme ai dati di consumo effettivo comunicati dal distributore locale.
Il dato finale di consumo (2.995 kWh) trova infatti riscontro nel consumo effettivo all'epoca comunicato dal distributore locale (dato quest'ultimo anzi di poco superiore, essendo pari a 2.997 kWh;
v. doc. 9 del fascicolo di primo grado di parte . CP_2
La fattura, inoltre, non contiene alcuna duplicazione degli addebiti.
Essa infatti, nel conteggiare il dovuto per il periodo ricompreso fra il 31.10.2011
(data di installazione del nuovo misuratore) ed il 30.10.2015 (data di cessazione del rapporto), opera la detrazione dei consumi stimati relativi al medesimo periodo (68
kWh), in quanto già conteggiati nella nota di credito emessa in pari data, che a sua volta aveva già rettificato la precedente la fattura di “conto finale” n. 2062015005831821 dell'11.12.2015.
2.13. E' poi del tutto generica la contestazione formulata dall'appellante sul presupposto del carattere esorbitante degli importi fatturati, trattandosi, secondo lo stesso appellante, di fornitura di energia elettrica necessaria per alzare e abbassare la serranda di un piccolo garage.
A fronte della rilevata corrispondenza fra consumi addebitati e dati rilevati dal distributore locale, l'appellante, oltre a non avere specificamente lamentato
(richiedendone tempestivamente la verifica) il malfunzionamento del misuratore, non ha infatti fornito elementi idonei ad evidenziare una palese sproporzione dei consumi fatturati rispetto a quelli ritenuti congrui (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di
18 energia caratterizzanti la specifica attività svolta), né, tantomeno, ha allegato e provato che i consumi siano da imputare a terzi e che l'impiego abusivo non sia stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite.
2.14. Non induce infine a diverse conclusioni il fatto che, dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, la appellata abbia emesso un'ulteriore nota di credito, la n. 10120001106284 del 10.3.2020, procedendo poi alla restituzione all'appellato dell'importo di euro 178,34 (v. docc. 2 e 3 del fascicolo dell'appellante).
Va infatti considerato che:
- la precedente fatturazione risulta essere stata legittimamente effettuata dalla somministrante sulla base dei dati di consumo comunicati dal distributore, come previsto dalle disposizioni normative di settore aventi efficacia integrativa del contratto;
- in mancanza di evidenze di segno contrario (della cui prova, per quanto già detto, era onerato l'attore che ha agito per la ripetizione dell'indebito), si deve ritenere che il ricalcolo sia conseguito ad una rettifica dei dati di consumo successivamente comunicata dallo stesso distributore;
- la somministrante ha già provveduto, fin dal 24.4.2020 e quindi prima della notifica dell'atto di appello, alla restituzione dell'importo risultato non dovuto.
2.15. In conclusione, la domanda di ripetizione di indebito deve essere rigettata in quanto l'appellante non ha assolto gli oneri probatori che sullo stesso incombevano e l'esistenza del credito della appellata trova comunque conferma nelle risultanze acquisite.
2.16. Considerata l'infondatezza della domanda di ripetizione di indebito e quindi delle doglianze poste a base della stessa, analoga sorte merita l'ulteriore domanda (avene natura risarcitoria) con cui l'odierno appellante ha chiesto la condanna della appellata al pagamento dell'importo di euro 91,76, per spese sostenute per l'invio delle raccomandate spedite per contestare le richieste di pagamento ricevute.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, per il presente grado e nel complessivo importo indicato nel dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (valore della controversia ricompreso nello scaglione fino ad euro 1.110,00; parametri medi per le fasi di studio,
19 introduzione e decisione).
4. Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 6492/2020 del Giudice di pace di
Roma;
2) condanna al rimborso, in favore di e, per essa ed Parte_1 Controparte_2 in qualità di mandataria con rappresentanza, di delle spese di lite, che si CP_2 liquidano in complessivi euro 462,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre CPA ed IVA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
30.5.2002 n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2025.
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Francesco Cina, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 44810 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020 tra
(C.F. ), in giudizio in proprio e con Parte_1 C.F._1
l'avv. Cristiana Gargiuli
- parte appellante -
e
(C.F. ), quale mandataria con rappresentanza di CP_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in CP_2 P.IVA_2 giudizio con l'avv. Roberto Sarra
-parte appellata-
OGGETTO: somministrazione.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le rispettive conclusioni:
- per parte appellante: “come da atto di appello” e quindi: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, in funzione di Giudice d'Appello, contrariis reiects, annullare e/o riformare
l'impugnata sentenza n. 6492/2020 (RG. 3820/2019), depositata in data 4.3.2020 dal
Giudice di Pace di Roma e, per l'effetto, accogliere le conclusioni articolate nel precedente grado di giudizio.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”;
1 - per parte appellata: “come da comparsa di costituzione e risposta” e quindi: “affinché il Tribunale adito in sede di gravame voglia dichiarare inammissibile ovvero rigettare
l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Ferme in subordine le richieste istruttorie già avanzate in I grado.
Non si accetta il contraddittorio su fatti o documenti allegati per la prima volta in appello.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto della controversia ed elementi del processo rilevanti ai fini della decisione.
1.1. ha convenuto (nel prosieguo anche solo Parte_1 Controparte_2
innanzi al Giudice di pace di Roma, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_2
“Piaccia all'Ill.mo Giudice di pace adìto, contraris reiectis, in accoglimento della proposta domanda
- accertare e dichiarare la totale illegittimità della condotta di nei Controparte_2 confronti dell'Avv. e per l'effetto, Parte_1
- accertata e dichiarata l'inesistenza del preteso credito da parte del fornitore di €
725,82, condannare la stessa , in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, alla restituzione ella somma di € 817,58, di cui € 725,82 a titolo di restituzione della somma indebitamente pagata in data 13.11.2018 a seguito della comunicazione del preavviso di distacco della fornitura allo Studio legale dell'Avv.
ed € 91,76 per tutte le raccomandate a/r di contestazione inviate ad Pt_1 CP_2 ovvero nella somma maggiore o minore che dovese risultare all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione;
- con vittoria di spese ed onorari di lite a favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario”.
A fondamento della domanda così proposta, ha infatti in sintesi allegato:
- di avere stipulato con un contratto di somministrazione di energia Controparte_2 elettrica, per l'utenza posta a servizio del proprio garage, sito in Roma, viale di Villa
SI n. 16;
- di avere ricevuto, in data 7.3.2015 e per il secondo bimestre del 2015, la fattura n.
2 2062015001050454, dell'importo di euro 374,19, emessa sulla base di consumi stimati, pari a KW 4.293;
- di avere contestato la predetta fattura, tramite reclamo del 20.3.2015, in quanto aveva appurato, mediante apposito controllo, che il consumo effettivo di energia elettrica era pari a kWh 2.853 – e dunque di gran lunga inferiore rispetto a quello stimato – e comunque il credito era parzialmente prescritto, poiché derivante da un conguaglio applicato a partire dall'anno 2004;
- di avere infatti successivamente ricevuto la fattura n. 2062015001485583, datata
18.3.2015 e relativa al medesimo bimestre marzo-aprile 2015 di cui alla fattura contestata, la quale riportava il corretto consumo effettivo di energia elettrica, pari a kWh 2.835, per un importo di euro 143,63, tempestivamente pagato;
- che tale fattura riportava la dicitura “le sue precedenti bollette risultano pagate”;
- di avere tuttavia successivamente ricevuto la fattura n. 20620150022129360, con cui segnalava il mancato pagamento della fattura dell'importo di euro 374,19, CP_2 nonostante quest'ultima fosse stata rettificata e sostituita dalla sopra menzionata fattura n. 2062015001485583 del 18.3.2015, regolarmente pagata;
- che con missiva di costituzione in mora e di preavviso di sospensione della CP_2 fornitura di energia elettrica del 4.5.2015, aveva intimato il pagamento della fattura n.
2062015001050454 dell'importo di euro 374,19;
- di avere prontamente contestato detta missiva, in quanto la fattura di cui si richiedeva il pagamento atteneva a consumi in parte inesistenti e in parte prescritti;
- che con nota del 16.7.2015, da un lato, aveva comunicato che “in accoglimento CP_2 della richiesta di applicazione dei termini di prescrizione la fattura emessa il 7.3.2015 ha generato per il periodo di conguaglio dal 24 aprile 2004 al 31 marzo 2015, soggetto
a prescrizione, un importo in accredito” e d'altro lato, contraddittoriamente, aveva insistito per il pagamento della bolletta di euro 374,19 del 7.3.2015, circostanza questa altresì contestata dallo stesso tramite apposito reclamo del 7.10.2015; Pt_1
- che nonostante le contestazioni mosse e senza motivare la propria pretesa CP_2 creditoria, aveva illegittimamente interrotto l'erogazione di energia elettrica, rendendo impossibile l'utilizzo del garage, in quanto lo stesso data l'età avanzata, non era Pt_1 in grado di sollevare manualmente la serranda;
3 - di essere stato pertanto costretto a rivolgersi ad altro fornitore e di avere contestato puntualmente tutte le successive continue ed illegittime richieste di pagamento avanzate da CP_2
- che, a riprova della “irrazionalità” della fatturazione di quest'ultima aveva CP_2 emesso ben quattro fatture diverse relativamente al V bimestre 2015, e, più precisamente: (i) la n. 2062015004231214, dell'importo di euro 79,89 e datata 9.9.2015, recante come periodo di fatturazione e conguaglio quello compreso tra il 7.7.2015 al
31.8.2015; (ii) la n. 2062015005831821, dell'importo di euro 94,35 e datata 11.12.2015, recante come periodo di fatturazione e conguaglio quello compreso tra il 7.7.2015 e il
30.10.2015; (iii) la n. 2062016000610536, emessa il 11.02.16 e recante come periodo di fatturazione e conguaglio quello compreso tra il 24.4.2004 ed il 3010.2015, riportante un credito di euro 113,09 in favore dello stesso (iv) la n. 2062016002002835, Pt_1 dell'importo di euro 544,61ed emessa il 21.4.2016, recante come periodo di fatturazione e conguaglio quello compreso tra il 31.10.2011 ed il 30.10.2015;
- che quest'ultima fattura – che al pari della precedente n. 2062015005831821, regolarmente saldata, recava la dicitura “conto finale” – riportava un consumo rilevato, alla data del 30.10.2015, pari a kWh 2.995, cui era stato sottratto un consumo restituito di kWh pari a 67,525, per un totale di kWh 2.927,475, di poco superiore a quello portato dalla fattura n. 2062015001485583 relativa al II bimestre 2015 e pari a kWh 2.835;
- che non era dato pertanto comprendere come, a fronte di una esigua differenza tra i due predetti consumi, fosse stata emessa una fattura dell'importo di euro 544,00;
- di avere ricevuto, in data 12.3.2018 e in data 9.10.2018, dei solleciti di pagamento per l'importo di euro 725,82, pena la sospensione della fornitura di energia elettrica – in realtà già sospesa dal settembre 2015 – contestati rispettivamente con note del 28.3.2018
e del 31.10.2018;
- di avere infine ricevuto, in data 6.11.2018, una missiva di costituzione in mora e preavviso di sospensione della fornitura con riferimento ad altra utenza intestata a sé e relativa al proprio studio legale;
- di essere stato pertanto costretto al pagamento della somma non dovuta di euro 725,82, al solo fine di evitare la sospensione della fornitura di energia elettrica e poter quindi continuare a svolgere il proprio lavoro, come specificato nella missiva del 12.11.2018;
4 - di avere invano tentato la stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita;
- di avere pertanto diritto alla restituzione di detta somma di euro 725,82, oltre al rimborso delle spese di spedizione relative alle missive di contestazione inviate ad CP_2 ammontanti ad euro 91,76.
1.2. per il tramite di , quale sua mandataria con Controparte_2 CP_2 rappresentanza sostanziale e processuale, si è costituita nel giudizio di primo grado, concludendo per l'integrale rigetto della avversa domanda.
Ha infatti allegato, eccepito e dedotto:
- di avere somministrato, in favore dell' energia elettrica dal 23.11.2000 al Pt_1
30.10.2015 presso l'utenza n. 505061360, identificata dal POD ITI002E5050613A, in regime di mercato tutelato e con una potenza impegnata di 3 Kw;
- di avere inviato all' in data 7.3.2015 e dopo un periodo di “blocco” della Pt_1 fatturazione di circa un anno, la fattura n. 2062015001050454, dell'importo di euro
374,19, con cui si era proceduto a contabilizzare le quote fisse relative ai sei bimestri non fatturati, il conguaglio dei consumi del periodo compreso tra il 24.4.2004 e il
31.10.2011, pari a 82,035 kWh, nonché, infine, i consumi stimati in base alla media dei consumi storici del periodo 1.11.2011- 28.2.2015, pari a 36.228 kWh, con contestuale restituzione di quanto precedentemente fatturato in acconto, ossia 679,029 kWh, per un consumo totale fatturato di “ – 560,766 kWh”;
- che, considerato che l'importo relativo alle sole quote fisse per un contratto con potenza impegnata di 3 Kw, come quello di specie, corrispondeva ad euro 48,00 per ciascun bimestre, la somma portata dalla predetta fattura riguardava prevalentemente tale voce, come emergeva dal riepilogo rappresentato nella fattura stessa;
- che la fattura di conguaglio in questione aveva altresì generato, per il periodo di conguaglio compreso tra il 24.4.2004 e il 31.3.2010, coperto da prescrizione, un credito in favore dell' pari ad euro 60,00; somma questa data dalle differenze rilevate tra Pt_1
i Kwh fatturati in sede di conguaglio e quelli precedentemente fatturati in acconto, come spiegato nella nota del 5.11.2015, inviata allo stesso Pt_1
- di avere emesso, in data 18.3.2015, la fattura di conguaglio n. 2062015001485583, dell'importo di euro 143,63, relativa, da un lato, ai consumi registrati dal “vecchio” misuratore avente matricola 83003421, la cui lettura finale era pari a 4.257 kWh,
5 dall'altro, ai consumi stimati nella precedente fattura del 7.3.2015, inerenti il nuovo misuratore n. 0505400072279 e riportati nella fattura medesima;
- di avere successivamente emesso con regolarità le fatture, le quali erano state saldate dall' compresa la fattura n. 20620150042312140, pari ad euro 79,89, che lo Pt_1 stesso aveva contestato nell'atto di citazione, nonostante la stessa fosse stata poi Pt_1 annullata con documento di storno n. 2062015005830864 in data 11.12.2015;
- di avere poi emesso, a seguito di rettifica da parte del distributore locale delle letture precedentemente comunicate, la nota di credito n. 2062016000610536, dell'importo di euro 113,09, con cui era stato restituito il consumo fatturato effettivo di cui alla bolletta n. 2062015001485583, ricalcolato con una stima di 64 kWh consumati per il periodo compreso tra il 1° novembre 2011 e il 30.10.2015;
- di avere emesso, sempre a seguito di comunicazione delle letture da parte del distributore locale, la fattura di conto finale n. 206216002002835 dell'importo di euro
544,61, riportante il conguaglio relativo ai consumi di cui al predetto nuovo misuratore n. 0505400072279, per il periodo compreso tra il 31.10.2011 e il 30.10.2015;
- di avere successivamente emesso, in data 12.3.2019 e a seguito di rettifica da parte del distributore locale della lettura iniziale riportata dal contatore 0505400072279, un'ulteriore nota di credito n. 10119000789673 di euro 178,34, con cui erano stati restituiti i kWh fatturati in eccedenza nella predetta fattura di conto finale n.
206216002002835, come da prospetto del distributore locale stesso;
- di avere pertanto restituito all' con le menzionate note di credito, tutti i consumi Pt_1 stimati e fatturati in eccedenza, per un totale di euro 371,32;
- di avere, in ogni caso, risposto a tutte le contestazioni mosse dall' con note del Pt_1
21.7.2016 e del 19.10.2016, al fine di fornire i dovuti chiarimenti;
- che, nell'assetto del mercato dell'energia elettrica, la stessa Controparte_2 svolgeva la sola funzione di vendita dell'energia elettrica ai clienti finali e in ogni caso era tenuta ad attenersi, per la fatturazione, ai dati trasmessi dal distributore, quale unico soggetto responsabile del servizio di lettura, rilevazione e certificazione dei dati di prelievo dell'energia, nonché alle delibere dell'A.E.E.G.;
- di avere agito legittimamente, poiché, contrariamente a quanto sostenuto dall' Pt_1 da un lato, le fatture avevano tutti i requisiti richiesti dall'art. 4, Allegato A, della
6 delibera 152/2006 e, dall'altro, era nella facoltà della stessa Acea, in base alla deliberazione ARG/elt 199/11 TIME, Allegato B, addebitare consumi presunti in tutti i casi di indisponibilità dei dati di misura reali;
- di avere pertanto emesso le fatture, sebbene in modo poco lineare, in osservanza delle disposizioni vigenti in materia, nonché in base ai reali consumi comunicati dal distributore locale, (già Acea Distribuzione S.p.A.); CP_3
- che il rapporto di somministrazione esistente tra le parti costituiva circostanza pacifica e che pertanto l' era tenuto a pagare i consumi di energia elettrica effettuati;
Pt_1
- che, infine, non si evinceva a quale titolo quest'ultimo richiedesse il rimborso delle spese di spedizione sostenute per l'invio delle raccomandate inviate all'indirizzo della stessa le quali avevano ricevuto tutte puntuale riscontro. CP_2
1.3. Il Giudice di pace di Roma, con sentenza n. 6492/2020, depositata il 4.3.2020, ha integralmente rigettato la domanda proposta dall' condannandolo al rimborso Pt_1 delle spese di lite, liquidate in euro 200,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice di prime cure ha infatti ritenuto che: i) trattandosi di domanda di restituzione di indebito oggettivo, gravasse su parte attrice l'onere di provare sia l'avvenuto pagamento che la mancanza di causa debendi; ii) che la convenuta CP_2 avesse ricostruito la fatturazione, dando conto delle imputazioni di pagamento e dei calcoli effettuati, provvedendo a rideterminare i conteggi sulla base dei consumi reali - con conseguenti rimborsi in favore dell' - e detraendo i consumi prescritti;
iii) che Pt_1
l' non avesse assolto al predetto onere, in quanto non aveva contestato il Pt_1 contenuto delle fatture e i consumi ivi riportati, essendosi limitato a lamentare genericamente l'inoltro di molteplici fatture, senza provare l'errore in cui la convenuta era se del caso incorsa.
1.4. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha quindi Parte_1 convenuto quale mandataria con rappresentanza di CP_2 Controparte_2 innanzi a questo Tribunale, proponendo appello avverso la predetta sentenza e formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, in funzione di
Giudice d'Appello, contrariis reiects, annullare e/o riformare l'impugnata sentenza n.
6492/2020 (RG. 3820/2019), depositata in data 4.3.2020 dal Giudice di Pace di Roma e,
7 per l'effetto, accogliere le conclusioni articolate nel precedente grado di giudizio.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Con il primo motivo, rubricato “sulla dimostrazione degli errori in cui è incorsa la società convenuta”, l'appellante ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., lamentando un'erronea valutazione degli atti e documenti prodotti nel giudizio di primo grado. E ciò in quanto il Giudice di prime cure, a suo dire, non aveva preso in considerazione i numerosi errori, puntualmente rilevati dallo stesso in cui era incorsa Pt_1 CP_2
In particolare, l'appellante ha osservato:
- che, nel giudizio di primo grado, lo stesso appellante aveva già evidenziato di avere pagato la fattura n. 2062015001485583, dell'importo di euro 143,63, soltanto in quanto era stata emessa da a correzione della precedente fattura n. 2062015001050454, CP_2 datata 7.3.2015 e dell'importo di euro 374,19, la quale era stata contestata poiché non soltanto riportava un consumo stimato pari a KW 4.293, a fronte di un consumo effettivo pari a KW 2.835, ma riguardava altresì un periodo di conguaglio parzialmente prescritto;
- che la circostanza che la predetta fattura fosse stata emessa in sostituzione e a correzione della precedente errata – il cui pagamento non era dunque dovuto - poteva desumersi dal fatto che la stessa: i) era relativa ai consumi inerenti il medesimo periodo della precedente, ossia il secondo bimestre 2015, nonché al conguaglio relativo al periodo compreso tra il 24.4.2004 e il 28.2.2015; ii) faceva riferimento al consumo rilevato di kWh 2.835, come segnato dal contatore;
iii) conteneva la dicitura “le (sue) bollette precedenti risultano pagate”;
- che lo stesso appellante aveva inoltre già evidenziato che, ciononostante, aveva CP_2 emesso la fattura n. 20620150022129360, con la quale aveva comunicato che non risultava pervenuto il pagamento della fattura dell'importo di euro 374,19, inviando poi la nota del 4.5.2015 di “costituzione in mora e preavviso di sospensione della fornitura”;
- che non era quindi dato comprendere come il Giudice di prime cure avesse potuto ritenere che l'allora attore non avesse contestato né le fatture, né i consumi ivi riportati, quando, dalla mera lettura degli atti di parte, emergeva chiaramente come lo stesso avesse invece contestato sia i consumi, in quanto ritenuti in parte prescritti e in parte erronei perché meramente stimati, sia le somme portate dalle fatture;
8 - che la somma degli importi delle due predette fatture, pari ad euro 517,82, risultava in ogni caso esorbitante, tenuto conto che la fornitura di energia elettrica era necessaria esclusivamente per far alzare e abbassare la serranda di un piccolo garage;
- che le successive fatture (del 18.3.2015 di euro 143,53, del 10.5.2015 di euro 81,81 e del 9.9.2015 di euro 79,89) contenevano richieste di pagamento per consumi, rispettivamente, fino a kWh 2.835, fino a kWh 2.868 e fino a kWh 2.945, che non avrebbero trovato giustificazione qualora fosse stata pagata la bolletta contestata, riferita a consumi pari a kWh 4.293.
Con il secondo motivo, rubricato “sulla pretesa dimostrazione da parte di di CP_2 aver tenuto conto delle eccezioni formulate dall'Avv. , l'appellante ha poi Pt_1 lamentato:
- che il Giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto che avesse tenuto in CP_2 considerazione l'eccezione di prescrizione e dimostrato che i calcoli eseguiti erano fondati sui consumi effettivi e non su quelli stimati;
- che infatti non aveva annullato la fattura n. 2062015001050454 di euro 374,19, CP_2 come avrebbe dovuto fare in tal caso, ma aveva, anzi, perseverato nella richiesta di pagamento della predetta fattura, sino a giungere all'interruzione della somministrazione di energia elettrica;
- che, ad ulteriore dimostrazione dell'infondatezza della pretesa creditoria, la stessa in data 10.3.2020 e quindi dopo il deposito della sentenza di primo grado, aveva CP_2 emesso la fattura n. 10120001106284, contenente il preavviso di accredito dell'importo di euro 178,34, sulla base di ben 16 pagine di ricalcoli;
di modo che la restituzione della somma, poi intervenuta in data 29.4.2020, rendeva evidente l'erroneità dei calcoli in precedenza effettuati da CP_2
- che inoltre, quanto alla pretesa mancanza di fatturazione dal marzo 2014 al marzo
2015, non era dato comprendere come in un anno potessero essere stati effettuati consumi per un importo di euro 374,19, mentre in un solo bimestre erano stati effettuati consumi per euro 143,63;
- che d'altra parte la fattura n. 2062015001050454, dell'importo di euro 374,19, non conteneva alcun riferimento all'annualità sopra indicata, ma soltanto al “II bimestre
2015”, oltre ad un periodo di conguaglio a far data dal 24.4.2004 al 31.10.2011,
9 quest'ultimo in gran parte coperto da prescrizione;
- che le successive quattro fatture emesse da per il quinto bimestre 2015, la cui CP_2 erroneità era stata già evidenziata nel corso del giudizio di primo grado, confermano gli assunti dell'appellante in ordine all'infondatezza delle avverse pretese.
1.5. sempre per il tramite di , quale sua mandataria Controparte_2 CP_2 con rappresentanza, si è costituita anche nel giudizio di appello, concludendo per l'integrale rigetto dell'impugnazione.
Ha infatti osservato:
- che l'appellante si era limitato a riproporre le medesime doglianze di cui al giudizio di primo grado, senza tenere in considerazione quanto allegato e provato dalla stessa CP_2 in quella sede;
- che la stima dei consumi operata dal distributore locale era in continuo CP_3 aggiornamento sulla base dei consumi medi storici dell'utenza; il che implicava, da un lato, che poteva effettuare più volte la stima dei consumi di un determinato periodo CP_3
– operando solo a distanza di tempo il conguaglio definitivo per i consumi effettivi – e, dall'altro, che la stessa era obbligata ad emettere più fatture per gli stessi periodi, CP_2
“restituendo”, nelle fatture posteriori, i consumi già addebitati in quelle anteriori;
il tutto nel pieno rispetto della normativa di settore;
- che in ogni caso: i) l' non aveva né dedotto né provato in quali errori era incorsa Pt_1 la stessa nella fatturazione dei consumi;
ii) la fattura n. 20620150042312140, CP_2 dell'importo di euro 79,89, era stata annullata con nota di storno n. 2062015005830864 dell'11.12.15 e pertanto ogni contestazione al riguardo non aveva ragione d'essere; iii) dalle fatture versate in atti emergeva che all'appellante erano stati addebitati soltanto i consumi reali di energia, in quanto i corrispettivi riscossi per consumi stimati in eccesso erano stati restituiti con le note di credito n. 2062015005830864 di euro 79,89, n.
2062016000610536 di euro 113,09 e n. 10119000789673 di euro 178,34 (, per un totale restituito pari ad euro 371,32; iv) i dati di consumo esposti nelle fatture trovavano riscontro nei dati comunicati dal soggetto terzo incaricato della distribuzione dell'energia.
1.6. La causa, istruita tramite le prove documentali già acquisite nel corso del giudizio di primo grado, è stata poi assunta in decisione sulla base delle conclusioni
10 sopra trascritte, con termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Entrambi i motivi da appello, da esaminare congiuntamente in quanto concernenti la valutazione delle risultanze istruttorie acquisite, devono essere disattesi.
Al riguardo, valgono infatti le seguenti considerazioni.
2.1. Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 13605/2019 e
297/2020), in tema di riparto dell'onere della prova in materia di somministrazione di energia elettrica, occorre innanzitutto distinguere fra tre ipotesi:
A) quella in cui si esclude una manomissione del contatore, ma i consumi registrati vengono contestati dall'utente, in quanto ritenuti non riferibili ai consumi effettivi, ipotizzando quindi o un malfunzionamento del contatore o attività illecite di terzi inerenti il consumo di energia;
B) quella in cui il contatore risulta manomesso, ma la alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera di terzi all'insaputa dell'utente;
C) quella, infine, in cui la alterazione dell'apparecchio-contatore è riferibile a condotta illecita dolosa dell'utente.
Nell'ipotesi di cui alla lettera A), si deve poi in particolare considerare:
- che “Il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione” (con ciò che in linea generale ne consegue in termini di onere per l'utente di dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.);
- che tuttavia “le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze”.
Partendo da queste premesse ed applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onere probatorio, nell'ipotesi in esame, va quindi regolata come segue.
A fronte della pretesa creditoria fondata sulle risultanze del contatore, l'utente è onerato di contestare il malfunzionamento dello strumento in questione – richiedendone la verifica – e di dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente
11 agli ordinari impieghi di energia).
Incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante.
In quest'ultimo caso, l'utente è a sua volta tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite.
In definitiva, dunque, quanto sopra implica che, in materia, le risultanze delle fatture siano destinate ad avere un'efficacia probatoria ben maggiore di quella di norma attribuita a tale tipologia di documento.
Le fatture emesse dalla somministrante contengono infatti il dettaglio, non solo delle condizioni economiche applicate, ma dei consumi registrati dal soggetto terzo (il distributore locale) cui, per normativa di settore avente efficacia integrativa del regolamento contrattuale, compete in via esclusiva l'attività di rilevazione e comunicazione dei consumi effettuati dal somministrato.
Di modo che, ove non vi sia specifica contestazione della corrispondenza fra dati di consumo riportati in fattura e dati comunicati dal distributore oppure il somministrato non adempia agli oneri di specifica contestazione e prova sopra descritti, le fatture in questione costituiscono adeguata prova del credito da esse portato.
L'onere probatorio che ricade sul somministrato è peraltro ancora più gravoso nei casi in cui, come nella specie, egli eserciti l'azione di cui all'art. 2033 c.c..
Nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo, infatti, il creditore istante, è onerato di dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e dunque sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (così Cass. 17146/2003; in senso conforme, fra le altre, Cass. 5896/2006, nonché Cass. 20522/2018, ove si precisa che l'onere posto a carico dell'attore opera solo con riferimento ai rapporti specifici intercorsi tra le parti e dedotti in giudizio, non potendosi invece esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra "solvens" e "accipiens").
2.2. Nel caso di specie, le risultanze acquisite non solo inducono ad escludere che
12 l'odierno appellante abbia assolto l'onere probatorio di cui era gravato, ma danno al contempo evidenza della fondatezza del credito della appellata.
Dalla documentazione versata in atti, emerge infatti quanto segue.
2.3. La prima fattura oggetto di contestazione è la n. 2062015001050454 del
7.3.2015, dell'importo di euro 374,19 (doc. 1 del fascicolo di primo grado di parte
. Pt_1
La fattura è stata emessa – fatto questo pacifico – dopo circa un anno in cui, pur essendo proseguita la somministrazione di energia in favore dell'appellato, la appellata aveva interrotto la fatturazione.
Il documento in esame contabilizza:
- per il periodo ricompreso fra il 24.4.2004 ed il 31.10.2011, il conguaglio effettuato sulla base dei dati di consumo effettivo rilevati e pari, alla data del 31.10.2011, a 4257
kWh;
- per il periodo ricompreso fra l'1.11.2011 ed il 28.2.2015, il corrispettivo dovuto sulla base dei dati di consumo stimati e pari, alla data del 28.2.2015, a 4292 kWh.
Il dato di consumo effettivo sulla cui base è stato effettuato il predetto conguaglio – ossia 4257 kWh alla data del 31.10.2011 – trova sostanziale riscontro nel prospetto riepilogativo dei consumi elaborato dal distributore locale (doc. 9 del CP_3 fascicolo di primo grado di , il quale, alla predetta data, riporta consumi di poco CP_2 superiori e pari a 4.263 kWh (dato quest'ultimo rispetto al quale la fatturazione si è poi in ogni caso adeguata nel corso del rapporto).
Il conguaglio ha portato anche alla “restituzione” (ossia detrazione) dei maggiori consumi di energia in precedenza addebitati (v. voce “totale consumo fatturato”), pari a
“– 561 kWh”, risultanti dall'addebito di 118 kWh per il periodo dal 24.4.2004 al
28.2.2015 e dalla restituzione di 679 kWh per il periodo dal 24.4.2004 al 31.10.2011.
Il conteggio contenuto nella fattura prevede tuttavia un credito a favore della appellata. E ciò in ragione delle quote fisse applicate per il periodo (anno antecedente all'emissione della fattura) che non era stato in precedenza oggetto di fatturazione (v. in particolare quote fisse per i servizi di vendita e per i servizi di rete).
Dal contenuto delle missive inviate dalla appellante all'appellato in data 5.11.2015 ed in data 21.7.2016 (doc. 4 e 11 del fascicolo di primo grado di e, nello specifico, CP_2
13 dai prospetti in esse riportati, emerge inoltre come, con la fattura in esame, non siano stati addebitati importi relativi a periodi coperti da prescrizione quinquennale.
2.4. E' poi immediatamente seguita l'emissione della fattura n. 2062015001485583 del 18.3.2015, dell'importo di euro 143,63 (doc. 3 del fascicolo di primo grado di parte
. Pt_1
La fattura contiene la contabilizzazione:
- della “restituzione” al cliente di tutti i consumi già addebitati con la precedente fattura
(118 kWh per il periodo dal 24.4.2004 al 28.2.2015);
- dell'addebito al cliente dei consumi rilevati relativi allo stesso periodo (775 kWh per il periodo dal 24.4.2004 al 28.2.2015).
Dall'esame del documento in questione si evince inoltre – e ciò trova conferma nel già menzionato prospetto riepilogativo dei consumi trasmesso dal distributore locale – che:
- alla data del 31.10.2011, è intervenuta la sostituzione del misuratore presente presso l'utenza (quello matricola n. 83003421 è stato sostituito da quello matricola n.
0505400072279);
- il dato dei consumi rilevati alla data del 31.10.2011 (4257 kWh) coincide con quello già posto a base della precedente fattura;
- a seguito della rilevazione dei dati di consumo aggiornati alla data del 28.2.2015 (2.835
kWh, dato confermato dal prospetto del distributore locale), è stato quindi addebitato al cliente il conguaglio dovuto per il periodo dal 31.10.2011 al 28.2.2015 (per il quale, nella precedente fattura, l'addebito era avvenuto su base di stima e tenendo conto di un dato di consumo inferiore a quello effettivo).
2.5. Proseguendo l'esame della documentazione versata in atti, l'odierna appellata ha poi emesso a carico dell'appellante due ulteriori fatture, ossia:
- la n. 2062015002129360 del 10.5.2015, dell'importo di euro 81,81, non oggetto di specifica contestazione e nella quale vengono addebitati i corrispettivi dovuti per il periodo ricompreso fra l'1.3.2015 ed il 30.4.2015, sulla base del dato di consumo effettivo rilevato al 30.4.2015 e pari a 2.868 kWh (doc. 4 del fascicolo di primo grado di parte;
Pt_1
- la n. 2062015004231214 del 9.9.2015, dell'importo di euro 79,89, invece contestata
14 dall'appellante e nella quale vengono addebitati i corrispettivi dovuti per il periodo ricompreso fra il 7.7.2015 ed il 31.8.2015, sulla base del dato di consumo effettivo rilevato al 31.8.2015 e pari a 2.945 kWh (doc. 10 del fascicolo di primo grado di parte
. Pt_1
Alla emissione di quest'ultima fattura, è tuttavia poi seguita l'emissione, in data
11.12.2015 e sempre da parte della somministrante odierna appellata, della nota di credito n. 2062015005830864, con cui si è proceduto all'integrale storno dell'importo portato dalla predetta fattura (doc. 6 del fascicolo di primo grado di parte . CP_2
2.6. La appellata ha poi emesso:
- in data 11.12.2015, la fattura di “conto finale” n. 2062015005831821, dell'importo di euro 94,35, con cui sono stati addebitati, senza alcun conguaglio (stante l'intervenuto storno della precedente fattura) e sulla base dei consumi (2.995 kWh) rilevati alla data del 30.10.2015 (momento di cessazione del rapporto contrattuale), i corrispettivi dovuti per il solo periodo ricompreso tra il 7.7.2015 e il 30.10.2015 (doc. 11 del fascicolo di primo grado di parte;
Pt_1
- in data 11.2.2016, la nota di credito n. 2062016000610536, dell'importo di euro
113,09, con cui sono stati “restituiti” al cliente i consumi relativi all'intero periodo di vigenza del rapporto contrattuale (779 kWh dal 24.4.2004 al 30.10.2015, comprensivi quindi anche dei consumi già addebitati con la precedente fattura n. 2062015001485583 del 18.3.2015), già al netto dei consumi rilevati dal precedente misuratore (88 kWh per il periodo dal 24.4.2004 al 30.10.2011, così calcolati tenendo conto della lettura pari a
4.263 kWh alla data del 30.10.2011 ed adeguando quindi il dato in questione a quello risultante dal prospetto del distributore locale) e dei consumi stimati relativi al nuovo misuratore installato a partire dal 31.10.2011 (68 kWh alla data del 30.10.2015; v. doc.
12 del fascicolo di primo grado di parte;
Pt_1
- sempre in data 11.2.2016, la nuova fattura di “conto finale” n. 2062016002002835, dell'importo di euro 544,61 e questa volta relativa all'intero periodo ricompreso fra il
31.10.2011 (data di installazione del nuovo misuratore) ed il 30.10.2015 (data di cessazione del rapporto), contenente la contabilizzazione finale effettuata sulla base del consumo effettivo rilevato alla data del 30.10.2015 (2.995 kWh) e mediante detrazione
(in quanto già conteggiati nella nota di credito emessa in pari data) dei consumi stimati
15 relativi al medesimo periodo (68 kWh;
v. doc. 13 del fascicolo di primo grado di parte
. Pt_1
2.7. L'ammontare di euro 725,82, oggetto della domanda di ripetizione formulata dall'odierno appellante, è quindi pari agli importi di cui alle fatture insolute n.
2062015001050454 dell'importo di euro 374,19 e n. 2062016002002835 dell'importo di euro 544,61 (complessivi euro 918,80), al netto dei controcrediti di cui alle note di credito n. 2062015005830864 dell'importo di euro 79,89 e n. 2062016000610536, dell'importo di euro 113,09 (complessivi euro 192,98).
2.8. E' infine pacifico e documentato che, in data 10.3.2020 e quindi dopo la pronuncia della sentenza qui impugnata, la appellata abbia emesso un'ulteriore nota di credito, la n. 10120001106284, procedendo poi alla restituzione all'appellato dell'importo di euro 178,34 (v. docc. 2 e 3 del fascicolo dell'appellante).
Come si desume dal documento in questione, il ricalcolo è stato effettuato dalla somministrante a seguito di una correzione dei dati di misura e, in particolare, riducendo quelli relativi al periodo dall'1.10.2011 al 30.10.2015 fino a 2.098 kWh.
Considerando che il dato finale dei consumi effettivi utilizzato per la precedente fattura di “conto finale” corrispondeva a quello riportato nel prospetto trasmesso dal distributore locale (doc. 9 del fascicolo di primo grado di e che il nuovo dato CP_2 finale (2.098 kWh) è inferiore al precedente, è quindi del tutto verosimile che la riduzione sia stata determinata da una successiva rettifica dei dati effettuata dallo stesso distributore locale.
2.9. Quanto precede induce allora a ritenere infondate le doglianze dell'appellante.
2.10. Non è innanzitutto corretto l'assunto dell'appellante secondo cui la fattura n.
2062015001485583, dell'importo di euro 143,63, sarebbe stata emessa “in sostituzione della precedente”, ossia della n. 2062015001050454, dell'importo di euro 374,19.
Come infatti già evidenziato al precedente paragrafo 2.4., la fattura contiene il solo ricalcolo dei consumi relativi al periodo dal 31.10.2011 al 28.2.2015, per il quale, nella precedente fattura, l'addebito era avvenuto su base di stima e tenendo conto di un dato di consumo inferiore a quello effettivo.
Quest'ultima conclusione – e dunque la maturazione di un ulteriore credito della somministrante rispetto a quello portato dalla precedente fattura – emerge con evidenza
16 ove si consideri che la lettura del nuovo misuratore installato il 31.10.2011 era pari, alla data del 28.2.2015, a 2.835 kWh rilevati (dato confermato dal prospetto dei consumi trasmesso dal distributore locale), mentre la precedente fattura n. 2062015001050454, dell'importo di euro 374,19, si era limitata a conteggiare, per il medesimo periodo parziale appena indicato e utilizzando dati di stima stima, soli 36 kWh (pari alla differenza fra il dato di 4.257 kWh alla data del 31.10.2011 e quello di 4.293 kWh alla data del 28.2.2015), senza considerare la sostituzione del misuratore nel frattempo effettuata in data 31.10.2011.
Il che rende anche manifesto il motivo (cambio del misuratore e inizio di un distinto conteggio con quello successivo) per cui dati di consumo (solo apparentemente) inferiori rispetto ai precedenti (2.835 kWh rispetto a 4.293 kWh) abbiano portato alla maturazione – nella fattura n. 2062015001050454, come in quelle successive – di un ulteriore credito in favore della appellata.
Né assume alcun rilievo il fatto che la fattura n. 2062015001485583, dell'importo di euro 143,63, riporti la dicitura “le bollette precedenti risultano pagate”.
E ciò per il semplice rilievo che, al momento dell'emissione della predetta fattura
(18.3.2015), il termine di pagamento (7.4.2015) della precedente fattura (la n.
2062015001050454, dell'importo di euro 374,19) non era ancora scaduto, sicché quest'ultima non poteva ancora essere considerata insoluta.
2.11. E' altresì privo di riscontro l'assunto dell'appellante secondo cui la fattura n.
2062015001050454, dell'importo di euro 374,19, avrebbe addebitato anche importi relativi a periodi coperti da prescrizione (quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4 c.c., ratione temporis applicabile al caso di specie).
A fronte dei dettagliati conteggi esposti dalla appellante sulla base delle risultanze della fattura in questione (v. già menzionate missive del 5.11.2015 e del 21.7.2016, prodotte come doc. 4 e 11 del fascicolo di primo grado di , da cui si evince la già CP_2 avvenuta decurtazione delle voci di spesa relative ai periodi coperti da prescrizione,
l'appellante non ha formulato alcuna contestazione specifica, non avendo neanche indicato le ragioni per cui i valori numerici esposti o il criterio di calcolo adottato non sarebbero corretti.
Le risultanze già esposte (v. precedente par. 2.3) giustificano poi anche il fatto che
17 fattura n. 2062015001050454 dell'importo di euro 374,19, pur effettuando un ricalcolo mediante “restituzione” di consumi pari a 561 kWh, generi comunque un debito a carico del somministrato. Ciò deriva infatti dalle quote fisse (v. in particolare quote fisse per i servizi di vendita e per i servizi di rete) applicate per il periodo (anno antecedente all'emissione della fattura) che non era stato in precedenza oggetto di fatturazione.
2.12. Sono infondate anche le contestazioni concernenti l'ulteriore credito portato dalle fatture emesse dalla appellata e, in particolare, di quello di euro 544,61 di cui alla fattura di “conto finale” n. 2062016002002835.
Ancora in questo caso le risultanze documentali già esaminate (v. par. 2.6.) dimostrano come la fatturazione, pur se poco lineare nella sua evoluzione, sia conforme ai dati di consumo effettivo comunicati dal distributore locale.
Il dato finale di consumo (2.995 kWh) trova infatti riscontro nel consumo effettivo all'epoca comunicato dal distributore locale (dato quest'ultimo anzi di poco superiore, essendo pari a 2.997 kWh;
v. doc. 9 del fascicolo di primo grado di parte . CP_2
La fattura, inoltre, non contiene alcuna duplicazione degli addebiti.
Essa infatti, nel conteggiare il dovuto per il periodo ricompreso fra il 31.10.2011
(data di installazione del nuovo misuratore) ed il 30.10.2015 (data di cessazione del rapporto), opera la detrazione dei consumi stimati relativi al medesimo periodo (68
kWh), in quanto già conteggiati nella nota di credito emessa in pari data, che a sua volta aveva già rettificato la precedente la fattura di “conto finale” n. 2062015005831821 dell'11.12.2015.
2.13. E' poi del tutto generica la contestazione formulata dall'appellante sul presupposto del carattere esorbitante degli importi fatturati, trattandosi, secondo lo stesso appellante, di fornitura di energia elettrica necessaria per alzare e abbassare la serranda di un piccolo garage.
A fronte della rilevata corrispondenza fra consumi addebitati e dati rilevati dal distributore locale, l'appellante, oltre a non avere specificamente lamentato
(richiedendone tempestivamente la verifica) il malfunzionamento del misuratore, non ha infatti fornito elementi idonei ad evidenziare una palese sproporzione dei consumi fatturati rispetto a quelli ritenuti congrui (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di
18 energia caratterizzanti la specifica attività svolta), né, tantomeno, ha allegato e provato che i consumi siano da imputare a terzi e che l'impiego abusivo non sia stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite.
2.14. Non induce infine a diverse conclusioni il fatto che, dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, la appellata abbia emesso un'ulteriore nota di credito, la n. 10120001106284 del 10.3.2020, procedendo poi alla restituzione all'appellato dell'importo di euro 178,34 (v. docc. 2 e 3 del fascicolo dell'appellante).
Va infatti considerato che:
- la precedente fatturazione risulta essere stata legittimamente effettuata dalla somministrante sulla base dei dati di consumo comunicati dal distributore, come previsto dalle disposizioni normative di settore aventi efficacia integrativa del contratto;
- in mancanza di evidenze di segno contrario (della cui prova, per quanto già detto, era onerato l'attore che ha agito per la ripetizione dell'indebito), si deve ritenere che il ricalcolo sia conseguito ad una rettifica dei dati di consumo successivamente comunicata dallo stesso distributore;
- la somministrante ha già provveduto, fin dal 24.4.2020 e quindi prima della notifica dell'atto di appello, alla restituzione dell'importo risultato non dovuto.
2.15. In conclusione, la domanda di ripetizione di indebito deve essere rigettata in quanto l'appellante non ha assolto gli oneri probatori che sullo stesso incombevano e l'esistenza del credito della appellata trova comunque conferma nelle risultanze acquisite.
2.16. Considerata l'infondatezza della domanda di ripetizione di indebito e quindi delle doglianze poste a base della stessa, analoga sorte merita l'ulteriore domanda (avene natura risarcitoria) con cui l'odierno appellante ha chiesto la condanna della appellata al pagamento dell'importo di euro 91,76, per spese sostenute per l'invio delle raccomandate spedite per contestare le richieste di pagamento ricevute.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, per il presente grado e nel complessivo importo indicato nel dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (valore della controversia ricompreso nello scaglione fino ad euro 1.110,00; parametri medi per le fasi di studio,
19 introduzione e decisione).
4. Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 6492/2020 del Giudice di pace di
Roma;
2) condanna al rimborso, in favore di e, per essa ed Parte_1 Controparte_2 in qualità di mandataria con rappresentanza, di delle spese di lite, che si CP_2 liquidano in complessivi euro 462,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre CPA ed IVA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
30.5.2002 n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2025.
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
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