Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/01/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lecce R.G.2021/9589
Parte 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv. Giuseppe Quaranta in funzione di Giudice unico, all'udienza del 28.1.2025, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza ed al termine ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9589/2021 R.G.C., avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2049-2051-2052 cc e vertente
TRA
Parte 1 rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Caputo in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliata nel suo studio
Attrice
E Parte 1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Cristian Primiceri in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliata nel suo studio
Convenuta
E
', in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Giannoccaro in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliata nel suo studio Chiamata in causa
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Visto l'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69, non si riporta lo svolgimento del processo.
La domanda attrice è fondata e vene accolta per le ragioni di seguito indicate.
L'attrice ha fornito la prova dei fatti posti a fondamento delle proprie ragioni:
l'accaduto risulta certo in tutti i suoi elementi fattuali (di tempo, di luogo e di modo) e ed è confermato, prima ancora che dai testi escussi, dalla stessa società convenuta,
Parte_1 come risulta dalla copia di denuncia del sinistro (prodotta nel fascicolo di parte dell'avv. Primiceri) presentata all'Agenzia di Maglie della propria assicurazione e sottoscritta dal responsabile di filiale del supermercato, in cui è dato di leggere nella parte relativa alla descrizione del sinistro che “ .. la sig.ra Parte 1 mentre transitava nei pressi del rep. surgelati... poneva inavvertitamente il piede su una piccola chiazza di condensa non evidenziata dai segnali di ordinaria prudenza. Nel cadere sbatteva il polso destro per terra. La sig.ra veniva immediatamente soccorso dal sottoscritto...". Detta denuncia ha valore di confessione stragiudiziale ai sensi dell'art. 2735 c.c.
Inoltre tutti i testi escussi hanno riferito: che la sig.ra Pt 1 stava percorrendo il corridoio del reparto surgelati;
che al momento della caduta si stava muovendo lungo tale colonna di banchi frigo, guardando all'interno delle stesse, alla ricerca dei prodotti da acquistare;
che in adiacenza di tale colonna vi era una “macchia" d'acqua che aveva reso viscido il pavimento;
che nessun segnale di pericolo di pavimento bagnato era stato apposto dal personale addetto al supermercato;
che la caduta avvenne a seguito dello scivolamento su tale macchia di liquido;
che a causa della caduta la sig.ra Pt 1 si fratturò il polso destro.
La fattispecie in esame può essere certamente inquadrata nell'alveo della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.; la giurisprudenza ha in svariate occasioni chiarito che presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia», pertanto essi, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato». «Incombe, invece, sul custode», ha ribadito la Cassazione, «la prova (liberatoria) della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita», da intendersi quale «fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res» (così, in motivazione, Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 07/09/2023, n. 26142 (rv. 669110-01).
La prova liberatoria che il custode è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto fortuito in senso stretto o di un atto del danneggiato o del terzo che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento (cfr, Cass. Sez. III, Sent. n. 26142/2023). Nessuna prova liberatoria nel senso indicato è stata fornita dal convenuto e, conseguentemente viene dichiarata la sua responsabilità nella causazione dei danni patiti dall'attrice e condannata al loro risarcimento.
L'attrice ha provato a mezzo della documentazione medica e fiscale in atti e della espletata ctu di avere patito, in conseguenza della caduta, un danno fisico stimato in giorni 36 di ITA, 30 di ITR ed un danno biologico permanete del 4%., inoltre le spese sostenute e documentata di €.1.866,50 sono state ritenute congrue.
Alla stessa pertanto è dovuta dalla convenuta la complessiva somma di €.12.214,00 liquidata all'attualità così specificata: €.4.100,00 per danno biologico, €.6,247,50 per invalidità temporanea ed €.1.866,50 per spese mediche sostenute. Sono dovuti gli interessi legali dall'evento.
Le spese del procedimento, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della convenuta soccombente.
Le spese di ctu vengono poste interamente a carico della convenuta soccombente.
La terza chiamata è tenuta a manlevate la convenuta di quanto sarà costretta a pagare in forza della presente sentenza stante la garanzia in corso al momento dell'evento.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 così provvede:
,
1) dichiara la convenuta responsabile delle lesioni patite dall'attrice per le ragioni indicate in motivazione;
2) conseguentemente condanna la convenuta al pagamento in favore di [...]
Parte 1 della complessiva somma di €.12.214,00 oltre interessi legali dall'evento, per titoli e ragioni esposte in motivazione;
3) Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese e competenze di giudizio che liquida in complessivi €.3.237,00, di cui €.237,00 per spese, oltre al rimborso forfettario del 15% sugli onorari, iva e cap come per legge;
4) Condanna la terza chiamata a manlevare la convenuta di quanto sarà costretta a pagare in esecuzione della presente sentenza.
Così deciso in Lecce il 28 gennaio 2025
Il G.O.P.
Avv. Giuseppe Quaranta