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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/04/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. Un. n. 619/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento P.U. n. 619-1/2024 avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della (C.F. e P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 con sede in Moncalieri (Torino), corso Trieste 35/A, in persona del legale rappresentante AL IN
* * * * * Ascoltato il Giudice relatore nella camera di consiglio del 7/4/2025; letti il ricorso presentato dalla Parte_2
per l'apertura della liquidazione giudiziale della e la comparsa
[...] Parte_1 di costituzione e risposta con cui la Società ha dichiarato di aderire alla domanda;
esaminati gli atti, la documentazione prodotta le risultanze delle informative acquisite ai sensi degli artt. 41, comma 6, e 42 CCII;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art 27 CCII, avendo l'impresa sede legale nel Circondario del Tribunale di Torino e non essendo emersi elementi che giustifichino l'individuazione di una diversa sede effettiva;
ritenuta sussistente la legittimazione della ricorrente, titolare di un credito riconosciuto da un titolo esecutivo di fonte giudiziaria che risulta valido ed efficace (decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 539/2023), oltre ad un credito non accertato giurisdizionalmente di circa € 41.000; rilevato che ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art.49, comma 5, CCII poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare risulta complessivamente superiore ad € 30.000,00;
1 rilevato che l'impresa esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
ritenuto che la Società debitrice non sia qualificabile come impresa minore ai sensi dell'art. 2, lett. d), CCII, tenuto conto che dal bilancio 2021 emergono un attivo patrimoniale e ricavi superiori alle soglie ivi previste, la Società non ha depositato i bilanci di esercizio successivi e non ha nemmeno allegato di rientrare nei limiti dimensionali stabiliti dalla norma;
dato atto che la Società debitrice, dopo aver inutilmente cercato di percorrere una soluzione transattiva con la parte ricorrente, si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di apertura della sua liquidazione giudiziale;
ritenuto pertanto che sussistano tutti i presupposti per la dichiarazione dell'apertura della liquidazione giudiziale della Società; dato atto che il Curatore nominato risulta iscritto all'Albo dei gestori della crisi di impresa previsto dall'art. 356 CCII ed in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 358 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121, 125, 356 e 358 CCII, dichiara ad ogni effetto di legge l'apertura della liquidazione giudiziale della (C.F. e P.IVA ), con sede in Moncalieri (Torino), Parte_1 P.IVA_1 corso Trieste 35/A, in persona del legale rappresentante AL IN;
nomina Giudice delegato per la procedura il dott. Stefano Miglietta;
nomina Curatore la dott.ssa , con Studio in Torino, in possesso Persona_1 dei requisiti richiesti dall'art. 358 CCII e dotata della necessaria competenza, stante l'esperienza professionale di settore già maturata ed i pregressi analoghi incarichi conferiti alla stessa da questo Ufficio;
invita il Curatore a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro il termine di due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 356 e 358 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
2 ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
fissa l'udienza per la formazione dello stato passivo il giorno 26 giugno 2025 alle ore 15:30, nell'aula n. 9 del Palazzo di Giustizia;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
invita il Curatore ad avvertire il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, dell'onere di indicargli l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, e che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo telematico (art. 10 commi 2 bis e 3 CCII); autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito. dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII. Torino, 7 aprile 2025
Il Presidente Il Giudice est. (dott. Enrico Astuni) (dott. Stefano Miglietta )
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento P.U. n. 619-1/2024 avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della (C.F. e P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 con sede in Moncalieri (Torino), corso Trieste 35/A, in persona del legale rappresentante AL IN
* * * * * Ascoltato il Giudice relatore nella camera di consiglio del 7/4/2025; letti il ricorso presentato dalla Parte_2
per l'apertura della liquidazione giudiziale della e la comparsa
[...] Parte_1 di costituzione e risposta con cui la Società ha dichiarato di aderire alla domanda;
esaminati gli atti, la documentazione prodotta le risultanze delle informative acquisite ai sensi degli artt. 41, comma 6, e 42 CCII;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art 27 CCII, avendo l'impresa sede legale nel Circondario del Tribunale di Torino e non essendo emersi elementi che giustifichino l'individuazione di una diversa sede effettiva;
ritenuta sussistente la legittimazione della ricorrente, titolare di un credito riconosciuto da un titolo esecutivo di fonte giudiziaria che risulta valido ed efficace (decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 539/2023), oltre ad un credito non accertato giurisdizionalmente di circa € 41.000; rilevato che ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art.49, comma 5, CCII poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare risulta complessivamente superiore ad € 30.000,00;
1 rilevato che l'impresa esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
ritenuto che la Società debitrice non sia qualificabile come impresa minore ai sensi dell'art. 2, lett. d), CCII, tenuto conto che dal bilancio 2021 emergono un attivo patrimoniale e ricavi superiori alle soglie ivi previste, la Società non ha depositato i bilanci di esercizio successivi e non ha nemmeno allegato di rientrare nei limiti dimensionali stabiliti dalla norma;
dato atto che la Società debitrice, dopo aver inutilmente cercato di percorrere una soluzione transattiva con la parte ricorrente, si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di apertura della sua liquidazione giudiziale;
ritenuto pertanto che sussistano tutti i presupposti per la dichiarazione dell'apertura della liquidazione giudiziale della Società; dato atto che il Curatore nominato risulta iscritto all'Albo dei gestori della crisi di impresa previsto dall'art. 356 CCII ed in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 358 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121, 125, 356 e 358 CCII, dichiara ad ogni effetto di legge l'apertura della liquidazione giudiziale della (C.F. e P.IVA ), con sede in Moncalieri (Torino), Parte_1 P.IVA_1 corso Trieste 35/A, in persona del legale rappresentante AL IN;
nomina Giudice delegato per la procedura il dott. Stefano Miglietta;
nomina Curatore la dott.ssa , con Studio in Torino, in possesso Persona_1 dei requisiti richiesti dall'art. 358 CCII e dotata della necessaria competenza, stante l'esperienza professionale di settore già maturata ed i pregressi analoghi incarichi conferiti alla stessa da questo Ufficio;
invita il Curatore a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro il termine di due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 356 e 358 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
2 ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
fissa l'udienza per la formazione dello stato passivo il giorno 26 giugno 2025 alle ore 15:30, nell'aula n. 9 del Palazzo di Giustizia;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
invita il Curatore ad avvertire il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, dell'onere di indicargli l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, e che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo telematico (art. 10 commi 2 bis e 3 CCII); autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito. dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII. Torino, 7 aprile 2025
Il Presidente Il Giudice est. (dott. Enrico Astuni) (dott. Stefano Miglietta )
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