Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 1452
CGT2
Sentenza 19 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione per pendenza di giudizio sulla cartella presupposta

    L'intimazione è legittimamente emessa anche se la pretesa tributaria è oggetto di contenzioso pendente, trattandosi di domande processuali diverse. Inoltre, la cartella di pagamento è stata confermata in primo grado.

  • Inammissibile
    Nullità dell'intimazione per inesistenza dell'ente impositore

    La doglianza è inammissibile in quanto attinente alla cartella di pagamento e non all'intimazione. In ogni caso, un ente in liquidazione mantiene l'interesse e il potere di azionare i propri crediti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 1452
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1452
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

    Testo completo