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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1452/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MA ANTONIO, Presidente
CINTIOLI FULVIO, LA
GI AN, IU
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3893/2020 depositato il 19/06/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4979/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 10 e pubblicata il 23/09/2019
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520169011562435 TARSU/TIA 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nessuno è presente.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnò innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina intimazione di pagamento di debiti a titolo di Tarsu per gli anni 2008 e 2009, quale notificatagli dalla IO Sicilia
s.p.a. per debito verso l'A.t.o. Me 1 s.p.a.. Il ricorso, oltre a muovere censure nel merito, denunciò la nullità dell'intimazione perché essa era stata preceduta da cartella di pagamento per il medesimo credito, la quale era oggetto di pendente giudizio innanzi al medesimo IU promosso dal Ricorrente.
Si costituì la IO Sicilia s.p.a..
Il IU adìto ha rigettato il ricorso perché ha ritenuto che: - il giudizio di primo grado avente ad oggetto la prodromica cartella di pagamento era stato definito con sentenza di rigetto del ricorso e di conferma della cartella stessa;
- legittimamente era stata emessa l'intimazione, consequenzialmente alla citata cartella;
-
lA.t.o. Me 1 s.p.a. era legittimata ad azionare il proprio credito;
- la motivazione dell'intimazione, denunciata assente dal Ricorrente, era ovviamente nella presupposta cartella;
ogni altra censura non riguardava l'impugnata intimazione ma la cartella preveniente.
Il Contribuente ha proposto appello denunciando la nullità dell'intimazione perché emessa in pendenza di giudizio avente ad oggetto la presupposta cartella di pagamento ed anche in ragione della inesistenza dell'ente impositore, messo in liquidazione.
Si è costituita la IO Sicilia s.p.a. a sostegno della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte giudica infondato l'appello.
Va disattesa la doglianza che insiste per il riconoscimento della nullità dell'intimazione dipendente dalla pregressa notificazione della cartella presupposta e dalla pendenza del relativo giudizio. Il Collegio condivide l'assunto in merito del primo IU, quale fondato sulla giurisprudenza per la quale legittimamente un'intimazione segue alla manifestazione della pretesa tributaria, quand'anche quest'ultima sia oggetto di pendente contenzioso. Ciò perché, pur trattandosi di medesimo credito, tuttavia diversa è la domanda processuale (Cass. Civ. Sez. VI-5, Ord., n. 11046/2012). Peraltro, la previa cartella di pagamento è risultata confermata in esito alla definizione del giudizio di primo grado, quale accertata dal primo IU. Per quanto attiene alla doglianza denunciante la nullità dell'atto in ragione dell'inesistenza dell'ente impositore, la Corte ne dichiara l'inammissibilità, trattandosi di censura inerente esclusivamente alla più volta citata cartella, rispetto alla quale l'impugnata intimazione è atto meramente pedissequo e consequenziale. In ogni caso, corretta è la motivazione svolta dal primo IU per disattendere la censura;
e il Collegio si limita, qui, ad affermare che una Società che ha cessato il servizio, in tanto è in liquidazione in quanto mantiene l'interesse alla soddisfazione dei propri crediti e si intesta il potere per azionarli. Sicché legittimamente è stata emessa l'intimazione a soddisfazione del credito.
Data l'infondatezza dell'appello, incombe sull'Appellante l'obbligo di rifondere alla costituita IO
Sicilia s.p.a. le spese di difesa del presente del giudizio, che vengono liquidate in € 300,00 (oltre ad accessori di legge, se dovuti) considerato che la difesa è stata apprestata da procuratore non del libero foro
P.Q.M.
la Corte, pronunciando definitivamente sul ricorso in appello n. 3893/2020 r.g., lo rigetta;
condanna l'Appellante a rifondere all'appellato Agente della riscossione le spese di difesa del presente grado del giudizio in misura di € 300,00, oltre agli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
Il LA Il Presidente
Dr. Fulvio Cintioli Dr. Antonio Maccarone
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MA ANTONIO, Presidente
CINTIOLI FULVIO, LA
GI AN, IU
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3893/2020 depositato il 19/06/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4979/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 10 e pubblicata il 23/09/2019
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520169011562435 TARSU/TIA 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nessuno è presente.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnò innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina intimazione di pagamento di debiti a titolo di Tarsu per gli anni 2008 e 2009, quale notificatagli dalla IO Sicilia
s.p.a. per debito verso l'A.t.o. Me 1 s.p.a.. Il ricorso, oltre a muovere censure nel merito, denunciò la nullità dell'intimazione perché essa era stata preceduta da cartella di pagamento per il medesimo credito, la quale era oggetto di pendente giudizio innanzi al medesimo IU promosso dal Ricorrente.
Si costituì la IO Sicilia s.p.a..
Il IU adìto ha rigettato il ricorso perché ha ritenuto che: - il giudizio di primo grado avente ad oggetto la prodromica cartella di pagamento era stato definito con sentenza di rigetto del ricorso e di conferma della cartella stessa;
- legittimamente era stata emessa l'intimazione, consequenzialmente alla citata cartella;
-
lA.t.o. Me 1 s.p.a. era legittimata ad azionare il proprio credito;
- la motivazione dell'intimazione, denunciata assente dal Ricorrente, era ovviamente nella presupposta cartella;
ogni altra censura non riguardava l'impugnata intimazione ma la cartella preveniente.
Il Contribuente ha proposto appello denunciando la nullità dell'intimazione perché emessa in pendenza di giudizio avente ad oggetto la presupposta cartella di pagamento ed anche in ragione della inesistenza dell'ente impositore, messo in liquidazione.
Si è costituita la IO Sicilia s.p.a. a sostegno della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte giudica infondato l'appello.
Va disattesa la doglianza che insiste per il riconoscimento della nullità dell'intimazione dipendente dalla pregressa notificazione della cartella presupposta e dalla pendenza del relativo giudizio. Il Collegio condivide l'assunto in merito del primo IU, quale fondato sulla giurisprudenza per la quale legittimamente un'intimazione segue alla manifestazione della pretesa tributaria, quand'anche quest'ultima sia oggetto di pendente contenzioso. Ciò perché, pur trattandosi di medesimo credito, tuttavia diversa è la domanda processuale (Cass. Civ. Sez. VI-5, Ord., n. 11046/2012). Peraltro, la previa cartella di pagamento è risultata confermata in esito alla definizione del giudizio di primo grado, quale accertata dal primo IU. Per quanto attiene alla doglianza denunciante la nullità dell'atto in ragione dell'inesistenza dell'ente impositore, la Corte ne dichiara l'inammissibilità, trattandosi di censura inerente esclusivamente alla più volta citata cartella, rispetto alla quale l'impugnata intimazione è atto meramente pedissequo e consequenziale. In ogni caso, corretta è la motivazione svolta dal primo IU per disattendere la censura;
e il Collegio si limita, qui, ad affermare che una Società che ha cessato il servizio, in tanto è in liquidazione in quanto mantiene l'interesse alla soddisfazione dei propri crediti e si intesta il potere per azionarli. Sicché legittimamente è stata emessa l'intimazione a soddisfazione del credito.
Data l'infondatezza dell'appello, incombe sull'Appellante l'obbligo di rifondere alla costituita IO
Sicilia s.p.a. le spese di difesa del presente del giudizio, che vengono liquidate in € 300,00 (oltre ad accessori di legge, se dovuti) considerato che la difesa è stata apprestata da procuratore non del libero foro
P.Q.M.
la Corte, pronunciando definitivamente sul ricorso in appello n. 3893/2020 r.g., lo rigetta;
condanna l'Appellante a rifondere all'appellato Agente della riscossione le spese di difesa del presente grado del giudizio in misura di € 300,00, oltre agli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
Il LA Il Presidente
Dr. Fulvio Cintioli Dr. Antonio Maccarone