Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 07/01/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 2689 del 21.09.2023 Oggetto: risarcimento danni per mancata inclusione in graduatoria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Silvana Botrugno Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Maggio Parte_1
Appellante principale-Appellato incidentale
e
, rappresentata e difesa dell'avv. Maria Amato Controparte_1
Appellato principale-Appellante incidentale rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cataldo Balducci e Maria Luisa Controparte_2
Serrano
, rappresentata e difesa Controparte_3 dall'avv. Miriam L'Abbate
Appellati
FATTO
Con ricorso depositato il 4.07.2020, premetteva che: aveva partecipato alla Parte_1
selezione indetta in data 15.06.2018 da (da ora in poi Controparte_2
) per l'assunzione di 30 Ausiliari addetti alle pulizie;
in data 20.06.2018, nei CP_2
termini previsti, aveva inviato la domanda di partecipazione, corredata dai documenti richiesti, a mezzo e-mail indirizzata a come richiesto dall'avviso di selezione;
Email_1
i termini per la presentazione delle domande erano stati prorogati sino al 29.06.2018, con
1
più di recente, aveva emesso un bando per la stabilizzazione di 159 CP_2
unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con diritto di precedenza per i soggetti inseriti nella graduatoria della selezione del 15.06.2018.
Tutto ciò premesso, il ricorrente deduceva che la sua esclusione dalla graduatoria contrastava con i doveri di buona fede di cui all'art. 1337 c.c. , in quanto, per un verso, egli -con l'invio della domanda di partecipazione a mezzo posta elettronica ordinaria, previsto dall'avviso di selezione- aveva ottemperato ai propri obblighi, non essendo tenuto a reiterare l'invio della domanda, in occasione della disposta proroga dei termini di scadenza, avendo legittimamente confidato sul buon esito della trasmissione già effettuata. La mancata informazione ai candidati in merito al malfunzionamento del sistema informatico integrava, invece, una fonte di responsabilità ex art. 1337 c.c., e una violazione del principio del buon andamento sancito dall'art. 97 Cost. Pertanto, riteneva che avrebbe avuto diritto all'inclusione nella graduatoria degli idonei (in quanto, in ragione dei requisiti in suo possesso, si sarebbe collocato tra i primi 40 classificati in graduatoria) e, quindi, al risarcimento del danno.
Deduceva, ancora, che, a causa dell'ingiusta esclusione dalla graduatoria, gli era stata preclusa la possibilità di conseguire un posto di lavoro a tempo indeterminato, considerato che aveva emanato un bando di assunzione a tempo indeterminato, con diritto di CP_2
precedenza in favore dei lavoratori a termine assunti in base alla graduatoria della selezione del
15.6.2018; la perdita del suddetto posto di lavoro rappresentava un danno risarcibile, da valutarsi equitativamente sotto il profilo economico e sotto il profilo della tutela della personalità.
Ad avviso dell'istante, inoltre, la responsabilità risarcitoria suddetta doveva ascriversi, in via solidale, non solo al , ma, ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c., anche a , Parte_2 CP_2
avendo il predetto Ufficio operato quale ausiliario della società Riteneva, anche, la legittimazione passiva, quali Enti cui era giuridicamente riconducibile l'operato del , sia della Parte_2
(da ora in poi ), che ne coordinava l'attività all'epoca della selezione Controparte_1 CP_1 del 15.6.2018, sia dell' (da ora in poi Parte_3
, che ne aveva la legale rappresentanza al momento della proposizione del presente giudizio. Pt_4
In considerazione di tanto, chiedeva dichiararsi il proprio diritto a essere incluso nella graduatoria degli idonei di cui all'avviso di selezione del 15.6.2018 e la condanna di , in solido CP_2 con la e con l' al risarcimento del danno conseguente alla mancata inclusione CP_1 Pt_4
in graduatoria, quantificato, da ottobre 2018 a maggio 2020, in complessivi € 16.443,44 (retribuzione
2 mensile di € 1.264,88 x 13 mesi), nonché, da giugno 2020 e fino alla data di assunzione, in ulteriori
€ 1.264,88 mensili, detratti i periodi lavorativi risultanti dal modello C/2 storico ovvero, in subordine, nella diversa somma dovuta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284 comma 4,
c.c. Chiedeva, inoltre, la condanna di , in solido con la e l' CP_2 CP_1 Pt_4
al risarcimento del danno cagionato dalla mancata assunzione a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze di , nella misura da determinarsi in via equitativa, oltre accessori. CP_2
Si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del CP_2 ricorso. In particolare, eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda attorea per carenza del presupposto di presentazione della domanda -del cui invio parte ricorrente non aveva fornito adeguata prova- e per difetto di legittimazione passiva della società, anche in merito al richiesto risarcimento del danno, stante la mancata trasmissione delle domande da parte del Centro per l'Impiego, incaricato di riceverle.
Si costituiva in giudizio la , che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, CP_1
evidenziando che: il ricorrente non aveva usato la normale diligenza, in quanto, trasmettendo la domanda di partecipazione, aveva omesso di richiedere la conferma di lettura, che gli avrebbe consentito di avere certezza circa il buon esito dell'invio; in occasione della proroga dei termini, nella
“tendina dettagli” presente nel sito (non più visualizzabile) era stato indicato il motivo della proroga, che colpevolmente il ricorrente non aveva letto, al contrario di altri candidati che avevano provveduto a inviare nuovamente la domanda;
a seguito della pubblicazione della graduatoria, il ricorrente non aveva verificato le ragioni della propria esclusione, e solo con il ricorso giudiziale, a distanza di anni, aveva avanzato le proprie rivendicazioni. Riteneva, quindi, che ogni eventuale danno fosse addebitabile alla condotta colpevole del ricorrente, ex art. 1227 c.c., e chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione in favore Pt_4
del TAR e il difetto di legittimazione passiva. Nel merito riteneva che ogni eventuale danno fosse addebitabile al comportamento colposo del ricorrente, che aveva omesso di richiedere la conferma della ricezione della e-mail. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione, rigettava, nel merito, la domanda attorea, compensando le spese di giudizio. In particolare -pur ritenendo la documentazione prodotta in giudizio (stampa ottenuta dal sito di posta elettronica
E
“libero. ” da cui emergeva l'invio di documentazione dall'indirizzo di posta elettronica a quello alle ore 18.41 del 20.06.2018, all.n.2 Email_3 Email_1 del ricorso) idonea a dimostrare l'invio della domanda- sosteneva che non fosse stata fornita prova della ricezione della e-mail, in mancanza del messaggio di conferma di avvenuta ricezione. Riteneva che non potesse addebitarsi alle parti convenute in giudizio un comportamento contrario a buona fede
3 e correttezza, in quanto la proroga dei termini era stata pubblicizzata con le stesse modalità con cui era stato pubblicizzato l'avviso di selezione, sicché sarebbe stato onere dell'interessato informarsi dello svolgimento dell'intera procedura, ancor più perché, al momento di invio della domanda di partecipazione, egli non aveva ricevuto alcun messaggio di conferma che potesse generare un affidamento giuridicamente apprezzabile circa il corretto recapito della domanda.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , censurandola nella parte in cui il Parte_1
Tribunale, pur ritenendo dimostrato l'invio della e-mail, aveva sostenuto che sarebbe stato onere del candidato richiedere la “conferma di lettura”, nonostante che il bando di selezione non contenesse alcuna previsione in tal senso e che tale adempimento ulteriore non rispondesse ai doveri di correttezza e buona fede;
peraltro, anche la “conferma di lettura”, in quanto dipendente dalla libera scelta del destinatario di inviarla al mittente, non avrebbe garantito alcuna certezza circa la ricezione.
Ha evidenziato, inoltre, che la domanda giudiziale si fondava proprio sul presupposto che la domanda di partecipazione non era stata ricevuta per una causa (malfunzionamento del sistema) esclusivamente imputabile al destinatario e ignota al mittente, sicché il Tribunale, per un verso, aveva errato nel ritenere necessaria la prova della ricezione (in quanto pacificamente mai avvenuta) e, per altro verso, aveva errato nell'addebitare al ricorrente una condotta colposa, visto che sarebbe stato onere del pubblicare un avviso, invitando tutti gli interessati a ripresentare le candidature Parte_2
già inviate nei giorni di malfunzionamento della posta elettronica, chiarendone la ragione. Ha precisato, inoltre, che la quantificazione del danno risarcibile era stata fatta in considerazione dell'evoluzione della vicenda, che aveva visto la stabilizzazione con priorità di quanti erano stati assunti in forza dell'avviso di selezione del 15.06.2018. Ha reiterato nel resto le difese e le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio , la quale ha eccepito l'infondatezza dell'avverso CP_2
gravame, riportandosi integralmente a tutti i propri scritti difensivi, chiedendo il rigetto dell'appello.
Ha evidenziato, per la prima volta nel presente grado di giudizio, che l'indirizzo presso cui inviare le domande di partecipazione era quello indicato nell'avviso di selezione, corrispondente a
, e non quello presso cui l'appellante aveva inviato la propria domanda di Email_4 partecipazione (“ ). Ha ribadito che il Centro per l'Impiego, a fronte Email_1
del temporaneo malfunzionamento della propria casella di posta elettronica (peraltro non tempestivamente comunicato alla società), aveva proceduto ad una proroga dei termini per l'invio delle domande, e che, quanto all'appellante, non vi era prova dell'invio della domanda di selezione, stante l'inidoneità della documentazione prodotta.
4 Si è costituita la , che ha reiterato le difese già svolte nel giudizio di primo grado e ha CP_1
spiegato appello incidentale in relazione alla parte della sentenza in cui il Tribunale aveva ritenuto dimostrato l'invio della e-mail sulla scorta di una mera stampa, denominata erroneamente “ricevuta di invio”, pur in mancanza di deposito telematico della e-mail 20.06.2018 nell'originale formato digitale completo di dati ulteriori (cosiddetti “metadati”), dei quali la copia cartacea era priva. Allo stesso modo ha ritenuto inidoneo il documento prodotto da parte ricorrente alla prima udienza del giudizio di primo grado, contenente la “stampa del file informatico”, in quanto connotato dalle medesime carenze del primo documento, con la conseguenza che non vi era prova dell'avvenuto invio della domanda di partecipazione. Ha spiegato appello incidentale anche in relazione al capo relativo alla statuizione delle spese di giudizio, che il Tribunale aveva compensato, contravvenendo al disposto di cui all'art. 91 c.p.c. Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, fatta eccezione per le parti oggetto di appello incidentale.
Si è costituita in giudizio l' che ha reiterato le difese svolte nel giudizio di primo grado e ha Pt_4 chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 13.11.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve ritenersi formato il giudicato interno in merito alla sussistenza della giurisdizione del giudice adito, in mancanza di impugnazione della sentenza sul punto.
Ciò posto, l'appello è infondato e la sentenza deve essere confermata, sia pure con le precisazioni che seguono.
Come anticipato in premessa, parte appellante -sul presupposto di essere stato in possesso dei requisiti necessari per l'inclusione nella graduatoria di cui all'avviso del 15.06.2018- ha chiesto la condanna delle parti convenute al risarcimento del danno da “lucro cessante”, conseguente alla mancata inclusione nella graduatoria, commisurato alle retribuzioni che sarebbero spettate dall'ottobre 2018 sino alla data di eventuale assunzione. Ha precisato, nell'atto di appello, che la quantificazione del danno, per come effettuata, tiene conto della condotta tenuta da , che, CP_2 successivamente alla pubblicazione dell'avviso di selezione, aveva proceduto all'assunzione di tutti gli idonei della graduatoria per cui è causa, prorogando i termini contrattuali di scadenza, riconoscendo loro la possibilità di convertire i rispettivi rapporti a tempo indeterminato.
Parte appellante ha ritenuto tale danno imputabile alla condotta del Centro dell'Impiego e delle altre parti convenute (responsabili in solido per le ragioni indicate in premessa), essendo le stesse venute meno all'obbligo di informazione in merito al malfunzionamento del sistema informatico, che aveva
5 impedito la ricezione delle domande di partecipazione;
ove tale obbligo di informazione fosse stato correttamente assolto, l'appellante sarebbe stato messo in condizione di presentare nuovamente la domanda di partecipazione alla selezione.
Tale condotta è stata espressamente ritenuta “fonte di responsabilità ex art. 1337 c.c.” (così a pag. 4 del ricorso di primo grado), idonea a fondare la richiesta di risarcimento del danno nella misura e per i motivi sopra indicati.
Secondo la stessa prospettazione di parte appellante, dunque, la domanda risarcitoria è fondata sulla responsabilità precontrattuale delle parti convenute, per violazione degli obblighi di cui all'art. 1337
c.c.
Tanto precisato, ancor prima di esaminare le questioni proposte dalle parti a proposito della prova dell'invio (da parte dell'appellante) della e-mail di partecipazione alla selezione e dell'assolvimento
(da parte degli appellati) degli obblighi di informazione -su cui si è stata incentrata la decisione del
Tribunale- appare necessario verificare l'esistenza, nella specie, di un danno risarcibile.
In proposito deve rilevarsi che, come è noto, il pregiudizio risarcibile in caso di accertata responsabilità precontrattuale è quello circoscritto nei limiti dello stretto “interesse negativo”
(contrapposto all'interesse positivo all'adempimento), rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del negozio (“danno emergente”), sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso (“lucro cessante”); esso non si estende, invece, all'“interesse positivo”, e in particolare al “lucro cessante” risarcibile (ex artt. 1218 e 1223 c.c.) se il contratto (ove ipoteticamente concluso) non fosse stato poi adempiuto o fosse stato risolto per colpa della controparte (cfr. tra le tante, Cass. n. 35170/2023).
Corollario del suesposto principio di diritto è che -secondo la regola del riparto della prova in ambito risarcitorio- grava sul danneggiato l'onere di specifica allegazione e prova delle occasioni perdute a causa della condotta censurata (cfr. tra le tante Cass. n. 4539/2016).
Nella specie, l'appellante -pur invocando la violazione degli obblighi di informazione e, più in generale, delle regole di correttezza e buona fede in ambito precontrattuale da parte delle parti appellate- ha omesso qualsivoglia allegazione in merito alla perdita di occasioni vantaggiose per la stipula di altri contratti di lavoro, rilevante ai fini dell'individuazione del danno risarcibile ai sensi dell'art. 1337 c.c., così contravvenendo all'onere di allegazione e prova che a lui incombeva.
Egli ha chiesto, infatti, il risarcimento del danno da “lucro cessante”, individuandolo nella retribuzione mensile che avrebbe potuto realizzare se il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito
6 (peraltro per una durata ben superiore ai sei mesi previsti dall'avviso di selezione), che è equivalente al danno conseguente all'inadempimento contrattuale, il quale, per quanto detto, non è risarcibile in ipotesi di responsabilità precontrattuale.
Si ribadisce, invero, che in tema di responsabilità precontrattuale, l'ammontare del danno risarcibile va determinato tenendo conto dalla peculiarità dell'illecito e dalle caratteristiche di detta responsabilità, che postula il coordinamento tra il principio secondo il quale il vincolo negoziale sorge solo con la stipulazione del contratto e il principio secondo il quale le trattative debbono svolgersi correttamente: non essendo stato stipulato il contratto, infatti, non può essere dovuto un risarcimento equivalente a quello conseguente all'inadempimento contrattuale, posto che non sono ancora acquisiti i diritti che sarebbero nati dal contratto e che non possono quindi essere lesi.
L'interesse giuridico leso, a seguito dell'illecito precontrattuale è, quindi, unicamente quello al corretto svolgimento dalle trattative, necessariamente circoscritto al c.d. interesse negativo, con l'effetto che, per un verso, mancando il contratto, non è possibile richiedere il risarcimento del lucro cessante equivalente a quello ottenibile se il contratto non fosse stato poi adempiuto o fosse stato risolto per comportamento addebitabile alla controparte;
per altro verso, sia la perdita dei guadagni che sarebbero conseguiti da altre occasioni contrattuali, sia la relativa valutazione comparativa dev'essere sorretta da adeguate allegazioni e prove della parte che si assume danneggiata che non possono essere sostituite da una liquidazione del danno in via equitativa.
In considerazione di tanto -ove anche si voglia ritenere che, nella specie, le parti appellate hanno violato gli obblighi di correttezza e buona fede, omettendo di adempiere all'obbligo di informazione circa il malfunzionamento del sistema informatico che ha impedito la ricezione della domanda di partecipazione dell'appellante- la domanda risarcitoria formulata da parte appellante non può trovare accoglimento in difetto di prova circa l'esistenza di un danno risarcibile ai sensi dell'art. 1337 c.c.
Per gli stessi motivi, anche la domanda volta al risarcimento del danno cagionato dalla mancata assunzione a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze di appare infondata. CP_2
Gli argomenti fin qui esposti inducono a ritenere l'infondatezza della domanda introdotta nel presente giudizio, e assorbono ogni altra questione proposta dalle parti.
L'appello principale deve quindi essere rigettato.
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Quanto all'appello incidentale spiegato dalla per sentire dichiarare che l'appellante non CP_1 ha fornito prova dell'invio della domanda di partecipazione alla selezione, lo stesso deve ritenersi assorbito nelle suesposte motivazioni.
7 Deve essere rigettato, invece, l'appello incidentale con cui è stata richiesta la riforma della sentenza gravata nella parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese di giudizio.
Invero, le peculiari vicende che hanno connotato la procedura di selezione per cui è causa -soprattutto sotto il profilo delle modalità di trasmissione delle domande di partecipazione- sono state tali da ingenerare, in capo ai partecipanti alla selezione, gravi incertezze in merito alla propria posizione.
Siffatta situazione, a parere della Corte, integra le “gravi ed eccezionali ragioni” che -ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per come interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018- giustificano la integrale compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
Le medesime ragioni, unitamente alla complessità delle questioni affrontate, giustificano anche la compensazione delle spese del presente grado tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 20.10.2023 da nei confronti di Parte_1 Controparte_2 [...]
, avverso la sentenza del 21.09.2023 n. 2689 del Tribunale di Lecce, così Controparte_4 provvede:
Rigetta l'appello principale.
Dichiara l'appello incidentale in parte assorbito e in altra parte lo rigetta.
Dichiara compensate le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2012 dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della sentenza entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce, il 13.11.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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