Articolo 32 della Legge 13 dicembre 1965, n. 1366
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4 gennaio 1966
Art. 32.
L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento e' promosso quando si verifichi vacanza nel grado superiore.
All'ufficiale promosso 6 attribuita nel nuovo grado anzianita' corrispondente alla data della vacanza.
La presente legge stabilisce i casi nei quali l'ufficiale e' promosso anche se non esista vacanza; in tali casi la eccedenza e' assorbita al verificarsi della prima vacanza.
Entrata in vigore il 4 gennaio 1966