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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2137/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 14 gennaio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2137/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “ altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] e residente a[...] Parte_1
cf rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al presente atto, C.F._1 dall'avv Daniela DE SALVATORE ( CF ) congiuntamente e/o CodiceFiscale_2 disgiuntamente da in persona dell' avv Francesco ELIA (CF Controparte_1 [...]
), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._3
- Ricorrente -
CONTRO
(c.f. ) in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via Ciro il
Grande 21, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede Roma Flaminio, via CP_3
Giulio Romano 46, rappresentato e difeso dal funzionario FEDERICO MANCINI (C.F.
) in virtù della delega del Direttore della Filiale Metropolitana di C.F._4
Roma Flaminio;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato l'11/4/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“1) dichiarare il diritto del Sig.ra ll'assegno di assistenza di cui all'art. 13 L. Parte_1
118/71 pe il periodo dal 01.01.2020 in poi e condannare l' con sentenza definitiva al CP_2
pagamento della prestazione a decorrere dalla data del 1/1/2020 al 30/11/2022 oltre accessori come per legge. omissis Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che ne hanno fatto anticipo, tenendo conto dell'art 4 comma 1 – bis ., del Decreto del Ministro della Giustizia 10.marzo 2014 , n 55” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria difensiva del 18/11/2024 per chiedere un CP_2 breve rinvio dell' udienza per poter consentire la liquidazione della prestazione richiesta.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata per il giorno 19/11/2024, con rinvio su istanza dell' all'udienza del 14/1/2025 per consentire la liquidazione della CP_2 prestazione;
all'udienza del 14/1/2025 parte ricorrente dichiarava a verbale d'udienza che nessuna liquidazione era medio tempore intervenuta, né l' produceva la relativa prova;
CP_2 veniva quindi emessa all'esito dell'udienza sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che a in sede di visita da parte della Parte_1 per l'invalidità civile in data 11/8/2016 veniva riconosciuta un'invalidità pari CP_4 all'80% con decorrenza dal 18/11/2014 con revisione a giugno 2019 (v. doc. 2 allegato al ricorso) con diritto all'assegno mensile di assistenza ex art 13 L 118/1971.
5. Successivamente in data 29/11/2022 la ricorrente veniva nuovamente convocata a visita e veniva confermato lo stato di invalidità dell'80% con decorrenza dal 29/11/2022 (v. doc. 4 allegato al ricorso), con comunicazione della liquidazione della prestazione dell'1/12/2022
(v. doc. 5 allegato al ricorso).
6. In data 7/7/2023 la ricorrente presentava domanda di ricostituzione per motivi documentali chiedendo il pagamento della prestazione dall'1/4/2020 al 30/11/2022 (v. doc. 3 allegato al ricorso). parte ricorrente in ricorso ha chiesto la diversa decorrenza rispetto a quella richiesta in domanda amministrativa dall'1/1/2020 al 30/11/2022.
7. La documentazione in atti ha consentito di provare la sussistenza dei requisiti sanitari e reddituali dell'assegno mensile di assistenza ex art 13 L 118/1971 nel periodo dedotto in giudizio dall'1/1/2020 al 30/11/2022, con maturazione del relativo, ma poiché la domanda amministrativa fa riferimento al periodo dall'1/4/2020 al 30/11/2022 può accogliersi il ricorso solo per detto ultimo periodo, stante il disposto dell'art 443 cpc.
8. Ciò posto, condanna pertanto l' al pagamento in favore della ricorrente, dell'assegno CP_2 mensile di assistenza ex art 13 L 118/1971 dall'1/4/2020 al 30/11/2022 oltre interessi e rivalutazione che dovranno essere calcolati dal 121° giorno dalla maturazione del credito sino al soddisfo. Si precisa che la rivalutazione monetaria è dovuta a titolo di maggior danno, qualora la rivalutazione monetaria dovuta sul singolo rateo sia maggiore degli interessi e in tal caso è dovuta al creditore a di maggior danno la differenza tra rivalutazione monetaria e Pt_2
interessi dovuti.
3 9. Si precisa che, ai sensi dell'art. 7 L 11/8/1973, n. 533, decorsi 120 giorni dalla maturazione del credito previdenziale ed assistenziale, si verifica la costituzione in mora automatica dell'ente previdenziale, che legittima il creditore a percepire su quanto dovuto, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, con la precisazione che gli interessi legali e la rivalutazione dovranno essere calcolati sul credito, con decorrenza dal 121° giorno.
3. Le spese di lite.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna l' alla rifusione delle CP_2
spese di lite in favore della ricorrente che liquida - in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal
DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore compreso nel III scaglione - come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 € per un totale di 1863,50 €
11. Condanna, dunque, l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente CP_2
liquidate nella misura di 1863,50 € per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce, in accoglimento parziale del ricorso:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente al pagamento dell'assegno mensile di assistenza ex art 13 L 118/1971 dall'1/4/2020 al 30/11/2022, oltre interessi e rivalutazione calcolati dal
121° giorno dalla maturazione del credito sino al soddisfo;
4 - condanna l' al pagamento in favore della ricorrente dell'assegno mensile di assistenza CP_2 ex art 13 L 118/1971 dall'1/4/2020 al 30/11/2022, oltre interessi e rivalutazione – quest'ultima a tiolo di maggior danno come differenza tra rivalutazione monetaria e interessi dovuti - calcolati dal 121° giorno dalla maturazione del credito sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate nella CP_2 misura di 1863,50 € per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 14 gennaio 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 14 gennaio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2137/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “ altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] e residente a[...] Parte_1
cf rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al presente atto, C.F._1 dall'avv Daniela DE SALVATORE ( CF ) congiuntamente e/o CodiceFiscale_2 disgiuntamente da in persona dell' avv Francesco ELIA (CF Controparte_1 [...]
), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._3
- Ricorrente -
CONTRO
(c.f. ) in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via Ciro il
Grande 21, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede Roma Flaminio, via CP_3
Giulio Romano 46, rappresentato e difeso dal funzionario FEDERICO MANCINI (C.F.
) in virtù della delega del Direttore della Filiale Metropolitana di C.F._4
Roma Flaminio;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato l'11/4/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“1) dichiarare il diritto del Sig.ra ll'assegno di assistenza di cui all'art. 13 L. Parte_1
118/71 pe il periodo dal 01.01.2020 in poi e condannare l' con sentenza definitiva al CP_2
pagamento della prestazione a decorrere dalla data del 1/1/2020 al 30/11/2022 oltre accessori come per legge. omissis Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che ne hanno fatto anticipo, tenendo conto dell'art 4 comma 1 – bis ., del Decreto del Ministro della Giustizia 10.marzo 2014 , n 55” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria difensiva del 18/11/2024 per chiedere un CP_2 breve rinvio dell' udienza per poter consentire la liquidazione della prestazione richiesta.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata per il giorno 19/11/2024, con rinvio su istanza dell' all'udienza del 14/1/2025 per consentire la liquidazione della CP_2 prestazione;
all'udienza del 14/1/2025 parte ricorrente dichiarava a verbale d'udienza che nessuna liquidazione era medio tempore intervenuta, né l' produceva la relativa prova;
CP_2 veniva quindi emessa all'esito dell'udienza sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
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2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che a in sede di visita da parte della Parte_1 per l'invalidità civile in data 11/8/2016 veniva riconosciuta un'invalidità pari CP_4 all'80% con decorrenza dal 18/11/2014 con revisione a giugno 2019 (v. doc. 2 allegato al ricorso) con diritto all'assegno mensile di assistenza ex art 13 L 118/1971.
5. Successivamente in data 29/11/2022 la ricorrente veniva nuovamente convocata a visita e veniva confermato lo stato di invalidità dell'80% con decorrenza dal 29/11/2022 (v. doc. 4 allegato al ricorso), con comunicazione della liquidazione della prestazione dell'1/12/2022
(v. doc. 5 allegato al ricorso).
6. In data 7/7/2023 la ricorrente presentava domanda di ricostituzione per motivi documentali chiedendo il pagamento della prestazione dall'1/4/2020 al 30/11/2022 (v. doc. 3 allegato al ricorso). parte ricorrente in ricorso ha chiesto la diversa decorrenza rispetto a quella richiesta in domanda amministrativa dall'1/1/2020 al 30/11/2022.
7. La documentazione in atti ha consentito di provare la sussistenza dei requisiti sanitari e reddituali dell'assegno mensile di assistenza ex art 13 L 118/1971 nel periodo dedotto in giudizio dall'1/1/2020 al 30/11/2022, con maturazione del relativo, ma poiché la domanda amministrativa fa riferimento al periodo dall'1/4/2020 al 30/11/2022 può accogliersi il ricorso solo per detto ultimo periodo, stante il disposto dell'art 443 cpc.
8. Ciò posto, condanna pertanto l' al pagamento in favore della ricorrente, dell'assegno CP_2 mensile di assistenza ex art 13 L 118/1971 dall'1/4/2020 al 30/11/2022 oltre interessi e rivalutazione che dovranno essere calcolati dal 121° giorno dalla maturazione del credito sino al soddisfo. Si precisa che la rivalutazione monetaria è dovuta a titolo di maggior danno, qualora la rivalutazione monetaria dovuta sul singolo rateo sia maggiore degli interessi e in tal caso è dovuta al creditore a di maggior danno la differenza tra rivalutazione monetaria e Pt_2
interessi dovuti.
3 9. Si precisa che, ai sensi dell'art. 7 L 11/8/1973, n. 533, decorsi 120 giorni dalla maturazione del credito previdenziale ed assistenziale, si verifica la costituzione in mora automatica dell'ente previdenziale, che legittima il creditore a percepire su quanto dovuto, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, con la precisazione che gli interessi legali e la rivalutazione dovranno essere calcolati sul credito, con decorrenza dal 121° giorno.
3. Le spese di lite.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna l' alla rifusione delle CP_2
spese di lite in favore della ricorrente che liquida - in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal
DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore compreso nel III scaglione - come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 € per un totale di 1863,50 €
11. Condanna, dunque, l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente CP_2
liquidate nella misura di 1863,50 € per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce, in accoglimento parziale del ricorso:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente al pagamento dell'assegno mensile di assistenza ex art 13 L 118/1971 dall'1/4/2020 al 30/11/2022, oltre interessi e rivalutazione calcolati dal
121° giorno dalla maturazione del credito sino al soddisfo;
4 - condanna l' al pagamento in favore della ricorrente dell'assegno mensile di assistenza CP_2 ex art 13 L 118/1971 dall'1/4/2020 al 30/11/2022, oltre interessi e rivalutazione – quest'ultima a tiolo di maggior danno come differenza tra rivalutazione monetaria e interessi dovuti - calcolati dal 121° giorno dalla maturazione del credito sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate nella CP_2 misura di 1863,50 € per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 14 gennaio 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
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