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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/01/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3509/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3509/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4 tutte con il patrocinio dell'avv. DI LEO CAMILLA e dell'avv. MORACE DOMENICO, elettivamente domiciliate in OL, Corso Mazzini n. 359 presso il difensore avv. DI
LEO CAMILLA
ATTRICI contro
C.F. ), CP_1 P.IVA_1
(C.F. ) CP_2 C.F._5 entrambe con il patrocinio dell'avv. DE BONIS CRISTALLI ROBERTO, elettivamente domiciliate in VIA DEL PRATELLO, 9 40122 BOLOGNA presso il difensore
CONVENUTE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 20 PARTI ATTRICI:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, disattesa e da rigettarsi ogni contraria istanza, anche istruttoria (anche alle luce delle evidenze relative alla inattendibilità dei testi escussi) ed eccezione avversaria: Nel merito: In via principale: Accertare e dichiarare che il sinistro stradale per cui è causa è da ascrivere a responsabilità esclusiva della sig.ra ; di conseguenza, accertare e dichiarare che è CP_2 CP_1 tenuta al risarcimento del danno sofferto dalle attrici, in applicazione della disciplina relativa all'indennizzo in caso di sinistro stradale.
“Nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva di nella CP_2 causazione del sinistro di cui in premesse, accertato altresì, il vincolo familiare, che lega le attrici al defunto (segnatamente quale padre di , Parte_5 Parte_2 coniuge di , e fratello delle signore e Pt_1 Parte_1 Parte_4
); condannarsi per l'effetto le convenute, in solido, al risarcimento del Parte_3 danno patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale sofferto dalle parti attrici, come conseguenza del decesso del loro congiunto, ciascuno per il proprio titolo, iure proprio, nella misura che sarà accertata in corso di causa;
somme da aumentarsi della rivalutazione monetaria e degli interessi sul capitale via via rivalutato, dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo, e come da prospetti inseriti nelle presenti conclusioni, e per l'effetto, condannare e la sig.ra , in solido tra loro, al CP_1 CP_2 risarcimento integrale del danno sofferto dalle odierne istanti, nel seguente modo. E segnatamente quanto a:
, alla somma di 336.500,00 o quella che verrà Parte_1 determinata all'esito dell'istruttoria e trattazione della causa. Oltre alle richiamate voci di danno patrimoniale, a titolo di danno emergente per spese funerarie e cimiteriali, le spese relative alla custodia del motociclo del sig. e relativo Parte_5 dissequestro. Ed altresì quanto risulterà dall'istruttoria relativamente alla quantificazione del danno patrimoniale intesto come perdita dell'aiuto economico ricevuto dal marito, anche in considerazione dell'apporto che questi dava nello svolgimento dell'attività d'impresa Vinci srl. Sul punto, preliminarmente, si accerti e si dichiari che era il compianto Parte_5 ad apportare la vera “forza lavoro” nonchè l'artefice della conclusione dei contratti di appalto e prestazioni d'opera. In ogni caso condannarsi le parti convenute al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali, iure proprio, dai medesimi subiti e subendi nella misura che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, ancorché ricorrendo al criterio equitativo, con maggiorazione degli interessi e rivalutazione sulla somma dovuta a far data dall'evento di danno e provvedendo alla liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, tenendo conto che la debitrice ha pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, e pagina 2 di 20 così devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito (maggio 2021); detraendo l'acconto dal credito;
calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva.
Parte_2 alla somma di 330.000,00 o quella che verrà determinata all'esito dell'istruttoria e trattazione della causa, dedotto l'importo trattenuto a titolo di acconto (pari ad euro 285.000,00). In ogni caso condannarsi le parti convenute al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali, iure proprio, dai medesimi subiti e subendi nella misura che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, ancorché ricorrendo al criterio equitativo, con maggiorazione degli interessi e rivalutazione sulla somma dovuta a far data dall'evento di danno, e provvedendo alla liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, tenendo conto che la debitrice ha pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, e così devalutando ed il credito alla data dell'illecito (maggio 2021); detraendo l'acconto dal credito;
calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva.
Parte_3 alla somma di 80.000,00 o quella che verrà determinata all'esito dell'istruttoria e trattazione della causa, dedotto l'importo trattenuto a titolo di acconto (pari ad euro 60.000,00 liquidato a settembre 2022). In ogni caso condannarsi le parti convenute al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali, iure proprio, dai medesimi subiti e subendi nella misura che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, ancorché ricorrendo al criterio equitativo, con maggiorazione degli interessi e rivalutazione sulla somma dovuta a far data dall'evento di danno e provvedendo alla liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, tenendo conto che la debitrice ha pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, e così devalutando l'acconto (pagato a settembre 2022) ed il credito alla data dell'illecito (maggio 2021); detraendo l'acconto dal credito;
calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma pagina 3 di 20 che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva.
Parte_4 alla somma di 80.000,00 o quella che verrà determinata all'esito dell'istruttoria e trattazione della causa, dedotto l'importo trattenuto a titolo di acconto (pari ad euro 60.000,00 corrisposto a settembre 2022). In ogni caso condannarsi le parti convenute al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali, iure proprio, dai medesimi subiti e subendi nella misura che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, ancorché ricorrendo al criterio equitativo, con maggiorazione degli interessi e rivalutazione sulla somma dovuta a far data dall'evento di danno e provvedendo alla liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, tenendo conto che la debitrice ha pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, e così devalutando l'acconto (fatto pervenire a settembre 2022) ed il credito alla data dell'illecito (maggio 2021); detraendo l'acconto dal credito;
calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva. Si chiede in via ulteriore e subordinata che, alla luce dell'istruttoria, reputando pretestuosa la condotta della compagnia assicurativa che ha opposto una qualsivoglia liquidazione alla sig.ra e ha per fatti concludenti liquidato de plano 65.000,00 Pt_1 euro in più a fra la prima offerta e la seconda, il Giudice valuti i presupposti per Pt_2 una condanna ex art. 96 cpc, posto che appare totalmente assurdo ed inutile tale ricorso al Giudice, e la condotta avversaria intrisa di scorrettezze che sono e saranno provate documentalmente e non solo. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nonché di articolare ulteriori mezzi di prova e all'occorrendo di indicare testi, nei prefiggendi termini di legge ex art. 183, VI co. c.p.c., anche all'esito delle difese di controparte. Con riserva di allegazioni documentali relative alla società, all'indicazione di testimoni e quant'altro ritenuto necessario ai fini della prova del danno. Ai fini di non disperdere le istanze istruttorie formulate e finora neglette da questo Intestato Tribunale, si insiste per l'ammissione delle seguenti istante già inserite nell'apposita memoria (n. 2 ex art. 183 comma VI cpc): Per testi /tranne quelli rinunciati) sui seguenti capitoli esclusi con ordinanza del 22.11.2023 – previa revoca parziale della medesima ordinanza (nn. 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 22, 23, 25,26), (nn. 16, 17, 27, 28) (nn. 9, 10,12, 24): 2) «Vero che, i coniugi - unitamente alla figlia andavano in vacanza Pt_5 Pt_1 Pt_2 tutti gli anni insieme a volte organizzando anche due viaggi più importanti, e, nello specifico, crociera e villaggi turistici, per esempio Peschici, fino all'anno 2020 ? »;
pagina 4 di 20 3) «Vero che, il era solito andare a prendere a scuola, la figlia , Parte_5 Pt_2 in quanto la casa di famiglia è ubicata in piena campagna e non è servita da mezzi pubblici ? »; 5)«Vero che, il e la sig.ra erano iscritti fino all'anno 2019 ad un Parte_5 Pt_1 corso di balli da sala presso la scuola di balli da sala di OL (Bo) che frequentavano insieme formando insieme coppia di ballo ?»;
7) «Vero che, la sig.ra e il di lei marito organizzavano fino Pt_1 Parte_5 all'anno 2020 cene e pranzi presso la taverna della casa coniugale, o le domeniche in giardino con parenti e amici ?»;
8) «Vero che il giorno dell'incidente la sig.ra partì dalla Germania dove era in Pt_1 vacanza dall'amica sig.ra affrontando un viaggio in taxi ?»; Controparte_3
9)«Vero che, sulla base delle circostanze concrete di vita, che ha avuto modo di condividere e riscontrare, come le vacanze insieme, gli incontri conviviali ad esempio, nel corso degli anni di conoscenza del sig. e della moglie e dei Pt_5 Parte_1 suoi figli, segnatamente , il legame affettivo e di unione tra essi è sempre stato Pt_2 molto forte e solido nel tempo?»;
10)«Vero che, sulla base delle circostanze concrete che ha avuto modo di condividere e riscontrare, come le vacanze insieme, gli incontri conviviali ad esempio, l' improvvisa ed inaspettata scomparsa del sig. , padre dell'odierna attrice , ha Pt_5 Parte_2 creato grave turbamento emotivo nella medesima»;
11) «Vero che, il giorno del funerale del sig. , la sig.ra era presente, e lei le Pt_5 Pt_1
è stata accanto per l'intera durata della celebrazione funebre, oltre che alla funzione della cremazione?».
12) «Vero che ha potuto constatare che la sig.ra era in evidente stato di Pt_1 prostrazione, e sopraffatta da un pianto ininterrotto il giorno del funerale ? ».
13) «Vero che la sig.ra ed il sig. conducevano da anni attività familiare Pt_1 Pt_5 nell'ambito dell'edilizia, anche con attività a latere, come quella di ortofrutta unitamente al figlio ?». Controparte_4
14) «Vero che la casa familiare in cui la sig.ra continua a convivere con la figlia Pt_1
in OL Via Viola 38, venne costruita direttamente dal sig. Parte_2 Pt_5
con il contributo fattivo della moglie ?».
[...]
16) «Vero che il sig. costituiva l'unica fonte di reddito per la famiglia Parte_5 costituita dal medesimo, dalla sig.ra di fatto casalinga e da Pt_1 Parte_6
?».
[...]
17) «Vero che fu la signora a occuparsi della pratica di dissequestro Parte_1 della moto incidentata del marito sostenendo ella le spese relative oltre al Pt_5 carro attrezzi per riportare il ciclomotore alla residenza?».
18) «Vero che desiderio di fu, al momento della divisione dei mezzi intestati al Pt_2 padre, sig. , quello di poter trattenere in garage presso la casa familiare Parte_5 la moto Yamaha del predetto? ».
pagina 5 di 20 22) «Vero che, la sig.ra ha trascorso una sola settimana presso la sua Parte_1 residenza in villeggiatura, e nel mentre aveva contatti telefonici con il marito Pt_5
? »;
[...]
23) «Vero che la sig.ra ha avuto occasione di rincontrare il sig. Parte_1
, amico che aveva conosciuto in Sicilia all'età di 14 - 15 anni, in età Persona_1 adolescenziale, trasferitosi in Germania, e conosciuto prima che la sig.ra Pt_1 contraesse le nozze con il sig. ?»; Parte_5
24) «Vero che, lei ha potuto constatare quando la sig.ra la veniva a Parte_1 trovare che con il predetto ella ha intrattenuto una mera amicizia Persona_1 risalente ai tempi dell'adolescenza ?»;
25) «Vero che, il giorno dell' incidente la sig.ra partì da casa sua in Germania Pt_1 non appena ricevette la telefonata del figlio ? » Parte_7
26) «Vero che lei si occupa per lavoro di servizi cimiteriali? »
27)«Vero che fu la sig.ra a occuparsi delle spese funerarie, anche Parte_1 quelle anticipate, e settimanalmente si reca sulla tomba del marito?»
28) « Vero che le spese di dissequestro e la pratica relativa al mezzo vennero sostenute dalla sig.ra come da documento 20 che le si rammostra ? » Pt_1
Con ogni più ampia riserva. In ogni caso con favore di spese e compensi di causa. Si offre in comunicazione atto di costituzione parte civile del 12.1.2024 di Pt_8
insistendo per la sua ammissione vista la formazione successiva ai termini per i
[...] depositi delle memorie istruttorie”.
PARTI CONVENUTE:
“Il difensore delle parti convenute precisa le seguenti conclusioni: Voglia il Tribunale Eccellentissimo, contrariis reiectis, dato atto che ha CP_1 corrisposto ante causam l'importo di € 285.000,00 (duecentottantacinquemila//00) in favore di , di € 60.000,00 (sesssantamila//00) in favore di e Parte_2 Parte_4 di € 60.000,00 (sessantamila//00 in favore di Parte_3
In via principale:
a) respingere le domande tutte così come formulate in atto di citazione in quanto ingiuste, infondate e non provate;
b) con vittoria di spese. In subordine e salvo gravame : a) decidere secondo emergenze di causa in ordine al quantum determinando, se del caso, la minor somma spettante alle attrici in relazione al titolo dedotto in giudizio;
b) spese secondo soccombenza”.
pagina 6 di 20 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, le attrici citavano in giudizio la
OM e , chiedendo la condanna delle convenute al CP_1 CP_2 risarcimento di tutti i danni, non patrimoniali e patrimoniali, subiti a seguito della morte del loro congiunto , cagionata dalla negligente condotta di guida della Parte_5 convenuta , proprietaria del veicolo antagonista. CP_2
In fatto, le attrici deducevano quanto segue.
In data 26 maggio 2021, ore 12,30 circa, , mentre percorreva, alla guida Parte_5 del proprio motoveicolo Yamaha, modello FZ1 tg. DG25533, la Via San Zenone nel
Comune di Budrio (BO), giunto all'intersezione con Via Armiggia, veniva violentemente urtato dall'autovettura Mercedes modello serie C, Tg. BN437SA, condotta da , che ometteva di dare la precedenza prima di immettersi CP_2 nell'intersezione tra via Armiggia e via San Zenone. Per l'accaduto, la veniva iscritta nel registro degli indagati per il reato di cui CP_2 all'art. 589 bis c.p. e rinviata a giudizio. Il giudizio, nel quale le attrici si erano costituite parti civili, si concludeva con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p..
Le attrici rappresentavano poi che la aveva provveduto a liquidare i danni agli CP_1 altri tre figli del de cuius, , e , escludendo invece Controparte_4 Per_2 Parte_8 dalla liquidazione l'ultimogenita , all'epoca minorenne, e per l'appunto la di loro Pt_2 madre . Invero, in data 1.12.2021 veniva inviato un Parte_1 assegno di € 220.000,00 intestato a , ma che non veniva incassato “per Parte_2 errore in fase di versamento”; tuttavia, la OM non provvedeva a riemettere un nuovo titolo. A gennaio 2023 veniva invece effettuata offerta reale per il maggiore importo di € 285.000,00 a , trattenuto a titolo di acconto. Pt_2
Nelle more, dopo un iniziale rifiuto a riconoscere alcun importo a titolo di risarcimento alle sorelle della vittima, la OM versava la somma di € 60.000,00 ciascuna, accettata quale acconto in quanto non ritenuta satisfattiva.
Ritenevano le attrici che la OM sarebbe incorsa in responsabilità ex art. 96 c.p.c., di cui chiedevano la pronuncia, non avendo effettuato una proposta di liquidazione in favore della figlia minore nei termini di legge.
Deducevano, quanto alla posizione di , che non vi Parte_1 erano motivi per negare il risarcimento, non essendo mai stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Chiedevano, pertanto, liquidarsi i danni non patrimoniali patiti da tutte le attrici per la tragica perdita del congiunto.
pagina 7 di 20 L'attrice avanzava poi domanda di refusione delle Parte_1 spese sostenute in conseguenza dell'evento e consistite nelle spese funerarie, spese di custodia del veicolo incidentato.
Allegava, altresì, che il coniuge era di fatto l'amministratore della “Vinci s.r.l.” operante nel settore dell'edilizia dal 2006, ancorché la legale rappresentante fosse lei, ed il lavoro del marito aveva consentito alla famiglia di vivere in condizioni di agiatezza: venuta meno la figura del coniuge, l'attività imprenditoriale si era interrotta. Pertanto, l'attrice avanzava domanda di danno patrimoniale “inteso come perdita dell'aiuto economico ricevuto dal marito, anche in considerazione dell'apporto che questi ci dava nello svolgimento dell'attività d'impresa Vinci srl”. In sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., l'attrice specificava che la domanda era formulata con riferimento ai danni patrimoniali futuri di coniuge (e figlia) per la perdita dei contributi economici che il congiunto avrebbe garantito con la sua attività.
Le attrici e chiedevano, a loro volta, la refusione delle Parte_4 Parte_3 spese sostenute per assistere al funerale del fratello.
Si costituivano la OM Assicuratrice e la convenuta che non muovevano CP_2 contestazioni in ordine all'an della responsabilità, bensì contestavano solo il quantum dovuto alle attrici a titolo risarcitorio.
Quanto all'attrice , rilevavano che, dalle informazioni acquisite, Parte_1 nel periodo antecedente al sinistro il rapporto coniugale con il defunto marito si era a tal punto logorato che i coniugi avevano avviato la separazione personale e che la convivenza tra i due (al pari del rapporto di coniugio) era cessata, essendosi la moglie trasferita in Germania presso l'abitazione di , con cui aveva iniziato una Persona_1 relazione sentimentale. Sottolineavano, altresì, che la moglie nel 2021 aveva sporto ben due querele sfociate in altrettanti procedimenti nei riguardi del marito.
Per quanto riguarda le posizioni della figlia e delle sorelle, ritenevano le richieste risarcitorie disancorate dagli abituali criteri giurisprudenziali elaborati in tema di danno parentale e che l'importo ad esse corrisposto prima del giudizio dovesse ritenersi satisfattivo.
In ordine al danno economico lamentato per la perdita di utilità economiche derivanti dall'apporto del congiunto, evidenziavano come la Vinci s.r.l., nell'anno precedente al sinistro, avesse registrato una perdita di € 62.000,00 e che, in ogni caso, l'istanza risarcitoria di danno patrimoniale non fosse corroborata da concreti elementi probatori.
Alla luce di tali argomentazioni, concludevano come in premessa.
pagina 8 di 20 All'udienza del 8 giugno 2023, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e, istruita la causa a mezzo prove testimoniali e produzioni documentali, all'udienza del 3 ottobre 2024 veniva posta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. nell'estensione massima.
2. Danni non patrimoniali:
Le attrici hanno agito, iure proprio, per ottenere innanzitutto il danno non patrimoniale patito per la perdita del proprio congiunto.
In via generale, non è superfluo rammentare, quanto al riconoscimento e alla quantificazione del danno da perdita parentale, l'orientamento consolidato e condiviso anche dalla Corte di Appello di Bologna (v. sent. n. 1722 / 2022 depositata il 3.8.2022), che ha statuito come “la morte di un prossimo congiunto, inteso come componente del nucleo familiare di origine, (genitore, figlio, fratello), o del nuovo rapporto familiare posto in essere, (coniuge, figlio), costituisce lesione di valori costituzionalmente protetti
e di diritti umani inviolabili, quali sono gli affetti e le relazioni solidali interni alla famiglia. Tale lesione, laddove incide esclusivamente sulla relazione affettiva e il rapporto parentale comporta un danno non patrimoniale che non può essere dimostrato, se non attraverso elementi indiziari e presuntivi, con conseguente liquidazione necessariamente equitativa;
l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e di norma, connaturale all'essere umano. Naturalmente si tratta di una presunzione semplice con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite (…)”.
Ne discende come sia doveroso riconoscere il danno parentale ai congiunti prossimi della persona prematuramente deceduta, in assenza di condizioni specificamente dimostrate che escludano la normale relazione affettiva.
Quanto alla liquidazione del danno, deve rilevarsi che il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c.. L'art. 1226 c.c. richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. Quale clausola generale, l'art. 1226 c.c. viene a definire il contenuto pagina 9 di 20 del potere del giudice nei termini di "valutazione equitativa"" (così Cass., sentenza n.
10579/2021 e, nello stesso senso, Cass. sentenza n. 28990/2019).
Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione.
Proprio per assicurare l'esigenza di uniformità di trattamento in situazioni analoghe e, quindi, di certezza del diritto, sono state predisposte delle "tabelle" che individuano parametri uniformi per la liquidazione del danno non patrimoniale (anche in ossequio al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.).
Quanto alle tabelle applicabili tra quelle elaborate, in applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte (Cass. civ. Sez. III, Ord. n. 37009 del 16.12.2022), si ritiene di dover fare ricorso, nella specie, alle nuove tabelle di Milano integrate a punti (edizione
2024) ove è previsto un punteggio per ognuno dei parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta;
circostanze, tutte, che non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé, ma integrano tutte elementi che rivelano - secondo le massime di comune esperienza (cfr.
Cass. 25164/2020) - l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente.
In particolare, in relazione alle nuove tabelle di liquidazione del danno del Tribunale di
Milano, deve rilevarsi che le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura
"oggettiva" e quindi possono formare oggetto di prova anche documentale;
la quinta circostanza (lett. "E", qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura "soggettiva" e riguarda sia gli aspetti c.d. "esteriori" del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita), sia gli aspetti c.d. "interiori" di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo comunque essere provata anche con presunzioni. Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. "E"), deve dunque essere valutato lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato
(anche con il ricorso alle presunzioni) in causa.
Orbene, essendo incontestata l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo alla convenuta si tratta di accertare se, in base alle evidenze istruttorie acquisite in CP_2 giudizio, spetti a ciascuna delle attrici il risarcimento di tale voce di danno e pagina 10 di 20 quantificarne l'eventuale ammontare, tenuto conto degli acconti già versati dalla
OM prima del giudizio in favore di alcune di loro.
Si passa, dunque, ad analizzare le domande attoree partitamente per ogni posizione, ciascuna delle quali merita considerazioni specifiche in relazione a quanto emerso dall'istruttoria.
- Vinci Di Dio CC EL:
In qualità di coniuge della vittima, l'attrice ha avanzato richiesta risarcitoria per euro
336.500,00 per danno da perdita parentale.
Dall'istruttoria di causa è emerso che i coniugi avevano intrattenuto un lungo rapporto di coniugio, durante il quale avevano condiviso, tra loro e con i figli, molti momenti come vacanze, ricorrenze, festività (teste ), ma che negli ultimi tempi Parte_7 prima del decesso del marito, il rapporto si era fortemente deteriorato, tanto che i due avevano avviato le pratiche di separazione. E' infatti emerso che la già nel Pt_1 maggio del 2020, aveva ripreso contatti con un conoscente, , e nel Persona_1 dicembre dello stesso anno si era trasferita in Germania dove egli viveva e dove veniva raggiunta dalla notizia dell'incidente del marito. Tale circostanza è stata riferita da due dei figli della coppia, e . Anche a voler ritenere che quest'ultima Per_2 Parte_8 possa non essere del tutto attendibile per motivi di astio nei confronti della madre (alla luce delle vicende giudiziarie che vedono contrapposte la madre e la figlia in sede penale), non vi è ragione di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni di Tes_1
[...]
La crisi del rapporto coniugale era stata oggetto di discussioni familiari nel corso del
2020. Il teste , figlio della coppia, ha infatti riferito che, in un pomeriggio Testimone_1 di maggio del 2020, suo padre aveva radunato la famiglia e, in presenza dei figli, aveva chiesto alla moglie se ci fossero dei problemi, dicendole di sapere che lei aveva contatti con Sua madre aveva inizialmente negato, per poi ammettere la Persona_1 circostanza. I figli ed avevano reagito malamente alla Per_2 Pt_8 Controparte_4 notizia che la madre avesse intrapreso tali contatti e le avevano rivolto insulti, cosicché la madre li aveva diffidati, a mezzo del proprio legale, a cessare ogni contegno ingiurioso. Il padre era intervenuto a difesa della moglie, sottoscrivendo la lettera di diffida, ma alcuni giorni dopo (come ha riferito sempre il teste ) si era Testimone_1 scusato con i figli dicendo di aver preso le difese della moglie solo per “salvare il matrimonio”.
Il 22 dicembre 2020, l'attrice aveva radunato la famiglia per tentare una riconciliazione dopo l'episodio del maggio precedente, a seguito del quale i figli avevano preso le pagina 11 di 20 distanze. In quella occasione, aveva comunicato loro di voler partire “per ritrovare se stessa”, senza tuttavia comunicare dove sarebbe andata. Solo in seguito alla sua partenza, i figli avevano appreso dal padre che era andata in Germania da Persona_1
(teste ). Testimone_1
Che il rapporto coniugale fosse ormai gravemente compromesso si evince altresì dalla circostanza – allegata dalle convenute e non contestata dalle attrici – che la Parte_1 nel 2021 avesse sporto due querele contro il marito, da cui erano originati due
[...] procedimenti penali.
Dalle prove testimoniali assunte è infine emerso che, dopo la morte del , l'attrice Pt_5 aveva iniziato un'altra relazione sentimentale con (anch'egli escusso Controparte_5 come teste), conosciuto ad ottobre del 2022.
Orbene, le risultanze istruttorie hanno restituito un quadro di rapporti tra i coniugi fortemente compromesso sin dall'anno precedente al sinistro, al punto che la coppia aveva avviato la pratica di separazione. A quanto desumibile dalle dichiarazioni del teste
, causa principale della crisi coniugale erano stati fondamentalmente i Testimone_1 contatti e la relazione intrapresa dalla moglie con altro uomo (presso la cui abitazione in
Germania ella si era recata nel dicembre del 2020); circostanza che la donna aveva dapprima negato, ma infine ammesso dinanzi ai figli.
Era stata questa la ragione per cui la donna si era allontanata dall'abitazione coniugale alcuni mesi prima del tragico evento. Non credibile deve ritenersi la versione fornita dall'attrice, secondo cui si era trattato solo di un allontanamento temporaneo per far visita ad amici o parenti, considerato che era partita nel dicembre del 2020 e che il giorno dell'incidente (26.5.2021) si trovava ancora in Germania. Anche a credere che la permanenza all'estero fosse stata discontinua e che lei vi abbia trascorso solo alcune
“settimane, peraltro non consecutive” – come sostenuto dall'attrice nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. -, riesce difficile credere che un allontanamento dall'abitazione così duraturo possa essere stato motivato solo da visite a familiari ed amici, ma piuttosto
è verosimile che la donna si fosse voluta allontanare dall'abitazione a seguito della crisi coniugale ormai conclamata.
Se questi erano i rapporti tra i due coniugi al momento del tragico evento, si tratta di accertare se all'attrice possa essere riconosciuto il risarcimento richiesto. Giova richiamare, al proposito, una pronuncia (Cass. sent. n. 9010/2022), in cui si legge:
“secondo l'indirizzo di questa Corte, in tema di liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nel caso in cui si tratti di congiunti appartenenti alla cd. famiglia nucleare (e cioè coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle) la perdita di effettivi pagina 12 di 20 rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto può essere presunta in base alla loro appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", nell'ambito del quale l'effettività di detti rapporti costituisce tuttora la regola, nell'attuale società, in base all'id quod plerumque accidit, fatta salva la prova contraria da parte del convenuto (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25774 del 14/10/2019, non massimata;
Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 3767 del 15/02/2018, Rv. 648035 - 02).
Naturalmente, anche la prova contraria può essere fornita sulla base di elementi presuntivi, tali da far venir meno la presunzione di fatto derivante dall'esistenza del mero legame coniugale o parentale (nel qual caso sarà onere del danneggiato dimostrare l'esistenza del suddetto vincolo in concreto, sulla base di precisi elementi di fatto), ovvero, quanto meno, da attenuarla considerevolmente (nel qual caso delle relative circostanze dovrà tenersi conto ai fini della liquidazione dell'importo del risarcimento, che dovrà essere inferiore a quello riconosciuto nei casi "ordinari", come eventualmente previsto su base tabellare).
Con riguardo alla perdita del rapporto coniugale, in particolare, elementi idonei a far ritenere attenuata ovvero addirittura del tutto superata la presunzione di perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il coniuge defunto, sotto il profilo dinamico-relazionale, sono stati ravvisati nella separazione, legale e/o di fatto, tra i coniugi stessi (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1025 del 17/01/2013, Rv, 625065 - 01; Sez.
3, Sentenza n. 25415 del 12/11/2013, Rv. 629166 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 28222 del
04/11/2019, Rv. 655783 - 01), ferma restando sempre la possibilità per il coniuge superstite di dimostrare la sussistenza di un vincolo affettivo particolarmente intenso nonostante la separazione, ovvero nell'assenza di convivenza, la quale, benchè non costituisca, in generale, connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 18284 del
25/06/2021, Rv. 661702 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 24689 del 05/11/2020, Rv. 659848 -
01; Sez. 3, Ordinanza n. 7743 del 08/04/2020, Rv. 657503 - 01), è certamente rilevante almeno ai fini della determinazione del quantum debeatur (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n.
28989 del 11/11/2019, Rv. 656223 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3767 del 15/02/2018,
Rv. 648035 - 02; Sez. L, Ordinanza n. 29784 del 19/11/2018, Rv. 651673 - 01; cfr. altresì, sul necessario rilievo della convivenza ai suddetti fini: Sez. 3, Sentenza n. 10579 del 21/04/2021, Rv. 661075 - 01 e Sez. 3, Ordinanza n. 26300 del 29/09/2021, Rv.
662499 - 01).
Naturalmente, in tutti questi casi, i vari (anche contrapposti) elementi presuntivi, cioè tutti gli indizi, di vario segno, relativi all'esistenza/inesistenza ed all'intensità del vincolo affettivo reciso dal fatto illecito (con le sue relative conseguenze, specie sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato) devono essere sempre oggetto pagina 13 di 20 di una valutazione unitaria e complessiva da parte del giudice del merito che, ai sensi dell'art. 2729 c.c., deve tener conto della gravità, della precisione e della concordanza del complesso degli elementi indiziari a sua disposizione”.
Esaminata la vicenda concreta alla luce di tali principi, deve concludersi come gli elementi probatori emersi depongano in senso contrario all'intensità del vincolo relazionale asseritamente reciso dal fatto illecito: in tal senso vanno valorizzati i concordanti elementi indiziari evincibili dal quadro fattuale ricostruito in base alle testimonianze e alle asserzioni delle parti. E' emerso, infatti, che il rapporto matrimoniale (che durava da oltre trent'anni) era entrato in una fase di crisi profonda allorchè il marito aveva scoperto (nella primavera del 2020) che la moglie aveva riallacciato i contatti con un suo vecchio conoscente, residente in Persona_1
Germania. Tale situazione aveva creato un vero e proprio sconvolgimento dell'intero assetto familiare, non solo coniugale, in quanto il padre aveva coinvolto anche i figli, notiziandoli di quanto stava accadendo tra i coniugi.
L'attrice aveva quindi deciso di allontanarsi dall'abitazione coniugale per recarsi in
Germania, dove rimaneva per mesi fino al verificarsi dell'incidente del marito. Sebbene non sia stato sufficientemente provato che l'interruzione della convivenza fosse stata intrapresa in via definitiva, tuttavia il dato che la donna si sia assentata dalla casa familiare per un tempo così lungo lascia intendere che, quantomeno, il suo allontanamento sia sintomatico di un legame coniugale molto affievolito, contrariamente a quanto parte attrice intende rappresentare allegando documentazione riferibile ad un periodo passato in cui il rapporto era ancora saldo. Converge nel senso indicato anche l'ulteriore dato della presentazione di due querele della moglie contro il marito nel 2021, dunque poco prima della tragica morte di quest'ultimo. Quanto detto depone nel senso che la perdita del coniuge in conseguenza del sinistro non ha determinato un danno risarcibile quanto alla componente dinamico-relazionale della vita dell'attrice, proprio alla luce del quadro dei rapporti già compromessi tra i coniugi.
Tuttavia, non può non essere considerato che, sebbene la coppia stesse attraversando, da circa un anno, una fase patologica del rapporto (con probabilità irreversibile), l'attrice abbia patito una sofferenza soggettiva in seguito al decesso dell'uomo con cui, per decenni, aveva intrattenuto un rapporto coniugale, durante il quale i coniugi avevano avuto quattro figli, avevano condiviso molti momenti familiari anche di serenità, oltre che esperienze lavorative. Pertanto, la domanda risarcitoria deve trovare accoglimento quanto all'aspetto di sofferenza soggettiva, che non si può negare ci possa essere stata, considerato il rapporto che la coppia aveva intrattenuto per tanti anni, perdurato per gran pagina 14 di 20 parte della vita dei due coniugi ed anche considerata la modalità improvvisa e tragica della scomparsa del . Pt_5
Il risarcimento va riconosciuto, sia pure in misura molto inferiore a quanto richiesto da parte attrice, dovendosi escludere, nella relativa quantificazione, la componente dinamico-relazionale nell'applicazione dei parametri della tabella di Milano (ed. 2024).
Pertanto, considerata l'età (anni 57) della vittima primaria (punti 18) e l'età (anni 53) della vittima secondaria al momento del sinistro (punti 18), considerato che i superstiti sono più di tre (punti 0) e che i coniugi non convivevano al momento dell'evento (punti
0), tenuto conto, quanto all'intensità della relazione affettiva, che essa, per quanto sopra detto, era del tutto compromessa (punti 0), si ritiene equo liquidare la sola componente di sofferenza soggettiva (ritenuta pari al 30% dell'importo totale comprensivo anche della componente dinamico-relazionale), e così la somma di euro 42.238,80 (18 + 18 x
3.911 x 30%).
Trattandosi di debito di valore, deve essere altresì risarcito il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma liquidata, secondo i criteri dettati dall'orientamento costante della Suprema Corte (Cass. civ., sez. un. 17.02.1995, n. 1712).
In applicazione di tali criteri, le somme liquidate a titolo risarcitorio devono essere, dunque, devalutate alla data del sinistro;
le somme così devalutate vanno poi incrementate degli interessi legali maturati sino alla data odierna sugli importi annualmente rivalutati applicando l'indice ISTAT FOI.
A seguito della liquidazione qui operata, il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori ex lege a decorrere dalla pronuncia odierna fino al soddisfo.
- : Parte_2
la figlia ha avanzato richiesta risarcitoria per euro 330.000,00, cui detrarre euro Pt_2
285.000,00 già corrisposti dalla OM assicuratrice nella fase stragiudiziale con assegno circolare emesso il 12/12/22 e trasmesso il 28/12/22, in sostituzione dell'assegno di euro 220.000,00 erogato dalla compagnia nel gennaio 2022 appena raggiunta la maggior età di , non incassato e quindi stornato (vedasi all. 1 a Pt_2 memoria dell'08/09/23 di parte convenuta).
Effettuando, quindi, il calcolo secondo le tabelle milanesi, considerata l'età dell'attrice di anni 17 al momento dell'evento lesivo (punti 26), l'età della vittima al momento del pagina 15 di 20 decesso di anni 57 (punti 18), tenuto conto della convivenza tra i due (punti 16), tenuto conto altresì del numero (5) dei superstiti (punti 0), considerato il legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto tra padre e figlia;
tenuto conto, infine, delle tragiche circostanze e modalità di accadimento del fatto in cui il padre ha perso la vita improvvisamente, ciò che ha avuto un sicuro impatto emotivo sulla figlia superstite
(circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 20 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di euro 312.880,00 (punto base euro 3.911,00 x 80 punti).
Sulle somme risarcitorie riconosciute è dovuta, conformemente ai principi generali sui debiti di valore, la rivalutazione monetaria maturata dalla data del sinistro (26.5.2021) fino all'odierna liquidazione (data sentenza), da calcolarsi applicando gli indici ISTAT del costo della vita. Per il calcolo degli interessi compensativi, occorre applicare il criterio messo a punto nella sentenza delle Sezioni Unite del 17.2.1995 n. 1712, secondo cui gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della somma al momento dell'illecito, rivalutata anno per anno sulla base dei noti indici
ISTAT di categoria. In applicazione di tale criterio, al fine del calcolo degli interessi, la somma capitale come sopra determinata per ogni voce di danno deve essere previamente devalutata in base ai detti indici ISTAT fino alla data dell'illecito e sulla stessa, progressivamente rivalutata anno per anno, devono calcolarsi gli interessi al tasso legale.
A seguito della liquidazione qui operata il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori ex lege.
Tuttavia, al fine di evitare illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subìti, deve essere tenuto in considerazione e detrarsi dalla somma liquidata quanto versato all'attrice (euro 285.000) dalla OM convenuta e trattenuta a titolo di acconto.
Considerato che
la decurtazione deve essere effettuata su valori monetari omogenei, ovvero riferiti alla stessa epoca e poiché il danno non patrimoniale è liquidato in moneta attuale, in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo.
Pertanto, in caso di acconti, per il calcolo della residua somma dovuta, soccorrono le regole dettate dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
18/05/2022, n. 16027) secondo cui: “La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data pagina 16 di 20 dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. 16027/2022 sez. 3 Pres. Travaglino).
In motivazione viene spiegato, rispetto al punto a) della massima, che occorre rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto “devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione”.
In applicazione dei criteri sopra richiamati, si procede quindi alle seguenti operazioni.
A) La somma liquidata ad oggi (euro 312.880,00), devalutata alla data dell'illecito del 26.5.2021, è pari ad euro 269.724,14.
B) La somma di euro 285.000 pagata a titolo di acconto a gennaio 2023, devalutata alla data del sinistro è pari ad euro 249.562,17.
C) Operando la sottrazione dell'acconto pagato devalutato dall'importo totale devalutato (A – B) si ottengono euro 20.161,97.
D) Sono quindi dovuti gli interessi compensativi così calcolati:
D.1) in misura pari al saggio legale sulla intera somma come sopra devalutata, via via rivalutata secondo gli indici ISTAT FOI - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - dal 26.5.2021 (data del fatto) sino al pagamento dell'acconto nella data del gennaio 2023, e così in totale euro 42.110,83 (rivalutazione + interessi su A) dal sinistro al versamento dell'acconto)
D.2) da gennaio 2023 ad oggi, in misura pari al tasso legale sulla differenza fra il credito capitale devalutato alla data del sinistro e l'acconto percepito, anch'esso devalutato alla data del sinistro, e quindi sulle somme indicate sub punto C), da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT e così in totale euro 1.849,47 (rivalutazione e interessi su
C) dal versamento dell'acconto alla liquidazione).
Pertanto, spetta a la somma di euro 64.122,27 (C + D.1 + D.2). Parte_2
Dalla data della sentenza sono poi dovuti gli interessi al tasso legale sul detto importo liquidato.
- e : Parte_3 Parte_4
pagina 17 di 20 A tali attrici è stato versato dalla OM un acconto di euro 60.000.
Si tratta di vedere se tale somma possa ritenersi satisfattiva del danno subito.
In applicazione delle menzionate Tabelle di Milano, si ottiene il seguente calcolo: considerata l'età della vittima al momento del decesso di anni 57 (punti 12), considerata l'età delle attrici, rispettivamente di anni 64 e 62, al momento dell'evento lesivo (punti
10), tenuto conto che i congiunti non convivevano (punti 0), del numero dei superstiti superiore a 3, come da doc. 12 di parte attrice (punti 0); considerate, altresì, da un lato, le tragiche circostanze e modalità di accadimento del fatto in cui il congiunto ha perso la vita improvvisamente, ma dall'altro anche dei rapporti esistenti tra i fratelli al momento del sinistro, che, in base all'istruttoria svolta, non era caratterizzato da frequentazione e contatti assidui, avendo i fratelli diradato le frequentazioni rispetto al passato per recenti dissidi, come si evince dalla testimonianza di , e che comunque le attrici Testimone_1 non erano le uniche sorelle ad avere costanti contatti con il fratello, come dichiarato da
(circostanze, tutte, che giustificano un punteggio pari a 10 nel Parte_7 caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di euro 54.336 (punto base euro 1.698,00 x 32 punti).
Avendo, tuttavia, le attrici ricevuto in acconto una somma superiore a quanto liquidato, non devono essere loro corrisposte ulteriori somme e la loro domanda risarcitoria va dunque rigettata.
3. Danni patrimoniali
Non possono trovare accoglimento le domande attoree con riguardo alle voci di danno patrimoniale;
danni consistiti (per la moglie e la figlia) nella perdita di utilità economiche conseguente al venir meno dell'apporto del congiunto nella società, di fatto dallo stesso gestita, nonché nelle spese funerarie e di sequestro del veicolo incidentato;
quanto alle sorelle della vittima, negli esborsi sostenuti per partecipare al funerale del fratello.
Riguardo alle spese di cui è chiesta la refusione (spese di dissequestro del veicolo, spese funerarie e spese di viaggio delle sorelle) non vi è prova documentale del relativo esborso da parte delle istanti. Lo scontrino allegato sub doc. 20 bis di parte attrice non prova, infatti, che l'esborso sia stato sostenuto dalle attrici.
Parimenti deve dirsi quanto alle spese di viaggio di cui le sorelle della vittima hanno chiesto la refusione, che non sono state documentate.
pagina 18 di 20 In ordine alla voce di danno per lucro cessante (perdita dell'apporto economico da parte del defunto), le prove addotte dalle attrici circa la significativa partecipazione del defunto nella gestione aziendale non sono sufficienti a dimostrare che la cessazione dell'attività societaria sia stata conseguenza diretta della morte del defunto e, dunque, che vi sia nesso causale tra l'esito mortale del sinistro e la cessazione dell'attività: dal bilancio di esercizio al 31.12.2019 della società, si evince infatti che la società fosse in perdita per euro 62.834 (doc. 3 allegato alla terza memoria della convenuta).
Pertanto, anche in relazione a tale voce di danno la domanda non può trovare accoglimento.
4. Domanda di condanna delle convenute ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Le attrici hanno chiesto emettersi pronuncia di condanna a carico della OM, ai sensi della citata disposizione, alla luce della condotta stragiudiziale dalla stessa tenuta.
La domanda va rigettata in considerazione dell'esito del giudizio, favorevole solo limitatamente a parte delle domande attoree.
Si rileva, infatti, che "presupposto della condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità per lite temeraria è la totale soccombenza, con la conseguenza che non può farsi luogo all'applicazione dell'art. 96 c.p.c. quando tale requisito non sussista", come nel caso in esame (in tal senso v. in parte motiva Cass. 27.08.2013 n. 19583).
5. Spese di giudizio
In considerazione dell'esito del giudizio di accoglimento solo di minima parte delle istanze risarcitorie delle attrici, anche in virtù degli acconti corrisposti dalla OM convenuta prima del giudizio, si ritiene sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- condanna le convenute in solido a versare a la Parte_1 somma di euro 42.238,80 a titolo di risarcimento per danno non patrimoniale (sofferenza soggettiva), oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
- condanna le convenute in solido a versare a la somma di euro 64.122,27 Parte_2
a titolo di risarcimento per danno non patrimoniale, oltre interessi legali fino al saldo;
pagina 19 di 20 - rigetta le domande risarcitorie avanzate da e per Parte_4 Parte_3 danni non patrimoniali;
- rigetta le domande avanzate dalle attrici per il risarcimento dei danni patrimoniali;
- rigetta la domanda di condanna delle convenute ex art. 96 c.p.c.;
- compensa interamente le spese di giudizio tra tutte le parti.
Bologna, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3509/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4 tutte con il patrocinio dell'avv. DI LEO CAMILLA e dell'avv. MORACE DOMENICO, elettivamente domiciliate in OL, Corso Mazzini n. 359 presso il difensore avv. DI
LEO CAMILLA
ATTRICI contro
C.F. ), CP_1 P.IVA_1
(C.F. ) CP_2 C.F._5 entrambe con il patrocinio dell'avv. DE BONIS CRISTALLI ROBERTO, elettivamente domiciliate in VIA DEL PRATELLO, 9 40122 BOLOGNA presso il difensore
CONVENUTE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 20 PARTI ATTRICI:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, disattesa e da rigettarsi ogni contraria istanza, anche istruttoria (anche alle luce delle evidenze relative alla inattendibilità dei testi escussi) ed eccezione avversaria: Nel merito: In via principale: Accertare e dichiarare che il sinistro stradale per cui è causa è da ascrivere a responsabilità esclusiva della sig.ra ; di conseguenza, accertare e dichiarare che è CP_2 CP_1 tenuta al risarcimento del danno sofferto dalle attrici, in applicazione della disciplina relativa all'indennizzo in caso di sinistro stradale.
“Nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva di nella CP_2 causazione del sinistro di cui in premesse, accertato altresì, il vincolo familiare, che lega le attrici al defunto (segnatamente quale padre di , Parte_5 Parte_2 coniuge di , e fratello delle signore e Pt_1 Parte_1 Parte_4
); condannarsi per l'effetto le convenute, in solido, al risarcimento del Parte_3 danno patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale sofferto dalle parti attrici, come conseguenza del decesso del loro congiunto, ciascuno per il proprio titolo, iure proprio, nella misura che sarà accertata in corso di causa;
somme da aumentarsi della rivalutazione monetaria e degli interessi sul capitale via via rivalutato, dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo, e come da prospetti inseriti nelle presenti conclusioni, e per l'effetto, condannare e la sig.ra , in solido tra loro, al CP_1 CP_2 risarcimento integrale del danno sofferto dalle odierne istanti, nel seguente modo. E segnatamente quanto a:
, alla somma di 336.500,00 o quella che verrà Parte_1 determinata all'esito dell'istruttoria e trattazione della causa. Oltre alle richiamate voci di danno patrimoniale, a titolo di danno emergente per spese funerarie e cimiteriali, le spese relative alla custodia del motociclo del sig. e relativo Parte_5 dissequestro. Ed altresì quanto risulterà dall'istruttoria relativamente alla quantificazione del danno patrimoniale intesto come perdita dell'aiuto economico ricevuto dal marito, anche in considerazione dell'apporto che questi dava nello svolgimento dell'attività d'impresa Vinci srl. Sul punto, preliminarmente, si accerti e si dichiari che era il compianto Parte_5 ad apportare la vera “forza lavoro” nonchè l'artefice della conclusione dei contratti di appalto e prestazioni d'opera. In ogni caso condannarsi le parti convenute al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali, iure proprio, dai medesimi subiti e subendi nella misura che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, ancorché ricorrendo al criterio equitativo, con maggiorazione degli interessi e rivalutazione sulla somma dovuta a far data dall'evento di danno e provvedendo alla liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, tenendo conto che la debitrice ha pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, e pagina 2 di 20 così devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito (maggio 2021); detraendo l'acconto dal credito;
calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva.
Parte_2 alla somma di 330.000,00 o quella che verrà determinata all'esito dell'istruttoria e trattazione della causa, dedotto l'importo trattenuto a titolo di acconto (pari ad euro 285.000,00). In ogni caso condannarsi le parti convenute al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali, iure proprio, dai medesimi subiti e subendi nella misura che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, ancorché ricorrendo al criterio equitativo, con maggiorazione degli interessi e rivalutazione sulla somma dovuta a far data dall'evento di danno, e provvedendo alla liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, tenendo conto che la debitrice ha pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, e così devalutando ed il credito alla data dell'illecito (maggio 2021); detraendo l'acconto dal credito;
calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva.
Parte_3 alla somma di 80.000,00 o quella che verrà determinata all'esito dell'istruttoria e trattazione della causa, dedotto l'importo trattenuto a titolo di acconto (pari ad euro 60.000,00 liquidato a settembre 2022). In ogni caso condannarsi le parti convenute al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali, iure proprio, dai medesimi subiti e subendi nella misura che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, ancorché ricorrendo al criterio equitativo, con maggiorazione degli interessi e rivalutazione sulla somma dovuta a far data dall'evento di danno e provvedendo alla liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, tenendo conto che la debitrice ha pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, e così devalutando l'acconto (pagato a settembre 2022) ed il credito alla data dell'illecito (maggio 2021); detraendo l'acconto dal credito;
calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma pagina 3 di 20 che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva.
Parte_4 alla somma di 80.000,00 o quella che verrà determinata all'esito dell'istruttoria e trattazione della causa, dedotto l'importo trattenuto a titolo di acconto (pari ad euro 60.000,00 corrisposto a settembre 2022). In ogni caso condannarsi le parti convenute al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali, iure proprio, dai medesimi subiti e subendi nella misura che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, ancorché ricorrendo al criterio equitativo, con maggiorazione degli interessi e rivalutazione sulla somma dovuta a far data dall'evento di danno e provvedendo alla liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, tenendo conto che la debitrice ha pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, e così devalutando l'acconto (fatto pervenire a settembre 2022) ed il credito alla data dell'illecito (maggio 2021); detraendo l'acconto dal credito;
calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva. Si chiede in via ulteriore e subordinata che, alla luce dell'istruttoria, reputando pretestuosa la condotta della compagnia assicurativa che ha opposto una qualsivoglia liquidazione alla sig.ra e ha per fatti concludenti liquidato de plano 65.000,00 Pt_1 euro in più a fra la prima offerta e la seconda, il Giudice valuti i presupposti per Pt_2 una condanna ex art. 96 cpc, posto che appare totalmente assurdo ed inutile tale ricorso al Giudice, e la condotta avversaria intrisa di scorrettezze che sono e saranno provate documentalmente e non solo. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nonché di articolare ulteriori mezzi di prova e all'occorrendo di indicare testi, nei prefiggendi termini di legge ex art. 183, VI co. c.p.c., anche all'esito delle difese di controparte. Con riserva di allegazioni documentali relative alla società, all'indicazione di testimoni e quant'altro ritenuto necessario ai fini della prova del danno. Ai fini di non disperdere le istanze istruttorie formulate e finora neglette da questo Intestato Tribunale, si insiste per l'ammissione delle seguenti istante già inserite nell'apposita memoria (n. 2 ex art. 183 comma VI cpc): Per testi /tranne quelli rinunciati) sui seguenti capitoli esclusi con ordinanza del 22.11.2023 – previa revoca parziale della medesima ordinanza (nn. 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 22, 23, 25,26), (nn. 16, 17, 27, 28) (nn. 9, 10,12, 24): 2) «Vero che, i coniugi - unitamente alla figlia andavano in vacanza Pt_5 Pt_1 Pt_2 tutti gli anni insieme a volte organizzando anche due viaggi più importanti, e, nello specifico, crociera e villaggi turistici, per esempio Peschici, fino all'anno 2020 ? »;
pagina 4 di 20 3) «Vero che, il era solito andare a prendere a scuola, la figlia , Parte_5 Pt_2 in quanto la casa di famiglia è ubicata in piena campagna e non è servita da mezzi pubblici ? »; 5)«Vero che, il e la sig.ra erano iscritti fino all'anno 2019 ad un Parte_5 Pt_1 corso di balli da sala presso la scuola di balli da sala di OL (Bo) che frequentavano insieme formando insieme coppia di ballo ?»;
7) «Vero che, la sig.ra e il di lei marito organizzavano fino Pt_1 Parte_5 all'anno 2020 cene e pranzi presso la taverna della casa coniugale, o le domeniche in giardino con parenti e amici ?»;
8) «Vero che il giorno dell'incidente la sig.ra partì dalla Germania dove era in Pt_1 vacanza dall'amica sig.ra affrontando un viaggio in taxi ?»; Controparte_3
9)«Vero che, sulla base delle circostanze concrete di vita, che ha avuto modo di condividere e riscontrare, come le vacanze insieme, gli incontri conviviali ad esempio, nel corso degli anni di conoscenza del sig. e della moglie e dei Pt_5 Parte_1 suoi figli, segnatamente , il legame affettivo e di unione tra essi è sempre stato Pt_2 molto forte e solido nel tempo?»;
10)«Vero che, sulla base delle circostanze concrete che ha avuto modo di condividere e riscontrare, come le vacanze insieme, gli incontri conviviali ad esempio, l' improvvisa ed inaspettata scomparsa del sig. , padre dell'odierna attrice , ha Pt_5 Parte_2 creato grave turbamento emotivo nella medesima»;
11) «Vero che, il giorno del funerale del sig. , la sig.ra era presente, e lei le Pt_5 Pt_1
è stata accanto per l'intera durata della celebrazione funebre, oltre che alla funzione della cremazione?».
12) «Vero che ha potuto constatare che la sig.ra era in evidente stato di Pt_1 prostrazione, e sopraffatta da un pianto ininterrotto il giorno del funerale ? ».
13) «Vero che la sig.ra ed il sig. conducevano da anni attività familiare Pt_1 Pt_5 nell'ambito dell'edilizia, anche con attività a latere, come quella di ortofrutta unitamente al figlio ?». Controparte_4
14) «Vero che la casa familiare in cui la sig.ra continua a convivere con la figlia Pt_1
in OL Via Viola 38, venne costruita direttamente dal sig. Parte_2 Pt_5
con il contributo fattivo della moglie ?».
[...]
16) «Vero che il sig. costituiva l'unica fonte di reddito per la famiglia Parte_5 costituita dal medesimo, dalla sig.ra di fatto casalinga e da Pt_1 Parte_6
?».
[...]
17) «Vero che fu la signora a occuparsi della pratica di dissequestro Parte_1 della moto incidentata del marito sostenendo ella le spese relative oltre al Pt_5 carro attrezzi per riportare il ciclomotore alla residenza?».
18) «Vero che desiderio di fu, al momento della divisione dei mezzi intestati al Pt_2 padre, sig. , quello di poter trattenere in garage presso la casa familiare Parte_5 la moto Yamaha del predetto? ».
pagina 5 di 20 22) «Vero che, la sig.ra ha trascorso una sola settimana presso la sua Parte_1 residenza in villeggiatura, e nel mentre aveva contatti telefonici con il marito Pt_5
? »;
[...]
23) «Vero che la sig.ra ha avuto occasione di rincontrare il sig. Parte_1
, amico che aveva conosciuto in Sicilia all'età di 14 - 15 anni, in età Persona_1 adolescenziale, trasferitosi in Germania, e conosciuto prima che la sig.ra Pt_1 contraesse le nozze con il sig. ?»; Parte_5
24) «Vero che, lei ha potuto constatare quando la sig.ra la veniva a Parte_1 trovare che con il predetto ella ha intrattenuto una mera amicizia Persona_1 risalente ai tempi dell'adolescenza ?»;
25) «Vero che, il giorno dell' incidente la sig.ra partì da casa sua in Germania Pt_1 non appena ricevette la telefonata del figlio ? » Parte_7
26) «Vero che lei si occupa per lavoro di servizi cimiteriali? »
27)«Vero che fu la sig.ra a occuparsi delle spese funerarie, anche Parte_1 quelle anticipate, e settimanalmente si reca sulla tomba del marito?»
28) « Vero che le spese di dissequestro e la pratica relativa al mezzo vennero sostenute dalla sig.ra come da documento 20 che le si rammostra ? » Pt_1
Con ogni più ampia riserva. In ogni caso con favore di spese e compensi di causa. Si offre in comunicazione atto di costituzione parte civile del 12.1.2024 di Pt_8
insistendo per la sua ammissione vista la formazione successiva ai termini per i
[...] depositi delle memorie istruttorie”.
PARTI CONVENUTE:
“Il difensore delle parti convenute precisa le seguenti conclusioni: Voglia il Tribunale Eccellentissimo, contrariis reiectis, dato atto che ha CP_1 corrisposto ante causam l'importo di € 285.000,00 (duecentottantacinquemila//00) in favore di , di € 60.000,00 (sesssantamila//00) in favore di e Parte_2 Parte_4 di € 60.000,00 (sessantamila//00 in favore di Parte_3
In via principale:
a) respingere le domande tutte così come formulate in atto di citazione in quanto ingiuste, infondate e non provate;
b) con vittoria di spese. In subordine e salvo gravame : a) decidere secondo emergenze di causa in ordine al quantum determinando, se del caso, la minor somma spettante alle attrici in relazione al titolo dedotto in giudizio;
b) spese secondo soccombenza”.
pagina 6 di 20 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, le attrici citavano in giudizio la
OM e , chiedendo la condanna delle convenute al CP_1 CP_2 risarcimento di tutti i danni, non patrimoniali e patrimoniali, subiti a seguito della morte del loro congiunto , cagionata dalla negligente condotta di guida della Parte_5 convenuta , proprietaria del veicolo antagonista. CP_2
In fatto, le attrici deducevano quanto segue.
In data 26 maggio 2021, ore 12,30 circa, , mentre percorreva, alla guida Parte_5 del proprio motoveicolo Yamaha, modello FZ1 tg. DG25533, la Via San Zenone nel
Comune di Budrio (BO), giunto all'intersezione con Via Armiggia, veniva violentemente urtato dall'autovettura Mercedes modello serie C, Tg. BN437SA, condotta da , che ometteva di dare la precedenza prima di immettersi CP_2 nell'intersezione tra via Armiggia e via San Zenone. Per l'accaduto, la veniva iscritta nel registro degli indagati per il reato di cui CP_2 all'art. 589 bis c.p. e rinviata a giudizio. Il giudizio, nel quale le attrici si erano costituite parti civili, si concludeva con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p..
Le attrici rappresentavano poi che la aveva provveduto a liquidare i danni agli CP_1 altri tre figli del de cuius, , e , escludendo invece Controparte_4 Per_2 Parte_8 dalla liquidazione l'ultimogenita , all'epoca minorenne, e per l'appunto la di loro Pt_2 madre . Invero, in data 1.12.2021 veniva inviato un Parte_1 assegno di € 220.000,00 intestato a , ma che non veniva incassato “per Parte_2 errore in fase di versamento”; tuttavia, la OM non provvedeva a riemettere un nuovo titolo. A gennaio 2023 veniva invece effettuata offerta reale per il maggiore importo di € 285.000,00 a , trattenuto a titolo di acconto. Pt_2
Nelle more, dopo un iniziale rifiuto a riconoscere alcun importo a titolo di risarcimento alle sorelle della vittima, la OM versava la somma di € 60.000,00 ciascuna, accettata quale acconto in quanto non ritenuta satisfattiva.
Ritenevano le attrici che la OM sarebbe incorsa in responsabilità ex art. 96 c.p.c., di cui chiedevano la pronuncia, non avendo effettuato una proposta di liquidazione in favore della figlia minore nei termini di legge.
Deducevano, quanto alla posizione di , che non vi Parte_1 erano motivi per negare il risarcimento, non essendo mai stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Chiedevano, pertanto, liquidarsi i danni non patrimoniali patiti da tutte le attrici per la tragica perdita del congiunto.
pagina 7 di 20 L'attrice avanzava poi domanda di refusione delle Parte_1 spese sostenute in conseguenza dell'evento e consistite nelle spese funerarie, spese di custodia del veicolo incidentato.
Allegava, altresì, che il coniuge era di fatto l'amministratore della “Vinci s.r.l.” operante nel settore dell'edilizia dal 2006, ancorché la legale rappresentante fosse lei, ed il lavoro del marito aveva consentito alla famiglia di vivere in condizioni di agiatezza: venuta meno la figura del coniuge, l'attività imprenditoriale si era interrotta. Pertanto, l'attrice avanzava domanda di danno patrimoniale “inteso come perdita dell'aiuto economico ricevuto dal marito, anche in considerazione dell'apporto che questi ci dava nello svolgimento dell'attività d'impresa Vinci srl”. In sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., l'attrice specificava che la domanda era formulata con riferimento ai danni patrimoniali futuri di coniuge (e figlia) per la perdita dei contributi economici che il congiunto avrebbe garantito con la sua attività.
Le attrici e chiedevano, a loro volta, la refusione delle Parte_4 Parte_3 spese sostenute per assistere al funerale del fratello.
Si costituivano la OM Assicuratrice e la convenuta che non muovevano CP_2 contestazioni in ordine all'an della responsabilità, bensì contestavano solo il quantum dovuto alle attrici a titolo risarcitorio.
Quanto all'attrice , rilevavano che, dalle informazioni acquisite, Parte_1 nel periodo antecedente al sinistro il rapporto coniugale con il defunto marito si era a tal punto logorato che i coniugi avevano avviato la separazione personale e che la convivenza tra i due (al pari del rapporto di coniugio) era cessata, essendosi la moglie trasferita in Germania presso l'abitazione di , con cui aveva iniziato una Persona_1 relazione sentimentale. Sottolineavano, altresì, che la moglie nel 2021 aveva sporto ben due querele sfociate in altrettanti procedimenti nei riguardi del marito.
Per quanto riguarda le posizioni della figlia e delle sorelle, ritenevano le richieste risarcitorie disancorate dagli abituali criteri giurisprudenziali elaborati in tema di danno parentale e che l'importo ad esse corrisposto prima del giudizio dovesse ritenersi satisfattivo.
In ordine al danno economico lamentato per la perdita di utilità economiche derivanti dall'apporto del congiunto, evidenziavano come la Vinci s.r.l., nell'anno precedente al sinistro, avesse registrato una perdita di € 62.000,00 e che, in ogni caso, l'istanza risarcitoria di danno patrimoniale non fosse corroborata da concreti elementi probatori.
Alla luce di tali argomentazioni, concludevano come in premessa.
pagina 8 di 20 All'udienza del 8 giugno 2023, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e, istruita la causa a mezzo prove testimoniali e produzioni documentali, all'udienza del 3 ottobre 2024 veniva posta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. nell'estensione massima.
2. Danni non patrimoniali:
Le attrici hanno agito, iure proprio, per ottenere innanzitutto il danno non patrimoniale patito per la perdita del proprio congiunto.
In via generale, non è superfluo rammentare, quanto al riconoscimento e alla quantificazione del danno da perdita parentale, l'orientamento consolidato e condiviso anche dalla Corte di Appello di Bologna (v. sent. n. 1722 / 2022 depositata il 3.8.2022), che ha statuito come “la morte di un prossimo congiunto, inteso come componente del nucleo familiare di origine, (genitore, figlio, fratello), o del nuovo rapporto familiare posto in essere, (coniuge, figlio), costituisce lesione di valori costituzionalmente protetti
e di diritti umani inviolabili, quali sono gli affetti e le relazioni solidali interni alla famiglia. Tale lesione, laddove incide esclusivamente sulla relazione affettiva e il rapporto parentale comporta un danno non patrimoniale che non può essere dimostrato, se non attraverso elementi indiziari e presuntivi, con conseguente liquidazione necessariamente equitativa;
l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e di norma, connaturale all'essere umano. Naturalmente si tratta di una presunzione semplice con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite (…)”.
Ne discende come sia doveroso riconoscere il danno parentale ai congiunti prossimi della persona prematuramente deceduta, in assenza di condizioni specificamente dimostrate che escludano la normale relazione affettiva.
Quanto alla liquidazione del danno, deve rilevarsi che il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c.. L'art. 1226 c.c. richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. Quale clausola generale, l'art. 1226 c.c. viene a definire il contenuto pagina 9 di 20 del potere del giudice nei termini di "valutazione equitativa"" (così Cass., sentenza n.
10579/2021 e, nello stesso senso, Cass. sentenza n. 28990/2019).
Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione.
Proprio per assicurare l'esigenza di uniformità di trattamento in situazioni analoghe e, quindi, di certezza del diritto, sono state predisposte delle "tabelle" che individuano parametri uniformi per la liquidazione del danno non patrimoniale (anche in ossequio al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.).
Quanto alle tabelle applicabili tra quelle elaborate, in applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte (Cass. civ. Sez. III, Ord. n. 37009 del 16.12.2022), si ritiene di dover fare ricorso, nella specie, alle nuove tabelle di Milano integrate a punti (edizione
2024) ove è previsto un punteggio per ognuno dei parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta;
circostanze, tutte, che non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé, ma integrano tutte elementi che rivelano - secondo le massime di comune esperienza (cfr.
Cass. 25164/2020) - l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente.
In particolare, in relazione alle nuove tabelle di liquidazione del danno del Tribunale di
Milano, deve rilevarsi che le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura
"oggettiva" e quindi possono formare oggetto di prova anche documentale;
la quinta circostanza (lett. "E", qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura "soggettiva" e riguarda sia gli aspetti c.d. "esteriori" del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita), sia gli aspetti c.d. "interiori" di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo comunque essere provata anche con presunzioni. Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. "E"), deve dunque essere valutato lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato
(anche con il ricorso alle presunzioni) in causa.
Orbene, essendo incontestata l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo alla convenuta si tratta di accertare se, in base alle evidenze istruttorie acquisite in CP_2 giudizio, spetti a ciascuna delle attrici il risarcimento di tale voce di danno e pagina 10 di 20 quantificarne l'eventuale ammontare, tenuto conto degli acconti già versati dalla
OM prima del giudizio in favore di alcune di loro.
Si passa, dunque, ad analizzare le domande attoree partitamente per ogni posizione, ciascuna delle quali merita considerazioni specifiche in relazione a quanto emerso dall'istruttoria.
- Vinci Di Dio CC EL:
In qualità di coniuge della vittima, l'attrice ha avanzato richiesta risarcitoria per euro
336.500,00 per danno da perdita parentale.
Dall'istruttoria di causa è emerso che i coniugi avevano intrattenuto un lungo rapporto di coniugio, durante il quale avevano condiviso, tra loro e con i figli, molti momenti come vacanze, ricorrenze, festività (teste ), ma che negli ultimi tempi Parte_7 prima del decesso del marito, il rapporto si era fortemente deteriorato, tanto che i due avevano avviato le pratiche di separazione. E' infatti emerso che la già nel Pt_1 maggio del 2020, aveva ripreso contatti con un conoscente, , e nel Persona_1 dicembre dello stesso anno si era trasferita in Germania dove egli viveva e dove veniva raggiunta dalla notizia dell'incidente del marito. Tale circostanza è stata riferita da due dei figli della coppia, e . Anche a voler ritenere che quest'ultima Per_2 Parte_8 possa non essere del tutto attendibile per motivi di astio nei confronti della madre (alla luce delle vicende giudiziarie che vedono contrapposte la madre e la figlia in sede penale), non vi è ragione di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni di Tes_1
[...]
La crisi del rapporto coniugale era stata oggetto di discussioni familiari nel corso del
2020. Il teste , figlio della coppia, ha infatti riferito che, in un pomeriggio Testimone_1 di maggio del 2020, suo padre aveva radunato la famiglia e, in presenza dei figli, aveva chiesto alla moglie se ci fossero dei problemi, dicendole di sapere che lei aveva contatti con Sua madre aveva inizialmente negato, per poi ammettere la Persona_1 circostanza. I figli ed avevano reagito malamente alla Per_2 Pt_8 Controparte_4 notizia che la madre avesse intrapreso tali contatti e le avevano rivolto insulti, cosicché la madre li aveva diffidati, a mezzo del proprio legale, a cessare ogni contegno ingiurioso. Il padre era intervenuto a difesa della moglie, sottoscrivendo la lettera di diffida, ma alcuni giorni dopo (come ha riferito sempre il teste ) si era Testimone_1 scusato con i figli dicendo di aver preso le difese della moglie solo per “salvare il matrimonio”.
Il 22 dicembre 2020, l'attrice aveva radunato la famiglia per tentare una riconciliazione dopo l'episodio del maggio precedente, a seguito del quale i figli avevano preso le pagina 11 di 20 distanze. In quella occasione, aveva comunicato loro di voler partire “per ritrovare se stessa”, senza tuttavia comunicare dove sarebbe andata. Solo in seguito alla sua partenza, i figli avevano appreso dal padre che era andata in Germania da Persona_1
(teste ). Testimone_1
Che il rapporto coniugale fosse ormai gravemente compromesso si evince altresì dalla circostanza – allegata dalle convenute e non contestata dalle attrici – che la Parte_1 nel 2021 avesse sporto due querele contro il marito, da cui erano originati due
[...] procedimenti penali.
Dalle prove testimoniali assunte è infine emerso che, dopo la morte del , l'attrice Pt_5 aveva iniziato un'altra relazione sentimentale con (anch'egli escusso Controparte_5 come teste), conosciuto ad ottobre del 2022.
Orbene, le risultanze istruttorie hanno restituito un quadro di rapporti tra i coniugi fortemente compromesso sin dall'anno precedente al sinistro, al punto che la coppia aveva avviato la pratica di separazione. A quanto desumibile dalle dichiarazioni del teste
, causa principale della crisi coniugale erano stati fondamentalmente i Testimone_1 contatti e la relazione intrapresa dalla moglie con altro uomo (presso la cui abitazione in
Germania ella si era recata nel dicembre del 2020); circostanza che la donna aveva dapprima negato, ma infine ammesso dinanzi ai figli.
Era stata questa la ragione per cui la donna si era allontanata dall'abitazione coniugale alcuni mesi prima del tragico evento. Non credibile deve ritenersi la versione fornita dall'attrice, secondo cui si era trattato solo di un allontanamento temporaneo per far visita ad amici o parenti, considerato che era partita nel dicembre del 2020 e che il giorno dell'incidente (26.5.2021) si trovava ancora in Germania. Anche a credere che la permanenza all'estero fosse stata discontinua e che lei vi abbia trascorso solo alcune
“settimane, peraltro non consecutive” – come sostenuto dall'attrice nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. -, riesce difficile credere che un allontanamento dall'abitazione così duraturo possa essere stato motivato solo da visite a familiari ed amici, ma piuttosto
è verosimile che la donna si fosse voluta allontanare dall'abitazione a seguito della crisi coniugale ormai conclamata.
Se questi erano i rapporti tra i due coniugi al momento del tragico evento, si tratta di accertare se all'attrice possa essere riconosciuto il risarcimento richiesto. Giova richiamare, al proposito, una pronuncia (Cass. sent. n. 9010/2022), in cui si legge:
“secondo l'indirizzo di questa Corte, in tema di liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nel caso in cui si tratti di congiunti appartenenti alla cd. famiglia nucleare (e cioè coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle) la perdita di effettivi pagina 12 di 20 rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto può essere presunta in base alla loro appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", nell'ambito del quale l'effettività di detti rapporti costituisce tuttora la regola, nell'attuale società, in base all'id quod plerumque accidit, fatta salva la prova contraria da parte del convenuto (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25774 del 14/10/2019, non massimata;
Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 3767 del 15/02/2018, Rv. 648035 - 02).
Naturalmente, anche la prova contraria può essere fornita sulla base di elementi presuntivi, tali da far venir meno la presunzione di fatto derivante dall'esistenza del mero legame coniugale o parentale (nel qual caso sarà onere del danneggiato dimostrare l'esistenza del suddetto vincolo in concreto, sulla base di precisi elementi di fatto), ovvero, quanto meno, da attenuarla considerevolmente (nel qual caso delle relative circostanze dovrà tenersi conto ai fini della liquidazione dell'importo del risarcimento, che dovrà essere inferiore a quello riconosciuto nei casi "ordinari", come eventualmente previsto su base tabellare).
Con riguardo alla perdita del rapporto coniugale, in particolare, elementi idonei a far ritenere attenuata ovvero addirittura del tutto superata la presunzione di perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il coniuge defunto, sotto il profilo dinamico-relazionale, sono stati ravvisati nella separazione, legale e/o di fatto, tra i coniugi stessi (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1025 del 17/01/2013, Rv, 625065 - 01; Sez.
3, Sentenza n. 25415 del 12/11/2013, Rv. 629166 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 28222 del
04/11/2019, Rv. 655783 - 01), ferma restando sempre la possibilità per il coniuge superstite di dimostrare la sussistenza di un vincolo affettivo particolarmente intenso nonostante la separazione, ovvero nell'assenza di convivenza, la quale, benchè non costituisca, in generale, connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 18284 del
25/06/2021, Rv. 661702 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 24689 del 05/11/2020, Rv. 659848 -
01; Sez. 3, Ordinanza n. 7743 del 08/04/2020, Rv. 657503 - 01), è certamente rilevante almeno ai fini della determinazione del quantum debeatur (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n.
28989 del 11/11/2019, Rv. 656223 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3767 del 15/02/2018,
Rv. 648035 - 02; Sez. L, Ordinanza n. 29784 del 19/11/2018, Rv. 651673 - 01; cfr. altresì, sul necessario rilievo della convivenza ai suddetti fini: Sez. 3, Sentenza n. 10579 del 21/04/2021, Rv. 661075 - 01 e Sez. 3, Ordinanza n. 26300 del 29/09/2021, Rv.
662499 - 01).
Naturalmente, in tutti questi casi, i vari (anche contrapposti) elementi presuntivi, cioè tutti gli indizi, di vario segno, relativi all'esistenza/inesistenza ed all'intensità del vincolo affettivo reciso dal fatto illecito (con le sue relative conseguenze, specie sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato) devono essere sempre oggetto pagina 13 di 20 di una valutazione unitaria e complessiva da parte del giudice del merito che, ai sensi dell'art. 2729 c.c., deve tener conto della gravità, della precisione e della concordanza del complesso degli elementi indiziari a sua disposizione”.
Esaminata la vicenda concreta alla luce di tali principi, deve concludersi come gli elementi probatori emersi depongano in senso contrario all'intensità del vincolo relazionale asseritamente reciso dal fatto illecito: in tal senso vanno valorizzati i concordanti elementi indiziari evincibili dal quadro fattuale ricostruito in base alle testimonianze e alle asserzioni delle parti. E' emerso, infatti, che il rapporto matrimoniale (che durava da oltre trent'anni) era entrato in una fase di crisi profonda allorchè il marito aveva scoperto (nella primavera del 2020) che la moglie aveva riallacciato i contatti con un suo vecchio conoscente, residente in Persona_1
Germania. Tale situazione aveva creato un vero e proprio sconvolgimento dell'intero assetto familiare, non solo coniugale, in quanto il padre aveva coinvolto anche i figli, notiziandoli di quanto stava accadendo tra i coniugi.
L'attrice aveva quindi deciso di allontanarsi dall'abitazione coniugale per recarsi in
Germania, dove rimaneva per mesi fino al verificarsi dell'incidente del marito. Sebbene non sia stato sufficientemente provato che l'interruzione della convivenza fosse stata intrapresa in via definitiva, tuttavia il dato che la donna si sia assentata dalla casa familiare per un tempo così lungo lascia intendere che, quantomeno, il suo allontanamento sia sintomatico di un legame coniugale molto affievolito, contrariamente a quanto parte attrice intende rappresentare allegando documentazione riferibile ad un periodo passato in cui il rapporto era ancora saldo. Converge nel senso indicato anche l'ulteriore dato della presentazione di due querele della moglie contro il marito nel 2021, dunque poco prima della tragica morte di quest'ultimo. Quanto detto depone nel senso che la perdita del coniuge in conseguenza del sinistro non ha determinato un danno risarcibile quanto alla componente dinamico-relazionale della vita dell'attrice, proprio alla luce del quadro dei rapporti già compromessi tra i coniugi.
Tuttavia, non può non essere considerato che, sebbene la coppia stesse attraversando, da circa un anno, una fase patologica del rapporto (con probabilità irreversibile), l'attrice abbia patito una sofferenza soggettiva in seguito al decesso dell'uomo con cui, per decenni, aveva intrattenuto un rapporto coniugale, durante il quale i coniugi avevano avuto quattro figli, avevano condiviso molti momenti familiari anche di serenità, oltre che esperienze lavorative. Pertanto, la domanda risarcitoria deve trovare accoglimento quanto all'aspetto di sofferenza soggettiva, che non si può negare ci possa essere stata, considerato il rapporto che la coppia aveva intrattenuto per tanti anni, perdurato per gran pagina 14 di 20 parte della vita dei due coniugi ed anche considerata la modalità improvvisa e tragica della scomparsa del . Pt_5
Il risarcimento va riconosciuto, sia pure in misura molto inferiore a quanto richiesto da parte attrice, dovendosi escludere, nella relativa quantificazione, la componente dinamico-relazionale nell'applicazione dei parametri della tabella di Milano (ed. 2024).
Pertanto, considerata l'età (anni 57) della vittima primaria (punti 18) e l'età (anni 53) della vittima secondaria al momento del sinistro (punti 18), considerato che i superstiti sono più di tre (punti 0) e che i coniugi non convivevano al momento dell'evento (punti
0), tenuto conto, quanto all'intensità della relazione affettiva, che essa, per quanto sopra detto, era del tutto compromessa (punti 0), si ritiene equo liquidare la sola componente di sofferenza soggettiva (ritenuta pari al 30% dell'importo totale comprensivo anche della componente dinamico-relazionale), e così la somma di euro 42.238,80 (18 + 18 x
3.911 x 30%).
Trattandosi di debito di valore, deve essere altresì risarcito il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma liquidata, secondo i criteri dettati dall'orientamento costante della Suprema Corte (Cass. civ., sez. un. 17.02.1995, n. 1712).
In applicazione di tali criteri, le somme liquidate a titolo risarcitorio devono essere, dunque, devalutate alla data del sinistro;
le somme così devalutate vanno poi incrementate degli interessi legali maturati sino alla data odierna sugli importi annualmente rivalutati applicando l'indice ISTAT FOI.
A seguito della liquidazione qui operata, il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori ex lege a decorrere dalla pronuncia odierna fino al soddisfo.
- : Parte_2
la figlia ha avanzato richiesta risarcitoria per euro 330.000,00, cui detrarre euro Pt_2
285.000,00 già corrisposti dalla OM assicuratrice nella fase stragiudiziale con assegno circolare emesso il 12/12/22 e trasmesso il 28/12/22, in sostituzione dell'assegno di euro 220.000,00 erogato dalla compagnia nel gennaio 2022 appena raggiunta la maggior età di , non incassato e quindi stornato (vedasi all. 1 a Pt_2 memoria dell'08/09/23 di parte convenuta).
Effettuando, quindi, il calcolo secondo le tabelle milanesi, considerata l'età dell'attrice di anni 17 al momento dell'evento lesivo (punti 26), l'età della vittima al momento del pagina 15 di 20 decesso di anni 57 (punti 18), tenuto conto della convivenza tra i due (punti 16), tenuto conto altresì del numero (5) dei superstiti (punti 0), considerato il legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto tra padre e figlia;
tenuto conto, infine, delle tragiche circostanze e modalità di accadimento del fatto in cui il padre ha perso la vita improvvisamente, ciò che ha avuto un sicuro impatto emotivo sulla figlia superstite
(circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 20 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di euro 312.880,00 (punto base euro 3.911,00 x 80 punti).
Sulle somme risarcitorie riconosciute è dovuta, conformemente ai principi generali sui debiti di valore, la rivalutazione monetaria maturata dalla data del sinistro (26.5.2021) fino all'odierna liquidazione (data sentenza), da calcolarsi applicando gli indici ISTAT del costo della vita. Per il calcolo degli interessi compensativi, occorre applicare il criterio messo a punto nella sentenza delle Sezioni Unite del 17.2.1995 n. 1712, secondo cui gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della somma al momento dell'illecito, rivalutata anno per anno sulla base dei noti indici
ISTAT di categoria. In applicazione di tale criterio, al fine del calcolo degli interessi, la somma capitale come sopra determinata per ogni voce di danno deve essere previamente devalutata in base ai detti indici ISTAT fino alla data dell'illecito e sulla stessa, progressivamente rivalutata anno per anno, devono calcolarsi gli interessi al tasso legale.
A seguito della liquidazione qui operata il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori ex lege.
Tuttavia, al fine di evitare illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subìti, deve essere tenuto in considerazione e detrarsi dalla somma liquidata quanto versato all'attrice (euro 285.000) dalla OM convenuta e trattenuta a titolo di acconto.
Considerato che
la decurtazione deve essere effettuata su valori monetari omogenei, ovvero riferiti alla stessa epoca e poiché il danno non patrimoniale è liquidato in moneta attuale, in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo.
Pertanto, in caso di acconti, per il calcolo della residua somma dovuta, soccorrono le regole dettate dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
18/05/2022, n. 16027) secondo cui: “La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data pagina 16 di 20 dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. 16027/2022 sez. 3 Pres. Travaglino).
In motivazione viene spiegato, rispetto al punto a) della massima, che occorre rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto “devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione”.
In applicazione dei criteri sopra richiamati, si procede quindi alle seguenti operazioni.
A) La somma liquidata ad oggi (euro 312.880,00), devalutata alla data dell'illecito del 26.5.2021, è pari ad euro 269.724,14.
B) La somma di euro 285.000 pagata a titolo di acconto a gennaio 2023, devalutata alla data del sinistro è pari ad euro 249.562,17.
C) Operando la sottrazione dell'acconto pagato devalutato dall'importo totale devalutato (A – B) si ottengono euro 20.161,97.
D) Sono quindi dovuti gli interessi compensativi così calcolati:
D.1) in misura pari al saggio legale sulla intera somma come sopra devalutata, via via rivalutata secondo gli indici ISTAT FOI - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - dal 26.5.2021 (data del fatto) sino al pagamento dell'acconto nella data del gennaio 2023, e così in totale euro 42.110,83 (rivalutazione + interessi su A) dal sinistro al versamento dell'acconto)
D.2) da gennaio 2023 ad oggi, in misura pari al tasso legale sulla differenza fra il credito capitale devalutato alla data del sinistro e l'acconto percepito, anch'esso devalutato alla data del sinistro, e quindi sulle somme indicate sub punto C), da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT e così in totale euro 1.849,47 (rivalutazione e interessi su
C) dal versamento dell'acconto alla liquidazione).
Pertanto, spetta a la somma di euro 64.122,27 (C + D.1 + D.2). Parte_2
Dalla data della sentenza sono poi dovuti gli interessi al tasso legale sul detto importo liquidato.
- e : Parte_3 Parte_4
pagina 17 di 20 A tali attrici è stato versato dalla OM un acconto di euro 60.000.
Si tratta di vedere se tale somma possa ritenersi satisfattiva del danno subito.
In applicazione delle menzionate Tabelle di Milano, si ottiene il seguente calcolo: considerata l'età della vittima al momento del decesso di anni 57 (punti 12), considerata l'età delle attrici, rispettivamente di anni 64 e 62, al momento dell'evento lesivo (punti
10), tenuto conto che i congiunti non convivevano (punti 0), del numero dei superstiti superiore a 3, come da doc. 12 di parte attrice (punti 0); considerate, altresì, da un lato, le tragiche circostanze e modalità di accadimento del fatto in cui il congiunto ha perso la vita improvvisamente, ma dall'altro anche dei rapporti esistenti tra i fratelli al momento del sinistro, che, in base all'istruttoria svolta, non era caratterizzato da frequentazione e contatti assidui, avendo i fratelli diradato le frequentazioni rispetto al passato per recenti dissidi, come si evince dalla testimonianza di , e che comunque le attrici Testimone_1 non erano le uniche sorelle ad avere costanti contatti con il fratello, come dichiarato da
(circostanze, tutte, che giustificano un punteggio pari a 10 nel Parte_7 caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di euro 54.336 (punto base euro 1.698,00 x 32 punti).
Avendo, tuttavia, le attrici ricevuto in acconto una somma superiore a quanto liquidato, non devono essere loro corrisposte ulteriori somme e la loro domanda risarcitoria va dunque rigettata.
3. Danni patrimoniali
Non possono trovare accoglimento le domande attoree con riguardo alle voci di danno patrimoniale;
danni consistiti (per la moglie e la figlia) nella perdita di utilità economiche conseguente al venir meno dell'apporto del congiunto nella società, di fatto dallo stesso gestita, nonché nelle spese funerarie e di sequestro del veicolo incidentato;
quanto alle sorelle della vittima, negli esborsi sostenuti per partecipare al funerale del fratello.
Riguardo alle spese di cui è chiesta la refusione (spese di dissequestro del veicolo, spese funerarie e spese di viaggio delle sorelle) non vi è prova documentale del relativo esborso da parte delle istanti. Lo scontrino allegato sub doc. 20 bis di parte attrice non prova, infatti, che l'esborso sia stato sostenuto dalle attrici.
Parimenti deve dirsi quanto alle spese di viaggio di cui le sorelle della vittima hanno chiesto la refusione, che non sono state documentate.
pagina 18 di 20 In ordine alla voce di danno per lucro cessante (perdita dell'apporto economico da parte del defunto), le prove addotte dalle attrici circa la significativa partecipazione del defunto nella gestione aziendale non sono sufficienti a dimostrare che la cessazione dell'attività societaria sia stata conseguenza diretta della morte del defunto e, dunque, che vi sia nesso causale tra l'esito mortale del sinistro e la cessazione dell'attività: dal bilancio di esercizio al 31.12.2019 della società, si evince infatti che la società fosse in perdita per euro 62.834 (doc. 3 allegato alla terza memoria della convenuta).
Pertanto, anche in relazione a tale voce di danno la domanda non può trovare accoglimento.
4. Domanda di condanna delle convenute ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Le attrici hanno chiesto emettersi pronuncia di condanna a carico della OM, ai sensi della citata disposizione, alla luce della condotta stragiudiziale dalla stessa tenuta.
La domanda va rigettata in considerazione dell'esito del giudizio, favorevole solo limitatamente a parte delle domande attoree.
Si rileva, infatti, che "presupposto della condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità per lite temeraria è la totale soccombenza, con la conseguenza che non può farsi luogo all'applicazione dell'art. 96 c.p.c. quando tale requisito non sussista", come nel caso in esame (in tal senso v. in parte motiva Cass. 27.08.2013 n. 19583).
5. Spese di giudizio
In considerazione dell'esito del giudizio di accoglimento solo di minima parte delle istanze risarcitorie delle attrici, anche in virtù degli acconti corrisposti dalla OM convenuta prima del giudizio, si ritiene sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- condanna le convenute in solido a versare a la Parte_1 somma di euro 42.238,80 a titolo di risarcimento per danno non patrimoniale (sofferenza soggettiva), oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
- condanna le convenute in solido a versare a la somma di euro 64.122,27 Parte_2
a titolo di risarcimento per danno non patrimoniale, oltre interessi legali fino al saldo;
pagina 19 di 20 - rigetta le domande risarcitorie avanzate da e per Parte_4 Parte_3 danni non patrimoniali;
- rigetta le domande avanzate dalle attrici per il risarcimento dei danni patrimoniali;
- rigetta la domanda di condanna delle convenute ex art. 96 c.p.c.;
- compensa interamente le spese di giudizio tra tutte le parti.
Bologna, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
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