Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/04/2025, n. 2116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2116 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18949 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 18949 / 2024promossa da:
nato il [...] in [...] Parte_1
nata il [...] in [...] Persona_1
nata il [...] in [...] Persona_2
nato il [...] in [...] Persona_3
nata il [...] in [...] Parte_2
HÉ nato il [...] in [...] Parte_3
nato il [...] in [...] Persona_4
nato il [...] in [...] Persona_5
nato il [...] in [...] Persona_6
nato il [...] in [...] Persona_7
nato il [...] in [...] Persona_8
nato il [...] in [...] Parte_4 rappresentati e difesi dall'Avv. GIANNINI SILVIA
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
1
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Nel merito, in via principale
- accogliere in toto la domanda e, per l'effetto, dichiarare i ricorrenti: nato Parte_1
il 26.04.1954 in James Craik, Córdoba, Argentina (DNI 11.142.078), nata il Persona_1
16.06.1983, Córdoba,Argentina (DNI 30.091.640), nata il [...], Pt_5 Persona_2 [...]
, Buenos Aires, Argentina (DNI 25.690.898), nato il [...] in [...]_6 Persona_3
Segundo, Córdoba, Argentina (DNI 40.415.679), , nata il [...] , Parte_2 Pt_6
Buenos Aires, Argentina (DNI 27.122.067), , nato il [...] in [...]_7
Aires, Argentina (DNI 22.458.901), , nato il [...] in [...], Persona_4
Argentina (DNI 41.810.495), nato il [...] in [...], Argentina Persona_5
(DNI 38.413.439), nato il [...] in [...], Argentina (DNI Persona_6
49.556.541), nato il [...] in [...], Argentina (DNI Persona_7
24.583.368), nato il [...] in [...], Córdoba, Argentina (DNI 45.404.899) Persona_8
e nato il [...] in [...] Córdoba, Argentina (DNI 48.966.432) cittadini Parte_4
italiani;
- ordinare al , in persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Controparte_1
Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello
Stato Civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle
Autorità Consolari competenti;
in ogni caso
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torino in data 30.10.2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro Controparte_1
status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano
[...]
nato il [...] a [...] (attuale provincia di Torino), come da certificato Persona_9
di battesimo rilasciato dalla Parrocchia San Giuliano Martire del Comune di Barbania (all.1.1). contraeva matrimonio in Italia con la sig.ra Persona_9 Persona_10
il 26.4.1890 (all.1.2). Successivamente, trasferitisi in Argentina, dalla loro unione
[...]
2 nascevano i figli: in data 29.8.1898 (all.2.1) e in data 10.9.1904 Persona_11 Persona_12
(all.9.1). Inoltre, l'avo italiano non si naturalizzava cittadino argentino come attestato dal
[...]
certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille
(all.1.4).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, con decreto depositato in data 12.11.2024, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 10.4.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di
Torino.
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto- legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
In ordine alla competenza per territorio, si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge
17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a [...], che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il
Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del
3 . In punto di fatto, i ricorrenti hanno documentato di avere vanamente tentato di adire la via Parte_8
amministrativa (doc. 31-32).
Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 del Parte_9
D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge
n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima
4 della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo , cittadino italiano, è nato il [...] a [...] e Persona_9
ha contratto matrimonio in Italia in data 26.4.1890 con Persona_10
(all.1.2);
- che il sig. (o o non si è mai Persona_9 Persona_13 Per_14
naturalizzato cittadino argentino come da certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità argentine competenti. (all.1.4);
- che è deceduto il 24.7.1923 (all.1.3); Persona_9
- che, trasferitisi in Argentina, dalla loro unione sono nati i figli: in data 29.8.1898 il sig.
[...]
(all.2.1) e in data 10.9.1904 (all.9.1); Persona_11 Persona_12
- che in data 8.2.1919 ha contratto matrimonio con Persona_11 Persona_15
(all.2.2) e insieme generavano il figlio in data 30.10.1921 (all.3.1); Controparte_2
- che sposava in data 9.9.1948 (all.3.2) e Controparte_2 Persona_16 dalla loro unione nasceva in data 26.4.1954 l'odierno ricorrente Parte_1
(all.4.1);
- che contraeva matrimonio con (all.4.2) e dalla Parte_1 Persona_17
loro unione sono nate le tre figlie e odierne ricorrenti: in data 15.3.1977 Persona_2
(all.6.1), in data 1.2.1979 (all.8.1) e in data Controparte_3 Persona_1
16.6.1983 (all.5.1);
- che contraeva matrimonio nel 1997 con (all.6.2) e dalla Persona_2 Persona_18
loro unione nasceva il figlio e odierno ricorrente il 4.7.1997 (all.7.1); Parte_10
- che il secondogenito dell'avo, contraeva matrimonio con Persona_12 Per_19
in data 24.6.1926 (all.9.2) e dalla loro unione nasceva in data 18.4.1927 TO
[...]
(10.1); Controparte_2
- che in data 23.12.1948 contraeva matrimonio con Parte_11 Persona_20
0.2) e dalla loro unione nasceva in data 20.7.1950 (all.11.1);
[...] Persona_21
5 - che contraeva matrimonio con nel 1971 Persona_21 Persona_22
(all.11.3) e dalla loro unione nascevano i figli e odierni ricorrenti: in data 29.1.1972
[...]
(all.12.1) e in data 17.51975 (all.16.1); Parte_7 Persona_23
- che contraeva matrimonio nel 1994 con Parte_7 Controparte_4
(all.12.2) e dalla loro unione nascevano i figli odierni ricorrenti: in data 27.9.1994
[...]
(all.13.1), in data 30.3.1999 (all.14.1) e in data Persona_24 Persona_25
11.5.2009 (all.15.1); Persona_6
- che contreva matrimonio con Persona_23 Persona_26
(all.16.2) e dalla loro unione nascevano i figli e odierni ricorrenti: in data 4.12.2003
[...]
(all.17.1) e in data 1.8.2008 (all.18.1). Per_8 Parte_4
5.1 Nel merito, risulta che fu cittadino italiano in quanto nato il [...] Persona_9
a Barbania (TO), come risulta dal certificato di battesimo (cfr. doc. 1.1).
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della consolidata giurisprudenza, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuti cittadini italiani è fondato e la domanda deve essere accolta. Nel caso di specie, risultano integralmente provati
(mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
6. Tenuto conto della natura della procedura, del fatto che il rilevante numero di domande non consente una tempestiva gestione da parte dell'autorità amministrativa e del fatto che non vi è stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti
- nato il [...] in [...], Parte_1
- nata il [...] in [...], Persona_1
- nata il [...] in [...], Persona_2
- nato il [...] in [...], Persona_3
- nata il [...] in [...], Parte_2
- nato il [...] in [...], Parte_7
- nato il [...] in [...], Persona_4
- nato il [...] in [...], Persona_5
- nato il [...] in [...], Persona_6
- nato il [...] in [...], Persona_7
- nato il [...] in [...] e Persona_8
- nato il [...] in [...], Parte_4
il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
compensa le spese di causa.
Così deciso in Torino, il 10 aprile 2025
Il Giudice
Andrea Natale
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