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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 10/03/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
proc. n. 1238/2024 R.G.
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1238/2024 del Ruolo Generale promossa
DA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Brindisi in via Parte_1 C.F._1
Palmiro Togliatti n. 60 presso lo studio dell'avv. Valeria Galassi, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Melica (C.F.: ; PEC: C.F._2 Email_1
-OPPONENTE-
CONTRO
(P.I.: ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Brindisi in corso Roma n. 8 presso lo studio dell'avv. Oreste Nastari che la rappresenta e difende (C.F.: ; PEC: C.F._3 Email_2
-OPPOSTA-
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto, regolarmente notificato, Parte_1 chiedeva l'accertamento e la declaratoria di nullità dell'atto di precetto per violazione degli artt. 642 e 647 c.p.c.; l'accertamento e la declaratoria della violazione del beneficium excussionis ex art. 2304 c.c. e, dunque, la carenza di diritto del creditore a procedere esecutivamente nei suoi confronti;
con condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nonché alle spese e compensi di lite.
Costituitasi in giudizio, chiedeva la declaratoria di Controparte_1 cessazione della materia del contendere, poiché «l'atto di precetto è ormai divenuto del tutto inefficace»; con compensazione delle spese e competenze di giudizio.
Istruita in via documentale, questo Giudice tratteneva la causa in decisione in data 5 marzo
2025, sciogliendo la riserva assunta all'udienza di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. del 26 febbraio 2025.
Nella fattispecie concreta, il titolo andava perento perché non azionato nei termini di legge.
Orbene, costituisce principio interpretativo consolidato quello per cui, in sede di opposizione all'esecuzione, la sopravvenuta caducazione o inefficacia del titolo esecutivo, che non avvenga per opera della pronuncia del Giudice dell'opposizione, non determina ex se la fondatezza di tal ultima e il suo accoglimento, bensì la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse (v. Sez. Un., n. 25478 del 2021; Cass., n. 18367 del 2024; Cass., n. 9899 del
2022; Cass., n. 30857 del 2018; Cass., n. 6016 del 2017). 1
In via preliminare, dunque, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in ragione dell'avvenuto conseguimento del bene della vita agognato, non più bisognevole, pertanto, di essere azionato giudizialmente. Ciò, in quanto il Giudice viene esonerato dalla valutazione della fondatezza dei motivi articolati, se non, eventualmente, ai fini della regolazione delle spese.
1. Cessata materia del contendere: presupposti applicativi. Configurabilità di una valutazione concorde ad opera delle parti in relazione al carattere satisfattivo, delle proprie aspettative di tutela, del nuovo assetto di interessi. Necessità di un'interpretazione costituzionalmente orientata e rispettosa del valore dell'autonomia negoziale.
Come noto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere investe il merito e non il rito di una controversia, in quanto presuppone la valutazione dell'effettivo conseguimento, seppur aliunde, del bene della vita da parte degli istanti. Ciò rende inutile la prosecuzione del processo, giacché difetta «l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile
e non conseguibile senza l'intervento del giudice» (Cass. civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714).
La declaratoria di cessazione della materia del contendere implica, infatti, il sopravvenire di una situazione alla luce della quale possa ritenersi che la lite insorta tra le parti sia stata risolta e superata, in forma tale che non risulti più alcun interesse delle stesse ad una decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio (Cass. civ., Sez. VI-2, 23 febbraio 2022, n.
5997).
Essa costituisce una fattispecie – creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio – da dichiararsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione dello stesso.
Nondimeno, nella logica di un'interpretazione conforme al principio del favor debitoris, così come ai principi personalistico e solidaristico, da cui è informata l'architettura costituzionale, deve ritenersi configurabile una cessata materia del contendere volontaria o negoziale, scaturente da una valutazione soggettiva delle parti che ritengano che il nuovo assetto di interessi – o, al limite, lo stesso assetto originario – sia satisfattivo delle proprie aspettative di tutela. Ciò, per quanto, sul piano oggettivo, il bene della vita agognato non possa dirsi conseguito.
D'altronde, vertendosi in materia di diritti disponibili, nulla osta a che le parti dispongano, processualmente, con una richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, del bene della vita e, in generale, degli interessi dedotti in giudizio e posti a fondamento delle proprie eccezioni o domande.
Lo stesso fondamento costituzionale dell'autonomia negoziale, seppur indiretto, e rinvenibile negli artt. 2 e 41 comma 1 Cost., sollecita, se non addirittura impone, un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme e degli istituti processuali.
Viene in rilievo un negozio complesso – costituito da una valutazione preliminare cui segue una scelta (processuale) – che viene esternato in sede giudiziale mediante un'istanza rivolta al Giudice della cognizione o dell'esecuzione. 2
Nondimeno, in tale ipotesi, non può prescindersi dalla convergenza di tale valutazione a opera delle parti che devono concordare circa la ricorrenza dei presupposti per tale declaratoria, potendo conservare un'autonoma valutazione e determinazione solo per quanto concerne la regolazione delle spese processuali. Costituisce, infatti, principio consolidato quello per cui «la pronuncia di cessazione della materia del contendere riveste natura dichiarativa e per tale motivo presuppone il pieno accordo tra le parti circa l'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia. Pertanto, è da escludere che il Giudice possa dichiarare cessata la materia del contendere allorché le parti abbiano manifestato la determinazione di ottenere una decisione sul merito della vertenza» (Cass., n. 5607 del 2005).
2. Differenze con l'interesse ad agire. Configurabilità di un sopravvenuto difetto di interesse in base a una valutazione meramente soggettiva.
La cessazione della materia del contendere è accostabile ad un'ipotesi di sopravvenuta cessazione dell'interesse ad agire, per quanto speciale, in quanto connotata dalla circostanza che l'attore ha raggiunto il suo obiettivo di tutela;
evenienza che non ricorre, invece, nell'ipotesi della declaratoria (di rito e non di merito) per sopravvenuta carenza di interesse.
Essa costituisce una fattispecie processuale di tipo alternativo – creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio – da dichiarare con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio con una pronuncia di estinzione per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione dello stesso. Ipotesi tali ultime idonee ad escludere, perché alternative ad essa, l'operare della declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Nondimeno, anche in relazione a tale istituto, può – anzi, deve – sperimentarsi una interpretazione costituzionalmente conforme, la quale conduce a ritenere ammissibile che una parte manifesti il proprio disinteresse alla prosecuzione della procedura, seppur invocando altri e distinti (ma inapplicabili) istituti processuali oppure incanalando tale valutazione di non conformità al proprio interesse nelle forme della rinuncia agli atti del giudizio.
Nella prima delle suddette ipotesi, deve ritenersi che sia sufficiente la manifestazione di giudizio della singola parte processuale, non essendo necessario l'accordo endoprocessuale delle parti sul punto.
Ciò, non solo perché non richiesto sotto il profilo logico, ma anche perché idoneo a conculcare indebitamente l'esercizio dell'autonomia negoziale delle parti processuali.
In tale ipotesi, deve ritenersi possibile una definizione, in punto di rito, della controversia per sopravvenuto difetto di interesse (“soggettivo”) alla sua prosecuzione.
Si impone, però, al pari di quel che accadrebbe nell'ipotesi di declaratoria di cessazione della materia del contendere, la disamina del merito della domanda anche ai fini della regolazione delle spese.
Ciò, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale che impone un complessivo e unitario giudizio circa l'originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, al fine di decidere in ordine all'incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese.
3
Nella seconda, invece, è la norma processuale che sovviene prevedendo che, in difetto di accordo, il rinunciante sia condannato alla refusione delle spese di giudizio.
3. La disamina del merito ai fini della regolazione delle spese di giudizio.
In assenza di un accordo regolativo di tale profilo inter partes, deve statuirsi, da ultimo, sulla regolazione delle spese di giudizio, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale e del principio di causalità (v. Cass., n. 9899 del 2022; Sez. Un., n. 25478 del 2021). Canoni, questi, impositivi di un complessivo e unitario giudizio circa l'originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, al fine di decidere in ordine all'incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese.
A tal riguardo, deve precisarsi, in via preliminare, che l'atto di precetto costituisce un atto prodromico all'esecuzione, non già un atto esecutivo in senso stretto. Esso consiste, infatti, nell'intimazione rivolta al debitore di adempiere all'obbligo risultante dal titolo esecutivo e nel contestuale avvertimento che, in mancanza di tale adempimento, si procederà
a esecuzione forzata. Per tale ragione, alla notifica dell'atto di precetto deve seguire l'inizio della procedura esecutiva, entro novanta giorni dalla sua notifica, diversamente andando perento, ai sensi del primo comma dell'art. 481 c.p.c..
Ne discende che, stante la possibile perenzione dell'intimazione, la procedura esecutiva – con eccezione di quella in forma specifica – non può dirsi iniziata con la sola notifica del precetto, essendo necessaria, invece, la consegna della richiesta di pignoramento all'Ufficiale giudiziario.
Orbene, nella specie, il titolo a fondamento dell'atto di precetto è costituito dal decreto ingiuntivo n. 280/2024 del Tribunale di Brindisi (proc. n. 639/2024 R.G.), non provvisoriamente esecutivo.
A tal riguardo, la Società opposta ha dato atto della circostanza per cui l'atto di precetto notificato in data 11 aprile 2024 sia divenuto nelle more inefficace e, dunque, perento, secondo quanto sancito dall'art. 481 c.p.c..
Ad ogni modo, è dirimente ai fini della risoluzione della questione la circostanza per cui, in tema di società in nome collettivo, l'art. 2304 c.c. impone la preventiva escussione del patrimonio sociale, con conseguente natura sussidiaria della responsabilità del socio in conformità con l'art. 2740 c.c..
Inoltre, l'orientamento pretorio più recente è orientato nel senso che il citato beneficium excussionis abbia efficacia limitata alla sola fase esecutiva, poiché il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della Società. Invero, secondo tale ricostruzione, l'art. 2304 c.c. non impedisce allo stesso creditore di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito (v.
Cass., n. 22629 del 2020; n. 28146 del 2013; n. 1040 del 2009).
Nella specie, l'opposta non ha dimostrato di avere preventivamente e infruttuosamente escusso il patrimonio sociale. Pertanto, deve essere Controparte_1 condannata, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, al pagamento delle 4
spese e competenze di lite.
Da ultimo, deve accogliersi la domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dall'opponente. Sussistono, infatti, i presupposti di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. al fine di condannare la Società opposta al pagamento di una somma equitativamente determinata da questo Giudice.
Il comportamento processuale dell'opposta appare contrario ai generali principi di correttezza processuale se si considerano i seguenti elementi:
a) Lo stesso esito della causa, conclusasi con una cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di opposizione all'atto di precetto del 18 aprile 2024 per perenzione dello stesso;
b) la prova documentale della circostanza per cui il decreto ingiuntivo n. 280/2024 del
Tribunale di Brindisi, posto a fondamento dell'intimazione di pagamento, non era provvisoriamente esecutivo, come, per contro, indicato nell'atto di precetto;
la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo è stata, infatti, poi concessa in data 9 settembre 2024 nei soli confronti del socio;
Parte_2
c) l'assenza di qualsiasi prova o richiesta istruttoria di parte opposta.
Alla luce di tali osservazioni, si ritiene equo condannare la Società opposta al pagamento della somma equitativamente determinata nella misura di euro 1.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese di lite in favore di , che liquida in euro Parte_1
6.000,00 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Alberto Melica dichiaratosi antistatario;
3) condanna , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento della somma equitativamente determinata in favore di
[...]
, che liquida in euro 1.000,00, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.. Pt_1
Così deciso in Brindisi, in data 5 marzo 2025.
Il Giudice dott. Antonio Ivan NATALI
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Antonio
EPIFANI nell'ambito dell'Ufficio per il processo.
5
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1238/2024 del Ruolo Generale promossa
DA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Brindisi in via Parte_1 C.F._1
Palmiro Togliatti n. 60 presso lo studio dell'avv. Valeria Galassi, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Melica (C.F.: ; PEC: C.F._2 Email_1
-OPPONENTE-
CONTRO
(P.I.: ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Brindisi in corso Roma n. 8 presso lo studio dell'avv. Oreste Nastari che la rappresenta e difende (C.F.: ; PEC: C.F._3 Email_2
-OPPOSTA-
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto, regolarmente notificato, Parte_1 chiedeva l'accertamento e la declaratoria di nullità dell'atto di precetto per violazione degli artt. 642 e 647 c.p.c.; l'accertamento e la declaratoria della violazione del beneficium excussionis ex art. 2304 c.c. e, dunque, la carenza di diritto del creditore a procedere esecutivamente nei suoi confronti;
con condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nonché alle spese e compensi di lite.
Costituitasi in giudizio, chiedeva la declaratoria di Controparte_1 cessazione della materia del contendere, poiché «l'atto di precetto è ormai divenuto del tutto inefficace»; con compensazione delle spese e competenze di giudizio.
Istruita in via documentale, questo Giudice tratteneva la causa in decisione in data 5 marzo
2025, sciogliendo la riserva assunta all'udienza di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. del 26 febbraio 2025.
Nella fattispecie concreta, il titolo andava perento perché non azionato nei termini di legge.
Orbene, costituisce principio interpretativo consolidato quello per cui, in sede di opposizione all'esecuzione, la sopravvenuta caducazione o inefficacia del titolo esecutivo, che non avvenga per opera della pronuncia del Giudice dell'opposizione, non determina ex se la fondatezza di tal ultima e il suo accoglimento, bensì la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse (v. Sez. Un., n. 25478 del 2021; Cass., n. 18367 del 2024; Cass., n. 9899 del
2022; Cass., n. 30857 del 2018; Cass., n. 6016 del 2017). 1
In via preliminare, dunque, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in ragione dell'avvenuto conseguimento del bene della vita agognato, non più bisognevole, pertanto, di essere azionato giudizialmente. Ciò, in quanto il Giudice viene esonerato dalla valutazione della fondatezza dei motivi articolati, se non, eventualmente, ai fini della regolazione delle spese.
1. Cessata materia del contendere: presupposti applicativi. Configurabilità di una valutazione concorde ad opera delle parti in relazione al carattere satisfattivo, delle proprie aspettative di tutela, del nuovo assetto di interessi. Necessità di un'interpretazione costituzionalmente orientata e rispettosa del valore dell'autonomia negoziale.
Come noto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere investe il merito e non il rito di una controversia, in quanto presuppone la valutazione dell'effettivo conseguimento, seppur aliunde, del bene della vita da parte degli istanti. Ciò rende inutile la prosecuzione del processo, giacché difetta «l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile
e non conseguibile senza l'intervento del giudice» (Cass. civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714).
La declaratoria di cessazione della materia del contendere implica, infatti, il sopravvenire di una situazione alla luce della quale possa ritenersi che la lite insorta tra le parti sia stata risolta e superata, in forma tale che non risulti più alcun interesse delle stesse ad una decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio (Cass. civ., Sez. VI-2, 23 febbraio 2022, n.
5997).
Essa costituisce una fattispecie – creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio – da dichiararsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione dello stesso.
Nondimeno, nella logica di un'interpretazione conforme al principio del favor debitoris, così come ai principi personalistico e solidaristico, da cui è informata l'architettura costituzionale, deve ritenersi configurabile una cessata materia del contendere volontaria o negoziale, scaturente da una valutazione soggettiva delle parti che ritengano che il nuovo assetto di interessi – o, al limite, lo stesso assetto originario – sia satisfattivo delle proprie aspettative di tutela. Ciò, per quanto, sul piano oggettivo, il bene della vita agognato non possa dirsi conseguito.
D'altronde, vertendosi in materia di diritti disponibili, nulla osta a che le parti dispongano, processualmente, con una richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, del bene della vita e, in generale, degli interessi dedotti in giudizio e posti a fondamento delle proprie eccezioni o domande.
Lo stesso fondamento costituzionale dell'autonomia negoziale, seppur indiretto, e rinvenibile negli artt. 2 e 41 comma 1 Cost., sollecita, se non addirittura impone, un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme e degli istituti processuali.
Viene in rilievo un negozio complesso – costituito da una valutazione preliminare cui segue una scelta (processuale) – che viene esternato in sede giudiziale mediante un'istanza rivolta al Giudice della cognizione o dell'esecuzione. 2
Nondimeno, in tale ipotesi, non può prescindersi dalla convergenza di tale valutazione a opera delle parti che devono concordare circa la ricorrenza dei presupposti per tale declaratoria, potendo conservare un'autonoma valutazione e determinazione solo per quanto concerne la regolazione delle spese processuali. Costituisce, infatti, principio consolidato quello per cui «la pronuncia di cessazione della materia del contendere riveste natura dichiarativa e per tale motivo presuppone il pieno accordo tra le parti circa l'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia. Pertanto, è da escludere che il Giudice possa dichiarare cessata la materia del contendere allorché le parti abbiano manifestato la determinazione di ottenere una decisione sul merito della vertenza» (Cass., n. 5607 del 2005).
2. Differenze con l'interesse ad agire. Configurabilità di un sopravvenuto difetto di interesse in base a una valutazione meramente soggettiva.
La cessazione della materia del contendere è accostabile ad un'ipotesi di sopravvenuta cessazione dell'interesse ad agire, per quanto speciale, in quanto connotata dalla circostanza che l'attore ha raggiunto il suo obiettivo di tutela;
evenienza che non ricorre, invece, nell'ipotesi della declaratoria (di rito e non di merito) per sopravvenuta carenza di interesse.
Essa costituisce una fattispecie processuale di tipo alternativo – creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio – da dichiarare con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio con una pronuncia di estinzione per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione dello stesso. Ipotesi tali ultime idonee ad escludere, perché alternative ad essa, l'operare della declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Nondimeno, anche in relazione a tale istituto, può – anzi, deve – sperimentarsi una interpretazione costituzionalmente conforme, la quale conduce a ritenere ammissibile che una parte manifesti il proprio disinteresse alla prosecuzione della procedura, seppur invocando altri e distinti (ma inapplicabili) istituti processuali oppure incanalando tale valutazione di non conformità al proprio interesse nelle forme della rinuncia agli atti del giudizio.
Nella prima delle suddette ipotesi, deve ritenersi che sia sufficiente la manifestazione di giudizio della singola parte processuale, non essendo necessario l'accordo endoprocessuale delle parti sul punto.
Ciò, non solo perché non richiesto sotto il profilo logico, ma anche perché idoneo a conculcare indebitamente l'esercizio dell'autonomia negoziale delle parti processuali.
In tale ipotesi, deve ritenersi possibile una definizione, in punto di rito, della controversia per sopravvenuto difetto di interesse (“soggettivo”) alla sua prosecuzione.
Si impone, però, al pari di quel che accadrebbe nell'ipotesi di declaratoria di cessazione della materia del contendere, la disamina del merito della domanda anche ai fini della regolazione delle spese.
Ciò, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale che impone un complessivo e unitario giudizio circa l'originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, al fine di decidere in ordine all'incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese.
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Nella seconda, invece, è la norma processuale che sovviene prevedendo che, in difetto di accordo, il rinunciante sia condannato alla refusione delle spese di giudizio.
3. La disamina del merito ai fini della regolazione delle spese di giudizio.
In assenza di un accordo regolativo di tale profilo inter partes, deve statuirsi, da ultimo, sulla regolazione delle spese di giudizio, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale e del principio di causalità (v. Cass., n. 9899 del 2022; Sez. Un., n. 25478 del 2021). Canoni, questi, impositivi di un complessivo e unitario giudizio circa l'originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, al fine di decidere in ordine all'incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese.
A tal riguardo, deve precisarsi, in via preliminare, che l'atto di precetto costituisce un atto prodromico all'esecuzione, non già un atto esecutivo in senso stretto. Esso consiste, infatti, nell'intimazione rivolta al debitore di adempiere all'obbligo risultante dal titolo esecutivo e nel contestuale avvertimento che, in mancanza di tale adempimento, si procederà
a esecuzione forzata. Per tale ragione, alla notifica dell'atto di precetto deve seguire l'inizio della procedura esecutiva, entro novanta giorni dalla sua notifica, diversamente andando perento, ai sensi del primo comma dell'art. 481 c.p.c..
Ne discende che, stante la possibile perenzione dell'intimazione, la procedura esecutiva – con eccezione di quella in forma specifica – non può dirsi iniziata con la sola notifica del precetto, essendo necessaria, invece, la consegna della richiesta di pignoramento all'Ufficiale giudiziario.
Orbene, nella specie, il titolo a fondamento dell'atto di precetto è costituito dal decreto ingiuntivo n. 280/2024 del Tribunale di Brindisi (proc. n. 639/2024 R.G.), non provvisoriamente esecutivo.
A tal riguardo, la Società opposta ha dato atto della circostanza per cui l'atto di precetto notificato in data 11 aprile 2024 sia divenuto nelle more inefficace e, dunque, perento, secondo quanto sancito dall'art. 481 c.p.c..
Ad ogni modo, è dirimente ai fini della risoluzione della questione la circostanza per cui, in tema di società in nome collettivo, l'art. 2304 c.c. impone la preventiva escussione del patrimonio sociale, con conseguente natura sussidiaria della responsabilità del socio in conformità con l'art. 2740 c.c..
Inoltre, l'orientamento pretorio più recente è orientato nel senso che il citato beneficium excussionis abbia efficacia limitata alla sola fase esecutiva, poiché il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della Società. Invero, secondo tale ricostruzione, l'art. 2304 c.c. non impedisce allo stesso creditore di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito (v.
Cass., n. 22629 del 2020; n. 28146 del 2013; n. 1040 del 2009).
Nella specie, l'opposta non ha dimostrato di avere preventivamente e infruttuosamente escusso il patrimonio sociale. Pertanto, deve essere Controparte_1 condannata, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, al pagamento delle 4
spese e competenze di lite.
Da ultimo, deve accogliersi la domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dall'opponente. Sussistono, infatti, i presupposti di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. al fine di condannare la Società opposta al pagamento di una somma equitativamente determinata da questo Giudice.
Il comportamento processuale dell'opposta appare contrario ai generali principi di correttezza processuale se si considerano i seguenti elementi:
a) Lo stesso esito della causa, conclusasi con una cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di opposizione all'atto di precetto del 18 aprile 2024 per perenzione dello stesso;
b) la prova documentale della circostanza per cui il decreto ingiuntivo n. 280/2024 del
Tribunale di Brindisi, posto a fondamento dell'intimazione di pagamento, non era provvisoriamente esecutivo, come, per contro, indicato nell'atto di precetto;
la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo è stata, infatti, poi concessa in data 9 settembre 2024 nei soli confronti del socio;
Parte_2
c) l'assenza di qualsiasi prova o richiesta istruttoria di parte opposta.
Alla luce di tali osservazioni, si ritiene equo condannare la Società opposta al pagamento della somma equitativamente determinata nella misura di euro 1.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese di lite in favore di , che liquida in euro Parte_1
6.000,00 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Alberto Melica dichiaratosi antistatario;
3) condanna , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento della somma equitativamente determinata in favore di
[...]
, che liquida in euro 1.000,00, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.. Pt_1
Così deciso in Brindisi, in data 5 marzo 2025.
Il Giudice dott. Antonio Ivan NATALI
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Antonio
EPIFANI nell'ambito dell'Ufficio per il processo.
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