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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
Sezione per i Minorenni
composta dai magistrati:
Dr. Nicoletta Orlandi Presidente relatrice
Dr. Carla Ciofani ConSIliera
Dr. Andrea Dell'Orso ConSIliere
Dr. Danilo D'Addazio Esperto
Dr. Loretta Verratti Esperta
riunita in camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti iscritti ai n. 157/2024 e 158/2024 R.G.V.G. promossi da nata a [...] il [...], CF. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Rita Barbara C.F._1 come da procura allegata al ricorso
- appellante e
, nato in [...] il [...], Parte_2 Parte_3
(C.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. CodiceFiscale_2
Vittorio Longo, come da procura allegata
-appellante nei confronti di
Avv. Antonella Tatananni del Foro di L'Aquila, nella qualità di curatrice speciale della minore , nata ad [...] Persona_1
(AQ) in data 13/11/2023, rappresentata da sé medesima
- appellata e
Sindaco del Comune di Avezzano (AQ), quale tutore della minore
Persona_1
appellato non costituito e
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello dell'Aquila
Conclusioni di Parte_1
“Voglia L'ecc.ma Corte Appello adita per i motivi sopra esposti, disporre l'immediata revoca per illegittimità, ingiustizia, e carenza di istruttoria in particolare del capo relativo alla decadenza della responsabilità genitoriale della SInora
[...]
Il tutto con vittoria di spese del doppio Parte_1 grado di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA si insiste affinchè la
Corte di Appello disponga:
1)l'accertamento, attraverso la nomina di una CTU, delle effettive capacità genitoriali della SInora Parte_1
ed il suo legame affettivo con
[...] Per_1
2) se la Corte riterrà opportuno, si chiede anche di valutare
l'ascolto della SInora Parte_1
La SInora si dichiara, sin da ora, Parte_1 disposta a seguire ogni eventuale progetto di supporto all'uopo predisposto ma da esterna alla struttura ove sono collocate le figlie ed .” Per_2 Per_1
Conclusioni di Persona_3
“Voglia la Corte di Appello adita per i motivi sopra esposti dichiarare illegittimità, ingiustizia, erroneità e mancanza di motivazione del provvedimento di decadenza della responsabilità genitoriale di;
Valutare gli atti relativi a Persona_3
e per l'effetto rigettare la richiesta di Persona_3 dichiararne la decadenza dalla responsabilità genitoriale e del provvedimento sospensivo d'urgenza della stessa, nei confronti della figlia In ultima istanza, non denegato Persona_1 quanto sopra richiesto e per mero scrupolo difensivo, attesa che la richiesta della presso il Tribunale Parte_4 per i Minorenni di L'Aquila formulata e finalizzata ai sensi dell'art. 333 c.c. e ss., escludere in ogni caso poiché non richiesto e non procedibile l'applicazione ex art. 330 c.c. della decadenza dalla potestà genitoriale.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Conclusioni della curatrice della minore
“Insiste per il rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza impugnata”
Conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica
“Si chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza emessa il 18/04/2024 impugnata che appare frutto di istruttoria congrua e priva di profili di illogicità.”
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza pubblicata il 18/4/2024 il Tribunale per i
Minorenni dell'Aquila dichiarava e Parte_1 [...] decaduti dalla responsabilità genitoriale nei Persona_3 confronti della figlia nata il [...]; Persona_1 confermava l'affidamento della minore al Servizio Sociale per la durata di diciotto mesi, attribuendogli la facoltà di decidere sulle questioni di maggior rilevanza per la minore in materia educativa e sanitaria, in accordo con il tutore, e di regolare gli incontri della minore con i genitori nell'interesse della bambina, individuando inoltre le soluzioni dirette allo stabile inserimento della minore in un ambiente familiare.
1.1. Il Tribunale riferiva che con relazione in data
14/11/23 il Servizio Sociale di Avezzano aveva segnalato la nascita presso il locale ospedale della piccola Persona_1 da madre già dichiarata decaduta con provvedimento del 7/9/2023 dalla responsabilità genitoriale sulla prima figlia _4
, nata il [...]. Il Servizio aveva segnalato Persona_5 che nel corso della gravidanza la SI.ra , priva Parte_1 di fissa dimora e allontanata dalla comunità dove era stata collocata la primogenita, era stata inserita in una struttura sita in Avezzano.
1.1.1. Il Tribunale osservava che la decadenza dei genitori dalla responsabilità genitoriale nei confronti della primogenita era stato pronunciato essendo stata accertata la _4 violazione dei diritti della minore ad essere mantenuta, educata ed assistita moralmente;
che il padre, già pregiudicato, era destinatario di misure cautelari penali e non prestava assistenza né alla figlia né alla compagna e che la SI.ra
[...]
, dedita all'uso di stupefacenti ed anch'essa coinvolta Parte_1 in indagini penali, viveva con la piccola in un'abitazione _4 sporca, nella quale nel corso di una verifica domiciliare era stato trovato un compagno occasionale della donna, straniero privo di permesso di soggiorno, nudo nel letto nel quale solitamente dormiva anche la bambina, in una stanza in disordine e in pessime condizioni igieniche, con indumenti, anche intimi, di madre e minore accumulati sul pavimento, avanzi di cibo deteriorati, umidità e rifiuti;
che anche dopo la scarcerazione del padre la coppia non aveva offerto nessun elemento a sostegno delle proprie competenze genitoriali e che la madre aveva rifiutato verifiche sulla sospetta condizione di tossicodipendenza.
1.2. Il Tribunale riferiva che con decreto in data
17/11/2024 era stato disposto l'inserimento della secondogenita in una casa famiglia con affidamento della bambina al Servizio sociale;
che, sentiti i genitori, con ordinanza in data 5/12/23 era stato disposto il ricovero della madre e della minore nella medesima struttura nella quale si trovava anche la piccola _4 sino a che non fosse cessato l'allattamento della figlia da parte della madre;
che con relazione del 28/12/23 il Servizio Sociale aveva comunicato che la madre aveva abbandonato la struttura ove era ricoverata insieme alle figlie;
che sentita nuovamente la madre aveva dichiarato di avere lasciato la struttura al fine di cercare un lavoro;
che nessuno dei genitori aveva provato di avere avviato un percorso per assicurare alla bambina assistenza materiale e morale.
2. Con ricorso depositato il 17/5/2024 la SI.ra
[...]
proponeva appello avverso la sentenza sopra indicata, Parte_1 chiedendone la revoca nella parte in cui aveva disposto la sua decadenza dalla responsabilità genitoriale, eventualmente previa consulenza tecnica d'ufficio, e dichiarandosi disposta a seguire qualsiasi percorso di sostegno.
2.1. Si costituiva in giudizio la curatrice della minore, chiedendo il rigetto dell'appello.
2.2. Anche il Procuratore Generale della Repubblica chiedeva il rigetto del gravame.
2.3. Con separato ricorso depositato il 18/5/2024 anche il SI. proponeva appello avverso la sentenza Persona_3 sopra indicata, chiedendone la riforma nella parte in cui aveva disposto la sua decadenza dalla responsabilità genitoriale sulla figlia . Persona_1
2.4. La curatrice della minore ed il Procuratore Generale della Repubblica chiedevano il rigetto dell'appello.
2.5. L'udienza di comparizione del 1°/10/2024 si svolgeva in entrambi i giudizi in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti nelle memorie depositate rinviavano ai rispettivi atti introduttivi, chiedendo inoltre la riunione dei due procedimenti.
2.6. Con ordinanza in data 23/12/2024 veniva quindi disposta ai sensi dell'art. 335 c.p.c. la riunione del giudizio iscritto al n. 158/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto l'appello proposto dal SI. , al presente procedimento, iscritto Per_1 al n. 157/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto l'appello proposto dalla SI.ra . Parte_1
3. Gli appellanti lamentano l'illegittimità, la carenza di istruttoria e l'ingiustizia della sentenza impugnata, ciascuno con riferimento alla sua posizione, deducendo che il Tribunale non aveva tenuto conto della loro disponibilità a prendersi cura della figlia e dell'interesse della minore a vivere con i suoi genitori.
3.1. In particolare la SI.ra lamenta di Parte_1 non essere stata supportata dai Servizi sociali al fine di migliorare le sue competenze genitoriali e di reperire un lavoro, per poter garantire alla figlie stabilità economica ed una casa, essendo cessata la relazione con il SI. Per_1
3.2. Il SI. lamenta che il Tribunale non aveva Per_1 tenuto conto delle difficoltà che egli aveva avuto nell'istaurare il rapporto con la bambina a causa delle limitazioni impostegli dall'autorità penale e successivamente della distanza della casa famiglia ove era stata collocata la piccola , sita in PI, rispetto alla città di Avezzano. Per_1
3.3. Entrambi gli appellanti deducono che la pronuncia del
Tribunale di decadenza della responsabilità genitoriale era illegittima, tenuto conto che il Pubblico Ministero aveva chiesto unicamente la loro sospensione.
4. Entrambi gli appelli non meritano accoglimento.
4.1. Va in primo luogo rilevata la manifesta infondatezza della censura da ultimo esposta, secondo la quale il Tribunale aveva pronunciato in difetto di domanda. Sin dal ricorso introduttivo in data 17/11/2023, infatti, il Pubblico Ministero chiese “la sospensione, con successiva decadenza, della responsabilità genitoriale”.
4.2. Nel merito, quanto alla posizione della madre, va osservato che la stessa venne inserita in data 15/12/2023 insieme alla minore nella casa famiglia sita in PI nella quale Per_1 si trovava anche la prima figlia _4
4.2.1. La SI.ra non ha contestato che Parte_1 dopo meno di due settimane, la mattina del 28/12/2023, si allontanò dalla casa famiglia adducendo la necessità di una visita ginecologica ad Avezzano ed il pomeriggio con un messaggio telefonico comunicò agli operatori che non avrebbe fatto rientro nella struttura;
telefonò quindi il giorno seguente per sapere come stavano le figlie e successivamente si rese irreperibile, non rispondendo più alle telefonate dei Servizi sociali, sino al
24/1/2024, quando l'assistente sociale di Avezzano riuscì a rintracciarla e lei dichiarò di avere lasciato la struttura perché si sentiva in carcere e di essersi recata a Milano da una zia per cercare lavoro;
successivamente si mise in contatto telefonico con la casa famiglia per sapere come stavano le figlie, senza chiedere di poterle vedere. 4.3. Tale condotta dimostra nei fatti l'indisponibilità della SI.ra a seguire un percorso di Parte_1 acquisizione delle capacità genitoriali attraverso il sostegno dei Servizi sociali e la sua incapacità di comprendere la gravità delle conseguenze del suo comportamento abbandonico, segnalate dal personale della casa famiglia, che ha evidenziato che la piccola ha vissuto in modo destabilizzante l'abbandono Per_1 della madre, con alterazione del rapporto sonno veglia, pianti improvvisi, difficoltà alimentari, ricerca del contatto fisico con le operatrici, ed ha riacquistato un equilibrio solo dopo circa quindici giorni.
4.3.1. Ne consegue l'inutilità di una consulenza tecnica d'ufficio volta a valutare le capacità genitoriali dell'appellante, che nulla potrebbe aggiungere al quadro probatorio sopra riferito.
4.4. Per quanto riguarda il padre della minore, la sorella del SI. la quale vive ad Avezzano con il marito e Per_1 due figli con regolare permesso di soggiorno, ha riferito di avere ospitato il fratello, che dal gennaio del 2024 non era più sottoposto a misure cautelari, ed ha dichiarato di non potersi prendere cura delle due nipotine per problemi economici.
4.4.1. Non risulta che il SI. , dopo la rimessione Per_1 in libertà, si sia recato nella casa famiglia per conoscere la piccola . Egli ha giustificato tale condotta dichiarando Per_1 che PI era troppo lontana da Avezzano, giustificazione tuttavia che stride con i suoi spostamenti a Pescara, riferiti dalla sorella, dove ha dichiarato di recarsi per cercare lavoro.
4.5. Alla luce di tali comportamenti dei genitori, che mettono in luce la mancanza di volontà di entrambi di mutare stile di vita al fine di assicurare alle figlie una condizione di stabilità, nonché il totale disinteresse del padre nei loro confronti e l'incapacità della madre di coglierne le eSIenze, gli appelli devono essere rigettati.
5. Appare equo compensare integralmente fra le parti le spese processuali in ragione della natura del giudizio.
P.Q.M.
1) rigetta gli appelli;
2) compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di conSIlio da remoto del giorno
10/10/2024
La Presidente estensora dr. Nicoletta Orlandi