Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/02/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Nrg 4141/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4141/2022 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 24.6.2024, promossa
DA
(C.F.: ) in persona del Curatore Parte_1 P.IVA_1 Avv. (C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Damiano Controparte_1 C.F._1
CARAMIA
- attore
CONTRO
(C.F.: , in persona del Presidente pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Semeraro
- convenuto-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1 esponeva, che in virtù di accordo, proposto dalla , il si Controparte_2 Parte_2 impegnava a cedere all'ente, l'impianto fotovoltaico installato sul lastrico solare del fabbricato compreso tra le vie Argentina/Dario Lupo, di proprietà dell'NT Provincia di Taranto e già condotto in comodato dalla società fallita e le relative convenzioni conto energia e scambio sul posto mentre la si impegnava a cedere alla procedura concorsuale i benefici relativi alla convenzione CP_2 conto energia sino al termine del contratto intervenuto con il GSE, fissato per il 16 Marzo 2028; concordavano altresì l'acquisizione da parte dell'ente provincia di tutti i beni mobili di pertinenza della procedura già ubicati nei locali di via Dario lupo n. 24 rimasti invenduti. Allegava altresì che le condizioni e tempistiche della cessione erano state concordate e che, mentre il aveva Parte_1 provveduto alla consegna dell'impianto, l'ente provinciale non aveva mai attivato l'impianto stesso nei trenta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, come stabilito. Sosteneva che tale inadempimento
1
Chiedeva quindi di 1) Accertare e dare atto che l'NT Provincia di Taranto non ha provveduto agli adempimenti a suo carico per l'esecuzione degli accordi intercorsi con la Curatela fallimentare di cui alla scrittura privata del 29 luglio 2022 e che, per effetto di tanto, ad oggi non ha ancora messo in funzione l'impianto fotovoltaico della potenza complessiva di 7,175 KW modello Parte_3
SW205 poly in silicio policristallino, installato sul lastrico solare del fabbricato compreso tra le vie Argentina/Dario Lupo, di proprietà dell'NT Provincia di Taranto e già condotto in comodato dalla società fallita;
2) Ordinare conseguentemente all'NT Provincia di adempiere agli accordi di cui alla scrittura privata del 29 luglio 2022, mettendo in funzione l'impianto fotovoltaico in oggetto di giudizio, con relativo collegamento alla rete pubblica ENEL, così come previsto dalla convenzione in essere;
3) Dato atto dell'inadempimento dell'NT , condannare la stessa, a Controparte_2 titolo di risarcimento, a rifondere la Curatela del di Parte_1 tutte le somme di cui la stessa non ha beneficiato ad oggi per effetto della mancata messa in funzione dell'impianto fotovoltaico addebitabile all'NT Provincia relativamente alla convenzione “Conto Energia” (n.M05E0128- 7107), il tutto con decorrenza dal termine di cui all'art. 7) dell'Atto di Cessione (30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto avvenuta il 29 luglio 2019), e comunque di tutte le somme anche successive che risulteranno dovute sino a quando l'NT provvederà a CP_2 mettere in funzione l'impianto fotovoltaico consentendo al di ottenere il corrispettivo Parte_1 economico previsto sino alla scadenza della convenzione intervenuta con il GSE, il tutto nella somma che risulterà di giustizia in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto;
4) Prendere ogni altro provvedimento diretto a consentire il pieno adempimento degli accordi intercorsi con la Curatela fallimentare in ordine alla gestione ed utilizzo dell'impianto Parte_1 fotovoltaico in oggetto di giudizio, per la piena operatività delle convenzioni intercorse con il GSE;
5) Condannare l'NT Provincia di Taranto al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con accessori dovuti.
Si costituiva la Provincia di Taranto, deducendo che la convenzione non è lo strumento idoneo a regolare tali interessi, poiché la Provincia è un ente pubblico e, in secondo luogo, che la Parte_4 in bonis non era legittimata a installare l'impianto fotovoltaico su immobile di proprietà della
[...]
Provincia e che la cessione dell'impianto era illegittima poiché l'impianto era illegittimamente installato;
evidenziava la redditività annua dell'impianto era tutta da dimostrare.
Nella memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. n. 1 parte attrice evidenziava che le questioni sollevate in ordine alle installazioni e messe in opera dell'impianto fotovoltaico sul lastrico solare da parte di
Taranto in bonis non hanno alcuna attinenza con il giudizio in atti. Precisava che la natura Parte_2 dell'accordo con la era privatistico avendo la pubblica amministrazione la facoltà di CP_2 stipulare contratti di diritto privato. Evidenziava che l'ente convenuto era stato immesso nella disponibilità dell'impianto e che il aveva anche provveduto alle dovute comunicazioni al Parte_1 GSE ma l'ente rimaneva inadempiente. Ribadiva che la , non riattivando l'impianto, ha CP_2 violato gli obblighi assunti con la scrittura del 29 luglio 2019, procurando danni alla procedura che non ha potuto e non può riscuotere gli incentivi legati alla produzione di energia. Depositava altresì le memorie istruttorie in cui chiedeva disporsi consulenza tecnica per verificare la redditività dell'impianto. Parte convenuta non sia avvaleva dei termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
Rigettate le richieste istruttorie e ritenuta la causa documentalmente istruita, si fissava udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 24.6.2024, quindi, le parti si riportavano alle conclusioni rassegnate in atti;
si riservava la decisione con assegnazione termini ex art. 190 c.p.c.; all'esito dell'esame degli scritti conclusivi si deposita la presente decisione.
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2 Le domande proposte dal sono fondate e meritano di essere accolte nei termini di seguito Parte_1 indicati.
DOMANDA ADEMPIMENTO.
In primo luogo, è fondata la domanda di adempimento.
Con scrittura privata del 29 luglio 2019, prodotta con atto di citazione, sottoscritta dal Dirigente del settore tecnico della Provincia, autorizzato con determinazione di settore del 2.10.2018 (allegato memorie n. 1 di parte attrice), e non disconosciuta, quindi idonea prova ex articolo 2712 c.c., il ha ceduto all'ente convenuto l'impianto fotovoltaico installato Parte_5 CP_2 sul lastrico solare del fabbricato compreso tra le vie Argentina e Dario Lupo, di proprietà dell'ente provincia, e condotto in comodato dalla società fallita e che faceva parte della massa attiva del fallimento;
il Fallimento cedeva altresì, oltre ad alcuni beni mobili, anche le convenzioni stipulate dalla società in bonis con l'ente Gestione Servizi Energetici e precisamente, Parte_6 una convenzione fotovoltaico avente codice M05E01287107 ed una convenzione scambio sul posto identificata con n. SP000 27709 (cfr. scrittura in atti).
Le parti, al punto 5, prevedevano, quale corrispettivo, che la si obbligava a cedere alla CP_2
Curatela i benefici relativi alla convenzione conto energia numero M05E012871107 sino al termine del contratto intervenuto con il GSE, fissato per il 16 Marzo 2028.
Risulta dai documenti prodotti che la Curatela ha provveduto, come pattuito, nei 15 giorni dalla stipulazione dell'accordo (punto numero 6 della convenzione) a consegnare l'impianto fotovoltaico con le chiavi di accesso all'ente convenuto, come risulta dal verbale di consegna del 31 luglio 2019 in atti, sottoscritto anche per la provincia di Taranto, e non disconosciuto.
I documenti allegati dimostrano l'adempimento dell'accordo contrattuale da parte dell'attore (neppure contestato da parte avversa), il quale ha consegnato l'impianto alla controparte, la quale, dalle allegazioni dell'attore, non avrebbe provveduto a mettere in funzione il detto impianto con relativo collegamento alla rete Enel nel termine di giorni 30 dalla sottoscrizione dell'atto, come previsto nel punto 7 dell'accordo firmato.
Parte attrice ha quindi adempiuto all'onere probatorio che sulla stessa incombe ex art. 2697 c.c.
Come affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite, infatti, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)” (Cass. Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Controparte non ha inteso replicare alcunché sul tema dell'inadempimento contestato. Non ha, ad esempio, dimostrato che l'inadempimento non è ad essa imputabile né ha mai affermato di aver adempiuto a quanto richiesto;
ha sostenuto in sede di costituzione, in maniera generica e dunque inammissibile, che non era corretto l'iter di formalizzazione della volontà dell'ente pubblico di stipulare la convenzione e che comunque l'installazione dell'impianto era illegittima poiché avvenuta su un immobile di proprietà della . CP_2
Ora, queste eccezioni, genericamente indicate nell'atto di costituzione, non sono state poi coltivate nel corso nel giudizio né provate, documentate o reiterate;
in ogni caso, è noto che la pubblica 3 amministrazione possa agire con atti di diritto privato e tanto ha fatto la che ha Controparte_2 provveduto a sottoscrivere l'accordo contrattuale tramite suo dirigente. Peraltro, mai l'accordo è stato specificamente disconosciuto;
mai è stata richiesta in questa sede o in altra la nullità, annullamento o risoluzione dell'accordo; neppure sono stati introdotti elementi specifici per un rilievo d'ufficio.
Quanto, poi, alla illegittima installazione dell'impianto fotovoltaico, si evidenzia che la circostanza oltre a non essere documentata o comunque provata appare peraltro superata dal consenso prestato dalla Provincia in ordine all'acquisizione dell'impianto fotovoltaico con la scrittura prodotta da parte attrice a sostegno delle sue ragioni.
È, indubbio, quindi che la avendo sottoscritto un accordo debba ex art. 1372 c.c. provvedere CP_2 alla sua esecuzione;
la richiesta di parte attrice di ordinare l'adempimento ovvero la attivazione dell'impianto può, quindi, trovare accoglimento.
DOMANDA DI RISARCIMENTO
La curatela del Fallimento formula altresì domanda risarcitoria, sostenendo che la mancata attivazione dell'impianto da parte della Provincia abbia cagionato danni in termini di mancato guadagno poiché non le ha consentito di ottenere i benefici della convenzione conto energia dal Gse, che per apposito punto della scrittura (punto 5) ad essa spettavano quale corrispettivo della cessione.
Anche tale domanda deve trovare accoglimento;
ed invero, ai sensi dell'art. 1218 c.c. il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Come già indicato, risulta provato per il principio di quell'articolo 2967 cc., l'inadempimento della rispetto agli obblighi assunti nell'atto del 29.7.2019; tale inadempimento ha Controparte_2 comportato delle conseguenze dannose in capo al , il quale non ha potuto godere degli Parte_1 introiti derivanti dai benefici del conto energia che il GSE doveva al gestore dell'impianto fotovoltaico e che, per espressa previsione contrattuale, la si impegnava a destinare alla curatela CP_2 fallimentare.
Tale mancato introito inizia a decorrere dal momento in cui la avrebbe dovuto attivare CP_2
l'impianto quindi decorsi 30 giorni dal 29 luglio 2019 e dunque dal 29 agosto 2019.
Sulla quantificazione del danno, deve evidenziarsi che parte attrice ha prodotto sin dall'inizio del giudizio una perizia di parte dalla quale risultava la redditività media dell'impianto fotovoltaico di euro 3.400 annui. Tale stima veniva conosciuta dalla Provincia prima della stipula dell'atto di cessione, tanto che nella determinazione numero 293 del 2 ottobre 2018, con cui l'ente si determinava alla cessione, si dà atto della perizia giurata e della stima effettuata, proponendo l'accordo poi siglato.
Non si è ritenuto necessario procedere a consulenza tecnica d'ufficio poiché in sede extra processuale la aveva riconosciuto quella redditività dell'impianto e in sede processuale non ha CP_2 specificamente contestato la quantificazione dei benefici ottenibili dalla piena produttività dell'impianto. Si osserva, ancora, che la consulenza dell'ing. è resa innanzi al giudice del Per_1 fallimento e che è una consulenza che tiene conto dei costi di manutenzione e del decremento annuo nella produzione di energia per l'invecchiamento dell'impianto fotovoltaico e che considera la redditività dell'impianto come costante nei dieci anni di validità della convenzione;
tanto, invero, afferma il consulente: Tale voce di ricavo sarà riconosciuta a partire dalla data di riattivazione del conto energia e resterà costante fino al 16/03/2028 (p. 64 stralcio perizia).
La parte convenuta in sede di comparsa conclusionale richiama l'articolo 14 della convenzione ove le parti danno atto che il corrispettivo per la cessione dei beni mobili in favore dell'ente provincia viene quantificato nella somma complessiva di 30.000 € di cui 17.740,38 per la cessione dell'impianto fotovoltaico.
4 Ora, non è stata approfondita la finalità di tale quantificazione di corrispettivo per la cessione, ma ciò che rileva è che in questa sede non si discute del corrispettivo della cessione ma si discute di un risarcimento del danno che deriva alla parte attrice dal mancato ottenimento dei benefici del GSE per la convenzione conto energia poiché l'impianto non è stato mai attivato dalla provincia di Taranto;
ciò che non guadagna il fallimento è il beneficio che corrisponderebbe il GSE se l'impianto fosse funzionante;
occorre ribadire che la Provincia si era obbligata a cedere alla curatela tale beneficio (art. 5 dell'accordo); è congrua quindi la stima fatta dal consulente di parte.
Da ultimo, si osserva che, assodato l'an debeatur, il danno richiesto è da stimare e la stima ex art. 1226 c.c. può essere effettuata dal giudice in via equitativa, sicché per evitare dispendiosi accertamenti tecnici, si ritiene di utilizzare la consulenza prodotta da parte attrice e tanto in considerazione, si ribadisce, del comportamento pre e processuale della parte convenuta e della circostanza che la perizia, seppur di parte, è giurata e resa innanzi ad organo del Tribunale.
In conclusione, può affermarsi che parte attrice non ha ottenuto il beneficio GSE per la mancata attivazione dell'impianto da parte della e può stimarsi ex art. 1226 c.c. che tale beneficio CP_2 non goduto ammonta, sino al deposito della sentenza, ad euro 18.700,00 (dal 28.08.2019 al -
12.2.2025, 3.400 per 5,5 anni).
Il chiede anche di condannare parte convenuta al pagamento comunque di tutte le somme Parte_1 anche successive che risulteranno dovute sino a quando l'NT Provincia provvederà a mettere in funzione l'impianto fotovoltaico consentendo al di ottenere il corrispettivo economico Parte_1 previsto sino alla scadenza della convenzione intervenuta con il GSE.
La domanda non è incompatibile con la richiesta di adempimento e quindi di attivazione dell'impianto, come sostenuto da parte convenuta, in quanto è chiaramente subordinata alla mancata riattivazione dell'impianto e quindi al persistere dell'inadempimento; ed invero, l'ordine di adempimento di questo Tribunale deve essere eseguito spontaneamente o coattivamente per rimuovere il fatto lesivo delle ragioni di parte attrice e nelle more di tale esecuzione, persistendo l'inadempimento, persiste il prodursi di un danno in capo a parte attrice che va risarcito. Si tratta, invero, di una condanna condizionata al persistere dell'inadempimento, che permette di realizzare il principio di economia processuale (per i principi richiamati Cassazione civile sez. I, 13/04/2022,
n.11962), così come il legislatore ha previsto nella ipotesi di cui all'art. 664 c.p.c. ove è consentita la condanna al pagamento dei canoni scaduti e a scadere sino alla esecuzione dello sfratto.
Si deve accogliere dunque la richiesta di parte attrice di condannare parte convenuta al pagamento delle somme dovute sino alla effettiva riattivazione dell'impianto e comunque, ove non vi sia tale riattivazione, fino alla fine della convenzione con il GSE fissata per il 16.3.2028 (fatto incontestato).
In conclusione, parte convenuta è condannata a pagare a parte attrice la somma di euro 18.700,00. oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla notifica della citazione (8.7.2022) sino al soddisfo, per la mancata riattivazione dell'impianto fotovoltaico alla data odierna. È altresì condannata a pagare a parte attrice la somma di euro 3.400 annui sino alla effettiva riattivazione dell'impianto ovvero, in caso di mancata riattivazione, fino alla scadenza della convenzione fissata in data 16.3.2028.
SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della . Si liquidano in euro 4.100,00 CP_2 secondo valori minimi per istruttoria e tra minimi e medi per studio, introduttiva e decisionale, considerato il valore della causa e la nota spese di parte attrice.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Federica Rotondo, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal Parte_1
, in persona del curatore fallimentare, nei confronti di ,
[...] Controparte_2 in persona del Presidente della Provincia, così provvede:
1) Accertato l'inadempimento dell'NT Provincia di Taranto, ordina all'NT Provincia convenuto, in persona del Presidente p.t., di adempiere agli accordi di cui alla scrittura privata del 29 luglio 2019, mettendo in funzione l'impianto fotovoltaico oggetto di giudizio, con relativo collegamento alla rete pubblica ENEL, così come previsto dalla convenzione in essere;
2) CONDANNA l'NT Provincia di Taranto, in persona del Presidente p.t., a pagare a parte attrice , in persona del curatore Parte_1 fallimentare, a titolo di risarcimento sino alla data odierna, la somma di euro 18.700,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla notifica della citazione in data 08.07.2022, oltre la somma di euro 3.400,00 annui sino alla effettiva riattivazione dell'impianto e comunque non oltre il 16.3.2028;
3) CONDANNA l'NT Provincia di Taranto, in persona del Presidente p.t., al pagamento in favore di parte attrice , in persona del Parte_1 curatore fallimentare, delle spese processuali che liquida in euro 4.100,00 per onorari, oltre iva, cpa e quanto dovuto per legge ed euro 264,00 per esborsi.
Così deciso in Taranto, 12.02.2025
Il Giudice
Federica Rotondo
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