Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 11/06/2025, n. 4404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4404 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 04404/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01135/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1135 del 2025, proposto da
GI RA, AM De GE, Francesco Sicignano, Vincenzo Del Sorbo, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefania Lorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl 108 - Napoli 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rajola Pescarini, Amneris Irace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza alla SENTENZA n. 183 2023 DEL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl 108 - Napoli 3;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 112 c.p.a., i ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 183/2023 del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Lavoro, che, decidendo su ricorsi poi riuniti, ha accolto le domande di RA GI e De GE AM, riconoscendo loro differenze retributive ai sensi dell’art. 9 del CCNL per mansioni svolte presso l’Ospedale di Torre Annunziata, condannando l’ASL NA 3 SUD al pagamento delle somme di € 2.869,00 per il sig. RA e € 1.987,00 per la sig.ra De GE, oltre accessori di legge, nonché al pagamento delle spese legali in favore dei difensori, avv.ti Francesco Sicignano e Vincenzo Del Sorbo, per un importo di € 1.500,00 oltre accessori.
Il ricorso per ottemperanza è stato promosso sul presupposto dell’inadempimento dell’amministrazione resistente, stante il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, senza che vi fosse stato pagamento spontaneo.
L’ASL NA 3 SUD si è costituita in giudizio e, con memoria del 7 maggio 2025, ha eccepito l’intervenuto integrale adempimento della sentenza:
quanto alla sorta capitale riconosciuta in favore dei ricorrenti, ha documentato che il pagamento è stato effettuato mediante i cedolini stipendiali del mese di febbraio 2024, dunque antecedentemente alla proposizione del ricorso per ottemperanza (depositato in data 24 febbraio 2025);
quanto alle spese legali, ne ha attestato la liquidazione con determina dirigenziale n. 4332 del 30 aprile 2025, allegata alla memoria.
Ha pertanto chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso ovvero la cessazione della materia del contendere.
Il ricorso introduttivo risulta proposto ai sensi dell’art. 112 e ss. del Codice del Processo Amministrativo, che consente al giudice amministrativo di ordinare l’ottemperanza ai provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, quando l’amministrazione ne ometta o ritardi l’esecuzione.
Nel caso di specie, il titolo esecutivo consiste nella sentenza n. 183/2023 del Tribunale di Torre Annunziata, divenuta definitiva, avente ad oggetto una condanna dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro per differenze retributive e spese legali.
Tuttavia, alla luce delle difese spiegate dalla resistente e dei documenti prodotti, è emerso che la sorte capitale è stata integralmente versata mediante i cedolini del mese di febbraio 2024, e dunque ben prima della proposizione del presente ricorso. Parimenti, le spese legali sono state liquidate con apposita determina dirigenziale del 30 aprile 2025.
La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che la sopravvenuta esecuzione spontanea della sentenza, in pendenza del giudizio di ottemperanza, determina la cessazione della materia del contendere, in quanto viene meno l'interesse sostanziale e processuale alla prosecuzione del giudizio (ex multis: Cons. Stato, Sez. V, 22 gennaio 2019, n. 545; TAR Lazio, Roma, Sez. III, 8 aprile 2020, n. 3862).
Nel caso di specie, il comportamento dell’amministrazione, pur non tempestivo, ha comunque condotto all’esecuzione integrale del giudicato, rendendo priva di oggetto l’azione di ottemperanza. Ne discende, in coerenza con l’art. 34, comma 5, c.p.a., la necessità di dichiarare cessata la materia del contendere.
Quanto al regolamento delle spese di lite, il Collegio ritiene equo disporre la compensazione integrale, atteso che:
da un lato, il pagamento della sorte capitale è avvenuto ben prima del deposito del ricorso;
dall’altro lato, la liquidazione delle spese legali è intervenuta solo successivamente, in corso di giudizio, con determina dirigenziale datata oltre due mesi dopo il deposito del ricorso.
Il comportamento dell’amministrazione appare quindi parzialmente colposo nel ritardo, ma non tale da giustificare una condanna alle spese, anche alla luce della soddisfazione dell’interesse azionato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Maffei | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO