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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/04/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 562/2023
La Corte di Appello di Ancona composta dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Est.
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 562/2023 RG e promossa con atto di citazione
DA
(già , C.F. , con sede in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Via Domenichino, 5 - 20149 MI (MI), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea
Davide Arnaldi del Foro di MI, con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC
Email_1
Appellante
contro in persona del Sindaco pro-tempore con sede in Controparte_1
Acquasanta Terme (AP) Piazza XX Settembre n. 12 (C.F. , P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Petrucci del Foro di Rieti ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del predetto in Amatrice (RI) Via Picente n. 12
Appellato
Avverso Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 815/2022 resa in data 15/12/2022 ex art. 281-sexies c.p.c. e pubblicata in pari data.
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona dichiarare nulla e/o riformare integralmente la Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 815/2022 resa (nella causa civile iscritta al RG n. 1209/2020) in data 15/12/2022 ex art. 281-sexies c.p.c. e pubblicata in pari data e, conseguentemente, in accoglimento delle domande svolte in primo grado:
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte Parte_1 del dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il Controparte_1
al relativo pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
I) Euro 13.912,39 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3;
II) Euro 5.654,29 per interessi moratori “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, maturati sulla sorte capitale di cui al punto I) dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al
24/07/2020 (doc. 4, fascicolo 1° grado), oltre interessi moratori maturandi dal
25/07/2020 sino al saldo;
pag. 2/14 III) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'Atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione;
IV) Euro 240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal
D.lgs.
n. 192/12, corrispondente all'importo di Euro 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 6 fatture oggetto di causa;
V) Euro 1.679,94 a titolo di interessi di mora portati da Nota Debito Interessi, ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale indicata sub I), in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da CP_1
quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I);
VI) gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della Nota
Debito Interessi, che, alla data di notifica dell'Atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione;
VII) Euro 2.400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di Euro 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 60 fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha generato CP_1
gli interessi di mora oggetto della Nota Debito Interessi;
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte Parte_1 del e, per l'effetto, condannare il Controparte_1 Controparte_1
al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse
[...] Parte_1
ritenuta dovuta a per: Parte_1
- sorte capitale;
- interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: “determinati nella misura degli
pag. 3/14 interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n.
192/12, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura indicata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n.
231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal
D.lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
- importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
CP_1
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto della Nota Debito
Interessi nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs.
n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal
D.lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alla Nota Debito Interessi;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO: per l'eventualità in cui il dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a CP_1
fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_1 pagamento da parte del e, per l'effetto, condannare il Controparte_1
al pagamento in favore di degli importi Controparte_1 Parte_1
di cui in narrativa o di ogni diversa, maggiore o minore, somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al Parte_1
saldo, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso
pag. 4/14 forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Per l'appellato
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis, in via preliminare
- dichiarare il proposto appello inammissibile per mancata indicazione da parte appellante della chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., con conferma integrale dell'impugnata sentenza n. 815/2022 del T.C. di Ascoli Piceno e condanna dell'appellante alla refusione dei compensi legali in favore dell'appellato, oltre alle spese generali 15%, oltre I.V.A., ove dovuta, C.A.P. come per legge, per la presente fase di gravame, in via principale
- confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 815/2022 del T.C. di Ascoli
Piceno, pubblicata in data 15.12.2022, previo rigetto di tutte le domande formulate dall'appellante ivi comprese le domande nuove che Parte_1
dovranno essere dichiarate inammissibili ex art. 345 c.p.c..
Voglia condannare l'appellante alla refusione dei compensi Parte_1
legali in favore dell'appellato oltre alle spese Controparte_1
generali 15 %, oltre IVA, ove dovuta, C.A.P. come per legge, per la presente fase.
Si dichiara che la presente costituzione non modifica lo scaglione per il pagamento del C.U
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La con sede in MI , ora conveniva Parte_2 Pt_1
ritualmente in giudizio il assumendo di essere Controparte_1
cessionaria di crediti vantati da società fornitrice terze nei confronti dell'ente territoriale e concludendo in via principale per sentirsi dichiarare creditore nei confronti di pag. 5/14 quest'ultimo per somme derivanti dalla sorte capitale portata dalle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3, oltre interessi moratori, interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale e risarcimento danni ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12 ed inoltre per interessi di mora, anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della Nota Debito Interessi e risarcimento ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12 per il tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta;
in via subordinata l'attrice chiedeva di accertare e dichiarare il suo diritto per i titoli già esposti e di condannare il convenuto a ogni diversa somma ritenuta dovuta e, in via ulteriormente subordinata, di condannare il convenuto al pagamento di una somma da quantificare a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c
Il ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva e ne Controparte_1
veniva dichiarata la contumacia
La causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc .
Con sentenza n. 815/2022 resa (nella causa civile iscritta al RG n. 1209/2020) in data
15/12/2022 ex art. 281-sexies c.p.c. e pubblicata in pari data il Tribunale di Ascoli
Piceno così decideva
P. Q. M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, nella persona della
Dott.ssa Luisella
Lorenzi, definitivamente pronunciando:
- rigetta le domande di parte attrice;
- nulla sulle spese
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza di Parte_1
primo grado per i motivi meglio specificati nel prosieguo.
Il si è costituito chiedendo in via preliminare dichiararsi Controparte_1 la nullità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 342 cpc e nel merito il rigetto dell'appello
Sulla precisazione delle conclusioni ed il deposito delle memorie di cui all'art. 190 cpc la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
pag. 6/14 Deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione ex art. 342 c.p.c. di inammissibilità in rito del gravame proposto, che non implica un giudizio avente ad oggetto la sua fondatezza, attenendo unicamente alla redazione delle argomentazioni a sostegno della domanda di riforma della sentenza di primo grado ed imponendo che il gravame non sia meramente devolutivo, ma si esplichi in una richiesta di revisione della decisione in chiave critica delle argomentazioni del giudice a quo.
La sollevata eccezione dev'essere disattesa anche alla luce dei principi affermati da
Cass. SS.UU. n. 27199/2017 tenuto conto del fatto che l'appellante ha sufficientemente indicato e chiarito i capi della sentenza che intende impugnare e i relativi motivi, idoneamente e comprensibilmente sviluppando la parte volitiva e quella argomentativa.
La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. non pare, infatti, comportare una significativa novità dei principi già in precedenza stabiliti in materia di specificità dei motivi d'appello, né la osservanza di particolari tecniche redazionali, dovendosi sempre tenere presente l'obiettivo della previsione che è quello di porre sia il giudice sia la parte appellata in grado di compiutamente conoscere le critiche svolte rispetto alla sentenza, per quest'ultima al fine di poter esplicare il suo esercizio di difesa in merito. Che tali requisiti siano nella specie soddisfatti si evince dalla piena estrinsecazione del contraddittorio, essendo risultato che i motivi di appello sono stati inequivocabilmente e pienamente intesi dall'appellata.
Con unico motivo di appello impugna la sentenza di primo grado in quanto il Pt_1
Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto come non provato il credito ceduto dalla alla e da questa azionato nei confronti del CP_2 Pt_1 [...]
avente ad oggetto il mancato pagamento della sorte capitale con Controparte_1
relativi oneri accessori di n. 6 fatture per un importo complessivo di Euro 13.912,39 ed, inoltre, gli oneri accessori per il tardivo pagamento di ulteriori fatture come riportato dalle Note di debito interessi;
ciò per mancata prova del credito azionato atteso che il principio di non contestazione , che può far assurgere al rango di piena prova la fattura, non può applicarsi al caso di specie stante la contumacia in primo grado del
[...]
La nell' impugnare la decisione del Giudice di prime Controparte_1 Pt_1
pag. 7/14 cure, reitera in questa sede le domande svolte in primo grado come meglio specificate nelle conclusioni rese.
Il motivo è fondato
Va innanzitutto predicata la correttezza della motivazione resa dal Giudice di prime cure laddove esclude nella contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, una qualsivoglia manifestazione di volontà favorevole all'accoglimento della pretesa dell'attore, con la conseguenza che non è possibile considerare come non contestati e/o pacifici, nella contumacia della convenuta, i fatti costitutivi della domanda, della cui sussistenza parte attrice ha l'onere della prova.
Va al contempo osservato, però, come la giurisprudenza della Suprema Corte ritenga che la stessa contumacia possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice (desumendo tale principio dall'art. 116 c.p.c., comma 2)
(Cassazione civile sez. III, 29/03/2007, n.7739, Cass. Civ. 6849/2011, Cass. Civ.
11840/2012, Cass Civ. 8090/2013)
La Corte territoriale, ripercorrendo gli accadimenti storici della vicenda che qui ne occupa e valorizzando il compendio documentale portato in primo grado dall'Istituto di credito appellante quale supporto probatorio, ritiene come risultino emersi elementi sufficientemente chiari ed univoci tali da considerare come non contestato e, quindi, provato il credito azionato dalla nei confronti del Pt_1 Controparte_1
[...]
Innanzitutto va rilevato come la abbia prodotto il contratto stipulato tra il Pt_1
Comune di ed avente ad oggetto la fornitura di Controparte_1 CP_2
energia elettrica, con le relative fatture emesse dalla società fornitrice, riportanti l'indicazione dei consumi per il periodo di riferimento, che, a detta dell'odierna appellante, sono risultate impagate.
E' bene precisare che nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, il principio secondo cui la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito "si deve coordinare, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 22 novembre 2016, n. 23699, Rv. 642982-01).
pag. 8/14 In particolare, deve muoversi dalla premessa che “Il contatore quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c..
Considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'"onus probandi" va così regolata:
- L'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo "normalmente" rilevato nelle precedenti bollette
e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola-, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece
a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante.
- L'utente - se il contatore risulta regolarmente funzionante - deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato "invito domino" ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata la utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico)” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n. 13605).
Nondimeno, "l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti" a carico dell'utente "sulla base delle indicazioni del contatore", evidentemente, "non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché
l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e
pag. 9/14 quello trascritto nella bolletta", con la conseguenza, dunque, che "la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del 2016, cit.; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19154, Rv. 649731-02; nonché Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del
2019, cit., e Cass. Sez. 6-3, ord. n. 297 del 2020, cit.). Da ciò se ne evince, a contrario, che in caso di mancata contestazione della bolletta da parte dell'utente fruitore della somministrazione, come avvenuto nel caso di specie, circa il cattivo funzionamento del contatore, torna, pertanto, ad operare la summenzionata presunzione di veridicità delle rilevazioni dallo stesso effettuate.
Nel caso di specie, pur usufruendo della fornitura di energia elettrica da parte della società il non ha mai contestato le CP_2 Controparte_1
fatture emesse a suo carico dalla società fornitrice ed oggetto del presente giudizio.
Anzi come si evince dall'elenco riepilogativo delle NDI (Note di debito interessi) azionate dalla (doc. 5 fasc. primo grado , tutte le fatture emesse da Pt_1 Pt_1
nei confronti del al di fuori di quelle CP_2 Controparte_1
azionate nel presente giudizio, non sono mai state oggetto di alcuna contestazione ma tutte, seppur in ritardo, integralmente pagate dall'ente territoriale.
Si aggiunga che il in plurime successive circostanz,e ha Controparte_3
avuto ulteriore contezza della propria situazione debitoria, relativa agli importi riportati nella bollette risultate impagate ed azionate in questa sede, allorchè le veniva inviata tramite PEC da parte della la cessione di credito stipulata tra l'istituto di Pt_1
credito, cessionario, e la , cedente, con rogito rep. 22518 del 29/06/2015 CP_2
con allegate, fra le altre, le singole fatture oggetto del presente giudizio, con la data di emissione e gli importi dovuti.
Risulta depositata agli atti, da parte della la lettera di sollecito inviata in Pt_1 data 26/06/2020 al con l'indicazione delle medesime Controparte_1
fatture da pagare, sempre comprensive di importi e scadenze per il pagamento.
Va osservato come non sia emerso durante l'intero giudizio, e ciò anche in conseguenza della mancata costituzione nel giudizio di primo grado dell'ente territoriale appellato, alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare una contestazione del
[...]
anche all'esito delle suindicate notifiche e comunicazioni pervenute Controparte_1
pag. 10/14 dalla cessionaria alla situazione debitoria ivi dettagliatamente riepilogata per Pt_1
il mancato pagamento della fornitura di energia elettrica eseguita a suo favore della società . CP_2
Se ne conclude, quindi, che la prova nella specie può ben ritenersi comunque raggiunta anche per presunzioni, valutando cioè l'elemento negativo del silenzio – avuto riguardo alla specifica dei consumi indicata nelle fatture e alla quantificazione dei corrispettivi dovuti - tenuto dal a fronte della notifica degli atti di cessione e della ricezione CP_1
dei solleciti di pagamento, inviati con dettagliata lettera raccomandata, quale comportamento che si appalesa come incompatibile con l'insussistenza delle ragioni di credito dell'altra parte e che, pertanto, appare concludente nel senso di implicita conferma delle stesse (in termini v. Corte di Appello di MI, sez. III, n. 4618/2016).
Ad abundantiam va osservato come tale contestazione non emerga, in maniera chiara, specifica ed analitica, nemmeno dalla lettura della comparsa di risposta del
[...]
in questa sede di gravame, con la quale l'ente territoriale appellato Controparte_1
ha piuttosto insistito sull'inidoneità delle fatture ad assurgere al rango di piena prova del credito azionato giudizialmente e sulla non applicabilità del principio di non contestazione in caso di contumacia, senza però – ancora una volta – prendere posizione, in termini avversativi, confutativi e non generici, sulle specifiche poste creditorie vantate dalla nei suoi confronti, come riportate dalle fatture CP_2
medesime azionate giudizialmente dalla cessionaria Pt_1
Alle medesime conclusioni, inferenti la raggiunta prova del credito, si deve pervenire per quanto riguarda le note di debito interessi (NDI) per le fatture il cui saldo è stato corrisposto tardivamente rispetto alla scadenza. In tal caso è stata prodotta la fattura n.
90001015 emessa il 28/01/2016 (doc. 5 fasc. primo grado , anch'essa non Pt_1
contestata, inviata al di e contenente il dettaglio di Nota CP_1 Controparte_1
Debito per Interessi di Mora con l'indicazione delle singole fatture emesse da CP_2
l'importo, la scadenza e l'avvenuto pagamento da parte dell'ente territoriale .
[...]
Scendendo alla disamina dei singoli oneri accessori, per quanto riguarda gli interessi moratori si osserva che la disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs.
n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i pag. 11/14 contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi (Cassazione civile sez. II, 27/02/2019, n.5734).
Deve, altresì, riconoscersi il diritto, in assenza di espressa convenzione tra le parti ex art. 1283 c.c. agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi maturati sulla sorte capitale. Al riguardo, la giurisprudenza ha esplicitamente affermato l'operatività della norma anche con riguardo ai pagamenti dovuti dalle Pubbliche Amministrazioni, statuendo che “a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio n. 1063 del 1962, (operante "ratione temporis"), è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'art. 1283 c.c., dovendo escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stato adempiuto il debito principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c..” (cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. I Ord., 05/12/2018, n. 31468; in senso conforme, Cass. civ. Sez. I Sent., 01/08/2013, n. 18438; Cass. civ. Sez. I Sent.,
05/09/2008, n. 22400; Cass. civ. Sez. I, 09/05/2006, n. 10680; Cass. civ. Sez. Unite,
17/07/2001, n. 9653). Con la precisazione che gli invocati interessi anatocistici da calcolarsi anch'essi secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002 - sono dovuti solo dal giorno della domanda giudiziale (in assenza di convenzione posteriore alla loro scadenza) e solamente sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi (cfr. Cassazione civile sez. III 30 novembre 2010 n. 24267.
Per quanto riguarda, infine, il risarcimento del danno, il secondo comma del richiamato art.6 del d.lgs 231/2002, prevede che “Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”.
La fattispecie ha natura risarcitoria. La stessa norma prevede due alternative nella liquidazione del danno da ritardo: la prima è la liquidazione forfettaria nella misura indicata dal legislatore (euro 40,00, per l'appunto), la seconda è la liquidazione pari al pag. 12/14 maggior importo indicato dal creditore, purché provato e non purché equitativamente determinato.
Pertanto, in mancanza della prova del maggior danno subito rispetto a quanto previsto dalla legge, dovrà essere liquidata a favore dell'istituto di credito appellante, ex art.6 del d.lgs 231/2002, la somma di euro 40 moltiplicata per le fatture emesse Edison
Energia spa a carico del cedute a risultate Controparte_1 Pt_1
impagate e per quelle tardivamente pagate ed oggetto della Nota di Debito Interessi prodotta nel presente giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e dovranno essere poste a carico
[...]
per entrambi i gradi di giudizio. Controparte_1
Le difese hanno svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisionale in primo grado e fasi studio, introduttiva e decisionale nel secondo grado.
In ragione del decisum, occorre attenersi ai valori medi della forchetta tariffaria per le tutte le fasi.
PQM
la Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(C.F. ) contro il ( C.F. Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
), avverso la Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. C.F._1
815/2022 resa (nella causa civile iscritta al RG n. 1209/2020) in data 15/12/2022 ex art. 281-sexies c.p.c. e pubblicata in pari data così decide
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado,
- condanna il a corrispondere alla Controparte_1 Parte_1
l'importo di euro 13.912,39 per sorte capitale, di cui alle n.6 fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3 oltre interessi moratori ex art. 1284 comma quarto c.c. con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento al saldo ed interessi anatocistici maturati ex art. 1283 c.c. dalla notifica dell'atto di citazione al saldo;
pag. 13/14 - condanna il a corrispondere alla Controparte_1 Parte_1
l'importo di euro Euro 1.679,94 a titolo di interessi di mora riportati da Nota Debito
Interessi per crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3 oltre interessi moratori ex art. 1284 comma quarto c.c. con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione al saldo, ed interessi anatocistici maturati ex art. 1283 c.c. dalla notifica dell'atto di citazione al saldo;
- condanna il a corrispondere alla Controparte_1 Parte_1
l'importo di euro 2.640,00 ex art. 6 D.Lgs. n. 231/02, quale importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento del danno per il mancato pagamento delle n. 6 fatture emesse da
Edison Energia S.p.A ed il ritardato pagamento di n. 60 fatture emesse da Edison
Energia S.p.A oggetto della NDI;
- condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che liquida per il primo grado in euro 264,00 per spese euro 5.077,00 per compensi, per il secondo grado in euro 382,50 per spese, euro 3.966,00, per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ancona, lì 15 aprile 2025
Il Presidente Est.
Dr.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 562/2023
La Corte di Appello di Ancona composta dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Est.
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 562/2023 RG e promossa con atto di citazione
DA
(già , C.F. , con sede in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Via Domenichino, 5 - 20149 MI (MI), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea
Davide Arnaldi del Foro di MI, con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC
Email_1
Appellante
contro in persona del Sindaco pro-tempore con sede in Controparte_1
Acquasanta Terme (AP) Piazza XX Settembre n. 12 (C.F. , P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Petrucci del Foro di Rieti ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del predetto in Amatrice (RI) Via Picente n. 12
Appellato
Avverso Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 815/2022 resa in data 15/12/2022 ex art. 281-sexies c.p.c. e pubblicata in pari data.
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona dichiarare nulla e/o riformare integralmente la Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 815/2022 resa (nella causa civile iscritta al RG n. 1209/2020) in data 15/12/2022 ex art. 281-sexies c.p.c. e pubblicata in pari data e, conseguentemente, in accoglimento delle domande svolte in primo grado:
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte Parte_1 del dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il Controparte_1
al relativo pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
I) Euro 13.912,39 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3;
II) Euro 5.654,29 per interessi moratori “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, maturati sulla sorte capitale di cui al punto I) dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al
24/07/2020 (doc. 4, fascicolo 1° grado), oltre interessi moratori maturandi dal
25/07/2020 sino al saldo;
pag. 2/14 III) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'Atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione;
IV) Euro 240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal
D.lgs.
n. 192/12, corrispondente all'importo di Euro 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 6 fatture oggetto di causa;
V) Euro 1.679,94 a titolo di interessi di mora portati da Nota Debito Interessi, ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale indicata sub I), in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da CP_1
quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I);
VI) gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della Nota
Debito Interessi, che, alla data di notifica dell'Atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione;
VII) Euro 2.400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di Euro 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 60 fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha generato CP_1
gli interessi di mora oggetto della Nota Debito Interessi;
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte Parte_1 del e, per l'effetto, condannare il Controparte_1 Controparte_1
al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse
[...] Parte_1
ritenuta dovuta a per: Parte_1
- sorte capitale;
- interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: “determinati nella misura degli
pag. 3/14 interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n.
192/12, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura indicata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n.
231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal
D.lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
- importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
CP_1
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto della Nota Debito
Interessi nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs.
n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal
D.lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alla Nota Debito Interessi;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO: per l'eventualità in cui il dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a CP_1
fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_1 pagamento da parte del e, per l'effetto, condannare il Controparte_1
al pagamento in favore di degli importi Controparte_1 Parte_1
di cui in narrativa o di ogni diversa, maggiore o minore, somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al Parte_1
saldo, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso
pag. 4/14 forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Per l'appellato
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis, in via preliminare
- dichiarare il proposto appello inammissibile per mancata indicazione da parte appellante della chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., con conferma integrale dell'impugnata sentenza n. 815/2022 del T.C. di Ascoli Piceno e condanna dell'appellante alla refusione dei compensi legali in favore dell'appellato, oltre alle spese generali 15%, oltre I.V.A., ove dovuta, C.A.P. come per legge, per la presente fase di gravame, in via principale
- confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 815/2022 del T.C. di Ascoli
Piceno, pubblicata in data 15.12.2022, previo rigetto di tutte le domande formulate dall'appellante ivi comprese le domande nuove che Parte_1
dovranno essere dichiarate inammissibili ex art. 345 c.p.c..
Voglia condannare l'appellante alla refusione dei compensi Parte_1
legali in favore dell'appellato oltre alle spese Controparte_1
generali 15 %, oltre IVA, ove dovuta, C.A.P. come per legge, per la presente fase.
Si dichiara che la presente costituzione non modifica lo scaglione per il pagamento del C.U
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La con sede in MI , ora conveniva Parte_2 Pt_1
ritualmente in giudizio il assumendo di essere Controparte_1
cessionaria di crediti vantati da società fornitrice terze nei confronti dell'ente territoriale e concludendo in via principale per sentirsi dichiarare creditore nei confronti di pag. 5/14 quest'ultimo per somme derivanti dalla sorte capitale portata dalle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3, oltre interessi moratori, interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale e risarcimento danni ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12 ed inoltre per interessi di mora, anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della Nota Debito Interessi e risarcimento ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12 per il tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta;
in via subordinata l'attrice chiedeva di accertare e dichiarare il suo diritto per i titoli già esposti e di condannare il convenuto a ogni diversa somma ritenuta dovuta e, in via ulteriormente subordinata, di condannare il convenuto al pagamento di una somma da quantificare a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c
Il ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva e ne Controparte_1
veniva dichiarata la contumacia
La causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc .
Con sentenza n. 815/2022 resa (nella causa civile iscritta al RG n. 1209/2020) in data
15/12/2022 ex art. 281-sexies c.p.c. e pubblicata in pari data il Tribunale di Ascoli
Piceno così decideva
P. Q. M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, nella persona della
Dott.ssa Luisella
Lorenzi, definitivamente pronunciando:
- rigetta le domande di parte attrice;
- nulla sulle spese
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza di Parte_1
primo grado per i motivi meglio specificati nel prosieguo.
Il si è costituito chiedendo in via preliminare dichiararsi Controparte_1 la nullità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 342 cpc e nel merito il rigetto dell'appello
Sulla precisazione delle conclusioni ed il deposito delle memorie di cui all'art. 190 cpc la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
pag. 6/14 Deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione ex art. 342 c.p.c. di inammissibilità in rito del gravame proposto, che non implica un giudizio avente ad oggetto la sua fondatezza, attenendo unicamente alla redazione delle argomentazioni a sostegno della domanda di riforma della sentenza di primo grado ed imponendo che il gravame non sia meramente devolutivo, ma si esplichi in una richiesta di revisione della decisione in chiave critica delle argomentazioni del giudice a quo.
La sollevata eccezione dev'essere disattesa anche alla luce dei principi affermati da
Cass. SS.UU. n. 27199/2017 tenuto conto del fatto che l'appellante ha sufficientemente indicato e chiarito i capi della sentenza che intende impugnare e i relativi motivi, idoneamente e comprensibilmente sviluppando la parte volitiva e quella argomentativa.
La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. non pare, infatti, comportare una significativa novità dei principi già in precedenza stabiliti in materia di specificità dei motivi d'appello, né la osservanza di particolari tecniche redazionali, dovendosi sempre tenere presente l'obiettivo della previsione che è quello di porre sia il giudice sia la parte appellata in grado di compiutamente conoscere le critiche svolte rispetto alla sentenza, per quest'ultima al fine di poter esplicare il suo esercizio di difesa in merito. Che tali requisiti siano nella specie soddisfatti si evince dalla piena estrinsecazione del contraddittorio, essendo risultato che i motivi di appello sono stati inequivocabilmente e pienamente intesi dall'appellata.
Con unico motivo di appello impugna la sentenza di primo grado in quanto il Pt_1
Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto come non provato il credito ceduto dalla alla e da questa azionato nei confronti del CP_2 Pt_1 [...]
avente ad oggetto il mancato pagamento della sorte capitale con Controparte_1
relativi oneri accessori di n. 6 fatture per un importo complessivo di Euro 13.912,39 ed, inoltre, gli oneri accessori per il tardivo pagamento di ulteriori fatture come riportato dalle Note di debito interessi;
ciò per mancata prova del credito azionato atteso che il principio di non contestazione , che può far assurgere al rango di piena prova la fattura, non può applicarsi al caso di specie stante la contumacia in primo grado del
[...]
La nell' impugnare la decisione del Giudice di prime Controparte_1 Pt_1
pag. 7/14 cure, reitera in questa sede le domande svolte in primo grado come meglio specificate nelle conclusioni rese.
Il motivo è fondato
Va innanzitutto predicata la correttezza della motivazione resa dal Giudice di prime cure laddove esclude nella contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, una qualsivoglia manifestazione di volontà favorevole all'accoglimento della pretesa dell'attore, con la conseguenza che non è possibile considerare come non contestati e/o pacifici, nella contumacia della convenuta, i fatti costitutivi della domanda, della cui sussistenza parte attrice ha l'onere della prova.
Va al contempo osservato, però, come la giurisprudenza della Suprema Corte ritenga che la stessa contumacia possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice (desumendo tale principio dall'art. 116 c.p.c., comma 2)
(Cassazione civile sez. III, 29/03/2007, n.7739, Cass. Civ. 6849/2011, Cass. Civ.
11840/2012, Cass Civ. 8090/2013)
La Corte territoriale, ripercorrendo gli accadimenti storici della vicenda che qui ne occupa e valorizzando il compendio documentale portato in primo grado dall'Istituto di credito appellante quale supporto probatorio, ritiene come risultino emersi elementi sufficientemente chiari ed univoci tali da considerare come non contestato e, quindi, provato il credito azionato dalla nei confronti del Pt_1 Controparte_1
[...]
Innanzitutto va rilevato come la abbia prodotto il contratto stipulato tra il Pt_1
Comune di ed avente ad oggetto la fornitura di Controparte_1 CP_2
energia elettrica, con le relative fatture emesse dalla società fornitrice, riportanti l'indicazione dei consumi per il periodo di riferimento, che, a detta dell'odierna appellante, sono risultate impagate.
E' bene precisare che nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, il principio secondo cui la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito "si deve coordinare, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 22 novembre 2016, n. 23699, Rv. 642982-01).
pag. 8/14 In particolare, deve muoversi dalla premessa che “Il contatore quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c..
Considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'"onus probandi" va così regolata:
- L'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo "normalmente" rilevato nelle precedenti bollette
e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola-, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece
a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante.
- L'utente - se il contatore risulta regolarmente funzionante - deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato "invito domino" ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata la utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico)” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n. 13605).
Nondimeno, "l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti" a carico dell'utente "sulla base delle indicazioni del contatore", evidentemente, "non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché
l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e
pag. 9/14 quello trascritto nella bolletta", con la conseguenza, dunque, che "la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del 2016, cit.; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19154, Rv. 649731-02; nonché Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del
2019, cit., e Cass. Sez. 6-3, ord. n. 297 del 2020, cit.). Da ciò se ne evince, a contrario, che in caso di mancata contestazione della bolletta da parte dell'utente fruitore della somministrazione, come avvenuto nel caso di specie, circa il cattivo funzionamento del contatore, torna, pertanto, ad operare la summenzionata presunzione di veridicità delle rilevazioni dallo stesso effettuate.
Nel caso di specie, pur usufruendo della fornitura di energia elettrica da parte della società il non ha mai contestato le CP_2 Controparte_1
fatture emesse a suo carico dalla società fornitrice ed oggetto del presente giudizio.
Anzi come si evince dall'elenco riepilogativo delle NDI (Note di debito interessi) azionate dalla (doc. 5 fasc. primo grado , tutte le fatture emesse da Pt_1 Pt_1
nei confronti del al di fuori di quelle CP_2 Controparte_1
azionate nel presente giudizio, non sono mai state oggetto di alcuna contestazione ma tutte, seppur in ritardo, integralmente pagate dall'ente territoriale.
Si aggiunga che il in plurime successive circostanz,e ha Controparte_3
avuto ulteriore contezza della propria situazione debitoria, relativa agli importi riportati nella bollette risultate impagate ed azionate in questa sede, allorchè le veniva inviata tramite PEC da parte della la cessione di credito stipulata tra l'istituto di Pt_1
credito, cessionario, e la , cedente, con rogito rep. 22518 del 29/06/2015 CP_2
con allegate, fra le altre, le singole fatture oggetto del presente giudizio, con la data di emissione e gli importi dovuti.
Risulta depositata agli atti, da parte della la lettera di sollecito inviata in Pt_1 data 26/06/2020 al con l'indicazione delle medesime Controparte_1
fatture da pagare, sempre comprensive di importi e scadenze per il pagamento.
Va osservato come non sia emerso durante l'intero giudizio, e ciò anche in conseguenza della mancata costituzione nel giudizio di primo grado dell'ente territoriale appellato, alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare una contestazione del
[...]
anche all'esito delle suindicate notifiche e comunicazioni pervenute Controparte_1
pag. 10/14 dalla cessionaria alla situazione debitoria ivi dettagliatamente riepilogata per Pt_1
il mancato pagamento della fornitura di energia elettrica eseguita a suo favore della società . CP_2
Se ne conclude, quindi, che la prova nella specie può ben ritenersi comunque raggiunta anche per presunzioni, valutando cioè l'elemento negativo del silenzio – avuto riguardo alla specifica dei consumi indicata nelle fatture e alla quantificazione dei corrispettivi dovuti - tenuto dal a fronte della notifica degli atti di cessione e della ricezione CP_1
dei solleciti di pagamento, inviati con dettagliata lettera raccomandata, quale comportamento che si appalesa come incompatibile con l'insussistenza delle ragioni di credito dell'altra parte e che, pertanto, appare concludente nel senso di implicita conferma delle stesse (in termini v. Corte di Appello di MI, sez. III, n. 4618/2016).
Ad abundantiam va osservato come tale contestazione non emerga, in maniera chiara, specifica ed analitica, nemmeno dalla lettura della comparsa di risposta del
[...]
in questa sede di gravame, con la quale l'ente territoriale appellato Controparte_1
ha piuttosto insistito sull'inidoneità delle fatture ad assurgere al rango di piena prova del credito azionato giudizialmente e sulla non applicabilità del principio di non contestazione in caso di contumacia, senza però – ancora una volta – prendere posizione, in termini avversativi, confutativi e non generici, sulle specifiche poste creditorie vantate dalla nei suoi confronti, come riportate dalle fatture CP_2
medesime azionate giudizialmente dalla cessionaria Pt_1
Alle medesime conclusioni, inferenti la raggiunta prova del credito, si deve pervenire per quanto riguarda le note di debito interessi (NDI) per le fatture il cui saldo è stato corrisposto tardivamente rispetto alla scadenza. In tal caso è stata prodotta la fattura n.
90001015 emessa il 28/01/2016 (doc. 5 fasc. primo grado , anch'essa non Pt_1
contestata, inviata al di e contenente il dettaglio di Nota CP_1 Controparte_1
Debito per Interessi di Mora con l'indicazione delle singole fatture emesse da CP_2
l'importo, la scadenza e l'avvenuto pagamento da parte dell'ente territoriale .
[...]
Scendendo alla disamina dei singoli oneri accessori, per quanto riguarda gli interessi moratori si osserva che la disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs.
n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i pag. 11/14 contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi (Cassazione civile sez. II, 27/02/2019, n.5734).
Deve, altresì, riconoscersi il diritto, in assenza di espressa convenzione tra le parti ex art. 1283 c.c. agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi maturati sulla sorte capitale. Al riguardo, la giurisprudenza ha esplicitamente affermato l'operatività della norma anche con riguardo ai pagamenti dovuti dalle Pubbliche Amministrazioni, statuendo che “a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio n. 1063 del 1962, (operante "ratione temporis"), è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'art. 1283 c.c., dovendo escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stato adempiuto il debito principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c..” (cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. I Ord., 05/12/2018, n. 31468; in senso conforme, Cass. civ. Sez. I Sent., 01/08/2013, n. 18438; Cass. civ. Sez. I Sent.,
05/09/2008, n. 22400; Cass. civ. Sez. I, 09/05/2006, n. 10680; Cass. civ. Sez. Unite,
17/07/2001, n. 9653). Con la precisazione che gli invocati interessi anatocistici da calcolarsi anch'essi secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002 - sono dovuti solo dal giorno della domanda giudiziale (in assenza di convenzione posteriore alla loro scadenza) e solamente sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi (cfr. Cassazione civile sez. III 30 novembre 2010 n. 24267.
Per quanto riguarda, infine, il risarcimento del danno, il secondo comma del richiamato art.6 del d.lgs 231/2002, prevede che “Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”.
La fattispecie ha natura risarcitoria. La stessa norma prevede due alternative nella liquidazione del danno da ritardo: la prima è la liquidazione forfettaria nella misura indicata dal legislatore (euro 40,00, per l'appunto), la seconda è la liquidazione pari al pag. 12/14 maggior importo indicato dal creditore, purché provato e non purché equitativamente determinato.
Pertanto, in mancanza della prova del maggior danno subito rispetto a quanto previsto dalla legge, dovrà essere liquidata a favore dell'istituto di credito appellante, ex art.6 del d.lgs 231/2002, la somma di euro 40 moltiplicata per le fatture emesse Edison
Energia spa a carico del cedute a risultate Controparte_1 Pt_1
impagate e per quelle tardivamente pagate ed oggetto della Nota di Debito Interessi prodotta nel presente giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e dovranno essere poste a carico
[...]
per entrambi i gradi di giudizio. Controparte_1
Le difese hanno svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisionale in primo grado e fasi studio, introduttiva e decisionale nel secondo grado.
In ragione del decisum, occorre attenersi ai valori medi della forchetta tariffaria per le tutte le fasi.
PQM
la Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(C.F. ) contro il ( C.F. Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
), avverso la Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. C.F._1
815/2022 resa (nella causa civile iscritta al RG n. 1209/2020) in data 15/12/2022 ex art. 281-sexies c.p.c. e pubblicata in pari data così decide
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado,
- condanna il a corrispondere alla Controparte_1 Parte_1
l'importo di euro 13.912,39 per sorte capitale, di cui alle n.6 fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3 oltre interessi moratori ex art. 1284 comma quarto c.c. con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento al saldo ed interessi anatocistici maturati ex art. 1283 c.c. dalla notifica dell'atto di citazione al saldo;
pag. 13/14 - condanna il a corrispondere alla Controparte_1 Parte_1
l'importo di euro Euro 1.679,94 a titolo di interessi di mora riportati da Nota Debito
Interessi per crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3 oltre interessi moratori ex art. 1284 comma quarto c.c. con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione al saldo, ed interessi anatocistici maturati ex art. 1283 c.c. dalla notifica dell'atto di citazione al saldo;
- condanna il a corrispondere alla Controparte_1 Parte_1
l'importo di euro 2.640,00 ex art. 6 D.Lgs. n. 231/02, quale importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento del danno per il mancato pagamento delle n. 6 fatture emesse da
Edison Energia S.p.A ed il ritardato pagamento di n. 60 fatture emesse da Edison
Energia S.p.A oggetto della NDI;
- condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che liquida per il primo grado in euro 264,00 per spese euro 5.077,00 per compensi, per il secondo grado in euro 382,50 per spese, euro 3.966,00, per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ancona, lì 15 aprile 2025
Il Presidente Est.
Dr.ssa Annalisa Gianfelice
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