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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/04/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3030/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: diritto alla retrocessione totale del bene espropriato per mancata realizzazione dell'opera
TRA
, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Rita De Vivo.
ATTRICE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Controparte_1
Marciano.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.05.2017 la conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
chiedendo di accertare e dichiarare la decadenza della
[...]
dichiarazione di pubblica utilità contenuta nel PIP dell'ente
comunale, approvato con delibera n. 76 del 24.06.1998, stante il decorso infruttuoso del termine decennale dalla sua approvazione definitiva senza che fossero state mai iniziate e/o realizzate le opere previste per la sua attuazione.
Chiedeva, altresì, di accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 63 della
Legge 2359/1865 applicabile ratione temporis , il diritto dell'attrice alla retrocessione totale del fondo ricadente nel perimetro del P.I.P.
e, per l'effetto, ordinare al attualmente Controparte_1
proprietario, di provvedere alla retrocessione totale e dunque alla restituzione giuridica e fisica delle particelle n. 511, n.512, n. 795,
n. 796, n. 797 e n. 847 del foglio n. 26 del Comune di per CP_1
come identificate nel decreto di esproprio in favore di essa
[...]
condannare, inoltre, l'ente convenuto al Parte_1
pagamento dell'indennità di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 327 del
08.06.2001 in favore dell'attrice per un importo di euro 166.941,56
o, in ogni caso, di quella somma maggiore o minore accertata in corso di giudizio anche secondo equità.
Costituitosi in giudizio, il in via preliminare Controparte_1
eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito per essere competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
– Salerno, atteso che ai sensi dell'art. 133 comma 1 lett. g) del d.lgs.
2 luglio 2010, n. 104 è prevista tra le ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quella delle controversie aventi ad oggetto i comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere delle pubbliche
amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione dell'indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
Deduceva, poi, che nella fattispecie oggetto di causa, essendo stati rilasciati ben quattro permessi a costruire, si controvertiva in materia di retrocessione parziale e di conseguenza ogni domanda in tal senso diretta appartiene alla esclusiva giurisdizione del giudice amministrativo. Rilevava, infatti, che in tema di retrocessione di beni espropriati, a seguito dell'introduzione della giurisdizione amministrativa esclusiva in materia urbanistico-edilizia ed espropriativa da parte dell'art. 34 d.lg. n. 80 del 1998 e prima dell'entrata in vigore d.P.R. n. 327 del 2001, il criterio di riparto della giurisdizione - fondato sulla natura della posizione soggettiva lesa (diritto soggettivo od interesse legittimo) - che assegna al giudice ordinario la domanda di retrocessione totale art. 63 l. n.
2359 del 1865, ed al giudice amministrativo quella di retrocessione parziale anteriore alla dichiarazione di inservibilità art. 60 e 61 l. n.
2359 cit., si applica solo se ciascuna domanda venga autonomamente proposta. Qualora le stesse siano proposte congiuntamente ed alternativamente, trovano invece applicazione i principi di logica processuale per cui, nelle materie di giurisdizione esclusiva, la decisione su più cause unite e/o strettamente connesse aventi od oggetto, in astratto, diritti ed interessi, spetta al giudice amministrativo, il quale, avendo cognizione su interessi e diritti, ha
competenze più ampie rispetto a quelle del giudice ordinario, limitate ai diritti soggettivi. In tal caso, logicamente prioritaria è la verifica dei presupposti della retrocessione parziale, ovverosia dell'avvenuta realizzazione, anche parziale, dell'opera pubblica, in mancanza della quale il giudice amministrativo, rigettata la relativa domanda, deve estendere l'accertamento all'esistenza del diritto alla retrocessione totale, pronunciando anche sul risarcimento del danno da mancata utilizzazione del fondo, ex art. 35 d.lg. n. 80 cit. conseguenza l'ipotesi in questione di retrocessione parziale (Cass.
Civ., sez. un., 24 giugno 2009, n. 14805).
Nel merito eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo quantomeno necessaria ed indispensabile la citazione in giudizio della , atteso che detta società era stata Parte_2
delegata all'esproprio in questione. Allegava che nella fattispecie in esame la concessionaria , con decreto del 20 maggio Parte_2
2008, regolarmente notificato, aveva pronunciato l'espropriazione di tutti gli immobili, compresi quelli di proprietà della società attrice e rientranti tra i terreni previsti nell'individuato Piano Insediamenti
Produttivi in località S. Antonio Abate. Inoltre, la stessa concessionaria aveva rilasciato ben tre permessi a costruire e precisamente: il n. 26380/2012 in favore della ditta Coppola S.P.A.; il n. 4634/2014 in favore della ed il n. Parte_3
3887/2011 e n. 20178/2011 in favore della Controparte_2
per cui da tale utilizzazione dei beni non poteva discendere
[...]
alcuna decadenza, né essa si era verificata. Per tali motivi chiedeva
il rigetto della domanda attorea, perché inammissibile, improcedibile anche per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte Parte_2
Sulla base dei fatti non contestati e della documentazione prodotta, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
Le domande attoree, seppure rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario, non sono fondate e vanno pertanto rigettate.
In via preliminare, va osservato che la domanda di retrocessione totale è quella diretta ad ottenere la restituzione integrale del bene, ovvero il suo equivalente risarcitorio, per mancanza assoluta di realizzazione dell'opera pubblica, ed appartiene alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, trattandosi di accertamento sulla generalizzata perdita di potere funzionale della P.A. sul fondo del privato espropriato. Nell'ipotesi di retrocessione totale, infatti, sussiste un vero e proprio diritto soggettivo perfetto del proprietario volto ad ottenere la restituzione del bene inutilmente espropriato.
Tale diritto alla retrocessione totale è disciplinato dall'art. 46 del
D.P.R. n. 327/2001 (T.U. dell'espropriazioni per pubblica utilità) e presuppone, come accennato, l'esistenza di un procedimento espropriativo, iniziato con la dichiarazione di pubblica utilità e proseguito con la conclusiva perdita del bene da parte del privato proprietario per effetto del provvedimento ablatorio finale, come dedotto incontestatamente nel caso che ci occupa.
La mancata realizzazione dell'opera nel termine previsto di dieci anni decorrenti dalla dichiarazione di pubblica utilità da parte della
Pubblica Amministrazione fa sorgere in capo all'espropriato il diritto soggettivo ad ottenere la restituzione ex nunc del bene. Il diritto soggettivo alla retrocessione azionabile davanti al Giudice
Ordinario sorge automaticamente a decorrere dalla mancata realizzazione dell'opera, a prescindere da qualsiasi valutazione discrezionale dell'amministrazione (cfr. Cons. Stato sez. IV,
2.1.2019 n. 22). La sussistenza della giurisdizione ordinaria sulla domanda di retrocessione totale è stata confermata anche successivamente all'introduzione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia espropriativa, ad opera prima dell'art. 34 D. Lgs. n. 80/1998 e successivamente dell'art. 53 D.P.R.
n. 327/2001 e ciò alla luce dei principi affermati dalla Corte
Costituzionale con le sentenze n. 404/2004 e n. 191/2006.
In particolare, nell'ipotesi di retrocessione totale, contraddistinta dalla mancata realizzazione dell'opera prevista dalla dichiarazione di pubblica utilità - ivi compreso il caso della sostituzione con un opera completamente diversa da quella programmata - sussiste un vero e proprio diritto soggettivo dell'originario proprietario ad ottenere la restituzione del bene oggetto della procedura ablatoria;
nell'ipotesi di retrocessone parziale invece, la legge rimette all'autorità espropriante la formale determinazione della parte del bene espropriato che non può più essere utilizzata per le finalità risultanti dalla dichiarazione di pubblica utilità e che di conseguenza può tornare nella disponibilità del soggetto che ne era stato privato, in esito ad una valutazione discrezionale sindacabile
dinanzi al giudice amministrativo. Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, il diritto soggettivo dell'originario proprietario alla restituzione del fondo scaturisce dall'inerzia della
P.A. ed è quindi azionabile dinanzi al Giudice Ordinario, il quale può, con una sentenza costitutiva, ritrasferire la proprietà del bene oggetto di esproprio (Cass. Civ, 4894/2006; Cass. Civ. S.U.
10824/2014).
L'attrice pone a base della sua domanda la sopravvenuta inefficacia del Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) del CP_1
sul presupposto che alla fattispecie in esame trova
[...]
applicazione, ratione temporis, la legge n. 2359 del 1865 ed in particolare, l'art. 63. L'applicazione della norma citata discenderebbe dalla chiara lettera della norma transitoria art 57 del
D.P.R. 327/2001 in cui espressamente si dice “Le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data".
Nel caso in esame la dichiarazione di pubblica utilità coincide con la data di approvazione del P.I.P. avvenuta con delibera di C. C. n.
76 del 24.6.1998 e quindi prima della entrata in vigore del D.P.R.
n.. 327/2001. In ragione di quanto appena detto, la questione per cui
è causa deve essere regolata dall'art. 63 della L. n. 2359/1865 che espressamente dispone: “Fatta l'espropriazione, se l'opera non sia eseguita e siano trascorsi i termini a tal uopo concessi o prorogati,
gli espropriati potranno domandare che sia dall'Autorità giudiziaria competente pronunciata la decadenza dell'ottenuta dichiarazione di pubblica utilità, e siano loro restituiti i beni espropriati, mediante il pagamento del prezzo che sarà determinato nel modo indicato dall'art. 60 della presente legge”.
Ciò nonostante, la visione attorea fattuale e giuridica della vicenda oggetto di giudizio, non tiene però presente che il Piano per le aree da destinare a - previsto dall'art. 27 della L. Parte_4
n. 865/71- ha la funzione, da un lato, di stimolo all'espansione industriale del territorio comunale attraverso la cessione alle imprese dei terreni espropriati, e dall'altro, di strumento volto ad assicurare, a coerente sviluppo delle più generali previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, un ordinato assetto urbanistico nella zona in cui dovranno inserirsi i nuovi complessi ovvero dovranno trovare più adeguata collocazione gli insediamenti già esistenti. Orbene, in considerazione della suddetta finalità, alle aree ricomprese nel P.I.P.
è impresso un vincolo preordinato all'espropriazione di singole porzioni del territorio destinato alle singole iniziative produttive, territorio così destinato nella sua interezza ad avere valore di piano particolareggiato di esecuzione ai sensi della legge 17.8.1942 n.
1150, con conseguenti possibilità di espropriazioni di singole porzioni disposte dai comuni o dai loro consorzi in favore delle imprese produttive che ne fanno richiesta, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di espropriazione per pubblica
utilità. L'approvazione del piano (L. n. 865/1971), avente efficacia di provvedimento dichiarativo della pubblica utilità, determina la decorrenza del termine decennale di efficacia del P.I.P., ma il sorgere in capo all'attore - espropriato di un diritto soggettivo perfetto volto ad ottenere la restituzione del bene espropriato presuppone la mancata realizzazione dell'opera nei termini previsti di efficacia del piano. La decorrenza di tale termine, nel caso in cui l'opera pubblica non sia una singola ed autonoma opera edificatoria, ma sia un piano urbanistico come il PIP, avente valore di piano particolareggiato di esecuzione ai sensi della legge 17.8.1942 n.
1150, viene interrotto dall'approvazione di delibera di approvazione del piano particellare, dalle delibere di approvazione di progetti relativi alle opere di urbanizzazione anche di singoli insediamenti produttivi, non essendo il Comune tenuto nel termine decennale a realizzare necessariamente tutte le opere pubbliche di sua spettanza, nonché l'espropriazione di tutti i lotti da assegnare successivamente alle imprese.
Infatti, il successo di un PIP deriva dalle richieste di lotti da parte di imprenditori che vogliano insediare nel relativo territorio le proprie attività produttive e quindi il suo buon esito dipende dalle variabili contingenze economiche.
Nel caso in esame il ha provato di aver dato in Controparte_1
concessione alla le potestà pubbliche relative Parte_2
all'utilizzazione del PIP e che detta concessionaria ebbe, con decreto del 20 maggio 2008 regolarmente notificato, a pronunciare
l'espropriazione di tutti gli immobili, compresi quelli di proprietà della società attrice e rientranti tra i terreni previsti nell'individuato
Piano Insediamenti Produttivi in località S. Antonio Abate.
L'ente convenuto ha provato anche il rilascio nel tempo di ben tre permessi a costruire e precisamente: il n. 26380/2012 in favore della ditta Coppola S.P.A.; il n. 4634/2014 in favore della
[...]
ed il n. 3887/2011 e n. 20178/2011 in favore della Parte_3
Controparte_2
Alla luce di tali circostanze, a fronte della predisposizione e approvazione del PIP e della relativa possibilità di rendere possibili iniziative produttive private sull'intero territorio destinato a tale piano urbanistico particolareggiato, non è derivata alcuna decadenza che legittimi l'attrice al diritto alla retrocessione totale dei fondi ad essa espropriati e destinati a PIP. D'altra parte, la P.A., in questi casi, rimane titolare di potestà pubblica discrezionale di valutare nuovamente e modificare le sue scelte pianificatorie in un contesto, come quello in esame, in cui non vi è stata assoluta inattività di natura amministrativa.
L'insussistenza in fatto dei presupposti per l'esercizio del diritto alla retrocessione totale dei beni espropriati comporta il rigetto di tutte le domande attoree.
La complessità interpretativa della normativa succedutasi nel tempo e gli stessi orientamenti oscillanti della giurisprudenza sia ordinaria che amministrativa inducono a compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta ogni domanda.
2) Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore il 15.04.2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3030/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: diritto alla retrocessione totale del bene espropriato per mancata realizzazione dell'opera
TRA
, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Rita De Vivo.
ATTRICE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Controparte_1
Marciano.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.05.2017 la conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
chiedendo di accertare e dichiarare la decadenza della
[...]
dichiarazione di pubblica utilità contenuta nel PIP dell'ente
comunale, approvato con delibera n. 76 del 24.06.1998, stante il decorso infruttuoso del termine decennale dalla sua approvazione definitiva senza che fossero state mai iniziate e/o realizzate le opere previste per la sua attuazione.
Chiedeva, altresì, di accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 63 della
Legge 2359/1865 applicabile ratione temporis , il diritto dell'attrice alla retrocessione totale del fondo ricadente nel perimetro del P.I.P.
e, per l'effetto, ordinare al attualmente Controparte_1
proprietario, di provvedere alla retrocessione totale e dunque alla restituzione giuridica e fisica delle particelle n. 511, n.512, n. 795,
n. 796, n. 797 e n. 847 del foglio n. 26 del Comune di per CP_1
come identificate nel decreto di esproprio in favore di essa
[...]
condannare, inoltre, l'ente convenuto al Parte_1
pagamento dell'indennità di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 327 del
08.06.2001 in favore dell'attrice per un importo di euro 166.941,56
o, in ogni caso, di quella somma maggiore o minore accertata in corso di giudizio anche secondo equità.
Costituitosi in giudizio, il in via preliminare Controparte_1
eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito per essere competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
– Salerno, atteso che ai sensi dell'art. 133 comma 1 lett. g) del d.lgs.
2 luglio 2010, n. 104 è prevista tra le ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quella delle controversie aventi ad oggetto i comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere delle pubbliche
amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione dell'indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
Deduceva, poi, che nella fattispecie oggetto di causa, essendo stati rilasciati ben quattro permessi a costruire, si controvertiva in materia di retrocessione parziale e di conseguenza ogni domanda in tal senso diretta appartiene alla esclusiva giurisdizione del giudice amministrativo. Rilevava, infatti, che in tema di retrocessione di beni espropriati, a seguito dell'introduzione della giurisdizione amministrativa esclusiva in materia urbanistico-edilizia ed espropriativa da parte dell'art. 34 d.lg. n. 80 del 1998 e prima dell'entrata in vigore d.P.R. n. 327 del 2001, il criterio di riparto della giurisdizione - fondato sulla natura della posizione soggettiva lesa (diritto soggettivo od interesse legittimo) - che assegna al giudice ordinario la domanda di retrocessione totale art. 63 l. n.
2359 del 1865, ed al giudice amministrativo quella di retrocessione parziale anteriore alla dichiarazione di inservibilità art. 60 e 61 l. n.
2359 cit., si applica solo se ciascuna domanda venga autonomamente proposta. Qualora le stesse siano proposte congiuntamente ed alternativamente, trovano invece applicazione i principi di logica processuale per cui, nelle materie di giurisdizione esclusiva, la decisione su più cause unite e/o strettamente connesse aventi od oggetto, in astratto, diritti ed interessi, spetta al giudice amministrativo, il quale, avendo cognizione su interessi e diritti, ha
competenze più ampie rispetto a quelle del giudice ordinario, limitate ai diritti soggettivi. In tal caso, logicamente prioritaria è la verifica dei presupposti della retrocessione parziale, ovverosia dell'avvenuta realizzazione, anche parziale, dell'opera pubblica, in mancanza della quale il giudice amministrativo, rigettata la relativa domanda, deve estendere l'accertamento all'esistenza del diritto alla retrocessione totale, pronunciando anche sul risarcimento del danno da mancata utilizzazione del fondo, ex art. 35 d.lg. n. 80 cit. conseguenza l'ipotesi in questione di retrocessione parziale (Cass.
Civ., sez. un., 24 giugno 2009, n. 14805).
Nel merito eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo quantomeno necessaria ed indispensabile la citazione in giudizio della , atteso che detta società era stata Parte_2
delegata all'esproprio in questione. Allegava che nella fattispecie in esame la concessionaria , con decreto del 20 maggio Parte_2
2008, regolarmente notificato, aveva pronunciato l'espropriazione di tutti gli immobili, compresi quelli di proprietà della società attrice e rientranti tra i terreni previsti nell'individuato Piano Insediamenti
Produttivi in località S. Antonio Abate. Inoltre, la stessa concessionaria aveva rilasciato ben tre permessi a costruire e precisamente: il n. 26380/2012 in favore della ditta Coppola S.P.A.; il n. 4634/2014 in favore della ed il n. Parte_3
3887/2011 e n. 20178/2011 in favore della Controparte_2
per cui da tale utilizzazione dei beni non poteva discendere
[...]
alcuna decadenza, né essa si era verificata. Per tali motivi chiedeva
il rigetto della domanda attorea, perché inammissibile, improcedibile anche per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte Parte_2
Sulla base dei fatti non contestati e della documentazione prodotta, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
Le domande attoree, seppure rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario, non sono fondate e vanno pertanto rigettate.
In via preliminare, va osservato che la domanda di retrocessione totale è quella diretta ad ottenere la restituzione integrale del bene, ovvero il suo equivalente risarcitorio, per mancanza assoluta di realizzazione dell'opera pubblica, ed appartiene alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, trattandosi di accertamento sulla generalizzata perdita di potere funzionale della P.A. sul fondo del privato espropriato. Nell'ipotesi di retrocessione totale, infatti, sussiste un vero e proprio diritto soggettivo perfetto del proprietario volto ad ottenere la restituzione del bene inutilmente espropriato.
Tale diritto alla retrocessione totale è disciplinato dall'art. 46 del
D.P.R. n. 327/2001 (T.U. dell'espropriazioni per pubblica utilità) e presuppone, come accennato, l'esistenza di un procedimento espropriativo, iniziato con la dichiarazione di pubblica utilità e proseguito con la conclusiva perdita del bene da parte del privato proprietario per effetto del provvedimento ablatorio finale, come dedotto incontestatamente nel caso che ci occupa.
La mancata realizzazione dell'opera nel termine previsto di dieci anni decorrenti dalla dichiarazione di pubblica utilità da parte della
Pubblica Amministrazione fa sorgere in capo all'espropriato il diritto soggettivo ad ottenere la restituzione ex nunc del bene. Il diritto soggettivo alla retrocessione azionabile davanti al Giudice
Ordinario sorge automaticamente a decorrere dalla mancata realizzazione dell'opera, a prescindere da qualsiasi valutazione discrezionale dell'amministrazione (cfr. Cons. Stato sez. IV,
2.1.2019 n. 22). La sussistenza della giurisdizione ordinaria sulla domanda di retrocessione totale è stata confermata anche successivamente all'introduzione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia espropriativa, ad opera prima dell'art. 34 D. Lgs. n. 80/1998 e successivamente dell'art. 53 D.P.R.
n. 327/2001 e ciò alla luce dei principi affermati dalla Corte
Costituzionale con le sentenze n. 404/2004 e n. 191/2006.
In particolare, nell'ipotesi di retrocessione totale, contraddistinta dalla mancata realizzazione dell'opera prevista dalla dichiarazione di pubblica utilità - ivi compreso il caso della sostituzione con un opera completamente diversa da quella programmata - sussiste un vero e proprio diritto soggettivo dell'originario proprietario ad ottenere la restituzione del bene oggetto della procedura ablatoria;
nell'ipotesi di retrocessone parziale invece, la legge rimette all'autorità espropriante la formale determinazione della parte del bene espropriato che non può più essere utilizzata per le finalità risultanti dalla dichiarazione di pubblica utilità e che di conseguenza può tornare nella disponibilità del soggetto che ne era stato privato, in esito ad una valutazione discrezionale sindacabile
dinanzi al giudice amministrativo. Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, il diritto soggettivo dell'originario proprietario alla restituzione del fondo scaturisce dall'inerzia della
P.A. ed è quindi azionabile dinanzi al Giudice Ordinario, il quale può, con una sentenza costitutiva, ritrasferire la proprietà del bene oggetto di esproprio (Cass. Civ, 4894/2006; Cass. Civ. S.U.
10824/2014).
L'attrice pone a base della sua domanda la sopravvenuta inefficacia del Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) del CP_1
sul presupposto che alla fattispecie in esame trova
[...]
applicazione, ratione temporis, la legge n. 2359 del 1865 ed in particolare, l'art. 63. L'applicazione della norma citata discenderebbe dalla chiara lettera della norma transitoria art 57 del
D.P.R. 327/2001 in cui espressamente si dice “Le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data".
Nel caso in esame la dichiarazione di pubblica utilità coincide con la data di approvazione del P.I.P. avvenuta con delibera di C. C. n.
76 del 24.6.1998 e quindi prima della entrata in vigore del D.P.R.
n.. 327/2001. In ragione di quanto appena detto, la questione per cui
è causa deve essere regolata dall'art. 63 della L. n. 2359/1865 che espressamente dispone: “Fatta l'espropriazione, se l'opera non sia eseguita e siano trascorsi i termini a tal uopo concessi o prorogati,
gli espropriati potranno domandare che sia dall'Autorità giudiziaria competente pronunciata la decadenza dell'ottenuta dichiarazione di pubblica utilità, e siano loro restituiti i beni espropriati, mediante il pagamento del prezzo che sarà determinato nel modo indicato dall'art. 60 della presente legge”.
Ciò nonostante, la visione attorea fattuale e giuridica della vicenda oggetto di giudizio, non tiene però presente che il Piano per le aree da destinare a - previsto dall'art. 27 della L. Parte_4
n. 865/71- ha la funzione, da un lato, di stimolo all'espansione industriale del territorio comunale attraverso la cessione alle imprese dei terreni espropriati, e dall'altro, di strumento volto ad assicurare, a coerente sviluppo delle più generali previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, un ordinato assetto urbanistico nella zona in cui dovranno inserirsi i nuovi complessi ovvero dovranno trovare più adeguata collocazione gli insediamenti già esistenti. Orbene, in considerazione della suddetta finalità, alle aree ricomprese nel P.I.P.
è impresso un vincolo preordinato all'espropriazione di singole porzioni del territorio destinato alle singole iniziative produttive, territorio così destinato nella sua interezza ad avere valore di piano particolareggiato di esecuzione ai sensi della legge 17.8.1942 n.
1150, con conseguenti possibilità di espropriazioni di singole porzioni disposte dai comuni o dai loro consorzi in favore delle imprese produttive che ne fanno richiesta, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di espropriazione per pubblica
utilità. L'approvazione del piano (L. n. 865/1971), avente efficacia di provvedimento dichiarativo della pubblica utilità, determina la decorrenza del termine decennale di efficacia del P.I.P., ma il sorgere in capo all'attore - espropriato di un diritto soggettivo perfetto volto ad ottenere la restituzione del bene espropriato presuppone la mancata realizzazione dell'opera nei termini previsti di efficacia del piano. La decorrenza di tale termine, nel caso in cui l'opera pubblica non sia una singola ed autonoma opera edificatoria, ma sia un piano urbanistico come il PIP, avente valore di piano particolareggiato di esecuzione ai sensi della legge 17.8.1942 n.
1150, viene interrotto dall'approvazione di delibera di approvazione del piano particellare, dalle delibere di approvazione di progetti relativi alle opere di urbanizzazione anche di singoli insediamenti produttivi, non essendo il Comune tenuto nel termine decennale a realizzare necessariamente tutte le opere pubbliche di sua spettanza, nonché l'espropriazione di tutti i lotti da assegnare successivamente alle imprese.
Infatti, il successo di un PIP deriva dalle richieste di lotti da parte di imprenditori che vogliano insediare nel relativo territorio le proprie attività produttive e quindi il suo buon esito dipende dalle variabili contingenze economiche.
Nel caso in esame il ha provato di aver dato in Controparte_1
concessione alla le potestà pubbliche relative Parte_2
all'utilizzazione del PIP e che detta concessionaria ebbe, con decreto del 20 maggio 2008 regolarmente notificato, a pronunciare
l'espropriazione di tutti gli immobili, compresi quelli di proprietà della società attrice e rientranti tra i terreni previsti nell'individuato
Piano Insediamenti Produttivi in località S. Antonio Abate.
L'ente convenuto ha provato anche il rilascio nel tempo di ben tre permessi a costruire e precisamente: il n. 26380/2012 in favore della ditta Coppola S.P.A.; il n. 4634/2014 in favore della
[...]
ed il n. 3887/2011 e n. 20178/2011 in favore della Parte_3
Controparte_2
Alla luce di tali circostanze, a fronte della predisposizione e approvazione del PIP e della relativa possibilità di rendere possibili iniziative produttive private sull'intero territorio destinato a tale piano urbanistico particolareggiato, non è derivata alcuna decadenza che legittimi l'attrice al diritto alla retrocessione totale dei fondi ad essa espropriati e destinati a PIP. D'altra parte, la P.A., in questi casi, rimane titolare di potestà pubblica discrezionale di valutare nuovamente e modificare le sue scelte pianificatorie in un contesto, come quello in esame, in cui non vi è stata assoluta inattività di natura amministrativa.
L'insussistenza in fatto dei presupposti per l'esercizio del diritto alla retrocessione totale dei beni espropriati comporta il rigetto di tutte le domande attoree.
La complessità interpretativa della normativa succedutasi nel tempo e gli stessi orientamenti oscillanti della giurisprudenza sia ordinaria che amministrativa inducono a compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta ogni domanda.
2) Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore il 15.04.2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo