Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 2585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2585 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai sig.ri Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2) Dott.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
3) Dott.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere
a seguito di trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e della successiva riserva, riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 20 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1233/2023 r.g. sez. lav., vertente
TRA
(CF-P.IVA , con sede legale in alla Via Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
/A, in pers re Generale Dott. Ing. , CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gelsomina D'Antonio (C.F.: C.F._1 ha dichiarato che, ai sensi degli artt. 125, comma 1 c.p.c. e l D.lgs. n. 546/1992, le comunicazioni di Cancelleria devono essere inviate alle PEC elettivamente domiciliata in alla Via Email_1 Pt_1 zio affari giuridico – legali e oso della Part predetta in virtù di procura alle liti in atti;
APPELLANTE
E
nata a [...] [...] (cf. ) e Controparte_2 Pt_1 C.F._2
nel Regno U (cf. Parte_2 mente domiciliate presso lo studio del procuratore C.F._3 ito in alla via Torino n.118, giuste procure rilasciate in calce al Pt_1 ricorso. Il procuratore costi dichiarato di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento al numero fax 081-19180129 e/o indirizzo pec Email_2
APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2747/2023 , pubblicata il 21.04.2023 FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 29.05.2023 l proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza indicata in epigrafe con la quale v mande proposte -con separati ricorsi, successivamente riuniti- da e volte Controparte_2 Parte_3 all'accertamento del loro diritto a d estivo infrasettimanale, previsto dall'art. 9 del CCNL del personale del comparto Sanità del 20.09.2001, così come sostituito dall'art. 29 del CCNL 2016-2018. Le odierne appellate, nel giudizio di primo grado, premettevano di lavorare per conto ed alle dipendenze della
[...] di con qualifica di coll Controparte_3 Pt_1 erv il periodo dall'1-1-17 al 31-3-
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di non avere goduto del riposo compensativo né di avere percepito alcuna retribuzione per il lavoro straordinario in violazione del disposto dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, che ha sostituto l'art. 9 del CCNL 20.9.2001, integrativo del C.C.N.L. del 07.04.1999. Tanto premesso, chiedevano il Controparte_4 pagamento delle some in te nei ricorsi. L costituitasi nel giudizio di primo grado, in via preliminare, eccepiva Parte_4 l'i ione parziale dei crediti reclamati e nel merito, eccepiva l'infondatezza della pretesa ritenendo inapplicabili al caso in esame le norme reclamate dalle lavoratrici, in quanto, essendo turniste, avevano diritto esclusivamente alla specifica indennità prevista dall'art. 44, comma 12, del CCNL del personale del comparto sanità del 01.09.1995, così come rideterminata dall'art. 25, comma 2, del CCNL del 19.04.2004, che prevede per l'appunto l'indennità per il servizio prestato nel giorno festivo. Il Giudice di prime cure, aderendo all'ultimo orientamento della Corte di Cassazione sulla questione, accoglieva la domanda proposta dalle ricorrenti – dopo aver respinto l'eccezione di prescrizione in ragione dell'esistenza di atti interruttivi - condannando l al Parte_4 pagamento in favore di della somma di euro 1.4 di Controparte_2
o 4.433,36. Parte_2
proposto, censurava la sentenza di primo grado per erronea interpretazione delle norme della contrattazione collettiva, ritenendo non cumulabili l'indennità di cui all'art. 44 del CCNL di settore con la maggiorazione per lavoro festivo reclamate dalle lavoratrici. Inoltre, contestava la sentenza gravata per non aver tenuto in conto dell'assenza di allegazione e prova dell'effettivo espletamento del lavoro nelle giornate festive infrasettimanali, dell'articolazione dei turni e dell'eventuale fruizione del riposo compensativo. Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese. Parte appellata, regolarmente evocata in giudizio, si costituiva e deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame proposto da controparte, chiedendo il rigetto dello stesso con vittoria di spese. Trattata la causa con modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, la Corte, all'esito della camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025, ha deciso nei termini di seguito espressi L'appello proposto è infondato e, pertanto, non merita accoglimento per i motivi che saranno di seguito esposti e che ripropongono gli argomenti espressi in altre pronunce di questa Corte (cfr. sentenza n. 165/2024, Cons.rel. Del Prete). Si rileva che, attraverso i motivi di gravame che sono esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, è devoluta alla cognizione di questa Corte la questione della regolamentazione, secondo le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore sanità, vigente ratione temporis, del compenso spettante al dipendente che, in qualità di turnista, presta la propria attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali in quanto rientrante nella normale articolazione dei turni. In particolare, viene in evidenza la questione della cumulabilità - per il personale turnista del comparto sanità - del diritto sancito dall'art. 9 del 20.09.2001, integrativo del C.C.N.L.
[...]
del 07.04.1999, con l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del C CP_4 95. L'art. 9, comma 1, dell'Accordo integrativo del 7.4.1999 (siglato il 20.9.2001) che è stato invocato dall'odierna parte appellata in primo grado, prevedeva: “Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. Ù L'art. 44 del CCNL del 1.9.1995, nel disciplinare particolari condizioni di lavoro, prevedeva, dal comma 3 al comma 12, il riconoscimento di un'indennità ad hoc per i lavoratori del comparto sanità che svolgevano la prestazione su tre turni (cd. lavoratori turnisti). Nello specifico, il comma 12 prevedeva: “Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”. Ebbene, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, sulla questione della cumulabilità di dette norme è intervenuta la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 1505/2021,
2 che ha sostanzialmente enunciato il seguente principio di diritto: “l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. In ossequio a tale orientamento della giurisprudenza di legittimità, il Giudice di prime cure ha accolto le domande proposte dalle lavoratrici Part L'appellante con il gravame proposto ha prestato acquiescenza al rigetto dell'eccezione di prescrizione l merito, ancora una volta, ha sostenuto la tesi dell'incumulabilità di dette norme in quanto ciò comporterebbe un irragionevole beneficio per il lavoratore turnista - già beneficiario della specifica indennità ex art. 44 - per il quale lo svolgimento della prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali rientrerebbe nell'ordinaria articolazione del lavoro su turni. In particolare, l'appellante ha sostenuto che l'applicabilità in favore del lavoratore turnista della maggiorazione prevista dal citato art. 9 non potrebbe operare de plano, ma soltanto nei casi in cui la prestazione nel giorno festivo infrasettimanale sia avvenuta in maniera
“straordinaria”, ovvero prestata nel giorno che era ordinariamente previsto come riposo oppure, prestata oltre l'ordinario orario di lavoro. La Corte non ritiene fondati i motivi di appello e condivide quanto stabilito dal Giudice di prime cure in ottemperanza al principio statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, confermato anche da successiva e più recente pronuncia (cfr. Cass. Sez. Lav. Ordinanza n. 20743 del 18.07.2023). La tesi prospettata dall'appellante relativa alla natura ordinaria della prestazione di lavoro eseguita nella giornata festiva infrasettimanale dal turnista, da cui deriverebbe l'inapplicabilità in automatico dell'art. 9 del CCNL in argomento, contraddice l'argomentazione della Suprema Corte di Cassazione, che sul punto, ha esplicitamente stabilito che: “la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo”. Non è vero dunque, come sostiene l'appellante, che il lavoratore avrebbe dovuto provare che il lavoro svolto nei giorni festivi eccedesse l'orario normale. Difatti, il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali - e, in mancanza, del riposo compensativo - non richiede anche il superamento dell'orario normale di lavoro per aver il dipendente prestato servizio durante un giorno festivo. La Suprema Corte, con la citata ordinanza, esclude quanto sostenuto dall'appellante, chiarendo che:” …l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività”. È chiara l'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione, la quale, nel suindicato passaggio, ha escluso qualsiasi differenziazione tra il personale turnista e non turnista, ai fini dell'applicabilità della maggiorazione per lavoro straordinario, a differenza di quanto sostiene invece l'appellante. Del resto, la legge n. 520/1952, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto ai lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il «diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita», o, in alternativa, a ricevere il «pagamento doppio della giornata festiva», così ancorando il diritto alla sola circostanza che il dipendente abbia lavorato in un giorno festivo che, invece, avrebbe dovuto esser goduto di riposo. Si aggiunga che, secondo l'interpretazione sistematica delle norme della contrattazione collettiva in esame fornita dalla Cassazione: “la tesi sostenuta dall' , secondo cui Pt_4 l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiora nosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 cod.civ., in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola
3 contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17)”. Dunque, nessuna irragionevolezza è ravvisabile nel cumulo dei due benefici siccome rispondenti ciascuna ad una specifica finalità. Sempre secondo l'esegesi della Cassazione: “la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.”. Ciò posto, si osserva che a fonte della deduzione delle ricorrenti dell'inadempimento all'obbligo Part gravante sull ex art. 9 CCNL, quest'ultima avrebbe dovuto provare il contrario e non l'ha fatto. Invero, rilevarsi che, secondo la Suprema Corte, pronunciatasi sulla questione a Cassazioni Unite, il creditore che vanti un credito nei confronti di un soggetto (debitore) è tenuto ad allegare la sola fonte negoziale del proprio diritto, nonché, le allegazioni fattuali, mentre spetta al debitore convenuto assolvere all'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o della insussistenza del diritto vantato dal creditore. Orbene, nel caso in esame, le odierne appellate hanno individuato la fonte negoziale del proprio diritto ed hanno assolto al proprio onere probatorio, dimostrando lo svolgimento del lavoro in giornata festiva infrasettimanale, allegando i cartellini marcatempo;
peraltro, depositando le buste paga hanno confortato l'assunto del mancato pagamento delle suddette giornate e/o della mancata concessione del riposo compensativo, benchè l'onere probatorio Part contrario gravasse sull Dunque, in relazione a gomenti svolti con i motivi di appello, la Corte non rileva argomenti validi per discostarsi dall'interpretazione fornita dal Giudice di legittimità. Per i motivi esposti, l'appello va rigettato, con conferma dell'impugnata sentenza. Le spese del grado sono compensate per la complessità delle questioni esaminate, di natura interpretativa e per il consolidamento dell'orientamento nomofilattico della suprema Corte in corso di causa (Cass. n. 20743/2023).
P.Q.M.
La Corte così decide:
-rigetta l'appello;
- compensa le spese del grado. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Napoli così deciso il giorno 20 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
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