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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/05/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 329 /2025
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott. Carlo Mancuso, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia promossa
D A
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
e il sig. nato a [...] il [...] C.F. Parte_2 nella qualità di genitori esercente la potestà sul figlio minore C.F._2
nato a [...] il [...] CF. Persona_1
e residenti in [...] C.F._3 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Fortunato Capuano, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in via Corso Claudio n. 74 in Castel San Giorgio (SA), giusta mandato in calce al ricorso;
PEC Email_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rapp..ta e difesa giusta procura in atti dall' CP_1
Avvocatura dell'ente.
RESISTENTE
OGGETTO: Indennità di accompagnamento. Fase di merito conseguente a quella ex art. 445 bis c.p.c.
Instauratosi il contraddittorio, acquisita documentazione ed espletata ctu medico-legale, la causa è stata definita con sentenza contestuale di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e merita accoglimento. Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento occorre unicamente che l'avente diritto non sia ricoverato in un istituto a totale carico della p.a. (a riguardo l'onere della prova ricade sul convenuto), non essendo previsti limiti d'età o di reddito. Sulla scorta di tali premesse deve essere accertata, nel caso di specie, la sussistenza dei presupposti e delle condizioni dell'invalidità prospettata, tenuto conto dei distinguo operati dal legislatore tra le fasi dell'accertamento dell'invalidità stessa e quella dell'erogazione delle provvidenze. La parte ricorrente ha diritto a veder riconosciuto il proprio stato invalidante. Nella fase di ATP l'espletata CTU medico legale – da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta – ha posto in rilievo la infondatezza della pretesa azionata sotto il profilo medico ai fini della capacità del minore di compiere gli atti quotidiani della vita in autonomia.
Come tuttavia recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. 7032/23) nel caso di minori affetti da diabete insulinico, ai fini anzidetti, deve guardarsi non alla capacità generale di compiere atti, ma soprattutto la concreta incapacità di compiere un atto specifico (quale l'assunzione in autonomia dell'insulina); donde l'incapacità richiesta ai fini dell'accompagnamento può anche determinarsi ogniqualvolta il soggetto deve compiere una determinata attività della vita quotidiana (nella specie da considerarsi salvavita) che rende indispensabile l'aiuto di un terzo (Cass. N. 2600/2017).
Nel caso di specie il figlio dei ricorrenti, di anni 13, deve ricorrere all'assunzione quotidiana di insulina -con uso anche di eventuale mini POD o di PAM-, ma con il rischio costante di necessità di intervento del genitore.
In tali ambiti la domanda va accolta sin dalla domanda amministrativa risultando documentato sin da allora lo stato invalidante del minore. Le spese seguono la soccombenza in considerazione della decorrenza del diritto sin dalla domanda amministrativa, e si liquidano come da dispositivo. Le spese di CTU sono poste a carico dell' come da dispositivo. CP_1
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente, si trova nelle condizioni sanitarie per fruire dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa del 28.7.2023;
• condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, determinate, con CP_1 attribuzione al Procuratore antistatario, in € 1.440,00, oltre accessori come per legge;
• le spese di CTU sono poste a carico dell' e si liquidano in favore del medico CP_1 designato in complessivi € 300,00 oltre IVA. Nocera Inferiore, 14.5.2025 IL GIUDICE
Dott. Carlo Mancuso
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott. Carlo Mancuso, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia promossa
D A
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
e il sig. nato a [...] il [...] C.F. Parte_2 nella qualità di genitori esercente la potestà sul figlio minore C.F._2
nato a [...] il [...] CF. Persona_1
e residenti in [...] C.F._3 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Fortunato Capuano, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in via Corso Claudio n. 74 in Castel San Giorgio (SA), giusta mandato in calce al ricorso;
PEC Email_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rapp..ta e difesa giusta procura in atti dall' CP_1
Avvocatura dell'ente.
RESISTENTE
OGGETTO: Indennità di accompagnamento. Fase di merito conseguente a quella ex art. 445 bis c.p.c.
Instauratosi il contraddittorio, acquisita documentazione ed espletata ctu medico-legale, la causa è stata definita con sentenza contestuale di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e merita accoglimento. Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento occorre unicamente che l'avente diritto non sia ricoverato in un istituto a totale carico della p.a. (a riguardo l'onere della prova ricade sul convenuto), non essendo previsti limiti d'età o di reddito. Sulla scorta di tali premesse deve essere accertata, nel caso di specie, la sussistenza dei presupposti e delle condizioni dell'invalidità prospettata, tenuto conto dei distinguo operati dal legislatore tra le fasi dell'accertamento dell'invalidità stessa e quella dell'erogazione delle provvidenze. La parte ricorrente ha diritto a veder riconosciuto il proprio stato invalidante. Nella fase di ATP l'espletata CTU medico legale – da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta – ha posto in rilievo la infondatezza della pretesa azionata sotto il profilo medico ai fini della capacità del minore di compiere gli atti quotidiani della vita in autonomia.
Come tuttavia recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. 7032/23) nel caso di minori affetti da diabete insulinico, ai fini anzidetti, deve guardarsi non alla capacità generale di compiere atti, ma soprattutto la concreta incapacità di compiere un atto specifico (quale l'assunzione in autonomia dell'insulina); donde l'incapacità richiesta ai fini dell'accompagnamento può anche determinarsi ogniqualvolta il soggetto deve compiere una determinata attività della vita quotidiana (nella specie da considerarsi salvavita) che rende indispensabile l'aiuto di un terzo (Cass. N. 2600/2017).
Nel caso di specie il figlio dei ricorrenti, di anni 13, deve ricorrere all'assunzione quotidiana di insulina -con uso anche di eventuale mini POD o di PAM-, ma con il rischio costante di necessità di intervento del genitore.
In tali ambiti la domanda va accolta sin dalla domanda amministrativa risultando documentato sin da allora lo stato invalidante del minore. Le spese seguono la soccombenza in considerazione della decorrenza del diritto sin dalla domanda amministrativa, e si liquidano come da dispositivo. Le spese di CTU sono poste a carico dell' come da dispositivo. CP_1
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente, si trova nelle condizioni sanitarie per fruire dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa del 28.7.2023;
• condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, determinate, con CP_1 attribuzione al Procuratore antistatario, in € 1.440,00, oltre accessori come per legge;
• le spese di CTU sono poste a carico dell' e si liquidano in favore del medico CP_1 designato in complessivi € 300,00 oltre IVA. Nocera Inferiore, 14.5.2025 IL GIUDICE
Dott. Carlo Mancuso