Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/05/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai signori Magistrati:
Dott. Manuela Saracino Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere relatore
Dott. Luca Ariola Consigliere alla pubblica udienza del 12/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 85/2024 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. REGINA PASQUALE, Parte_1
dall'Avv. DI TOMA FRANCESCO PAOLO e dall'Avv. MARTINO LICIA
APPELLANTE
contro
: rappresentata e difesa dall'Avv. RIZZO PIERLUIGI nonchè Controparte_1
rappresentato e Controparte_2
difeso dall'Avv. LONGO DOMENICO
APPELLATO
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 9.11.2023 il Tribunale di Foggia, giudice del lavoro, ha rigettato la domanda di , dipendente della società in epigrafe indicata dal Parte_1
22.7.2015 con la qualifica di guardia giurata (6° livello CCNL di categoria), domanda
2018, con la conseguente condanna della esistente soc. in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento i della somma complessiva di
€ 49.574,45 oltre al risarcimento dei danni subiti ed alla regolarizzazione della propria posizione assicurativa-previdenziale mediante il versamento dei contributi che dovranno essere calcolati sulle somme da liquidarsi.
Il primo giudice inoltre condannava il al pagamento delle spese processuali Pt_1
sia in favore della società datrice che in favore dell' nei cui confronti risultava CP_2
integrato il contraddittorio giusta ordinanza del 18.5.2023.
Avverso detta sentenza, con ricorso depositato in data 8.2.2024, interponeva gravame il Pt_1
Si costituivano sia la che l' invocando il rigetto dell'avverso CP_1 CP_2
gravame e insistendo per la conferma della sentenza appellata.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, in data odierna la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, entrambe le parti provate in lite hanno dichiarato e documentato, in occasione dell'udienza collegiale odierna, di aver conciliato la controversia (come da verbale di conciliazione in atti) e hanno chiesto perciò di dichiarare cessata la materia del contendere anche con riferimento alle spese di lite.
In riforma dell'impugnata sentenza, deve quindi essere dichiarata cessata la materia del contendere, come da dispositivo.
Quanto alla posizione dell' che non ha partecipato alla transazione odierna, è di CP_2
tutta evidenza che essendo stata di fatto rimossa la motivazione della sentenza che in qualche modo giustificava la condanna dell'attore al pagamento delle spese processuali, si impone la sollecitata compensazione delle spese processuali del
2 doppio grado del giudizio, anche alla luce del fatto che l' è stato chiamato in CP_2
giudizio sin dal primo grado quale mero litisconsorte processuale, a seguito di ordinanza del Tribunale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull' appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato in data 8.2.20224 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di
Foggia in data 9.11.2023 nei confronti della e dell' , così CP_1 CP_2
provvede: in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara integralmente cessata la materia del contendere tra il e la anche in ordine alle spese del Pt_1 CP_1
doppio grado del giudizio;
compensa integralmente le spese processuali del doppio grado tra il e l' . Pt_1 CP_2
Così deciso in Bari il 12/05/2025
Il Presidente Dott. Manuela Saracino Il Consigliere estensore
Dott. Pietro Mastrorilli
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