Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/06/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1182/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1182/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. TUGNETTI GRAZIELLA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
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1. SULL' ABITAZIONE FAMILIARE
1.1 La famiglia è residente in [...]3, nell'immobile di proprietà di e gravato da mutuo ipotecario del'importo complessivo di euro 170.000,00 Parte_2
intestato a e con garante , rimborsato mensilmente con rata Parte_2 Parte_1
dell'importo di circa euro 860,00 circa, che continuerà ad essere corrisposta dal IG. (Doc. n. 6 – Copia contratto mutuo); Parte_2
1.2 Il IG. continuerà ad abitare nella casa famigliare, che rimarrà in sua Parte_2
proprietà.
1.3 La IG.ra provvederà a trasferira la propria residenza in altra abitazione unitamente Parte_1
ai figli.
1.4 Gli arredi posti a corredo della casa coniugale rimarranno nella piena disponibilità del IG.
, con eccezione degli effetti personali della IG.ra la quale Parte_2 Parte_1
provvederà a ritirarli.
2. SULL'AFFIDAMENTO DEI FIGLI
2.1 Attesa la minore età dei figli e , questi verranno affidati ad entrambi i genitori in Per_1 Per_2 modo che la responsabilità genitoriale sia esercitata congiuntamente, apparendo il regime dell'affido condiviso conforme agli interessi dei figli, i quali manterranno la residenza anagrafica presso la madre e presso la quale avranno collocazione prevalente, mantenendo tuttavia una frequentazione regolamentata con il padre.
In ogni caso, anche in considerazione degli impegni lavorativi di entrambi i coniugi, si chiede che: -
Infra settimanale: e trascorreranno con il padre due pomeriggi a settimana Per_1 Per_2
(indicativamente il martedì e il giovedì), dalle ore 16:00 quando il genitore si occuperà di prelevarli dall'Istituto Scolastico frequentato dai minori, sino alle ore 20:00 quando e dovranno Per_1 Per_2
essere riaccompagnati presso l'abitazione materna, dopo aver cenato.
- Week- end alternati: nei fine settimana alternati il padre preleverà e dall'abitazione Per_1 Per_2
materna il venerdì alle ore 19:00, per tenerli con sé sino a domenica sera alle ore 20:00 quando il genitore stesso si occuperà di accompagnare i minori presso la casa materna.
- VACANZE ESTIVE: due settimane anche non consecutive da comunicare e concordare entro il mese di maggio di ogni anno;
- PERIODO NATALIZIO: sei giorni (anche non consecutivi) alternando di anno in anno il giorno di
Natale ed il giorno di Capodanno;
- tre giorni (Pasqua e i due giorni precedenti oppure Pasquetta e due giorni Parte_3
successivi, con alternanza annuale).
pagina 2 di 6 - Nei periodi di vacanza, il genitore che si allontana dalla abituale dimora si obbliga a comunicare preventivamente il luogo ove i figli saranno reperibili;
In caso di imprevisti lavorativi e/o scolastici (scioperi...vacanze....etc...) i genitori si accorderanno per una migliore organizzazione.
3. SUL MANTENIMENTO
3.1 Il IG. corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento di e Parte_2 Per_1
la somma mensile di euro 100,00= (cento/00=) (Euro 50,00 per ogni figlio) da versarsi il Per_2
giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo 2024 con versamento mediante bonifico bancario al codice IBAN intestato alla IG.ra e che verrà comunicato;
le suddette somme Parte_1
dovranno essere rivalutate ogni anno in proporzione alle variazioni del costo della vita per operai ed impiegati accertate dalla ISTAT nell'anno precedente;
3.2 Spese straordinarie (come da protocollo):
Con riferimento alle spese straordinarie, il IG. si impegna e si obbliga a Parte_2
rimborsare alla IG.ra il 50% delle stesse, da sostenersi per la cura, crescita, istruzione Parte_1
ed educazione dei figli minori e e, allo scopo si individuano indicativamente e non Per_1 Per_2
tassativamente tali spese e le modalità di assunzione delle stesse:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
pagina 3 di 6 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
Le spese non necessarie e per le quali non siano intercorsi una comunicazione preventiva, l'accordo tra i genitori resteranno a carico del genitore che le ha sostenute.
3.3 Per il coniuge: I coniugi congiuntamente dichiarano di non avanzare reciproche pretese di natura economica per il proprio personale mantenimento, ed essendo gli stessi economicamente autosufficienti, provvederanno personalmente alle rispettive eIGenze economiche, rinunciando sin d'ora ad ogni diritto reciproco in merito al mantenimento;
4. RAPPORTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO
I coniugi sono cointestatari di n. 1 conto corrente e più precisamente: conto corrente acceso presso CREDIT AGRICOLE Filiale di Nonantola (MO) cointestato verrà utilizzato dal IG. solo ed esclusivamnete per il pagamento delle rate del mutuo e Parte_2
per le spese:
5. CP_1
5.1 Veicolo Mercedes-Benz tg.: EW360ZT di proprietà del IG. , rimarrà nella sua Parte_2
disponibilità (Doc. n. 7 – Copia libretto Mercedes Benz).
5.2 Veicolo Fiat Punto tg.: DW035MF di proprietà della IG.ra , rimarrà nella sua Parte_1
disponibilità (Doc. n. 8 – Copia libretto Fiat Punto).
6. ASSEGNO UNICO
6.1 Con riferimento all'assegno unico per i figli e , lo stesso verrà percepito Per_1 Per_2
interamente dalla IG.ra . Parte_1
6.2 La detrazione fiscale per i figli a carico viene attribuita ai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
7. PASSAPORTO
I coniugi si presteranno reciprocamente l'assenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio anche per i figli e . Per_1 Per_2
pagina 4 di 6 8. ALTRI PATTI
8.1 I coniugi congiuntamente dichiarano che in caso di frequentazione degli stessi con nuovi compagni, questi potranno essere presentati ai figli solo se si tratta di relazioni durature e serie.
8.2 Con riferimento agli animali domestici, i coniugi dichiarano che la gestione degli stessi sarà definita come segue:
- I tre gatti (TR, PU e ZE) rimarranno con la IG.ra la quale si occuperà di tutte le Parte_1
spese relative agli stessi;
Per_
- I due cani (QU e ) rimarranno con il IG. , il quale si occuperà di tutte le Parte_2
spese relative agli stessi.
9. RICHIESTA DI SOSTITUZIONE DELL'UDIENZA MEDIANTE IL DEPOSITO DI NOTE
SCRITTE
I coniugi e , a mezzo del proprio procuratore, chiedono che Parte_2 Parte_1
l'udienza sia sostituita con la trattazione scritta e dichiarano sin da ora che non intendono riconciliarsi.
I coniugi dichiarano di rinunciare ai termini ed all'impugnazione dell'emananda sentenza;
- Le Parti danno così atto di avere così definito ogni loro pregresso rapporto economico, che null'altro hanno a pretendere reciprocamente, dando atto di avere definito consensualmente tutti i loro rapporti patrimoniali, salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni contenute nel presente ricorso.
10. SPESE LEGALI
Le spese legali vengono compensate tra le parti”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle eIGenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 5 di 6 rilevato che nata a [...] il [...] e nato a [...]_2
PALERMO (PA) il 11/09/1989
si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 4 giugno 2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NONANTOLA di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2016 Atto n. 25 Parte I
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di conIGlio del 10/06/2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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