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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/10/2025, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N.374/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari – III Sezione civile - composta dai Magistrati:
1. Dott.ssa Paola BARRACCHIA Presidente
2. Dott. Antonello VITALE Consigliere
3. Dott. Riccardo LEONETTI Consigliere Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello di cui in epigrafe, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari n.22/2025 del 23.1.2025 tra
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio dell'avv. Pt_1
IO TA, che la rappresenta e difende come da procura speciale allegata al ricorso in appello
Appellante
e
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Controparte_1
Bari presso lo studio dell'avv. Michele Di Tommaso, che la rappresenta e difende come da procura speciale allegata al ricorso in appello
Appellata
CONCLUSIONI: all'udienza collegiale del 24 settembre 2025 i difensori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza e la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. La , premesso di gestire in Polignano a Mare un impianto per la distribuzione di carburanti e Controparte_1 per connesse attività c.d. non oil in forza di una serie di contratti stipulati nel tempo con l (contratto Pt_1 di comodato e contratto di fornitura entrambi dell'1.6.06; nuovo contratto di comodato del 22.12.09; contratto di affitto d'azienda del 6.10.10; contratto di affiliazione e affitto d'azienda dell'11.1.12), ha proposto ricorso ex art.447 bis cpc innanzi al Tribunale di Bari per lamentare che la controparte, sin da quando nel nuovo contratto di fornitura era stata introdotta (in virtù dei c.d. accordi di colore intercorsi tra azienda e parti sociali il 28.7.09 nell'ambito del riordino del settore previsto dal D.Lgs.32/98) una clausola (art.18.2) che le consentiva il recesso anticipato oneroso da ogni rapporto con la in caso di mancato CP_1 raggiungimento per due anni consecutivi di obiettivi fissati da Piani Base Annuali concordati entro il febbraio di ogni anno dalle parti, aveva posto in essere tutta una serie di condotte, di inadempimento di specifiche obbligazioni contrattuali e di violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, preordinate Part a far avverare i presupposti per il recesso;
recesso che infatti l aveva esercitato mediante nota del 29.3.12, con richiesta di rilascio dell'impianto, riconsegnatole però dalla soltanto in data 30.1.15. CP_1
1 Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto al giudice adìto anzitutto di accertare da parte dell' Pt_1
l'inadempimento degli obblighi contrattuali nonchè la violazione della buona fede nell'esercizio del recesso Part e, per l'effetto, di dichiarare non dovuti i canoni 2013 o 2014 (o in subordine ridurli) e di condannare l l risarcimento dei danni. La ha inoltre chiesto di accertare la nullità del nuovo comodato per abuso CP_1 di dipendenza economica ex art.9 D. Lgs.192/98, nonché la nullità dei contratti relativi all'attività non oil nella parte volta ad introdurre – in violazione dell'art.1 D.Lgs.32/98 – canoni superiori a quelli concordati inderogabilmente negli accordi del 23.7.98 e, per l'effetto, di condannare la controparte a restituire quanto versato in eccedenza. Part Si è costituita l' , nel negare i profili di inadempimento e di nullità contrattuale invocati dalla , CP_1 ha chiesto rigettarsi le avverse domande e, in riconvenzione, condannarsi la ricorrente a pagarle le penali contrattualmente previste per il ritardato rilascio dell'impianto, con vittoria di spese.
Istruita la causa mediante assunzione di prove testimoniali ed espletamento di CTU contabile, con la sentenza Part appellata il Tribunale di Bari ha dichiarato inadempiente l' inefficace il suo recesso perché esercitato in violazione della buona fede (con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale di condanna per ritardato rilascio dell'impianto) e per l'effetto, disattese le richieste di non debenza dei canoni 2013-2014 e Part di danni da danno emergente e da lesione dell'immagine commerciale, ha condannato invece l' pagare i danni da mancato guadagno sino al 2014, quantificati in complessivi € 243.319,84 oltre accessori.
Inoltre il primo giudice, rigettata la domanda di nullità per abuso di dipendenza economica, ha invece dichiarato nulle le clausole dell'affitto d'azienda laddove indicative di canoni superiori a quelli fissati Part inderogabilmente in sede di accordi e, per l'effetto, ha condannato l' restituire l'eccedenza, quantificata in € 28.435,00 oltre accessori. Part In considerazione dell'esito del giudizio, infine, il Tribunale ha condannato l rifondere le spese di giudizio in ragione della metà, compensando il restante mezzo e ponendo i costi di CTU a carico di entrambe le parti in egual misura.
Avverso tale pronuncia ha interposto appello l' per chiedere, in totale riforma della sentenza Pt_1 impugnata, il rigetto delle domande avverse accolte in primo grado e l'accoglimento della propria domanda riconvenzionale, con condanna della alle spese del doppio grado. CP_1
Si è costituita l'appellata per chiedere il rigetto dell'avverso gravame e la Controparte_1 conferma della sentenza di primo grado.
Nel corso del giudizio di appello, con ordinanza collegiale dell'11.4.25 è stata rigettata, sull'assorbente rilievo Part della mancanza di periculum in mora, l'istanza avanzata dall' er la provvisoria sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza;
quindi, accordati i termini di legge per il deposito di note conclusive, all'udienza del 24.9.25 la causa è stata discussa dalle parti e di seguito decisa come da infrascritto dispositivo.
***
2. Con una prima serie di doglianze, suscettibili di esame congiunto, l'appellante censura il percorso motivazionale del primo giudice nella parte in cui, sulla scorta delle risultanze istruttorie e documentali, non Part soltanto ha ritenuto effettivamente attribuibili all' ondotte di inadempimento contrattuale e di abuso del diritto di recedere (facendone derivare l'inefficacia del recesso e quindi l'infondatezza della domanda riconvenzionale di danni da ritardato rilascio), ma ha anche ritenuto sussistente un nesso causale tra tali condotte e l'unica voce di danno (il mancato guadagno) riconosciuta in sentenza in favore della ricorrente. Part Siffatte doglianze, per la parte in cui mirano a negare che l' bbia abusato del diritto di recesso previsto in suo favore dal comodato del 22.12.09, non possono trovare accoglimento, emergendo inequivo- cabilmente dagli atti un'effettiva sua violazione del canone di buona fede nell'esecuzione del contratto, e ciò già avuto riguardo alla condotta tenuta da tale società in occasione delle trattative per concordare un nuovo PBA e, quindi, gli obiettivi al cui mancato raggiungimento era subordinato l'esercizio del recesso anticipato.
2 In proposito giova preliminarmente ribadire che per condivisibile insegnamento della S.C. (Cass.20106/09), richiamato dal giudice di prime cure, il principio generale della buona fede oggettiva, secondo cui anche nella fase esecutiva del contratto i contraenti devono agire preservando l'interesse dell'altro a prescindere da specifici obblighi di legge o di contratto, viene violato nell'ipotesi di abuso del diritto, la quale ricorre allorchè il legittimo titolare di un diritto soggettivo, il cui esercizio possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate, in concreto lo eserciti con modalità che, quand'anche formalmente rispettose della fonte attributiva del potere, risultino in realtà censurabili, perché finalizzate al conseguimento di obiettivi ulteriori rispetto a quelli in funzione dei quali il potere gli viene attribuito, e tali da determinare una violazione ingiustificata della proporzione tra il beneficio del titolare del diritto e il sacrificio della controparte;
proporzione che nel caso del diritto di recesso, e tanto più in contesti dove vi è sperequazione tra la forza economica dei contraenti, si esprime anche in una certa procedimentalizzazione dell'esercizio di tale diritto, ad esempio attraverso la previsione di trattative e del riconoscimento di indennità.
Un volta assunto il quadro ermeneutico sin qui sinteticamente esposto, deve rilevarsi che nel caso di specie Part l' on abbia agito con la dovuta correttezza in occasione delle trattative per concordare il nuovo PBA per gli anni 2010-2011, i cui obiettivi quali-quantitativi concorrevano ad avverare – in caso di loro mancato raggiungimento – il presupposto per l'esercizio da parte sua del diritto di recesso contrattualmente previsto;
non valendo ad escludere la violazione della buona fede il mero fatto che le parti, in fase di conclusione del contratto, avessero stabilito l'onerosità del recesso mediante previsione di un'indennità in favore della comodataria. Part Come già rilevato dal primo giudice, infatti, l' in considerazione del carattere di innovatività che rivestivano sia la previsione dei PBA sia la facoltà di recesso anticipato, aveva concordato con le associazioni di categoria dei gestori, tra l'altro proprio sulla base di un espresso richiamo al canone della buona fede, specifiche modalità di interazione tra le parti, le quali prevedevano, in sintesi, una serie di stringenti verifiche periodiche circa il raggiungimento degli obiettivi base, puntuali iniziative di formazione per i gestori incorsi in criticità e, soprattutto, momenti di concreto confronto con questi ultimi, da attuarsi in tempo utile a pervenire, entro la fine di febbraio di ciascun anno, ad un accordo circa un nuovo PBA sostitutivo del precedente. Part Ed invece l on ha allegato e tanto meno provato, come era suo onere, di essersi attivata in tal senso, al contrario essendo incontroverso tra le parti – e comunque confermato dalla testimonianza del sindacalista
– che tale società, a fronte delle plurime documentate richieste della di Controparte_2 CP_1 un confronto finalizzato ad una congrua revisione al ribasso degli obiettivi quali-quantitativi annuali (stanti le difficoltà gestionali dalla stessa rappresentate), si è attivata, mediante la formulazione di una propria proposta, soltanto nell'ottobre dell'anno in corso, e quindi in un momento in cui ormai ogni ulteriore confronto sul contenuto della stessa era ormai precluso, potendo a quel punto la soltanto CP_1 accettare le concessioni unilaterali della controparte a prescindere dalla loro misura (avendo come unica alternativa, in caso di mancata accettazione, la proroga – stabilita negli accordi collettivi –delle ancor più sfavorevoli condizioni del PBA in corso). Part Deve allora concludersi che il successivo esercizio del recesso da parte dell in quanto preceduto dalle sopra descritte violazioni dell'iter procedimentale stabilito con le associazioni sindacali allo specifico fine di salvaguardare il canone di buona fede, abbia costituito un abuso del diritto riconosciutole dalla clausola n.18.2 e, pertanto, non abbia prodotto gli effetti giuridici suoi propri, con conseguente persistenza di quel rapporto negoziale e degli altri contratti collegati ad esso.
Né può utilmente sostenersi, da parte dell'appellante, che non vi sarebbero elementi utili a provare una sua consapevole scelta di sciogliere il rapporto con la (tenuto conto che suo esclusivo interesse era CP_1 soltanto quello del raggiungimento – qualunque fosse il gestore dell'impianto – degli obiettivi prestabiliti di produttività); osservandosi in proposito che, come precisato dalla già citata sentenza della S.C. n.20106/09, l'abuso del diritto non postula il dolo e la specifica intenzione di nuocere, ma soltanto, in senso oggettivo,
3 l'utilizzazione alterata dello schema formale del diritto di recesso per conseguire obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal legislatore. Part Poiché dunque l' ha abusato del diritto a lei riconosciuto dal contratto di comodato, il recesso da lei esercitato è inefficace, con la conseguenza che la – in costanza di un rapporto ancora valido Controparte_1 ed efficace – legittimamente è rimasta nella detenzione dell'impianto di distribuzione di carburanti, per lo svolgimento delle attività concordate, sino alla naturale scadenza del contratto, allorchè lo ha rilasciato alla comodante.
A ciò consegue l'inconfigurabilità dell'occupazione sine titulo e del ritardato rilascio invocati dall , con Pt_1 conseguente infondatezza dell'appello nella parte in cui, reiterando la domanda riconvenzionale proposta in primo grado, l' insiste nella condanna dell'appellata al pagamento di € 599.200,00 a titolo di penali Pt_1 stabilite per il mancato tempestivo rilascio della stazione di servizio. Part 3. Le doglianze dell isultano invece suscettibili di accoglimento nella parte in cui censurano la sentenza di primo grado per avere ritenuto adeguatamente provati – sia pure nei limiti della voce di danno costituita dal lucro cessante – tutti gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria formulata dalla , in CP_1 particolare contestando che la abbia dato prova del nesso causale tra le condotte scorrette ed CP_1 inadempienti della comodante/fornitrice e il drastico calo dei ricavi del gestore progressivamente verificatosi sino al 2014. Part 3.1 Deve premettersi in via generale, con riguardo all'abusivo recesso dell' opra descritto, che, se è vero che il titolare del recesso è tenuto ad esercitarlo con correttezza anche al fine di evitare all'altro contraente un pregiudizio, è anche vero che l'eventuale violazione della buona fede nell'esercizio del recesso può non avere comportato effetti pregiudizievoli ad esso collegati da un nesso di causalità adeguata, nel qual caso nessun bene della vita risulta leso e, quindi, nessun ristoro può essere chiesto in via giudiziale (Cass.227/13).
Nel caso di specie, è evidente che il recesso abusivo del 29.3.12, in sé considerato, non ha sortito il principale effetto dannoso da esso potenzialmente scaturente, e cioè la decisione della comodataria, di fronte alla richiesta della controparte di sgombero per intervenuto scioglimento dei rapporti commerciali tra loro, di rilasciare immediatamente il bene aziendale detenuto e cessare, pertanto, le attività commerciali svolte al suo interno;
e ciò in quanto la , confidando sin da allora nell'illegittimità ed inefficacia dell'avversa CP_1 iniziativa. ha al contrario scelto di continuare a svolgere le proprie attività nell'impianto di distribuzione, che Part ha rilasciato soltanto alla scadenza naturale del contratto;
il che fa anche ipotizzare che da parte sua l' CP_ pur ritenendo al contrario valido ed efficace il proprio recesso, abbia comunque continuato a rifornire la sino all'intervenuto rilascio, dei carburanti e di ogni altra merce necessaria a consentire al gestore di
[...] continuare a svolgere le attività oil e non oil di suo interesse;
di talchè, sotto questo specifico profilo, nessuna Part efficienza causale può essere ravvisata nelle condotte poste in essere dall
Ed in effetti a ben vedere il giudice di prime cure ha piuttosto ravvisato la causa del danno da mancato guadagno non già nel recesso in sé, sibbene nelle ulteriori condotte scorrette e inadempienti lamentate dalla Part ricorrente, e cioè nella violazione degli obblighi di manutenzione ordinaria posti a carico dell' dai vari contratti stipulati con la , nell'imposizione di prezzi del carburante non concorrenziali rispetto a CP_1 Con quelli praticati da altri operatori della zona (in particolare da un vicino distributore a marchio ), nonché nello svolgimento di una politica commerciale discriminatoria, sostanziatasi nell'esclusione del gestore dalle campagne promozionali e nella disabilitazione di servizi accessori quali carte e buoni carburante. Part Senonchè il ragionamento probatorio del primo giudice, nella parte in cui ravvisa l'inadempimento dell' rispetto agli obblighi sopra richiamati, non appare esente da censure sotto una serie di profili puntualmente enunciati dalla parte appellante.
Così, con riguardo alle anomalie dell'impianto elettrico, fonte di disagio perché causa di ripetuti blocchi al funzionamento di erogatori, pos di pagamento, frigoriferi e condizionatori, risulta per tabulas non soltanto Part l'esecuzione da parte della ditta manutentrice Mais srl, per conto dell' di numerosi interventi di verifica, ma anche l'invio, in data 24.8.11, di una nota di chiarimenti da parte del responsabile tecnico della predetta
4 ditta, con la quale quest'ultimo ribadisce e precisa quanto già enunciato nei singoli rapporti di intervento, e cioè che le anomalie effettivamente riscontrate non dipendevano da vizi dell'attrezzatura e/o degli impianti, bensì da sbalzi di tensione nell'erogazione dell'energia elettrica da parte del fornitore. CP_ Tali dichiarazioni valgono a dimostrare che – come sostenuto dall'appellante – i disagi lamentati dalla Part erano attribuibili non ad inerzia della comodante nell'assicurare idonea manutenzione, ma
[...] piuttosto all'intervento di un fattore causale a lei non imputabile perché riferibile in via esclusiva a terzi;
ciò valendo anche a smentire l'ipotesi della , del tutto apodittica, che i disagi sarebbero venuti meno CP_1 Part se l' vesse anticipato l'intervento dell'aprile 2012 di sostituzione del quadro elettrico. Part Anzi a ben vedere proprio la scelta dell i sostituire il quadro elettrico, in quanto compiuta in un momento successivo al recesso ma in cui la ancora deteneva l'impianto ed esercitava regolarmente le relative CP_1 attività, smentisce l'ipotesi di una sua deliberata inerzia in danno del soggetto nei cui confronti aveva Part esercitato il recesso, fornendo al contrario riscontro alla tesi che l bbia comunque continuato, anche dopo il recesso, ad adempiere i propri obblighi manutentivi in favore del partner contrattuale.
Analoghe considerazioni possono svolgersi anche con riguardo al problema del frequente intasamento dei filtri dei serbatoi di carburante, poiché anche rispetto a tale aspetto risultano in atti una serie di interventi di manutenzione, in un primo momento finalizzati alla semplice pulizia, ma poi, una volta verificata l'eccessiva frequenza delle ostruzioni, consistiti anche nell'aggiunta di idonei additivi al carburante;
né d'altra parte la allega chiaramente ulteriori attività manutentive la cui omessa effettuazione varrebbe a rendere CP_1 Part inadempiente l'obbligata Part Quanto alla lamentata scorretta politica dei prezzi da parte dell' l'unica doglianza articolata in termini sufficientemente specifici dalla in proposito (ossia quella riguardante l'imposizione di prezzi del CP_1 carburante poco concorrenziali rispetto a quelli praticati da altri distributori della zona e in particolare da una Co adiacente stazione di servizio a marchio ) è stata acriticamente e genericamente avallata dal giudice di Part prime cure, senza però tenere conto del rilievo, svolto dalla difesa dell' secondo cui, nel vigente mercato libero dei carburanti, il prezzo viene soltanto consigliato dal fornitore ma può essere deciso a sua discrezione dal gestore secondo proprie libere scelte imprenditoriali.
D'altra parte la pretesa della di ottenere dalla fornitrice sconti sul prezzo del carburante in misura CP_1 maggiore di quella concretamente accordatale non risulta presidiata da norme di legge o di contratto;
nè il Part rifiuto opposto dall' simili richieste può ritenersi contrario alla buona fede negoziale, il cui rispetto non può spingersi al punto da imporre al contraente il sacrificio dei propri interessi così come garantiti alla parte dalla cornice contrattuale e normativa di riferimento. Part Quanto infine alla circostanza secondo cui l' vrebbe adottato una politica commerciale discriminatoria nei confronti della , escludendola da campagne promozionali e disabilitando servizi, anche tale CP_1 profilo di inadempimento, sbrigativamente ritenuto sussistente dalla sentenza appellata, non risulta trovare riscontro nel materiale istruttorio, posto che la difficoltà di utilizzare le carte carburante risulta attribuibile, nelle dichiarazioni rese dai testi (peraltro estremamente generiche), anche e soprattutto agli sbalzi di tensione elettrica di cui già si è detto;
così come, per quanto riguarda i programmi promozionali, neppure si comprende, sul piano assertivo, se spettasse alla attivarsi per accedervi e, in tal caso, se CP_1
l'interessata avesse proceduto in tal senso e però subìto l'ingiustificato rifiuto dell' ; e d'altra parte Pt_1 quest'ultima ha documentato l'adesione della , ancora nel 2012, ad alcune delle iniziative CP_1 promozionali e pubblicitarie avviate dalla fornitrice. Part Deve dunque concludersi che dagli atti e documenti di causa non si evincano condotte inadempienti dell sotto i profili sopra esaminati.
3.2 D'altra parte, anche a ravvisare nelle situazioni sopra descritte (disagi per momentaneo cattivo funzionamento di pompe, condizionatori, impianti elettrici;
prezzi dei carburanti superiori a quelli delle altre Part stazioni;
mancata adesione a una o più iniziative commerciali) profili di inadempimento da parte dell' egualmente dovrebbe convenirsi con l'appellante sul fatto che non vi è prova che proprio tali situazioni – e
5 non altri fattori causali – abbiano determinato un mancato guadagno, né comunque vi è prova dell'effettiva entità di tale lucro cessante.
In proposito, il giudice di prime cure ha demandato ad un CTU il compito di individuare gli utili degli esercizi
2008-2012 della e di calcolare su tale base l'utile medio per quegli anni, quindi in sentenza ha CP_1 ragguagliato il mancato guadagno alla differenza tra l'utile medio così calcolato e l'utile concretamente ottenuto in ciascun esercizio sino al 2014, pervenendo così all'importo complessivo di € 243.319,84.
Senonchè si tratta di un criterio di calcolo anzitutto non intelligibile, poiché non è dato comprendere la ragione per cui l'utile medio di riferimento debba stabilirsi proprio con riguardo al lasso temporale 2008-
2012, lasso tra l'altro comprensivo di esercizi in cui, a detta della , già si stava verificando un CP_1 fenomeno di perdita di guadagni.
Ma prima ancora, non si ravvisano sufficienti elementi, neppure sul piano presuntivo, per ritenere che l'intero calo dei ricavi – qualunque sia il criterio con cui calcolarlo – sia causalmente attribuibile proprio e solo a fattori quali momentanei disservizi nell'erogazione del carburante o nella refrigerazione della stazione di servizio, o in piccole differenze di costo dei carburanti rispetto a quello di altri impianti in zona, ovvero ancora nella mancata adesione a singole campagne promozionali.
Un ragionamento presuntivo in tal senso, infatti, trova un suo primo ostacolo logico già in considerazioni di comune esperienza, secondo le quali situazioni di disagio legate alle suddette situazioni possono valere a infastidire e a sviare altrove singoli clienti (come dimostrato dalle dichiarazioni degli autotrasportatori sentiti in sede testimoniale) ma non certo a giustificare il vertiginoso calo dei ricavi verificatosi tra il 2009 e il 2014.
La linearità di un percorso indiziario nel senso invocato dalla , poi, viene irrimediabilmente CP_1 compromessa dai puntuali rilievi svolti, in proposito, dalla difesa dell'appellante, la quale ha evidenziato, sulla scorta dei dati di bilancio della di quegli anni, che già nel 2009, quando nella prospettazione CP_1 Part dell'appellata ancora non erano iniziate le condotte scorrette e inadempienti dell' i ricavi da cessione di carburante erano sensibilmente diminuiti di circa un milione di euro rispetto al precedente anno 2008; mentre nel 2011, quando nella prospettazione della si erano verificati i maggiori disagi da mancata CP_1 manutenzione, i ricavi delle vendite di carburante erano lievemente aumentati rispetto all'anno precedente;
così come negli anni successivi, malgrado la pacifica risoluzione delle problematiche tecniche, i ricavi erano tornati progressivamente a contrarsi.
Del resto la sentenza appellata non supera le aporie logiche sopra indicate né richiama elementi idonei a sorreggere un convincente ragionamento presuntivo, limitandosi a calcolare il calo di guadagni e a desumere, da questa stessa circostanza, l'efficienza causale dei fattori che tale calo avrebbero determinato, con una evidente inversione del percorso logico-probatorio volto a valutare la fondatezza della domanda risarcitoria.
Deve allora concludersi che, anche laddove si dovessero ravvisare profili di inadempimento nel supporto Part manutentivo e nelle politiche commerciali dell' non sarebbero comunque ravvisabili, in atti, elementi sufficienti a supportare, secondo un criterio di probabilità, un giudizio di ricorrenza di un nesso eziologico tra siffatti inadempimenti e i mancati guadagni della , risultando egualmente – se non maggiormente CP_1
– percorribile l'ipotesi che tale mancato guadagno sia attribuibile, in tutto o in parte, ad altri fattori causali, da individuarsi in fattori esterni (tra cui in particolare quello, segnalato dall'appellante, del trend ascendente dei prezzi dei carburanti, con conseguente trend inverso delle vendite degli stessi), ovvero anche nel comportamento della stessa , non più interessata ad un'ottimale gestione della stazione di servizio CP_1 dopo avere appreso dell'avversa volontà di recesso anticipato;
comportamento, quest'ultimo, idoneo ad elidere, in misura corrispondente, il diritto al risarcimento, stante il dovere del creditore ex art.1227 co.2 cc di usare l'ordinaria diligenza per evitare l'aggravamento del danno.
A ciò consegue il rigetto della domanda volta al ristoro di tale voce di danno, in quanto rimasta indimostrata nell'an o, quanto meno, nel quantum, senza del resto che, in quest'ultimo caso, ricorrano i presupposti per Part una quantificazione equitativa della quota di pregiudizio riferibile alle condotte dell'
6 Part 4. Con una seconda serie di doglianze, anch'esse suscettibili di esame congiunto, l' ontesta la pronuncia di primo grado nella parte in cui dichiara la nullità ex art.1 co.10 D.Lgs.32/98 delle clausole sui canoni contenute nei due contratti del 2010 e del 2012 relativi alle attività non oil, da ritenersi sostituite di diritto Part dai canoni massimi stabiliti dall'accordo interprofessionale del 23.7.98, con conseguente condanna dell' a restituire alla la differenza in eccesso, quantificata dal CTU in € 28.435,31 più iva. CP_1
Lamenta l'appellante, in proposito, che la sentenza impugnata avrebbe del tutto omesso di valutare le quattro eccezioni da lei svolte in primo grado per sostenere l'inapplicabilità al caso di specie degli accordi del 1998; eccezioni il cui contenuto genericamente richiama, per poi riproporre in modo espresso una soltanto delle eccezioni, da ritenersi a suo avviso assorbente, ossia quella secondo cui la disciplina imperativa contenuta in tali accordi non sarebbe stata applicabile alle nuove attività concesse in regime di franchising,
e ciò in quanto nella tabella allegata agli accordi era stato inserito un “nota bene” che espressamente le escludeva, affidando alla successiva contrattazione aziendale la determinazione delle aliquote per le attività commerciali esercitate in forma di affiliazione commerciale.
Osserva la Corte che tali ragioni di impugnazione sono in parte inammissibili e in parte infondate.
Ed invero non trova riscontro in atti la tesi dell'appellante secondo cui il primo giudice avrebbe omesso di Part esaminare il contenuto delle eccezioni sollevate dall' n punto di inapplicabilità degli accordi del 1998 alla fattispecie in esame, risultando al contrario che il giudicante (pagg.27-28 della sentenza) abbia affrontato espressamente la questione pervenendo, sulla base di articolate argomentazioni, alla conclusione contraria della piena applicabilità degli accordi del 1998 ai contratti intercorsi tra le parti in causa.
Stante ciò, era onere dell'appellante censurare il percorso argomentativo seguito dal giudice di prime cure, individuandone gli errori in punto di fatto e di diritto ed esplicitando l'idoneità delle proprie ragioni a Part determinare una modifica della decisione appellata;
ed invece la difesa dell' si è limitata a lamentare infondatamente un mancato esame delle sue ragioni da parte del giudicante, ragioni che neppure ha riproposto espressamente;
con la conseguenza che l'impugnazione, per tali parti, è affetta da inammissibilità ai sensi dell'art.342 c.p.c..
Per la parte in cui consiste nella specifica doglianza di inapplicabilità degli accordi in forza del nota bene contenuto nella tabella ad essi allegata, invece, l'appello è da rigettare perché infondato.
Come osservato dalla difesa della , infatti, le domanda di nullità e di ripetizione dell'eccedenza da CP_1 lei formulate non riguardano i canoni stabiliti per il rapporto di franchising ma unicamente ed espressamente quelli stabiliti per l'affitto d'azienda; e ciò può essere affermato senza alcun dubbio non soltanto – scontatamente – rispetto al contratto di affitto d'azienda del 2010 (nel quale non è contemplato alcun rapporto di affiliazione commerciale), ma anche rispetto al contratto di affiliazione e di affitto di azienda dell'11.1.12, il quale ultimo regola con clausole distinte i canoni relativi al franchising (parte I – art.7) e i canoni relativi all'affitto d'azienda (parte II – art.9).
Poiché dunque le domande della riguardano soltanto i canoni da affitto d'azienda e non già quelli CP_1 Part da affiliazione, il “nota bene” invocato dall' relativo soltanto a quest'ultima tipologia di rapporto – non può essere utilmente richiamato, applicandosi invece senz'altro alla fattispecie i canoni massimi inderogabili di cui alla tabella, utilizzando i quali il CTU – con metodi e considerazioni non contestati in alcun modo da parte appellante – è giunto a determinare l'eccedenza complessiva oggetto della pronuncia di condanna.
5. L'accoglimento parziale dell'appello giustifica, all'esito di una ponderazione delle ragioni di soccombenza reciproca nel doppio grado di giudizio, che l' venga condannata a rifondere alla le spese di Pt_1 CP_1 lite di primo e di secondo grado (liquidate nella misura indicata nel dispositivo) per la quota di 1/3, con compensazione tra le parti del restante terzo.
6. La sentenza appellata va confermata nelle restanti parti (ivi compresa la statuizione sulle spese di CTU).
P.Q.M.
7 La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Pt_1
[...
, in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 22/2025 emessa dal Tribunale di Bari in data 7.1.2025, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda di risarcimento dei danni da mancato guadagno proposta dalla nei confronti dell' ; Controparte_1 Pt_1
2) conferma nel resto la sentenza appellata;
3) condanna l' a rifondere alla la quota di 1/3 delle spese di entrambi i gradi di Pt_1 Controparte_1 giudizio, quota che liquida per il primo grado in € 430,00 per esborsi ed € 6.458,00 per compensi oltre
RSG del 15%, CPA e IVA come per legge, e per il presente grado in € 4.052,00 per compensi oltre RSG del 15%, CPA e IVA come per legge, con compensazione tra le parti della restante quota di 2/3;
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Corte, il 24 settembre 2025
Il Consigliere est.
Dott. Riccardo Leonetti
Il Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari – III Sezione civile - composta dai Magistrati:
1. Dott.ssa Paola BARRACCHIA Presidente
2. Dott. Antonello VITALE Consigliere
3. Dott. Riccardo LEONETTI Consigliere Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello di cui in epigrafe, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari n.22/2025 del 23.1.2025 tra
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio dell'avv. Pt_1
IO TA, che la rappresenta e difende come da procura speciale allegata al ricorso in appello
Appellante
e
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Controparte_1
Bari presso lo studio dell'avv. Michele Di Tommaso, che la rappresenta e difende come da procura speciale allegata al ricorso in appello
Appellata
CONCLUSIONI: all'udienza collegiale del 24 settembre 2025 i difensori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza e la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. La , premesso di gestire in Polignano a Mare un impianto per la distribuzione di carburanti e Controparte_1 per connesse attività c.d. non oil in forza di una serie di contratti stipulati nel tempo con l (contratto Pt_1 di comodato e contratto di fornitura entrambi dell'1.6.06; nuovo contratto di comodato del 22.12.09; contratto di affitto d'azienda del 6.10.10; contratto di affiliazione e affitto d'azienda dell'11.1.12), ha proposto ricorso ex art.447 bis cpc innanzi al Tribunale di Bari per lamentare che la controparte, sin da quando nel nuovo contratto di fornitura era stata introdotta (in virtù dei c.d. accordi di colore intercorsi tra azienda e parti sociali il 28.7.09 nell'ambito del riordino del settore previsto dal D.Lgs.32/98) una clausola (art.18.2) che le consentiva il recesso anticipato oneroso da ogni rapporto con la in caso di mancato CP_1 raggiungimento per due anni consecutivi di obiettivi fissati da Piani Base Annuali concordati entro il febbraio di ogni anno dalle parti, aveva posto in essere tutta una serie di condotte, di inadempimento di specifiche obbligazioni contrattuali e di violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, preordinate Part a far avverare i presupposti per il recesso;
recesso che infatti l aveva esercitato mediante nota del 29.3.12, con richiesta di rilascio dell'impianto, riconsegnatole però dalla soltanto in data 30.1.15. CP_1
1 Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto al giudice adìto anzitutto di accertare da parte dell' Pt_1
l'inadempimento degli obblighi contrattuali nonchè la violazione della buona fede nell'esercizio del recesso Part e, per l'effetto, di dichiarare non dovuti i canoni 2013 o 2014 (o in subordine ridurli) e di condannare l l risarcimento dei danni. La ha inoltre chiesto di accertare la nullità del nuovo comodato per abuso CP_1 di dipendenza economica ex art.9 D. Lgs.192/98, nonché la nullità dei contratti relativi all'attività non oil nella parte volta ad introdurre – in violazione dell'art.1 D.Lgs.32/98 – canoni superiori a quelli concordati inderogabilmente negli accordi del 23.7.98 e, per l'effetto, di condannare la controparte a restituire quanto versato in eccedenza. Part Si è costituita l' , nel negare i profili di inadempimento e di nullità contrattuale invocati dalla , CP_1 ha chiesto rigettarsi le avverse domande e, in riconvenzione, condannarsi la ricorrente a pagarle le penali contrattualmente previste per il ritardato rilascio dell'impianto, con vittoria di spese.
Istruita la causa mediante assunzione di prove testimoniali ed espletamento di CTU contabile, con la sentenza Part appellata il Tribunale di Bari ha dichiarato inadempiente l' inefficace il suo recesso perché esercitato in violazione della buona fede (con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale di condanna per ritardato rilascio dell'impianto) e per l'effetto, disattese le richieste di non debenza dei canoni 2013-2014 e Part di danni da danno emergente e da lesione dell'immagine commerciale, ha condannato invece l' pagare i danni da mancato guadagno sino al 2014, quantificati in complessivi € 243.319,84 oltre accessori.
Inoltre il primo giudice, rigettata la domanda di nullità per abuso di dipendenza economica, ha invece dichiarato nulle le clausole dell'affitto d'azienda laddove indicative di canoni superiori a quelli fissati Part inderogabilmente in sede di accordi e, per l'effetto, ha condannato l' restituire l'eccedenza, quantificata in € 28.435,00 oltre accessori. Part In considerazione dell'esito del giudizio, infine, il Tribunale ha condannato l rifondere le spese di giudizio in ragione della metà, compensando il restante mezzo e ponendo i costi di CTU a carico di entrambe le parti in egual misura.
Avverso tale pronuncia ha interposto appello l' per chiedere, in totale riforma della sentenza Pt_1 impugnata, il rigetto delle domande avverse accolte in primo grado e l'accoglimento della propria domanda riconvenzionale, con condanna della alle spese del doppio grado. CP_1
Si è costituita l'appellata per chiedere il rigetto dell'avverso gravame e la Controparte_1 conferma della sentenza di primo grado.
Nel corso del giudizio di appello, con ordinanza collegiale dell'11.4.25 è stata rigettata, sull'assorbente rilievo Part della mancanza di periculum in mora, l'istanza avanzata dall' er la provvisoria sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza;
quindi, accordati i termini di legge per il deposito di note conclusive, all'udienza del 24.9.25 la causa è stata discussa dalle parti e di seguito decisa come da infrascritto dispositivo.
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2. Con una prima serie di doglianze, suscettibili di esame congiunto, l'appellante censura il percorso motivazionale del primo giudice nella parte in cui, sulla scorta delle risultanze istruttorie e documentali, non Part soltanto ha ritenuto effettivamente attribuibili all' ondotte di inadempimento contrattuale e di abuso del diritto di recedere (facendone derivare l'inefficacia del recesso e quindi l'infondatezza della domanda riconvenzionale di danni da ritardato rilascio), ma ha anche ritenuto sussistente un nesso causale tra tali condotte e l'unica voce di danno (il mancato guadagno) riconosciuta in sentenza in favore della ricorrente. Part Siffatte doglianze, per la parte in cui mirano a negare che l' bbia abusato del diritto di recesso previsto in suo favore dal comodato del 22.12.09, non possono trovare accoglimento, emergendo inequivo- cabilmente dagli atti un'effettiva sua violazione del canone di buona fede nell'esecuzione del contratto, e ciò già avuto riguardo alla condotta tenuta da tale società in occasione delle trattative per concordare un nuovo PBA e, quindi, gli obiettivi al cui mancato raggiungimento era subordinato l'esercizio del recesso anticipato.
2 In proposito giova preliminarmente ribadire che per condivisibile insegnamento della S.C. (Cass.20106/09), richiamato dal giudice di prime cure, il principio generale della buona fede oggettiva, secondo cui anche nella fase esecutiva del contratto i contraenti devono agire preservando l'interesse dell'altro a prescindere da specifici obblighi di legge o di contratto, viene violato nell'ipotesi di abuso del diritto, la quale ricorre allorchè il legittimo titolare di un diritto soggettivo, il cui esercizio possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate, in concreto lo eserciti con modalità che, quand'anche formalmente rispettose della fonte attributiva del potere, risultino in realtà censurabili, perché finalizzate al conseguimento di obiettivi ulteriori rispetto a quelli in funzione dei quali il potere gli viene attribuito, e tali da determinare una violazione ingiustificata della proporzione tra il beneficio del titolare del diritto e il sacrificio della controparte;
proporzione che nel caso del diritto di recesso, e tanto più in contesti dove vi è sperequazione tra la forza economica dei contraenti, si esprime anche in una certa procedimentalizzazione dell'esercizio di tale diritto, ad esempio attraverso la previsione di trattative e del riconoscimento di indennità.
Un volta assunto il quadro ermeneutico sin qui sinteticamente esposto, deve rilevarsi che nel caso di specie Part l' on abbia agito con la dovuta correttezza in occasione delle trattative per concordare il nuovo PBA per gli anni 2010-2011, i cui obiettivi quali-quantitativi concorrevano ad avverare – in caso di loro mancato raggiungimento – il presupposto per l'esercizio da parte sua del diritto di recesso contrattualmente previsto;
non valendo ad escludere la violazione della buona fede il mero fatto che le parti, in fase di conclusione del contratto, avessero stabilito l'onerosità del recesso mediante previsione di un'indennità in favore della comodataria. Part Come già rilevato dal primo giudice, infatti, l' in considerazione del carattere di innovatività che rivestivano sia la previsione dei PBA sia la facoltà di recesso anticipato, aveva concordato con le associazioni di categoria dei gestori, tra l'altro proprio sulla base di un espresso richiamo al canone della buona fede, specifiche modalità di interazione tra le parti, le quali prevedevano, in sintesi, una serie di stringenti verifiche periodiche circa il raggiungimento degli obiettivi base, puntuali iniziative di formazione per i gestori incorsi in criticità e, soprattutto, momenti di concreto confronto con questi ultimi, da attuarsi in tempo utile a pervenire, entro la fine di febbraio di ciascun anno, ad un accordo circa un nuovo PBA sostitutivo del precedente. Part Ed invece l on ha allegato e tanto meno provato, come era suo onere, di essersi attivata in tal senso, al contrario essendo incontroverso tra le parti – e comunque confermato dalla testimonianza del sindacalista
– che tale società, a fronte delle plurime documentate richieste della di Controparte_2 CP_1 un confronto finalizzato ad una congrua revisione al ribasso degli obiettivi quali-quantitativi annuali (stanti le difficoltà gestionali dalla stessa rappresentate), si è attivata, mediante la formulazione di una propria proposta, soltanto nell'ottobre dell'anno in corso, e quindi in un momento in cui ormai ogni ulteriore confronto sul contenuto della stessa era ormai precluso, potendo a quel punto la soltanto CP_1 accettare le concessioni unilaterali della controparte a prescindere dalla loro misura (avendo come unica alternativa, in caso di mancata accettazione, la proroga – stabilita negli accordi collettivi –delle ancor più sfavorevoli condizioni del PBA in corso). Part Deve allora concludersi che il successivo esercizio del recesso da parte dell in quanto preceduto dalle sopra descritte violazioni dell'iter procedimentale stabilito con le associazioni sindacali allo specifico fine di salvaguardare il canone di buona fede, abbia costituito un abuso del diritto riconosciutole dalla clausola n.18.2 e, pertanto, non abbia prodotto gli effetti giuridici suoi propri, con conseguente persistenza di quel rapporto negoziale e degli altri contratti collegati ad esso.
Né può utilmente sostenersi, da parte dell'appellante, che non vi sarebbero elementi utili a provare una sua consapevole scelta di sciogliere il rapporto con la (tenuto conto che suo esclusivo interesse era CP_1 soltanto quello del raggiungimento – qualunque fosse il gestore dell'impianto – degli obiettivi prestabiliti di produttività); osservandosi in proposito che, come precisato dalla già citata sentenza della S.C. n.20106/09, l'abuso del diritto non postula il dolo e la specifica intenzione di nuocere, ma soltanto, in senso oggettivo,
3 l'utilizzazione alterata dello schema formale del diritto di recesso per conseguire obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal legislatore. Part Poiché dunque l' ha abusato del diritto a lei riconosciuto dal contratto di comodato, il recesso da lei esercitato è inefficace, con la conseguenza che la – in costanza di un rapporto ancora valido Controparte_1 ed efficace – legittimamente è rimasta nella detenzione dell'impianto di distribuzione di carburanti, per lo svolgimento delle attività concordate, sino alla naturale scadenza del contratto, allorchè lo ha rilasciato alla comodante.
A ciò consegue l'inconfigurabilità dell'occupazione sine titulo e del ritardato rilascio invocati dall , con Pt_1 conseguente infondatezza dell'appello nella parte in cui, reiterando la domanda riconvenzionale proposta in primo grado, l' insiste nella condanna dell'appellata al pagamento di € 599.200,00 a titolo di penali Pt_1 stabilite per il mancato tempestivo rilascio della stazione di servizio. Part 3. Le doglianze dell isultano invece suscettibili di accoglimento nella parte in cui censurano la sentenza di primo grado per avere ritenuto adeguatamente provati – sia pure nei limiti della voce di danno costituita dal lucro cessante – tutti gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria formulata dalla , in CP_1 particolare contestando che la abbia dato prova del nesso causale tra le condotte scorrette ed CP_1 inadempienti della comodante/fornitrice e il drastico calo dei ricavi del gestore progressivamente verificatosi sino al 2014. Part 3.1 Deve premettersi in via generale, con riguardo all'abusivo recesso dell' opra descritto, che, se è vero che il titolare del recesso è tenuto ad esercitarlo con correttezza anche al fine di evitare all'altro contraente un pregiudizio, è anche vero che l'eventuale violazione della buona fede nell'esercizio del recesso può non avere comportato effetti pregiudizievoli ad esso collegati da un nesso di causalità adeguata, nel qual caso nessun bene della vita risulta leso e, quindi, nessun ristoro può essere chiesto in via giudiziale (Cass.227/13).
Nel caso di specie, è evidente che il recesso abusivo del 29.3.12, in sé considerato, non ha sortito il principale effetto dannoso da esso potenzialmente scaturente, e cioè la decisione della comodataria, di fronte alla richiesta della controparte di sgombero per intervenuto scioglimento dei rapporti commerciali tra loro, di rilasciare immediatamente il bene aziendale detenuto e cessare, pertanto, le attività commerciali svolte al suo interno;
e ciò in quanto la , confidando sin da allora nell'illegittimità ed inefficacia dell'avversa CP_1 iniziativa. ha al contrario scelto di continuare a svolgere le proprie attività nell'impianto di distribuzione, che Part ha rilasciato soltanto alla scadenza naturale del contratto;
il che fa anche ipotizzare che da parte sua l' CP_ pur ritenendo al contrario valido ed efficace il proprio recesso, abbia comunque continuato a rifornire la sino all'intervenuto rilascio, dei carburanti e di ogni altra merce necessaria a consentire al gestore di
[...] continuare a svolgere le attività oil e non oil di suo interesse;
di talchè, sotto questo specifico profilo, nessuna Part efficienza causale può essere ravvisata nelle condotte poste in essere dall
Ed in effetti a ben vedere il giudice di prime cure ha piuttosto ravvisato la causa del danno da mancato guadagno non già nel recesso in sé, sibbene nelle ulteriori condotte scorrette e inadempienti lamentate dalla Part ricorrente, e cioè nella violazione degli obblighi di manutenzione ordinaria posti a carico dell' dai vari contratti stipulati con la , nell'imposizione di prezzi del carburante non concorrenziali rispetto a CP_1 Con quelli praticati da altri operatori della zona (in particolare da un vicino distributore a marchio ), nonché nello svolgimento di una politica commerciale discriminatoria, sostanziatasi nell'esclusione del gestore dalle campagne promozionali e nella disabilitazione di servizi accessori quali carte e buoni carburante. Part Senonchè il ragionamento probatorio del primo giudice, nella parte in cui ravvisa l'inadempimento dell' rispetto agli obblighi sopra richiamati, non appare esente da censure sotto una serie di profili puntualmente enunciati dalla parte appellante.
Così, con riguardo alle anomalie dell'impianto elettrico, fonte di disagio perché causa di ripetuti blocchi al funzionamento di erogatori, pos di pagamento, frigoriferi e condizionatori, risulta per tabulas non soltanto Part l'esecuzione da parte della ditta manutentrice Mais srl, per conto dell' di numerosi interventi di verifica, ma anche l'invio, in data 24.8.11, di una nota di chiarimenti da parte del responsabile tecnico della predetta
4 ditta, con la quale quest'ultimo ribadisce e precisa quanto già enunciato nei singoli rapporti di intervento, e cioè che le anomalie effettivamente riscontrate non dipendevano da vizi dell'attrezzatura e/o degli impianti, bensì da sbalzi di tensione nell'erogazione dell'energia elettrica da parte del fornitore. CP_ Tali dichiarazioni valgono a dimostrare che – come sostenuto dall'appellante – i disagi lamentati dalla Part erano attribuibili non ad inerzia della comodante nell'assicurare idonea manutenzione, ma
[...] piuttosto all'intervento di un fattore causale a lei non imputabile perché riferibile in via esclusiva a terzi;
ciò valendo anche a smentire l'ipotesi della , del tutto apodittica, che i disagi sarebbero venuti meno CP_1 Part se l' vesse anticipato l'intervento dell'aprile 2012 di sostituzione del quadro elettrico. Part Anzi a ben vedere proprio la scelta dell i sostituire il quadro elettrico, in quanto compiuta in un momento successivo al recesso ma in cui la ancora deteneva l'impianto ed esercitava regolarmente le relative CP_1 attività, smentisce l'ipotesi di una sua deliberata inerzia in danno del soggetto nei cui confronti aveva Part esercitato il recesso, fornendo al contrario riscontro alla tesi che l bbia comunque continuato, anche dopo il recesso, ad adempiere i propri obblighi manutentivi in favore del partner contrattuale.
Analoghe considerazioni possono svolgersi anche con riguardo al problema del frequente intasamento dei filtri dei serbatoi di carburante, poiché anche rispetto a tale aspetto risultano in atti una serie di interventi di manutenzione, in un primo momento finalizzati alla semplice pulizia, ma poi, una volta verificata l'eccessiva frequenza delle ostruzioni, consistiti anche nell'aggiunta di idonei additivi al carburante;
né d'altra parte la allega chiaramente ulteriori attività manutentive la cui omessa effettuazione varrebbe a rendere CP_1 Part inadempiente l'obbligata Part Quanto alla lamentata scorretta politica dei prezzi da parte dell' l'unica doglianza articolata in termini sufficientemente specifici dalla in proposito (ossia quella riguardante l'imposizione di prezzi del CP_1 carburante poco concorrenziali rispetto a quelli praticati da altri distributori della zona e in particolare da una Co adiacente stazione di servizio a marchio ) è stata acriticamente e genericamente avallata dal giudice di Part prime cure, senza però tenere conto del rilievo, svolto dalla difesa dell' secondo cui, nel vigente mercato libero dei carburanti, il prezzo viene soltanto consigliato dal fornitore ma può essere deciso a sua discrezione dal gestore secondo proprie libere scelte imprenditoriali.
D'altra parte la pretesa della di ottenere dalla fornitrice sconti sul prezzo del carburante in misura CP_1 maggiore di quella concretamente accordatale non risulta presidiata da norme di legge o di contratto;
nè il Part rifiuto opposto dall' simili richieste può ritenersi contrario alla buona fede negoziale, il cui rispetto non può spingersi al punto da imporre al contraente il sacrificio dei propri interessi così come garantiti alla parte dalla cornice contrattuale e normativa di riferimento. Part Quanto infine alla circostanza secondo cui l' vrebbe adottato una politica commerciale discriminatoria nei confronti della , escludendola da campagne promozionali e disabilitando servizi, anche tale CP_1 profilo di inadempimento, sbrigativamente ritenuto sussistente dalla sentenza appellata, non risulta trovare riscontro nel materiale istruttorio, posto che la difficoltà di utilizzare le carte carburante risulta attribuibile, nelle dichiarazioni rese dai testi (peraltro estremamente generiche), anche e soprattutto agli sbalzi di tensione elettrica di cui già si è detto;
così come, per quanto riguarda i programmi promozionali, neppure si comprende, sul piano assertivo, se spettasse alla attivarsi per accedervi e, in tal caso, se CP_1
l'interessata avesse proceduto in tal senso e però subìto l'ingiustificato rifiuto dell' ; e d'altra parte Pt_1 quest'ultima ha documentato l'adesione della , ancora nel 2012, ad alcune delle iniziative CP_1 promozionali e pubblicitarie avviate dalla fornitrice. Part Deve dunque concludersi che dagli atti e documenti di causa non si evincano condotte inadempienti dell sotto i profili sopra esaminati.
3.2 D'altra parte, anche a ravvisare nelle situazioni sopra descritte (disagi per momentaneo cattivo funzionamento di pompe, condizionatori, impianti elettrici;
prezzi dei carburanti superiori a quelli delle altre Part stazioni;
mancata adesione a una o più iniziative commerciali) profili di inadempimento da parte dell' egualmente dovrebbe convenirsi con l'appellante sul fatto che non vi è prova che proprio tali situazioni – e
5 non altri fattori causali – abbiano determinato un mancato guadagno, né comunque vi è prova dell'effettiva entità di tale lucro cessante.
In proposito, il giudice di prime cure ha demandato ad un CTU il compito di individuare gli utili degli esercizi
2008-2012 della e di calcolare su tale base l'utile medio per quegli anni, quindi in sentenza ha CP_1 ragguagliato il mancato guadagno alla differenza tra l'utile medio così calcolato e l'utile concretamente ottenuto in ciascun esercizio sino al 2014, pervenendo così all'importo complessivo di € 243.319,84.
Senonchè si tratta di un criterio di calcolo anzitutto non intelligibile, poiché non è dato comprendere la ragione per cui l'utile medio di riferimento debba stabilirsi proprio con riguardo al lasso temporale 2008-
2012, lasso tra l'altro comprensivo di esercizi in cui, a detta della , già si stava verificando un CP_1 fenomeno di perdita di guadagni.
Ma prima ancora, non si ravvisano sufficienti elementi, neppure sul piano presuntivo, per ritenere che l'intero calo dei ricavi – qualunque sia il criterio con cui calcolarlo – sia causalmente attribuibile proprio e solo a fattori quali momentanei disservizi nell'erogazione del carburante o nella refrigerazione della stazione di servizio, o in piccole differenze di costo dei carburanti rispetto a quello di altri impianti in zona, ovvero ancora nella mancata adesione a singole campagne promozionali.
Un ragionamento presuntivo in tal senso, infatti, trova un suo primo ostacolo logico già in considerazioni di comune esperienza, secondo le quali situazioni di disagio legate alle suddette situazioni possono valere a infastidire e a sviare altrove singoli clienti (come dimostrato dalle dichiarazioni degli autotrasportatori sentiti in sede testimoniale) ma non certo a giustificare il vertiginoso calo dei ricavi verificatosi tra il 2009 e il 2014.
La linearità di un percorso indiziario nel senso invocato dalla , poi, viene irrimediabilmente CP_1 compromessa dai puntuali rilievi svolti, in proposito, dalla difesa dell'appellante, la quale ha evidenziato, sulla scorta dei dati di bilancio della di quegli anni, che già nel 2009, quando nella prospettazione CP_1 Part dell'appellata ancora non erano iniziate le condotte scorrette e inadempienti dell' i ricavi da cessione di carburante erano sensibilmente diminuiti di circa un milione di euro rispetto al precedente anno 2008; mentre nel 2011, quando nella prospettazione della si erano verificati i maggiori disagi da mancata CP_1 manutenzione, i ricavi delle vendite di carburante erano lievemente aumentati rispetto all'anno precedente;
così come negli anni successivi, malgrado la pacifica risoluzione delle problematiche tecniche, i ricavi erano tornati progressivamente a contrarsi.
Del resto la sentenza appellata non supera le aporie logiche sopra indicate né richiama elementi idonei a sorreggere un convincente ragionamento presuntivo, limitandosi a calcolare il calo di guadagni e a desumere, da questa stessa circostanza, l'efficienza causale dei fattori che tale calo avrebbero determinato, con una evidente inversione del percorso logico-probatorio volto a valutare la fondatezza della domanda risarcitoria.
Deve allora concludersi che, anche laddove si dovessero ravvisare profili di inadempimento nel supporto Part manutentivo e nelle politiche commerciali dell' non sarebbero comunque ravvisabili, in atti, elementi sufficienti a supportare, secondo un criterio di probabilità, un giudizio di ricorrenza di un nesso eziologico tra siffatti inadempimenti e i mancati guadagni della , risultando egualmente – se non maggiormente CP_1
– percorribile l'ipotesi che tale mancato guadagno sia attribuibile, in tutto o in parte, ad altri fattori causali, da individuarsi in fattori esterni (tra cui in particolare quello, segnalato dall'appellante, del trend ascendente dei prezzi dei carburanti, con conseguente trend inverso delle vendite degli stessi), ovvero anche nel comportamento della stessa , non più interessata ad un'ottimale gestione della stazione di servizio CP_1 dopo avere appreso dell'avversa volontà di recesso anticipato;
comportamento, quest'ultimo, idoneo ad elidere, in misura corrispondente, il diritto al risarcimento, stante il dovere del creditore ex art.1227 co.2 cc di usare l'ordinaria diligenza per evitare l'aggravamento del danno.
A ciò consegue il rigetto della domanda volta al ristoro di tale voce di danno, in quanto rimasta indimostrata nell'an o, quanto meno, nel quantum, senza del resto che, in quest'ultimo caso, ricorrano i presupposti per Part una quantificazione equitativa della quota di pregiudizio riferibile alle condotte dell'
6 Part 4. Con una seconda serie di doglianze, anch'esse suscettibili di esame congiunto, l' ontesta la pronuncia di primo grado nella parte in cui dichiara la nullità ex art.1 co.10 D.Lgs.32/98 delle clausole sui canoni contenute nei due contratti del 2010 e del 2012 relativi alle attività non oil, da ritenersi sostituite di diritto Part dai canoni massimi stabiliti dall'accordo interprofessionale del 23.7.98, con conseguente condanna dell' a restituire alla la differenza in eccesso, quantificata dal CTU in € 28.435,31 più iva. CP_1
Lamenta l'appellante, in proposito, che la sentenza impugnata avrebbe del tutto omesso di valutare le quattro eccezioni da lei svolte in primo grado per sostenere l'inapplicabilità al caso di specie degli accordi del 1998; eccezioni il cui contenuto genericamente richiama, per poi riproporre in modo espresso una soltanto delle eccezioni, da ritenersi a suo avviso assorbente, ossia quella secondo cui la disciplina imperativa contenuta in tali accordi non sarebbe stata applicabile alle nuove attività concesse in regime di franchising,
e ciò in quanto nella tabella allegata agli accordi era stato inserito un “nota bene” che espressamente le escludeva, affidando alla successiva contrattazione aziendale la determinazione delle aliquote per le attività commerciali esercitate in forma di affiliazione commerciale.
Osserva la Corte che tali ragioni di impugnazione sono in parte inammissibili e in parte infondate.
Ed invero non trova riscontro in atti la tesi dell'appellante secondo cui il primo giudice avrebbe omesso di Part esaminare il contenuto delle eccezioni sollevate dall' n punto di inapplicabilità degli accordi del 1998 alla fattispecie in esame, risultando al contrario che il giudicante (pagg.27-28 della sentenza) abbia affrontato espressamente la questione pervenendo, sulla base di articolate argomentazioni, alla conclusione contraria della piena applicabilità degli accordi del 1998 ai contratti intercorsi tra le parti in causa.
Stante ciò, era onere dell'appellante censurare il percorso argomentativo seguito dal giudice di prime cure, individuandone gli errori in punto di fatto e di diritto ed esplicitando l'idoneità delle proprie ragioni a Part determinare una modifica della decisione appellata;
ed invece la difesa dell' si è limitata a lamentare infondatamente un mancato esame delle sue ragioni da parte del giudicante, ragioni che neppure ha riproposto espressamente;
con la conseguenza che l'impugnazione, per tali parti, è affetta da inammissibilità ai sensi dell'art.342 c.p.c..
Per la parte in cui consiste nella specifica doglianza di inapplicabilità degli accordi in forza del nota bene contenuto nella tabella ad essi allegata, invece, l'appello è da rigettare perché infondato.
Come osservato dalla difesa della , infatti, le domanda di nullità e di ripetizione dell'eccedenza da CP_1 lei formulate non riguardano i canoni stabiliti per il rapporto di franchising ma unicamente ed espressamente quelli stabiliti per l'affitto d'azienda; e ciò può essere affermato senza alcun dubbio non soltanto – scontatamente – rispetto al contratto di affitto d'azienda del 2010 (nel quale non è contemplato alcun rapporto di affiliazione commerciale), ma anche rispetto al contratto di affiliazione e di affitto di azienda dell'11.1.12, il quale ultimo regola con clausole distinte i canoni relativi al franchising (parte I – art.7) e i canoni relativi all'affitto d'azienda (parte II – art.9).
Poiché dunque le domande della riguardano soltanto i canoni da affitto d'azienda e non già quelli CP_1 Part da affiliazione, il “nota bene” invocato dall' relativo soltanto a quest'ultima tipologia di rapporto – non può essere utilmente richiamato, applicandosi invece senz'altro alla fattispecie i canoni massimi inderogabili di cui alla tabella, utilizzando i quali il CTU – con metodi e considerazioni non contestati in alcun modo da parte appellante – è giunto a determinare l'eccedenza complessiva oggetto della pronuncia di condanna.
5. L'accoglimento parziale dell'appello giustifica, all'esito di una ponderazione delle ragioni di soccombenza reciproca nel doppio grado di giudizio, che l' venga condannata a rifondere alla le spese di Pt_1 CP_1 lite di primo e di secondo grado (liquidate nella misura indicata nel dispositivo) per la quota di 1/3, con compensazione tra le parti del restante terzo.
6. La sentenza appellata va confermata nelle restanti parti (ivi compresa la statuizione sulle spese di CTU).
P.Q.M.
7 La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Pt_1
[...
, in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 22/2025 emessa dal Tribunale di Bari in data 7.1.2025, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda di risarcimento dei danni da mancato guadagno proposta dalla nei confronti dell' ; Controparte_1 Pt_1
2) conferma nel resto la sentenza appellata;
3) condanna l' a rifondere alla la quota di 1/3 delle spese di entrambi i gradi di Pt_1 Controparte_1 giudizio, quota che liquida per il primo grado in € 430,00 per esborsi ed € 6.458,00 per compensi oltre
RSG del 15%, CPA e IVA come per legge, e per il presente grado in € 4.052,00 per compensi oltre RSG del 15%, CPA e IVA come per legge, con compensazione tra le parti della restante quota di 2/3;
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Corte, il 24 settembre 2025
Il Consigliere est.
Dott. Riccardo Leonetti
Il Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia
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