Articolo 15 della Legge 29 giugno 1951, n. 489
Articolo 14Articolo 16
Versione
22 luglio 1951
Art. 15.
Il personale trasferito che, per riconosciuta impossibilita' di trovare l'abitazione nella nuova sede di servizio, trasferisca la famiglia, i mobili e le masserizie in comune viciniore, e' ammesso ugualmente a fruire delle indennita' e rimborsi inerenti al trasferimento, purche' la distanza dalla casa municipale del comune viciniore alla nuova sede di servizio non superi i trenta chilometri.
Il successivo trasferimento nella sede di servizio, purche' effettuato entro il termine di cui all'ultimo comma del precedente art. 13, da' diritto al rimborso delle spese di viaggio delle persone di famiglia e di trasporto del mobilio e delle masserizie.
Entrata in vigore il 22 luglio 1951