Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 01/04/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto (ai sensi dell'art. 429 c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 214/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MAURO PETRUCCIOLI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via Tiziano 12 52100 Arezzo ITALIA presso il difensore avv. MAURO
PETRUCCIOLI
RICORRENTE nei confronti di
C.F. ), CP_1 P.IVA_1
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
RESISTENTI CONTUMACI
C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009) Con ricorso depositato in data 21.2.2025, agisce nei Parte_1
confronti di e CP_1 Controparte_2
esponendo che fino al dicembre 2023 Controparte_3
ha esclusivamente conferito i flussi di TFR in maturazione dalla data di iscrizione al Fondo di previdenza complementare;
che per il periodo maggio
2022 – Dicembre 2023 la ha omesso di conferire al Fondo “Alleata CP_1
Previdenza” il TFR maturato dal ricorrente, salvo due sporadici versamenti, il primo di € 35,58 del 15.9.2023 riferito al TFR del mese di agosto 2023 - pur se il versamento corretto avrebbe dovuto essere pari ad € 117,34 - e il secondo di €
108,22 del 9.1.2024 per il TFR della 13ma mensilità del 2023; che dal conteggio effettuato risulta un ammanco pari a complessivi € 2.219,19 al lordo Irpef.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Non si costituisce parte resistente.
Il giudice – rilevata la ritualità della notifica – ne dichiara la contumacia.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'adesione del lavoratore ad un fondo di previdenza complementare, come in fattispecie, dà luogo ad un rapporto trilaterale tra il datore di lavoro, il Fondo ed il prestatore di lavoro, ricondotto allo schema della delegazione di pagamento regolata dal codice civile, in virtù della quale il lavoratore è qualificabile come delegante, il datore di lavoro come delegato ed il fondo pensione come delegatario, con la conseguenza che il lavoratore, in caso di omesso versamento della contribuzione del datore di lavoro al Fondo di previdenza complementare, può ben agire iure proprio, ma solamente per ottenere una condanna del datore di lavoro a favore di terzo, vale a dire in favore del Fondo di previdenza complementare, che è parte necessaria del giudizio: i versamenti effettuati dal
2 datore di lavoro nei fondi di previdenza complementare hanno infatti natura previdenziale e non retributiva, in quanto il relativo obbligo nasce da un ulteriore rapporto contrattuale distinto dal rapporto di lavoro subordinato ed il beneficio che il lavoratore trae da tale ulteriore rapporto di previdenza integrativa non è costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso potrà percepire, cosicché “la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto” (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite n. 4684/2015).
È pertanto evidente che l'omissione di cui trattasi, così come l'omesso accantonamento delle quote da parte del Fondo pensionistico, si ripercuote negativamente ed in via diretta sul lavoratore, destinatario della prestazione previdenziale.
Ritiene il giudicante che ben possa accogliersi la domanda formulata in tesi, sul rilievo che – come evidenziato da recente giurisprudenza della
Cassazione (Cfr. Cass. Sez. Lav. n. 19510/2023) – non può negarsi la natura retributiva delle quote di T.F.R. maturando, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al Fondo di
Previdenza Complementare, fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro.
Ne deriva che la posizione contributiva del ricorrente debba essere sanata, condannando le società resistenti, in solido tra loro ai sensi dell'art. 2112 c.c. nella loro qualità di cedente (COM.NET) e cessionaria ( Controparte_2
, a corrispondere al Fondo di pensione complementare le quote
[...]
contributive di TFR non versate.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo.
P.Q.M.
3 L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA l'inadempimento di CP_1 consistente nell'aver omesso, nei confronti del ricorrente per il periodo maggio
2022-dicembre 2023, il versamento al Fondo Pensione “Alleata Previdenza”
(iscritto all'Albo Covip con il n.5006), Piano Individuale Pensionistico di Tipo
Assicurativo, polizza n. n.25709061, gestito da , del Controparte_3
TFR maturato nel detto periodo per un ammanco di complessivi € 2.219,19 al lordo Irpef;
2. NA e CP_1 Controparte_2 in solido tra loro, al versamento in favore del Fondo Pensione “Alleata
Previdenza” (iscritto all'Albo Covip con il n.5006), Piano Individuale
Pensionistico di Tipo Assicurativo, polizza n. n.25709061, gestito da
[...]
, del TFR maturato dal ricorrente e non versato al detto Fondo Controparte_3 nel periodo maggio 2022-dicembre 2023 nell'importo di complessivi € 2.219,19 al lordo Irpef, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
3. NA e CP_1 Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento – in favore del ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 886,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Arezzo, 01/04/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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