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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
D.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr. PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.2068/2019 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.683/2019 del Tribunale di Torre Annunziata vertente
TRA
C.F. ) con sede in Conegliano (TV) alla via Alfieri n. Parte_1 P.IVA_1
1, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la nella Parte_2
qualità di mandataria, elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Matteotti n.7, presso lo studio delle avv.te Antonella Mazzeo (C.F. ) e Lorenza Mazzeo (C.F. C.F._1
), dalle quali è rappresentata e difesa, in sostituzione dell'Avv.Lorenzo C.F._2
Mazzeo deceduto, in virtù di procura in calce all'atto di costituzione in data 8.2.2024
APPELLANTE
E
(P.IVA ) con sede in Agerola (NA) alla via Controparte_1 P.IVA_2
Villani n 8, in persona del legale rappresentante pro tempore
(C.F. ) nato ad [...] il [...] Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliati in Sant'Arpino (CE) alla Via Santa Maria a Piro n.4, presso lo studio dell'avv. Andrea Lampitelli (C.F. , dal quale sono rappresentati e C.F._4
difesi, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATI
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art.127-ter c.p.c. depositate entro il termine del 10.10.2024 fissato in sostituzione dell'udienza prevista per la medesima data, le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti e alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I.
1. Con atto di citazione notificato il 04.12.2014, la e Controparte_1 CP_2
– nella qualità di fideiussore della creditrice principale - proponevano opposizione
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n.1349/2014 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in favore della (odierna ), avente ad oggetto la somma di Parte_3 Parte_1 euro 197.682,70, oltre interessi e spese di giudizio, richiesta dall'Istituto di credito a titolo di saldo debitore del conto corrente n.1000/639, acceso in data 11.02.2008 presso il Banco di
Napoli S.p.A..
In particolare, gli opponenti eccepivano la non debenza della somma richiesta dalla CP_3 in considerazione dell'illegittimità degli interessi convenzionali, della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e della commissione di massimo scoperto applicati nel corso del rapporto.
Chiedevano quindi :
“1) accertarsi, anche a seguito di apposita CTU tecnico-finanziaria, che il Banco di Napoli
S.p.a. ha applicato ai conti correnti nn. 1000/3222 e 121757, interessi usurari, e per l'effetto, in applicazione dell'art. 1815 c.c. dichiarare la nullità della clausola degli interessi;
2) ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento ai rapporti di conto corrente n. 1000/3222 e 121757, determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla società esponente senza pattuizione sottoscritta dalla senza alcuna Controparte_1
preventiva comunicazione;
3) ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto di conto corrente 1000/3222 e 121757, a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli alla
in alternativa a seguito di esibizione e/o produzione in giudizio Controparte_1
della parte convenuta delle lettere contratto ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese;
4) ritenere e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso in quanto “prestazione senza causa”, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo dei rapporti di conto corrente n.
1000/3222 e 121757, in aggiunta agli interessi passivi;
5) ritenere e dichiarare non dovute, perché mai pattuite e dunque indebite, le somme corrisposte dalla al Banco di Napoli s.p.a.; Controparte_1 6) rideterminare il saldo effettivo dei rapporti bancari in oggetto al momento della data di citazione, e riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dall'apertura con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi di commissioni di massimo scoperto e di spese, eliminando le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni. In subordine, applicando per tutta la durata del rapporto gli interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B. (d.lgs. 385/93);
7) revocare il decreto ingiuntivo nei confronti del sig. , per inoperatività della Controparte_2
fideiussione in quanto la stessa era stata prestata per il conto corrente n. 639 chiuso in assenza di sofferenza, e non per i conti correnti n. 1000/3222 e 121757”.
I.
2. Con comparsa di risposta, depositata in data 14.5.2015, si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo con conferma Parte_3 dello stesso in ragione della sussistenza del credito dell'Istituto Bancario, nonché il rigetto della domanda di accertamento ex adverso proposta.
I.
3. Espletata l'attività istruttoria, il giudice istruttore con ordinanza del 13.1.2017 disponeva procedersi all'espletamento di consulenza contabile incaricando il dott. di Persona_1
rispondere ai seguenti quesiti:
“- accertare quale saggio di interessi convenzionali sia stato applicato nel rapporto di c.c. dedotto in giudizio, verificando se la misura dello stesso sia stata determinata per iscritto, o abbia fatto riferimento a vincolanti discipline del saggio fissate su scala nazionale da accordi di cartello, ovvero ad accordi contenenti diverse tipologie di tassi privi di parametri centralizzati e vincolanti;
- sostituire, in caso di mancata determinazione del tasso di interessi convenzionali, come sopra richiesta, agli interessi convenzionali calcolati dall'Istituto di credito gli interessi al tasso legale;
- accertare, per il caso di interessi moratori ultralegali, se questi siano stati applicati anche successivamente alla chiusura del rapporto di conto corrente in contestazione e, in caso positivo, calcolare la somma eventualmente dovuta dalla parte attorea per il periodo successivo alla chiusura del conto in contestazione, con l'applicazione del tasso di interesse nella misura legale;
- sottrarre dal saldo di conto azionato l'importo addebitabile alla capitalizzazione trimestrale degli interessi operata dalla banca, senza alcun calcolo degli interessi debitori, neanche con capitalizzazione annuale, ivi compresi quelli eventualmente calcolati sulle commissioni di massimo scoperto, nonché l'eventuale applicazione della commissione di massimo scoperto;
- determinare l'importo finale del saldo alla data di apertura all'estinzione del rapporto indicato”.
I.
4. Espletato l'incarico, il C.T.U. concludeva affermando l'impossibilità di procedere alla rielaborazione del saldo finale dei conti correnti oggetto della controversia stante il mancato deposito della documentazione contabile da parte dell'Istituto di credito.
I.
5. Precisate le conclusioni, a seguito della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., il Tribunale di Torre Annunziata con la sentenza resa a verbale n. 683/2019 all'udienza del 18.3.2019, così provvedeva:
“A) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca interamente il decreto ingiuntivo opposto;
B) rigetta la domanda riconvenzionale formulata dagli opponenti;
C) condanna la banca opposta al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00 per diritti ed onorario ed euro 406,50 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, se dovute;
D) pone definitivamente a carico delle parti, in egual misura, le spese di c.t.u.;
E) compensa la restante metà delle spese di lite”.
Nel dettaglio, il Tribunale accoglieva l'opposizione in considerazione del fatto che la CP_3 opposta non aveva ottemperato all'onere della prova su di lei incombente, avendo essa omesso di depositare in atti gli estratti conto necessari a provare il diritto di credito vantato, oggetto di contestazione da parte dei debitori ingiunti.
II.
1. Avverso detta sentenza con atto notificato in data 19.4.2019 proponeva appello la
– dichiarandosi cessionaria del credito controverso nell'ambito di una Parte_1 operazione di cartolarizzazione del 20.04.2018 – chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“accogliere, per i motivi suindicati, l'appello proposto con il presente atto e, per l'effetto, riformare ed annullare integralmente la sentenza n. 683/2019, emessa dal Tribunale di
TORRE ANNUNZIATA Sez. Civ., in data 18.03.2019 e pubblicata in data 18.03.2019, notificata a mezzo PEC in data 22.3.2019, secondo i principi impugnatori di cui in premessa.
-accogliere integralmente l'atto di appello e di conseguenza riformare ed annullare integralmente la sentenza n. 683/2019 del Tribunale di Torre Annunziata, in quanto assolutamente iniqua ed illogica, alla luce anche dell'indispensabilità della prova del tutto disattesa da parte del GOP che ha omesso di pronunciarsi nel merito;
NEL MERITO DELLE QUESTIONI DI DIRITTO DEL PRIMO GRADO: -preliminarmente dichiarare il difetto di legittimazione attiva delle parti fideiussorie in merito alla posizione derivativa del contratto di conto corrente de quo;
“1) rigettare la domanda attrice in quanto inammissibile, improponibile, illegittima ed infondata, stante le contestazioni generiche sollevate dagli attori, oltre che non fondata su prova scritta e non di pronta soluzione, come richiesto per legge. E per le motivazioni esposte, rigettare totalmente la proposta domanda, rigettare ogni presunto addebito di mancata correttezza e di buona fede della CP_3
2) rigettare la proposta domanda, in ogni sua richiesta, giacchè inammissibile, improponibile, illegittima ed infondata, stante le contestazioni generiche e contraddittorie sollevate: in ordine al superamento del tasso ultralegale, stante l'applicazione della deliberazione del CICR del 9.2.2000, e la stipula per iscritto del rapporto e del calcolo degli interessi, come da prospetto analitico, e sia in quanto tale eccezione di tasso ultralegale o anatocistico non è provata documentalmente né tanto meno specificata o individuata nel suo ammontare. e per le motivazioni esposte, rigettare totalmente la domanda degli opponenti, con tutte le conseguenze di legge;
3) tenuto conto della documentazione prodotta, del contratto di conto corrente con scheda di sintesi, con certificazione ex art. 50 tub oltre che la prova offerta dagli estratti conto depositati anche quelli scalari in sede di conclusionale, e quindi della fondatezza e legittimità del credito vantato dalla comparente e delle prove poste a fondamento dello stesso, nel rispetto delle norme di rito, e di tutte le eccezioni e deduzioni sollevate, si chiede e si insiste in questa sede per il rigetto della domanda, con accertamento della fondatezza del credito della parte convenuta, palesemente dovuto, mai contestato, così come determinato o da determinarsi, anche con apposita rinnovazione della ctu contabile – bancaria, alla luce degli estratti conto;
4) rigettare la domanda di accertamento assolutamente infondata e non provata, come la stessa domanda di restituzione;
5) condannare gli attori appellati al pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione a favore del procuratore costituito.
6) rigettare quindi la domanda di determinazione del dovuto e di eventuale restituzione delle somme percepite illegittimamente, in quanto assolutamente generica e temeraria, nonché non provata e non fondata e né tanto meno quantificata e per assenza di usura contrattaule;
7) rigettare l'eccezione di applicazione di tassi anatocistici nonché delle commissioni di massimo scoperto, stante peraltro la riduzione del ricalcolo eseguita direttamente dall'Istituto e comunque rientranti nel tasso convenuto ex contratto del conto corrente;
8) rigettare comunque l'eccezione dei tassi ultralegali (anche usurai) per insussistenza dell'illecito e per mancata prova del tasso soglia di antiusura, non estendendosi la stessa clausola eventualmente usuraia all'intera impalcatura contrattuale;
9) emettere ogni altro provvedimento di giustizia del caso”.
A sostegno dell'impugnazione, l'appellante proponeva due sostanziali motivi di gravame.
Con il primo motivo impugnava il capo di sentenza con cui il Tribunale aveva ritenuto non provato il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, in ragione dell'omessa allegazione della documentazione contabile necessaria a dimostrare la fondatezza della pretesa.
Secondo la creditrice, tale valutazione sarebbe errata in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che la in sede di costituzione, aveva depositato i contratti di CP_3
apertura del conto corrente e, successivamente, in sede di comparsa conclusionale, tutti gli estratti conto necessari a provare il credito. In ragione di ciò, il Tribunale avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio già conclusa, tenendo conto dei nuovi documenti depositati.
In ogni caso, in considerazione della indispensabilità della documentazione suddetta, chiedeva di ammetterne l'acquisizione in appello in applicazione di quanto disposto dall'art.437 co. 2 c.p.c.
Con il secondo motivo, invece, l'appellante chiedeva la riforma del capo di sentenza con il quale il Tribunale, recependo l'esito della consulenza tecnica, aveva dichiarato l'usurarietà originaria dei tassi di interesse debitori pattuiti. Tale statuizione sarebbe errata in quanto la valutazione sulla legittimità dei tassi era stata erroneamente effettuata cumulando il tasso previsto per gli interessi corrispettivi con quello previsto per gli interessi moratori. In ogni caso, secondo gli appellanti, anche a voler concludere per l'usurarietà dei soli interessi moratori, ciò non comporterebbe l'illegittimità anche delle clausole relative agli interessi corrispettivi.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 09.10.2019, la
[...]
e chiedevano il rigetto dell'avversa impugnazione e Controparte_1 Controparte_2
così concludevano:
“si insiste affinché l'adita Corte di Appello di Napoli dichiari l'inammissibilità della chiesta acquisizione dei documenti (estratti conto) non esibiti in primo grado dall'Istituto di credito, ed il rigetto del proposto appello, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, confermando totalmente la sentenza di primo grado in quanto assolutamente corretta in ogni sua parte e debitamente motivata. In subordine, e solo nel caso cui l'adita Corte d'Appello dovesse ritenere di dover acquisire la detta documentazione e di ordinare il rinnovo della CTU, si insiste affinché venga accertato che il Banco di Napoli S.p.A. ha applicato ai conti correnti nr.° 1000/3222 e nr.°121757, interessi usurari, e per l'effetto, in applicazione dell'art. 1815 c.c. dichiarare la nullità della clausola degli interessi;
ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento ai rapporti di conto corrente nr.°1000/3222 e nr.°121757, determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla società esponente senza pattuizione sottoscritta dalla e senza Controparte_1
alcuna preventiva comunicazione;
ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto di conto corrente nr.°1000/3222 e nr.°121757, a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese, nonché l'inefficacia e
l'invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli alla in alternativa a seguito di esibizione e/o Parte_4
produzione in giudizio della parte convenuta delle lettere contratto, ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni
e delle spese;
ritenere e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso in quanto “prestazione senza causa”, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo dei rapporti di conto corrente nr.°1000/3222 e nr.°121757, in aggiunta agli interessi passivi;
ritenere e dichiarare non dovute, perché mai pattuite e dunque indebite, le somme corrisposte dalla al Banco di Napoli s.p.a.; Controparte_1
rideterminare il saldo effettivo dei rapporti bancari in oggetto al momento della data di citazione, e riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dall'apertura con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi di commissioni di massimo scoperto e di spese, eliminando le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni. In subordine, applicando per tutta la durata del rapporto gli interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B. (D.lgs. 385/93); rigettare l'Appello nei confronti del sig. , per inoperatività della Controparte_2 fideiussione in quanto la stessa era stata prestata per il conto corrente nr.°639 chiuso in assenza di sofferenza, e non per i conti correnti nr.°1000/3222 e nr.°121757”.
Precisate le conclusioni e lette le note scritte depositate entro il termine fissato ex art. 127- ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per il 10 ottobre 2024, la causa veniva assunta in decisione con ordinanza del 23 ottobre 2024, assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
1.1. Con il primo motivo di gravame, la si duole sostanzialmente Parte_1 dell'erroneità della decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto non provato il credito vantato dall'Istituto di credito nei confronti della correntista per la mancanza agli atti degli estratti di conto corrente depositati solo in sede di comparsa conclusionale.
Al fine di individuare correttamente l'effettiva ripartizione dell'onere della prova tra le parti, appare opportuno precisare che il presente giudizio ha avuto inizio con il ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla , concesso ed opposto dalla Parte_3 Controparte_1
Costituisce principio consolidato quello secondo cui l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprimendo una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali (Cass. n. 5754 del 10 marzo
2009; Cass. n. 15339 del 10 dicembre 2000), ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. tra molte, Cass. 19 settembre 2013, n.
21466; Cass. n. 5915 dell'Il marzo 2011, Cass. n.5071 del 3 marzo 2009).
In generale, quindi, è onere della parte opposta dimostrare la spettanza nel merito del diritto fatto valere in sede di ingiunzione, adempiendo all'onere della prova che normalmente incombe in capo all'attore secondo il disposto dell'art. 2697 c.c..
Questo stesso principio assume dei connotati ancor più specifici nel caso in cui ad aver richiesto il rilascio del decreto ingiuntivo sia stato un istituto bancario interessato ad ottenere il pagamento del saldo passivo dei rapporti intrattenuti con il correntista rimasto inadempiente. Nell'ambito del contenzioso bancario, infatti, si ritiene che nella fase di cognizione sommaria preliminare all'emissione del decreto monitorio, sia sufficiente che la fornisca la prova CP_3
del proprio credito anche sulla base di un estratto conto certificato dal lei stessa, depositando il c.d. estratto di salda conto. Dispone l'art. 50 TUB – il quale ha sostituito il vecchio art. 102 della Legge Bancario n. 141/1938 – che “La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”. Mentre il salda-conto, quindi, è un documento costituito appositamente dalla stessa contenente la sola indicazione del saldo passivo del conto corrente, l'estratto conto CP_3
vero e proprio riproduce integralmente i dati annotati relativi a tutte le operazioni affluite sul conto corrente. Solo quest'ultimo, quindi, consente al correntista di tutelare i propri interessi e di contestare in modo consapevole le risultanze contabili della CP_3
Laddove, quindi, il debitore ingiunto proponga formale opposizione al decreto monitorio contestando in maniera chiara i fatti posti a fondamento della pretesa creditoria, l'estratto di salda conto ex art. 50 TUB non costituisce più di per sé prova del credito azionato dalla banca, la quale quindi è tenuta a supportare la propria pretesa creditoria tramite la produzione integrale degli estratti conto e del contratto di conto corrente.
Secondo i giudici di legittimità “nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali (non utilizzabilità dell'estratto conto certificato) ma sostanziali (contestazione dell'estratto conto e dell'importo a debito, anche in ragione dell'applicazione di tassi ultralegali e anatocismo), nel giudizio a cognizione piena, successivo all'opposizione, spetta alla banca opposta (od alla cessionaria che sia subentrata nella sua posizione) produrre il contratto stipulato, documentare l'andamento del rapporto e fornire così la piena prova della propria pretesa”
(Cass. civ. ord. n. 12818/2024; conf. Cass. civ. ord. n. 14640/2018).
Applicando i richiamati principi al caso di specie, deve ritenersi assolutamente corretta la decisione del giudice di prime cure il quale, con la sentenza gravata, non provata la pretesa creditoria.
Il credito della infatti, non può ritenersi dimostrato sulla base dei soli estratti di salda- CP_3 conto allegati dall'Istituto di credito a sostegno del ricorso monitorio, in presenza di una opposizione della correntista con la quale il credito è stato contestato nel merito, essendo stata eccepita l'illegittimità degli interessi convenzionali, della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e della commissione di massimo scoperto applicati nel corso del rapporto
Contrariamente a quanto sostenuto dalla appellante, correttamente il giudice di prime CP_3
cure non ha tenuto conto della documentazione contabile ha revocato il decreto ingiuntivo e rigettato la domanda della ritenendo depositata telematicamente solo ed CP_3
esclusivamente in sede di comparsa conclusionale ex art. 281-sexies c.p.c. in data 1 agosto
2018.
In proposito e con specifico riferimento alle preclusioni istruttorie si osserva che il Codice di procedura civile individua due momenti in cui le parti possono esercitare il loro potere- dovere di articolare le istanze istruttorie: il primo, rappresentato dalla fase introduttiva del giudizio ex artt. 163 n. 5 e 167 c.p.c.; il secondo, corrispondente alla fase immediatamente successiva alla fase della trattazione stricto sensu considerata nella quale avviene la definizione del thema decidendum, ovvero entro i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c..
Al di fuori dello spazio temporale individuato da questi due momenti, è assolutamente preclusa alle parti la formulazione di ulteriori istanze istruttorie, nonché il deposito della documentazione che ciascuna di esse avrebbe già potuto depositare entro i termini di legge.
Pertanto, deve considerarsi tardiva e, quindi, inammissibile la documentazione depositata dall'allora unitamente alla comparsa conclusionale, essendo essa avvenuta al Parte_3
di fuori delle preclusioni legislative.
Né tantomeno può essere condivisa la difesa della secondo cui tale documentazione CP_3
dovrebbe essere ammessa in appello in quanto avente il carattere della indispensabilità ai fini della decisione.
Innanzitutto, appare del tutto errato il riferimento operato da parte appellante all'art. 437
c.p.c., trattandosi di una norma che prevede dei particolari poteri di acquisizione documentale esercitabili dal giudice di appello solo ed esclusivamente nei casi in cui alla controversia si applichi il c.d. rito lavoro.
Nel caso di specie si tratta di una materia rientrante nell'ambito di applicazione della normativa prevista per il rito ordinario di cognizione trovando applicazione, quindi, quanto disposto dall'art. 345 c.p.c..
Nel dettaglio, considerando il momento in cui la controversia è stata introdotta con ricorso depositato nel giugno 2014, occorre fare riferimento alla formulazione dell'art.345 terzo comma c.p.c. frutto della modifica legislativa realizzata con il D.L. 22 giugno 2012 n. 83
(convertito con la l. 143/2012), il quale dispone chiaramente che “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”. Con la modifica legislativa, infatti, è stata abrogata l'ulteriore ipotesi in cui il legislatore ammetteva il deposito in appello della documentazione mai prodotta in primo grado, configurabile nel caso in cui il collegio li ritenesse “indispensabili ai fini della decisione della causa”.
In virtù della suddetta abrogazione, quindi, nel caso di giudizio di appello a cui si applicano le norme del rito ordinario di cognizione, l'unico caso in cui una parte potrà depositare documenti nuovi è rappresentata dall'ipotesi in cui riesca a dimostrare di non aver potuto allegare i suddetti documenti in primo grado per causa ad essa non imputabile, non assumendo più alcuna rilevanza l'ulteriore eccezione alle preclusioni generali costituita dal fatto che si tratti di un documento indispensabile ai fini della decisione.
Sul punto, l'odierna appellante non ha mai dedotto alcuna ragione che avrebbe comportato l'impossibilità di produrre in giudizio la documentazione necessaria, tale da giustificare la produzione tardiva in appello degli estratti conto.
Per i motivi suddetti, quindi, il primo motivo di appello è infondato e deve essere rigettato.
2. Va considerato inammissibile, invece, il secondo motivo di gravame proposto da parte della , in considerazione del fatto che le doglianze proposte dall'appellante Parte_1
risultano assolutamente inconferenti e non pertinenti al concreto tenore del decisum e alle soluzioni accolte dal primo giudice.
Secondo l'appellante, infatti, andrebbe riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice avrebbe accertato e dichiarato l'illegittimità dei tassi di interessi convenzionali applicati nel corso del rapporto in quanto contrari alla normativa anti-usura.
Sebbene il giudice in sede di motivazione abbia trattato – seppur brevemente – la questione dell'usurarietà dei tassi pattuiti, a tale valutazione non è corrisposto un capo di sentenza avente carattere propriamente decisorio. e, in quanto tale, suscettibile di impugnazione. Del resto, sul punto non è neanche configurabile una vera e propria soccombenza dell'Istituto di credito, dato che è lo stesso Tribunale ad affermare chiaramente che la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente non sia suscettibile di accoglimento, essendosi
“limitata a una contestazione generica. Tra l'altro, pur avendo la consulenza contabile accertato che il conto corrente principale è affetto da usura originaria, tuttavia, la mancata produzione in atti degli estratti conto ha precluso qualsiasi rielaborazione del rapporto di conto corrente. In definitiva l'opponente, attore in senso sostanziale quanto alla domanda riconvenzionale, non ha assolto l'onere a suo carico di dimostrare un effettivo credito alla ripetizione di somme ex art. 2033 c.c., in mancanza della completa documentazione del rapporto (Cass. n. 9201\2015)”.
Per tali motivi, quindi, il motivo di appello risulta inammissibile sia per contrarietà all'art.342
c.p.c. sia per carenza di interesse all'impugnazione, non essendosi configurata sulla questione della usurarietà una reale soccombenza.
Per tutti questi motivi, quindi, l'appello va integralmente rigettato con conferma della sentenza gravata.
3. Le spese seguono la soccombenza, secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1,
c.p.c., e si pongono quindi in capo all'appellante stante il rigetto integrale del gravame proposto.
Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n.55/2014 e aggiornati al DM n.147/2022, con riguardo al valore della causa da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 e quantificando il compenso ai valori medi delle tariffe tenendo conto delle fasi effettivamente svolte, con esclusione quindi della fase istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello.
4. Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.01.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta – nel caso di specie l'appellante - è tenuta a Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e , avverso la Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
sentenza n. 683/2019 del Tribunale di Torre Annunziata, con atto notificato in data
19.4.2019, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
b) condanna al pagamento in favore di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida complessivamente in €
[...]
9.991,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con distrazione in favore dell'avv.Andrea Lampitelli dichiaratosi antistatario;
c) visti gli artt. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia)
e 1, comma 18, L.n.228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo.
Così deciso in Napoli, addì 6.2.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
D.ssa Aurelia D'Ambrosio