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Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 29/10/2024, n. 1807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1807 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Carmelo Proiti, all'udienza del
29 ottobre 2024, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 457/2012 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Rita Lazzara, giusta C.F._1
mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in S. Agata
Militello, via San Martino n. 56;
- ricorrente -
contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonello Monoriti, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliati in Messina
CP_ presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
- resistente -
OGGETTO: disconoscimento rapporto agricolo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.03.2012, Parte_1 conveniva in giudizio l' premettendo di essere bracciante agricolo e di aver CP_1
svolto la relativa attività lavorativa alle dipendenze della Azienda Agricoltura e
Foreste nell'anno 2009 per 158 giornate lavorative e nell'anno 2010 per 165 giornate lavorative.
Evidenziava, inoltre, che lo stesso essendo stato licenziato ed in possesso della necessaria anzianità contributiva, il 22.03.2010, presentava istanza per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola per 165 giorni per l'anno 2010.
Tuttavia, la prestazione non veniva pagata e, di conseguenza, trascorsi i CP_ termini di legge veniva proposto ricorso amministrativo;
l' con nota del
23.11.2011 comunica il non accoglimento della domanda con la seguente motivazione “reiezione dom: risulta iscritto negli elenchi CD/CM”.
Parte ricorrente assumeva informazioni presso l' resistente, dal CP_1
quale apprendeva della cancellazione dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli e della iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti in quanto titolare di partita IVA ed iscritto alla camera di commercio come imprenditore agricolo.
Il ricorrente evidenziava che di fatto la partita IVA e l'attività per la quale aveva richiesto iscrizione alla Camera di Commercio non era stata avviata né impiantate le relative colture, motivo per cui lo stesso aveva provveduto a richiedere la cancellazione con effetto retroattivo sia della Partita IVA che dalla camera di Commercio.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' alla reiscrizione presso gli CP_1
elenchi anagrafici per gli anni e le giornate cancellate, come sopra indicati, con conseguente condanna dell'ente resistente alla corresponsione del beneficio dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2010, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' con memoria depositata in data 20.06.2014, CP_1
deducendo di aver disconosciuto per gli anni 2009 e 2010 il rapporto tra il ricorrente ed il presunto datore di lavoro Azienda Agricoltura e Foreste. Eccepiva, in via preliminare, la nullità del ricorso per assoluta carenza degli elementi di fatto e di diritto necessari per la esatta identificazione della domanda, in violazione dell'art. 414 c.p.c., nonché, la decadenza dall'azione giudiziaria non risultando essere stato presentato il ricorso per la mancata iscrizione nei termini di legge e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante escussione di prova per testi.
2 Il presente procedimento veniva riassegnato allo scrivente, visto il provvedimento con il quale il presente Giudice ha preso servizio presso il
Tribunale di Patti in data 30 novembre 2022 ed il Decreto Presidenziale n.
50/2022.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
chiede l'accertamento del proprio diritto alla Parte_1
reiscrizione presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le annualità e le giornate dedotte in ricorso, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato nei modi e tempi sopra indicati, alle dipendenze della Azienda
Agricoltura e Foreste.
In via preliminare, va evidenziato che al momento della presentazione della domanda, parte ricorrente non risultava più titolare di partita IVA né risultava più titolare dell'attività per la quale aveva richiesto l'iscrizione alla
Camera di Commercio come imprenditore agricolo, come emerge dalla documentazione presente in atti, ed in particolare, dalla visura della Camera di
Commercio nel quale emerge la cancellazione del ricorrente sin dalla data del
05.10.2011.
Inoltre, va dato atto della tempestività del ricorso, per cui va rigettata l'eccezione di decadenza avanzata ex art. 22 D.L. 7/70 conv. in L. 83/70, in quanto l'ente resistente non produceva alcuna documentazione in merito. Difatti,
l'unica notizia che abbiamo della cancellazione è la comunicazione del 23 novembre 2011, dal quale deve calcolarsi il termine di 30 giorni per poter eventualmente proporre ricorso amministrativo e successivamente 120 giorni per la proposizione del ricorso giudiziario (termini che sono stati, in questo caso, rispettati).
Ancora, non meritevole di accoglimento è la doglianza relativa alla decadenza annuale per la presentazione del ricorso giudiziario. Invero, la decadenza si verifica quando sia decorso il termine di un anno e trecento giorni corrispondente alla durata massima complessiva del procedimento amministrativo risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni previsto per la
3 decisione della domanda dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto per la decisione del ricorso amministrativo dalla legge 9 marzo
1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6 – dalla presentazione delle domande CP_ amministrative all' Nel caso di specie detto termine non è decorso (a differenza di quanto sostenuto dall' resistente che indica il deposito del CP_1
ricorso nell'anno 2013 invece che nel 2012).
Infine, infondate risultano anche le eccezioni relative all'inammissibilità della domanda per mancato esperimento dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge, vertendosi in un'ipotesi di facoltà della parte di procedere al ricorso amminsitrativo presso la , la cui mancanza non determina improcedibilità CP_2
o altro vizio del ricorso giudiziario direttamente proposto.
Deve, dunque, procedersi all'analisi nel merito della fondatezza delle questioni dedotte e, quindi, principalmente, sul diritto del ricorrente al riconoscimento delle giornate lavorative per l'annualità dedotta.
Ora, a fronte del disconoscimento operato dall' delle giornate CP_1 agricole dagli elenchi dei braccianti agricoli, sul ricorrente gravava l'onere di dimostrare, con prova rigorosa, l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i caratteri tipici della subordinazione, alle dipendenze della Azienda Agricoltura e
Foreste negli anni 2009 e 2010.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass.
19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n.
14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che il ricorrente abbia adempiuto
4 all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Dalle risultanze istruttorie versate in atti si evince in modo incontrovertibilmente chiaro che abbia svolto attività Parte_1
lavorativa alle dipendenze della Azienda Agricoltura e Foreste per 158 giornate annue nell'anno 2009 e per 165 giornate annue nell'anno 2010.
Infatti, il teste Sig. in merito alla circostanza “vero o meno Tes_1
che il ricorrente nel corso degli anni 2009 e 2010 ha svolto attività di lavoro subordinato come bracciante agricolo per 158 e 167 giorni, ricevendo per il lavoro svolto regolare retribuzione”, riferiva testualmente, che “In merito alla circostanza di cui al n. 1 delle richieste istruttorie posso dire che risponde al vero;
abbiamo lavorato a Barillà ed il datore di lavoro era la forestale” (cfr. verbali di udienza del 12.03.2015).
Tale posizione veniva confermata ed ancor di più avvalorata dal teste Sig.
, che sempre sulla circostanza “vero o meno che il ricorrente Testimone_2
nel corso degli anni 2009 e 2010 ha svolto attività di lavoro subordinato come bracciante agricolo per 158 e 167 giorni, ricevendo per il lavoro svolto regolare retribuzione” il quale riferiva che “In ordine alla circostanza di cui al n. 1 delle memorie istruttorie del ricorso introduttivo posso dire che risponde al vero;
sono
a conoscenza dei fatti in quanto ho lavorato insieme al Sig. in località Pt_1
Barillà alle dipendenze della Forestale. Nel 2009 abbiamo lavorato nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, ottobre e novembre;
nel 2010 nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio, ottobre, novembre e dicembre. Nell'arco di tali periodi abbiamo lavorato per 158 nel 2009 e, per me, 156 nel 2010.
Percepivamo 60 euro circa al giorno e ci pagavano mensilmente entro il mese successivo a quello lavorato” (cfr. verbali di udienza del 12.03.2015).
È pacifico in giurisprudenza l'assunto secondo il quale “la cancellazione dell'iscrizione deve considerarsi atto meramente consequenziale al disconoscimento, quest'ultimo essendo propriamente l'atto che comporta a carico dell'assicurato l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto e per il giudice l'obbligo di accertare
5 l'esistenza e l'inesistenza di tale rapporto senza più essere condizionato dagli atti di iscrizione o di cancellazione”. Ne consegue che “l'agevolazione probatoria costituita dall'iscrizione negli elenchi consiste nel fatto che, fintanto che sussiste
(e non è questo il caso di specie), esime l'assicurato dalla prova dei presupposti di fatto utili al riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali per gli operai agricoli, a meno che l'ente previdenziale convenuto in giudizio non contesti l'attendibilità delle risultanze documentali richiamando elementi di fatto
(come il contenuto di accertamenti ispettivi o la sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio tra le parti), la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato: tale contestazione, pur in presenza dell'iscrizione, è infatti sufficiente ad escludere che il giudice possa risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione ancora in essere, dovendo invece pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa e, in caso di persistenza del dubbio, tornando ad applicare la regola di giudizio consacrata nell'art. 2697 c.c.” (Cass. S.U. n. 1133 del 2000;
Corte di Cassazione, 17 gennaio 2023, n. 1295e Cass. nn. 27655 e 35548 del
2022).
Per cui alla luce delle risultanze istruttorie, la domanda attorea può trovare accoglimento, visto che parte ricorrente ha provato in modo incontrovertibile di aver lavorato per le giornate e l'annualità dedotta in ricorso con l'Azienda
Agricoltura e Foreste.
Il ricorso merita accoglimento, per cui va dichiarato il diritto di parte ricorrente ad essere reinscritto nelle liste anagrafiche dei lavoratori agricoli del proprio comune per 158 giornate annue per l'anno 2009 e per 165 giornate annue per l'anno 2010.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente come da dispositivo ex D.M. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00) , in applicazione del principio secondo cui la controversia relativa all'accertamento del diritto all'iscrizione previdenziale quale bracciante agricolo, per un anno e in
6 relazione a un numero limitato di giornate, non può considerarsi di valore indeterminabile, essendo possibile apprezzarne il valore economico obiettivamente contenuto, con riferimento alla possibile proiezione di tale iscrizione sulle future prestazioni previdenziali (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
8792 del 29/03/2019; Cass. n. 27395 del 29/10/2018, Cass. n. 27394 del
29/10/2018; Cass. 26673/2018) e, valutata l'attività difensiva concretamente espletata, dei valori minimi ivi indicati. Esse vanno distratte in favore del procuratore anticipatario ai sensi della dichiarazione ex art. 93 c.p.c., avv. Rita
Lazzara.
P.Q.M.
il Tribunale, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' con Parte_1 CP_1
ricorso depositato il 22.03.2012, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Accoglie il ricorso e dichiara il diritto di ad Parte_1
essere reinscritto presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per
158 giornate lavorative nell'anno 2009 e per 165 giornate lavorative nell'anno 2010;
- Dichiara il diritto di parte ricorrente alla corresponsione dei benefici inerenti all'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2010;
- Condanna parte resistente alla rifusione delle spese giudiziali in favore dell' che liquida in complessivi € 1.312,00 (€ 213,00 fase studio;
€ CP_1
213,00 fase introduttiva;
€ 426,00 fase istruttoria e € 460,00 fase decisionale), oltre rimborso spese generali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Rita Lazzara.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Così deciso in Patti, 29 ottobre 2024
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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