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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 593/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica: GAETANI ANTONIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6972/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ricorrente 2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
-Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cariati - Ufficio Tributi 87062 Cariati CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Italia Gestioni Esattoriali - 05846321213
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 615 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 2, rappresentato e difeso nel presente giudizio dell'Avv. Difensore _1 nel cui studio in Crotone alla Indirizzo 1 è elettivamente domiciliato, ricorreva contro il Comune di Cariati nonché
contro
I.G.E. (Italia Gestioni Esattoriale) Srl, avverso l'avviso di accertamento esecutivo TARI per l'anno
2018 N. 615/2024 DEL 08/08/2024, del valore di euro 466,00, comprensivo di interessi e sanzioni.
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo TARI 2018 n. 615/2024, notificato il 21 settembre 2024, deducendo:
Prescrizione/decadenza della pretesa tributaria, sostenendo che il tributo TARI 2018 era soggetto a prescrizione quinquennale e che l'avviso notificato oltre il termine del 31/12/2023 risultava pertanto illegittimo;
Omessa sottoscrizione del ruolo, sostenendo che l'atto esecutivo non poteva essere valido senza la sottoscrizione o validazione del ruolo ai sensi dell'art. 12 DPR 602/1973;
Omessa indicazione della data di consegna del ruolo, con conseguente impossibilità di verificare l'esatto ammontare degli interessi liquidati.
Il ricorrente ha depositato agli atti di causa, la Sent. N. 7749/25 del 11.12.2025 di questa Corte, in diversa composizione, con la quale è stato accolto altro ricorso avente ad oggetto TARI 2018 per prescrizione quinquennale essendo stato l'atto impugnato, notificato oltre i termini prescrizionali, come nel caso in esame.
Pertanto chiedeva l'accoglimento del ricorso.
Il Comune di Cariati e I.G.E. S.r.l. hanno resistito sostenendo la legittimità dell'avviso, affermando che l'atto impugnato sarebbe stato preceduto da un atto presupposto (atto n. 1226 del 31/10/2023, notificato il
13/02/2024), idoneo a interrompere i termini di prescrizione e legittimare la riscossione.
Pertanto chiedevano il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 2948 c.c. stabilisce che i diritti si prescrivono in cinque anni, salvo diversa disposizione. La normativa sui tributi locali (art. 1, comma 166, L. 296/2006) prevede la prescrizione quinquennale per le entrate tributarie comunali, decorrente dalla scadenza del pagamento del tributo.
Nel caso di specie, l'avviso impugnato riguarda la TARI anno 2018. Secondo il ricorrente:
La notifica del 21/09/2024 sarebbe tardiva rispetto alla prescrizione quinquennale (scadenza 31/12/2023). Tuttavia, la resistente sostiene l'esistenza di un atto presupposto notificato il 13/02/2024.
Tuttavia, alla luce della documentazione prodotta dal ricorrente: L'atto presupposto (n. 1226/2023) non risulta notificato entro il termine utile per interrompere la prescrizione. Infatti, sebbene sia datato ottobre 2023, la notifica sarebbe avvenuta formalmente solo a febbraio 2024.
Ai sensi della normativa vigente (art. 3 DPR 602/1973), la notifica deve rispettare il termine di prescrizione, decorso il quale il credito si estingue per prescrizione.
Pertanto, l'atto impugnato è prescritto, e quindi illegittimo.
L'art. 12 DPR 602/1973 richiede che il ruolo sia sottoscritto o validato per diventare esecutivo. La legge di conversione ha previsto la possibilità di validazione informatica, ma sempre con formalità certe che ne attestino l'esecutività.
Nel caso di specie:
Non è stata prodotta prova certa della sottoscrizione o della validazione del ruolo da parte dell'ufficio competente;
L'avviso di accertamento impugnato non reca alcuna indicazione della sottoscrizione o validazione del ruolo, né documentazione allegata che ne certifichi l'esecutività.
Per cui l'avviso è viziato per mancata sottoscrizione/validazione del ruolo, elemento essenziale per la validità dell'atto.
La giurisprudenza afferma che la data di consegna del ruolo deve essere indicata nell'avviso di accertamento.
Nel caso in esame, l'avviso di accertamento non riporta la data di consegna del ruolo, precludendo al contribuente ogni possibilità di controllo, configurando così un vizio di forma sostanziale che lo rende illegittimo.
La presente motivazione è assorbente degli altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza Sez. Il così dispone:
Accoglie il ricorso;
Annulla l'atto impugnato;
Condanna il Comune di Cariati e I.G.E. S.r.l. in solido al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 180.00, oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cosenza, il 21 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico
NT AN
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica: GAETANI ANTONIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6972/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ricorrente 2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
-Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cariati - Ufficio Tributi 87062 Cariati CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Italia Gestioni Esattoriali - 05846321213
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 615 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 2, rappresentato e difeso nel presente giudizio dell'Avv. Difensore _1 nel cui studio in Crotone alla Indirizzo 1 è elettivamente domiciliato, ricorreva contro il Comune di Cariati nonché
contro
I.G.E. (Italia Gestioni Esattoriale) Srl, avverso l'avviso di accertamento esecutivo TARI per l'anno
2018 N. 615/2024 DEL 08/08/2024, del valore di euro 466,00, comprensivo di interessi e sanzioni.
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo TARI 2018 n. 615/2024, notificato il 21 settembre 2024, deducendo:
Prescrizione/decadenza della pretesa tributaria, sostenendo che il tributo TARI 2018 era soggetto a prescrizione quinquennale e che l'avviso notificato oltre il termine del 31/12/2023 risultava pertanto illegittimo;
Omessa sottoscrizione del ruolo, sostenendo che l'atto esecutivo non poteva essere valido senza la sottoscrizione o validazione del ruolo ai sensi dell'art. 12 DPR 602/1973;
Omessa indicazione della data di consegna del ruolo, con conseguente impossibilità di verificare l'esatto ammontare degli interessi liquidati.
Il ricorrente ha depositato agli atti di causa, la Sent. N. 7749/25 del 11.12.2025 di questa Corte, in diversa composizione, con la quale è stato accolto altro ricorso avente ad oggetto TARI 2018 per prescrizione quinquennale essendo stato l'atto impugnato, notificato oltre i termini prescrizionali, come nel caso in esame.
Pertanto chiedeva l'accoglimento del ricorso.
Il Comune di Cariati e I.G.E. S.r.l. hanno resistito sostenendo la legittimità dell'avviso, affermando che l'atto impugnato sarebbe stato preceduto da un atto presupposto (atto n. 1226 del 31/10/2023, notificato il
13/02/2024), idoneo a interrompere i termini di prescrizione e legittimare la riscossione.
Pertanto chiedevano il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 2948 c.c. stabilisce che i diritti si prescrivono in cinque anni, salvo diversa disposizione. La normativa sui tributi locali (art. 1, comma 166, L. 296/2006) prevede la prescrizione quinquennale per le entrate tributarie comunali, decorrente dalla scadenza del pagamento del tributo.
Nel caso di specie, l'avviso impugnato riguarda la TARI anno 2018. Secondo il ricorrente:
La notifica del 21/09/2024 sarebbe tardiva rispetto alla prescrizione quinquennale (scadenza 31/12/2023). Tuttavia, la resistente sostiene l'esistenza di un atto presupposto notificato il 13/02/2024.
Tuttavia, alla luce della documentazione prodotta dal ricorrente: L'atto presupposto (n. 1226/2023) non risulta notificato entro il termine utile per interrompere la prescrizione. Infatti, sebbene sia datato ottobre 2023, la notifica sarebbe avvenuta formalmente solo a febbraio 2024.
Ai sensi della normativa vigente (art. 3 DPR 602/1973), la notifica deve rispettare il termine di prescrizione, decorso il quale il credito si estingue per prescrizione.
Pertanto, l'atto impugnato è prescritto, e quindi illegittimo.
L'art. 12 DPR 602/1973 richiede che il ruolo sia sottoscritto o validato per diventare esecutivo. La legge di conversione ha previsto la possibilità di validazione informatica, ma sempre con formalità certe che ne attestino l'esecutività.
Nel caso di specie:
Non è stata prodotta prova certa della sottoscrizione o della validazione del ruolo da parte dell'ufficio competente;
L'avviso di accertamento impugnato non reca alcuna indicazione della sottoscrizione o validazione del ruolo, né documentazione allegata che ne certifichi l'esecutività.
Per cui l'avviso è viziato per mancata sottoscrizione/validazione del ruolo, elemento essenziale per la validità dell'atto.
La giurisprudenza afferma che la data di consegna del ruolo deve essere indicata nell'avviso di accertamento.
Nel caso in esame, l'avviso di accertamento non riporta la data di consegna del ruolo, precludendo al contribuente ogni possibilità di controllo, configurando così un vizio di forma sostanziale che lo rende illegittimo.
La presente motivazione è assorbente degli altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza Sez. Il così dispone:
Accoglie il ricorso;
Annulla l'atto impugnato;
Condanna il Comune di Cariati e I.G.E. S.r.l. in solido al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 180.00, oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cosenza, il 21 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico
NT AN