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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/11/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere relatore
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 577/2025 R.G. promossa
DA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Testa e Pier Luigi Tomaselli, per procura generale alle liti;
Appellante
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1
Appellata non costituita
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.08.2025 l' ha impugnato la sentenza Pt_1
del Tribunale di Siracusa n. 789/2025, per i motivi specificati nell'atto introduttivo.
1 Con decreto del Presidente di Sezione del 22.8.2025, debitamente comunicato dalla cancelleria all'appellante, veniva fissata la prima udienza del 4.11.2025 con le modalità indicate dall'art. 127 ter cpc.
L'ente appellante non ha provveduto al deposito telematico di note e non vi è prova della notifica dell'impugnazione alla parte appellata, non costituita in giudizio.
L'impugnazione va dichiarata improcedibile, non avendo l'appellante documentato di aver notificato il ricorso in appello, in virtù del principio per cui nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass. S.U. n.
20604/2008).
Non si provvede sulle spese, non essendosi l'appellata costituita stante la mancata notifica dell'atto di appello.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando: dichiara l'appello improcedibile;
nulla sulle spese;
2 ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 4 novembre 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Elvira Maltese
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