Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/03/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1800/2021 r.g.
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato, ex art. 281 sexies, III co. c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. r.g. 1800/2021 promossa da: Parte 1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Romana Riili, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Siracusa, viale Santa Panagia n. 141/d;
OPPONENTE
CONTRO
(c.f. C.F. 1 ) e CP 2 (c.f. Controparte_1
), entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Randazzo e Raffaele C.F. 2
Randazzo, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in calce al procedimento monitorio r.g. n. 1070/21, ed elettivamente domiciliati in Siracusa, via Brenta n. 65;
OPPOSTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma 2, della
1. 18.06.2009 n.69, per cui la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio.
persona del suo 1.r.p.t., ha promosso opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 485/2021 del
16/03/2021, munito della clausola di provvisoria esecutorietà e notificato in data 22/3/2021 via pec in uno all'atto di precetto - come avente ad oggetto la consegna della polizza indicata nella procedura monitoria n. r.g. 1070/2021, oltre il pagamento delle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 2.349,00 per onorari, Euro 286,00 per esborsi, oltre accessori di legge - ed ha concluso chiedendo di: "revocare, annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto poiché emesso in assenza delle condizioni di ammissibilità, in mancanza di valida prova scritta e comunque infondato in fatto e in diritto;
- in ogni caso, rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto" ed in via riconvenzionale ha chiesto di: “accertare e dichiarare il diritto della al pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti in favore dei Parte 1
convenuti, indicati in parte motiva, quantificato nella somma di € 2.500,00 oltre iva ai sensi di legge o in quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, nonché per l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento del predetto importo, oltre rivalutazione monetaria e interessi ai sensi di legge". Con condanna della parte opposta al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
A fondamento dell'opposizione la società opponente ha dedotto l'inammissibilità della procedura monitoria azionata per inesistenza della polizza richiesta, seppur indicata nella scrittura privata in data 25.01.2012 e, quindi, per insussistenza di una cosa mobile determinata ex art. 633 c.p.c.; inoltre, ha dedotto la carenza di prova scritta circa l'esistenza del documento chiesto in consegna e l'infondatezza, nel merito, della pretesa degli opposti, sia per mancato esercizio ultradecennale del diritto, sia per estinzione del diritto ad ottenere la polizza per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463.
Infine, ha evidenziato l'inadempimento di parte opposta in merito alle prestazioni dalla stessa eseguite in favore di parte opposta, nonostante i solleciti di pagamento inoltrati in data 8.8.2012 e 6.08.2014.
Radicatosi il contraddittorio si sono costituiti in giudizio i Controparte_1 e CP 2 quali hanno contestato integralmente la domanda di parte opponente chiedendo il rigetto della stessa per infondatezza, sia in fatto che in diritto, con conferma del decreto opposto.
Nelle more del giudizio, ed in seno alla memoria n. I, 183, VI co. c.p.c., la stessa parte opposta ha modificato la propria domanda, ed ha così concluso: "Rigettare integralmente l'opposizione unitamente alla domanda riconvenzionale, e per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
In via principale, nel merito, accertato e dichiarato il grave inadempimento della per l'effetto, condannarla, ex art. 1453 c.c., Parte 1
all'esatto adempimento di cui alla obbligazione contrattuale dedotta, mediante consegna in favore degli opposti della polizza assicurativa indennitaria decennale postuma con la Parte 2
In via subordinata, nel merito, accertato e dichiarato il grave inadempimento della
[...] conseguentemente dichiarare la risoluzione del Parte 1 Parte 1contratto intercorso con gli opposti e, per l'effetto, condannare la
[...] in persona del suo rappresentante legale pro tempore, al risarcimento dei danni
'patiti dai sigg.ri Controparte 1 quantificabili nelle somme e CP 2
necessarie per riparare i gravissimi vizi riscontrati sull'immobile, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, anche ai sensi dell'art. 1284 comma IV c.c., sino al soddisfo o in quella maggiore o minor somma che il Tribunale riterrà equa".
In via istruttoria, giusta ordinanza in data 16.09.2021, è stata sospesa la provvisoria esecutorietà del provvedimento impugnato nonché sono stati concessi i termini ex art. 183, VI co. c.p.c..
Ritenute le istanze istruttorie richieste dalle parti in lite del tutto superflue ai fini decisori, la causa, matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, per discussione e decisione secondo l'iter decisorio più snello di cui all'art. 281 sexies, III co., c.p.c..
** ***
L'opposizione è parzialmente fondata.
Non sussiste alcuna prova circa l'avvenuta emissione della ingiunta polizza assicurativa per i vizi e i difetti della costruzione ex art. 1669 c.c., emissione da considerarsi quale presupposto necessario della procedura monitoria esperita ex art. 633 c.p.c. per la “consegna di cosa mobile determinata”.
Ed invero. Parte opposta non ha soddisfatto l'onere probatorio gravante sulla stessa ex art. 2697 C.c. quale parte convenuta ma attrice in senso sostanziale -, la quale si è limitata a riportarsi alla
-
previsione della scrittura privata in data 25.01.2012, ovverosia ad evidenziare l'obbligo assunto dalla parte opponente nei confronti della stessa a «consegnare agli acquirenti, come indicato nel preliminare di compravendita, la polizza assicurativa, indennitaria decennale, a beneficio degli acquirenti stessi, con effetto dalla data di ultimazione dei lavori, a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compreso il danno a terzi, cui è tenuta l'impresa costruttrice, ai sensi dell'art. 1669 c.c.", e ad allegare il relativo inadempimento.
Purtuttavia, nel caso di specie, l'ingiunzione risulta diretta ad ottenere un obbligo di facere che esula dalle previsioni di cui all'art. 633 c.p.c., risultando del tutto carente la prova di parte opposta circa l'avvenuta emissione della polizza già prima della proposizione del procedimento per decreto ingiuntivo. Sul punto, infatti, trattandosi di documento non ancora formato alla data di emissione del provvedimento monitorio, lo stesso non rientra nello spettro di operatività del procedimento ingiuntivo per consegna o rilascio;
ciò in quanto, altrimenti, il procedimento ingiuntivo per consegna o rilascio si trasformerebbe in un surrettizio obbligo di fare.
Tra l'altro, superabili risultano le considerazioni di parte opposta la quale ritiene di aver confidato, in base al principio dell'affidamento - nella corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali assunte da parte opponente, per i seguenti motivi.
- -Dagli atti di causa, risulta come affermato da parte opponente che parte opposta era già a conoscenza dell'inesistenza della polizza oggetto del procedimento monitorio, il tutto come si evince dalla corrispondenza intercorsa fra le stesse a seguito della diffida operata dal legale di parte opposta in data 28.10.2020.
Infatti, dalla corrispondenza proveniente della parte opponente, rispettivamente in data 7.12.2020 nonché in data 22.1.2021, la stessa parte lascia intendere agli opposti la mancata emissione della citata polizza, evidenziando dapprima il mancato costo sostenuto per la sottoscrizione della polizza (cfr. comunicazione in data 7.12.2020 ove si legge "mancato costo (...) della sottoscrizione della decennale postuma)" - nonché, successivamente, in modo più esplicito, che “la polizza non è stata rilasciata allora (...) nessuna compagnia la rilascerebbe ora” (cfr. all. 6 e 7, parte opponente).
Pertanto, il decreto ingiuntivo risulta inutiliter dato - considerata l'inesistenza del documento oggetto dell'ingiunzione di consegna e, dunque, l'impossibilità di portare il provvedimento impugnato ad esecuzione e va, pertanto, revocato.
Peraltro, parte opponente ha, altresì, documentato l'impossibilità sopravvenuta ad ottenere la citata polizza, come da comunicazione proveniente dalla compagnia assicurativa sollecitata per l'emissione postuma della polizza assicurativa decennale indennitaria di cui alla scrittura del 25.01.2012, ove si legge che: "(...) non è in alcun modo possibile richiedere, né emettere, la polizza decennale postuma in favore degli acquirenti Parte 3 da parte della ex compagnia Parte 2 da voi richiamata, né comunque da altra Compagnia (...) per mancanza TOTALE DEI REQUISITI
MINIMI DI FATTIBILITA'" (All.8).
Inoltre, circa la domanda riconvenzionale di parte opponente, la stessa risulta infondata per le seguenti motivazioni.
Il credito asseritamente vantato da parte opponente nei confronti degli opposti per lavori eseguiti nell'area di pertinenza della proprietà di questi ultimi, come quantificato da parte opponente nell'importo pari ad Euro 2.500,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ai sensi di legge, non sussiste nei confronti di parte opposta, per documentato fatto estintivo, modificativo od impeditivo.
Ciò perché si tratta, nella specie, di lavorazioni eseguite dalla società opposta nell'area esterna dell'immobile "Fabbricato n. 7 sito in Siracusa, traversa di via Sinerchia ora 10 (...)" dalla stessa costruito e venduto poco tempo prima a parte opposta - e precisamente giusta rogito notarile in data
25.01.2012 , del tutto necessarie ad eliminare una problematica di natura tecnica inerente il non corretto deflusso delle acque meteoriche, del tutto ascrivibile alla stessa società costruttrice per una non corretta esecuzione “a regola d'arte” delle opere destinate al drenaggio delle acque piovane (cfr.
All 8 di cui alla II memoria di parte opposta).
Tale fatto estintivo, modificativo od impeditivo risulta documentato dalla parte opposta mediante la produzione delle fotografie che ritraggono le aree pertinenziali dell'edificio compravenduto in data
25.01.2012 del tutto allagate a seguito di un evento meteorologico registratosi in data 31.01.2012, nonché le lavorazioni eseguite nei giorni a seguire dalla società costruttrice al fine di eliminare i vizi presentatisi anche con la realizzazione di un canale di scolo delle acque (all. 8 cit.).
In ultimo, la domanda avanzata da parte opposta con la memoria n. I, art. 183, VI co., c.p.c., è inammissibile nonché tardiva.
Sul punto, parte opposta ha modificato la domanda, come già avanzata in comparsa, evidenziando l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo il quale "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è sempre ammessa la modifica della domanda da parte del creditore opposto, sia con riguardo al petitum che alla causa petendi, purché la domanda modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non si determini né una violazione dei diritti di difesa della controparte né l'allungamento dei tempi del processo" (Cass. Civ., Sez. I, Ord. n. 9668 del 2021).
Purtuttavia, valgano le considerazioni operate da parte opponente circa l'inammissibilità delle domande formulate da parte opposta in seno alla memoria ex art. 183 c.p.c., primo termine, poiché del tutto nuove ovvero ulteriori o aggiuntive.
Sul punto si segnala l'orientamento di merito secondo il quale "Al fine di identificare la modificazione ammissibile ai sensi dell'art. 183 c.p.c., la vera differenza tra le domande nuove implicitamente vietate e le domande modificate espressamente ammesse non sta nel fatto che in queste ultime le modifiche non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate nuove nel senso di ulteriori o aggiuntive, trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività” (Tribunale,
Caltanissetta, 16/08/2017, n. 375).
Così stando le cose, infatti, parte opposta ha modificato il tema di giudizio introducendo una causa petendi e un petitum nuovi, incorrendo nella relativa inammissibilità; infatti, si distingue non solo una richiesta di adempimento ad un obbligo di facere, ma anche una domanda di risoluzione contrattuale e relativa richiesta risarcitoria da responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 c.c., rispetto alla domanda originaria introdotta mediante ricorso monitorio per ottenere la sola consegna di una polizza assicurativa, ovverosia per porre rimedio all'obbligo di consegna della polizza indennitaria assunto da parte opponente con la scrittura del 25.01.2012 e rimasto inadempiuto.
Per tutto quanto sopra l'opposizione merita accoglimento solo in relazione all'impugnato decreto ingiuntivo che va, pertanto, revocato.
Le spese di lite, stante, altresì, la soccombenza di parte opponente sulla domanda riconvenzionale, seguono la compensazione fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel procedimento r.g. n. 1800/2021, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione, limitatamente alla domanda principale e per l'effetto,
2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 485/2021 emesso in data 16/03/2021 dall'intestato Tribunale nella procedura monitoria r.g. n. 1070/2021;
Parte 1 nei 3) Rigetta la domanda riconvenzionale esperita da confronti di Controparte 1 e CP_2
4) Dichiara inammissibili le ulteriori domande introdotte da parte opposta mediante la I memoria ex art. 183, VI co. c.p.c.;
5) Compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Siracusa, il 03.03.2025
Il GIUDICE
dott. Giuseppe Solarino
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011