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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/06/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4699/2023
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott.ssa Concetta Serino Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4699 del Registro Generale Affari Contenziosi
dell'anno 2023, vertente tra
(C.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Daniele Conti, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Controparte_1 C.F._2
Roccato, per procura in atti;
RESISTENTE
nonché
(C.F.: ) CP_2 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di Latina del 29.11.2022 pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti, come da ultimo
riportate nelle note scritte ex art. 127-ter c.p.c.. Invero, il fatto che l'odierna ricorrente sia stata
assunta, peraltro solo di recente, ovverosia in data 1.2.2025, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato part-time da 30 ore settimanali presso la datrice di lavoro Controparte_3
di Latina, con mansione di ausiliario di vendita (commessa) – solo dopo numerosi contratti di lavoro
successivamente prorogati a tempo determinato – non la rende, ciò di per sé, di certo economicamente
autosufficiente, circostanza che peraltro la controparte non ha adeguatamente provato in corso di
giudizio con altri riscontri probatori, tenuto altresì conto che la stessa SI.na è Parte_1
ancora studente universitario, avendo ancora in essere percorso universitario che sta frequentando e,
quindi, non ancora concluso Ciclo universitario, peraltro, frequentato senza ricevere alcun aiuto
economico da parte del padre a decorrere dal mese di marzo 2023, pur in assenza di qualsivoglia
statuizione giudiziaria che ne sospendesse l'obbligo costituzionalmente garantito, sia a titolo di
versamento di contributo al mantenimento ordinario, sia a titolo di rimborso pro quota al 50% delle
spese straordinarie da Ella sostenute, il tutto, infatti, corrisposto solamente dalla madre della
ricorrente, SI.ra . Evidente, dunque, come l'odierna ricorrente non possa dichiararsi CP_2
economicamente autosufficiente ancora, e ciò, si ribadisce, non per propria colpa o mancanza di
impegno, bensì, al contrario, in considerazione delle condotte negligenti e contra legem tenute dal padre
resistente. […] In ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi, sulla scorta delle motivazioni sopra
evidenziate, che l'Ill.ma Giudicante ritenga che la ricorrente, stante l'intervenuta assunzione della
stessa, a far data dal 01.02.2025, con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time da 30 ore
settimanali presso la datrice di lavoro di Latina, sia divenuta Controparte_3
economicamente autosufficiente, Vorrà comunque statuire il riconoscimento del contributo al
mantenimento ordinario e del rimborso al 50% delle spese straordinarie documentate e sostenute, così
come già previsto nella sentenza vigente ed efficace tra le parti per cui è causa, almeno sino alla ridetta
data del 01.02.2025, obbligando quindi il resistente al rimborso di dette somme a ritroso a decorrere dal
mese di marzo 2023, allorché lo stesso ha omesso di corrispondere più alcunché nei confronti della figlia
pagina 2 di 8 SI.na . Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre al rimborso delle spese Parte_1
generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Per parte resistente impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, si riporta ai
precedenti scritti difensivi chiedendo l'accoglimento delle eccezioni, delle conclusioni e delle istanze
istruttorie ivi articolate. All'esito del deposito dei contratti di lavoro da parte di , Parte_1
disposta dal Giudice ex art. 210 c.p.c., si ha avuto conferma dell'assunzione a tempo indeterminato
della ricorrente alle dipendenze della con qualifica di ausiliario di vendita (commessa), CP_3
adibita presso il supermercato Conad di Pontinia. Tale circostanza, strumentalmente (e
maldestramente) celata da parte avversa in spregio al dovere di “leale collaborazione” di cui all'art. 473
bis.18 c.p.c., denota la piena capacità della ricorrente di sostenersi economicamente, in adesione alle
proprie scelte di vita, non condivise dal padre. , si ricorda, si è autodeterminata ad Parte_1
abbandonare l'abitazione familiare, contro il volere del genitore collocatario, per unirsi al nucleo
familiare del proprio compagno (composto dallo stesso e dalla di lui famiglia d'origine). i Persona_1
[..]. Per tali ragioni conclude insistendo per il rigetto del ricorso, in quanto del tutto Controparte_1
destituito di fondamento, con condanna di al pagamento delle spese di lite. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 6.11.2023, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e chiedeva al Tribunale adito – in revisione delle statuizioni di cui al decreto del
[...]
29.11.2022 emesso dal Tribunale di Latina, nell'ambito del giudizio rubricato al n. 2364/2021
V.G. - di porre a carico del di lei padre l'obbligo di corrispondere in suo favore l'assegno di mantenimento nella misura di euro 180,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie con
conseguente rimborso in favore della medesima dell'importo di € 351,30 relativo al periodo successivo
al mese di marzo 2023 sino alla data di deposito del presente ricorso, ovvero di quelle diverse somme,
maggiori o minori, riconosciute in corso di causa, con assegno familiare non più erogabile per l'intero
in capo al padre odierno resistente.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: la ricorrente, nata il
30.7.2004, era figlia di e;
i genitori della ricorrente avevano Controparte_1 CP_2
pagina 3 di 8 cessato la convivenza nell'estate del 2010; con decreto del 29.11.2022, il Tribunale di Latina,
accogliendo le conclusioni congiunte dei genitori, aveva disposto l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, il collocamento prevalente della stessa presso il Parte_1
padre, il diritto di visita della madre e l'obbligo di quest'ultima di concorrere al mantenimento della figlia determinato in euro 180,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 100% dell'assegno familiare;
nel febbraio 2023, , nelle Parte_1
more divenuta maggiorenne, pur non essendo economicamente autosufficiente, a causa
dell'impossibilità di prosecuzione della convivenza con il padre e la di Lui compagna, aveva deciso di
trasferirsi in via definitiva presso l'abitazione del proprio compagno e del padre di quest'ultimo; la madre della ricorrente, , dal mese di marzo 2023, aveva corrisposto CP_2
direttamente in favore della figlia l'importo di euro 180,00 mensili, mentre il padre nulla le aveva corrisposto né per il mantenimento né per le spese straordinarie;
(19 anni) Pt_1
frequentava, a tempo pieno, il primo anno universitario presso l'Università degli Studi di
Roma Tre – Dipartimento di Scienze dell'Educazione per Educatori e Formatori ed era
incolpevolmente incapace di garantirsi un' autosufficienza economica tale da potersi sostenere
autonomamente.
si costituiva in giudizio e chiedeva, in via preliminare, di dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso, e in subordine, accertare e dichiarare la mancata vocatio in ius del
litisconsorte necessario , madre della ricorrente, e per l'effetto adottarsi i provvedimenti CP_2
di competenza ex art. 102 c.p.c., nel merito chiedeva di rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.
A sostegno delle proprie domande, parte resistente assumeva che: il ricorso era inammissibile
stante la cessazione del rapporto di convivenza / coabitazione con il padre e la dichiarata adesione della
stessa ad un “nuovo nucleo famigliare”; aveva assunto la decisione di trasferirsi presso la Pt_1
famiglia del proprio compagno , contro la volontà del convenuto;
la decisione di convivere Persona_1
con il partner (pur in condivisione dell'immobile con i genitori dello stesso) era Persona_1
espressione della raggiunta maturità affettiva e personale di denotando la volontà Parte_1
di creare una nuova comunione di vita e di affetti;
la ricorrente aveva instaurato un nuovo e diverso
pagina 4 di 8 vincolo solidaristico nell'ambito suo “nuovo nucleo famigliare” al cui ménage poteva anche contribuire materialmente;
il contraddittorio non era integro atteso che , nel Parte_1
richiedere la modifica del provvedimento emesso tra i suoi genitori aveva omesso di evocare in giudizio la madre, litisconsorte necessario, in quanto ancora formalmente gravata dall'obbligo di mantenimento della figlia da corrispondersi in favore del;
il Parte_1 Parte_1
era disponibile a riaccogliere la figlia in casa propria, non sussistendo alcuna ragione ostativa al riguardo;
il trasferimento di presso la famiglia era conseguito alla volontà Pt_1 Per_1
della ragazza di convivere con il compagno e non da un impossibilità a convivere con il padre e la di lui moglie né da ragioni riconducibili al percorso di studi intrapreso solo successivamente dalla ragazza.
Il Giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.4.2024, ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di . CP_2
non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. CP_2
Quindi, precisate le conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
-il merito della lite
La domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente non può trovare accoglimento, per quanto di seguito esposto.
La formazione di un autonomo nucleo familiare deve far escludere l'esistenza dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne da parte dei genitori.
Difatti, il matrimonio, come la convivenza (dovendosi qualificare la famiglia di fatto, quale formazione sociale anch'essa sintomatica della volontà dei componenti di creare un nuovo
consortium vitae con piena assunzione di responsabilità per il proprio mantenimento), è
espressione di una raggiunta maturità affettiva e personale, (Cass. 27 luglio 2023, n. 22813;
Cass. 26 gennaio 2011, n 1830; Cass. 17 novembre 2006, n. 24498).
Come insegna la Suprema Corte “l'avere il figlio contratto matrimonio non è circostanza che può essere svalutata dal giudice del merito, essendo al contrario un importante indice di una raggiunta autonomia di vita e di scelte, la quale esclude il perdurante diritto-dovere di pagina 5 di 8 educare, palesando una raggiunta indipendenza verso importanti opzioni di vita, la quale,
salvo casi eccezionali, da allegare e provare con onere in capo al richiedente, confligge con la pretesa di conservare, nel contempo, un diritto al mantenimento ad oltranza a carico dei genitori pure con riguardo alla nuova famiglia (v. Cassazione n. 22813/2023 del 27.7.2023)”.
Nella specie, sin dal ricorso, ha dedotto di aver deciso, a metà del mese di Parte_1
febbraio 2023, di trasferirsiin via definitiva presso l'abitazione del proprio compagno e del padre di
quest'ultimo, sita a Sezze (LT), Via Migliara 46.500 Snc, e di dover, giustamente, compartecipare alle
spese della casa e relative utenze, nonché alla spesa alimentare ed ai bisogni primari del nuovo nucleo
familiare presso il quale oggi dimora.
Al contempo, ha altresì prospettato di essere economicamente sostenuta dal Parte_1
compagno nel far fronte ai propri bisogni primari e indispensabili, confermando quanto dedotto dal resistente in ordine al consortium vitae dalla stessa costituito con il compagno Per_1
(v. sub. pag. 4 della comparsa di costituzione di , ove è dato leggersi:
[...] Controparte_1
la ricorrente rappresentava che avrebbe comunque beneficiato del sostegno del proprio compagno, allora
impiegato presso la (in Via Grotte di Nottola n. 10 Cisterna di Latina) con Controparte_4
contratto a tempo indeterminato a circa € 1.300,00 mensili di stipendio netto a salire. Vista la fermezza
di al non restava quindi che prendere atto della decisione della figlia). Pt_1 Parte_1
Appare di tutta evidenza la costituzione, da parte della ricorrente, di una propria famiglia di fatto (pur se convivente con la famiglia d'origine del compagno della ). Parte_1
Né possono ritenersi sussistenti circostanze eccezionali (rispetto alle quali nulla è stato dedotto né – tantomeno - provato) tali da giustificare il permanere a carico dei genitori della di un obbligo di mantenimento della figlia. Parte_1
In via ulteriore, in corso di causa, è emerso anche lo stabile svolgimento di attività lavorativa da parte della ricorrente.
Il contratto di lavoro part-time a tempo determinato di , difatti (all'esito di Parte_1
vari rinnovi contrattuali dell'originario contratto di lavoro di marzo 2024), è stato trasformato,
con decorrenza dal mese di febbraio 2025, in contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato, (v. documentazione in atti).
pagina 6 di 8 Pertanto, attesa la costituzione di un autonomo nucleo familiare e lo svolgimento di attività
lavorativa, con contratto a tempo indeterminato part-time, la domanda di mantenimento non può che essere rigettata.
La domanda di ripetizione delle spese straordinarie sostenute va dichiarata inammissibile;
difatti, è soggetta al rito ordinario motivo per cui, al di fuori delle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., difetta una ragione di connessione idonea alla trattazione unitaria delle cause ai sensi dell'art. 40, comma 3, c.p.c..
Spese di lite
Tenuto conto dei rapporti delle parti (figlia-padre), della complessità della vicenda familiare e
P della sua mutevolezza nel tempo , come dichiarato dal primo atto difensivo, ha Parte_1
ribadito, con le note del 27.5.2025, la propria disponibilità a riaccogliere la figlia in casa propria), sussistono le eccezioni circostanze per la compensazione integrale delle spese di lite,
pur nella soccombenza di parte ricorrente, alla luce della pronuncia della Consulta n. 77 del
2018.
Le spese di lite tra e vanno dichiarate irripetibili, attesa la Parte_1 CP_2
mancata costituzione in giudizio della madre.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così
provvede:
RIGETTA la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente nei confronti del padre resistente;
DICHIARA inammissibile la domanda di restituzione di somme di denaro avanzata da
; Parte_1
COMPENSA integralmente le spese di lite tra e;
Parte_1 Controparte_1
DICHIARA irripetibili le spese tra e;
Parte_1 CP_2
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 12.6.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
pagina 7 di 8 dott.ssa Tania Monetti dott.ssa Concetta Serino
pagina 8 di 8
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott.ssa Concetta Serino Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4699 del Registro Generale Affari Contenziosi
dell'anno 2023, vertente tra
(C.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Daniele Conti, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Controparte_1 C.F._2
Roccato, per procura in atti;
RESISTENTE
nonché
(C.F.: ) CP_2 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di Latina del 29.11.2022 pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti, come da ultimo
riportate nelle note scritte ex art. 127-ter c.p.c.. Invero, il fatto che l'odierna ricorrente sia stata
assunta, peraltro solo di recente, ovverosia in data 1.2.2025, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato part-time da 30 ore settimanali presso la datrice di lavoro Controparte_3
di Latina, con mansione di ausiliario di vendita (commessa) – solo dopo numerosi contratti di lavoro
successivamente prorogati a tempo determinato – non la rende, ciò di per sé, di certo economicamente
autosufficiente, circostanza che peraltro la controparte non ha adeguatamente provato in corso di
giudizio con altri riscontri probatori, tenuto altresì conto che la stessa SI.na è Parte_1
ancora studente universitario, avendo ancora in essere percorso universitario che sta frequentando e,
quindi, non ancora concluso Ciclo universitario, peraltro, frequentato senza ricevere alcun aiuto
economico da parte del padre a decorrere dal mese di marzo 2023, pur in assenza di qualsivoglia
statuizione giudiziaria che ne sospendesse l'obbligo costituzionalmente garantito, sia a titolo di
versamento di contributo al mantenimento ordinario, sia a titolo di rimborso pro quota al 50% delle
spese straordinarie da Ella sostenute, il tutto, infatti, corrisposto solamente dalla madre della
ricorrente, SI.ra . Evidente, dunque, come l'odierna ricorrente non possa dichiararsi CP_2
economicamente autosufficiente ancora, e ciò, si ribadisce, non per propria colpa o mancanza di
impegno, bensì, al contrario, in considerazione delle condotte negligenti e contra legem tenute dal padre
resistente. […] In ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi, sulla scorta delle motivazioni sopra
evidenziate, che l'Ill.ma Giudicante ritenga che la ricorrente, stante l'intervenuta assunzione della
stessa, a far data dal 01.02.2025, con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time da 30 ore
settimanali presso la datrice di lavoro di Latina, sia divenuta Controparte_3
economicamente autosufficiente, Vorrà comunque statuire il riconoscimento del contributo al
mantenimento ordinario e del rimborso al 50% delle spese straordinarie documentate e sostenute, così
come già previsto nella sentenza vigente ed efficace tra le parti per cui è causa, almeno sino alla ridetta
data del 01.02.2025, obbligando quindi il resistente al rimborso di dette somme a ritroso a decorrere dal
mese di marzo 2023, allorché lo stesso ha omesso di corrispondere più alcunché nei confronti della figlia
pagina 2 di 8 SI.na . Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre al rimborso delle spese Parte_1
generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Per parte resistente impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, si riporta ai
precedenti scritti difensivi chiedendo l'accoglimento delle eccezioni, delle conclusioni e delle istanze
istruttorie ivi articolate. All'esito del deposito dei contratti di lavoro da parte di , Parte_1
disposta dal Giudice ex art. 210 c.p.c., si ha avuto conferma dell'assunzione a tempo indeterminato
della ricorrente alle dipendenze della con qualifica di ausiliario di vendita (commessa), CP_3
adibita presso il supermercato Conad di Pontinia. Tale circostanza, strumentalmente (e
maldestramente) celata da parte avversa in spregio al dovere di “leale collaborazione” di cui all'art. 473
bis.18 c.p.c., denota la piena capacità della ricorrente di sostenersi economicamente, in adesione alle
proprie scelte di vita, non condivise dal padre. , si ricorda, si è autodeterminata ad Parte_1
abbandonare l'abitazione familiare, contro il volere del genitore collocatario, per unirsi al nucleo
familiare del proprio compagno (composto dallo stesso e dalla di lui famiglia d'origine). i Persona_1
[..]. Per tali ragioni conclude insistendo per il rigetto del ricorso, in quanto del tutto Controparte_1
destituito di fondamento, con condanna di al pagamento delle spese di lite. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 6.11.2023, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e chiedeva al Tribunale adito – in revisione delle statuizioni di cui al decreto del
[...]
29.11.2022 emesso dal Tribunale di Latina, nell'ambito del giudizio rubricato al n. 2364/2021
V.G. - di porre a carico del di lei padre l'obbligo di corrispondere in suo favore l'assegno di mantenimento nella misura di euro 180,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie con
conseguente rimborso in favore della medesima dell'importo di € 351,30 relativo al periodo successivo
al mese di marzo 2023 sino alla data di deposito del presente ricorso, ovvero di quelle diverse somme,
maggiori o minori, riconosciute in corso di causa, con assegno familiare non più erogabile per l'intero
in capo al padre odierno resistente.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: la ricorrente, nata il
30.7.2004, era figlia di e;
i genitori della ricorrente avevano Controparte_1 CP_2
pagina 3 di 8 cessato la convivenza nell'estate del 2010; con decreto del 29.11.2022, il Tribunale di Latina,
accogliendo le conclusioni congiunte dei genitori, aveva disposto l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, il collocamento prevalente della stessa presso il Parte_1
padre, il diritto di visita della madre e l'obbligo di quest'ultima di concorrere al mantenimento della figlia determinato in euro 180,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 100% dell'assegno familiare;
nel febbraio 2023, , nelle Parte_1
more divenuta maggiorenne, pur non essendo economicamente autosufficiente, a causa
dell'impossibilità di prosecuzione della convivenza con il padre e la di Lui compagna, aveva deciso di
trasferirsi in via definitiva presso l'abitazione del proprio compagno e del padre di quest'ultimo; la madre della ricorrente, , dal mese di marzo 2023, aveva corrisposto CP_2
direttamente in favore della figlia l'importo di euro 180,00 mensili, mentre il padre nulla le aveva corrisposto né per il mantenimento né per le spese straordinarie;
(19 anni) Pt_1
frequentava, a tempo pieno, il primo anno universitario presso l'Università degli Studi di
Roma Tre – Dipartimento di Scienze dell'Educazione per Educatori e Formatori ed era
incolpevolmente incapace di garantirsi un' autosufficienza economica tale da potersi sostenere
autonomamente.
si costituiva in giudizio e chiedeva, in via preliminare, di dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso, e in subordine, accertare e dichiarare la mancata vocatio in ius del
litisconsorte necessario , madre della ricorrente, e per l'effetto adottarsi i provvedimenti CP_2
di competenza ex art. 102 c.p.c., nel merito chiedeva di rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.
A sostegno delle proprie domande, parte resistente assumeva che: il ricorso era inammissibile
stante la cessazione del rapporto di convivenza / coabitazione con il padre e la dichiarata adesione della
stessa ad un “nuovo nucleo famigliare”; aveva assunto la decisione di trasferirsi presso la Pt_1
famiglia del proprio compagno , contro la volontà del convenuto;
la decisione di convivere Persona_1
con il partner (pur in condivisione dell'immobile con i genitori dello stesso) era Persona_1
espressione della raggiunta maturità affettiva e personale di denotando la volontà Parte_1
di creare una nuova comunione di vita e di affetti;
la ricorrente aveva instaurato un nuovo e diverso
pagina 4 di 8 vincolo solidaristico nell'ambito suo “nuovo nucleo famigliare” al cui ménage poteva anche contribuire materialmente;
il contraddittorio non era integro atteso che , nel Parte_1
richiedere la modifica del provvedimento emesso tra i suoi genitori aveva omesso di evocare in giudizio la madre, litisconsorte necessario, in quanto ancora formalmente gravata dall'obbligo di mantenimento della figlia da corrispondersi in favore del;
il Parte_1 Parte_1
era disponibile a riaccogliere la figlia in casa propria, non sussistendo alcuna ragione ostativa al riguardo;
il trasferimento di presso la famiglia era conseguito alla volontà Pt_1 Per_1
della ragazza di convivere con il compagno e non da un impossibilità a convivere con il padre e la di lui moglie né da ragioni riconducibili al percorso di studi intrapreso solo successivamente dalla ragazza.
Il Giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.4.2024, ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di . CP_2
non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. CP_2
Quindi, precisate le conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
-il merito della lite
La domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente non può trovare accoglimento, per quanto di seguito esposto.
La formazione di un autonomo nucleo familiare deve far escludere l'esistenza dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne da parte dei genitori.
Difatti, il matrimonio, come la convivenza (dovendosi qualificare la famiglia di fatto, quale formazione sociale anch'essa sintomatica della volontà dei componenti di creare un nuovo
consortium vitae con piena assunzione di responsabilità per il proprio mantenimento), è
espressione di una raggiunta maturità affettiva e personale, (Cass. 27 luglio 2023, n. 22813;
Cass. 26 gennaio 2011, n 1830; Cass. 17 novembre 2006, n. 24498).
Come insegna la Suprema Corte “l'avere il figlio contratto matrimonio non è circostanza che può essere svalutata dal giudice del merito, essendo al contrario un importante indice di una raggiunta autonomia di vita e di scelte, la quale esclude il perdurante diritto-dovere di pagina 5 di 8 educare, palesando una raggiunta indipendenza verso importanti opzioni di vita, la quale,
salvo casi eccezionali, da allegare e provare con onere in capo al richiedente, confligge con la pretesa di conservare, nel contempo, un diritto al mantenimento ad oltranza a carico dei genitori pure con riguardo alla nuova famiglia (v. Cassazione n. 22813/2023 del 27.7.2023)”.
Nella specie, sin dal ricorso, ha dedotto di aver deciso, a metà del mese di Parte_1
febbraio 2023, di trasferirsiin via definitiva presso l'abitazione del proprio compagno e del padre di
quest'ultimo, sita a Sezze (LT), Via Migliara 46.500 Snc, e di dover, giustamente, compartecipare alle
spese della casa e relative utenze, nonché alla spesa alimentare ed ai bisogni primari del nuovo nucleo
familiare presso il quale oggi dimora.
Al contempo, ha altresì prospettato di essere economicamente sostenuta dal Parte_1
compagno nel far fronte ai propri bisogni primari e indispensabili, confermando quanto dedotto dal resistente in ordine al consortium vitae dalla stessa costituito con il compagno Per_1
(v. sub. pag. 4 della comparsa di costituzione di , ove è dato leggersi:
[...] Controparte_1
la ricorrente rappresentava che avrebbe comunque beneficiato del sostegno del proprio compagno, allora
impiegato presso la (in Via Grotte di Nottola n. 10 Cisterna di Latina) con Controparte_4
contratto a tempo indeterminato a circa € 1.300,00 mensili di stipendio netto a salire. Vista la fermezza
di al non restava quindi che prendere atto della decisione della figlia). Pt_1 Parte_1
Appare di tutta evidenza la costituzione, da parte della ricorrente, di una propria famiglia di fatto (pur se convivente con la famiglia d'origine del compagno della ). Parte_1
Né possono ritenersi sussistenti circostanze eccezionali (rispetto alle quali nulla è stato dedotto né – tantomeno - provato) tali da giustificare il permanere a carico dei genitori della di un obbligo di mantenimento della figlia. Parte_1
In via ulteriore, in corso di causa, è emerso anche lo stabile svolgimento di attività lavorativa da parte della ricorrente.
Il contratto di lavoro part-time a tempo determinato di , difatti (all'esito di Parte_1
vari rinnovi contrattuali dell'originario contratto di lavoro di marzo 2024), è stato trasformato,
con decorrenza dal mese di febbraio 2025, in contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato, (v. documentazione in atti).
pagina 6 di 8 Pertanto, attesa la costituzione di un autonomo nucleo familiare e lo svolgimento di attività
lavorativa, con contratto a tempo indeterminato part-time, la domanda di mantenimento non può che essere rigettata.
La domanda di ripetizione delle spese straordinarie sostenute va dichiarata inammissibile;
difatti, è soggetta al rito ordinario motivo per cui, al di fuori delle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., difetta una ragione di connessione idonea alla trattazione unitaria delle cause ai sensi dell'art. 40, comma 3, c.p.c..
Spese di lite
Tenuto conto dei rapporti delle parti (figlia-padre), della complessità della vicenda familiare e
P della sua mutevolezza nel tempo , come dichiarato dal primo atto difensivo, ha Parte_1
ribadito, con le note del 27.5.2025, la propria disponibilità a riaccogliere la figlia in casa propria), sussistono le eccezioni circostanze per la compensazione integrale delle spese di lite,
pur nella soccombenza di parte ricorrente, alla luce della pronuncia della Consulta n. 77 del
2018.
Le spese di lite tra e vanno dichiarate irripetibili, attesa la Parte_1 CP_2
mancata costituzione in giudizio della madre.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così
provvede:
RIGETTA la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente nei confronti del padre resistente;
DICHIARA inammissibile la domanda di restituzione di somme di denaro avanzata da
; Parte_1
COMPENSA integralmente le spese di lite tra e;
Parte_1 Controparte_1
DICHIARA irripetibili le spese tra e;
Parte_1 CP_2
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 12.6.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
pagina 7 di 8 dott.ssa Tania Monetti dott.ssa Concetta Serino
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