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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 25/09/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2621/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2621/2025 promosso da:
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
RENZI CRISTINA;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. RENZI Parte_2
CRISTINA.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: [Chiedono che l'Ecc.mo Tribunale di Ancona voglia dichiarare la loro separazione alle seguenti] “Condizioni:
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto, potendo essi fissare la propria residenza ove lo riterranno più opportuno, dandosene reciproca comunicazione.
2) Vista la maggiore età della GL, padre e GL si accorderanno direttamente tra loro per la reciproca frequentazione.
3) Quanto al mantenimento della GL , essendo non ancora economicamente Persona_1
autosufficiente i coniugi, tenuto conto della differenza economico reddituale tra gli stessi e del fatto che allo stato, la GL prevalentemente ha deciso di abitare con la madre, il sig. entro il Pt_1
giorno 15 di ogni mese, a far data dal 15/07/2025, verserà alla IG.ra , un assegno Parte_2 mensile di € 200,00 (diconsi euro duecento) a titolo di contributo al mantenimento della GL Per_1
- 1 - , da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo di operai e Pt_1
impiegati. Quanto alle spese straordinarie le stesse saranno, come da Protocollo del Tribunale di
Ancona del 10/07/2024, a carico dei coniugi al 50% con l'obbligo di rifondere il genitore che le ha sostenute entro 30 giorni dal ricevimento della fattura e/o ricevuta di spesa come espressamente indicato nel detto Protocollo che si allega come documento (n.8) al ricorso.
4) Tenuto conto della differenza reddituale tra i coniugi e del fatto che la sig.ra si è Parte_2
dedicata alla famiglia, per scelte condivise, rinunciando alla crescita professionale, il sig. Pt_1 verserà alla moglie, a titolo di mantenimento della stessa, la somma mensile di €.200,00 (diconsi duecento euro), da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo la variazione degli Indici Istat. I coniugi stabiliscono fintantoché il sig. non troverà soluzione Pt_1 abitativa avrà la disponibilità effettiva di trasferirsi presso l'immobile di proprietà della sig.ra e sito in Macerata Via Della Pace n.107, ove rimarrà ad abitare facendosi carico delle Parte_2
relative utenze e spese di manutenzione ordinaria della casa. Le parti precisano che il sig. Pt_1
potrà abitare la casa di Macerata comunque solo fino al mese di luglio 2026, termine entro il quale dovrà reperire altra abitazione. Tale condizione rientra nell'ambito degli accordi tra i coniugi in sede di separazione e detta regolamentazione costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
5) La casa coniugale sita a Castelfidardo (AN), Via Giuseppe Verdi 70/B, di proprietà esclusiva della sig.ra rimarrà nella sua esclusiva disponibilità, unitamente agli arredi e corredi ivi Parte_2
esistenti.
6) Quanto alle auto attualmente in comproprietà tra i coniugi le stesse resteranno in uso ad entrambi i coniugi e le spese di bollo e assicurazioni saranno a carico del sig. . Quanto alle Parte_1
spese di ordinaria e straordinaria manutenzione delle auto in comproprietà, le stesse sono distribuite come segue: per le auto targate EV076HM, FK513WS le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione saranno a carico del sig. ; per l'auto targata GW481KA le spese di Parte_1
ordinaria e straordinaria manutenzione saranno a carico della sig.ra Parte_2
7) Il finanziamento richiesto per l'acquisto dell'auto GW481KA, con rata mensile di euro 155,00 circa, è onere economico del sig. ; quest'ultimo si obbliga a corrispondere le dette rate sino Pt_1 all'estinzione del finanziamento.
5) Con l'esatto adempimento delle obbligazioni di cui ai punti che precedono, le parti danno atto di non aver più nulla a reciprocamente pretendere per qualsivoglia titolo, azione o ragione derivante e/o conseguente e/o collegato alla regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali, escluso quanto pattuito al punto n.4 e 6 del presente atto (assegno di mantenimento per la sig.ra Parte_2
e le auto attualmente in comproprietà)”.
- 2 - * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e che si sono sposati a Parte_1 Parte_2
Osimo il 19/07/2008, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che dalla loro unione
è nata la GL (in data 28/07/2003), studentessa universitaria non ancora economicamente Per_1
autosufficiente, e che è venuta a mancare tra gli stessi la comunione spirituale e materiale necessaria per la prosecuzione della vita insieme e sono concordi nella decisione di separarsi, non essendo possibile la prosecuzione del rapporto coniugale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 11/09/2025.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti – per quanto attiene alle condizioni relative al mantenimento della GL maggiorenne, studentessa universitaria non ancora economicamente autosufficiente – agli interessi della stessa. Le altre condizioni attengono alla regolamentazione di aspetti patrimoniali tra i coniugi, in ordine ai quali non è previsto lo scrutinio del Collegio.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, non sussistendo profili di contrasto con l'Ordine pubblico.
6. La definizione consensuale del procedimento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2
contatto matrimonio a Osimo il 19/07/2008, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
Osimo al n. 65, parte 2, serie A, dell'anno 2008;
- 3 - omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Osimo di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 24/09/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2621/2025 promosso da:
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
RENZI CRISTINA;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. RENZI Parte_2
CRISTINA.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: [Chiedono che l'Ecc.mo Tribunale di Ancona voglia dichiarare la loro separazione alle seguenti] “Condizioni:
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto, potendo essi fissare la propria residenza ove lo riterranno più opportuno, dandosene reciproca comunicazione.
2) Vista la maggiore età della GL, padre e GL si accorderanno direttamente tra loro per la reciproca frequentazione.
3) Quanto al mantenimento della GL , essendo non ancora economicamente Persona_1
autosufficiente i coniugi, tenuto conto della differenza economico reddituale tra gli stessi e del fatto che allo stato, la GL prevalentemente ha deciso di abitare con la madre, il sig. entro il Pt_1
giorno 15 di ogni mese, a far data dal 15/07/2025, verserà alla IG.ra , un assegno Parte_2 mensile di € 200,00 (diconsi euro duecento) a titolo di contributo al mantenimento della GL Per_1
- 1 - , da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo di operai e Pt_1
impiegati. Quanto alle spese straordinarie le stesse saranno, come da Protocollo del Tribunale di
Ancona del 10/07/2024, a carico dei coniugi al 50% con l'obbligo di rifondere il genitore che le ha sostenute entro 30 giorni dal ricevimento della fattura e/o ricevuta di spesa come espressamente indicato nel detto Protocollo che si allega come documento (n.8) al ricorso.
4) Tenuto conto della differenza reddituale tra i coniugi e del fatto che la sig.ra si è Parte_2
dedicata alla famiglia, per scelte condivise, rinunciando alla crescita professionale, il sig. Pt_1 verserà alla moglie, a titolo di mantenimento della stessa, la somma mensile di €.200,00 (diconsi duecento euro), da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo la variazione degli Indici Istat. I coniugi stabiliscono fintantoché il sig. non troverà soluzione Pt_1 abitativa avrà la disponibilità effettiva di trasferirsi presso l'immobile di proprietà della sig.ra e sito in Macerata Via Della Pace n.107, ove rimarrà ad abitare facendosi carico delle Parte_2
relative utenze e spese di manutenzione ordinaria della casa. Le parti precisano che il sig. Pt_1
potrà abitare la casa di Macerata comunque solo fino al mese di luglio 2026, termine entro il quale dovrà reperire altra abitazione. Tale condizione rientra nell'ambito degli accordi tra i coniugi in sede di separazione e detta regolamentazione costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
5) La casa coniugale sita a Castelfidardo (AN), Via Giuseppe Verdi 70/B, di proprietà esclusiva della sig.ra rimarrà nella sua esclusiva disponibilità, unitamente agli arredi e corredi ivi Parte_2
esistenti.
6) Quanto alle auto attualmente in comproprietà tra i coniugi le stesse resteranno in uso ad entrambi i coniugi e le spese di bollo e assicurazioni saranno a carico del sig. . Quanto alle Parte_1
spese di ordinaria e straordinaria manutenzione delle auto in comproprietà, le stesse sono distribuite come segue: per le auto targate EV076HM, FK513WS le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione saranno a carico del sig. ; per l'auto targata GW481KA le spese di Parte_1
ordinaria e straordinaria manutenzione saranno a carico della sig.ra Parte_2
7) Il finanziamento richiesto per l'acquisto dell'auto GW481KA, con rata mensile di euro 155,00 circa, è onere economico del sig. ; quest'ultimo si obbliga a corrispondere le dette rate sino Pt_1 all'estinzione del finanziamento.
5) Con l'esatto adempimento delle obbligazioni di cui ai punti che precedono, le parti danno atto di non aver più nulla a reciprocamente pretendere per qualsivoglia titolo, azione o ragione derivante e/o conseguente e/o collegato alla regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali, escluso quanto pattuito al punto n.4 e 6 del presente atto (assegno di mantenimento per la sig.ra Parte_2
e le auto attualmente in comproprietà)”.
- 2 - * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e che si sono sposati a Parte_1 Parte_2
Osimo il 19/07/2008, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che dalla loro unione
è nata la GL (in data 28/07/2003), studentessa universitaria non ancora economicamente Per_1
autosufficiente, e che è venuta a mancare tra gli stessi la comunione spirituale e materiale necessaria per la prosecuzione della vita insieme e sono concordi nella decisione di separarsi, non essendo possibile la prosecuzione del rapporto coniugale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 11/09/2025.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti – per quanto attiene alle condizioni relative al mantenimento della GL maggiorenne, studentessa universitaria non ancora economicamente autosufficiente – agli interessi della stessa. Le altre condizioni attengono alla regolamentazione di aspetti patrimoniali tra i coniugi, in ordine ai quali non è previsto lo scrutinio del Collegio.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, non sussistendo profili di contrasto con l'Ordine pubblico.
6. La definizione consensuale del procedimento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2
contatto matrimonio a Osimo il 19/07/2008, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
Osimo al n. 65, parte 2, serie A, dell'anno 2008;
- 3 - omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Osimo di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 24/09/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
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