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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/11/2025, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12161/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa ST TI Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. ND CH Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 12161/2025
R.G. instaurato da
) con gli avv.ti BAZOLI FRANCESCA e Parte_1 C.F._1
DALLERA LAURA
e
IN AR VA ) con l'avv. FERRARI FRANCO C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “1) “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Nuvolento (BS) il 28 maggio 1988 tra
AR OL IN e , trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Parte_1
Nuvolento dell'anno 1988, atto Numero 5, Parte II, Serie A, ordinando agli Ufficiali di Stato Civile del predetto Comune l'annotazione dell'emananda sentenza;
2) Modificare le condizioni della separazione consensuale omologata nel seguente modo: a) il Sig. corrisponderà alla Parte_1
Sig.ra AR OL IN, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 1.000,00, entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile ogni anno secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario
1 sulle coordinate del conto corrente intestato alla Sig.ra AR OL IN;
b) il Sig. Parte_1
provvederà in via esclusiva a pagare le rate che ancora residuano del mutuo fondiario - rep. 112743
e racc. 21205 a rogito Notaio Dott. in data 15.12.2005 sottoscritto da entrambi i Persona_1 coniugi con Banco di Brescia San Paolo Cab, poi ora – Controparte_1 Controparte_2 relativo all'Immobile come sopra identificato sino a quando lo stesso verrà venduto, nei termini infra specificati, senza pretendere alcun tipo di rivalsa nei confronti della Sig.ra AR OL IN. Nel caso in cui la vendita avvenisse prima dell'estinzione del mutuo fondiario, il medesimo provvederà in via esclusiva a pagare le rate residue contestualmente alla stipula dell'atto di trasferimento. c) essendo intervenuta l'indipendenza economica di entrambi i figli, i ricorrenti si impegnano a vendere l'Immobile in comproprietà senza indugio, e comunque entro e non oltre il termine di 12 (dodici) mesi dal deposito del presente ricorso congiunto, per un corrispettivo non inferiore ad € 400.000,00;
a tal fine i ricorrenti si impegnano entrambi a segnalare l'intenzione di vendere l'Immobile, a ricercare offerte di acquisto dell'Immobile stesso, anche conferendo mandato ad intermediari autorizzati, e ad accettare eventuali offerte d'acquisto dell'Immobile laddove pari o superiori ad €
400.000,00; in ipotesi di mancata vendita dell'Immobile entro il predetto termine, i ricorrenti si impegnano a procurare la vendita dello stesso entro i successivi 12 (mesi) mesi per un corrispettivo non inferiore ad € 360.000,00; laddove anche entro il predetto ultimo termine l'Immobile rimanesse invenduto, i ricorrenti valuteranno congiuntamente e in buona fede eventuali ulteriori ribassi del corrispettivo di vendita;
d) contestualmente alla vendita dell'immobile ed all'incasso del corrispettivo di vendita, il Sig. corrisponderà alla Sig.ra AR OL IN la Parte_1
somma una tantum pari ad € 50.000,00 anche a tacitazione di qualsivoglia pretesa restitutoria e/o risarcitoria a qualunque titolo rivendicata e/o rivendicabile da parte di quest'ultima; e) resta fermo e riconosciuto, da entrambe le parti, il diritto in favore della Sig.ra AR OL IN alla pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 9 comma 2 Legge n. 898/1970; e) i ricorrenti dichiarano che con il presente accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano di nulla avere ulteriormente a pretendere reciprocamente;
f) le spese del presente giudizio sono interamente compensate fra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 28/05/1988, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di NUVOLENTO (BS) (atto n. 5, parte II, serie A, anno 1988), risultano separate dal 22/7/2020 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i
2 presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
ST TI ND CH
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa ST TI Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. ND CH Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 12161/2025
R.G. instaurato da
) con gli avv.ti BAZOLI FRANCESCA e Parte_1 C.F._1
DALLERA LAURA
e
IN AR VA ) con l'avv. FERRARI FRANCO C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “1) “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Nuvolento (BS) il 28 maggio 1988 tra
AR OL IN e , trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Parte_1
Nuvolento dell'anno 1988, atto Numero 5, Parte II, Serie A, ordinando agli Ufficiali di Stato Civile del predetto Comune l'annotazione dell'emananda sentenza;
2) Modificare le condizioni della separazione consensuale omologata nel seguente modo: a) il Sig. corrisponderà alla Parte_1
Sig.ra AR OL IN, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 1.000,00, entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile ogni anno secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario
1 sulle coordinate del conto corrente intestato alla Sig.ra AR OL IN;
b) il Sig. Parte_1
provvederà in via esclusiva a pagare le rate che ancora residuano del mutuo fondiario - rep. 112743
e racc. 21205 a rogito Notaio Dott. in data 15.12.2005 sottoscritto da entrambi i Persona_1 coniugi con Banco di Brescia San Paolo Cab, poi ora – Controparte_1 Controparte_2 relativo all'Immobile come sopra identificato sino a quando lo stesso verrà venduto, nei termini infra specificati, senza pretendere alcun tipo di rivalsa nei confronti della Sig.ra AR OL IN. Nel caso in cui la vendita avvenisse prima dell'estinzione del mutuo fondiario, il medesimo provvederà in via esclusiva a pagare le rate residue contestualmente alla stipula dell'atto di trasferimento. c) essendo intervenuta l'indipendenza economica di entrambi i figli, i ricorrenti si impegnano a vendere l'Immobile in comproprietà senza indugio, e comunque entro e non oltre il termine di 12 (dodici) mesi dal deposito del presente ricorso congiunto, per un corrispettivo non inferiore ad € 400.000,00;
a tal fine i ricorrenti si impegnano entrambi a segnalare l'intenzione di vendere l'Immobile, a ricercare offerte di acquisto dell'Immobile stesso, anche conferendo mandato ad intermediari autorizzati, e ad accettare eventuali offerte d'acquisto dell'Immobile laddove pari o superiori ad €
400.000,00; in ipotesi di mancata vendita dell'Immobile entro il predetto termine, i ricorrenti si impegnano a procurare la vendita dello stesso entro i successivi 12 (mesi) mesi per un corrispettivo non inferiore ad € 360.000,00; laddove anche entro il predetto ultimo termine l'Immobile rimanesse invenduto, i ricorrenti valuteranno congiuntamente e in buona fede eventuali ulteriori ribassi del corrispettivo di vendita;
d) contestualmente alla vendita dell'immobile ed all'incasso del corrispettivo di vendita, il Sig. corrisponderà alla Sig.ra AR OL IN la Parte_1
somma una tantum pari ad € 50.000,00 anche a tacitazione di qualsivoglia pretesa restitutoria e/o risarcitoria a qualunque titolo rivendicata e/o rivendicabile da parte di quest'ultima; e) resta fermo e riconosciuto, da entrambe le parti, il diritto in favore della Sig.ra AR OL IN alla pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 9 comma 2 Legge n. 898/1970; e) i ricorrenti dichiarano che con il presente accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano di nulla avere ulteriormente a pretendere reciprocamente;
f) le spese del presente giudizio sono interamente compensate fra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 28/05/1988, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di NUVOLENTO (BS) (atto n. 5, parte II, serie A, anno 1988), risultano separate dal 22/7/2020 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i
2 presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
ST TI ND CH
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