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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 2447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2447 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE LE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore
Dr. Roberto Notaro Consigliere ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 585/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi avverso la sentenza n. 2081/2018 emessa dal Tribunale di Nola con le modalità di cui all'art. 281 sexies il 20/11/2018;
TRA
Parte_1
(c.f. ) costituitosi in persona del presidente pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv.
Angelo Caliendo (c.f. ); C.F._1
AP P E L L AN T E
E
(c.f. ) nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
6/6/1961;
(c.f. ) nata ad [...] il [...]; Controparte_2 C.F._3
(c.f. nata ad [...] l'[...]; Parte_2 C.F._4
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n. 585/2019 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE LE
(già prima sezione civile bis)
tutti nella qualità di eredi di , rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata e Per_1 trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c. dall'Avv. Pasquale DI
(c.f. ); C.F._5
AP P E L L A TI
SV OLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Nola, l'
[...] chiedeva ingiungersi a Pasquale DI il pagamento di € Parte_1
19.460,06 oltre interessi dalla data di messa in mora (14/6/2016). Esponeva, a sostegno del ricorso, che aveva corrisposto al DI l'importo di € 72.253,05 per la cessione volontaria, con atto registrato il 27/11/2000, di un terreno ai sensi dell'art. 12 l. 865/1971; tale importo era al lordo della ritenuta d'imposta di € 14.450,61. A seguito del mancato versamento della ritenuta d'imposta, l'agente per la riscossione le aveva notificato, quale obbligata in solido con il sostituito, cartella di pagamento di € 19.460,96. Non avendo potuto ottenere il pagamento da parte del DI aveva provveduto al versamento della somma con il beneficio della rateazione.
Il Tribunale accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n. 2325/2016.
Proponeva opposizione il DI che deduceva (si riporta di seguito la descrizione dei motivi di opposizione contenuta nella sentenza di primo grado)
Part
“l'intervenuta prescrizione del credito azionato dall alla luce del lasso di tempo intercorso tra l'atto di cessione volontaria del 9.11.1999 e l'intervenuta esecutività del ruolo esattoriale, in data 21.12.2009; in secondo luogo, rappresentando che la somma percepita a titolo di indennità era stata corrisposta al netto della ritenuta d' acconto, Part operata alla fonte dall ai sensi degli artt. 11, commi 5 e 7 della L. 413 del 1991; infine, eccependo che la relativa pretesa avrebbe dovuto essere azionata nel processo esecutivo relativo all'escussione esattoriale”. Parte L' non si costituiva ed il Tribunale ne dichiarava la contumacia all'udienza del 14/11/2017.
Con sentenza n. 2081/2018, il Tribunale di Nola accoglieva l'opposizione e Parte revocava il decreto ingiuntivo, condannando l' l pagamento delle spese di lite. Dopo aver richiamato il contenuto dell'art. 11 l. 431/1991 osservava che “il Legislatore ha voluto assoggettare alla ritenuta d'imposta solo le somme erogate nell'ambito delle
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n. 585/2019 r.g.a.c.c. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE LE
(già prima sezione civile bis)
procedure pubbliche indicate nel comma 5, elencazione che si ritiene avere carattere tassativo e, data la natura tributaria della norma, non suscettibile di applicazione analogica a fattispecie non espressamente previste.
Ebbene, il caso in esame rientra senz'altro nell'ambito applicativo della presente fattispecie, nella quale si è in presenza di un atto di cessione volontaria del suolo di proprietà dell'opponente conseguente a decreto del Sindaco di occupazione temporanea
e di urgenza (come emerge dalla documentazione versata in atti), a fronte della quale il
Consorzio Asi ha versato la somma di milioni 139.901.400, comprensiva - come testualmente riportato nell'atto di cessione – dell'indennità di espropriazione e delle relative maggiorazioni, nonché della indennità di occupazione ex art. 20 della legge
865/1971.
Ne consegue l'applicabilità del comma 7 dell'art. 11 della legge 413/91, il quale dispone che in tale ipotesi la ritenuta è operata alla fonte dall'Ente erogante (principio ribadito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, Corte di Cass., sent. n
12533/2013, e Corte di Cass., sent. n. 11410/2015, e Corte di Cass., SS.UU., n. del
15232/2009), che può essere o l'Ente pubblico espropriante oppure l'impresa concessionaria per l'esecuzione dell'opera pubblica con delega per gli espropri;
per le modalità di versamento, dichiarazione e comunicazione, il comma 8 dell'art. 11 rinvia all'art. 28, 2° comma, del d.P.R. n. 600 del1973, che disciplina la ritenuta d'acconto operata da Enti pubblici sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese.
Ne deriva che, nella predetta fattispecie, la somma corrisposta deve ritenersi versata al netto della ritenuta di imposta e non già al lordo della stessa, atteso che – in forza del citato comma 7 dell'art. 11 - l'ente erogante è tenuto ad effettuare la ritenuta alla fonte e provvedere al versamento diretto delle somme ritenute all'esattoria entro i termini di cui all'art. 8, primo comma, n. 1 d.P.R. n. 602/1973”. Parte Avverso tale sentenza ha proposto appello l' con atto di citazione notificato il 6/2/2019, osservando che:
- la notifica dell'atto di opposizione era inesistente o comunque nulla in quanto eseguita presso la sede dell'ente e non presso il difensore indicato nel ricorso monitorio;
- l'opposizione era comunque tardiva in quanto il ricorso ed il decreto erano stati notificati a il 12/1/2017, mentre l'opposizione era stata consegnata Parte_3 all'ufficiale giudiziario per la notifica solo in data 3/3/2017;
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n. 585/2019 r.g.a.c.c. 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE LE
(già prima sezione civile bis)
- sussisteva in ogni caso il diritto di rivalsa;
Ha quindi riproposto le argomentazioni volte a contestare la prescrizione del credito ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare:
1. Sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della sentenza n.
2081/2018 pubblicata in data 20/11/2018 e, resa nel procedimento recante il n. del R. G.
1998/2017, per le regioni innanzi riportate;
2. Dichiarare, in riforma della pronuncia di primo grado e, sulla base di quanto riportato in narrativa al punto 1), la nullità/inesistenza della notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e, per effetto, risultando l'opposizione inammissibile, improcedibile ed improponibile, confermare il decreto ingiuntivo N. 2325/2016;
3. Dichiarare, in riforma della pronuncia di primo grado e, sulla base di quanto riportato in narrativa al punto 2), l'improponibilità, improcedibilità, inammissibilità dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, rilevata l'avvenuta notifica oltre il termine perentorio di 40 gg. dalla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto;
Nel merito
a) In via gradata e, in accoglimento dei motivi di diritto ai punti sub 3) e 4) del presente atto, riformare la sentenza di primo grado, confermando il Decreto Ingiuntivo
n. 2325/2016 e, per effetto;
b) condannare il Sig. alla rifusione delle spese, diritti ed onorari Parte_3
del doppio grado di giudizio, aumentate del rimborso spese generali nella misura del
15% (così come sancito dalla Cass., Sez. Civ., sent. N. 18518 del 02/08/13), C.P.A. ed
I.V.A. come per legge;
c) emettere ogni altro provvedimento di legge ritenuto opportuno”.
Si sono costituiti, con comparsa depositata il 25/2/2019, Controparte_2
e in qualità di eredi di Controparte_1 Parte_2 Parte_3 eccependo “l'improcedibilità” dell'appello, per violazione del termine di trenta giorni stabilito dall'art. 325 c.p.c., in quanto la sentenza di primo grado era stata notificata il
22/11/2018. Hanno quindi dedotto, in ordine al primo motivo di appello, che “in applicazione dell'istituto processuale portato dall'art. 25 del codice di rito, (FORO
ERARIALE), l'atto di opposizione andava notificato alla sede dell'Ente opposto, pena la nullità della notifica, con contestuale decadenza dai termini per spiegare opposizione”.
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n. 585/2019 r.g.a.c.c. 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE LE
(già prima sezione civile bis)
Quanto alla tempestività dell'opposizione, hanno osservato che il termine per proporla decorreva dal 23/1/2017 data nella quale il ricorso ed il decreto erano stati ritirati presso la Casa comunale. Infine, con riguardo al merito della questione hanno ribadito le argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata.
Hanno quindi concluso per la dichiarazione di “improcedibilità” dell'appello o, comunque per il suo rigetto.
All'udienza del 7/1/2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIV I DELLA DECIS IONE
1. Preliminarmente va rilevato che l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dagli appellati è infondata. Ed infatti, gli stessi hanno affermato che la sentenza
Parte impugnata sarebbe stata notificata all in data 22/11/2018. A sostegno di tale circostanza hanno depositato la stampa di un messaggio di posta elettronica certificata contenente la sentenza di primo grado, con richiesta di pagamento che sarebbe stato
Parte inviato all' n tale data. Mancano tuttavia le ricevute di accettazione e di consegna di tale messaggio, giacché le sole rinvenibili nella produzione degli appellati riguardano la corrispondenza intercorsa tra i difensori delle parti il 7/2/2019; pertanto la notifica della sentenza, che fa decorrere il termine di cui all'art. 325 c.p.c., non può ritenersi provata. Parte Deve aggiungersi che l' ha inoltre rilevato che, anche ove fossero state depositate le ricevute di accettazione e consegna del messaggio di posta elettronica certificata in questione, la notifica non sarebbe stata valida in quanto l'indirizzo dell'ente utilizzato non è indicato negli elenchi di cui all'art. 16 ter d.l. 179/2012 conv. in l.
221/2012; per questo motivo, l'unica valida notifica della sentenza era pervenuta il
28/1/2019.
A tali deduzioni gli appellati non hanno fornito risposta.
Pertanto, l'appello è tempestivo.
2. Lo stesso è altresì fondato e deve essere accolto.
Tra i due motivi di appello di natura processuale (nullità della notifica dell'atto di opposizione e tardività dell'opposizione) deve esaminarsi prima, in virtù del principio
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n. 585/2019 r.g.a.c.c. 5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE LE
(già prima sezione civile bis)
della ragione “più liquida”, quello sulla tardività dell'opposizione che può considerarsi assorbente.
Il decreto ingiuntivo risulta notificato a con le modalità di cui Parte_3 all'art. 140 c.p.c., presso l'indirizzo di residenza. Dalla relazione di notifica emerge che l'ufficiale giudiziario si è recato in Acerra alla Via V. Gioberti n. 43 scala U in data
3/1/2017 e, non avendo trovato il destinatario, ha provveduto al deposito dell'atto presso la casa comunale, dandogli avviso del deposito tramite raccomandata. Dall'avviso di ricevimento risulta che tale raccomandata è stata consegnata il 12/1/2017 alla moglie del
DI.
Orbene, con sentenza n. 3/2010 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c. “nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione”.
Conseguentemente, il termine per la proposizione dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo decorreva dal 12/1/2017 (e non, come erroneamente sostenuto dagli appellati dalla data di ritiro dell'atto presso la casa comunale) e scadeva pertanto il 21 febbraio
2017. L'atto di citazione in opposizione è stato invece consegnato all'Ufficiale giudiziario per la notifica solo in data 3/3/2017 ed è dunque palesemente tardivo.
Per quanto esposto, in riforma della sentenza di primo grado, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione.
3. Per mero scrupolo si osserva che è fondato anche il primo motivo di appello, essendo pacifico che l'opposizione al decreto ingiuntivo, come espressamente indicato nell'art. 645 c.p.c., va notificata “al ricorrente nei luoghi indicati dall'art. 638” e, dunque, presso il domicilio eletto, presso il procuratore o, nei casi in cui è ammessa la costituzione di persona, presso la residenza della parte (cfr., ex multis, Cass. 10446/2011;
Cass. 13739/2003). Dunque, l'opposizione andava notificata presso lo studio del Parte difensore dell' Avv. Angelo Caliendo – dove l'ente, con il ricorso per decreto ingiuntivo aveva espressamente eletto domicilio - e non presso la sede dell'ente. Del tutto fuori luogo è la giurisprudenza richiamata dagli appellati per sostenere la validità della notifica, in quanto la stessa riguarda l'ipotesi, del tutto differente da quella in esame, della notifica non dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì dell'atto introduttivo di
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n. 585/2019 r.g.a.c.c. 6 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE LE
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un autonomo giudizio nei confronti delle pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato
(che va eseguita presso la sede dell'ente e non presso l'Avvocatura dello Stato).
Quindi, ove l'opposizione non fosse stata tardiva, il giudizio avrebbe comunque dovuto essere rimesso al primo giudice ai sensi dell'art. 354 comma 1° c.p.c.. Parte
4. Deve infine osservarsi che, solo in comparsa conclusionale, l' a chiesto di
“prevedere” con l'eventuale sentenza di accoglimento dell'appello la “restituzione degli importi corrisposti in ottemperanza alla sentenza gravata”. Tale domanda non può essere accolta, giacché, a prescindere da ogni altra considerazione, l'importo da restituire, che deve ritenersi sia quello per le spese del giudizio di primo grado, non viene precisamente determinato ed inoltre non vi è prova che lo stesso sia stato effettivamente versato.
Peraltro, la domanda è contenuta nella comparsa conclusionale depositata il 3/3/2025 e, dopo tale data, non sono stati depositati altri atti dagli appellati (né, ovviamente, vi sono state udienze), sicché neppure potrebbe ritenersi che il pagamento è effettivamente intervenuto in base al principio di non contestazione.
5. All'accoglimento dell'appello consegue la condanna di CP_1
e , in solido tra loro, al pagamento, in favore
[...] Controparte_2 Parte_2 dell' delle spese di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi Parte_1
– in base ai parametri contenuti nelle tabelle 2 e 12 allegate al d.m. Giustizia n. 55/2014 per i giudizi di valore compreso tra Euro 5.200 ed Euro 26.000 - per il processo di primo grado in € 3.000 (€ 500 per la fase di studio, € 500 per la fase introduttiva, € 1.000 per la fase istruttoria, € 1.000 per la fase decisoria), e per quello di appello in € 3.400 (€ 600 per la fase di studio, € 600 per la fase introduttiva, € 1.000 per la fase istruttoria, € 1.200 per la fase decisoria).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 2081/2018 emessa del Tribunale di Nola il 20/11/2018, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara l'inammissibilità dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
2325/2016 e la conseguente esecutorietà del decreto ingiuntivo;
2. condanna e al Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
pagamento, in solido tra loro, delle spese di entrambi i gradi di giudizio che
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liquida, per il giudizio di primo grado in € 3.000 per compenso professionale ed
€ 450 per spese generali e per il giudizio di appello in € 3.400 per compenso professionale ed € 510 per spese generali.
Così deciso in Napoli, il 13 maggio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
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n. 585/2019 r.g.a.c.c. 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE LE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore
Dr. Roberto Notaro Consigliere ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 585/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi avverso la sentenza n. 2081/2018 emessa dal Tribunale di Nola con le modalità di cui all'art. 281 sexies il 20/11/2018;
TRA
Parte_1
(c.f. ) costituitosi in persona del presidente pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv.
Angelo Caliendo (c.f. ); C.F._1
AP P E L L AN T E
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(c.f. ) nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
6/6/1961;
(c.f. ) nata ad [...] il [...]; Controparte_2 C.F._3
(c.f. nata ad [...] l'[...]; Parte_2 C.F._4
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n. 585/2019 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE LE
(già prima sezione civile bis)
tutti nella qualità di eredi di , rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata e Per_1 trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c. dall'Avv. Pasquale DI
(c.f. ); C.F._5
AP P E L L A TI
SV OLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Nola, l'
[...] chiedeva ingiungersi a Pasquale DI il pagamento di € Parte_1
19.460,06 oltre interessi dalla data di messa in mora (14/6/2016). Esponeva, a sostegno del ricorso, che aveva corrisposto al DI l'importo di € 72.253,05 per la cessione volontaria, con atto registrato il 27/11/2000, di un terreno ai sensi dell'art. 12 l. 865/1971; tale importo era al lordo della ritenuta d'imposta di € 14.450,61. A seguito del mancato versamento della ritenuta d'imposta, l'agente per la riscossione le aveva notificato, quale obbligata in solido con il sostituito, cartella di pagamento di € 19.460,96. Non avendo potuto ottenere il pagamento da parte del DI aveva provveduto al versamento della somma con il beneficio della rateazione.
Il Tribunale accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n. 2325/2016.
Proponeva opposizione il DI che deduceva (si riporta di seguito la descrizione dei motivi di opposizione contenuta nella sentenza di primo grado)
Part
“l'intervenuta prescrizione del credito azionato dall alla luce del lasso di tempo intercorso tra l'atto di cessione volontaria del 9.11.1999 e l'intervenuta esecutività del ruolo esattoriale, in data 21.12.2009; in secondo luogo, rappresentando che la somma percepita a titolo di indennità era stata corrisposta al netto della ritenuta d' acconto, Part operata alla fonte dall ai sensi degli artt. 11, commi 5 e 7 della L. 413 del 1991; infine, eccependo che la relativa pretesa avrebbe dovuto essere azionata nel processo esecutivo relativo all'escussione esattoriale”. Parte L' non si costituiva ed il Tribunale ne dichiarava la contumacia all'udienza del 14/11/2017.
Con sentenza n. 2081/2018, il Tribunale di Nola accoglieva l'opposizione e Parte revocava il decreto ingiuntivo, condannando l' l pagamento delle spese di lite. Dopo aver richiamato il contenuto dell'art. 11 l. 431/1991 osservava che “il Legislatore ha voluto assoggettare alla ritenuta d'imposta solo le somme erogate nell'ambito delle
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n. 585/2019 r.g.a.c.c. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE LE
(già prima sezione civile bis)
procedure pubbliche indicate nel comma 5, elencazione che si ritiene avere carattere tassativo e, data la natura tributaria della norma, non suscettibile di applicazione analogica a fattispecie non espressamente previste.
Ebbene, il caso in esame rientra senz'altro nell'ambito applicativo della presente fattispecie, nella quale si è in presenza di un atto di cessione volontaria del suolo di proprietà dell'opponente conseguente a decreto del Sindaco di occupazione temporanea
e di urgenza (come emerge dalla documentazione versata in atti), a fronte della quale il
Consorzio Asi ha versato la somma di milioni 139.901.400, comprensiva - come testualmente riportato nell'atto di cessione – dell'indennità di espropriazione e delle relative maggiorazioni, nonché della indennità di occupazione ex art. 20 della legge
865/1971.
Ne consegue l'applicabilità del comma 7 dell'art. 11 della legge 413/91, il quale dispone che in tale ipotesi la ritenuta è operata alla fonte dall'Ente erogante (principio ribadito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, Corte di Cass., sent. n
12533/2013, e Corte di Cass., sent. n. 11410/2015, e Corte di Cass., SS.UU., n. del
15232/2009), che può essere o l'Ente pubblico espropriante oppure l'impresa concessionaria per l'esecuzione dell'opera pubblica con delega per gli espropri;
per le modalità di versamento, dichiarazione e comunicazione, il comma 8 dell'art. 11 rinvia all'art. 28, 2° comma, del d.P.R. n. 600 del1973, che disciplina la ritenuta d'acconto operata da Enti pubblici sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese.
Ne deriva che, nella predetta fattispecie, la somma corrisposta deve ritenersi versata al netto della ritenuta di imposta e non già al lordo della stessa, atteso che – in forza del citato comma 7 dell'art. 11 - l'ente erogante è tenuto ad effettuare la ritenuta alla fonte e provvedere al versamento diretto delle somme ritenute all'esattoria entro i termini di cui all'art. 8, primo comma, n. 1 d.P.R. n. 602/1973”. Parte Avverso tale sentenza ha proposto appello l' con atto di citazione notificato il 6/2/2019, osservando che:
- la notifica dell'atto di opposizione era inesistente o comunque nulla in quanto eseguita presso la sede dell'ente e non presso il difensore indicato nel ricorso monitorio;
- l'opposizione era comunque tardiva in quanto il ricorso ed il decreto erano stati notificati a il 12/1/2017, mentre l'opposizione era stata consegnata Parte_3 all'ufficiale giudiziario per la notifica solo in data 3/3/2017;
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n. 585/2019 r.g.a.c.c. 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE LE
(già prima sezione civile bis)
- sussisteva in ogni caso il diritto di rivalsa;
Ha quindi riproposto le argomentazioni volte a contestare la prescrizione del credito ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare:
1. Sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della sentenza n.
2081/2018 pubblicata in data 20/11/2018 e, resa nel procedimento recante il n. del R. G.
1998/2017, per le regioni innanzi riportate;
2. Dichiarare, in riforma della pronuncia di primo grado e, sulla base di quanto riportato in narrativa al punto 1), la nullità/inesistenza della notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e, per effetto, risultando l'opposizione inammissibile, improcedibile ed improponibile, confermare il decreto ingiuntivo N. 2325/2016;
3. Dichiarare, in riforma della pronuncia di primo grado e, sulla base di quanto riportato in narrativa al punto 2), l'improponibilità, improcedibilità, inammissibilità dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, rilevata l'avvenuta notifica oltre il termine perentorio di 40 gg. dalla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto;
Nel merito
a) In via gradata e, in accoglimento dei motivi di diritto ai punti sub 3) e 4) del presente atto, riformare la sentenza di primo grado, confermando il Decreto Ingiuntivo
n. 2325/2016 e, per effetto;
b) condannare il Sig. alla rifusione delle spese, diritti ed onorari Parte_3
del doppio grado di giudizio, aumentate del rimborso spese generali nella misura del
15% (così come sancito dalla Cass., Sez. Civ., sent. N. 18518 del 02/08/13), C.P.A. ed
I.V.A. come per legge;
c) emettere ogni altro provvedimento di legge ritenuto opportuno”.
Si sono costituiti, con comparsa depositata il 25/2/2019, Controparte_2
e in qualità di eredi di Controparte_1 Parte_2 Parte_3 eccependo “l'improcedibilità” dell'appello, per violazione del termine di trenta giorni stabilito dall'art. 325 c.p.c., in quanto la sentenza di primo grado era stata notificata il
22/11/2018. Hanno quindi dedotto, in ordine al primo motivo di appello, che “in applicazione dell'istituto processuale portato dall'art. 25 del codice di rito, (FORO
ERARIALE), l'atto di opposizione andava notificato alla sede dell'Ente opposto, pena la nullità della notifica, con contestuale decadenza dai termini per spiegare opposizione”.
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n. 585/2019 r.g.a.c.c. 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE LE
(già prima sezione civile bis)
Quanto alla tempestività dell'opposizione, hanno osservato che il termine per proporla decorreva dal 23/1/2017 data nella quale il ricorso ed il decreto erano stati ritirati presso la Casa comunale. Infine, con riguardo al merito della questione hanno ribadito le argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata.
Hanno quindi concluso per la dichiarazione di “improcedibilità” dell'appello o, comunque per il suo rigetto.
All'udienza del 7/1/2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIV I DELLA DECIS IONE
1. Preliminarmente va rilevato che l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dagli appellati è infondata. Ed infatti, gli stessi hanno affermato che la sentenza
Parte impugnata sarebbe stata notificata all in data 22/11/2018. A sostegno di tale circostanza hanno depositato la stampa di un messaggio di posta elettronica certificata contenente la sentenza di primo grado, con richiesta di pagamento che sarebbe stato
Parte inviato all' n tale data. Mancano tuttavia le ricevute di accettazione e di consegna di tale messaggio, giacché le sole rinvenibili nella produzione degli appellati riguardano la corrispondenza intercorsa tra i difensori delle parti il 7/2/2019; pertanto la notifica della sentenza, che fa decorrere il termine di cui all'art. 325 c.p.c., non può ritenersi provata. Parte Deve aggiungersi che l' ha inoltre rilevato che, anche ove fossero state depositate le ricevute di accettazione e consegna del messaggio di posta elettronica certificata in questione, la notifica non sarebbe stata valida in quanto l'indirizzo dell'ente utilizzato non è indicato negli elenchi di cui all'art. 16 ter d.l. 179/2012 conv. in l.
221/2012; per questo motivo, l'unica valida notifica della sentenza era pervenuta il
28/1/2019.
A tali deduzioni gli appellati non hanno fornito risposta.
Pertanto, l'appello è tempestivo.
2. Lo stesso è altresì fondato e deve essere accolto.
Tra i due motivi di appello di natura processuale (nullità della notifica dell'atto di opposizione e tardività dell'opposizione) deve esaminarsi prima, in virtù del principio
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della ragione “più liquida”, quello sulla tardività dell'opposizione che può considerarsi assorbente.
Il decreto ingiuntivo risulta notificato a con le modalità di cui Parte_3 all'art. 140 c.p.c., presso l'indirizzo di residenza. Dalla relazione di notifica emerge che l'ufficiale giudiziario si è recato in Acerra alla Via V. Gioberti n. 43 scala U in data
3/1/2017 e, non avendo trovato il destinatario, ha provveduto al deposito dell'atto presso la casa comunale, dandogli avviso del deposito tramite raccomandata. Dall'avviso di ricevimento risulta che tale raccomandata è stata consegnata il 12/1/2017 alla moglie del
DI.
Orbene, con sentenza n. 3/2010 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c. “nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione”.
Conseguentemente, il termine per la proposizione dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo decorreva dal 12/1/2017 (e non, come erroneamente sostenuto dagli appellati dalla data di ritiro dell'atto presso la casa comunale) e scadeva pertanto il 21 febbraio
2017. L'atto di citazione in opposizione è stato invece consegnato all'Ufficiale giudiziario per la notifica solo in data 3/3/2017 ed è dunque palesemente tardivo.
Per quanto esposto, in riforma della sentenza di primo grado, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione.
3. Per mero scrupolo si osserva che è fondato anche il primo motivo di appello, essendo pacifico che l'opposizione al decreto ingiuntivo, come espressamente indicato nell'art. 645 c.p.c., va notificata “al ricorrente nei luoghi indicati dall'art. 638” e, dunque, presso il domicilio eletto, presso il procuratore o, nei casi in cui è ammessa la costituzione di persona, presso la residenza della parte (cfr., ex multis, Cass. 10446/2011;
Cass. 13739/2003). Dunque, l'opposizione andava notificata presso lo studio del Parte difensore dell' Avv. Angelo Caliendo – dove l'ente, con il ricorso per decreto ingiuntivo aveva espressamente eletto domicilio - e non presso la sede dell'ente. Del tutto fuori luogo è la giurisprudenza richiamata dagli appellati per sostenere la validità della notifica, in quanto la stessa riguarda l'ipotesi, del tutto differente da quella in esame, della notifica non dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì dell'atto introduttivo di
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un autonomo giudizio nei confronti delle pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato
(che va eseguita presso la sede dell'ente e non presso l'Avvocatura dello Stato).
Quindi, ove l'opposizione non fosse stata tardiva, il giudizio avrebbe comunque dovuto essere rimesso al primo giudice ai sensi dell'art. 354 comma 1° c.p.c.. Parte
4. Deve infine osservarsi che, solo in comparsa conclusionale, l' a chiesto di
“prevedere” con l'eventuale sentenza di accoglimento dell'appello la “restituzione degli importi corrisposti in ottemperanza alla sentenza gravata”. Tale domanda non può essere accolta, giacché, a prescindere da ogni altra considerazione, l'importo da restituire, che deve ritenersi sia quello per le spese del giudizio di primo grado, non viene precisamente determinato ed inoltre non vi è prova che lo stesso sia stato effettivamente versato.
Peraltro, la domanda è contenuta nella comparsa conclusionale depositata il 3/3/2025 e, dopo tale data, non sono stati depositati altri atti dagli appellati (né, ovviamente, vi sono state udienze), sicché neppure potrebbe ritenersi che il pagamento è effettivamente intervenuto in base al principio di non contestazione.
5. All'accoglimento dell'appello consegue la condanna di CP_1
e , in solido tra loro, al pagamento, in favore
[...] Controparte_2 Parte_2 dell' delle spese di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi Parte_1
– in base ai parametri contenuti nelle tabelle 2 e 12 allegate al d.m. Giustizia n. 55/2014 per i giudizi di valore compreso tra Euro 5.200 ed Euro 26.000 - per il processo di primo grado in € 3.000 (€ 500 per la fase di studio, € 500 per la fase introduttiva, € 1.000 per la fase istruttoria, € 1.000 per la fase decisoria), e per quello di appello in € 3.400 (€ 600 per la fase di studio, € 600 per la fase introduttiva, € 1.000 per la fase istruttoria, € 1.200 per la fase decisoria).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 2081/2018 emessa del Tribunale di Nola il 20/11/2018, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara l'inammissibilità dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
2325/2016 e la conseguente esecutorietà del decreto ingiuntivo;
2. condanna e al Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
pagamento, in solido tra loro, delle spese di entrambi i gradi di giudizio che
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liquida, per il giudizio di primo grado in € 3.000 per compenso professionale ed
€ 450 per spese generali e per il giudizio di appello in € 3.400 per compenso professionale ed € 510 per spese generali.
Così deciso in Napoli, il 13 maggio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
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