Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1175
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Errata determinazione della pretesa impositiva

    Il giudice di primo grado ha dichiarato cessata la materia del contendere per un immobile a seguito di rettifica dell'imposta e ha rigettato nel resto, ritenendo infondato il ricorso sull'esenzione prima casa.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto per emissione da soggetto non competente

    Il concessionario ha dimostrato di avere la competenza all'accertamento in base alla convenzione stipulata con il Comune.

  • Rigettato
    Carenza di legittimazione processuale per difetto di procura ad litem

    L'eccezione, proposta per la prima volta in appello e relativa alla rappresentanza processuale, è infondata poiché la procura è stata ritualmente depositata in primo grado.

  • Rigettato
    Error in iudicando sull'esenzione prima casa

    L'appellante non ha documentato l'esistenza dei presupposti per l'esenzione, che richiedono la dimostrazione della residenza anagrafica e dell'effettiva dimora nell'immobile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1175
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1175
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo