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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1175/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ITRI OLGA MARIA, Relatore
RUSSO GUARRO FRANCO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 664/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Camerota - Piazza San Vincenzo 5 84040 Camerota SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2333/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 11 e pubblicata il 28/05/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1065021220016137 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello con vittoria di spese.
Appellato: rigetto dell'appello con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente proponeva ricorso volto all'annullamento dell'avviso di accertamento IMU, annualità 2018, con il quale il Comune di Camerota ha chiesto, tramite il concessionario, il pagamento della somma complessiva di euro 10.721,00, oltre sanzioni ed interessi, relativamente ai seguenti immobili: 1)unità immobiliare - rif.49984 - di cui al dati catastali, categ. A/7, percentuale di possesso al 100 %, rendita euro 1.032,91; 2)unità immobiliare - rif.8060 - di cui al dati catastali 2 categ. D/8, percentuale di possesso al 50% e 100%, rendita euro 18.500,00; 3)unità immobiliare - rif.50028 - di cui al dati catastali 3 categ. D/8, percentuale di possesso al 100%, rendita euro 3.027,00. Deduceva l'errata determinazione della pretesa impositiva in ragione dell'errata indicazione dei valori catastali per l'immobile indicato sub 1) rispetto al quale si invoca anche l'esenzione prima casa, in quanto adibito ad abitazione principale e per essere stata attribuita al ricorrente, in relazione all'immobile sub. 2, la percentuale di possesso del 100% e del 50% e non del solo 50%. Con il secondo motivo deduceva la illegittimità dell'atto in quanto emesso dal soggetto incaricato della riscossione e non dall'ente accertatore.
La OG nel costituirsi allegava documentazione finalizzata a dimostrare che il Comune di Camerota ha attribuito, per effetto di concessione di Servizio reр. 279/2016, anche la propedeutica attività di accertamento, nel merito rivendicava la legittimità del suo operato.
Il Comune non si costituiva in giudizio
Con la sentenza impugnata il primo giudice così decideva: “dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla determinazione dell'imposta relativa all'immobile rif. 49984 – di cui dati catastali, categ. A/7, ubicato in Camerota, alla Indirizzo_1. Rigetta nel resto…”. Rilevava che “con atto di rettifica n. 1065021230000119 del 08/05/23 è stata determinata l'imposta in relazione all'immobile indicato sub 1) considerando la minore rendita di € 881,31”. Riteneva infondato il ricorso relativamente all'esenzione
IMU, avendo parte resistente documentato che il ricorrente nell'anno 2018 non risiedeva nell'immobile indicato sub.
Avverso tale decisione è insorto il contribuente per i seguenti motivi: 1) carenza di legittimazione processuale per difetto di procura ad litem da parte della OG;
2) error in iudicando sull'immobile ubicato in Indirizzo_1, adibito dal ricorrente ad abitazione principale.
Si è costituita la OG, la quale ha chiesto la conferma della sentenza, rilevando l'infondatezza dei motivi di gravame.
All'udienza odierna, sentita la relatrice, la causa è stata assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine litis deve essere vagliato il motivo di gravame con il quale l'appellante deduce che la OG non ha prodotto in primo grado la procura alla lite.
L'eccezione proposta per la prima volta in appello e che non attiene alla legittimazione ma alla rappresentanza processuale, se pure ammissibile, non trattandosi di eccezione in senso tecnico, ossia di quello strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale (Cass., 24902 del 2013; Cass., 26 settembre
2018, n. 22859, in relazione ai vizi dell'atto di riscossione che costituiscono eccezioni in senso stretto), bensì di eccezione relativa al rapporto processuale, risulta infondata. Ed infatti, la procura è stata ritualmente depositata in primo grado, rubricata, nel fascicolo telematico, "mandato in calce".
Passando al merito dell'appello se ne rileva l'infondatezza.
Ed infatti, l'appellante non ha documentato l'esistenza dei presupposti per poter godere dell'esenzione della prima casa di abitazione.
Tali presupposti, come è noto, dopo la sentenza della Corte costituzionale del 13/10/2022, n. 209, ricorrono quando il possessore dimostri che nel predetto immobile egli ( e non più l'intero nucleo familiare ) ha la residenza anagrafica e l'effettiva dimora ( sul punto v. da ult. Cass. 19/02/2025, n. 4292).
In definitiva deve essere confermata la sentenza di primo grado. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta l'appello, condanna l'appellante alle spese del grado, liquidate in € 290,00, oltre oneri accessori di legge, in favore dell'avvocato difensore della OG, dichiaratosi antistatario. Nulla per le spese di lite in favore del Comune non costituito.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ITRI OLGA MARIA, Relatore
RUSSO GUARRO FRANCO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 664/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Camerota - Piazza San Vincenzo 5 84040 Camerota SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2333/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 11 e pubblicata il 28/05/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1065021220016137 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello con vittoria di spese.
Appellato: rigetto dell'appello con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente proponeva ricorso volto all'annullamento dell'avviso di accertamento IMU, annualità 2018, con il quale il Comune di Camerota ha chiesto, tramite il concessionario, il pagamento della somma complessiva di euro 10.721,00, oltre sanzioni ed interessi, relativamente ai seguenti immobili: 1)unità immobiliare - rif.49984 - di cui al dati catastali, categ. A/7, percentuale di possesso al 100 %, rendita euro 1.032,91; 2)unità immobiliare - rif.8060 - di cui al dati catastali 2 categ. D/8, percentuale di possesso al 50% e 100%, rendita euro 18.500,00; 3)unità immobiliare - rif.50028 - di cui al dati catastali 3 categ. D/8, percentuale di possesso al 100%, rendita euro 3.027,00. Deduceva l'errata determinazione della pretesa impositiva in ragione dell'errata indicazione dei valori catastali per l'immobile indicato sub 1) rispetto al quale si invoca anche l'esenzione prima casa, in quanto adibito ad abitazione principale e per essere stata attribuita al ricorrente, in relazione all'immobile sub. 2, la percentuale di possesso del 100% e del 50% e non del solo 50%. Con il secondo motivo deduceva la illegittimità dell'atto in quanto emesso dal soggetto incaricato della riscossione e non dall'ente accertatore.
La OG nel costituirsi allegava documentazione finalizzata a dimostrare che il Comune di Camerota ha attribuito, per effetto di concessione di Servizio reр. 279/2016, anche la propedeutica attività di accertamento, nel merito rivendicava la legittimità del suo operato.
Il Comune non si costituiva in giudizio
Con la sentenza impugnata il primo giudice così decideva: “dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla determinazione dell'imposta relativa all'immobile rif. 49984 – di cui dati catastali, categ. A/7, ubicato in Camerota, alla Indirizzo_1. Rigetta nel resto…”. Rilevava che “con atto di rettifica n. 1065021230000119 del 08/05/23 è stata determinata l'imposta in relazione all'immobile indicato sub 1) considerando la minore rendita di € 881,31”. Riteneva infondato il ricorso relativamente all'esenzione
IMU, avendo parte resistente documentato che il ricorrente nell'anno 2018 non risiedeva nell'immobile indicato sub.
Avverso tale decisione è insorto il contribuente per i seguenti motivi: 1) carenza di legittimazione processuale per difetto di procura ad litem da parte della OG;
2) error in iudicando sull'immobile ubicato in Indirizzo_1, adibito dal ricorrente ad abitazione principale.
Si è costituita la OG, la quale ha chiesto la conferma della sentenza, rilevando l'infondatezza dei motivi di gravame.
All'udienza odierna, sentita la relatrice, la causa è stata assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine litis deve essere vagliato il motivo di gravame con il quale l'appellante deduce che la OG non ha prodotto in primo grado la procura alla lite.
L'eccezione proposta per la prima volta in appello e che non attiene alla legittimazione ma alla rappresentanza processuale, se pure ammissibile, non trattandosi di eccezione in senso tecnico, ossia di quello strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale (Cass., 24902 del 2013; Cass., 26 settembre
2018, n. 22859, in relazione ai vizi dell'atto di riscossione che costituiscono eccezioni in senso stretto), bensì di eccezione relativa al rapporto processuale, risulta infondata. Ed infatti, la procura è stata ritualmente depositata in primo grado, rubricata, nel fascicolo telematico, "mandato in calce".
Passando al merito dell'appello se ne rileva l'infondatezza.
Ed infatti, l'appellante non ha documentato l'esistenza dei presupposti per poter godere dell'esenzione della prima casa di abitazione.
Tali presupposti, come è noto, dopo la sentenza della Corte costituzionale del 13/10/2022, n. 209, ricorrono quando il possessore dimostri che nel predetto immobile egli ( e non più l'intero nucleo familiare ) ha la residenza anagrafica e l'effettiva dimora ( sul punto v. da ult. Cass. 19/02/2025, n. 4292).
In definitiva deve essere confermata la sentenza di primo grado. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta l'appello, condanna l'appellante alle spese del grado, liquidate in € 290,00, oltre oneri accessori di legge, in favore dell'avvocato difensore della OG, dichiaratosi antistatario. Nulla per le spese di lite in favore del Comune non costituito.