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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/01/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza del 29 gennaio
2025, tenuta a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8288/2022 R.G., avente ad oggetto ”Opposizione ad ordinanza ingiunzione” e vertente tra
in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1
rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv. Antonio Macrì,
- Ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa da propri Funzionari,
- Resistente -
Fatto e Diritto
Con ricorso depositato in data 3.11.2022, ritualmente notificato,
, nella sua qualità in atti, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'Ordinanza-Ingiunzione n.800/22/B prot. n.42031, notificata in data 11.10.2022, con la quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di €.25.000,05, a titolo di sanzione amministrativa.
In particolare, alla ricorrente veniva contestata la violazione dell'art.1, comma
910, L. n. 205/2017, avendo corrisposto alla dipendente lo stipendio CP_3
mensile in contante e non con mezzi tracciabili, così come previsto dalla predetta norma a decorrere dal 1.07.2018 ( data di entrata in vigore della norma) e fino al
1 settembre 2019 (data dell'accertamento).
La ricorrente chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “Preliminarmente disporre la sospensione della esecutività del provvedimento impugnato, considerate le ragioni del ricorso e quindi il fumus boni iuris e l'entità della sanzione tale da arrecare pregiudizi non facilmente prevedibili alla modesta attività di un laboratorio fotografico danno grave ed irreparabile;
- in accoglimento del presente ricorso, dichiarare nulla ed improduttiva di effetti giuridici l'ordinanza-ingiunzione opposta;
- in subordine, in virtù di quanto consentito dall'art. 6 comma 12° della Legge 150/2011, rideterminare la sanzione considerata la “unitarietà” della contestata violazione;
- condannare la
[...]
al pagamento delle spese e competenze tutte del presente Parte_2
giudizio.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.03.2023, si costituiva l' , in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., al fine di impugnare e contestare integralmente l'atto introduttivo del giudizio e chiedere l'integrale rigetto della proposta opposizione.
La causa veniva istruita mediante la sola produzione documentale;
quindi, all'odierna udienza, previo deposito di note conclusive ed a seguito di trattazione scritta, si perveniva alla definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
§§§§§§§§§§§
L'opposizione proposta da , nella sua qualità in atti, Parte_1
merita rigetto per i seguenti motivi.
Il provvedimento oggi impugnato trae origine da un accesso ispettivo effettuato in data 30.10.2019 dai funzionari dell' di Controparte_2 CP_2
presso la sede dello studio fotografico “ di Sogliano, gestito da CP_1
; in quella circostanza, oltre alla ricorrente, era presente la Parte_1
lavoratrice , la quale rilasciava dichiarazioni agli ispettori sulle CP_3
modalità di svolgimento della propria attività, poi versate nel Verbale di Primo
Accesso Ispettivo redatto sul posto (cfr. doc. in atti).
In particolare, la riferiva di percepire una retribuzione mensile di € CP_3
700,00 circa, con busta paga ed in contanti, su sua richiesta ed a far data dall'assunzione (cfr. doc. in atti).
2 Gli accertamenti proseguivano con l'acquisizione della documentazione di lavoro già richiesta nel Verbale di Primo Accesso Ispettivo che veniva prodotta dalla consulente dott.ssa , integrata con successivi invii alla pec Persona_1
dell' di Controparte_2 CP_2
A conclusione della verifica, l'ispettore dell'ITL Lecce redigeva il Verbale
Unico di Accertamento e Notificazione (Allegato 2) con cui contestava alla ricorrente la violazione dell'art. 1, commi 910 e 911, della legge 27 dicembre 2017,
n. 207.
A seguito della notifica del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione,
l'odierna ricorrente inoltrava memorie difensive ex art. 18 della L. 689/8 e chiedeva di essere ascoltata;
l'audizione si svolgeva in data 16.09.2022.
L'Ente resistente, ritenendo che dagli scritti difensivi e dalla successiva audizione non fossero emersi elementi nuovi rispetto a quelli già esaminati nel corso della procedura ispettiva e non avendo la ricorrente versato gli importi delle sanzioni contestate, redigeva dapprima il rapporto ex art. 17 L. 689/81 e, successivamente, emetteva l'ordinanza ingiunzione per cui è causa.
Orbene, dagli accertamenti effettuati è emerso in maniera incontrovertibile che dal luglio 2018, e fino al mese di settembre 2019, ha Parte_1
corrisposto in maniera non tracciabile (in contanti) alla lavoratrice le CP_3
relative retribuzioni, in violazione dall'art. 1, commi 910 e 913, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
In particolare, il comma 910 stabilisce che: “A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
3 L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento
è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.”.
Pertanto, in considerazione del tenore letterale e della ratio della norma si deve ritenere che la violazione in oggetto risulti integrata: a) quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore;
b) nel caso in cui, nonostante l'utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l'assegno emesso venga annullato prima dell'incasso; circostanze che evidenziano uno scopo elusivo del datore di lavoro che mina la stessa ratio della disposizione. Del resto, la finalità antielusiva della norma risulta avvalorata anche dalla previsione dell'ultimo periodo del comma 912 a mente del quale la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.
L'art. 1 della legge citata, al comma 913 prevede che: “Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, né a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro
a 5.000 euro.”.
Nel caso di specie, la contestata violazione risulta provata non solo dalle dichiarazioni rilasciate dalla lavoratrice agli ispettori in sede di primo CP_3
accesso, ma anche dal fatto che, nel corso degli accertamenti, la ricorrente non ha provato documentalmente di aver corrisposto alla stessa dipendente la retribuzione per i mesi contestati nelle modalità imposte dalla normativa vigente.
4 A parere della scrivente, nella fattispecie in esame, non può trovare accoglimento la domanda avanzata dalla ricorrente volta al riconoscimento dell'esimente della buona fede.
In particolare, la Dell'Avvocata assumeva che non sarebbe venuta a conoscenza dell'obbligo imposto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, sul pagamento tracciabile delle retribuzioni, per la mancanza di “una adeguata forma di pubblicità” di quanto disposto e per tale motivo invocava l'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Tale disposizione di legge prevede che: “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando
l'errore non è determinato da sua colpa”.
La giurisprudenza di legittimità ritiene che questa norma ponga una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può essere vinta fornendo prova contraria: “la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr. Cass. nn. 10508/1995, 7143/2001, 8343/2001, 14107/2003,
5304/2004, 5155/2005, 20930/2009,9546/2018, 1529/2018, 4114/2016).
È onere dell'interessato dimostrare la violazione della norma in buona fede, e in particolare: “l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato (come, ad esempio, nel caso di una assicurazione in tal senso ricevuta dalla P.A.), per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (cfr. Cass. nn. 4927/1998,
1873/1995, 10508/1995, 10893/1996).
Pertanto, in tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 6018/2019).
5 Nello specifico, l'esimente della buona fede rilevante come causa di esclusione della responsabilità amministrativa si configura solo qualora sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (cfr. Cass. n. 20219/2018).
Conclusivamente, la buona fede invocata dal privato richiede non un mero stato di ignoranza, bensì, per un verso, la sussistenza di una situazione positiva idonea ad ingenerare il convincimento della liceità della condotta e, per altro verso,
l'assenza di qualsiasi situazione di rimprovero.
Nella fattispecie in esame, questo giudice, condividendo quanto osservato dalla difesa dell' resistente, ritiene che i rilievi mossi dalla ricorrente siano del CP_4
tutto privi di fondamento giuridico, atteso che la legge 27 dicembre 2017, n. 205,
è una legge dello Stato Italiano ed è stata regolarmente pubblicata come previsto dalla normativa vigente ed anzi ha consentito ai destinatari di adeguarsi all'obbligo da essa imposto di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori in maniera tracciabile a partire dal luglio del 2018.
Parte ricorrente, inoltre, lamentava la mancata applicazione del cumulo giuridico previsto dall'art. 8 della L.689/81 nella determinazione degli importi sanzionatori contestati.
Al riguardo, la Direzione Nazionale dell'Ispettorato del Lavoro, con la nota
5828 del 4 luglio 2018, ha chiarito che: “In relazione alla consumazione dell'illecito, il riferimento all'erogazione della retribuzione comporta
l'applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto
l'illecito. A titolo esemplificativo, qualora la violazione si sia protratta per tre mensilità in relazione a due lavoratori, la sanzione calcolata ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/1981 sarà pari a: euro 1666,66×3 = euro 5.000. Per quanto sopra chiarito, il medesimo importo sarà così calcolato qualora, per lo stesso periodo
(tre mensilità), i lavoratori interessati dalla violazione siano in numero minore o maggiore”.
Inoltre, la nota n. 606 del 2021 dell' ha Controparte_5
fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di applicare l'istituto del
6 cumulo giuridico al regime sanzionatorio previsto nei casi di mancata corresponsione della retribuzione con strumenti tracciabili. Nei casi di plurime violazioni commesse con altrettante condotte e per più mensilità, non può non riconoscersi la sussistenza di una pluralità di violazioni;
inoltre, l'illecito si perfeziona a prescindere da eventuali violazioni di previdenza e assistenza obbligatoria. Dunque, la cumulabilità tra le sanzioni risulta invocabile, in quanto le condotte non sarebbero riconducibili ad una configurazione unitaria.
Pertanto, con la predetta nota l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha espresso parere negativo verso la cumulabilità tra le sanzioni amministrative nei casi di illecito per mancata corresponsione della retribuzione con strumenti tracciabili.
L'art. 8 della L. n. 689/1981 estende alle sanzioni amministrative il sistema del cumulo giuridico già tipizzato in sede penale. Pertanto, se a fronte della stessa azione od omissione vengano violate più volte la stessa norma incriminatrice o norme diverse, l'autore degli illeciti è sanzionato con la pena prevista per la violazione più grave, incrementata fino al triplo. Tale disciplina non è però applicabile nei casi di plurime violazioni commesse con altrettante condotte e nel caso di violazione della disposizione in esame, posta in essere per più mensilità, non può non riconoscersi la sussistenza di una pluralità di violazioni, indipendentemente dalla circostanza che l'illecito si riferisca ad uno o più lavoratori.
Quanto alla applicazione dell'art. 8, comma 2, della L. n. 689/1981, trattandosi di corresponsione della retribuzione in contanti, l'illecito in questione si perfeziona a prescindere da eventuali violazioni di previdenza e assistenza obbligatoria.
In definitiva non risulta invocabile, per le ipotesi sanzionatorie in esame, l'art. 8, comma 1, in quanto le condotte non sarebbero riconducibili ad una configurazione unitaria;
al contempo, gli obblighi in esame e le relative sanzioni appaiono di per sé estranei alla materia previdenziale e assistenziale cosicché ad essi non risulta applicabile neanche l'istituto di cui all'art. 8, comma 2. Né può ritenersi applicabile, in via analogica, la normativa dettata dall'art. 81 c.p., in tema di continuazione tra reati, sia perché l'art. 8 della L. n. 689/1981 prevede, come detto, espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di
7 previdenza e assistenza, con conseguente evidenza dell'intento del legislatore di non estendere la disciplina del cumulo giuridico agli altri illeciti amministrativi, sia perché la differenza tra illecito penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano estese alla materia degli illeciti amministrativi.
In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi, questo giudice ritiene infondata in fatto ed in diritto l'opposizione proposta da , Parte_1
nella sua qualità in atti e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione impugnata.
In considerazione del fatto che l'Amministrazione convenuta è difesa da propri funzionari e che non è stato documentato alcun esborso, appare opportuno compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. Respinge l'opposizione proposta da , in proprio e Parte_1
quale legale rappresentante della Società Controparte_1
[...]
2. per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza ingiunzione l'Ordinanza-
Ingiunzione n.800/22/B prot. n.42031, emessa in data 5.10.2022 dall'
[...]
, notificata in data 11.10.2022; Controparte_2
3. compensa le spese di lite fra le parti;
4. dichiara la presente sentenza esecutiva ex lege.
Lecce, 29 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
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