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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 27/05/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 673/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Arezzo
Sezione Civile
Nella persona del giudice dott.ssa Carmela Labella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 673 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 26.05.2025 e vertente tra elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Parte_1
CICERONE EMILIO, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE OPPONENTE contro elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1
dell'Avv. PITTORI SILVIO, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza cartolare del 26.05.2025,
1 l'Avv. conclude come segue: Controparte_2
“(…) come da atto di citazione in opposizione (…)”; segnatamente, conclude come segue: “(…) voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria, istanza, eccezione e deduzione, in via principale e nel merito: - in accoglimento della presente opposizione, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 45/2023 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 11 gennaio 2023 per le ragioni esposte nel presente atto e in ogni caso accertare e dichiarare l'inesistenza del credito di € 142.483,00 oltre spese
e onorari azionato da nei confronti dell'opponente. - Controparte_1
accertare e dichiarare la responsabilità di ai sensi Controparte_1
dell'art. 96 c.p.c. per la temerarietà della presente azione e conseguentemente condannarla al pagamento in favore di in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore a titolo di risarcimento danni della somma di giustizia da liquidarsi in base alle risultanze istruttorie e/o in via equitativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio (…)”;
l'Avv. PITTORI SILVIO per conclude Controparte_1
come segue: “(…) insiste in tutte le argomentazioni in punto di fatto e di diritto espresse nella propria comparsa di costituzione e risposta, nelle memorie autorizzate, nelle note autorizzate e nei verbali di udienza, nonché per l'accoglimento delle istanze, eccezioni, domande e conclusioni già formulate/rassegnate, che qui si ribadiscono integralmente e di cui all'atto di citazione in opposizione e alla I memoria ex articolo 183 VI c.p.c (…)”; segnatamente, conclude come segue: “(…) voglia l'Ill.mo Tribunale di
Arezzo, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta:
1- IN
VIA PRELIMINARE: concedere con ordinanza non impugnabile la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per l'importo di cui al medesimo, pari ad Euro 142.483,00, o per la diversa somma, maggiore
2 o minore, ritenuta di Giustizia, in forza dell'art. 648 c.p.c., non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione e comunque per i motivi in precedenza evidenziati;
3- NEL MERITO ED IN VIA
PRINCIPALE: respingere tutte le domande ed eccezioni avanzate dalla parte opponente perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto
n. 45/2023 D.I. condannando la , in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della Controparte_1
dell'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto pari ad Euro 142.483,00,
o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia, oltre spese ed interessi. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e del procedimento monitorio, oltre spese generali (15%) oltre IVA e CAP di legge (…)”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 45/2023, emesso dal Tribunale di
Arezzo in data 11.01.2023 – con il quale era stato ingiunto, ad essa parte opponente, il pagamento di euro 142.483,00, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, ponendo a fondamento del ricorso la somma asseritamente dovuta a titolo di saldo del corrispettivo del contratto di appalto intercorso tra le parti nel giugno del 2021, nonché a titolo di rimborso di costi asseritamente sostenuti per il noleggio di mezzi – e ne chiedeva la revoca. Il tutto con il favore delle spese del giudizio.
Segnatamente, la parte opponente esponeva che essa e la Parte_1 [...]
in data 07.06.2021, avevano formalizzato un contratto Controparte_1
avente ad oggetto la fornitura e la messa in opera di un impianto di
3 verniciatura presso lo stabilimento di PA EP (Bo), come da proposta d'ordine n. 22/2021 formulata in pari data dalla società opposta (cfr. all.to n. 1 all'atto di citazione in opposizione); che, in tale accordo, le parti avevano previsto un costo complessivo di euro 400.000,00 oltre Iva, con versamento di un acconto del 10% all'accettazione dell'ordine; che, inoltre, in base a detto contratto, la consegna avrebbe dovuto essere effettuata “(…) entro 60 gg lavorativi dal perfezionamento dell'ordine (…)” (cfr. all.to n. 1 all'atto di citazione in opposizione), ovvero entro la data del 7 agosto 2021; che, conformemente alle previsioni contrattuali, essa al Parte_1
momento dell'accettazione dell'ordine, aveva provveduto al pagamento del primo acconto di euro 40.000,00 oltre Iva, per un totale di euro 48.800,00
(pari al 10% dell'importo complessivo), come da fattura n. 13 dell'08.06.2021 (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione in opposizione); che, tuttavia, l'opposta, a dire di essa esponente, non aveva dato inizio all'esecuzione dell'appalto e – nonostante essa avesse richiesto Parte_1
che il montaggio ed il collaudo venissero ultimati entro il termine massimo del 30.08.2021, cosicché l'impianto potesse essere messo in funzione i primi di settembre – era rimasta del tutto inerte ed inadempiente;
che, dunque, essa opponente si era vista costretta a sollecitare il rispetto delle tempistiche concordate e che, in data 22 luglio 2021, aveva scritto alla controparte che “(…) come da incontro odierno in cui ci avete confermato verbalmente l'inizio e il termine dei lavori di montaggio e collaudo impianto, rispettivamente nelle date dal 31/07/2021 al 30/08/2021 e a tale data l'impianto sarà collaudato e si procederà al pagamento. Inoltre, da nostra precedente raccomandata n. 10478466260-3 del 30/06/2021, siamo
a richiedervi prima dell'inizio dei lavori conferma scritta nel rispetto delle tempistiche già concordate. In caso contrario, ci vedremo costretti a disdire il contratto in essere (…)” (cfr. all.to n. 3 all'atto di citazione in
4 opposizione); che, tuttavia, la aveva continuato a Controparte_1
rimanere inadempiente agli impegni contrattualmente assunti;
che, pertanto, essa con mails del 6 e del 13 agosto 2021, aveva Parte_1
lamentato nuovamente il mancato rispetto dei tempi concordati ed i conseguenti effetti pregiudizievoli subiti in termini di costi aggiuntivi e mancata produzione (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione in opposizione); che, a dire di essa esponente, la controparte, al fine di evitare la risoluzione del contratto per inadempimento, aveva deciso di coinvolgere nella esecuzione del contratto la ditta IM S.r.l., la quale, in persona di uno dei suoi responsabili, tale , si era resa disponibile ad eseguire Controparte_3
in subappalto le attività di montaggio dell'impianto, con propri mezzi e proprio personale dipendente, come da comunicazioni del 18 e del 19 agosto 2021 (cfr. all.ti n. 5 e 6 all'atto di citazione in opposizione); che, dunque, essa con mail del 18 agosto 2021, aveva scritto alla Parte_1
società opposta che “(…) nonostante i gravi ritardi che abbiamo subito e stiamo subendo, mi ritrovo in una situazione di totale abbandono e di incertezza sul proseguimento dei lavori (…). Il solo supporto ci è dato dalla ditta IM in qualità del suo titolare che lei ha coinvolto CP_3
nel suo contratto (…)” (cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione in opposizione); che, pertanto, essa esponente e la si erano Controparte_1
incontrate nell'agosto 2021, per definire le modalità di prosecuzione del rapporto ed avevano raggiunto un accordo modificativo del precedente, con il quale, a dire di essa opponente, le parti avevano concordato quanto segue: a) lo scorporo, dal contratto originario del 07.06.2021, dell'importo di euro 100.000,00 oltre Iva, per l'attività di montaggio affidata alla ditta subappaltatrice IM S.r.l.; b) il pagamento diretto, da parte di essa Pt_1
in favore di IM S.r.l., dell'importo scorporato di euro 100.000,00
[...]
oltre iva;
c) il pagamento, da parte di essa opponente, a Controparte_4
[...] del corrispettivo del contratto, pari a complessivi euro 300.000,00
[...]
oltre iva, dedotto l'acconto iniziale di euro 40.000,00, già pagato al momento dell'accettazione dell'ordine; che, a dire di essa esponente, il contenuto di tale accordo modificativo era stato confermato dalla
[...]
nella persona del suo amministratore, dott. Controparte_1 [...]
nelle varie mails dal medesimo inviate ad essa esponente ed al Per_1
geom. della ditta IM S.r.l.; che, in particolare, nella mail del 2 CP_3
settembre 2021, la parte opposta, aveva scritto che “(…) la informo che come accordi presi tra lei e il sottoscritto con geom. , CP_5
faremo un altro contratto. Come amministratore della Controparte_1
autorizzo a emettere fattura alla spett. ditta IM srl per un valore di €
100.000,00 + iva In quando la fatturerà per differenza e Controparte_1
un totale di € 300.000 + iva meno acconto dato di € 40.000,00 + iva (…)”
(cfr. all.to n. 7 all'atto di citazione in opposizione); che, inoltre, nella mail del 14.11.2021, l'opposta aveva dichiarato che “(…) riferimento al vs impianto di verniciatura da noi progettato e fornito come da contratto stipulato dalle parti il 7/6/2021 e avente numero 22/2021 tale importo come il primo importo verrà decurtato dal contratto stipulato dalle parti. Parte_ Tra e per un valore di € 100.000,00 + iva (…)” Controparte_1
(cfr. all.to n. 8 all'atto di citazione in opposizione); che, a dire di essa esponente, la ditta subappaltatrice, IM S.r.l., come concordato, aveva eseguito le attività di montaggio dell'impianto - utilizzando proprio personale e propri mezzi - e che, relativamente a tali attività, la ditta IM
S.r.l. aveva emesso, direttamente nei confronti di essa la Parte_1
fattura n. 64 del 31.08.2021, per l'importo di euro 100.000,00 oltre iva;
che essa opponente, come da accordi, aveva provveduto a saldare la predetta somma, in data 06.09.2021 (cfr. all.to n. 9 all'atto di citazione in opposizione); che, inoltre, la parte opposta, in data 04.10.2021, aveva
6 trasmesso ad essa esponente, a mezzo pec, il nuovo contratto indicante il nuovo corrispettivo pattuito, pari ad euro 300.000,00 oltre iva, in sostituzione di quello precedente, ed aveva, altresì, allegato un'altra fattura parziale;
che, nello specifico, nella suddetta comunicazione, era riportato che “(…) come da accordi presi col geom. invio fattura parziale e CP_5
nuovo contratto da firmare e timbrare dove si trova x da restituire tramite pec (…). Questo contratto annulla il precedente al momento che viene riinviato alla (…)” (cfr. all.to n. 10 all'atto di citazione Controparte_1
in opposizione); che, dunque, essa aveva sottoscritto il nuovo Parte_1
contratto e lo aveva ritrasmesso a mezzo pec alla in Controparte_1
sostituzione del precedente contratto del 07.06.2021 ( cfr. all.to n. 11 all'atto di citazione in opposizione), provvedendo, altresì, al pagamento della fattura n. 23 del 05.10.2021, emessa per l'importo di euro 50.000,00 oltre iva (cfr. all.to n. 12 all'atto di citazione in opposizione); che, successivamente, la società opposta aveva emesso la fattura n. 22 del
15.11.2021, per euro 100.000,00 oltre iva, di cui aveva autorizzato il pagamento tramite versamenti effettuati direttamente alla subappaltatrice
IM S.r.l. (cfr. all.to n. 13 all'atto di citazione in opposizione), nonché la fattura n. 29 del 20.12.2021 (prima erroneamente emessa come n. 27 del
7.12.2021) di euro 110.000,00 oltre iva (cfr. all.to n. 14 all'atto di citazione in opposizione), “(…) a saldo del contratto n. 22-2021 tra
[...]
e (…)”, come dalla medesima dichiarato nella nota di CP_1 Pt_1
invio del 07.12.2021 (cfr. all.to n. 15 all'atto di citazione in opposizione); che, infatti, la fattura n. 29/2021 (prima erroneamente emessa come n.
27/2021),a dire di essa opponente, riportava il riepilogo di tutti i precedenti acconti pagati da essa fino al saldo dell'importo contrattuale di Parte_1
euro 300.000,00 oltre iva;
che, pertanto, essa esponente aveva provveduto al pagamento di tutte le fatture emesse dalla per un Controparte_1
7 importo complessivo di euro 300.000,00 oltre iva, di cui al contratto 22 del
07.06.2021, come da attestazioni di avvenuti bonifici allegati alle fatture
(cfr. all.ti n. 2, 12, 13 e 14 all'atto di citazione in opposizione), tramite versamenti effettuati direttamente all'opposta e/o versamenti effettuati, su espressa indicazione ed autorizzazione della opposta medesima, alla sua subappaltatrice IM S.r.l. (cfr. all.ti n. 13 e 15 all'atto di citazione in opposizione); che, infatti, a dire di essa opponente, la società opposta aveva autorizzato essa ad eseguire dei pagamenti in favore della Parte_1
subappaltatrice IM S.r.l. e che, tali pagamenti, sarebbero stati compensati con le fatture che la aveva emesso nei confronti di Controparte_1
essa esponente;
che, infatti, dalla documentazione in atti emergeva che la ditta opposta aveva espressamente autorizzato essa opponente “(…) ad eseguire il pagamento della fattura n. 91 della ditta IM srl per ns conto e tale importo andrà a compensazione della fattura n. 27 del 07-12- 21 a saldo del contratto nr. 22-2021 tra boss engineering e smt srl (…)” (cfr. all.to n. 15 all'atto di citazione in opposizione); che, inoltre, a dire di essa esponente, l'impianto oggetto del contratto in questione era stato installato mediante il solo impiego di mezzi della IM S.r.l. e di essa e Parte_1
che, dunque, era stato ultimato soltanto agli inizi del mese di gennaio 2022, con notevole ritardo rispetto alle tempistiche concordate;
che, inoltre, a dire di essa esponente, la non aveva provveduto al Controparte_1
collaudo ed al rilascio delle certificazioni di legge sul funzionamento e sulla messa a norma, pur essendovi obbligata per espressa previsione contrattuale (cfr. all.to n. 16 all'atto di citazione in opposizione); che, tuttavia, l'opposta, nonostante i suoi ritardi nella realizzazione dell'impianto, il suo inadempimento all'obbligo di collaudo e l'integrale pagamento del corrispettivo di euro 300.000,00 oltre iva da parte di essa esponente, con mail del 16.7.2022, aveva richiesto ad essa opponente il
8 pagamento di un ulteriore importo di euro 258.000,00 oltre iva, per asserite forniture e spese, riservandosi di quantificare anche altri lavori extra contratto (cfr. all.to n. 17 all'atto di citazione in opposizione); che le suddette richieste erano state prontamente contestate e respinte da essa
(cfr. all.to n. 18 all'atto di citazione in opposizione); che, Parte_1
successivamente, la aveva richiesto il differente e Controparte_1
minore importo di euro 142.483,00, di cui alle fatture nn. 10 e 11 del
30.09.2022, le quali, con comunicazione del 17.10.2022 (cfr. all.to n. 19 all'atto di citazione in opposizione), erano state espressamente contestate da essa esponente, chiedendo l'emissione delle relative note di credito;
che, inoltre, essa opponente aveva diffidato la controparte, a mezzo legale, ad emettere le relative note di credito (cfr. all.to n. 20 all'atto di citazione in opposizione); che, tanto premesso, a dire di essa esponente, la pretesa creditoria posta a fondamento del decreto ingiuntivo n. 45/2023 era del tutto infondata e che, pertanto, il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere revocato;
che, infatti, come già evidenziato in precedenza, il contratto originario del 07.06.2021 era stato concordemente modificato dalle parti, proprio in conseguenza delle inadempienze e ritardi nell'esecuzione da parte della che, invero, dalla documentazione Controparte_1
redatta dalla stessa società opposta, era possibile evincere che le parti avevano raggiunto un accordo in forza del quale avevano: a) scorporato, dal contratto originario del 07.06.2021, dell'importo di euro 100.000,00 oltre Iva, per l'attività di montaggio affidata alla ditta subappaltatrice IM
S.r.l.; b) concordato il pagamento diretto, da parte di essa in Parte_1
favore di IM S.r.l., dell'importo scorporato di euro 100.000,00 oltre iva;
c) stabilito il pagamento, da parte di essa opponente, a Controparte_1
del corrispettivo del contratto, pari a complessivi euro 300.000,00
[...]
oltre iva, dedotto l'acconto iniziale di euro 40.000,00, già pagato al omento
9 dell'accettazione dell'ordine; che, dunque, a dire di essa esponente, risultava documentalmente provato che il corrispettivo di appalto era stato integralmente saldato da essa mediante i seguenti pagamenti: - Parte_1
euro 40.000,00 oltre iva, quale acconto alla firma del contratto, come da fattura n. 13 dell'8.6.2021; - euro 50.000,00 oltre iva come da fattura n. 23 del 5.10.2021; - euro 100.000,00 oltre iva, come da fattura n. n. 22 del
15.11.2021; - euro 110.000,00 oltre iva, come da fattura n. 29 del
20.12.2021 (prima erroneamente emessa come n. 27 del 9.12.2021); che, pertanto, l'ammontare complessivo delle somme versate da essa esponente risultava pari ad euro 300.000,00 oltre iva;
che, inoltre, essa Parte_1
aveva, altresì, pagato direttamente alla subappaltatrice IM S.r.l. la somma di euro 100.000,00 oltre iva, per le attività di montaggio dell'impianto scorporate dal contratto, sostenendo, dunque, per la fornitura ed installazione dell'impianto, la complessiva spesa di euro 400.000,00 oltre iva;
che, a dire di essa esponente, ciò era avvenuto nonostante i danni ed i pregiudizi subiti da essa opponente, in conseguenza dei ritardi nella fornitura e nell'ultimazione dell'impianto da parte della Controparte_1
che, infatti, come già evidenziato, essa esponente aveva richiesto che
[...]
l'impianto venisse ultimato e collaudato, al massimo, entro il 30 agosto
2021, così da poterlo mettere in funzione i primi di settembre;
che, tuttavia, tali tempistiche non erano state rispettate dalla in Controparte_1
quanto l'impianto era stato ultimato solo nel gennaio 2022, causando ad essa esponente dei danni da mancata produzione;
che, in definitiva, la
[...]
a dire di essa esponente, aveva ricevuto integralmente il Controparte_1
corrispettivo di cui al contratto del 07.06.2021 e conferma d'ordine n.
22/2021 e che, dunque, la stessa non vantava più alcun credito nei confronti della di essa che, inoltre, l'opposta, nel proprio ricorso per Parte_1
ingiunzione, aveva assunto di essere creditrice anche dell'ulteriore somma
10 di euro 20.483,80, relativa ad asserite attività di noleggio mezzi necessari per la creazione dell'impianto; che, a dire di essa opponente, anche tale pretesa creditoria era del tutto infondata;
che, infatti, per l'installazione dell'impianto non erano stati mai utilizzati dei mezzi della
[...]
ma unicamente mezzi della subappaltatrice IM S.r.l. e Controparte_1
di essa esponente;
che, pertanto, il decreto ingiuntivo n. 45/2023 avrebbe dovuto essere revocato, in quanto la pretesa creditoria azionata dalla controparte risultava del tutto infondata;
che, inoltre, non avrebbe dovuto essere concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, in quanto,
a dire di essa esponente, l'opposizione era fondata su prova scritta;
che, infine, a dire di essa opponente, nel caso in esame, sussistevano i presupposti per la sussistenza, a carico della controparte, della responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c., atteso che, dalla documentazione in atti, emergeva che la aveva Controparte_1
agito, in sede monitoria, nella piena consapevolezza dell'infondatezza e della pretestuosità delle proprie pretese creditorie;
che, di conseguenza,
l'opposta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avrebbe dovuto essere condannata al pagamento del relativo danno, per l'importo ritenuto di giustizia. Tutto ciò premesso, la parte opponente citava in giudizio al Controparte_1
fine di veder accolte le seguenti conclusioni: “(…) voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito, respinta ogni contraria, istanza, eccezione e deduzione, in via principale e nel merito: - in accoglimento della presente opposizione, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 45/2023 emesso dal
Tribunale di Arezzo in data 11 gennaio 2023 per le ragioni esposte nel presente atto e in ogni caso accertare e dichiarare l'inesistenza del credito di € 142.483,00 oltre spese e onorari azionato da nei Controparte_1
confronti dell'opponente. - accertare e dichiarare la responsabilità di
[...]
ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per la temerarietà della presente Controparte_1
11 azione e conseguentemente condannarla al pagamento in favore di Pt_1
in persona del legale rappresentante pro tempore a titolo di
[...]
risarcimento danni della somma di giustizia da liquidarsi in base alle risultanze istruttorie e/o in via equitativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio (…)”.
Con comparsa del 20.06.2023, si costituiva Controparte_1
ed eccepiva l'infondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il
[...]
rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio. Segnatamente, deduceva che essa esponente – diversamente da quanto asserito dalla controparte – aveva proceduto, senza indugio, all'acquisto dei beni necessari per l'esecuzione dell'opera, tanto che la stessa si trovava, tuttora, esposta alle richieste dei versamenti a saldo da parte dei fornitori;
che, inoltre, a dire di essa opposta, non era intervenuta alcuna “sostituzione” del contratto originario, dal momento che l'autorizzazione, da parte di essa alla di emettere fattura alla IM S.r.l. Controparte_1 Parte_1
atteneva a dei rapporti economici interni alle suddette società e, dunque, del tutto estranei al contratto d'appalto in parola;
che, in particolare, il contratto di appalto concluso dalle parti si componeva di tre parti che richiedevano sottoscrizioni separate, andando poi a comporre un unico documento (cfr. all.to n. 2 alla comparsa di costituzione e risposta), ovvero: i) proposta di ordine;
ii) condizioni generali;
iii) offerta;
che, dunque, si trattava di un contratto unico, composto dei suddetti tre documenti, legati in maniera funzionale anche a titolo sinallagmatico, da sottoscrivere unitariamente, come era avvenuto nel caso in esame;
che, a dire di essa esponente, la documentazione prodotta dalla controparte appariva inidonea a dimostrare l'asserita modificazione e/o sostituzione del contratto di appalto originario, dal momento che i documenti in parola risultavano privi delle formalità
12 necessarie, nonché contraddittori tra di loro;
che, invero, la controparte aveva prodotto in giudizio soltanto copia della proposta d'ordine, senza allegare anche le relative condizioni di contratto;
che, pertanto, a dire di essa opposta, l'asserito accordo modificativo non si era mai perfezionato;
che, di conseguenza, la pretesa creditoria azionata in via monitoria avrebbe dovuto ritenersi del tutto legittima, in quanto l'opposizione risultava del tutto infondata;
che, infatti, a dire di essa esponente, la controparte, non aveva fornito la prova dell'avvenuta stipulazione, tra le parti, di un accordo contrattuale modificativo del contratto di appalto originario;
che, infatti,
l'autorizzazione, da parte di essa opposta, rivolta alla di Parte_1
emettere fattura direttamente alla IM S.r.l., a dire di essa opposta, atteneva esclusivamente ad un rapporto intercorrente interno alle suddette società; che, in definitiva, l'opposizione avrebbe dovuto essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 45/2023; che, infine, a dire di essa opposta, avrebbe dovuto essere concessa la provvisoria esecuzione, ex art. 648 c.p.c., dal momento che l'opposizione non era fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione. Tutto ciò premesso, la parte opposta concludeva come segue: “(…) voglia l'Ill.mo Tribunale di
Arezzo, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta:
1- IN
VIA PRELIMINARE: concedere con ordinanza non impugnabile la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per l'importo di cui al medesimo, pari ad Euro 142.483,00, o per la diversa somma, maggiore
o minore, ritenuta di Giustizia, in forza dell'art. 648 c.p.c., non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione e comunque per i motivi in precedenza evidenziati;
3- NEL MERITO ED IN VIA
PRINCIPALE: respingere tutte le domande ed eccezioni avanzate dalla parte opponente perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto
13 n. 45/2023 D.I. condannando la , in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della Controparte_1
dell'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto pari ad Euro 142.483,00,
o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia, oltre spese ed interessi. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e del procedimento monitorio, oltre spese generali (15%) oltre IVA e CAP di legge (…)”.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ex art. 648 c.p.c.; rigettate integralmente le richieste istruttorie avanzate dalle parti;
all'esito dell'udienza cartolare del 26.05.2025, la causa passava in decisione, ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c..
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Innanzitutto, devono essere rigettate le richieste istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, per tutti i motivi di cui all'ordinanza istruttoria del 21.01.2025, alla quale, sul punto, si rinvia integralmente.
Tanto premesso, l'opposizione appare fondata e, pertanto, deve essere accolta.
All'uopo, in primo luogo, si osserva che, con il decreto ingiuntivo n.
45/2023 - emesso dal Tribunale di Arezzo, in data 11.01.2023 -, è stato ingiunto alla parte opponente il pagamento della complessiva somma di euro 142.483,00 – oltre interessi e spese della procedura monitoria -, sia a titolo di saldo del corrispettivo del contratto di appalto concluso tra le parti nel giugno 2021, avente ad oggetto la fornitura e la messa in opera, da parte della società opposta, di un impianto di verniciatura, presso lo stabilimento
14 dell'opponente, come da proposta d'ordine n. 22/2021 (cfr. all.to n. 1 all'atto di citazione in opposizione) – sulla base della fattura n. 10/2022, emessa per l'importo di euro 122.000,00 (cfr. all.to n. 2 al fascicolo monitorio) -, sia per il rimborso dei costi asseritamente sostenuti dall'opposta, per il noleggio dei mezzi necessari per la creazione dell'impianto medesimo – sulla base della fattura n. 11/2022, emessa per l'importo di euro 20.483,80 (cfr. all.to n. 3 al fascicolo monitorio) -.
Ciò premesso, occorre rammentare che “(…) l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena (…)”
(cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 7020 del 12.03.2019; Cass.
Civ., Sez. II, Sentenza n. 5415 del 25.02.2019) – esteso anche a valutare la fondatezza della domanda -, nell'ambito del quale le parti, risultando invertite soltanto formalmente, conservano la loro posizione sostanziale anche in punto di onere probatorio.
Di conseguenza, il creditore opposto, attore in senso sostanziale – per aver richiesto l'emissione del decreto -, ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato ed, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria – c.d. an e c.d. quantum del credito -; viceversa, ai sensi dell'art. 2697, comma secondo, c.c., grava sul debitore opponente – convenuto in senso sostanziale – l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, modificativo e/o estintivo di detto diritto di credito.
Dunque, qualora il debitore opponente – convenuto in senso sostanziale
-, nel corso del giudizio di opposizione, contesti l'an e/o il quantum del credito, in base agli ordinari principi di riparto dell'onere probatorio nel giudizio civile, ai sensi dell'art. 2697, comma primo, c.p.c., costituisce onere della parte opposta – in quanto attrice in senso sostanziale – fornire la prova, sia dell'esistenza (c.d. an debeatur) che dell'ammontare (c.d.
15 quantum debeatur) della pretesa creditoria esercitata in giudizio.
Inoltre, è noto che, in materia di responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c., il creditore “(…) deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 25584 del
12.10.2018).
D'altra parte, il predetto principio si ribalta qualora il debitore eccepisca, ex art. 1460 c.c., l'altrui inadempimento o inesatto adempimento, in quanto, in tale caso, il debitore medesimo può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento o inesatto adempimento, incombendo sul creditore l'onere di fornire la prova contraria – ovvero la prova del proprio esatto adempimento alle obbligazioni contrattualmente assunte-.
Ed infatti, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, da cui questo giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., in tal caso, risultano “(…) invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (…)” (cfr., tra le altre,
Cass. Civ., SS. UU., Sentenza n. 13533 del 30.10.2001).
In altri termini, se certamente, in materia di responsabilità contrattuale, il creditore agente – ovvero la parte opposta, qualora, come nel caso in esame, si tratti di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - , ai sensi dell'art. 1218 c.c., è tenuto a dimostrare solamente il titolo del proprio
16 diritto di credito, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte;
tuttavia, qualora il debitore convenuto - ovvero la parte opponente, nel caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – sollevi l'eccezione di inadempimento, ex art. 1460 c.c., sarà onere del creditore fornire la propria del proprio esatto adempimento.
Passando ad affrontare lo specifico caso in esame, deve evidenziarsi che la parte opponente, ha, sostanzialmente, posto a fondamento della propria opposizione i seguenti motivi:
1) asserito inadempimento, ex art. 1460 c.c., da parte della società opposta, agli impegni contrattualmente assunti in relazione al rapporto di appalto per cui è causa;
2) asserita intervenuta conclusione, tra le parti, di un accordo contrattuale modificativo del contratto di appalto originario ed asserito integrale pagamento del corrispettivo di appalto, come ridefinito dalle parti nel suddetto accordo modificativo;
3) non debenza dell'importo di euro 20.483,80, asseritamente dovuto all'opposta, per il rimborso di eventuali costi di noleggio dei mezzi.
Ciò precisato, occorre partire dall'affrontare il motivo di opposizione sub. 1) – ossia l'asserito inadempimento, ex art. 1460 c.c., da parte della società opposta, agli impegni contrattualmente assunti in relazione al rapporto di appalto per cui è causa-.
1. L'asserito inadempimento, ex art. 1460 c.c., da parte della società opposta, agli impegni contrattualmente assunti in relazione al rapporto di appalto per cui è causa
All'uopo, in primo luogo, si osserva che, con detto motivo di opposizione, la in ordine all'importo di euro 122.000,00, di cui Parte_1
17 alla fattura n. 10/2022 (cfr. all.to n. 2 al fascicolo monitorio), ha eccepito, ai sensi dell'art. 1460 c.c., l'inadempimento, da parte della società opposta, alle obbligazioni contrattualmente assunte in relazione al rapporto di appalto per cui è causa.
Nello specifico, secondo quanto dedotto dall'opponente/committente, la nella sua qualità di ditta appaltatrice, da un lato, Controparte_1
avrebbe eseguito i lavori oggetto dell'appalto in questione con dei significativi e reiterati ritardi;
dall'altro lato, non avrebbe provveduto al collaudo dell'opera e avrebbe, altresì, omesso di consegnare la certificazione di conformità dell'impianto, come previsto in base alla normativa di legge operante in materia.
Ciò posto, deve rilevarsi che, poiché, nel caso in esame, l'opponente ha sollevato l'eccezione di inadempimento, ex art. 1460 c.c., va da sé che, in base ai principi di diritto sopra richiamati (cfr., in particolare, Cass. Civ.,
SS. UU., Sentenza n. 13533 del 30.10.2001), sarebbe stato onere della parte opposta – creditrice in senso sostanziale – fornire la prova di aver esattamente adempiuto alle obbligazioni assunte con la stipula del contratto di appalto per cui è causa.
Ebbene, la società opposta, nel corso del giudizio, non risulta aver minimamente assolto all'onere probatorio a suo carico, in quanto la stessa non ha fornito alcuna prova di aver esattamente adempiuto alle obbligazioni contrattualmente assunte.
Ed infatti, la attrice in senso sostanziale, non ha Controparte_1
dimostrato di aver eseguito tutti i lavori oggetto del rapporto di appalto in parola, entro i termini contrattualmente pattuiti, ed, inoltre, la stessa, non ha neppure provato di provveduto ad effettuare il collaudo dell'opera ed a consegnare le certificazioni la certificazione conformità previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
18 In particolare, la predetta prova non può dirsi fornita dalla società opposta, né tramite prove orali, né per via documentale, atteso che quest'ultima, da un lato, non ha articolato alcun capitolo di prova orale;
dall'altro, non ha allegato alcuna documentazione idonea allo scopo.
Nello specifico, l'opposta non ha prodotto in giudizio alcun documento, quale, ad esempio, una relazione tecnica di parte, da cui risulti possibile evincere l'avvenuta realizzazione ed ultimazione a perfetta regola d'arte dell'impianto in oggetto, nonché il rilascio della relativa certificazione di conformità.
Alla luce di quanto riferito, non può, dunque, ritenersi che la parte opposta abbia adempiuto all'onere probatorio a suo carico, in quanto la stessa, si ribadisce, non ha, in alcun modo, fornito la prova dell'esatto adempimento alle obbligazioni contrattualmente assunte dalla medesima.
Peraltro, è bene evidenziare che, non solo la parte opposta non ha fornito la prova del proprio esatto adempimento, ma, tramite la documentazione prodotta dalla parte opponente, sembra anche essere emersa la prova contraria.
Ed infatti, dalla documentazione prodotta in giudizio dalla parte opponente (cfr., in particolare, all.ti n. 3, 4 e 5 all'atto di citazione in opposizione), da un lato, sembra evincersi che la Controparte_1
non abbia provveduto a realizzare esattamente e ad ultimare l'impianto di verniciatura in oggetto nel rispetto delle tempistiche espressamente concordate dalle parti;
dall'altro lato, sembra emergere che la ditta appaltatrice abbia omesso di consegnare i certificati di conformità dell'impianto, come previsto dalla normativa di settore.
In particolare, come già rilevato nell'ordinanza emessa in data
05.12.2023 – con la quale è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 648 c.p.c. -, dai
19 documenti allegati all'atto di citazione in opposizione (cfr., in particolare, all.ti n. 3, 4 e 5 all'atto di citazione in opposizione), risulta possibile evincere che la società opponente, già in data antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo, ha reiteratamente contestato, alla società opposta, i ripetuti inadempimenti, da parte di quest'ultima, nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto in questione.
Nello specifico, dalla lettura delle rispettive pec del 22.07.2021, del
06.08.2021 e del 18.08.2021 (cfr. all.ti n. 3, 4 e 5 all'atto di citazione in opposizione), emerge che la risulta avere espressamente e Parte_1
ripetutamente contestato all'opposta il mancato rispetto, nell'esecuzione dei lavori di installazione e messa in opera dell'impianto di verniciatura in oggetto, delle tempistiche concordate dalle parti, rendendo noto che tali inadempienze le avevano cagionato dei significativi danni economici - in quanto l'opponente medesima si era vista costretta ad affrontare dei costi ulteriori -.
Pertanto, alla luce di quanto riferito, deve ritenersi fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dalla parte opponente, ex art. 1460 c.c., con il motivo di opposizione sub. 1).
2. L'asserita intervenuta conclusione, tra le parti, di un accordo contrattuale modificativo del contratto di appalto originario e l'asserito integrale pagamento del corrispettivo di appalto, come ridefinito dalle parti nel suddetto accordo modificativo
Passando, ora, ad affrontare il motivo di opposizione sub. 2) – ossia l'asserita intervenuta conclusione, tra le parti, di un accordo contrattuale modificativo del contratto di appalto originario ed asserito integrale pagamento del corrispettivo di appalto, come ridefinito dalle parti nel
20 suddetto accordo modificativo -, deve rilevarsi che, anche detto motivo di opposizione, appare fondato, alla luce della documentazione prodotta dall'opponente e per quanto si dirà oltre.
A tal proposito, primariamente, si osserva che, con il suddetto motivo di opposizione, la sempre relativamente all'importo di euro Parte_1
122.000,00 - di cui alla fattura n. 10/2022 (cfr. all.to n. 2 al fascicolo monitorio) -, ha eccepito che le parti avrebbero concluso un accordo contrattuale modificativo del contratto di appalto originario (cfr. all.to n. 1 all'atto di citazione di citazione), con il quale avrebbero concordato di affidare direttamente alla IM S.r.l. – quale ditta subappaltatrice - una parte dei lavori di cui al precedente contratto del giugno 2021, ovvero i lavori di montaggio dell'impianto di verniciatura in oggetto.
Nello specifico, secondo quanto dedotto dall'opponente, le parti, in detto accordo modificativo, avrebbero concordato quanto segue:
a) di scorporare le attività di montaggio dell'impianto di verniciatura in oggetto – attività, queste ultime, che, in base al contratto precedente erano state affidate alla società opposta – dalle lavorazioni di posa in opera concordate nel contratto di appalto del giugno del 2021 – lavorazioni, queste ultime, descritte dettagliatamente in tale contratto di appalto -;
b) di ridurre, conseguentemente, il corrispettivo d'appalto di cui al contratto originario del giugno 2021 (cfr. all.to n. 1 all'atto di citazione in opposizione) - inizialmente pattuito nell'importo di euro 400.000,00 oltre iva – nel minor importo di euro 300.000,00 oltre iva;
c) che l'opponente/committente, da un lato, avrebbe provveduto al pagamento diretto, in favore di IM S.r.l. – ovvero della ditta subappaltatrice, alla quale era stata affidata la realizzazione delle attività di montaggio dell'impianto in questione -, dell'importo scorporato di euro
100.000,00 oltre iva;
dall'altro lato, per effetto dello scorporo in oggetto,
21 avrebbe dovuto corrispondere alla opposta/appaltatrice, a titolo di corrispettivo di appalto, l'importo complessivo – compreso l'acconto di euro 40.000,00, già versato al momento dell'accettazione dell'ordine - di euro 300.000,00 oltre iva.
In altri termini, secondo quanto eccepito dalla parte opponente, alcuna somma risulterebbe ancora dovuta alla società opposta, a titolo di corrispettivo d'appalto, dal momento che le parti, mediante la stipula dell'asserito accordo modificativo, avrebbero concordato di ridurre il corrispettivo spettante all'opposta nell'importo di euro 300.000,00 oltre iva, e poiché, inoltre, l'opponente avrebbe provveduto a corrispondere integralmente all'opposta il predetto importo.
Ciò precisato, deve evidenziarsi che la predetta eccezione appare fondata, atteso che la parte opponente, nel corso del giudizio, risulta aver interamente adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico, ex art. 2697, comma secondo, c.c., in quanto la stessa ha fornito piena prova dei fatti modificativi ed estintivi posti a fondamento della propria eccezione.
Ed infatti, l'opponente, in primo luogo, tramite la documentazione prodotta in giudizio, risulta aver dimostrato la circostanza dell'effettiva conclusione, tra le parti, di un accordo contrattuale modificativo del contratto di appalto originario.
Invero, come già rilevato nell'ordinanza emessa in data 05.12.2023 – con la quale è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 648 c.p.c. -, la predetta circostanza sembra trovare piena conferma nello scambio di comunicazioni intervenuto tra le parti a mezzo email (cfr. in particolare, all.ti n. 7, 8 e 11 all'atto di citazione in opposizione); documentazione, quest'ultima, che, peraltro, nel corso del giudizio, non è neppure stata oggetto di alcuna espressa e puntuale contestazione da parte dell'opposta.
22 In particolare, dalla lettura di dette email, emerge, innanzitutto, che la ha autorizzato espressamente la società opponente Controparte_1
ad “(…) emettere fattura alla spett. ditta IM srl per un valore di euro
100.000,00 oltre iva, in quanto la fatturerà per Controparte_1
differenza un totale di euro 3000.00,00 oltre iva (…)” (cfr. all.to n. 7 all'atto di citazione in opposizione).
Inoltre, dalla disamina della comunicazione inviata alla da Parte_1
parte della ditta opposta, in data 14.11.2021, si può evincere chiaramente, da un lato, che la predetta fattura di euro 100.00,00 oltre iva avrebbe dovuto essere emessa dalla ditta IM S.r.l. in relazione allo “(…) impianto di verniciatura da noi progettato e fornito, come da contratto stipulato dalle parti in data 7/6/2021 e avente numero 22/2021 (…)” e, dall'altro lato, che detto importo “(…) per un valore di euro 100.000,00 oltre iva
(…) verrà decurtato dal contratto stipulato dalle parti (…)” (cfr. all.to n. 8 all'atto di citazione in opposizione).
Peraltro, è bene evidenziare che l'avvenuta formalizzazione del nuovo contratto, modificativo del precedente, appare comprovata anche dallo scambio di comunicazioni intervenuto tra le parti, a mezzo pec, in data
04.10.2021 (cfr. all.ti n. 10 e 11 all'atto di citazione in opposizione).
Nello specifico, dall'esame di detta documentazione – anch'essa non oggetto di alcuna espressa e puntuale contestazione da parte dell'opposta – emerge che la ha inviato all'opponente, in allegato, Controparte_1
copia della nuova proposta d'ordine, in base alla quale il corrispettivo d'appalto dovuto risulta, effettivamente, essere stato indicato nell'importo di euro 300.000,00 oltre iva (cfr. all.to n. 10 all'atto di citazione in opposizione).
Dalla lettura delle predette email, risulta, poi, che la società opposta ha espressamente riconosciuto che “(…) questo contratto annulla il
23 precedente al momento che viene reinviato alla Controparte_1
(…)”(cfr. all.to n. 11 all'atto di citazione).
Infine, dalla documentazione allegata dall'opponente (cfr. all.to n. 11 all'atto di citazione) – diversamente da quanto asserito dall'opposta – è possibile evincere che la società opponente ha provveduto a sottoscrivere la nuova proposta d'ordine e ad inoltrarla regolarmente alla parte opposta (cfr. all.to n. 11 all'atto di citazione in opposizione).
Deve, dunque, ritenersi che la parte opponente, attraverso la documentazione prodotta in giudizio, abbia fornito piena prova dell'avvenuta conclusione, tra le parti, dell'accordo modificativo posto a fondamento della propria eccezione.
Inoltre, è bene evidenziare che l'opponente risulta avere fornito prova scritta anche dell'asserito fatto estintivo del credito, ossia della circostanza di aver provveduto a versare integralmente all'opposta il corrispettivo d'appalto, nell'importo concordato dalle parti con l'accordo modificativo in parola, ossia per complessivi euro 300.000,00 oltre iva.
Ed infatti, in base alla documentazione allegata dalla società opponente
(cfr. all.ti n. 2, 12, 13 e 14 all'atto di citazione in opposizione), appare dimostrato che la ha corrisposto alla opposta/appaltatrice, a Parte_1
titolo di corrispettivo di appalto, l'importo complessivo di euro 300.000,00 oltre iva.
In particolare, come già rilevato nella ridetta ordinanza del 05.12.2023, la società opponente ha prodotto in giudizio copia dei bonifici bancari, dai quali si evince l'avvenuto versamento, in favore della parte opposta, delle seguenti somme:
a) di un primo acconto dell'importo di euro 48.800,00, corrisposto al momento stesso dell'accettazione della proposta d'ordine originaria (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione in opposizione);
24 b) di un successivo acconto dell'importo di euro 61.000,00 (cfr. all.to n. 12 all'atto di citazione);
c) di un ulteriore pagamento per la somma di euro 122.000,00 (cfr. all.to n.
13 all'atto di citazione);
d) di un successivo versamento per l'importo di euro 134.200,00 (cfr. all.to n. 14 all'atto di citazione).
Pertanto, deve ritenersi che l'opponente, tramite la documentazione allegata, abbia fornito prova scritta, non solo dell'avvenuta conclusione, tra le parti, di un accordo modificativo del contratto di appalto originario - con il quale le parti hanno ridefinito il corrispettivo d'appalto nell'importo di euro 300.000,00 oltre iva -, ma anche del fatto che la parte opponente abbia provveduto a saldare integralmente il corrispettivo d'appalto, nell'importo concordato dalle parti nel predetto accordo modificativo - pari ad euro
300.000,00 oltre iva -.
Peraltro, è bene evidenziare che la circostanza che la società opponente abbia provveduto ad effettuare, in favore della società opposta - a titolo di corrispettivo di appalto -, il pagamento del complessivo importo di euro
300.000,00 oltre iva - oltre a risultare documentalmente provata - non è neppure stata oggetto di alcuna espressa e puntuale contestazione da parte dell'opposta.
Invero, la – sia nella comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta che nella propria memoria istruttoria n. 1) -, non ha contestato, in maniera espressa, tempestiva e specifica, quanto riportato alle pagg. 8 e 9 Parte_ dell'atto di citazione in opposizione, ossia che “(…) la ha provveduto al pagamento integrale dell'importo di € 300.000,00 oltre iva confronti della come da fatture dalla medesima emesse (docc. 2, 12, 13 e 14) CP_1
(…)”.
Peraltro, non risulta espressamente, tempestivamente e puntualmente
25 contestato, da parte dell'opposta, neppure quanto riferito dall'opponente Parte_ circa il fatto che “(…) la ha pagato direttamente alla IM il corrispettivo per l'attività di montaggio dell'impianto pari ad € 100.000,00 oltre iva come da fattura n. 64/2021, scorporata dal contratto originario
(doc. 9) (…)” (cfr. pag. 9 dell'atto di citazione in opposizione)
All'uopo, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 115, comma primo,
c.p.c., ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche “(…) i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita (…)”.
Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo
Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, i fatti devono considerarsi ammessi, in quanto non contestati, anche qualora “(…) la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare
“espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto (…), senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (…)”
(cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 31837, del 04.11.2021).
L'onere di contestazione specifica è stato, poi, recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 31837, del
04.11.2021; Cass. Civ., Sentenza n. 15107/2004).
Pertanto, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., le circostanze sopra riportate di cui sopra, in quanto non espressamente e puntualmente contestate da parte dell'opposta, devono considerarsi anche pacifiche tra le parti (cfr. Cass. Civ. n. 15107/2004; n. 6666/2004; n. 9285/2003).
In definitiva, alla lue di quanto riferito, deve ritenersi fondato il motivo di opposizione sub. 2) – ovvero l'asserita intervenuta conclusione, tra le parti, di un accordo contrattuale modificativo del contratto di appalto originario ed asserito integrale pagamento del corrispettivo di appalto, come ridefinito dalle parti nel suddetto accordo modificativo -, atteso che la
26 parte opponente risulta aver interamente adempiuto all'onere probatorio di cui all'art. 2697, comma secondo, c.c. - in quanto, si ribadisce, la stessa ha fornito piena prova dei fatti modificativi ed estintivi posti a fondamento della propria eccezione -.
3. La non debenza dell'importo di euro 20.483,80, asseritamente dovuto all'opposta, per il rimborso di eventuali costi di noleggio dei mezzi
Per quanto concerne, infine, il motivo di opposizione sub. 3) – ossia la non debenza dell'importo di euro 20.483,80, asseritamente dovuto all'opposta, per il rimborso di eventuali costi di noleggio dei mezzi -, anche il predetto motivo appare meritevole di accoglimento.
A tal proposito, deve, infatti, evidenziarsi che la parte opponente, in relazione alla somma di euro 20.483,80 – di cui alla fattura n. 11/2022 (cfr. all.to n. 3 al fascicolo monitorio) -, asseritamente dovuta all'opposta a titolo di rimborso di eventuali costi di noleggio, ha espressamente e puntualmente contestato, sia il c.d. an che il c.d. quantum del credito.
In particolare, come già rilevato nell'ordinanza emessa da questo
Giudice in data 05.12.2023 - con la quale è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 648 c.p.c. -, la ha espressamente e puntualmente contestato, sia l'an anche Parte_1
dell'importo di euro 20.483,80, di cui alla suddetta fattura n. 11/2022 (cfr. all.to n. 3 al fascicolo monitorio), che la quantificazione di detto importo.
Nello specifico, la società opponente, sul punto, ha contestato che “(…)
l'installazione dell'impianto non sono infatti stati mai utilizzati mezzi della
, ma unicamente mezzi (quali gru, muletti ed altro) della Controparte_1
Parte_ IM e della stessa (…)” (cfr. pag. 7 dell'atto di citazione in opposizione).
27 Pertanto, avendo il debitore/opponente espressamente contestato l'effettiva debenza del predetto importo di cui alla fattura n. 11/2022 (cfr. all.to n. 3 al fascicolo monitorio), va da sé che, per quanto già evidenziato in precedenza, sarebbe stato onere della creditrice/opposta – in quanto attrice sostanziale, nell'ambito del presente giudizio di opposizione - fornire la prova sia dell'an che del quantum del proprio asserito credito.
Ebbene, nel caso in esame, deve ritenersi che la società opposta, nel corso del giudizio - per quanto di dirà oltre -, non abbia minimamente adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico, dal momento che la stessa non risulta aver fornito alcuna prova, né del c.d. an debeatur né del c.d. quantum debeatur di detta pretesa creditoria.
Ed infatti, la parte opposta non ha dimostrato, in alcun modo, né di aver, effettivamente, provveduto al noleggio di mezzi per il montaggio dell'impianto di verniciatura in oggetto, né di aver sostenuto dei costi in relazione a detto noleggio e neppure ha provato l'ammontare delle spese asseritamente sostenute a tale titolo, atteso che, da un lato, non articolato alcun capitolo di prova orale e, dall'altro, non ha prodotto alcun documento idoneo allo scopo.
Pertanto, non avendo la parte opposta – attrice in senso sostanziale - fornito la predetta prova, va da sé che non può ritenersi dovuto, da parte dell'opponente, l'importo di euro 20.483,80, di cui alla fattura n. 11/2022
(cfr. all.to n. 3 al fascicolo monitorio).
In definitiva, alla luce di quanto sopra riportato, non resta che accogliere integralmente l'opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 45/2023, emesso dal Tribunale di Arezzo in data 11.01.2023.
28 Non può, invece, trovare accoglimento la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte opponente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per insussistenza dei presupposti di legge.
Ogni altra questione, domanda e/o eccezione deve considerarsi assorbita nella presente decisione.
Quanto alle spese del presente giudizio di opposizione, le stesse devono porsi a carico della parte opposta, maggiormente soccombente. Le predette spese si liquidano – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n. 54/2014 e succ. mod. –, come segue: euro 2.552,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro
3.500,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 2.500,00 per la fase decisionale.
Relativamente, infine, alle spese del procedimento monitorio, le stesse, atteso l'esito del giudizio, devono porsi definitivamente a carico dalla parte opposta, come liquidate nel d.i. n. 45/2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 45/2023, proposta da con atto di Parte_1
citazione ritualmente notificato, nei confronti di Controparte_1
nonché sulla domanda riconvenzionale proposta da
[...] Parte_1
ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie integralmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 45/2023, emesso dal Tribunale di Arezzo in data 11.01.2023;
2. rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla parte opponente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
29 3. dichiara ogni altra questione, domanda e/o eccezione assorbita nella presente decisione;
4. condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in euro 406,50 per spese ed euro 10.180,00 per competenze professionali, oltre 15% per Spese
Generali, IVA, CPA se dovute;
5. pone, infine, definitivamente a carico della parte opposta le spese relative al procedimento monitorio, come liquidate nel d.i. n. 45/2023.
Arezzo, 27.05.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmela Labella
30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Arezzo
Sezione Civile
Nella persona del giudice dott.ssa Carmela Labella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 673 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 26.05.2025 e vertente tra elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Parte_1
CICERONE EMILIO, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE OPPONENTE contro elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1
dell'Avv. PITTORI SILVIO, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza cartolare del 26.05.2025,
1 l'Avv. conclude come segue: Controparte_2
“(…) come da atto di citazione in opposizione (…)”; segnatamente, conclude come segue: “(…) voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria, istanza, eccezione e deduzione, in via principale e nel merito: - in accoglimento della presente opposizione, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 45/2023 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 11 gennaio 2023 per le ragioni esposte nel presente atto e in ogni caso accertare e dichiarare l'inesistenza del credito di € 142.483,00 oltre spese
e onorari azionato da nei confronti dell'opponente. - Controparte_1
accertare e dichiarare la responsabilità di ai sensi Controparte_1
dell'art. 96 c.p.c. per la temerarietà della presente azione e conseguentemente condannarla al pagamento in favore di in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore a titolo di risarcimento danni della somma di giustizia da liquidarsi in base alle risultanze istruttorie e/o in via equitativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio (…)”;
l'Avv. PITTORI SILVIO per conclude Controparte_1
come segue: “(…) insiste in tutte le argomentazioni in punto di fatto e di diritto espresse nella propria comparsa di costituzione e risposta, nelle memorie autorizzate, nelle note autorizzate e nei verbali di udienza, nonché per l'accoglimento delle istanze, eccezioni, domande e conclusioni già formulate/rassegnate, che qui si ribadiscono integralmente e di cui all'atto di citazione in opposizione e alla I memoria ex articolo 183 VI c.p.c (…)”; segnatamente, conclude come segue: “(…) voglia l'Ill.mo Tribunale di
Arezzo, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta:
1- IN
VIA PRELIMINARE: concedere con ordinanza non impugnabile la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per l'importo di cui al medesimo, pari ad Euro 142.483,00, o per la diversa somma, maggiore
2 o minore, ritenuta di Giustizia, in forza dell'art. 648 c.p.c., non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione e comunque per i motivi in precedenza evidenziati;
3- NEL MERITO ED IN VIA
PRINCIPALE: respingere tutte le domande ed eccezioni avanzate dalla parte opponente perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto
n. 45/2023 D.I. condannando la , in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della Controparte_1
dell'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto pari ad Euro 142.483,00,
o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia, oltre spese ed interessi. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e del procedimento monitorio, oltre spese generali (15%) oltre IVA e CAP di legge (…)”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 45/2023, emesso dal Tribunale di
Arezzo in data 11.01.2023 – con il quale era stato ingiunto, ad essa parte opponente, il pagamento di euro 142.483,00, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, ponendo a fondamento del ricorso la somma asseritamente dovuta a titolo di saldo del corrispettivo del contratto di appalto intercorso tra le parti nel giugno del 2021, nonché a titolo di rimborso di costi asseritamente sostenuti per il noleggio di mezzi – e ne chiedeva la revoca. Il tutto con il favore delle spese del giudizio.
Segnatamente, la parte opponente esponeva che essa e la Parte_1 [...]
in data 07.06.2021, avevano formalizzato un contratto Controparte_1
avente ad oggetto la fornitura e la messa in opera di un impianto di
3 verniciatura presso lo stabilimento di PA EP (Bo), come da proposta d'ordine n. 22/2021 formulata in pari data dalla società opposta (cfr. all.to n. 1 all'atto di citazione in opposizione); che, in tale accordo, le parti avevano previsto un costo complessivo di euro 400.000,00 oltre Iva, con versamento di un acconto del 10% all'accettazione dell'ordine; che, inoltre, in base a detto contratto, la consegna avrebbe dovuto essere effettuata “(…) entro 60 gg lavorativi dal perfezionamento dell'ordine (…)” (cfr. all.to n. 1 all'atto di citazione in opposizione), ovvero entro la data del 7 agosto 2021; che, conformemente alle previsioni contrattuali, essa al Parte_1
momento dell'accettazione dell'ordine, aveva provveduto al pagamento del primo acconto di euro 40.000,00 oltre Iva, per un totale di euro 48.800,00
(pari al 10% dell'importo complessivo), come da fattura n. 13 dell'08.06.2021 (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione in opposizione); che, tuttavia, l'opposta, a dire di essa esponente, non aveva dato inizio all'esecuzione dell'appalto e – nonostante essa avesse richiesto Parte_1
che il montaggio ed il collaudo venissero ultimati entro il termine massimo del 30.08.2021, cosicché l'impianto potesse essere messo in funzione i primi di settembre – era rimasta del tutto inerte ed inadempiente;
che, dunque, essa opponente si era vista costretta a sollecitare il rispetto delle tempistiche concordate e che, in data 22 luglio 2021, aveva scritto alla controparte che “(…) come da incontro odierno in cui ci avete confermato verbalmente l'inizio e il termine dei lavori di montaggio e collaudo impianto, rispettivamente nelle date dal 31/07/2021 al 30/08/2021 e a tale data l'impianto sarà collaudato e si procederà al pagamento. Inoltre, da nostra precedente raccomandata n. 10478466260-3 del 30/06/2021, siamo
a richiedervi prima dell'inizio dei lavori conferma scritta nel rispetto delle tempistiche già concordate. In caso contrario, ci vedremo costretti a disdire il contratto in essere (…)” (cfr. all.to n. 3 all'atto di citazione in
4 opposizione); che, tuttavia, la aveva continuato a Controparte_1
rimanere inadempiente agli impegni contrattualmente assunti;
che, pertanto, essa con mails del 6 e del 13 agosto 2021, aveva Parte_1
lamentato nuovamente il mancato rispetto dei tempi concordati ed i conseguenti effetti pregiudizievoli subiti in termini di costi aggiuntivi e mancata produzione (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione in opposizione); che, a dire di essa esponente, la controparte, al fine di evitare la risoluzione del contratto per inadempimento, aveva deciso di coinvolgere nella esecuzione del contratto la ditta IM S.r.l., la quale, in persona di uno dei suoi responsabili, tale , si era resa disponibile ad eseguire Controparte_3
in subappalto le attività di montaggio dell'impianto, con propri mezzi e proprio personale dipendente, come da comunicazioni del 18 e del 19 agosto 2021 (cfr. all.ti n. 5 e 6 all'atto di citazione in opposizione); che, dunque, essa con mail del 18 agosto 2021, aveva scritto alla Parte_1
società opposta che “(…) nonostante i gravi ritardi che abbiamo subito e stiamo subendo, mi ritrovo in una situazione di totale abbandono e di incertezza sul proseguimento dei lavori (…). Il solo supporto ci è dato dalla ditta IM in qualità del suo titolare che lei ha coinvolto CP_3
nel suo contratto (…)” (cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione in opposizione); che, pertanto, essa esponente e la si erano Controparte_1
incontrate nell'agosto 2021, per definire le modalità di prosecuzione del rapporto ed avevano raggiunto un accordo modificativo del precedente, con il quale, a dire di essa opponente, le parti avevano concordato quanto segue: a) lo scorporo, dal contratto originario del 07.06.2021, dell'importo di euro 100.000,00 oltre Iva, per l'attività di montaggio affidata alla ditta subappaltatrice IM S.r.l.; b) il pagamento diretto, da parte di essa Pt_1
in favore di IM S.r.l., dell'importo scorporato di euro 100.000,00
[...]
oltre iva;
c) il pagamento, da parte di essa opponente, a Controparte_4
[...] del corrispettivo del contratto, pari a complessivi euro 300.000,00
[...]
oltre iva, dedotto l'acconto iniziale di euro 40.000,00, già pagato al momento dell'accettazione dell'ordine; che, a dire di essa esponente, il contenuto di tale accordo modificativo era stato confermato dalla
[...]
nella persona del suo amministratore, dott. Controparte_1 [...]
nelle varie mails dal medesimo inviate ad essa esponente ed al Per_1
geom. della ditta IM S.r.l.; che, in particolare, nella mail del 2 CP_3
settembre 2021, la parte opposta, aveva scritto che “(…) la informo che come accordi presi tra lei e il sottoscritto con geom. , CP_5
faremo un altro contratto. Come amministratore della Controparte_1
autorizzo a emettere fattura alla spett. ditta IM srl per un valore di €
100.000,00 + iva In quando la fatturerà per differenza e Controparte_1
un totale di € 300.000 + iva meno acconto dato di € 40.000,00 + iva (…)”
(cfr. all.to n. 7 all'atto di citazione in opposizione); che, inoltre, nella mail del 14.11.2021, l'opposta aveva dichiarato che “(…) riferimento al vs impianto di verniciatura da noi progettato e fornito come da contratto stipulato dalle parti il 7/6/2021 e avente numero 22/2021 tale importo come il primo importo verrà decurtato dal contratto stipulato dalle parti. Parte_ Tra e per un valore di € 100.000,00 + iva (…)” Controparte_1
(cfr. all.to n. 8 all'atto di citazione in opposizione); che, a dire di essa esponente, la ditta subappaltatrice, IM S.r.l., come concordato, aveva eseguito le attività di montaggio dell'impianto - utilizzando proprio personale e propri mezzi - e che, relativamente a tali attività, la ditta IM
S.r.l. aveva emesso, direttamente nei confronti di essa la Parte_1
fattura n. 64 del 31.08.2021, per l'importo di euro 100.000,00 oltre iva;
che essa opponente, come da accordi, aveva provveduto a saldare la predetta somma, in data 06.09.2021 (cfr. all.to n. 9 all'atto di citazione in opposizione); che, inoltre, la parte opposta, in data 04.10.2021, aveva
6 trasmesso ad essa esponente, a mezzo pec, il nuovo contratto indicante il nuovo corrispettivo pattuito, pari ad euro 300.000,00 oltre iva, in sostituzione di quello precedente, ed aveva, altresì, allegato un'altra fattura parziale;
che, nello specifico, nella suddetta comunicazione, era riportato che “(…) come da accordi presi col geom. invio fattura parziale e CP_5
nuovo contratto da firmare e timbrare dove si trova x da restituire tramite pec (…). Questo contratto annulla il precedente al momento che viene riinviato alla (…)” (cfr. all.to n. 10 all'atto di citazione Controparte_1
in opposizione); che, dunque, essa aveva sottoscritto il nuovo Parte_1
contratto e lo aveva ritrasmesso a mezzo pec alla in Controparte_1
sostituzione del precedente contratto del 07.06.2021 ( cfr. all.to n. 11 all'atto di citazione in opposizione), provvedendo, altresì, al pagamento della fattura n. 23 del 05.10.2021, emessa per l'importo di euro 50.000,00 oltre iva (cfr. all.to n. 12 all'atto di citazione in opposizione); che, successivamente, la società opposta aveva emesso la fattura n. 22 del
15.11.2021, per euro 100.000,00 oltre iva, di cui aveva autorizzato il pagamento tramite versamenti effettuati direttamente alla subappaltatrice
IM S.r.l. (cfr. all.to n. 13 all'atto di citazione in opposizione), nonché la fattura n. 29 del 20.12.2021 (prima erroneamente emessa come n. 27 del
7.12.2021) di euro 110.000,00 oltre iva (cfr. all.to n. 14 all'atto di citazione in opposizione), “(…) a saldo del contratto n. 22-2021 tra
[...]
e (…)”, come dalla medesima dichiarato nella nota di CP_1 Pt_1
invio del 07.12.2021 (cfr. all.to n. 15 all'atto di citazione in opposizione); che, infatti, la fattura n. 29/2021 (prima erroneamente emessa come n.
27/2021),a dire di essa opponente, riportava il riepilogo di tutti i precedenti acconti pagati da essa fino al saldo dell'importo contrattuale di Parte_1
euro 300.000,00 oltre iva;
che, pertanto, essa esponente aveva provveduto al pagamento di tutte le fatture emesse dalla per un Controparte_1
7 importo complessivo di euro 300.000,00 oltre iva, di cui al contratto 22 del
07.06.2021, come da attestazioni di avvenuti bonifici allegati alle fatture
(cfr. all.ti n. 2, 12, 13 e 14 all'atto di citazione in opposizione), tramite versamenti effettuati direttamente all'opposta e/o versamenti effettuati, su espressa indicazione ed autorizzazione della opposta medesima, alla sua subappaltatrice IM S.r.l. (cfr. all.ti n. 13 e 15 all'atto di citazione in opposizione); che, infatti, a dire di essa opponente, la società opposta aveva autorizzato essa ad eseguire dei pagamenti in favore della Parte_1
subappaltatrice IM S.r.l. e che, tali pagamenti, sarebbero stati compensati con le fatture che la aveva emesso nei confronti di Controparte_1
essa esponente;
che, infatti, dalla documentazione in atti emergeva che la ditta opposta aveva espressamente autorizzato essa opponente “(…) ad eseguire il pagamento della fattura n. 91 della ditta IM srl per ns conto e tale importo andrà a compensazione della fattura n. 27 del 07-12- 21 a saldo del contratto nr. 22-2021 tra boss engineering e smt srl (…)” (cfr. all.to n. 15 all'atto di citazione in opposizione); che, inoltre, a dire di essa esponente, l'impianto oggetto del contratto in questione era stato installato mediante il solo impiego di mezzi della IM S.r.l. e di essa e Parte_1
che, dunque, era stato ultimato soltanto agli inizi del mese di gennaio 2022, con notevole ritardo rispetto alle tempistiche concordate;
che, inoltre, a dire di essa esponente, la non aveva provveduto al Controparte_1
collaudo ed al rilascio delle certificazioni di legge sul funzionamento e sulla messa a norma, pur essendovi obbligata per espressa previsione contrattuale (cfr. all.to n. 16 all'atto di citazione in opposizione); che, tuttavia, l'opposta, nonostante i suoi ritardi nella realizzazione dell'impianto, il suo inadempimento all'obbligo di collaudo e l'integrale pagamento del corrispettivo di euro 300.000,00 oltre iva da parte di essa esponente, con mail del 16.7.2022, aveva richiesto ad essa opponente il
8 pagamento di un ulteriore importo di euro 258.000,00 oltre iva, per asserite forniture e spese, riservandosi di quantificare anche altri lavori extra contratto (cfr. all.to n. 17 all'atto di citazione in opposizione); che le suddette richieste erano state prontamente contestate e respinte da essa
(cfr. all.to n. 18 all'atto di citazione in opposizione); che, Parte_1
successivamente, la aveva richiesto il differente e Controparte_1
minore importo di euro 142.483,00, di cui alle fatture nn. 10 e 11 del
30.09.2022, le quali, con comunicazione del 17.10.2022 (cfr. all.to n. 19 all'atto di citazione in opposizione), erano state espressamente contestate da essa esponente, chiedendo l'emissione delle relative note di credito;
che, inoltre, essa opponente aveva diffidato la controparte, a mezzo legale, ad emettere le relative note di credito (cfr. all.to n. 20 all'atto di citazione in opposizione); che, tanto premesso, a dire di essa esponente, la pretesa creditoria posta a fondamento del decreto ingiuntivo n. 45/2023 era del tutto infondata e che, pertanto, il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere revocato;
che, infatti, come già evidenziato in precedenza, il contratto originario del 07.06.2021 era stato concordemente modificato dalle parti, proprio in conseguenza delle inadempienze e ritardi nell'esecuzione da parte della che, invero, dalla documentazione Controparte_1
redatta dalla stessa società opposta, era possibile evincere che le parti avevano raggiunto un accordo in forza del quale avevano: a) scorporato, dal contratto originario del 07.06.2021, dell'importo di euro 100.000,00 oltre Iva, per l'attività di montaggio affidata alla ditta subappaltatrice IM
S.r.l.; b) concordato il pagamento diretto, da parte di essa in Parte_1
favore di IM S.r.l., dell'importo scorporato di euro 100.000,00 oltre iva;
c) stabilito il pagamento, da parte di essa opponente, a Controparte_1
del corrispettivo del contratto, pari a complessivi euro 300.000,00
[...]
oltre iva, dedotto l'acconto iniziale di euro 40.000,00, già pagato al omento
9 dell'accettazione dell'ordine; che, dunque, a dire di essa esponente, risultava documentalmente provato che il corrispettivo di appalto era stato integralmente saldato da essa mediante i seguenti pagamenti: - Parte_1
euro 40.000,00 oltre iva, quale acconto alla firma del contratto, come da fattura n. 13 dell'8.6.2021; - euro 50.000,00 oltre iva come da fattura n. 23 del 5.10.2021; - euro 100.000,00 oltre iva, come da fattura n. n. 22 del
15.11.2021; - euro 110.000,00 oltre iva, come da fattura n. 29 del
20.12.2021 (prima erroneamente emessa come n. 27 del 9.12.2021); che, pertanto, l'ammontare complessivo delle somme versate da essa esponente risultava pari ad euro 300.000,00 oltre iva;
che, inoltre, essa Parte_1
aveva, altresì, pagato direttamente alla subappaltatrice IM S.r.l. la somma di euro 100.000,00 oltre iva, per le attività di montaggio dell'impianto scorporate dal contratto, sostenendo, dunque, per la fornitura ed installazione dell'impianto, la complessiva spesa di euro 400.000,00 oltre iva;
che, a dire di essa esponente, ciò era avvenuto nonostante i danni ed i pregiudizi subiti da essa opponente, in conseguenza dei ritardi nella fornitura e nell'ultimazione dell'impianto da parte della Controparte_1
che, infatti, come già evidenziato, essa esponente aveva richiesto che
[...]
l'impianto venisse ultimato e collaudato, al massimo, entro il 30 agosto
2021, così da poterlo mettere in funzione i primi di settembre;
che, tuttavia, tali tempistiche non erano state rispettate dalla in Controparte_1
quanto l'impianto era stato ultimato solo nel gennaio 2022, causando ad essa esponente dei danni da mancata produzione;
che, in definitiva, la
[...]
a dire di essa esponente, aveva ricevuto integralmente il Controparte_1
corrispettivo di cui al contratto del 07.06.2021 e conferma d'ordine n.
22/2021 e che, dunque, la stessa non vantava più alcun credito nei confronti della di essa che, inoltre, l'opposta, nel proprio ricorso per Parte_1
ingiunzione, aveva assunto di essere creditrice anche dell'ulteriore somma
10 di euro 20.483,80, relativa ad asserite attività di noleggio mezzi necessari per la creazione dell'impianto; che, a dire di essa opponente, anche tale pretesa creditoria era del tutto infondata;
che, infatti, per l'installazione dell'impianto non erano stati mai utilizzati dei mezzi della
[...]
ma unicamente mezzi della subappaltatrice IM S.r.l. e Controparte_1
di essa esponente;
che, pertanto, il decreto ingiuntivo n. 45/2023 avrebbe dovuto essere revocato, in quanto la pretesa creditoria azionata dalla controparte risultava del tutto infondata;
che, inoltre, non avrebbe dovuto essere concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, in quanto,
a dire di essa esponente, l'opposizione era fondata su prova scritta;
che, infine, a dire di essa opponente, nel caso in esame, sussistevano i presupposti per la sussistenza, a carico della controparte, della responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c., atteso che, dalla documentazione in atti, emergeva che la aveva Controparte_1
agito, in sede monitoria, nella piena consapevolezza dell'infondatezza e della pretestuosità delle proprie pretese creditorie;
che, di conseguenza,
l'opposta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avrebbe dovuto essere condannata al pagamento del relativo danno, per l'importo ritenuto di giustizia. Tutto ciò premesso, la parte opponente citava in giudizio al Controparte_1
fine di veder accolte le seguenti conclusioni: “(…) voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito, respinta ogni contraria, istanza, eccezione e deduzione, in via principale e nel merito: - in accoglimento della presente opposizione, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 45/2023 emesso dal
Tribunale di Arezzo in data 11 gennaio 2023 per le ragioni esposte nel presente atto e in ogni caso accertare e dichiarare l'inesistenza del credito di € 142.483,00 oltre spese e onorari azionato da nei Controparte_1
confronti dell'opponente. - accertare e dichiarare la responsabilità di
[...]
ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per la temerarietà della presente Controparte_1
11 azione e conseguentemente condannarla al pagamento in favore di Pt_1
in persona del legale rappresentante pro tempore a titolo di
[...]
risarcimento danni della somma di giustizia da liquidarsi in base alle risultanze istruttorie e/o in via equitativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio (…)”.
Con comparsa del 20.06.2023, si costituiva Controparte_1
ed eccepiva l'infondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il
[...]
rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio. Segnatamente, deduceva che essa esponente – diversamente da quanto asserito dalla controparte – aveva proceduto, senza indugio, all'acquisto dei beni necessari per l'esecuzione dell'opera, tanto che la stessa si trovava, tuttora, esposta alle richieste dei versamenti a saldo da parte dei fornitori;
che, inoltre, a dire di essa opposta, non era intervenuta alcuna “sostituzione” del contratto originario, dal momento che l'autorizzazione, da parte di essa alla di emettere fattura alla IM S.r.l. Controparte_1 Parte_1
atteneva a dei rapporti economici interni alle suddette società e, dunque, del tutto estranei al contratto d'appalto in parola;
che, in particolare, il contratto di appalto concluso dalle parti si componeva di tre parti che richiedevano sottoscrizioni separate, andando poi a comporre un unico documento (cfr. all.to n. 2 alla comparsa di costituzione e risposta), ovvero: i) proposta di ordine;
ii) condizioni generali;
iii) offerta;
che, dunque, si trattava di un contratto unico, composto dei suddetti tre documenti, legati in maniera funzionale anche a titolo sinallagmatico, da sottoscrivere unitariamente, come era avvenuto nel caso in esame;
che, a dire di essa esponente, la documentazione prodotta dalla controparte appariva inidonea a dimostrare l'asserita modificazione e/o sostituzione del contratto di appalto originario, dal momento che i documenti in parola risultavano privi delle formalità
12 necessarie, nonché contraddittori tra di loro;
che, invero, la controparte aveva prodotto in giudizio soltanto copia della proposta d'ordine, senza allegare anche le relative condizioni di contratto;
che, pertanto, a dire di essa opposta, l'asserito accordo modificativo non si era mai perfezionato;
che, di conseguenza, la pretesa creditoria azionata in via monitoria avrebbe dovuto ritenersi del tutto legittima, in quanto l'opposizione risultava del tutto infondata;
che, infatti, a dire di essa esponente, la controparte, non aveva fornito la prova dell'avvenuta stipulazione, tra le parti, di un accordo contrattuale modificativo del contratto di appalto originario;
che, infatti,
l'autorizzazione, da parte di essa opposta, rivolta alla di Parte_1
emettere fattura direttamente alla IM S.r.l., a dire di essa opposta, atteneva esclusivamente ad un rapporto intercorrente interno alle suddette società; che, in definitiva, l'opposizione avrebbe dovuto essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 45/2023; che, infine, a dire di essa opposta, avrebbe dovuto essere concessa la provvisoria esecuzione, ex art. 648 c.p.c., dal momento che l'opposizione non era fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione. Tutto ciò premesso, la parte opposta concludeva come segue: “(…) voglia l'Ill.mo Tribunale di
Arezzo, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta:
1- IN
VIA PRELIMINARE: concedere con ordinanza non impugnabile la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per l'importo di cui al medesimo, pari ad Euro 142.483,00, o per la diversa somma, maggiore
o minore, ritenuta di Giustizia, in forza dell'art. 648 c.p.c., non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione e comunque per i motivi in precedenza evidenziati;
3- NEL MERITO ED IN VIA
PRINCIPALE: respingere tutte le domande ed eccezioni avanzate dalla parte opponente perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto
13 n. 45/2023 D.I. condannando la , in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della Controparte_1
dell'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto pari ad Euro 142.483,00,
o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia, oltre spese ed interessi. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e del procedimento monitorio, oltre spese generali (15%) oltre IVA e CAP di legge (…)”.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ex art. 648 c.p.c.; rigettate integralmente le richieste istruttorie avanzate dalle parti;
all'esito dell'udienza cartolare del 26.05.2025, la causa passava in decisione, ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c..
*************
Innanzitutto, devono essere rigettate le richieste istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, per tutti i motivi di cui all'ordinanza istruttoria del 21.01.2025, alla quale, sul punto, si rinvia integralmente.
Tanto premesso, l'opposizione appare fondata e, pertanto, deve essere accolta.
All'uopo, in primo luogo, si osserva che, con il decreto ingiuntivo n.
45/2023 - emesso dal Tribunale di Arezzo, in data 11.01.2023 -, è stato ingiunto alla parte opponente il pagamento della complessiva somma di euro 142.483,00 – oltre interessi e spese della procedura monitoria -, sia a titolo di saldo del corrispettivo del contratto di appalto concluso tra le parti nel giugno 2021, avente ad oggetto la fornitura e la messa in opera, da parte della società opposta, di un impianto di verniciatura, presso lo stabilimento
14 dell'opponente, come da proposta d'ordine n. 22/2021 (cfr. all.to n. 1 all'atto di citazione in opposizione) – sulla base della fattura n. 10/2022, emessa per l'importo di euro 122.000,00 (cfr. all.to n. 2 al fascicolo monitorio) -, sia per il rimborso dei costi asseritamente sostenuti dall'opposta, per il noleggio dei mezzi necessari per la creazione dell'impianto medesimo – sulla base della fattura n. 11/2022, emessa per l'importo di euro 20.483,80 (cfr. all.to n. 3 al fascicolo monitorio) -.
Ciò premesso, occorre rammentare che “(…) l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena (…)”
(cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 7020 del 12.03.2019; Cass.
Civ., Sez. II, Sentenza n. 5415 del 25.02.2019) – esteso anche a valutare la fondatezza della domanda -, nell'ambito del quale le parti, risultando invertite soltanto formalmente, conservano la loro posizione sostanziale anche in punto di onere probatorio.
Di conseguenza, il creditore opposto, attore in senso sostanziale – per aver richiesto l'emissione del decreto -, ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato ed, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria – c.d. an e c.d. quantum del credito -; viceversa, ai sensi dell'art. 2697, comma secondo, c.c., grava sul debitore opponente – convenuto in senso sostanziale – l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, modificativo e/o estintivo di detto diritto di credito.
Dunque, qualora il debitore opponente – convenuto in senso sostanziale
-, nel corso del giudizio di opposizione, contesti l'an e/o il quantum del credito, in base agli ordinari principi di riparto dell'onere probatorio nel giudizio civile, ai sensi dell'art. 2697, comma primo, c.p.c., costituisce onere della parte opposta – in quanto attrice in senso sostanziale – fornire la prova, sia dell'esistenza (c.d. an debeatur) che dell'ammontare (c.d.
15 quantum debeatur) della pretesa creditoria esercitata in giudizio.
Inoltre, è noto che, in materia di responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c., il creditore “(…) deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 25584 del
12.10.2018).
D'altra parte, il predetto principio si ribalta qualora il debitore eccepisca, ex art. 1460 c.c., l'altrui inadempimento o inesatto adempimento, in quanto, in tale caso, il debitore medesimo può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento o inesatto adempimento, incombendo sul creditore l'onere di fornire la prova contraria – ovvero la prova del proprio esatto adempimento alle obbligazioni contrattualmente assunte-.
Ed infatti, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, da cui questo giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., in tal caso, risultano “(…) invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (…)” (cfr., tra le altre,
Cass. Civ., SS. UU., Sentenza n. 13533 del 30.10.2001).
In altri termini, se certamente, in materia di responsabilità contrattuale, il creditore agente – ovvero la parte opposta, qualora, come nel caso in esame, si tratti di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - , ai sensi dell'art. 1218 c.c., è tenuto a dimostrare solamente il titolo del proprio
16 diritto di credito, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte;
tuttavia, qualora il debitore convenuto - ovvero la parte opponente, nel caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – sollevi l'eccezione di inadempimento, ex art. 1460 c.c., sarà onere del creditore fornire la propria del proprio esatto adempimento.
Passando ad affrontare lo specifico caso in esame, deve evidenziarsi che la parte opponente, ha, sostanzialmente, posto a fondamento della propria opposizione i seguenti motivi:
1) asserito inadempimento, ex art. 1460 c.c., da parte della società opposta, agli impegni contrattualmente assunti in relazione al rapporto di appalto per cui è causa;
2) asserita intervenuta conclusione, tra le parti, di un accordo contrattuale modificativo del contratto di appalto originario ed asserito integrale pagamento del corrispettivo di appalto, come ridefinito dalle parti nel suddetto accordo modificativo;
3) non debenza dell'importo di euro 20.483,80, asseritamente dovuto all'opposta, per il rimborso di eventuali costi di noleggio dei mezzi.
Ciò precisato, occorre partire dall'affrontare il motivo di opposizione sub. 1) – ossia l'asserito inadempimento, ex art. 1460 c.c., da parte della società opposta, agli impegni contrattualmente assunti in relazione al rapporto di appalto per cui è causa-.
1. L'asserito inadempimento, ex art. 1460 c.c., da parte della società opposta, agli impegni contrattualmente assunti in relazione al rapporto di appalto per cui è causa
All'uopo, in primo luogo, si osserva che, con detto motivo di opposizione, la in ordine all'importo di euro 122.000,00, di cui Parte_1
17 alla fattura n. 10/2022 (cfr. all.to n. 2 al fascicolo monitorio), ha eccepito, ai sensi dell'art. 1460 c.c., l'inadempimento, da parte della società opposta, alle obbligazioni contrattualmente assunte in relazione al rapporto di appalto per cui è causa.
Nello specifico, secondo quanto dedotto dall'opponente/committente, la nella sua qualità di ditta appaltatrice, da un lato, Controparte_1
avrebbe eseguito i lavori oggetto dell'appalto in questione con dei significativi e reiterati ritardi;
dall'altro lato, non avrebbe provveduto al collaudo dell'opera e avrebbe, altresì, omesso di consegnare la certificazione di conformità dell'impianto, come previsto in base alla normativa di legge operante in materia.
Ciò posto, deve rilevarsi che, poiché, nel caso in esame, l'opponente ha sollevato l'eccezione di inadempimento, ex art. 1460 c.c., va da sé che, in base ai principi di diritto sopra richiamati (cfr., in particolare, Cass. Civ.,
SS. UU., Sentenza n. 13533 del 30.10.2001), sarebbe stato onere della parte opposta – creditrice in senso sostanziale – fornire la prova di aver esattamente adempiuto alle obbligazioni assunte con la stipula del contratto di appalto per cui è causa.
Ebbene, la società opposta, nel corso del giudizio, non risulta aver minimamente assolto all'onere probatorio a suo carico, in quanto la stessa non ha fornito alcuna prova di aver esattamente adempiuto alle obbligazioni contrattualmente assunte.
Ed infatti, la attrice in senso sostanziale, non ha Controparte_1
dimostrato di aver eseguito tutti i lavori oggetto del rapporto di appalto in parola, entro i termini contrattualmente pattuiti, ed, inoltre, la stessa, non ha neppure provato di provveduto ad effettuare il collaudo dell'opera ed a consegnare le certificazioni la certificazione conformità previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
18 In particolare, la predetta prova non può dirsi fornita dalla società opposta, né tramite prove orali, né per via documentale, atteso che quest'ultima, da un lato, non ha articolato alcun capitolo di prova orale;
dall'altro, non ha allegato alcuna documentazione idonea allo scopo.
Nello specifico, l'opposta non ha prodotto in giudizio alcun documento, quale, ad esempio, una relazione tecnica di parte, da cui risulti possibile evincere l'avvenuta realizzazione ed ultimazione a perfetta regola d'arte dell'impianto in oggetto, nonché il rilascio della relativa certificazione di conformità.
Alla luce di quanto riferito, non può, dunque, ritenersi che la parte opposta abbia adempiuto all'onere probatorio a suo carico, in quanto la stessa, si ribadisce, non ha, in alcun modo, fornito la prova dell'esatto adempimento alle obbligazioni contrattualmente assunte dalla medesima.
Peraltro, è bene evidenziare che, non solo la parte opposta non ha fornito la prova del proprio esatto adempimento, ma, tramite la documentazione prodotta dalla parte opponente, sembra anche essere emersa la prova contraria.
Ed infatti, dalla documentazione prodotta in giudizio dalla parte opponente (cfr., in particolare, all.ti n. 3, 4 e 5 all'atto di citazione in opposizione), da un lato, sembra evincersi che la Controparte_1
non abbia provveduto a realizzare esattamente e ad ultimare l'impianto di verniciatura in oggetto nel rispetto delle tempistiche espressamente concordate dalle parti;
dall'altro lato, sembra emergere che la ditta appaltatrice abbia omesso di consegnare i certificati di conformità dell'impianto, come previsto dalla normativa di settore.
In particolare, come già rilevato nell'ordinanza emessa in data
05.12.2023 – con la quale è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 648 c.p.c. -, dai
19 documenti allegati all'atto di citazione in opposizione (cfr., in particolare, all.ti n. 3, 4 e 5 all'atto di citazione in opposizione), risulta possibile evincere che la società opponente, già in data antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo, ha reiteratamente contestato, alla società opposta, i ripetuti inadempimenti, da parte di quest'ultima, nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto in questione.
Nello specifico, dalla lettura delle rispettive pec del 22.07.2021, del
06.08.2021 e del 18.08.2021 (cfr. all.ti n. 3, 4 e 5 all'atto di citazione in opposizione), emerge che la risulta avere espressamente e Parte_1
ripetutamente contestato all'opposta il mancato rispetto, nell'esecuzione dei lavori di installazione e messa in opera dell'impianto di verniciatura in oggetto, delle tempistiche concordate dalle parti, rendendo noto che tali inadempienze le avevano cagionato dei significativi danni economici - in quanto l'opponente medesima si era vista costretta ad affrontare dei costi ulteriori -.
Pertanto, alla luce di quanto riferito, deve ritenersi fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dalla parte opponente, ex art. 1460 c.c., con il motivo di opposizione sub. 1).
2. L'asserita intervenuta conclusione, tra le parti, di un accordo contrattuale modificativo del contratto di appalto originario e l'asserito integrale pagamento del corrispettivo di appalto, come ridefinito dalle parti nel suddetto accordo modificativo
Passando, ora, ad affrontare il motivo di opposizione sub. 2) – ossia l'asserita intervenuta conclusione, tra le parti, di un accordo contrattuale modificativo del contratto di appalto originario ed asserito integrale pagamento del corrispettivo di appalto, come ridefinito dalle parti nel
20 suddetto accordo modificativo -, deve rilevarsi che, anche detto motivo di opposizione, appare fondato, alla luce della documentazione prodotta dall'opponente e per quanto si dirà oltre.
A tal proposito, primariamente, si osserva che, con il suddetto motivo di opposizione, la sempre relativamente all'importo di euro Parte_1
122.000,00 - di cui alla fattura n. 10/2022 (cfr. all.to n. 2 al fascicolo monitorio) -, ha eccepito che le parti avrebbero concluso un accordo contrattuale modificativo del contratto di appalto originario (cfr. all.to n. 1 all'atto di citazione di citazione), con il quale avrebbero concordato di affidare direttamente alla IM S.r.l. – quale ditta subappaltatrice - una parte dei lavori di cui al precedente contratto del giugno 2021, ovvero i lavori di montaggio dell'impianto di verniciatura in oggetto.
Nello specifico, secondo quanto dedotto dall'opponente, le parti, in detto accordo modificativo, avrebbero concordato quanto segue:
a) di scorporare le attività di montaggio dell'impianto di verniciatura in oggetto – attività, queste ultime, che, in base al contratto precedente erano state affidate alla società opposta – dalle lavorazioni di posa in opera concordate nel contratto di appalto del giugno del 2021 – lavorazioni, queste ultime, descritte dettagliatamente in tale contratto di appalto -;
b) di ridurre, conseguentemente, il corrispettivo d'appalto di cui al contratto originario del giugno 2021 (cfr. all.to n. 1 all'atto di citazione in opposizione) - inizialmente pattuito nell'importo di euro 400.000,00 oltre iva – nel minor importo di euro 300.000,00 oltre iva;
c) che l'opponente/committente, da un lato, avrebbe provveduto al pagamento diretto, in favore di IM S.r.l. – ovvero della ditta subappaltatrice, alla quale era stata affidata la realizzazione delle attività di montaggio dell'impianto in questione -, dell'importo scorporato di euro
100.000,00 oltre iva;
dall'altro lato, per effetto dello scorporo in oggetto,
21 avrebbe dovuto corrispondere alla opposta/appaltatrice, a titolo di corrispettivo di appalto, l'importo complessivo – compreso l'acconto di euro 40.000,00, già versato al momento dell'accettazione dell'ordine - di euro 300.000,00 oltre iva.
In altri termini, secondo quanto eccepito dalla parte opponente, alcuna somma risulterebbe ancora dovuta alla società opposta, a titolo di corrispettivo d'appalto, dal momento che le parti, mediante la stipula dell'asserito accordo modificativo, avrebbero concordato di ridurre il corrispettivo spettante all'opposta nell'importo di euro 300.000,00 oltre iva, e poiché, inoltre, l'opponente avrebbe provveduto a corrispondere integralmente all'opposta il predetto importo.
Ciò precisato, deve evidenziarsi che la predetta eccezione appare fondata, atteso che la parte opponente, nel corso del giudizio, risulta aver interamente adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico, ex art. 2697, comma secondo, c.c., in quanto la stessa ha fornito piena prova dei fatti modificativi ed estintivi posti a fondamento della propria eccezione.
Ed infatti, l'opponente, in primo luogo, tramite la documentazione prodotta in giudizio, risulta aver dimostrato la circostanza dell'effettiva conclusione, tra le parti, di un accordo contrattuale modificativo del contratto di appalto originario.
Invero, come già rilevato nell'ordinanza emessa in data 05.12.2023 – con la quale è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 648 c.p.c. -, la predetta circostanza sembra trovare piena conferma nello scambio di comunicazioni intervenuto tra le parti a mezzo email (cfr. in particolare, all.ti n. 7, 8 e 11 all'atto di citazione in opposizione); documentazione, quest'ultima, che, peraltro, nel corso del giudizio, non è neppure stata oggetto di alcuna espressa e puntuale contestazione da parte dell'opposta.
22 In particolare, dalla lettura di dette email, emerge, innanzitutto, che la ha autorizzato espressamente la società opponente Controparte_1
ad “(…) emettere fattura alla spett. ditta IM srl per un valore di euro
100.000,00 oltre iva, in quanto la fatturerà per Controparte_1
differenza un totale di euro 3000.00,00 oltre iva (…)” (cfr. all.to n. 7 all'atto di citazione in opposizione).
Inoltre, dalla disamina della comunicazione inviata alla da Parte_1
parte della ditta opposta, in data 14.11.2021, si può evincere chiaramente, da un lato, che la predetta fattura di euro 100.00,00 oltre iva avrebbe dovuto essere emessa dalla ditta IM S.r.l. in relazione allo “(…) impianto di verniciatura da noi progettato e fornito, come da contratto stipulato dalle parti in data 7/6/2021 e avente numero 22/2021 (…)” e, dall'altro lato, che detto importo “(…) per un valore di euro 100.000,00 oltre iva
(…) verrà decurtato dal contratto stipulato dalle parti (…)” (cfr. all.to n. 8 all'atto di citazione in opposizione).
Peraltro, è bene evidenziare che l'avvenuta formalizzazione del nuovo contratto, modificativo del precedente, appare comprovata anche dallo scambio di comunicazioni intervenuto tra le parti, a mezzo pec, in data
04.10.2021 (cfr. all.ti n. 10 e 11 all'atto di citazione in opposizione).
Nello specifico, dall'esame di detta documentazione – anch'essa non oggetto di alcuna espressa e puntuale contestazione da parte dell'opposta – emerge che la ha inviato all'opponente, in allegato, Controparte_1
copia della nuova proposta d'ordine, in base alla quale il corrispettivo d'appalto dovuto risulta, effettivamente, essere stato indicato nell'importo di euro 300.000,00 oltre iva (cfr. all.to n. 10 all'atto di citazione in opposizione).
Dalla lettura delle predette email, risulta, poi, che la società opposta ha espressamente riconosciuto che “(…) questo contratto annulla il
23 precedente al momento che viene reinviato alla Controparte_1
(…)”(cfr. all.to n. 11 all'atto di citazione).
Infine, dalla documentazione allegata dall'opponente (cfr. all.to n. 11 all'atto di citazione) – diversamente da quanto asserito dall'opposta – è possibile evincere che la società opponente ha provveduto a sottoscrivere la nuova proposta d'ordine e ad inoltrarla regolarmente alla parte opposta (cfr. all.to n. 11 all'atto di citazione in opposizione).
Deve, dunque, ritenersi che la parte opponente, attraverso la documentazione prodotta in giudizio, abbia fornito piena prova dell'avvenuta conclusione, tra le parti, dell'accordo modificativo posto a fondamento della propria eccezione.
Inoltre, è bene evidenziare che l'opponente risulta avere fornito prova scritta anche dell'asserito fatto estintivo del credito, ossia della circostanza di aver provveduto a versare integralmente all'opposta il corrispettivo d'appalto, nell'importo concordato dalle parti con l'accordo modificativo in parola, ossia per complessivi euro 300.000,00 oltre iva.
Ed infatti, in base alla documentazione allegata dalla società opponente
(cfr. all.ti n. 2, 12, 13 e 14 all'atto di citazione in opposizione), appare dimostrato che la ha corrisposto alla opposta/appaltatrice, a Parte_1
titolo di corrispettivo di appalto, l'importo complessivo di euro 300.000,00 oltre iva.
In particolare, come già rilevato nella ridetta ordinanza del 05.12.2023, la società opponente ha prodotto in giudizio copia dei bonifici bancari, dai quali si evince l'avvenuto versamento, in favore della parte opposta, delle seguenti somme:
a) di un primo acconto dell'importo di euro 48.800,00, corrisposto al momento stesso dell'accettazione della proposta d'ordine originaria (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione in opposizione);
24 b) di un successivo acconto dell'importo di euro 61.000,00 (cfr. all.to n. 12 all'atto di citazione);
c) di un ulteriore pagamento per la somma di euro 122.000,00 (cfr. all.to n.
13 all'atto di citazione);
d) di un successivo versamento per l'importo di euro 134.200,00 (cfr. all.to n. 14 all'atto di citazione).
Pertanto, deve ritenersi che l'opponente, tramite la documentazione allegata, abbia fornito prova scritta, non solo dell'avvenuta conclusione, tra le parti, di un accordo modificativo del contratto di appalto originario - con il quale le parti hanno ridefinito il corrispettivo d'appalto nell'importo di euro 300.000,00 oltre iva -, ma anche del fatto che la parte opponente abbia provveduto a saldare integralmente il corrispettivo d'appalto, nell'importo concordato dalle parti nel predetto accordo modificativo - pari ad euro
300.000,00 oltre iva -.
Peraltro, è bene evidenziare che la circostanza che la società opponente abbia provveduto ad effettuare, in favore della società opposta - a titolo di corrispettivo di appalto -, il pagamento del complessivo importo di euro
300.000,00 oltre iva - oltre a risultare documentalmente provata - non è neppure stata oggetto di alcuna espressa e puntuale contestazione da parte dell'opposta.
Invero, la – sia nella comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta che nella propria memoria istruttoria n. 1) -, non ha contestato, in maniera espressa, tempestiva e specifica, quanto riportato alle pagg. 8 e 9 Parte_ dell'atto di citazione in opposizione, ossia che “(…) la ha provveduto al pagamento integrale dell'importo di € 300.000,00 oltre iva confronti della come da fatture dalla medesima emesse (docc. 2, 12, 13 e 14) CP_1
(…)”.
Peraltro, non risulta espressamente, tempestivamente e puntualmente
25 contestato, da parte dell'opposta, neppure quanto riferito dall'opponente Parte_ circa il fatto che “(…) la ha pagato direttamente alla IM il corrispettivo per l'attività di montaggio dell'impianto pari ad € 100.000,00 oltre iva come da fattura n. 64/2021, scorporata dal contratto originario
(doc. 9) (…)” (cfr. pag. 9 dell'atto di citazione in opposizione)
All'uopo, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 115, comma primo,
c.p.c., ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche “(…) i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita (…)”.
Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo
Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, i fatti devono considerarsi ammessi, in quanto non contestati, anche qualora “(…) la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare
“espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto (…), senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (…)”
(cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 31837, del 04.11.2021).
L'onere di contestazione specifica è stato, poi, recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 31837, del
04.11.2021; Cass. Civ., Sentenza n. 15107/2004).
Pertanto, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., le circostanze sopra riportate di cui sopra, in quanto non espressamente e puntualmente contestate da parte dell'opposta, devono considerarsi anche pacifiche tra le parti (cfr. Cass. Civ. n. 15107/2004; n. 6666/2004; n. 9285/2003).
In definitiva, alla lue di quanto riferito, deve ritenersi fondato il motivo di opposizione sub. 2) – ovvero l'asserita intervenuta conclusione, tra le parti, di un accordo contrattuale modificativo del contratto di appalto originario ed asserito integrale pagamento del corrispettivo di appalto, come ridefinito dalle parti nel suddetto accordo modificativo -, atteso che la
26 parte opponente risulta aver interamente adempiuto all'onere probatorio di cui all'art. 2697, comma secondo, c.c. - in quanto, si ribadisce, la stessa ha fornito piena prova dei fatti modificativi ed estintivi posti a fondamento della propria eccezione -.
3. La non debenza dell'importo di euro 20.483,80, asseritamente dovuto all'opposta, per il rimborso di eventuali costi di noleggio dei mezzi
Per quanto concerne, infine, il motivo di opposizione sub. 3) – ossia la non debenza dell'importo di euro 20.483,80, asseritamente dovuto all'opposta, per il rimborso di eventuali costi di noleggio dei mezzi -, anche il predetto motivo appare meritevole di accoglimento.
A tal proposito, deve, infatti, evidenziarsi che la parte opponente, in relazione alla somma di euro 20.483,80 – di cui alla fattura n. 11/2022 (cfr. all.to n. 3 al fascicolo monitorio) -, asseritamente dovuta all'opposta a titolo di rimborso di eventuali costi di noleggio, ha espressamente e puntualmente contestato, sia il c.d. an che il c.d. quantum del credito.
In particolare, come già rilevato nell'ordinanza emessa da questo
Giudice in data 05.12.2023 - con la quale è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 648 c.p.c. -, la ha espressamente e puntualmente contestato, sia l'an anche Parte_1
dell'importo di euro 20.483,80, di cui alla suddetta fattura n. 11/2022 (cfr. all.to n. 3 al fascicolo monitorio), che la quantificazione di detto importo.
Nello specifico, la società opponente, sul punto, ha contestato che “(…)
l'installazione dell'impianto non sono infatti stati mai utilizzati mezzi della
, ma unicamente mezzi (quali gru, muletti ed altro) della Controparte_1
Parte_ IM e della stessa (…)” (cfr. pag. 7 dell'atto di citazione in opposizione).
27 Pertanto, avendo il debitore/opponente espressamente contestato l'effettiva debenza del predetto importo di cui alla fattura n. 11/2022 (cfr. all.to n. 3 al fascicolo monitorio), va da sé che, per quanto già evidenziato in precedenza, sarebbe stato onere della creditrice/opposta – in quanto attrice sostanziale, nell'ambito del presente giudizio di opposizione - fornire la prova sia dell'an che del quantum del proprio asserito credito.
Ebbene, nel caso in esame, deve ritenersi che la società opposta, nel corso del giudizio - per quanto di dirà oltre -, non abbia minimamente adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico, dal momento che la stessa non risulta aver fornito alcuna prova, né del c.d. an debeatur né del c.d. quantum debeatur di detta pretesa creditoria.
Ed infatti, la parte opposta non ha dimostrato, in alcun modo, né di aver, effettivamente, provveduto al noleggio di mezzi per il montaggio dell'impianto di verniciatura in oggetto, né di aver sostenuto dei costi in relazione a detto noleggio e neppure ha provato l'ammontare delle spese asseritamente sostenute a tale titolo, atteso che, da un lato, non articolato alcun capitolo di prova orale e, dall'altro, non ha prodotto alcun documento idoneo allo scopo.
Pertanto, non avendo la parte opposta – attrice in senso sostanziale - fornito la predetta prova, va da sé che non può ritenersi dovuto, da parte dell'opponente, l'importo di euro 20.483,80, di cui alla fattura n. 11/2022
(cfr. all.to n. 3 al fascicolo monitorio).
In definitiva, alla luce di quanto sopra riportato, non resta che accogliere integralmente l'opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 45/2023, emesso dal Tribunale di Arezzo in data 11.01.2023.
28 Non può, invece, trovare accoglimento la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte opponente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per insussistenza dei presupposti di legge.
Ogni altra questione, domanda e/o eccezione deve considerarsi assorbita nella presente decisione.
Quanto alle spese del presente giudizio di opposizione, le stesse devono porsi a carico della parte opposta, maggiormente soccombente. Le predette spese si liquidano – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n. 54/2014 e succ. mod. –, come segue: euro 2.552,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro
3.500,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 2.500,00 per la fase decisionale.
Relativamente, infine, alle spese del procedimento monitorio, le stesse, atteso l'esito del giudizio, devono porsi definitivamente a carico dalla parte opposta, come liquidate nel d.i. n. 45/2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 45/2023, proposta da con atto di Parte_1
citazione ritualmente notificato, nei confronti di Controparte_1
nonché sulla domanda riconvenzionale proposta da
[...] Parte_1
ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie integralmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 45/2023, emesso dal Tribunale di Arezzo in data 11.01.2023;
2. rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla parte opponente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
29 3. dichiara ogni altra questione, domanda e/o eccezione assorbita nella presente decisione;
4. condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in euro 406,50 per spese ed euro 10.180,00 per competenze professionali, oltre 15% per Spese
Generali, IVA, CPA se dovute;
5. pone, infine, definitivamente a carico della parte opposta le spese relative al procedimento monitorio, come liquidate nel d.i. n. 45/2023.
Arezzo, 27.05.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmela Labella
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