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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/09/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1927/2025 R. G.
promossa da e Parte_1 Parte_2
- Attore - rappresentato e difeso dall'Avv. S. Borsari
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto - rappresentato e difeso dalle Avv. A. Trenti e A. Grasso
in punto a: appello sentenza del Giudice di Pace.
All'udienza del 17/9/2025, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, dopo discussione orale la causa è stata decisa con lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 437 C.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti come a verbale d'udienza.
Per parte attrice:
“Contrariis Rejectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena in qualità di Giudice di Appello in totale riforma della sentenza di primo grado n. 1656/2025 emessa dal Giudice di Pace di Modena per i motivi di gravame esposti tutti in narrativa ed in accoglimento del proposto appello integrale:
– in via preliminare/pregiudiziale, dichiarare ai sensi dell'art 283 c.p.c. la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata con provvedimento immediatamente esecutivo stante la sussistenza di gravi motivi, avendo rilevato l'appello, anche ad una delibazione sommaria, un alto grado di fondatezza, dovendosi in tal caso ritenere immanente il periculum in mora, consistente nell'ingiusta anticipata esecuzione della decisione appellata, oltre ai gravi danni che deriverebbero agli appellanti;
– in via principale, accertare e dichiarare la totale inefficacia, inesistenza, nullità dei verbali tutti rispettivamente nn. C 00000082, C 00000070 e C75 emessi dalla Polizia Locale del Comune di
[...]
nei confronti degli odierni appellanti per essere totalmente infondati in fatto ed in Controparte_1 diritto nonché, in accoglimento delle argomentazioni ed eccezioni tutte sollevate, gravemente viziati nella forma e nella sostanza tanto da non poter nemmeno essere qualificati come tali. Conseguentemente dirsi tenuto l'appellato al risarcimento in favore degli appellanti dei danni tutti patrimoniali e non derivanti dall'intrapredenda procedura di esecuzione coattiva, nonché a quelli consistenti nel tempo sottratto all'ordinaria attività di studio per sostenere le proprie difese, oltre a quelli per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da quantificarsi e liquidarsi tutti nella misura che emergerà in corso di giudizio e/o in via equitativa. Con vittoria delle spese sia di primo grado di giudizio che del secondo grado di giudizio da liquidarsi nella misura che risulterà e/o che vorrà quantificare il Giudicante e/o in via equitativa, oltre spese generali, C.P.A ed IVA come per legge. Con riserva di ulteriormente argomentare, dedurre e produrre nei concedendi termini di legge.”;
per parte convenuta:
“contrariis rejectis, voglia Codesto Tribunale:
-in via preliminare: rigettare l'istanza cautelare promossa dai sigg.ri e Parte_1 Pt_2 per assenza dei requisiti previsti per legge per il suo accoglimento;
[...]
-nel merito in via principale: rigettare l'appello e confermare, per i motivi suesposti, la sentenza nr.809/2024 nr. cronol.1656/2025 del Giudice di Pace di Modena-Dott.ssa Monica Paciello, resa a definizione del giudizio di I grado iscritto al nr.2811/2024 di RG e depositata in data 12/02/2025. Salvo ogni altro diritto. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Con ricorso ai sensi dell'art. 204 bis C.d.s., gli odierni appellanti proponevano opposizione avverso tre verbali di accertamento di violazione alle norme della circolazione stradale -verbale di contestazione n. C00000082 redatto per violazione dell'art. 100 co 1,11 e 15 C.d.S. e n. C00000070 redatto per violazione dell'art. 192 co. 1 e 6 C.d.S.- elevati a seguito dei fatti accertati in data 12/4/2024 dalla Polizia
Locale di a in qualità di conducente e Controparte_1 Parte_1 comproprietario del veicolo Chevrolet RV tg EF348LM, e a in Parte_2 qualità di comproprietario e coobbligato in solido, e ne chiedevano l'annullamento perché illegittimi.
3. Il Giudice di pace di Modena -con sentenza n. 809/2024, pubblicata il 12.2.2025- ha rigettato l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e ha confermato i verbali di contestazione opposti, rilevando che ricorrono i presupposti di tutte le violazioni contestate dagli agenti della Polizia Locale.
Dal rapporto di servizio di quest'ultima (prot. 4502/2024), infatti, risulta che gli agenti accertatori riferiscono nel dettaglio la dinamica degli accertamenti (doc. n.
11 conv.).
2 In data 12/4/2024, alle ore 10.55, in Via Emilia 2248, ad un posto di blocco, tre agenti di Polizia Locale di impartivano l'alt al veicolo Controparte_1
Chevrolet RV, targato EF348LM, in circolazione in Via Emilia con direzione
Bologna, in quanto privo della targa anteriore.
Il conducente del veicolo non ottemperava all'ordine, impartito dall'operatore di Polizia Locale in uniforme e munito di apposito segnale distintivo, nonché di gilet ad alta visibilità di colore giallo e veicolo di servizio posto in prossimità dell'operatore stesso.
Il veicolo Chevrolet RV veniva successivamente raggiunto in località
Gaggio di Castelfranco Emilia (MO) in Via Della Villa intersezione Via Bruni, a circa due chilometri dal punto in cui era stato impartito l'ordine di fermarsi non eseguito.
Dal controllo del libretto di circolazione esibito dal conducente, identificato in si evinceva che il veicolo Chevrolet RV tg EF348LM era Parte_1 intestato in comproprietà agli attuali appellanti (doc. n. 5 conv.).
Una volta identificato il conducente, gli operatori procedevano alla contestazione dei due illeciti accertati, ovvero con verbale nr. C70 la violazione dell'articolo 192 cc. 1 e 6, per non avere ottemperato all'obbligo di fermarsi e con verbale C82 la violazione dell'articolo 100 cc. 1, 11 e 15 per avere posto in circolazione e condotto un veicolo privo della targa anteriore, unitamente all'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi dalla data di accertamento, con affidamento in custodia allo stesso Pt_1
presso la sua residenza in Nonantola via F.lli Cervi nr. 4, e ritiro della carta di
[...] circolazione.
Durante il controllo gli agenti verbalizzanti, nel procedere alla verifica della regolarità della copertura assicurativa del veicolo, si riservavano anche di effettuare ulteriori indagini istruttorie, in quanto al momento dell'accertamento Pt_1 mostrava, dal suo cellulare, un certificato assicurativo sul quale era annotato a mano il pagamento del premio effettuato alle ore 11.10 dello stesso 12/4/2024, pertanto successivo all'alt imposto al veicolo dagli agenti (e nella fattispecie ore 10.55).
3 Siccome non era possibile accertare con certezza tramite visura della banca dati Ministeriale l'orario preciso di attivazione della polizza assicurativa, gli agenti accertatori si riservavano di fare ulteriori verifiche presso l'agenzia di Assicurazione ove era assicurato il veicolo.
Dalle visure effettuate il 18/4/2024 presso la banca dati del Ministero dei
Trasporti al 12/4/2024 la copertura assicurativa risultava scaduta. (doc. n. 12 conv.).
Quindi, una volta acquisito il certificato di assicurazione del veicolo dalla
Cattolica Ass.ni, dal quale si evinceva che il pagamento della polizza era stato effettuato il giorno 12/4/2024 alle ore 11.10 con attivazione della copertura assicurativa del veicolo dalle ore 11:15 (doc.n. 13 conv.), in data 18/4/2024, alle ore
17.40, presso il Comando di Polizia Locale di San Cesario S/P, i verbalizzanti
Ispettore Superiore di Polizia Locale e Sovrintendente Controparte_2 CP_3
, accertavano che il veicolo Chevrolet RV, targato EF348LM, condotto
[...] da in data 12/4/2024, alle ore 10.55, in via Emilia s.s. 9 all'altezza del Parte_1 civico 2278, circolava privo dall'obbligatoria copertura assicurativa RC verso terzi ed elevavano d'ufficio il terzo verbale di accertamento n. C75 per violazione dell'art. 193 C.d.S. commi 1 e 2.
4. Nel merito, con i motivi di appello si ripropongono come censure del provvedimento impugnato gli stessi motivi di opposizione sviluppati in primo grado, qualificando il loro mancato accoglimento come omessa motivazione ed erronea decisione in diritto.
Al riguardo occorre premettere che sotto molti aspetti gli appellanti censurano
-come già in primo grado- vizi e difetti dei verbali su elementi di dettaglio, o qualificabili come mere irregolarità, piuttosto che cause di nullità tali da determinare una lesione del diritto di difesa della parte opponente.
In linea di principio va, quindi, anzitutto premesso che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di opposizione a verbali del codice della strada, l'oggetto del giudizio è rappresentato dalla fondatezza o meno della pretesa punitiva avanzata dalla p.a., e non la difformità o meno dal modello legale del titolo, con la conseguenza che eventuali vizi formali rilevano solo in quanto
4 siano ostativi all'espletamento della tutela difensiva e cioè impediscano illegittimamente al cittadino di opporre alla p.a. procedente le ragioni giustificative del comportamento contestatogli, la propria estraneità al fatto o l'insussistenza dello stesso.
L'orientamento è condiviso dalla giurisprudenza di questo stesso ufficio, con riferimento a svariata casistica:
<In tema di sanzioni amministrative (nella specie, per violazione del codice della strada), l'omessa o errata indicazione delle norme oggetto di contestazione non è causa di invalidità qualora ciò non impedisca di avere comunque precisa contezza del fatto sanzionato, quindi senza lesione alcuna del diritto di difesa>> (Trib.
Modena -Masoni- 14/3/2019, n. 367, in: www.giurisprudenzamodenese.it);
<In tema di sanzioni amministrative (nella specie, per violazione del codice della strada), l'omessa o errata indicazione dell'autorità alla quale ricorrere (nella specie,
l'ufficio di un giudice di pace soppresso) non è causa di invalidità>> (Trib. Modena -
14/3/2019, n. 367, cit.); Pt_3
<La mancata indicazione nel verbale dell'importo della sanzione edittale da corrispondere per violazione al codice della strada non viola il diritto di difesa del trasgressore, e ciò anche nel caso in cui sia stata erroneamente indicata la norma applicabile, potendo gli elementi mancanti essere conosciuti dal trasgressore con
l'uso della normale diligenza>> (Trib. Modena -Pagliani- 7/9/2022, n. 1031, in: www.giurisprudenzamodenese.it).
Diversamente opinando, ogni minima discrepanza formale, anche se facilmente riconoscibile e inidonea a menomare le facoltà di difesa del trasgressore, diventerebbe un motivo di annullamento del provvedimento amministrativo, incentivando iniziative pretestuose.
5. Ciò premesso, con una prima censura l'appellante deduce l'erroneità della sentenza per aver ritenuto erroneamente la violazione dell'art. 100 commi 1,11 e 15 C.d.S., mentre gli operanti avrebbero dovuto contestare il comma 9 lett. B della medesima norma.
5 Il motivo è infondato. Gli operanti hanno verificato ed accertato la presenza della targa anteriore collocata all'interno del veicolo, mentre quella posteriore era regolarmente collocata.
Il comma 9 lett. b) C.d.S., infatti, disciplina la collocazione e le modalità di installazione della targa limitandosi a rinviare al regolamento di esecuzione del C.d.S. per la disciplina specifica.
L'articolo 259 del Regolamento C.d.S., al comma 1 punto C), fa riferimento alla targa in generale e quindi anche a quella anteriore: “c) posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo”.
Correttamente parte convenuta deduce che < il legislatore ha CP_4 imposto precisi e diversi vincoli di installazione alla targa posteriore e una maggiore flessibilità di installazione per quelle anteriori, prevedendo appunto solamente la perpendicolarità al piano di simmetria longitudinale del veicolo, lasciando pertanto ampio margine per l'installazione sulla parte anteriore del veicolo, anche delle cosiddette “supercar”, per non occultare eventuali prese d'aria del motore.
A ciò si aggiunga che il Regolamento dell'Unione Europea (CE) nr.
2411/1998 del Consiglio del 3 novembre 1998, citato dagli Appellanti, relativo al riconoscimento intracomunitario del segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi fa riferimento esclusivamente all'esposizione del segno distintivo dello stato membro di immatricolazione pertanto non è attinente all'obbligo o meno della installazione della targa anteriore.
Recita infatti l'art. 3 del predetto Regolamento: “Gli Stati membri che impongono ai veicoli immatricolati in un altro Stato membro e circolanti nel loro territorio di esporre un segno distintivo di immatricolazione, riconoscono il segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione esposto all'estremità sinistra della targa di immatricolazione in base all'allegato presente regolamento come equivalente a qualsiasi altro segno distintivo da essi riconosciuto al fine dell'identificazione dello Stato di immatricolazione del veicolo.”
6 Ma anche la “Direttiva 2002/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, sempre citata dagli Appellanti e relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio” non si confà al caso di specie in quanto fa riferimento esclusivamente ai veicoli con 2
o 3 ruote e non alle autovetture.
Le “Microcar” citate dagli Appellanti sono “quadricicli” e sono immatricolati come “ciclomotori” con obbligo di targatura soltanto posteriore.
Infine, anche le tipologie di autovetture citate da Controparte quali Ferrari
40, Lamborghini UR, AG, regolarmente immatricolate, sono dotate di targa anteriore.
L'autovettura Chevrolette RV è immatricolata in Italia e pertanto è destinata al rispetto della normativa italiana.
Contrariamente a quanto asserito dagli Appellanti anche sulla Chevrolet
RV C6 Z06 è tecnicamente possibile installare targa anteriore senza coprire le prese d'aria come comprovato dalle foto che seguono estratte dal web che riproducono macchine Chevrolet RV con targa anteriore presente>>.
Tali deduzioni sono senza dubbio condivisibili;
ma ai fini di causa è sufficiente rilevare come nessuna delle norme indicate da parte appellante preveda la possibilità, per un autoveicolo, di circolare senza la targa anteriore;
elemento di fatto che, nella specie, è stato accertato dagli operanti, trovandosi la targa all'interno del veicolo, e non esposta all'esterno.
Nella specie, quindi, essendo anche emerso che non si trattava di un veicolo in prova e, quindi, legittimato a circolare munito solo di targa posteriore -c.d. targa prova-, va confermata sul punto la motivazione del primo giudicante.
L'ulteriore argomentazione relativa al passaggio della revisione da pare dell'autovettura in questione non ha valenza probatoria, non solo per le diverse finalità alle quali è destinata la revisione, ma anche, in fatto, per l'assenza di prova che nel momento in cui l'autovettura è stata portata allea revisione non fosse dotata di targa anteriore, anche solo ai fini dell'incombente.
7 6. Con altra censura, l'appellante ripropone censure già formulate in primo grado, alle quali parte convenuta risponde ribadendo le contrapposte argomentazioni, e correttamente deduce che: nel verbale di accertamento e contestazione C00000082 venivano correttamente riportati i numeri di matricola degli operatori e la sottoscrizione degli stessi;
in tal modo si garantiva la conoscenza dell'estensore degli atti e quindi ogni elemento essenziale ai fini della qualifica dei verbalizzanti anche in mancanza dei loro nomi, nel rispetto sostanziale dell'articolo 383, c. 1, del
Regolamento C.d.S. (D.P.R. n° 495/0992), anche in considerazione della idoneità degli operatori di Polizia Locale a svolgere servizi di polizia stradale, sancita espressamente dalla Legge nr.65/1986 (Legge quadro sull'ordinamento della Polizia
Municipale) art. 5 c.1; inoltre, la verbalizzazione fuori dal territorio di competenza è consentita dall'art. 4 punto b) della Legge n. 65/1986; nel caso in esame l'accertamento delle violazioni elevate a è Parte_1 conseguito al mancato rispetto dell'ALT intimato dall'Agente in divisa e con segnale distintivo e al successivo inseguimento del veicolo fino a Gaggio in Comune di
Castelfranco Emilia;
inoltre, i verbalizzanti erano legittimati ad operare il controllo di polizia stradale anche nel Comune di Castelfranco Emilia, in ragione del fatto che tra la Polizia Locale di San Cesario S/P (MO) e quella di Castelfranco Emilia (MO) è stato sottoscritto un accordo di collaborazione denominato “ACCORDO EX ART. 15
DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241, PER IL PROGETTO DI
COLLABORAZIONE, IN FORMA SPERIMENTALE, DELLE POLIZIE LOCALI DI
SUL PANARO E CA STELFRANCO EMILIA, IN MATERIA DI CP_1
CONTRASTO AI FENOMENI DI INSICUREZZA E DEGRADO URBANO” approvato con Delibera di Giunta n.22 del 21/03/2024 (doc.14).
In ogni caso, sugli elementi descritti si rimanda alle premesse metodologiche di cui al par. 4.
Quanto alla modalità di contestazione, il verbale è stato contestato al trasgressore in presenza dello stesso, dopo aver accertato la commessa violazione, contestazione che include l'accertamento.
Quanto alla modulistica prestampata, l'art. 383 DPR n. 495/1992, nell'indicare gli elementi essenziali del verbale, specifica il tipo di veicolo
8 (autovettura) e la targa di riconoscimento, ma non prevede come elementi essenziali per la validità del verbale la marca e il modello del veicolo;
del resto, il numero di targa è elemento di per sé decisivo.
Quanto agli estremi delle generalità, il numero della patente di guida
) è stato riportato correttamente sul verbale, come confermato dalla NumeroD_1 visura MCTC effettuata dagli Agenti accertatori al momento del controllo e da visura presso la banca dati del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (doc. n. 15 conv.).
Quanto all'esposizione della targa, nella specie la targa anteriore era custodita all'interno del vano posteriore del veicolo, come mostrato agli operatori dallo stesso conducente e, quindi, in posizione non visibile. Pt_1
Quanto alle dichiarazioni del trasgressore, nella specie il verbale prevede cinque righe dedicate alle dichiarazioni del trasgressore, da trascrivere pertanto nell'immediatezza della contestazione del verbale stesso;
nel caso in esame il trasgressore, come si può desumere dalla carta di circolazione del veicolo, è anche comproprietario del veicolo e, quindi, anche coobbligato in solido con Pt_2
[...]
L'attestazione dell'avvenuto ritiro della carta di circolazione e del luogo di custodia sono contenute, a norma dell'art. 214 C.d.S., nel verbale di Fermo
Amministrativo n. 6 del 12/04/2024, sottoscritto dal trasgressore conducente e comproprietario del veicolo;
la decorrenza della misura risulta dal ritiro materiale del documento, dunque tre mesi dal 12/4/2024.
Quanto alla violazione dell'art. 100, co. 1, 11 e 15, C.d.S., nella motivazione della sentenza impugnata si legge: “si osserva che è stata correttamente elevata unitamente alla sanzione accessoria del fermo amministrativo per mesi tre ed è stata immediatamente contestata al trasgressore, indicando correttamente il numero della patente di guida. In relazione alla violazione dell'art. 100 C.d.S., il ricorrente non ha fornito alcuna prova contraria”.
7. Circa le censure relative al verbale di fermo amministrativo, il verbale nr. 6 Reg.
82/2024 è stato compilato in tutte le sue parti anche nel riquadro relativo
9 all'affidamento in custodia al conducente e/o proprietario e sottoscritto dal trasgressore.
Quanto alla data riportata, essa è corretta, a prescindere dalla casella in cui è stata scritta. Le violazioni contestate sono chiaramente leggibili e sono correttamente riportate nel verbale di contestazione.
Quanto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, essa consegue all'accertamento della violazione della circolazione di veicolo senza targa
(art. 100, comma 15, C.d.S.); al riguardo il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che la sanzione accessoria si applica nel medesimo istante in cui si accerta e si contesta l'illecito, pertanto da un lato la durata del fermo amministrativo è di tre mesi dalla data della contestazione, quindi con scadenza alle ore 24.00 del
11/07/2024, d'altro lato non è necessario riportare la data di scadenza nel verbale in quanto facilmente calcolabile dal custode/proprietario del veicolo.
Il medesimo verbale di Fermo Amministrativo n. 6 è collegato al Verbale n.
C00000082, il quale indica entrambi i comproprietari;
come già osservato sopra al par. 6., dalla carta di circolazione del veicolo si desume che il trasgressore è anche comproprietario del veicolo e, quindi, coobbligato in solido con . Parte_2
Inoltre, non è vero che sul retro del verbale sono presenti indicazioni relative alla variazione del luogo di custodia;
la notifica al comproprietario, non è presente sul luogo dell'accertamento, non può essere perfezionata all'atto della contestazione immediata dell'illecito.
Quanto alla “scheda di descrizione dello stato del veicolo”, la stessa è allegata al verbale di Fermo Amministrativo per documentare lo stato del veicolo all'atto del fermo;
nella specie vengono specificate delle note barrando le caselle “veicolo aperto”, “chiavi di accesso presenti”, “veicolo marciante al momento dell'infrazione”, tutte circostanze riscontrate direttamente dagli operanti.
Anche in questo caso, sugli elementi descritti si rimanda alle premesse metodologiche di cui al par. 4.
Quanto alla configurabilità di una causa di forza maggiore, nella motivazione della sentenza impugnata si legge: <Non si configura la causa di forza maggiore indicata dal ricorrente per la presenza di scalinature sulle rientranze stradali, in
10 quanto come emerge dai rilievi fotografici della Polizia Locale, trattasi di diversi tipo di manto stradale uniti da pendenze che consentono l'accesso anche a vetture aventi altezze ridotte, come nel caso de quo>>. Al riguardo la motivazione è congrua, ma anche superflua, in quanto la presenza di la presenza di “scalinature” sulle rientranze stradali e sulle quali la vettura avrebbe potuto cozzare, non è una giustificazione idonea per l'inottemperanza all'obbligo di fermarsi all'ALT imposto dalla pattuglia, in quanto non determina impossibilità assoluta, sia in generale che, anche, nel caso specifico, posto che nel tratto di strada percorso da prima di Pt_1 essere fermato sono presenti diverse attività commerciali e produttive, munite di appositi parcheggi dove è possibile arrestare la marcia e posteggiare in tutta sicurezza;
a parte il fatto che, come appunto rilevato dal prima giudicante, dal rilievo fotografico prodotto in primo grado (doc. n. 8) degli accessi alla sottostrada della via
Emilia fino a Via Mavora, risulta chiaramente l'assenza di “scalinature”, ma soltanto la presenza di diversi tipi di manto stradale raccordati da pendenze, che permettono l'accesso anche a veicoli aventi altezze da terra particolarmente ridotte.
Sul punto va confermata la motivazione del giudice di primo grado laddove ritiene che: <Quanto alla violazione dell'art. 192 co. 1 e 6 C.d.S., si osserva che è stata correttamente elevata al ricorrente, il quale non si è fermato all'ALT intimato dagli agenti>>.
Per quanto concerne l'orario dell'accertamento, la tesi dell'incongruenza tra l'orario del passaggio del veicolo dalla postazione di controllo -alle 10:55- e l'orario in cui la Polizia locale avrebbe raggiunto il veicolo -ore 11:05- a una distanza di 2 km, è infondata: in realtà, infatti, l'intervallo temporale tra l'accertamento alla postazione di blocco e la contestazione dei verbali è di 15 minuti, e non 35, come erroneamente indicato dagli appellanti;
al riguardo è comunque pertinente anche la considerazione di parte convenuta che, nel predetto periodo di 35 minuti, il veicolo avrebbe potuto percorrere anche meno di 2 km, fino a restare fermo, in quanto risulta che, in quel momento, è stata attivata la polizza assicurativa;
è, infatti, corretta la deduzione di parte convenuta che <Quello che appare verosimile pensare è che il sig. , una volta intimato l'ALT, invece di fermarsi nei vari punti Parte_1 accessibili e in sicurezza, privo della copertura assicurativa, abbia continuato la
11 marcia al solo fine di procurarsi il tempo sufficiente per telefonare alla propria assicurazione e rinnovare la polizza, che guarda caso risulta riattivata proprio il
12/4/2024 alle ore 11:15>>.
La ricostruzione è, in effetti, coerente con il tema principale che ha dato origine alla presente vicenda, ossia la mancanza di copertura assicurativa, che ha evidentemente determinato il conducente, individuato in quanto marciante senza targa anteriore, a commettere infrazioni ancor più gravi, non arrestandosi all'ALT imposto dalla pattuglia, per poi fuggire in eccesso di velocità e precipitarsi a stipulare telefonicamente la polizza assicurativa.
8. Con ulteriore censura, l'appellante ripropone censure già formulate in primo grado, relativamente a vizi materiali e formali del verbale nr. C70. Parte convenuta replica evidenziando l'infondatezza delle argomentazioni degli appellanti.
Nel verbale di accertamento e contestazione C00000082 venivano correttamente riportati i numeri di matricola degli operatori e la sottoscrizione degli stessi;
in tal modo si garantiva la conoscenza dell'estensore degli atti e ogni elemento essenziale ai fini della qualifica dei verbalizzanti anche in mancanza dei loro nomi.
Il verbale contiene, inoltre, l'esatta indicazione della strada SS9 - Via Emilia con direzione Bologna all'altezza del civico 2278. Al riguardo va, del resto, ricordato che l'indicazione del numero civico non è necessaria (Trib. Modena -Pagliani-
26/2/2019, n. 324; Trib. Modena -Cortelloni- 28/12/2017, n. 2267).
Come già rilevato sopra, al par. 6., tra gli elementi essenziali per la validità del verbale non rientrano la marca e il modello del veicolo (art. 383 D.P.R. n. 495/1992)
Nel verbale in questione sono correttamente indicati il tipo di veicolo (autovettura) e la targa di riconoscimento, di per sé decisiva.
Nel verbale viene indicato l'esatto indirizzo di residenza del trasgressore,
l'interno non rileva ai fini della validità del verbale stesso.
Il trasgressore, come già rilevato, è anche comproprietario del veicolo e, quindi, coobbligato in solido con . Parte_2
L'accertamento dell'illecito è oggetto di riscontro diretto da parte di tutti e tre gli operanti, essendo di immediata e inequivocabile percezione la condotta del
12 conducente del veicolo targato EF348LM, , che non si è fermato Controparte_5 all'ALT imposto, per poi essere successivamente identificato pochi minuti dopo l'accertamento della violazione.
Anche a questi fini il trasgressore, come già rilevato, è anche comproprietario del veicolo e, quindi, coobbligato in solido con . Parte_2
Quanto alla mancata contestazione immediata, nel caso di specie il trasgressore è stato identificato nel giro di pochi minuti, e gli è stato contestato immediatamente a mani il verbale -nr. C70- anche quale comproprietario del veicolo e coobbligato in solido.
Anche in questo caso, sugli elementi descritti si rimanda alle premesse metodologiche di cui al par.
4. Occorre, in sintesi, ribadire che, le censure svolte sul punto dalla parte appellante non sono idonee a configurare motivi di nullità dei verbali, che come già rilevato specificano in modo più che soddisfacente le circostanze di tempo e luogo della violazione e del suo accertamento, mentre la giurisprudenza che occasionalmente ha sancito la nullità si riferisce a fattispecie ben diverse, nelle quali il verbale risulta insanabilmente carente di alcuni elementi, rilevanti, quali l'esatta indicazione del luogo ove la violazione sarebbe stata commessa, e l'esposizione dei fatti appare piuttosto generica (cfr. Giudice di pace
Bari, 29/9/2010, n. 7326).
9. Per quanto concerne le censure relative al verbale nr. C00000075, per violazione dell'art. 193, commi 1 e 2, C.d.S., sulla mancanza della copertura assicurativa è dirimente la già accennata circostanza evidenziata dal giudice di primo grado, laddove in modo condivisibile motiva: <Quanto alla violazione dell'art. 193 co. 1 e
2 C.d.S. – circolazione senza copertura assicurativa – si osserva che detta violazione non è stata contestata nell'immediatezza ma a seguito di contestazione di altro accertamento. La motivazione dell'omessa contestazione indicata in verbale è legittima. Detta violazione è stata accertata a seguito di informazioni acquisite presso la Compagnia Cattolica- agenzia di Nonantola- come da mail versata in atti
(cfr. doc. 5 certificato assicurativo).
13 Dalla lettura del certificato assicurativo emerge che il pagamento del premio per la riattivazione della polizza è avvenuto il 12 aprile 2024 alle ore 11,10 con decorrenza dalle ore 11,15 del medesimo giorno. Ne discende che poiché la violazione dell'art.
192 C.d.S. è stata accertata alle ore 10,55 dalla Polizia Locale, come da verbale n.
C00000070, il ricorrente circolava sfornito di copertura assicurativa>>.
Al riguardo non occorrono precisazioni, ma è comunque corretta la specificazione fornita da parte convenuta appellata, quando evidenzia che:
<Risultano circostanze accertate e comprovate che:
-alle ore 10:55 del 12/4/2024 il veicolo Chevrolet RV, targato EF348LM, condotto da circolava in via Emilia s.s. 9 all'altezza del civico 2278 Parte_1 con direzione Bologna: (cfr. Verbale nr. C70 doc. 2);
-che al momento del controllo, il sig. mostrava, dal suo cellulare, un Pt_1 certificato assicurativo sul quale era annotato a mano il pagamento del premio effettuato alle ore 11.10 dello stesso 12/04/2024 (circostanza confermata dagli
Appellanti in atto di appello);
-che l'assicurazione del veicolo, sospesa dal 24/01/2024, era stata riattivata alle ore
11:10 del 12/4/2024 con decorrenza dalle ore 11:15 del 12/4/2024 (cfr. Polizza assicurativa doc.13);
- che dalle visure effettuate in data 18/4/2024 presso la banca dati del Ministero dei
Trasporti alla data del 12/4/2024, data di accertamento delle violazioni contestate al sig. il veicolo risultava con assicurazione scaduta (doc.12). Pt_1
Come si è già detto, poiché dall'interrogazione della banca dati ministeriale non si evince l'orario di attivazione della copertura assicurativa, gli agenti accertatori, anche per maggiore tutela nei confronti del conducente del veicolo, hanno ritenuto necessario effettuare verifiche istruttorie più approfondite all'esito delle quali hanno elevato d'ufficio il verbale nr.C75 per violazione dell'art. 193 commi 1 e 2 CdS poiché il veicolo Chevrolet RV, targato EF348LM, condotto da Parte_1 in data 12/04/2024, alle ore 10.55, in via Emilia s.s. 9 all'altezza del civico 2278, circolava privo dell'obbligatoria copertura assicurativa RC verso terzi>>.
Per quanto riguarda il tema della mancata contestazione immediata della violazione, sul verbale si legge espressamente: “Verbale elevato a seguito di verifiche
14 effettuate successivamente alla contestazione di altro accertamento”. Correttamente, quindi, il giudice di primo grado ha ritenuto: <Quanto alla violazione dell'art. 193 co. 1 e 2 C.d.S. – circolazione senza copertura assicurativa – si osserva che detta violazione non è stata contestata nell'immediatezza ma a seguito di contestazione di altro accertamento. La motivazione dell'omessa contestazione indicata in verbale è legittima. Detta violazione è stata accertata a seguito di informazioni acquisite presso la Compagnia Cattolica- agenzia di Nonantola- come da mail versata in atti
(cfr. doc. 5 certificato assicurativo)>>.
10. Infine, l'appellante ripropone censure già formulate in primo grado, relativamente a vizi materiali e formali anche del verbale nr. C75. Anche al riguardo si rimanda alle premesse metodologiche di cui al par.
4. Parte convenuta, comunque, replica evidenziando l'infondatezza delle argomentazioni degli appellanti.
Infatti, come ritenuto dal Giudice di prime cure: <Il verbale di contestazione
è un atto pubblico che ai sensi dell'art. 2700 c.c. fa piena prova fino a querela di falso>> di quanto in esso accertato e dichiarato, che non risulta essere stata proposta.
Nel caso di specie gli agenti verbalizzanti erano due, Ispettore Superiore CP_2
(matr. 1) e (matr.3), entrambi presenti
[...] Controparte_6 Controparte_3 anche al momento del controllo e dell'accertamento dei fatti di cui ai verbali C82 e
C70 elevati il 12/4/2024 a . Parte_1
Il verbale risulta notificato -ai sensi dell'art. 201, comma 1, C.d.sS. all'effettivo trasgressore, identificato in , anche quale comproprietario Parte_1 del veicolo e coobbligato in solido con . Parte_2
Come già rilevato, l'accertamento della violazione di cui all'art. 193, commi 1
e 2, C.d.S. è stato possibile solo in seguito alla verifica istruttoria presso l'agenzia di
Assicurazione ove era assicurato il veicolo, con conseguente legittimità della contestazione differita della violazione ai sensi dell'art. 201, co. 1, C.d.S.: sul verbale viene indicata la motivazione della contestazione differita.
11. Nel caso di specie, quindi, il gravame -sotto ogni profilo dedotto- non coglie nel segno e l'appello è, quindi, infondato nel merito e va, pertanto, rigettato.
15 È definitivamente condivisibile la motivazione del provvedimento impugnato laddove dichiara: <Nel merito il ricorso va respinto perché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto vengono confermati tutti i verbali di contestazione opposti>>.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e -per valore dichiarato e importi medi- si liquidano come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, ove dovuto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello svolto da e nei confronti della Parte_1 Parte_2 sentenza del Giudice di Pace di Modena n. 809/2024 dell'11/11/2024; dichiara tenuti e condanna e , in solido, a rifondere Parte_1 Parte_2 al le spese del presente giudizio, che liquida in Controparte_1 complessivi € 2.934,00, di cui € 382,00 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1 quater, L. 30 maggio 2002 numero 115, così come modificato dall'articolo 17 legge 24 dicembre 2012 numero 228, ove dovuto, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Così deciso in Modena, il 17/9/2025, e contestualmente depositata nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1927/2025 R. G.
promossa da e Parte_1 Parte_2
- Attore - rappresentato e difeso dall'Avv. S. Borsari
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto - rappresentato e difeso dalle Avv. A. Trenti e A. Grasso
in punto a: appello sentenza del Giudice di Pace.
All'udienza del 17/9/2025, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, dopo discussione orale la causa è stata decisa con lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 437 C.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti come a verbale d'udienza.
Per parte attrice:
“Contrariis Rejectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena in qualità di Giudice di Appello in totale riforma della sentenza di primo grado n. 1656/2025 emessa dal Giudice di Pace di Modena per i motivi di gravame esposti tutti in narrativa ed in accoglimento del proposto appello integrale:
– in via preliminare/pregiudiziale, dichiarare ai sensi dell'art 283 c.p.c. la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata con provvedimento immediatamente esecutivo stante la sussistenza di gravi motivi, avendo rilevato l'appello, anche ad una delibazione sommaria, un alto grado di fondatezza, dovendosi in tal caso ritenere immanente il periculum in mora, consistente nell'ingiusta anticipata esecuzione della decisione appellata, oltre ai gravi danni che deriverebbero agli appellanti;
– in via principale, accertare e dichiarare la totale inefficacia, inesistenza, nullità dei verbali tutti rispettivamente nn. C 00000082, C 00000070 e C75 emessi dalla Polizia Locale del Comune di
[...]
nei confronti degli odierni appellanti per essere totalmente infondati in fatto ed in Controparte_1 diritto nonché, in accoglimento delle argomentazioni ed eccezioni tutte sollevate, gravemente viziati nella forma e nella sostanza tanto da non poter nemmeno essere qualificati come tali. Conseguentemente dirsi tenuto l'appellato al risarcimento in favore degli appellanti dei danni tutti patrimoniali e non derivanti dall'intrapredenda procedura di esecuzione coattiva, nonché a quelli consistenti nel tempo sottratto all'ordinaria attività di studio per sostenere le proprie difese, oltre a quelli per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da quantificarsi e liquidarsi tutti nella misura che emergerà in corso di giudizio e/o in via equitativa. Con vittoria delle spese sia di primo grado di giudizio che del secondo grado di giudizio da liquidarsi nella misura che risulterà e/o che vorrà quantificare il Giudicante e/o in via equitativa, oltre spese generali, C.P.A ed IVA come per legge. Con riserva di ulteriormente argomentare, dedurre e produrre nei concedendi termini di legge.”;
per parte convenuta:
“contrariis rejectis, voglia Codesto Tribunale:
-in via preliminare: rigettare l'istanza cautelare promossa dai sigg.ri e Parte_1 Pt_2 per assenza dei requisiti previsti per legge per il suo accoglimento;
[...]
-nel merito in via principale: rigettare l'appello e confermare, per i motivi suesposti, la sentenza nr.809/2024 nr. cronol.1656/2025 del Giudice di Pace di Modena-Dott.ssa Monica Paciello, resa a definizione del giudizio di I grado iscritto al nr.2811/2024 di RG e depositata in data 12/02/2025. Salvo ogni altro diritto. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Con ricorso ai sensi dell'art. 204 bis C.d.s., gli odierni appellanti proponevano opposizione avverso tre verbali di accertamento di violazione alle norme della circolazione stradale -verbale di contestazione n. C00000082 redatto per violazione dell'art. 100 co 1,11 e 15 C.d.S. e n. C00000070 redatto per violazione dell'art. 192 co. 1 e 6 C.d.S.- elevati a seguito dei fatti accertati in data 12/4/2024 dalla Polizia
Locale di a in qualità di conducente e Controparte_1 Parte_1 comproprietario del veicolo Chevrolet RV tg EF348LM, e a in Parte_2 qualità di comproprietario e coobbligato in solido, e ne chiedevano l'annullamento perché illegittimi.
3. Il Giudice di pace di Modena -con sentenza n. 809/2024, pubblicata il 12.2.2025- ha rigettato l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e ha confermato i verbali di contestazione opposti, rilevando che ricorrono i presupposti di tutte le violazioni contestate dagli agenti della Polizia Locale.
Dal rapporto di servizio di quest'ultima (prot. 4502/2024), infatti, risulta che gli agenti accertatori riferiscono nel dettaglio la dinamica degli accertamenti (doc. n.
11 conv.).
2 In data 12/4/2024, alle ore 10.55, in Via Emilia 2248, ad un posto di blocco, tre agenti di Polizia Locale di impartivano l'alt al veicolo Controparte_1
Chevrolet RV, targato EF348LM, in circolazione in Via Emilia con direzione
Bologna, in quanto privo della targa anteriore.
Il conducente del veicolo non ottemperava all'ordine, impartito dall'operatore di Polizia Locale in uniforme e munito di apposito segnale distintivo, nonché di gilet ad alta visibilità di colore giallo e veicolo di servizio posto in prossimità dell'operatore stesso.
Il veicolo Chevrolet RV veniva successivamente raggiunto in località
Gaggio di Castelfranco Emilia (MO) in Via Della Villa intersezione Via Bruni, a circa due chilometri dal punto in cui era stato impartito l'ordine di fermarsi non eseguito.
Dal controllo del libretto di circolazione esibito dal conducente, identificato in si evinceva che il veicolo Chevrolet RV tg EF348LM era Parte_1 intestato in comproprietà agli attuali appellanti (doc. n. 5 conv.).
Una volta identificato il conducente, gli operatori procedevano alla contestazione dei due illeciti accertati, ovvero con verbale nr. C70 la violazione dell'articolo 192 cc. 1 e 6, per non avere ottemperato all'obbligo di fermarsi e con verbale C82 la violazione dell'articolo 100 cc. 1, 11 e 15 per avere posto in circolazione e condotto un veicolo privo della targa anteriore, unitamente all'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi dalla data di accertamento, con affidamento in custodia allo stesso Pt_1
presso la sua residenza in Nonantola via F.lli Cervi nr. 4, e ritiro della carta di
[...] circolazione.
Durante il controllo gli agenti verbalizzanti, nel procedere alla verifica della regolarità della copertura assicurativa del veicolo, si riservavano anche di effettuare ulteriori indagini istruttorie, in quanto al momento dell'accertamento Pt_1 mostrava, dal suo cellulare, un certificato assicurativo sul quale era annotato a mano il pagamento del premio effettuato alle ore 11.10 dello stesso 12/4/2024, pertanto successivo all'alt imposto al veicolo dagli agenti (e nella fattispecie ore 10.55).
3 Siccome non era possibile accertare con certezza tramite visura della banca dati Ministeriale l'orario preciso di attivazione della polizza assicurativa, gli agenti accertatori si riservavano di fare ulteriori verifiche presso l'agenzia di Assicurazione ove era assicurato il veicolo.
Dalle visure effettuate il 18/4/2024 presso la banca dati del Ministero dei
Trasporti al 12/4/2024 la copertura assicurativa risultava scaduta. (doc. n. 12 conv.).
Quindi, una volta acquisito il certificato di assicurazione del veicolo dalla
Cattolica Ass.ni, dal quale si evinceva che il pagamento della polizza era stato effettuato il giorno 12/4/2024 alle ore 11.10 con attivazione della copertura assicurativa del veicolo dalle ore 11:15 (doc.n. 13 conv.), in data 18/4/2024, alle ore
17.40, presso il Comando di Polizia Locale di San Cesario S/P, i verbalizzanti
Ispettore Superiore di Polizia Locale e Sovrintendente Controparte_2 CP_3
, accertavano che il veicolo Chevrolet RV, targato EF348LM, condotto
[...] da in data 12/4/2024, alle ore 10.55, in via Emilia s.s. 9 all'altezza del Parte_1 civico 2278, circolava privo dall'obbligatoria copertura assicurativa RC verso terzi ed elevavano d'ufficio il terzo verbale di accertamento n. C75 per violazione dell'art. 193 C.d.S. commi 1 e 2.
4. Nel merito, con i motivi di appello si ripropongono come censure del provvedimento impugnato gli stessi motivi di opposizione sviluppati in primo grado, qualificando il loro mancato accoglimento come omessa motivazione ed erronea decisione in diritto.
Al riguardo occorre premettere che sotto molti aspetti gli appellanti censurano
-come già in primo grado- vizi e difetti dei verbali su elementi di dettaglio, o qualificabili come mere irregolarità, piuttosto che cause di nullità tali da determinare una lesione del diritto di difesa della parte opponente.
In linea di principio va, quindi, anzitutto premesso che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di opposizione a verbali del codice della strada, l'oggetto del giudizio è rappresentato dalla fondatezza o meno della pretesa punitiva avanzata dalla p.a., e non la difformità o meno dal modello legale del titolo, con la conseguenza che eventuali vizi formali rilevano solo in quanto
4 siano ostativi all'espletamento della tutela difensiva e cioè impediscano illegittimamente al cittadino di opporre alla p.a. procedente le ragioni giustificative del comportamento contestatogli, la propria estraneità al fatto o l'insussistenza dello stesso.
L'orientamento è condiviso dalla giurisprudenza di questo stesso ufficio, con riferimento a svariata casistica:
<In tema di sanzioni amministrative (nella specie, per violazione del codice della strada), l'omessa o errata indicazione delle norme oggetto di contestazione non è causa di invalidità qualora ciò non impedisca di avere comunque precisa contezza del fatto sanzionato, quindi senza lesione alcuna del diritto di difesa>> (Trib.
Modena -Masoni- 14/3/2019, n. 367, in: www.giurisprudenzamodenese.it);
<In tema di sanzioni amministrative (nella specie, per violazione del codice della strada), l'omessa o errata indicazione dell'autorità alla quale ricorrere (nella specie,
l'ufficio di un giudice di pace soppresso) non è causa di invalidità>> (Trib. Modena -
14/3/2019, n. 367, cit.); Pt_3
<La mancata indicazione nel verbale dell'importo della sanzione edittale da corrispondere per violazione al codice della strada non viola il diritto di difesa del trasgressore, e ciò anche nel caso in cui sia stata erroneamente indicata la norma applicabile, potendo gli elementi mancanti essere conosciuti dal trasgressore con
l'uso della normale diligenza>> (Trib. Modena -Pagliani- 7/9/2022, n. 1031, in: www.giurisprudenzamodenese.it).
Diversamente opinando, ogni minima discrepanza formale, anche se facilmente riconoscibile e inidonea a menomare le facoltà di difesa del trasgressore, diventerebbe un motivo di annullamento del provvedimento amministrativo, incentivando iniziative pretestuose.
5. Ciò premesso, con una prima censura l'appellante deduce l'erroneità della sentenza per aver ritenuto erroneamente la violazione dell'art. 100 commi 1,11 e 15 C.d.S., mentre gli operanti avrebbero dovuto contestare il comma 9 lett. B della medesima norma.
5 Il motivo è infondato. Gli operanti hanno verificato ed accertato la presenza della targa anteriore collocata all'interno del veicolo, mentre quella posteriore era regolarmente collocata.
Il comma 9 lett. b) C.d.S., infatti, disciplina la collocazione e le modalità di installazione della targa limitandosi a rinviare al regolamento di esecuzione del C.d.S. per la disciplina specifica.
L'articolo 259 del Regolamento C.d.S., al comma 1 punto C), fa riferimento alla targa in generale e quindi anche a quella anteriore: “c) posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo”.
Correttamente parte convenuta deduce che < il legislatore ha CP_4 imposto precisi e diversi vincoli di installazione alla targa posteriore e una maggiore flessibilità di installazione per quelle anteriori, prevedendo appunto solamente la perpendicolarità al piano di simmetria longitudinale del veicolo, lasciando pertanto ampio margine per l'installazione sulla parte anteriore del veicolo, anche delle cosiddette “supercar”, per non occultare eventuali prese d'aria del motore.
A ciò si aggiunga che il Regolamento dell'Unione Europea (CE) nr.
2411/1998 del Consiglio del 3 novembre 1998, citato dagli Appellanti, relativo al riconoscimento intracomunitario del segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi fa riferimento esclusivamente all'esposizione del segno distintivo dello stato membro di immatricolazione pertanto non è attinente all'obbligo o meno della installazione della targa anteriore.
Recita infatti l'art. 3 del predetto Regolamento: “Gli Stati membri che impongono ai veicoli immatricolati in un altro Stato membro e circolanti nel loro territorio di esporre un segno distintivo di immatricolazione, riconoscono il segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione esposto all'estremità sinistra della targa di immatricolazione in base all'allegato presente regolamento come equivalente a qualsiasi altro segno distintivo da essi riconosciuto al fine dell'identificazione dello Stato di immatricolazione del veicolo.”
6 Ma anche la “Direttiva 2002/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, sempre citata dagli Appellanti e relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio” non si confà al caso di specie in quanto fa riferimento esclusivamente ai veicoli con 2
o 3 ruote e non alle autovetture.
Le “Microcar” citate dagli Appellanti sono “quadricicli” e sono immatricolati come “ciclomotori” con obbligo di targatura soltanto posteriore.
Infine, anche le tipologie di autovetture citate da Controparte quali Ferrari
40, Lamborghini UR, AG, regolarmente immatricolate, sono dotate di targa anteriore.
L'autovettura Chevrolette RV è immatricolata in Italia e pertanto è destinata al rispetto della normativa italiana.
Contrariamente a quanto asserito dagli Appellanti anche sulla Chevrolet
RV C6 Z06 è tecnicamente possibile installare targa anteriore senza coprire le prese d'aria come comprovato dalle foto che seguono estratte dal web che riproducono macchine Chevrolet RV con targa anteriore presente>>.
Tali deduzioni sono senza dubbio condivisibili;
ma ai fini di causa è sufficiente rilevare come nessuna delle norme indicate da parte appellante preveda la possibilità, per un autoveicolo, di circolare senza la targa anteriore;
elemento di fatto che, nella specie, è stato accertato dagli operanti, trovandosi la targa all'interno del veicolo, e non esposta all'esterno.
Nella specie, quindi, essendo anche emerso che non si trattava di un veicolo in prova e, quindi, legittimato a circolare munito solo di targa posteriore -c.d. targa prova-, va confermata sul punto la motivazione del primo giudicante.
L'ulteriore argomentazione relativa al passaggio della revisione da pare dell'autovettura in questione non ha valenza probatoria, non solo per le diverse finalità alle quali è destinata la revisione, ma anche, in fatto, per l'assenza di prova che nel momento in cui l'autovettura è stata portata allea revisione non fosse dotata di targa anteriore, anche solo ai fini dell'incombente.
7 6. Con altra censura, l'appellante ripropone censure già formulate in primo grado, alle quali parte convenuta risponde ribadendo le contrapposte argomentazioni, e correttamente deduce che: nel verbale di accertamento e contestazione C00000082 venivano correttamente riportati i numeri di matricola degli operatori e la sottoscrizione degli stessi;
in tal modo si garantiva la conoscenza dell'estensore degli atti e quindi ogni elemento essenziale ai fini della qualifica dei verbalizzanti anche in mancanza dei loro nomi, nel rispetto sostanziale dell'articolo 383, c. 1, del
Regolamento C.d.S. (D.P.R. n° 495/0992), anche in considerazione della idoneità degli operatori di Polizia Locale a svolgere servizi di polizia stradale, sancita espressamente dalla Legge nr.65/1986 (Legge quadro sull'ordinamento della Polizia
Municipale) art. 5 c.1; inoltre, la verbalizzazione fuori dal territorio di competenza è consentita dall'art. 4 punto b) della Legge n. 65/1986; nel caso in esame l'accertamento delle violazioni elevate a è Parte_1 conseguito al mancato rispetto dell'ALT intimato dall'Agente in divisa e con segnale distintivo e al successivo inseguimento del veicolo fino a Gaggio in Comune di
Castelfranco Emilia;
inoltre, i verbalizzanti erano legittimati ad operare il controllo di polizia stradale anche nel Comune di Castelfranco Emilia, in ragione del fatto che tra la Polizia Locale di San Cesario S/P (MO) e quella di Castelfranco Emilia (MO) è stato sottoscritto un accordo di collaborazione denominato “ACCORDO EX ART. 15
DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241, PER IL PROGETTO DI
COLLABORAZIONE, IN FORMA SPERIMENTALE, DELLE POLIZIE LOCALI DI
SUL PANARO E CA STELFRANCO EMILIA, IN MATERIA DI CP_1
CONTRASTO AI FENOMENI DI INSICUREZZA E DEGRADO URBANO” approvato con Delibera di Giunta n.22 del 21/03/2024 (doc.14).
In ogni caso, sugli elementi descritti si rimanda alle premesse metodologiche di cui al par. 4.
Quanto alla modalità di contestazione, il verbale è stato contestato al trasgressore in presenza dello stesso, dopo aver accertato la commessa violazione, contestazione che include l'accertamento.
Quanto alla modulistica prestampata, l'art. 383 DPR n. 495/1992, nell'indicare gli elementi essenziali del verbale, specifica il tipo di veicolo
8 (autovettura) e la targa di riconoscimento, ma non prevede come elementi essenziali per la validità del verbale la marca e il modello del veicolo;
del resto, il numero di targa è elemento di per sé decisivo.
Quanto agli estremi delle generalità, il numero della patente di guida
) è stato riportato correttamente sul verbale, come confermato dalla NumeroD_1 visura MCTC effettuata dagli Agenti accertatori al momento del controllo e da visura presso la banca dati del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (doc. n. 15 conv.).
Quanto all'esposizione della targa, nella specie la targa anteriore era custodita all'interno del vano posteriore del veicolo, come mostrato agli operatori dallo stesso conducente e, quindi, in posizione non visibile. Pt_1
Quanto alle dichiarazioni del trasgressore, nella specie il verbale prevede cinque righe dedicate alle dichiarazioni del trasgressore, da trascrivere pertanto nell'immediatezza della contestazione del verbale stesso;
nel caso in esame il trasgressore, come si può desumere dalla carta di circolazione del veicolo, è anche comproprietario del veicolo e, quindi, anche coobbligato in solido con Pt_2
[...]
L'attestazione dell'avvenuto ritiro della carta di circolazione e del luogo di custodia sono contenute, a norma dell'art. 214 C.d.S., nel verbale di Fermo
Amministrativo n. 6 del 12/04/2024, sottoscritto dal trasgressore conducente e comproprietario del veicolo;
la decorrenza della misura risulta dal ritiro materiale del documento, dunque tre mesi dal 12/4/2024.
Quanto alla violazione dell'art. 100, co. 1, 11 e 15, C.d.S., nella motivazione della sentenza impugnata si legge: “si osserva che è stata correttamente elevata unitamente alla sanzione accessoria del fermo amministrativo per mesi tre ed è stata immediatamente contestata al trasgressore, indicando correttamente il numero della patente di guida. In relazione alla violazione dell'art. 100 C.d.S., il ricorrente non ha fornito alcuna prova contraria”.
7. Circa le censure relative al verbale di fermo amministrativo, il verbale nr. 6 Reg.
82/2024 è stato compilato in tutte le sue parti anche nel riquadro relativo
9 all'affidamento in custodia al conducente e/o proprietario e sottoscritto dal trasgressore.
Quanto alla data riportata, essa è corretta, a prescindere dalla casella in cui è stata scritta. Le violazioni contestate sono chiaramente leggibili e sono correttamente riportate nel verbale di contestazione.
Quanto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, essa consegue all'accertamento della violazione della circolazione di veicolo senza targa
(art. 100, comma 15, C.d.S.); al riguardo il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che la sanzione accessoria si applica nel medesimo istante in cui si accerta e si contesta l'illecito, pertanto da un lato la durata del fermo amministrativo è di tre mesi dalla data della contestazione, quindi con scadenza alle ore 24.00 del
11/07/2024, d'altro lato non è necessario riportare la data di scadenza nel verbale in quanto facilmente calcolabile dal custode/proprietario del veicolo.
Il medesimo verbale di Fermo Amministrativo n. 6 è collegato al Verbale n.
C00000082, il quale indica entrambi i comproprietari;
come già osservato sopra al par. 6., dalla carta di circolazione del veicolo si desume che il trasgressore è anche comproprietario del veicolo e, quindi, coobbligato in solido con . Parte_2
Inoltre, non è vero che sul retro del verbale sono presenti indicazioni relative alla variazione del luogo di custodia;
la notifica al comproprietario, non è presente sul luogo dell'accertamento, non può essere perfezionata all'atto della contestazione immediata dell'illecito.
Quanto alla “scheda di descrizione dello stato del veicolo”, la stessa è allegata al verbale di Fermo Amministrativo per documentare lo stato del veicolo all'atto del fermo;
nella specie vengono specificate delle note barrando le caselle “veicolo aperto”, “chiavi di accesso presenti”, “veicolo marciante al momento dell'infrazione”, tutte circostanze riscontrate direttamente dagli operanti.
Anche in questo caso, sugli elementi descritti si rimanda alle premesse metodologiche di cui al par. 4.
Quanto alla configurabilità di una causa di forza maggiore, nella motivazione della sentenza impugnata si legge: <Non si configura la causa di forza maggiore indicata dal ricorrente per la presenza di scalinature sulle rientranze stradali, in
10 quanto come emerge dai rilievi fotografici della Polizia Locale, trattasi di diversi tipo di manto stradale uniti da pendenze che consentono l'accesso anche a vetture aventi altezze ridotte, come nel caso de quo>>. Al riguardo la motivazione è congrua, ma anche superflua, in quanto la presenza di la presenza di “scalinature” sulle rientranze stradali e sulle quali la vettura avrebbe potuto cozzare, non è una giustificazione idonea per l'inottemperanza all'obbligo di fermarsi all'ALT imposto dalla pattuglia, in quanto non determina impossibilità assoluta, sia in generale che, anche, nel caso specifico, posto che nel tratto di strada percorso da prima di Pt_1 essere fermato sono presenti diverse attività commerciali e produttive, munite di appositi parcheggi dove è possibile arrestare la marcia e posteggiare in tutta sicurezza;
a parte il fatto che, come appunto rilevato dal prima giudicante, dal rilievo fotografico prodotto in primo grado (doc. n. 8) degli accessi alla sottostrada della via
Emilia fino a Via Mavora, risulta chiaramente l'assenza di “scalinature”, ma soltanto la presenza di diversi tipi di manto stradale raccordati da pendenze, che permettono l'accesso anche a veicoli aventi altezze da terra particolarmente ridotte.
Sul punto va confermata la motivazione del giudice di primo grado laddove ritiene che: <Quanto alla violazione dell'art. 192 co. 1 e 6 C.d.S., si osserva che è stata correttamente elevata al ricorrente, il quale non si è fermato all'ALT intimato dagli agenti>>.
Per quanto concerne l'orario dell'accertamento, la tesi dell'incongruenza tra l'orario del passaggio del veicolo dalla postazione di controllo -alle 10:55- e l'orario in cui la Polizia locale avrebbe raggiunto il veicolo -ore 11:05- a una distanza di 2 km, è infondata: in realtà, infatti, l'intervallo temporale tra l'accertamento alla postazione di blocco e la contestazione dei verbali è di 15 minuti, e non 35, come erroneamente indicato dagli appellanti;
al riguardo è comunque pertinente anche la considerazione di parte convenuta che, nel predetto periodo di 35 minuti, il veicolo avrebbe potuto percorrere anche meno di 2 km, fino a restare fermo, in quanto risulta che, in quel momento, è stata attivata la polizza assicurativa;
è, infatti, corretta la deduzione di parte convenuta che <Quello che appare verosimile pensare è che il sig. , una volta intimato l'ALT, invece di fermarsi nei vari punti Parte_1 accessibili e in sicurezza, privo della copertura assicurativa, abbia continuato la
11 marcia al solo fine di procurarsi il tempo sufficiente per telefonare alla propria assicurazione e rinnovare la polizza, che guarda caso risulta riattivata proprio il
12/4/2024 alle ore 11:15>>.
La ricostruzione è, in effetti, coerente con il tema principale che ha dato origine alla presente vicenda, ossia la mancanza di copertura assicurativa, che ha evidentemente determinato il conducente, individuato in quanto marciante senza targa anteriore, a commettere infrazioni ancor più gravi, non arrestandosi all'ALT imposto dalla pattuglia, per poi fuggire in eccesso di velocità e precipitarsi a stipulare telefonicamente la polizza assicurativa.
8. Con ulteriore censura, l'appellante ripropone censure già formulate in primo grado, relativamente a vizi materiali e formali del verbale nr. C70. Parte convenuta replica evidenziando l'infondatezza delle argomentazioni degli appellanti.
Nel verbale di accertamento e contestazione C00000082 venivano correttamente riportati i numeri di matricola degli operatori e la sottoscrizione degli stessi;
in tal modo si garantiva la conoscenza dell'estensore degli atti e ogni elemento essenziale ai fini della qualifica dei verbalizzanti anche in mancanza dei loro nomi.
Il verbale contiene, inoltre, l'esatta indicazione della strada SS9 - Via Emilia con direzione Bologna all'altezza del civico 2278. Al riguardo va, del resto, ricordato che l'indicazione del numero civico non è necessaria (Trib. Modena -Pagliani-
26/2/2019, n. 324; Trib. Modena -Cortelloni- 28/12/2017, n. 2267).
Come già rilevato sopra, al par. 6., tra gli elementi essenziali per la validità del verbale non rientrano la marca e il modello del veicolo (art. 383 D.P.R. n. 495/1992)
Nel verbale in questione sono correttamente indicati il tipo di veicolo (autovettura) e la targa di riconoscimento, di per sé decisiva.
Nel verbale viene indicato l'esatto indirizzo di residenza del trasgressore,
l'interno non rileva ai fini della validità del verbale stesso.
Il trasgressore, come già rilevato, è anche comproprietario del veicolo e, quindi, coobbligato in solido con . Parte_2
L'accertamento dell'illecito è oggetto di riscontro diretto da parte di tutti e tre gli operanti, essendo di immediata e inequivocabile percezione la condotta del
12 conducente del veicolo targato EF348LM, , che non si è fermato Controparte_5 all'ALT imposto, per poi essere successivamente identificato pochi minuti dopo l'accertamento della violazione.
Anche a questi fini il trasgressore, come già rilevato, è anche comproprietario del veicolo e, quindi, coobbligato in solido con . Parte_2
Quanto alla mancata contestazione immediata, nel caso di specie il trasgressore è stato identificato nel giro di pochi minuti, e gli è stato contestato immediatamente a mani il verbale -nr. C70- anche quale comproprietario del veicolo e coobbligato in solido.
Anche in questo caso, sugli elementi descritti si rimanda alle premesse metodologiche di cui al par.
4. Occorre, in sintesi, ribadire che, le censure svolte sul punto dalla parte appellante non sono idonee a configurare motivi di nullità dei verbali, che come già rilevato specificano in modo più che soddisfacente le circostanze di tempo e luogo della violazione e del suo accertamento, mentre la giurisprudenza che occasionalmente ha sancito la nullità si riferisce a fattispecie ben diverse, nelle quali il verbale risulta insanabilmente carente di alcuni elementi, rilevanti, quali l'esatta indicazione del luogo ove la violazione sarebbe stata commessa, e l'esposizione dei fatti appare piuttosto generica (cfr. Giudice di pace
Bari, 29/9/2010, n. 7326).
9. Per quanto concerne le censure relative al verbale nr. C00000075, per violazione dell'art. 193, commi 1 e 2, C.d.S., sulla mancanza della copertura assicurativa è dirimente la già accennata circostanza evidenziata dal giudice di primo grado, laddove in modo condivisibile motiva: <Quanto alla violazione dell'art. 193 co. 1 e
2 C.d.S. – circolazione senza copertura assicurativa – si osserva che detta violazione non è stata contestata nell'immediatezza ma a seguito di contestazione di altro accertamento. La motivazione dell'omessa contestazione indicata in verbale è legittima. Detta violazione è stata accertata a seguito di informazioni acquisite presso la Compagnia Cattolica- agenzia di Nonantola- come da mail versata in atti
(cfr. doc. 5 certificato assicurativo).
13 Dalla lettura del certificato assicurativo emerge che il pagamento del premio per la riattivazione della polizza è avvenuto il 12 aprile 2024 alle ore 11,10 con decorrenza dalle ore 11,15 del medesimo giorno. Ne discende che poiché la violazione dell'art.
192 C.d.S. è stata accertata alle ore 10,55 dalla Polizia Locale, come da verbale n.
C00000070, il ricorrente circolava sfornito di copertura assicurativa>>.
Al riguardo non occorrono precisazioni, ma è comunque corretta la specificazione fornita da parte convenuta appellata, quando evidenzia che:
<Risultano circostanze accertate e comprovate che:
-alle ore 10:55 del 12/4/2024 il veicolo Chevrolet RV, targato EF348LM, condotto da circolava in via Emilia s.s. 9 all'altezza del civico 2278 Parte_1 con direzione Bologna: (cfr. Verbale nr. C70 doc. 2);
-che al momento del controllo, il sig. mostrava, dal suo cellulare, un Pt_1 certificato assicurativo sul quale era annotato a mano il pagamento del premio effettuato alle ore 11.10 dello stesso 12/04/2024 (circostanza confermata dagli
Appellanti in atto di appello);
-che l'assicurazione del veicolo, sospesa dal 24/01/2024, era stata riattivata alle ore
11:10 del 12/4/2024 con decorrenza dalle ore 11:15 del 12/4/2024 (cfr. Polizza assicurativa doc.13);
- che dalle visure effettuate in data 18/4/2024 presso la banca dati del Ministero dei
Trasporti alla data del 12/4/2024, data di accertamento delle violazioni contestate al sig. il veicolo risultava con assicurazione scaduta (doc.12). Pt_1
Come si è già detto, poiché dall'interrogazione della banca dati ministeriale non si evince l'orario di attivazione della copertura assicurativa, gli agenti accertatori, anche per maggiore tutela nei confronti del conducente del veicolo, hanno ritenuto necessario effettuare verifiche istruttorie più approfondite all'esito delle quali hanno elevato d'ufficio il verbale nr.C75 per violazione dell'art. 193 commi 1 e 2 CdS poiché il veicolo Chevrolet RV, targato EF348LM, condotto da Parte_1 in data 12/04/2024, alle ore 10.55, in via Emilia s.s. 9 all'altezza del civico 2278, circolava privo dell'obbligatoria copertura assicurativa RC verso terzi>>.
Per quanto riguarda il tema della mancata contestazione immediata della violazione, sul verbale si legge espressamente: “Verbale elevato a seguito di verifiche
14 effettuate successivamente alla contestazione di altro accertamento”. Correttamente, quindi, il giudice di primo grado ha ritenuto: <Quanto alla violazione dell'art. 193 co. 1 e 2 C.d.S. – circolazione senza copertura assicurativa – si osserva che detta violazione non è stata contestata nell'immediatezza ma a seguito di contestazione di altro accertamento. La motivazione dell'omessa contestazione indicata in verbale è legittima. Detta violazione è stata accertata a seguito di informazioni acquisite presso la Compagnia Cattolica- agenzia di Nonantola- come da mail versata in atti
(cfr. doc. 5 certificato assicurativo)>>.
10. Infine, l'appellante ripropone censure già formulate in primo grado, relativamente a vizi materiali e formali anche del verbale nr. C75. Anche al riguardo si rimanda alle premesse metodologiche di cui al par.
4. Parte convenuta, comunque, replica evidenziando l'infondatezza delle argomentazioni degli appellanti.
Infatti, come ritenuto dal Giudice di prime cure: <Il verbale di contestazione
è un atto pubblico che ai sensi dell'art. 2700 c.c. fa piena prova fino a querela di falso>> di quanto in esso accertato e dichiarato, che non risulta essere stata proposta.
Nel caso di specie gli agenti verbalizzanti erano due, Ispettore Superiore CP_2
(matr. 1) e (matr.3), entrambi presenti
[...] Controparte_6 Controparte_3 anche al momento del controllo e dell'accertamento dei fatti di cui ai verbali C82 e
C70 elevati il 12/4/2024 a . Parte_1
Il verbale risulta notificato -ai sensi dell'art. 201, comma 1, C.d.sS. all'effettivo trasgressore, identificato in , anche quale comproprietario Parte_1 del veicolo e coobbligato in solido con . Parte_2
Come già rilevato, l'accertamento della violazione di cui all'art. 193, commi 1
e 2, C.d.S. è stato possibile solo in seguito alla verifica istruttoria presso l'agenzia di
Assicurazione ove era assicurato il veicolo, con conseguente legittimità della contestazione differita della violazione ai sensi dell'art. 201, co. 1, C.d.S.: sul verbale viene indicata la motivazione della contestazione differita.
11. Nel caso di specie, quindi, il gravame -sotto ogni profilo dedotto- non coglie nel segno e l'appello è, quindi, infondato nel merito e va, pertanto, rigettato.
15 È definitivamente condivisibile la motivazione del provvedimento impugnato laddove dichiara: <Nel merito il ricorso va respinto perché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto vengono confermati tutti i verbali di contestazione opposti>>.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e -per valore dichiarato e importi medi- si liquidano come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, ove dovuto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello svolto da e nei confronti della Parte_1 Parte_2 sentenza del Giudice di Pace di Modena n. 809/2024 dell'11/11/2024; dichiara tenuti e condanna e , in solido, a rifondere Parte_1 Parte_2 al le spese del presente giudizio, che liquida in Controparte_1 complessivi € 2.934,00, di cui € 382,00 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1 quater, L. 30 maggio 2002 numero 115, così come modificato dall'articolo 17 legge 24 dicembre 2012 numero 228, ove dovuto, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Così deciso in Modena, il 17/9/2025, e contestualmente depositata nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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