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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 09/07/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1568/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice est./rel. dott.ssa Martina DI FONZO Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1568/2020 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 7.12.2020 da:
(C.F. nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Guido Ponziani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano, via Mons. Bagnoli n. 155, giusta procura in calce al ricorso
- ricorrente -
Contro
(C.F. ), nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Maurizio Colaiacovo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Civitella Roveto, via Vigna
Vecchia, snc, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
- resistente – con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte ricorrente, come da memoria ex art 709 c.p.c. e successivi scritti difensivi: “Voglia l'On. Tribunale di
Avezzano, respinta ogni contraria istanza in quanto infondata in fatto ed in diritto, dichiarare immediatamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da con in data Parte_1 Controparte_1
14.08.2006.
Quindi, con successivo provvedimento e con sentenza definitiva stabilire le condizioni che di seguito si trascrivono
1. I figli minori e sono affidati esclusivamente alla madre;
Persona_1 Persona_2
1
2. I figli minori e continueranno a vivere collocati stabilmente Persona_1 Persona_2 presso la residenza della madre, in Luco dei Marsi (AQ) Via Boito n. 10;
3. Il diritto di visita per il padre potrà essere esercitato secondo le modalità che il Tribunale riterrà più opportune una volta verificata la effettiva capacità genitoriale del resistente anche a mezzo di CTU che sin d'ora si invoca.
Si propone la seguente ipotesi: a settimane alterne, il padre terrà con sé i figli dalle ore 15:00 del sabato fino alle 21.00 della domenica. Egli, inoltre li avrà nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 21,00 quando li riaccompagnerà a casa della madre. I minori trascorreranno con il padre o con la madre, ad anni alterni, le seguenti festività: Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1° Maggio, 15 Agosto, 1°
Novembre, 8 Dicembre, Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, 31 Dicembre e 1° gennaio;
per quanto attinente alle vacanze estive i genitori concorderanno, entro il 31 maggio di ogni anno, il periodo di giorni 15, anche non consecutivi, nei quali il padre terrà con sé i minori;
nei giorni della festa del papà e del compleanno di P_
, i figli resteranno in sua compagnia (anche nell'ipotesi in cui dette ricorrenze coincidano con un turno di
[...] cura della madre); allo stesso modo, i minori trascorreranno con la madre i giorni della festa della mamma e del compleanno (anche nell'ipotesi in cui tali giorni coincidano con un turno di cura del padre); e R_ _2 trascorreranno il loro compleanno con entrambi i genitori (a pranzo con uno ed a cena con l'altro), i quali concorderanno, di volta in volta, i tempi e le modalità.
4. corrisponderà a la somma di € 500,00 a titolo di assegno divorzile Controparte_1 Parte_1 la cui funzione è meglio illustrata nella narrativa del presente atto.
5. corrisponderà a la somma di € 600,00 per il mantenimento dei figli Controparte_1 Parte_1 oltre il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive secondo quanto stabilito dalle linee guida del CNF come già indicate nei precedenti scritti”.
Per parte resistente, come da comparsa di costituzione e di risposta: “Voglia l'On.le Tribunale di Avezzano, respingere integralmente le domande di parte ricorrente, infondate in fatto e diritto, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ecclesiastico, contratto da e in data Controparte_1 Parte_1
14.08.2006, alle condizioni in appresso riportate:
1. I figli minorenni, ed , sono affidati congiuntamente ai genitori con Persona_2 Persona_1 collocamento prevalente presso la casa coniugale assegnata alla madre;
2. Il padre potrà avere i figli con sé il lunedi ed il venerdi dopo la palestra con pernotto presso l'abitazione paterna per poi accompagnarli presso l'abitazione della madre il martedi ed il sabato prima della scuola. Egli, inoltre, li avrà per due weekend al mese alternandoli con la mamma. Nelle festività i genitori terranno i figli con loro alternandosi: il giorno 24 dicembre lo trascorreranno con il padre ed il giorno 25 con la madre ad anni alterni;
il giorno 31 dicembre con la madre ed il giorno 1 gennaio con il padre sempre ad anni alterni. I figli potranno, previo avviso ed accordo con l'altro genitore, trascorrere 15 giorni di ferie con ciascuno dei genitori fornendo notizie all'altro genitore e fatto sempre salvo il diritto di visita anche durante il periodo feriale.
2
3. contribuirà a provvedere al mantenimento dei figli mediante la corresponsione della somma Controparte_1 di € 450,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come individuate dall'apposito protocollo di intesa in vigore presso il Tribunale di Avezzano.”
* * *
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 7.12.2020, ritualmente notificato al resistente unitamente al decreto di fissazione di udienza, , deducendo di aver contratto matrimonio concordatario con Parte_2
a Luco dei Marsi in data 12.8.2006, che dall'unione sono nati i figli - il 29.7.2007- Controparte_1 R_
e - il 09.2.2010- e che la coppia è separata dal 2018, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti _2 civili del matrimonio nonché disporsi l'affidamento esclusivo dei minori a lei, la regolamentazione del diritto di visita paterno previo accertamento della sua responsabilità genitoriale e per la previsione, a carico del resistente, di un assegno di mantenimento per i figli di euro 600,00 mensili e di un assegno divorzile di euro 500,00 mensili per lei, oltre al rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli in misura del 50% ciascuno.
A fondamento delle domande così articolate, ha dedotto che la coppia, separata dal 2019, non si è più riconciliata da tale data e che il resistente non sarebbe in grado di monitorare adeguatamente la prole durante i periodi di permanenza presso di lui, tanto da far passare loro svariato tempo nel bar da lui gestito ed esponendo i ragazzi a pericoli (quali, ad es. l'accesso ai coltelli da collezione tenuti dal padre o alla motocicletta di piccola cilindrata) ed ha, quindi, insistito per l'affidamento esclusivo dei minori a lei.
Si è costituito in giudizio il quale, pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio, ha insistito per l'adozione del regime dell'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre e per la previsione, a suo carico, di un assegno di mantenimento per i soli figli dell'importo di euro 450,00 mensili, oltre alle spese straordinarie in misura del 50%.
All'esito della prima udienza di comparizione, fallito il tentativo di conciliazione, il giudice delegato ha adottato quali provvedimenti temporanei e urgenti la conferma delle condizioni di separazione, ovvero l'affido condiviso dei minori ai genitori con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita paterno con possibilità di tenere con sé i figli per due pomeriggi a settimana e a weekend alternati con la madre e la previsione di un assegno di mantenimento di euro 450,00 mensili per i figli.
Nelle more del giudizio, è stata pronunciata sentenza non definitiva sullo status n. 100/2022 del 12.4.2022 e la causa, istruita documentalmente e mediante escussione di testi, all'esito dell'udienza del 5.2.2025 è stata trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni delle parti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente, si dà atto che è stata già pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti con sentenza n. 100/2022 del 12.4.2022 e che, dunque, la domanda in esame è stata già oggetto di decisione da parte del Collegio.
3 3. Venendo all'esame delle ulteriori domande articolate dalle parti, si ritiene di dover confermare il regime dell'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con il collocamento prevalente degli stessi presso la madre nell'abitazione di sua proprietà; non paiono, infatti, sussistere le ragioni per derogare il regime dell'affido condiviso quale regime da preferire in quanto, come da pacifica giurisprudenza di legittimità, idoneo a garantire il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.
Precisato che l'affidamento condiviso costituisce il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia e che la derogabilità dello stesso risulta possibile solo nel caso in cui la sua applicazione sia pregiudizievole per l'interesse del minore (v. da ultimo, Cassazione civile sez. I, 08/05/2024, n. 12474), nel caso in esame non sono emersi elementi da cui desumere un'effettiva incapacità genitoriale del resistente.
In particolare, dalla relazione in atti del Servizio Sociale del Comune di Luco dei Marsi datata 5.7.2023 è emerso come, in realtà, non si evidenzino particolari condizioni di disagio dei minori i quali, infatti, registrano un buon andamento scolastico (nonostante il temperamento esuberante del figlio minore ) pur avendo _2 manifestato, i minori, il desiderio di un miglioramento del rapporto tra i genitori, allo stato conflittuale.
Ciò posto, giova ricordare come, con riferimento alle decisioni da assumersi in tema di affidamento dei figli minori in ipotesi di separazione o divorzio della coppia, il giudice debba farsi guidare dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, tra i quali vi rientra certamente anche quello alla continuità, salvo ipotesi particolari, dei rapporti con entrambi i genitori e con la famiglia di origine di ciascuno di essi.
La regola dell'affidamento condiviso dei figli, come detto poc'anzi, è derogabile, dunque, solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (v. Cass. sent. n. 26587/2009).
Ritiene il Collegio che non si possa ravvisare detta carenza in capo al sig. amentando, anzi, la P_ ricorrente, un eccessivo ampliamento del diritto di visita inizialmente pattuito e nulla in punto di inadempimento all'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento né vale ad escludere il regime dell'affidamento condiviso la conflittualità tra i genitori posto che la mera conflittualità non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (v. Cass. sent. n. 6535/2019).
Nella fattispecie in esame tale grave pregiudizio non è stato né allegato, né provato, né appare desumibile dagli elementi in atti tanto da aver manifestato, entrambi i genitori, la volontà di intraprendere un percorso volto a migliorare il confronto tra di loro nell'interesse dei figli (v. relazione del Servizio Sociale del 5.7.2023).
4 Pertanto, va confermata la misura dell'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre.
4. Anche in punto di regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario si ritiene di dover confermare quanto statuito in fase di separazione, ovvero: “il padre potrà avere i figli con sé il lunedi ed il venerdi dopo la palestra con pernotto presso l'abitazione paterna per poi accompagnarli presso l'abitazione della madre il martedi ed il sabato prima della scuola. Egli, inoltre, li avrà per due weekend al mese alternandoli con la mamma. Nelle festività i genitori terranno i figli con loro alternandosi: il giorno 24 dicembre lo trascorreranno con il padre ed il giorno 25 con la madre ad anni alterni;
il giorno 31 dicembre con la madre ed il giorno 1 gennaio con il padre sempre ad anni alterni. I figli potranno, previo avviso ed accordo con l'altro genitore, trascorrere 15 giorni di ferie con ciascuno dei genitori fornendo notizie all'altro genitore e fatto sempre salvo il diritto di visita anche durante il periodo feriale”, fatti salvi gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e della necessità di una maggiore flessibilità relativamente al diritto di visita esercitato nei confronti della minore prossima R_ alla maggiore età.
Infine, deve precisarsi che dalla relazione del Servizio Sociale incaricato (che appare chiara ed esaustiva) non
è emersa un'effettiva necessità di disporre una consulenza tecnica volta ad accertare le capacità genitoriali di
, sebbene si auspichi una maggiore collaborazione tra le parti anche in ordine al metodo Controparte_1 educativo da impartire nei confronti dei minori.
5. Quanto all'ammontare dell'assegno di mantenimento da porre a carico del resistente, si ritiene opportuno, anche alla luce delle documentate condizioni economico – reddituali dei coniugi e dell'assenza di indici da cui desumere l'esistenza di redditi occulti da parte del resistente, confermare il quantum dell'assegno di mantenimento di euro 450,00 mensili, oltre rivalutazione secondo indici Istat, da versarsi alla resistente entro il cinque di ogni mese a cui deve aggiungersi la partecipazione, da parte di ciascun genitore, al 50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori secondo quanto statuito nel Protocollo d'intesa applicato in questo Tribunale.
6. Venendo, ora, all'esame della domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore della ricorrente, va precisato quanto segue.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 18287/18), il riconoscimento dell'assegno di divorzio, al quale deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa ex art. 5 comma 6 della L. n. 898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto dei criteri indicati nella prima parte della summenzionata norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia in ordine all'an che al quantum dell'assegno, in particolare alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, nonché della durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto.
5 Occorre, quindi, che sussista anzitutto uno squilibrio - economico patrimoniale tra i coniugi e, ai fini della spettanza dell'assegno in funzione perequativo-compensativa, che vi sia una riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune dando rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si
è impostata la relazione coniugale e la vita familiare.
Deve, quindi, verificarsi se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente e che a causa di tali scelte di vita familiare vi sia stata una rinuncia, da parte del coniuge economicamente più debole, ad occasioni professionali in considerazione del contributo esclusivo o prevalente fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge
Quanto all'onere probatorio, deve precisarsi che è l'istante a dover dimostrare sia la sussistenza di un apprezzabile squilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi sia la riconducibilità di tale squilibrio a scelte fatte in costanza del matrimonio (cfr., Cass., ord. n. 9144/23, Cass., sent. n. 23583/22, Cass., ord. n. 38362/21).
In assenza della prova del suesposto nesso causale, da accertare rigorosamente, l'assegno può essere giustificato solo da esigenze assistenziali nel caso in cui il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non possa procurarseli per ragioni oggettive anche per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico (cfr., Cass., sent. n. 35434/23, Cass., ord. n. 26520/24).
7. Tanto premesso, nel caso di specie deve escludersi che ricorrano i presupposti per il riconoscimento del richiesto assegno in funzione perequativo – compensativa.
Anzitutto, non è emersa, in atti, l'esistenza di un effettivo squilibrio economico – reddituale tra le situazioni economiche degli ex coniugi e, inoltre, non è stato neppure provato che, nel corso della vita matrimoniale pur se di lunga durata (dal 2006 al 2019, sebbene gli stessi fossero separati di fatto già prima), vi sia stata una scelta condivisa tra i coniugi in ordine alla ripartizione dei compiti all'interno della famiglia e dell'eventuale rinuncia, a causa di tale indirizzo familiare, ad eventuali opportunità lavorative da parte della posto Pt_1 che entrambi i coniugi comunque svolgevano attività lavorativa per la gestione dell'esercizio commerciale aperto in comune.
In altri termini, non vi è prova alcuna in ordine alla sussistenza, in costanza di matrimonio, di una situazione tale da precludere alla ricorrente effettivamente ogni utile attività lavorativa atteso, peraltro che comunque il mancato svolgimento dell'attività lavorativa nel corso della vita matrimoniale non ha eliso la possibilità, da parte sua, di ricercare attualmente un'occupazione lavorativa che la rende economicamente indipendente.
Esclusa quindi la ricorrenza della funzione più propriamente compensativa dell'assegno, deve rilevarsi che anche in chiave perequativa non è stato specificamente allegato e dimostrato quale sia stato il contributo alla formazione del patrimonio familiare o personale dell'ex coniuge prestato dall'ex coniuge richiedente l'assegno.
Deve, infine, escludersi la possibilità di riconoscere il richiesto assegno divorzile anche nella sua componente assistenziale non avendo, la richiedente, assolto al proprio onere di provare l'indisponibilità di mezzi adeguati
6 per vivere e l'impossibilità di procurarseli;
anzi, è pacifico e incontestato che la tutt'ora inserita nel Pt_1 mondo del lavoro e non sostiene spese per far fronte alle proprie esigenze abitative in quanto attualmente dimorante in immobile di sua esclusiva proprietà.
Conseguentemente, la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore della ricorrente non può trovare accoglimento.
8. Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 al valore medio per le fasi introduttiva e di studio e minimo per le restanti fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, così decide: Controparte_1
AFFIDA in modo condiviso i figli e ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso R_ _2 la madre;
REGOLAMENTA il diritto di visita del genitore non collocatario alle condizioni di cui in parte motiva;
PONE a carico di un assegno di mantenimento per i figli di euro 450,00 mensili Controparte_1 complessivi, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT, da versarsi alla ricorrente secondo le modalità statuite in separazione;
RIGETTA la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore della ricorrente;
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore del resistente che liquida in Parte_1 complessivi euro 5.261,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di consiglio del 7 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Paolo Lepidi Dott. Leopoldo Sciarrillo
7
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice est./rel. dott.ssa Martina DI FONZO Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1568/2020 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 7.12.2020 da:
(C.F. nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Guido Ponziani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano, via Mons. Bagnoli n. 155, giusta procura in calce al ricorso
- ricorrente -
Contro
(C.F. ), nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Maurizio Colaiacovo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Civitella Roveto, via Vigna
Vecchia, snc, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
- resistente – con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte ricorrente, come da memoria ex art 709 c.p.c. e successivi scritti difensivi: “Voglia l'On. Tribunale di
Avezzano, respinta ogni contraria istanza in quanto infondata in fatto ed in diritto, dichiarare immediatamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da con in data Parte_1 Controparte_1
14.08.2006.
Quindi, con successivo provvedimento e con sentenza definitiva stabilire le condizioni che di seguito si trascrivono
1. I figli minori e sono affidati esclusivamente alla madre;
Persona_1 Persona_2
1
2. I figli minori e continueranno a vivere collocati stabilmente Persona_1 Persona_2 presso la residenza della madre, in Luco dei Marsi (AQ) Via Boito n. 10;
3. Il diritto di visita per il padre potrà essere esercitato secondo le modalità che il Tribunale riterrà più opportune una volta verificata la effettiva capacità genitoriale del resistente anche a mezzo di CTU che sin d'ora si invoca.
Si propone la seguente ipotesi: a settimane alterne, il padre terrà con sé i figli dalle ore 15:00 del sabato fino alle 21.00 della domenica. Egli, inoltre li avrà nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 21,00 quando li riaccompagnerà a casa della madre. I minori trascorreranno con il padre o con la madre, ad anni alterni, le seguenti festività: Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1° Maggio, 15 Agosto, 1°
Novembre, 8 Dicembre, Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, 31 Dicembre e 1° gennaio;
per quanto attinente alle vacanze estive i genitori concorderanno, entro il 31 maggio di ogni anno, il periodo di giorni 15, anche non consecutivi, nei quali il padre terrà con sé i minori;
nei giorni della festa del papà e del compleanno di P_
, i figli resteranno in sua compagnia (anche nell'ipotesi in cui dette ricorrenze coincidano con un turno di
[...] cura della madre); allo stesso modo, i minori trascorreranno con la madre i giorni della festa della mamma e del compleanno (anche nell'ipotesi in cui tali giorni coincidano con un turno di cura del padre); e R_ _2 trascorreranno il loro compleanno con entrambi i genitori (a pranzo con uno ed a cena con l'altro), i quali concorderanno, di volta in volta, i tempi e le modalità.
4. corrisponderà a la somma di € 500,00 a titolo di assegno divorzile Controparte_1 Parte_1 la cui funzione è meglio illustrata nella narrativa del presente atto.
5. corrisponderà a la somma di € 600,00 per il mantenimento dei figli Controparte_1 Parte_1 oltre il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive secondo quanto stabilito dalle linee guida del CNF come già indicate nei precedenti scritti”.
Per parte resistente, come da comparsa di costituzione e di risposta: “Voglia l'On.le Tribunale di Avezzano, respingere integralmente le domande di parte ricorrente, infondate in fatto e diritto, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ecclesiastico, contratto da e in data Controparte_1 Parte_1
14.08.2006, alle condizioni in appresso riportate:
1. I figli minorenni, ed , sono affidati congiuntamente ai genitori con Persona_2 Persona_1 collocamento prevalente presso la casa coniugale assegnata alla madre;
2. Il padre potrà avere i figli con sé il lunedi ed il venerdi dopo la palestra con pernotto presso l'abitazione paterna per poi accompagnarli presso l'abitazione della madre il martedi ed il sabato prima della scuola. Egli, inoltre, li avrà per due weekend al mese alternandoli con la mamma. Nelle festività i genitori terranno i figli con loro alternandosi: il giorno 24 dicembre lo trascorreranno con il padre ed il giorno 25 con la madre ad anni alterni;
il giorno 31 dicembre con la madre ed il giorno 1 gennaio con il padre sempre ad anni alterni. I figli potranno, previo avviso ed accordo con l'altro genitore, trascorrere 15 giorni di ferie con ciascuno dei genitori fornendo notizie all'altro genitore e fatto sempre salvo il diritto di visita anche durante il periodo feriale.
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3. contribuirà a provvedere al mantenimento dei figli mediante la corresponsione della somma Controparte_1 di € 450,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come individuate dall'apposito protocollo di intesa in vigore presso il Tribunale di Avezzano.”
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FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 7.12.2020, ritualmente notificato al resistente unitamente al decreto di fissazione di udienza, , deducendo di aver contratto matrimonio concordatario con Parte_2
a Luco dei Marsi in data 12.8.2006, che dall'unione sono nati i figli - il 29.7.2007- Controparte_1 R_
e - il 09.2.2010- e che la coppia è separata dal 2018, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti _2 civili del matrimonio nonché disporsi l'affidamento esclusivo dei minori a lei, la regolamentazione del diritto di visita paterno previo accertamento della sua responsabilità genitoriale e per la previsione, a carico del resistente, di un assegno di mantenimento per i figli di euro 600,00 mensili e di un assegno divorzile di euro 500,00 mensili per lei, oltre al rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli in misura del 50% ciascuno.
A fondamento delle domande così articolate, ha dedotto che la coppia, separata dal 2019, non si è più riconciliata da tale data e che il resistente non sarebbe in grado di monitorare adeguatamente la prole durante i periodi di permanenza presso di lui, tanto da far passare loro svariato tempo nel bar da lui gestito ed esponendo i ragazzi a pericoli (quali, ad es. l'accesso ai coltelli da collezione tenuti dal padre o alla motocicletta di piccola cilindrata) ed ha, quindi, insistito per l'affidamento esclusivo dei minori a lei.
Si è costituito in giudizio il quale, pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio, ha insistito per l'adozione del regime dell'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre e per la previsione, a suo carico, di un assegno di mantenimento per i soli figli dell'importo di euro 450,00 mensili, oltre alle spese straordinarie in misura del 50%.
All'esito della prima udienza di comparizione, fallito il tentativo di conciliazione, il giudice delegato ha adottato quali provvedimenti temporanei e urgenti la conferma delle condizioni di separazione, ovvero l'affido condiviso dei minori ai genitori con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita paterno con possibilità di tenere con sé i figli per due pomeriggi a settimana e a weekend alternati con la madre e la previsione di un assegno di mantenimento di euro 450,00 mensili per i figli.
Nelle more del giudizio, è stata pronunciata sentenza non definitiva sullo status n. 100/2022 del 12.4.2022 e la causa, istruita documentalmente e mediante escussione di testi, all'esito dell'udienza del 5.2.2025 è stata trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni delle parti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente, si dà atto che è stata già pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti con sentenza n. 100/2022 del 12.4.2022 e che, dunque, la domanda in esame è stata già oggetto di decisione da parte del Collegio.
3 3. Venendo all'esame delle ulteriori domande articolate dalle parti, si ritiene di dover confermare il regime dell'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con il collocamento prevalente degli stessi presso la madre nell'abitazione di sua proprietà; non paiono, infatti, sussistere le ragioni per derogare il regime dell'affido condiviso quale regime da preferire in quanto, come da pacifica giurisprudenza di legittimità, idoneo a garantire il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.
Precisato che l'affidamento condiviso costituisce il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia e che la derogabilità dello stesso risulta possibile solo nel caso in cui la sua applicazione sia pregiudizievole per l'interesse del minore (v. da ultimo, Cassazione civile sez. I, 08/05/2024, n. 12474), nel caso in esame non sono emersi elementi da cui desumere un'effettiva incapacità genitoriale del resistente.
In particolare, dalla relazione in atti del Servizio Sociale del Comune di Luco dei Marsi datata 5.7.2023 è emerso come, in realtà, non si evidenzino particolari condizioni di disagio dei minori i quali, infatti, registrano un buon andamento scolastico (nonostante il temperamento esuberante del figlio minore ) pur avendo _2 manifestato, i minori, il desiderio di un miglioramento del rapporto tra i genitori, allo stato conflittuale.
Ciò posto, giova ricordare come, con riferimento alle decisioni da assumersi in tema di affidamento dei figli minori in ipotesi di separazione o divorzio della coppia, il giudice debba farsi guidare dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, tra i quali vi rientra certamente anche quello alla continuità, salvo ipotesi particolari, dei rapporti con entrambi i genitori e con la famiglia di origine di ciascuno di essi.
La regola dell'affidamento condiviso dei figli, come detto poc'anzi, è derogabile, dunque, solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (v. Cass. sent. n. 26587/2009).
Ritiene il Collegio che non si possa ravvisare detta carenza in capo al sig. amentando, anzi, la P_ ricorrente, un eccessivo ampliamento del diritto di visita inizialmente pattuito e nulla in punto di inadempimento all'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento né vale ad escludere il regime dell'affidamento condiviso la conflittualità tra i genitori posto che la mera conflittualità non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (v. Cass. sent. n. 6535/2019).
Nella fattispecie in esame tale grave pregiudizio non è stato né allegato, né provato, né appare desumibile dagli elementi in atti tanto da aver manifestato, entrambi i genitori, la volontà di intraprendere un percorso volto a migliorare il confronto tra di loro nell'interesse dei figli (v. relazione del Servizio Sociale del 5.7.2023).
4 Pertanto, va confermata la misura dell'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre.
4. Anche in punto di regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario si ritiene di dover confermare quanto statuito in fase di separazione, ovvero: “il padre potrà avere i figli con sé il lunedi ed il venerdi dopo la palestra con pernotto presso l'abitazione paterna per poi accompagnarli presso l'abitazione della madre il martedi ed il sabato prima della scuola. Egli, inoltre, li avrà per due weekend al mese alternandoli con la mamma. Nelle festività i genitori terranno i figli con loro alternandosi: il giorno 24 dicembre lo trascorreranno con il padre ed il giorno 25 con la madre ad anni alterni;
il giorno 31 dicembre con la madre ed il giorno 1 gennaio con il padre sempre ad anni alterni. I figli potranno, previo avviso ed accordo con l'altro genitore, trascorrere 15 giorni di ferie con ciascuno dei genitori fornendo notizie all'altro genitore e fatto sempre salvo il diritto di visita anche durante il periodo feriale”, fatti salvi gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e della necessità di una maggiore flessibilità relativamente al diritto di visita esercitato nei confronti della minore prossima R_ alla maggiore età.
Infine, deve precisarsi che dalla relazione del Servizio Sociale incaricato (che appare chiara ed esaustiva) non
è emersa un'effettiva necessità di disporre una consulenza tecnica volta ad accertare le capacità genitoriali di
, sebbene si auspichi una maggiore collaborazione tra le parti anche in ordine al metodo Controparte_1 educativo da impartire nei confronti dei minori.
5. Quanto all'ammontare dell'assegno di mantenimento da porre a carico del resistente, si ritiene opportuno, anche alla luce delle documentate condizioni economico – reddituali dei coniugi e dell'assenza di indici da cui desumere l'esistenza di redditi occulti da parte del resistente, confermare il quantum dell'assegno di mantenimento di euro 450,00 mensili, oltre rivalutazione secondo indici Istat, da versarsi alla resistente entro il cinque di ogni mese a cui deve aggiungersi la partecipazione, da parte di ciascun genitore, al 50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori secondo quanto statuito nel Protocollo d'intesa applicato in questo Tribunale.
6. Venendo, ora, all'esame della domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore della ricorrente, va precisato quanto segue.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 18287/18), il riconoscimento dell'assegno di divorzio, al quale deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa ex art. 5 comma 6 della L. n. 898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto dei criteri indicati nella prima parte della summenzionata norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia in ordine all'an che al quantum dell'assegno, in particolare alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, nonché della durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto.
5 Occorre, quindi, che sussista anzitutto uno squilibrio - economico patrimoniale tra i coniugi e, ai fini della spettanza dell'assegno in funzione perequativo-compensativa, che vi sia una riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune dando rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si
è impostata la relazione coniugale e la vita familiare.
Deve, quindi, verificarsi se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente e che a causa di tali scelte di vita familiare vi sia stata una rinuncia, da parte del coniuge economicamente più debole, ad occasioni professionali in considerazione del contributo esclusivo o prevalente fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge
Quanto all'onere probatorio, deve precisarsi che è l'istante a dover dimostrare sia la sussistenza di un apprezzabile squilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi sia la riconducibilità di tale squilibrio a scelte fatte in costanza del matrimonio (cfr., Cass., ord. n. 9144/23, Cass., sent. n. 23583/22, Cass., ord. n. 38362/21).
In assenza della prova del suesposto nesso causale, da accertare rigorosamente, l'assegno può essere giustificato solo da esigenze assistenziali nel caso in cui il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non possa procurarseli per ragioni oggettive anche per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico (cfr., Cass., sent. n. 35434/23, Cass., ord. n. 26520/24).
7. Tanto premesso, nel caso di specie deve escludersi che ricorrano i presupposti per il riconoscimento del richiesto assegno in funzione perequativo – compensativa.
Anzitutto, non è emersa, in atti, l'esistenza di un effettivo squilibrio economico – reddituale tra le situazioni economiche degli ex coniugi e, inoltre, non è stato neppure provato che, nel corso della vita matrimoniale pur se di lunga durata (dal 2006 al 2019, sebbene gli stessi fossero separati di fatto già prima), vi sia stata una scelta condivisa tra i coniugi in ordine alla ripartizione dei compiti all'interno della famiglia e dell'eventuale rinuncia, a causa di tale indirizzo familiare, ad eventuali opportunità lavorative da parte della posto Pt_1 che entrambi i coniugi comunque svolgevano attività lavorativa per la gestione dell'esercizio commerciale aperto in comune.
In altri termini, non vi è prova alcuna in ordine alla sussistenza, in costanza di matrimonio, di una situazione tale da precludere alla ricorrente effettivamente ogni utile attività lavorativa atteso, peraltro che comunque il mancato svolgimento dell'attività lavorativa nel corso della vita matrimoniale non ha eliso la possibilità, da parte sua, di ricercare attualmente un'occupazione lavorativa che la rende economicamente indipendente.
Esclusa quindi la ricorrenza della funzione più propriamente compensativa dell'assegno, deve rilevarsi che anche in chiave perequativa non è stato specificamente allegato e dimostrato quale sia stato il contributo alla formazione del patrimonio familiare o personale dell'ex coniuge prestato dall'ex coniuge richiedente l'assegno.
Deve, infine, escludersi la possibilità di riconoscere il richiesto assegno divorzile anche nella sua componente assistenziale non avendo, la richiedente, assolto al proprio onere di provare l'indisponibilità di mezzi adeguati
6 per vivere e l'impossibilità di procurarseli;
anzi, è pacifico e incontestato che la tutt'ora inserita nel Pt_1 mondo del lavoro e non sostiene spese per far fronte alle proprie esigenze abitative in quanto attualmente dimorante in immobile di sua esclusiva proprietà.
Conseguentemente, la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore della ricorrente non può trovare accoglimento.
8. Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 al valore medio per le fasi introduttiva e di studio e minimo per le restanti fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, così decide: Controparte_1
AFFIDA in modo condiviso i figli e ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso R_ _2 la madre;
REGOLAMENTA il diritto di visita del genitore non collocatario alle condizioni di cui in parte motiva;
PONE a carico di un assegno di mantenimento per i figli di euro 450,00 mensili Controparte_1 complessivi, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT, da versarsi alla ricorrente secondo le modalità statuite in separazione;
RIGETTA la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore della ricorrente;
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore del resistente che liquida in Parte_1 complessivi euro 5.261,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di consiglio del 7 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Paolo Lepidi Dott. Leopoldo Sciarrillo
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