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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 558/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MANES MYRIA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5798/2024 depositato il 23/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Alto Jonio Cosent - 94017400782
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 21984627 TRIBUTO CONSORT 2019
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING.PAGAMENTO n. 951727 TRIB.CONSORTILI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 131/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato nei termini di legge, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione di mancato pagamento n. 21984627, notificata in data 13.06.2024, da Area S.r.l., con la quale gli veniva intimato il pagamento della somma di Euro 126,07 a titolo di contributi consortili per gli anni 2018, 2019 e 2020, in relazione ad un fabbricato ad uso di civile abitazione sito in Corigliano-
Rossano. L'atto impugnato, fa seguito all'ingiunzione di pagamento n. 951727.
A sostegno del proprio ricorso, il contribuente ha dedotto i seguenti motivi:
1. violazione e falsa applicazione del R.D. n. 215/1933 e della L.R. Calabria n. 11/2003, come modificata dalla L.R. n. 7/2023. Il ricorrente, sostiene che nessun contributo sia dovuto, in quanto l'immobile di sua proprietà è una civile abitazione (cat. A/3) situata in zona urbanizzata, che non trae alcun beneficio diretto e specifico dall'attività del Consorzio. A tal fine, invoca la L.R. n. 7/2023, qualificandola come legge di interpretazione autentica , pertanto, retroattiva, la quale esclude espressamente dal novero dei contribuenti i proprietari di immobili in aree urbanizzate che non ricevono un beneficio diretto e specifico.
2. Violazione dell'art. 7, della L. n. 212/2000 e dell'art. 3, della L. n. 241/1990, per difetto di motivazione.
L'atto impugnato non espliciterebbe i criteri di calcolo del contributo ,né le opere di bonifica da cui sarebbe derivato il presunto beneficio.
3. Insussistenza del presupposto impositivo. Si contesta la mancanza di prova, a carico dell'ente impositore, del vantaggio fondiario specifico e diretto che l'immobile del ricorrente avrebbe conseguito per effetto delle opere consortili, requisito indefettibile per l'imposizione del contributo.
Il ricorrente ha, altresì, formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato ed ha concluso per l'annullamento dello stesso, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio Area S.r.l., la quale, con memoria di controdeduzioni, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività, sostenendo che le doglianze relative al merito della pretesa avrebbero dovute essere sollevate in sede di impugnazione degli atti presupposti (avviso di accertamento n. 15989204 ed ingiunzione di pagamento n. 951727), divenuti definitivi per mancata opposizione. Sempre in via preliminare, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle questioni di merito, essendo mera concessionaria della riscossione. Nel merito, ha contestato la fondatezza dei motivi di ricorso, negando la natura retroattiva della L.R. n. 7/2023 e affermando la piena legittimità e completezza motivazionale dell'atto impugnato. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso ed in subordine, l'accertamento dell'esclusiva responsabilità del Consorzio di Bonifica, con vittoria di spese.
Il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito .
All'udienza del 17.12.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente Area S.r.
l., in relazione alla pretesa definitività degli atti presupposti. Secondo un consolidato principio giurisprudenziale, l'onere di provare la corretta notificazione dell'atto impositivo presupposto, che costituisce il fondamento della pretesa tributaria, incombe sull'Amministrazione finanziaria e sul concessionario della riscossione. Nel caso di specie, a fronte della contestazione del ricorrente, le parti resistenti non hanno fornito in giudizio la prova della rituale e tempestiva notificazione degli atti prodromici, in particolare dell'avviso di accertamento e della successiva ingiunzione di pagamento, che avrebbero reso la pretesa creditoria definitiva e non più contestabile nel merito. La mancata prova della notifica di tali atti impedisce la formazione della preclusione processuale invocata dalla concessionaria, con la conseguenza che l'impugnazione della comunicazione di mancato pagamento, quale primo atto con cui il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa, consente la deduzione di vizi che attengono sia alla forma dell'atto che al merito del rapporto tributario. L'eccezione è, pertanto, respinta ed il ricorso ammissibile.
Nel merito, la doglianza principale del ricorrente, relativa all'insussistenza del presupposto impositivo, è fondata.
Il contributo di bonifica, pur avendo natura tributaria, è legittimamente imposto solo qualora l'immobile del contribuente sito nel perimetro consortile tragga un beneficio "diretto e specifico", dalle opere di bonifica eseguite dal Consorzio. Tale beneficio, non può essere presunto in via generale per la mera inclusione dell'immobile nel comprensorio, ma deve tradursi in un incremento di valore o in una maggiore utilità del fondo, la cui prova è a carico dell'ente impositore. Come affermato costantemente dalla Corte di Cassazione: "ai fini dell'obbligo della contribuzione a un consorzio di miglioramento fondiario non è sufficiente l'inclusione di un immobile nel perimetro consortile, ma è anche necessario che l'immobile stesso tragga vantaggio in maniera diretta dalle opere eseguite nel comprensorio, in modo tale che dette opere si traducano, in pratica, in una qualità del fondo" (cfr. Cass. Civ. S.U. 8960/96).
Nel caso di specie, il Consorzio di Bonifica, unico soggetto titolare del rapporto tributario ed unico in grado di fornire la prova del suddetto beneficio, è rimasto contumace, omettendo così di adempiere al proprio onere probatorio. Non è stato depositato alcun documento, quale il piano di classifica o il piano di riparto delle spese, idoneo a dimostrare l'esistenza di un vantaggio concreto, specifico e quantificabile per l'immobile del ricorrente, né sono state indicate le opere che avrebbero generato tale beneficio.
L'immobile in questione, peraltro, è una civile abitazione (categoria catastale A/3) pacificamente situata in area urbanizzata. Tale circostanza rende di per sé altamente improbabile, se non impossibile, che lo stesso possa aver tratto un beneficio fondiario diretto dalle opere di bonifica, tipicamente destinate al miglioramento di terreni agricoli o alla gestione idraulica di aree rurali.
A dirimere ogni dubbio interviene, inoltre, la Legge Regionale della Calabria 24 febbraio 2023, n.
7. Tale norma, modificando gli articoli 23 e 28 della L.R. n. 11/2003, ha stabilito che le parole "immobili extragricoli" "non si riferiscono alle aree urbanizzate ed edificabili che non ricevono un beneficio diretto e specifico". Questa Corte ritiene, in conformità con la finalità e la formulazione della norma, che essa abbia natura di interpretazione autentica, volta a chiarire la portata di una disposizione preesistente.
Come tale, essa esplica i suoi effetti retroattivamente, applicandosi anche ai rapporti sorti in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, quali quelli oggetto della presente controversia (anni 2018, 2019,
2020). La legge regionale, dunque, conferma normativamente l'esclusione dalla contribuzione consortile per immobili, come quello del ricorrente, che si trovano in aree urbanizzate e per i quali non sia stato dimostrato un beneficio diretto e specifico.
L'accoglimento del motivo di ricorso relativo all'insussistenza del presupposto impositivo, comporta l'assorbimento di ogni altra censura sollevata dal ricorrente.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e per l'effetto, l'atto impugnato deve essere annullato ,in quanto la pretesa creditoria in esso contenuta è infondata nel merito.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta. La condanna al pagamento delle spese va pronunciata nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, quale ente impositore e titolare sostanziale della pretesa illegittimamente avanzata e di Area S.r.l. in solido, avendo quest'ultima agito per la riscossione del credito e resistito in giudizio. Le spese sono distratte in favore del difensore del ricorrente, avv. Difensore_1, che ne ha fatto espressa richiesta dichiarandosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione 1, in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dell'Alto Jonio Cosentino, in persona del legale rappresentante p.t., in solido con Area S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in Euro
300,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge,con distrazione in favore dell'avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MANES MYRIA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5798/2024 depositato il 23/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Alto Jonio Cosent - 94017400782
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 21984627 TRIBUTO CONSORT 2019
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING.PAGAMENTO n. 951727 TRIB.CONSORTILI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 131/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato nei termini di legge, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione di mancato pagamento n. 21984627, notificata in data 13.06.2024, da Area S.r.l., con la quale gli veniva intimato il pagamento della somma di Euro 126,07 a titolo di contributi consortili per gli anni 2018, 2019 e 2020, in relazione ad un fabbricato ad uso di civile abitazione sito in Corigliano-
Rossano. L'atto impugnato, fa seguito all'ingiunzione di pagamento n. 951727.
A sostegno del proprio ricorso, il contribuente ha dedotto i seguenti motivi:
1. violazione e falsa applicazione del R.D. n. 215/1933 e della L.R. Calabria n. 11/2003, come modificata dalla L.R. n. 7/2023. Il ricorrente, sostiene che nessun contributo sia dovuto, in quanto l'immobile di sua proprietà è una civile abitazione (cat. A/3) situata in zona urbanizzata, che non trae alcun beneficio diretto e specifico dall'attività del Consorzio. A tal fine, invoca la L.R. n. 7/2023, qualificandola come legge di interpretazione autentica , pertanto, retroattiva, la quale esclude espressamente dal novero dei contribuenti i proprietari di immobili in aree urbanizzate che non ricevono un beneficio diretto e specifico.
2. Violazione dell'art. 7, della L. n. 212/2000 e dell'art. 3, della L. n. 241/1990, per difetto di motivazione.
L'atto impugnato non espliciterebbe i criteri di calcolo del contributo ,né le opere di bonifica da cui sarebbe derivato il presunto beneficio.
3. Insussistenza del presupposto impositivo. Si contesta la mancanza di prova, a carico dell'ente impositore, del vantaggio fondiario specifico e diretto che l'immobile del ricorrente avrebbe conseguito per effetto delle opere consortili, requisito indefettibile per l'imposizione del contributo.
Il ricorrente ha, altresì, formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato ed ha concluso per l'annullamento dello stesso, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio Area S.r.l., la quale, con memoria di controdeduzioni, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività, sostenendo che le doglianze relative al merito della pretesa avrebbero dovute essere sollevate in sede di impugnazione degli atti presupposti (avviso di accertamento n. 15989204 ed ingiunzione di pagamento n. 951727), divenuti definitivi per mancata opposizione. Sempre in via preliminare, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle questioni di merito, essendo mera concessionaria della riscossione. Nel merito, ha contestato la fondatezza dei motivi di ricorso, negando la natura retroattiva della L.R. n. 7/2023 e affermando la piena legittimità e completezza motivazionale dell'atto impugnato. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso ed in subordine, l'accertamento dell'esclusiva responsabilità del Consorzio di Bonifica, con vittoria di spese.
Il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito .
All'udienza del 17.12.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente Area S.r.
l., in relazione alla pretesa definitività degli atti presupposti. Secondo un consolidato principio giurisprudenziale, l'onere di provare la corretta notificazione dell'atto impositivo presupposto, che costituisce il fondamento della pretesa tributaria, incombe sull'Amministrazione finanziaria e sul concessionario della riscossione. Nel caso di specie, a fronte della contestazione del ricorrente, le parti resistenti non hanno fornito in giudizio la prova della rituale e tempestiva notificazione degli atti prodromici, in particolare dell'avviso di accertamento e della successiva ingiunzione di pagamento, che avrebbero reso la pretesa creditoria definitiva e non più contestabile nel merito. La mancata prova della notifica di tali atti impedisce la formazione della preclusione processuale invocata dalla concessionaria, con la conseguenza che l'impugnazione della comunicazione di mancato pagamento, quale primo atto con cui il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa, consente la deduzione di vizi che attengono sia alla forma dell'atto che al merito del rapporto tributario. L'eccezione è, pertanto, respinta ed il ricorso ammissibile.
Nel merito, la doglianza principale del ricorrente, relativa all'insussistenza del presupposto impositivo, è fondata.
Il contributo di bonifica, pur avendo natura tributaria, è legittimamente imposto solo qualora l'immobile del contribuente sito nel perimetro consortile tragga un beneficio "diretto e specifico", dalle opere di bonifica eseguite dal Consorzio. Tale beneficio, non può essere presunto in via generale per la mera inclusione dell'immobile nel comprensorio, ma deve tradursi in un incremento di valore o in una maggiore utilità del fondo, la cui prova è a carico dell'ente impositore. Come affermato costantemente dalla Corte di Cassazione: "ai fini dell'obbligo della contribuzione a un consorzio di miglioramento fondiario non è sufficiente l'inclusione di un immobile nel perimetro consortile, ma è anche necessario che l'immobile stesso tragga vantaggio in maniera diretta dalle opere eseguite nel comprensorio, in modo tale che dette opere si traducano, in pratica, in una qualità del fondo" (cfr. Cass. Civ. S.U. 8960/96).
Nel caso di specie, il Consorzio di Bonifica, unico soggetto titolare del rapporto tributario ed unico in grado di fornire la prova del suddetto beneficio, è rimasto contumace, omettendo così di adempiere al proprio onere probatorio. Non è stato depositato alcun documento, quale il piano di classifica o il piano di riparto delle spese, idoneo a dimostrare l'esistenza di un vantaggio concreto, specifico e quantificabile per l'immobile del ricorrente, né sono state indicate le opere che avrebbero generato tale beneficio.
L'immobile in questione, peraltro, è una civile abitazione (categoria catastale A/3) pacificamente situata in area urbanizzata. Tale circostanza rende di per sé altamente improbabile, se non impossibile, che lo stesso possa aver tratto un beneficio fondiario diretto dalle opere di bonifica, tipicamente destinate al miglioramento di terreni agricoli o alla gestione idraulica di aree rurali.
A dirimere ogni dubbio interviene, inoltre, la Legge Regionale della Calabria 24 febbraio 2023, n.
7. Tale norma, modificando gli articoli 23 e 28 della L.R. n. 11/2003, ha stabilito che le parole "immobili extragricoli" "non si riferiscono alle aree urbanizzate ed edificabili che non ricevono un beneficio diretto e specifico". Questa Corte ritiene, in conformità con la finalità e la formulazione della norma, che essa abbia natura di interpretazione autentica, volta a chiarire la portata di una disposizione preesistente.
Come tale, essa esplica i suoi effetti retroattivamente, applicandosi anche ai rapporti sorti in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, quali quelli oggetto della presente controversia (anni 2018, 2019,
2020). La legge regionale, dunque, conferma normativamente l'esclusione dalla contribuzione consortile per immobili, come quello del ricorrente, che si trovano in aree urbanizzate e per i quali non sia stato dimostrato un beneficio diretto e specifico.
L'accoglimento del motivo di ricorso relativo all'insussistenza del presupposto impositivo, comporta l'assorbimento di ogni altra censura sollevata dal ricorrente.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e per l'effetto, l'atto impugnato deve essere annullato ,in quanto la pretesa creditoria in esso contenuta è infondata nel merito.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta. La condanna al pagamento delle spese va pronunciata nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, quale ente impositore e titolare sostanziale della pretesa illegittimamente avanzata e di Area S.r.l. in solido, avendo quest'ultima agito per la riscossione del credito e resistito in giudizio. Le spese sono distratte in favore del difensore del ricorrente, avv. Difensore_1, che ne ha fatto espressa richiesta dichiarandosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione 1, in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dell'Alto Jonio Cosentino, in persona del legale rappresentante p.t., in solido con Area S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in Euro
300,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge,con distrazione in favore dell'avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario.