Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 558
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Accolto
    Insussistenza del presupposto impositivo

    La Corte ha ritenuto fondata la doglianza, poiché il Consorzio non ha provato il beneficio diretto e specifico per l'immobile. La legge regionale n. 7/2023, interpretativa e retroattiva, esclude tali immobili dalla contribuzione.

  • Accolto
    Difetto di motivazione

    La Corte ha assorbito tale censura in seguito all'accoglimento del motivo principale relativo all'insussistenza del presupposto impositivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 558
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 558
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo