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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/02/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale composto dai signori magistrati:
dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore dr.ssa Federica Peluso Giudice
nel procedimento r.g. n. 2725/2024
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1
codice fiscale , difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. C.F._1
Annalisa Nicotera ed elettivamente domiciliata in AR (NA) al C.so
Umberto I n.392/d, presso lo studio di questi;
RICORRENTE
CONTRO nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
difeso e rappresentato in giudizio dagli Avv.ti C.F._2
Mariaconcetta Della Gala e Giuseppe Rachiglio ed elettivamente domiciliato in
AR (NA) al C.so Umberto I n. 507, presso lo studio di questi;
RESISTENTE
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Nola
INTERVENIENTE NECESSARIO
Sulle CONCLUSIONI di cui alle note ex art. 127 c.p.c. pervenute in sostituzione dell'udienza del 10.02.2025 ha emesso la seguente
1 SENTENZA
La presente controversia ha ad oggetto la modifica della regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti del minore nato a [...] il Persona_1
30.03.2012 dalla relazione di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe, già disciplinata da codesto Tribunale giusta decreto n. 3003/2022 del 05.10.2022.
Tali nuovi accordi, sulla scorte di una ripresa costante dei rapporti madre – figlio, prevedono, in luogo dell'affido esclusivo al padre:
A) affido condiviso del minore con collocazione presso i nonni R_
paterni;
B) impegno delle parti a che le decisioni più importanti nell'interesse del figlio relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso;
C) impegno delle parti ad informarsi reciprocamente circa tutte le questioni relative al figlio;
D) accordo tra le parti per cui entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
E) accordo tra le parti per cui i nonni paterni collaboreranno nelle attività scolastiche ed extrascolastiche del minore (accompagnarlo a R_
scuola, accompagnarlo agli Scout, a visite mediche etc.) quando il sig.
è impossibilitato;
CP_1
F) disciplina del diritto di visita materno così regolamentato: la sig.ra Pt_1
potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni qualvolta riesca a R_
venire in Campania con pernotto con il figlio presso il domicilio che la stessa comunicherà di volta in volta, in ogni caso almeno due volte al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica entro le ore 21.00; il minore trascorrerà con i genitori le festività seguendo il rito R_ dell'alternanza ovvero 24,25 e 26 dicembre con un genitore e 31, primo e
6 gennaio con l'altro genitore rispettando sempre gli impegni scolastici e ludici del minore;
così per le festività Pasquali seguiranno il rito dell'alternanza Pasqua con un genitore e Domenica delle Palme con
2 l'altro; i giorni festivi 25 aprile, primo maggio, due giugno, primo novembre e otto dicembre seguiranno il rito dell'alternanza; per quanto riguarda il periodo estivo il minore trascorrerà con la madre un periodo continuativo di 15 giorni da concordarsi secondo le disponibilità di entrambi i genitori entro il 31 maggio;
Festa della Mamma e del Papà il minore trascorrerà l'intera giornata con il genitore;
compleanni ed onomastico del minore seguiranno il rito dell'alternanza a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro;
G) accordo tra le parti per cui il minore potrà raggiungere la casa materna sita in via Giotto da Bondone n.55 in Laterina Pergine Valdarno concordando tali visite con il padre ed accompagnato dai nonni materni, oppure sempre previo accordo con il padre, quando la madre andrà a prenderlo presso il domicilio della nonna paterna riaccompagnandolo dopo il periodo di visita, compatibilmente con le attività scolastiche del minore;
H) accordo tra le parti per cui la sig.ra verserà al sig. la somma Pt_1 CP_1
di euro 200,00 mensili per il mantenimento del minore da versare entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico o vaglia postale con indicizzazione annuale
ISTAT con contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie a favore del figlio (mediche, scolastiche, parascolastiche, sportive e vestiario) previamente concordate e documentate se anticipate e secondo il
Protocollo approvato dal Tribunale di Nola;
I) accordo tra le parti per cui il sig. percepirà per l'intero l'importo CP_1 dell'assegno unico e/o altri sussidi che lo Stato italiano disporrà in favore dei minori;
J) accordo tra il sig. e la Sig.ra nel lasciare libero il minore CP_1 Pt_1
di poter scegliere anche giorni diversi da trascorrere con la madre R_
e se vuole, sempre in libertà, trascorrere giorni con i nonni R_
materni, sempre nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi del minore;
K) rinuncia ad opera delle parti, soddisfatte dalle predette condizioni, agli atti ed alle azioni del relativo giudizio;
L) Spese di lite compensate.
Orbene, ritiene il collegio che i predetti accordi siano conformi agli interessi del minore. Ne deriva che i rapporti tra i genitori ed il minore saranno regolati da tali pattuizioni che il tribunale fa proprie.
3 La natura del giudizio volto alla regolamentazione dell'interesse del minore e le conclusioni congiunte consentono di compensare integralmente le spese di lite.
PQM
1. Affida in via condivisa il minore ad entrambi i genitori con R_
collocazione presso i nonni paterni;
2. prende atto dell'impegno delle parti ad informarsi reciprocamente circa tutte le questioni relative al figlio;
3. ciascun genitore avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
4. prende atto dell'accordo tra le parti per cui i nonni paterni collaboreranno nelle attività scolastiche ed extrascolastiche del minore R_
(accompagnarlo a scuola, accompagnarlo agli Scout, a visite mediche etc.) quando il sig. è impossibilitato;
CP_1
5. disciplina del diritto di visita materno come in parte motiva;
6. prende atto dell'accordo tra le parti per cui il minore potrà raggiungere la casa materna sita in via Giotto da Bondone n.55 in Laterina Pergine
Valdarno concordando tali visite con il padre ed accompagnato dai nonni materni, oppure sempre previo accordo con il padre, quando la madre andrà a prenderlo presso il domicilio della nonna paterna riaccompagnandolo dopo il periodo di visita, compatibilmente con le attività scolastiche del minore;
7. pone a carico della sig.ra l'obbligo di versare al sig. la Pt_1 CP_1
somma di euro 200,00 mensili, rivalutabili annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, per il mantenimento del minore entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico o vaglia postale;
8. pone a carico della sig.ra l'obbligo di contribuire, nella misura del Pt_1
50%, alle spese straordinarie a favore del figlio (mediche, scolastiche, parascolastiche, sportive e vestiario) previamente concordate, e documentate se anticipate, come individuate e regolamentate in conformità al protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021;
9. prende atto dell'accordo tra le parti per cui il sig. percepirà per CP_1
l'intero l'importo dell'assegno unico e/o altri sussidi che lo Stato italiano
4 disporrà in favore dei minori;
10. prende atto dell'accordo tra il sig. e la Sig.ra nel lasciare CP_1 Pt_1
libero il minore di poter scegliere anche giorni diversi da R_
trascorrere con la madre e se vuole, sempre in libertà, trascorrere R_
giorni con i nonni materni, sempre nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi del minore;
11. compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 11.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
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