Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/06/2025, n. 1907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1907 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 815 /2019
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 09/06/2025 ; tenuto conto che con decreto del 26.5.2025 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate dai difensori delle parti che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 815/2019 R.G., avente ad oggetto: indennizzo assicurativo, vertente tra
nata il [...] a [...] e residente in [...]n. 12 a Parte_1
Pietravairano (CE), in proprio e in qualità di erede di nato il [...] a [...] Persona_1
e deceduto in data 07.08.2016 a Formicola (CE), rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv.
Bartolomeo Spaziano, ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Via Volturno n. 93 a Vairano PA
(CE) (PEC: FAX: 0823/644762; Email_1
Parte attrice
E
in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in Via Tolmezzo Controparte_1
n. 15 – 20132 Milano, rappresentata e difesa dall'Avv. GA TO (C.F. , C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Corso Trieste n. 41, Caserta (CE) (PEC
FAX: 0823.322668). Email_2
Parte convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n.
69.
2. Va dichiarato estinto il giudizio (art. 306 c.p.c.).
Il procuratore di parte attrice, munito del relativo potere, nell'atto depositato il 06.06.2025, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio.
Ex art. 306 comma 1 c.p.c. la rinuncia deve essere accettata dalle parti costituite e l'accettazione delle altre parti è parimenti presente in atti;
tuttavia, la rinuncia della è accompagnata dalla CP_2 declaratoria di liquidazione delle spese di lite, mentre quella della attrice nulla contiene in ordine alla richiesta di liquidazione delle spese ai sensi del quarto comma dell'art. 306 cit. Il quarto comma dell'art. 306 c.p.c. prevede, infatti, che Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile.
Va, dunque, dichiarato estinto il giudizio.
3. Le spese vanno pertanto poste a carico della parte rinunciante e sono liquidate come in dispositivo in considerazione del valore della lite e della effettiva attività espletata.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara estinto il giudizio;
2. pone a carico di parte attrice le spese di lite sostenute dalla convenuta che liquida in complessivi €
2.540,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 9 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo