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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/07/2025, n. 4479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4479 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
PINTO dott. Diego Presidente
COLOGNESI dott. ENRICO Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere Relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al N 5401/2021 posta in deliberazione all'udienza del 28 maggio 2025
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al N.R.G. 5401/2021, promosso da:
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.Paolo Borroni
Contro
in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Luisa Acciari e Guido Saleppichi in
Viterbo.
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Viterbo, Sezione
Civile, n. 299/2021, R.G. n. 2425/2017, pubblicata il 04.03.2021 e non notificata.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data
01.09.2017, il conveniva in giudizio al Controparte_1 Parte_1 fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 703/2017, emesso dal Tribunale di Viterbo in data 19.06.2017, avente ad oggetto la somma di € 300.728,76, oltre interessi e spese. La somma richiesta da si fondava su Parte_1 fatture nn. 18 e 19 del 20.12.2016, relative a lavori eseguiti in virtù di due contratti d'appalto del 31.08.2010 (restauro "Palazzo Chigi") e del 31.01.2012 (recupero e risanamento abitazioni centro storico di . CP_1
Il eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per inesigibilità del Controparte_1 credito, in quanto le fatture erano state predisposte in forma cartacea e mai presentate al protocollo comunale, rendendole non ricevibili dalla Pubblica
Amministrazione ai sensi dell'art. 1, co. 210, L. 244/2007. Nel merito, il CP_1 sosteneva il regolare adempimento di entrambi i rapporti contrattuali, con somme risultanti dai rispettivi certificati di regolare esecuzione dei lavori, sottoscritti senza riserve da Parte_1
costituitasi in giudizio, contestava le deduzioni avversarie, Parte_1 rilevando l'infondatezza dell'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo e imputando il credito rivendicato al mancato pagamento di ulteriori spese sostenute per il completamento dei lavori (opere di elevata specializzazione per € 80.371,82 e €
68.885,14) e oneri finanziari per interruzione lavori e ritardi nei pagamenti (€
43.992,73 e € 58.949,30). Chiedeva la provvisoria esecutività e la conferma del decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 299/2021, ha accolto l'opposizione del e revocato il decreto ingiuntivo n. 703/2017, condannando Controparte_1 al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Avverso tale sentenza, ha proposto appello, affidandosi ai Parte_1 seguenti motivi:
1. Errore in judicando, inesistenza e/o difetto e/o carenza di motivazione.
Erronea omessa valutazione di circostanze decisive. L'appellante ha dedotto l'inesistenza, il difetto o la carenza di motivazione della sentenza di primo grado, nonché l'omessa o erronea valutazione di circostanze che sarebbero state decisive per la risoluzione della controversia. La Corte rileva che la sentenza impugnata, esaminando attentamente gli atti e le allegazioni delle parti, ha fornito una motivazione chiara, esaustiva e logicamente coerente in relazione a tutti i punti essenziali della controversia. In particolare, il Tribunale di Viterbo ha fondato la propria decisione su due pilastri fondamentali:
Irregolarità delle fatture: Il Giudice di prime cure ha correttamente rilevato che le fatture poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo (nn. 18
e 19 del 20.12.2016) erano state emesse in formato cartaceo e mai protocollate dal Ha ritenuto tale circostanza decisiva ai Controparte_1 fini dell'inesigibilità del credito azionato in via monitoria, richiamando l'art. 1, comma 210, della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), il quale, già all'epoca dei fatti, prevedeva l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di non accettare fatture emesse o trasmesse in formato cartaceo. Tale previsione normativa mira a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e la regolarità della spesa pubblica, escludendo, di fatto, la validità e l'esigibilità di crediti non documentati secondo le modalità prescritte per le transazioni con enti pubblici. L'appellante non ha fornito argomentazioni idonee a superare tale preclusione normativa, né ha dimostrato l'esistenza di un titolo valido e esigibile al di là della formalità delle fatture contestate.
Assenza di prova del credito aggiuntivo: La sentenza ha altresì evidenziato l'assoluta carenza di prova in merito all'esistenza e all'ammontare dei pretesi maggiori oneri e dei costi aggiuntivi reclamati da Parte_1
L'appellante si è limitata ad allegazioni generiche circa "opere di elevata specializzazione" e "oneri finanziari per interruzione lavori e ritardi", senza fornire adeguata documentazione o allegazioni specifiche che consentissero di verificare l'an e il quantum di tali pretese, né il loro collegamento causale con le condotte del La motivazione del Tribunale, pertanto, non CP_1 risulta né assente, né difettosa, né carente, avendo affrontato e risolto le questioni poste nel rispetto dei canoni ermeneutici e delle norme processuali applicabili. Per le ragioni esposte, il motivo di appello è infondato e va rigettato.
2. Erroneo riferimento alla decadenza e/o dalla mancata esplicitazione delle riserve apposte nel registro di contabilità.
Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la statuizione del Tribunale in merito alla decadenza dalla possibilità di far valere maggiori pretese economiche, a causa della mancata o insufficiente esplicitazione delle riserve nel registro di contabilità o nei certificati di regolare esecuzione dei lavori. La Corte condivide pienamente l'impianto motivazionale del primo Giudice. In materia di appalti pubblici, il regime delle riserve è di stretta osservanza e risponde all'esigenza primaria della Pubblica Amministrazione di avere un quadro certo e trasparente dei costi dell'opera. La legislazione in materia di contratti pubblici (applicabile ratione temporis) e le clausole contrattuali prevedono specifici oneri per l'appaltatore che intenda avanzare pretese per fatti idonei a produrre un incremento dei costi o una variazione delle condizioni contrattuali. Tali oneri includono la tempestiva e specifica formulazione delle riserve sul registro di contabilità o, in assenza, in altri atti formali, con la precisa quantificazione dei danni o dei maggiori oneri richiesti e l'indicazione delle ragioni che li giustificano.
Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dal Tribunale e come emerge dalla documentazione prodotta (in particolare i "certificati di regolare esecuzione dei lavori"), ha sottoscritto tali certificati senza apporre Parte_1 alcuna riserva o, comunque, senza esplicitare in modo congruo e specifico le pretese economiche ora avanzate. La sottoscrizione senza riserve dei documenti contabili finali, quali i certificati di regolare esecuzione, preclude la possibilità di formulare in un momento successivo pretese economiche non formalizzate tempestivamente secondo le procedure contrattuali e legislative. Eventuali variazioni in corso d'opera, pur potendo essere state eseguite, non generano automaticamente un diritto al compenso aggiuntivo se non sono state preventivamente autorizzate dalla stazione appaltante e, in ogni caso, se non sono state oggetto di riserva formalmente apposta nei modi previsti per legge e per contratto. Pertanto, il Tribunale ha correttamente applicato i principi di decadenza derivanti dalla disciplina delle riserve negli appalti pubblici, non ravvisando alcun erroneo riferimento a tale istituto. Il motivo di appello è pertanto infondato.
3. Erronea e/o Omessa ammissione dei mezzi istruttori così come articolati nella memoria ex articolo 183 VI comma n. 2 cpc telematica depositata. Prova in re ipsa. Violazione dell'articolo 210 cpc e omessa concessione della CTU tecnico-contabile.
Con il terzo motivo, l'appellante ha lamentato l'erronea e/o omessa ammissione dei mezzi istruttori richiesti, in particolare la prova per testi e l'espletamento di una
Consulenza Tecnica d'Ufficio tecnico-contabile, nonché la violazione dell'art. 210
c.p.c. . La Corte ritiene che il Giudice di primo grado abbia legittimamente esercitato il proprio potere discrezionale in materia istruttoria, ai sensi dell'art. 187
c.p.c., rigettando le richieste probatorie di parte appellante.
Sull'omessa ammissione di CTU: La richiesta di CTU non può avere carattere meramente esplorativo, bensì deve tendere all'accertamento di fatti specifici che la parte interessata non sia stata in grado di provare con mezzi ordinari o che richiedano particolari conoscenze tecniche. Nel caso di specie, ha richiesto una CTU per accertare l'esistenza e Parte_1
l'ammontare dei maggiori oneri e delle opere di elevata specializzazione.
Tuttavia, come già evidenziato, l'appellante non ha fornito un'allegazione sufficientemente specifica e supportata da un principio di prova in ordine all'effettiva esecuzione di tali opere aggiuntive e al loro valore, né ha dimostrato l'autorizzazione o la necessaria validazione da parte della stazione appaltante per le varianti. Una CTU, in tale contesto, si sarebbe tradotta in una indagine esplorativa, volta a sopperire alla totale carenza di prova in ordine ai fatti costitutivi della pretesa creditoria, e non a verificare aspetti tecnici di fatti già provati o allegati con adeguata precisione.
Sull'omessa ammissione di prova per testi e violazione art. 210 c.p.c.:
Analoga considerazione vale per la prova per testi. I capitoli di prova articolati da miravano a dimostrare circostanze che, per la loro Parte_1 natura (es. oneri finanziari, costi aggiuntivi di opere) o per la necessità di documentazione formale (es. varianti in appalti pubblici), non potevano essere validamente provate per testimoni, o per le quali la prova documentale era imprescindibile e preminente. Parimenti, l'art. 210 c.p.c. consente l'ordine di esibizione di documenti specifici e determinati, che si trovino nella disponibilità di controparte, solo se la parte richiedente non possa procurarseli altrimenti e se tali documenti siano necessari per la decisione della causa. Anche in questo caso, la richiesta di esibizione non è apparsa sufficientemente specifica né indispensabile a fronte delle carenze probatorie già rilevate. In conclusione, il Tribunale ha correttamente valutato che le richieste istruttorie non avrebbero potuto colmare il difetto di prova dei fatti costitutivi del credito azionato, in quanto le pretese economiche erano prive di adeguato fondamento documentale e non risultavano conformi alla disciplina degli appalti pubblici in tema di riserve e varianti. Il motivo di appello è, pertanto, integralmente infondato.
Per tutte le motivazioni esposte, i motivi di appello non meritano accoglimento, in quanto le doglianze sollevate dall'appellante non scalfiscono la correttezza e la fondatezza della sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenendo conto del valore della controversia ( € 300.728,00) precisandosi che anche il contributo unificato è stato inesattamente dichiarato e versato come causa di valore indeterminabile .
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Viterbo, Parte_1
Sezione Civile, n. 299/2021, R.G. n. 2425/2017, pubblicata il 04.03.2021, così provvede:
1. RIGETTA l'appello principale proposto da e, per Parte_1
l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
2. CONDANNA al pagamento delle spese del presente Parte_1 grado di giudizio in favore del liquidate in € 11.700,00 Controparte_1 oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e che il contributo unificato è stato dichiarato e versato in misura insufficiente..
Così deciso in Roma 14 luglio 2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
PINTO dott. Diego Presidente
COLOGNESI dott. ENRICO Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere Relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al N 5401/2021 posta in deliberazione all'udienza del 28 maggio 2025
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al N.R.G. 5401/2021, promosso da:
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.Paolo Borroni
Contro
in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Luisa Acciari e Guido Saleppichi in
Viterbo.
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Viterbo, Sezione
Civile, n. 299/2021, R.G. n. 2425/2017, pubblicata il 04.03.2021 e non notificata.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data
01.09.2017, il conveniva in giudizio al Controparte_1 Parte_1 fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 703/2017, emesso dal Tribunale di Viterbo in data 19.06.2017, avente ad oggetto la somma di € 300.728,76, oltre interessi e spese. La somma richiesta da si fondava su Parte_1 fatture nn. 18 e 19 del 20.12.2016, relative a lavori eseguiti in virtù di due contratti d'appalto del 31.08.2010 (restauro "Palazzo Chigi") e del 31.01.2012 (recupero e risanamento abitazioni centro storico di . CP_1
Il eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per inesigibilità del Controparte_1 credito, in quanto le fatture erano state predisposte in forma cartacea e mai presentate al protocollo comunale, rendendole non ricevibili dalla Pubblica
Amministrazione ai sensi dell'art. 1, co. 210, L. 244/2007. Nel merito, il CP_1 sosteneva il regolare adempimento di entrambi i rapporti contrattuali, con somme risultanti dai rispettivi certificati di regolare esecuzione dei lavori, sottoscritti senza riserve da Parte_1
costituitasi in giudizio, contestava le deduzioni avversarie, Parte_1 rilevando l'infondatezza dell'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo e imputando il credito rivendicato al mancato pagamento di ulteriori spese sostenute per il completamento dei lavori (opere di elevata specializzazione per € 80.371,82 e €
68.885,14) e oneri finanziari per interruzione lavori e ritardi nei pagamenti (€
43.992,73 e € 58.949,30). Chiedeva la provvisoria esecutività e la conferma del decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 299/2021, ha accolto l'opposizione del e revocato il decreto ingiuntivo n. 703/2017, condannando Controparte_1 al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Avverso tale sentenza, ha proposto appello, affidandosi ai Parte_1 seguenti motivi:
1. Errore in judicando, inesistenza e/o difetto e/o carenza di motivazione.
Erronea omessa valutazione di circostanze decisive. L'appellante ha dedotto l'inesistenza, il difetto o la carenza di motivazione della sentenza di primo grado, nonché l'omessa o erronea valutazione di circostanze che sarebbero state decisive per la risoluzione della controversia. La Corte rileva che la sentenza impugnata, esaminando attentamente gli atti e le allegazioni delle parti, ha fornito una motivazione chiara, esaustiva e logicamente coerente in relazione a tutti i punti essenziali della controversia. In particolare, il Tribunale di Viterbo ha fondato la propria decisione su due pilastri fondamentali:
Irregolarità delle fatture: Il Giudice di prime cure ha correttamente rilevato che le fatture poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo (nn. 18
e 19 del 20.12.2016) erano state emesse in formato cartaceo e mai protocollate dal Ha ritenuto tale circostanza decisiva ai Controparte_1 fini dell'inesigibilità del credito azionato in via monitoria, richiamando l'art. 1, comma 210, della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), il quale, già all'epoca dei fatti, prevedeva l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di non accettare fatture emesse o trasmesse in formato cartaceo. Tale previsione normativa mira a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e la regolarità della spesa pubblica, escludendo, di fatto, la validità e l'esigibilità di crediti non documentati secondo le modalità prescritte per le transazioni con enti pubblici. L'appellante non ha fornito argomentazioni idonee a superare tale preclusione normativa, né ha dimostrato l'esistenza di un titolo valido e esigibile al di là della formalità delle fatture contestate.
Assenza di prova del credito aggiuntivo: La sentenza ha altresì evidenziato l'assoluta carenza di prova in merito all'esistenza e all'ammontare dei pretesi maggiori oneri e dei costi aggiuntivi reclamati da Parte_1
L'appellante si è limitata ad allegazioni generiche circa "opere di elevata specializzazione" e "oneri finanziari per interruzione lavori e ritardi", senza fornire adeguata documentazione o allegazioni specifiche che consentissero di verificare l'an e il quantum di tali pretese, né il loro collegamento causale con le condotte del La motivazione del Tribunale, pertanto, non CP_1 risulta né assente, né difettosa, né carente, avendo affrontato e risolto le questioni poste nel rispetto dei canoni ermeneutici e delle norme processuali applicabili. Per le ragioni esposte, il motivo di appello è infondato e va rigettato.
2. Erroneo riferimento alla decadenza e/o dalla mancata esplicitazione delle riserve apposte nel registro di contabilità.
Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la statuizione del Tribunale in merito alla decadenza dalla possibilità di far valere maggiori pretese economiche, a causa della mancata o insufficiente esplicitazione delle riserve nel registro di contabilità o nei certificati di regolare esecuzione dei lavori. La Corte condivide pienamente l'impianto motivazionale del primo Giudice. In materia di appalti pubblici, il regime delle riserve è di stretta osservanza e risponde all'esigenza primaria della Pubblica Amministrazione di avere un quadro certo e trasparente dei costi dell'opera. La legislazione in materia di contratti pubblici (applicabile ratione temporis) e le clausole contrattuali prevedono specifici oneri per l'appaltatore che intenda avanzare pretese per fatti idonei a produrre un incremento dei costi o una variazione delle condizioni contrattuali. Tali oneri includono la tempestiva e specifica formulazione delle riserve sul registro di contabilità o, in assenza, in altri atti formali, con la precisa quantificazione dei danni o dei maggiori oneri richiesti e l'indicazione delle ragioni che li giustificano.
Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dal Tribunale e come emerge dalla documentazione prodotta (in particolare i "certificati di regolare esecuzione dei lavori"), ha sottoscritto tali certificati senza apporre Parte_1 alcuna riserva o, comunque, senza esplicitare in modo congruo e specifico le pretese economiche ora avanzate. La sottoscrizione senza riserve dei documenti contabili finali, quali i certificati di regolare esecuzione, preclude la possibilità di formulare in un momento successivo pretese economiche non formalizzate tempestivamente secondo le procedure contrattuali e legislative. Eventuali variazioni in corso d'opera, pur potendo essere state eseguite, non generano automaticamente un diritto al compenso aggiuntivo se non sono state preventivamente autorizzate dalla stazione appaltante e, in ogni caso, se non sono state oggetto di riserva formalmente apposta nei modi previsti per legge e per contratto. Pertanto, il Tribunale ha correttamente applicato i principi di decadenza derivanti dalla disciplina delle riserve negli appalti pubblici, non ravvisando alcun erroneo riferimento a tale istituto. Il motivo di appello è pertanto infondato.
3. Erronea e/o Omessa ammissione dei mezzi istruttori così come articolati nella memoria ex articolo 183 VI comma n. 2 cpc telematica depositata. Prova in re ipsa. Violazione dell'articolo 210 cpc e omessa concessione della CTU tecnico-contabile.
Con il terzo motivo, l'appellante ha lamentato l'erronea e/o omessa ammissione dei mezzi istruttori richiesti, in particolare la prova per testi e l'espletamento di una
Consulenza Tecnica d'Ufficio tecnico-contabile, nonché la violazione dell'art. 210
c.p.c. . La Corte ritiene che il Giudice di primo grado abbia legittimamente esercitato il proprio potere discrezionale in materia istruttoria, ai sensi dell'art. 187
c.p.c., rigettando le richieste probatorie di parte appellante.
Sull'omessa ammissione di CTU: La richiesta di CTU non può avere carattere meramente esplorativo, bensì deve tendere all'accertamento di fatti specifici che la parte interessata non sia stata in grado di provare con mezzi ordinari o che richiedano particolari conoscenze tecniche. Nel caso di specie, ha richiesto una CTU per accertare l'esistenza e Parte_1
l'ammontare dei maggiori oneri e delle opere di elevata specializzazione.
Tuttavia, come già evidenziato, l'appellante non ha fornito un'allegazione sufficientemente specifica e supportata da un principio di prova in ordine all'effettiva esecuzione di tali opere aggiuntive e al loro valore, né ha dimostrato l'autorizzazione o la necessaria validazione da parte della stazione appaltante per le varianti. Una CTU, in tale contesto, si sarebbe tradotta in una indagine esplorativa, volta a sopperire alla totale carenza di prova in ordine ai fatti costitutivi della pretesa creditoria, e non a verificare aspetti tecnici di fatti già provati o allegati con adeguata precisione.
Sull'omessa ammissione di prova per testi e violazione art. 210 c.p.c.:
Analoga considerazione vale per la prova per testi. I capitoli di prova articolati da miravano a dimostrare circostanze che, per la loro Parte_1 natura (es. oneri finanziari, costi aggiuntivi di opere) o per la necessità di documentazione formale (es. varianti in appalti pubblici), non potevano essere validamente provate per testimoni, o per le quali la prova documentale era imprescindibile e preminente. Parimenti, l'art. 210 c.p.c. consente l'ordine di esibizione di documenti specifici e determinati, che si trovino nella disponibilità di controparte, solo se la parte richiedente non possa procurarseli altrimenti e se tali documenti siano necessari per la decisione della causa. Anche in questo caso, la richiesta di esibizione non è apparsa sufficientemente specifica né indispensabile a fronte delle carenze probatorie già rilevate. In conclusione, il Tribunale ha correttamente valutato che le richieste istruttorie non avrebbero potuto colmare il difetto di prova dei fatti costitutivi del credito azionato, in quanto le pretese economiche erano prive di adeguato fondamento documentale e non risultavano conformi alla disciplina degli appalti pubblici in tema di riserve e varianti. Il motivo di appello è, pertanto, integralmente infondato.
Per tutte le motivazioni esposte, i motivi di appello non meritano accoglimento, in quanto le doglianze sollevate dall'appellante non scalfiscono la correttezza e la fondatezza della sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenendo conto del valore della controversia ( € 300.728,00) precisandosi che anche il contributo unificato è stato inesattamente dichiarato e versato come causa di valore indeterminabile .
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Viterbo, Parte_1
Sezione Civile, n. 299/2021, R.G. n. 2425/2017, pubblicata il 04.03.2021, così provvede:
1. RIGETTA l'appello principale proposto da e, per Parte_1
l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
2. CONDANNA al pagamento delle spese del presente Parte_1 grado di giudizio in favore del liquidate in € 11.700,00 Controparte_1 oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e che il contributo unificato è stato dichiarato e versato in misura insufficiente..
Così deciso in Roma 14 luglio 2025