TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 07/07/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4662/2024 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Cristina Bandiera ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4662/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
Con l'avv. INSINNA SALVATORE
- appellante - contro
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
Con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA
- appellata -
In punto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981 (violazione codice strada)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
− Con ricorso depositato il 14.10.2024, proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
285/2024 del Giudice di Pace di , depositata il 28.3.2024 e mai notificata, emessa a definizione CP_1 del giudizio R.G. 7976/2023 del G.d.P.
Allegava:
- che in relazione ai fatti accertati a Castelcucco il 22.7.2017 – a seguito dei quali gli veniva contestato il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), comma 2 bis C.d.s. – il Tribunale di Treviso con sentenza n. 1091/2022 del 14.12.2022 dichiarava non doversi procedere per estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova;
- che con provvedimento Fasc. W.A. 5315/2017 – 07/11/2023 Prot. Uscita n. 0086118 del
9/11/2023 notificato il 18/11/2023 il Prefetto di , a seguito della sentenza di cui sopra, CP_1
1 disponeva la revoca della patente di guida ai sensi dell'art. 224 co. 3 C.d.S.;
- di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento avanti al G.d.P. di Treviso che rigettava il gravame con la sentenza oggi impugnata.
Fondava l'appello sui seguenti MOTIVI:
1. Violazione degli artt. 224, comma 3, e 219 C.d.s. per aver il Giudice ritenuto applicabile la sanzione accessoria della revoca della patente di guida anche in ipotesi di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, avendo peraltro la Cassazione di recente ritenuto con la sentenza n.
3019/2024 – con estensione del principio di diritto di cui a C. Cost. 75/2020, che la sanzione accessoria della revoca della patente non vada applicata dalla in caso di esito positivo della CP_1 messa alla prova;
2. Violazione dell'art. 91 c.p.c. per compensazione delle spese di lite con richiesta di riforma anche di tale capo in caso di accoglimento, anche parziale, del primo motivo.
Chiedeva, inoltre, la sospensiva dell'esecutività della sentenza di primo grado e del provvedimento di revoca della patente con ordine di restituzione della stessa.
− Si costituiva il 3.12.2024 la chiedendo il rigetto del gravame e allegando: Controparte_1
- che in data 14.11.2017 veniva adottato nei confronti del ricorrente decreto di sospensione cautelare della patente di guida per anni uno a decorrere dal 21.11.2017 perché lo stesso circolava alla guida di un veicolo in evidente stato di ebbrezza alcolica provocando un incidente stradale;
- che il Tribunale di Treviso, con sentenza penale n. 1091/2022 del 14/12/2022, pervenuta in data
21/03/2023, in relazione al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. C e comma 2 bis del CdS, dichiarava il reato estinto per esito positivo della messa alla prova disponendo la trasmissione degli atti al Prefetto per quanto di competenza in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa;
- che la prima di adottare il decreto di revoca della patente di guida per la violazione CP_1 dell'art. 186 comma 2 lett. C e comma 2 bis del CdS, effettuava un'attenta disamina dei fatti e riteneva la condotta posta in essere dal Sig. molto grave, laddove il medesimo in stato di Pt_1 evidente ebbrezza (3,15 g/l), proprio in relazione delle precarie condizioni psicofisiche fortemente alterate in cui versava, perdeva il controllo dell'autovettura fuoriuscendo dalla carreggiata;
- riferirsi la sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2020 a ipotesi in cui non vi era stato incidente stradale;
- che, in particolare, l'art. 186, comma 9 bis, c.p.c. preclude l'applicazione dell'istituto dei lavori di pubblica utilità in caso di sinistro, con conseguente preclusione degli effetti premiali anche nell'istituto della messa alla prova ove ricorra il sinistro;
- che quanto sopra era ulteriormente confermato dalla C. Cost. con la sentenza n. 163/2022 che escludeva financo la diminuzione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione in caso 2 di incidente stradale;
- riferirsi egualmente la sentenza n. 3019/2024 della Cassazione, citata dall'appellante, a ipotesi non aggravata dall'incidente stradale.
− Con ordinanza del 20.1.2025 il Giudice, rigettata l'istanza di sospensiva e ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c. all'esito riservandosi per la decisione.
***
− L'appello è infondato.
− L'odierno appellante veniva imputato “della contravvenzione p. e p. dall'art. 186, co. 2 lett. c) e co 2-bis, D.Lgs. n.
285/1992 e succ. mod., perché conduceva l'autovettura Ford Fiesta targata DW384EJ, di sua proprietà, in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, accertato mediante le analisi dei campioni di liquidi biologici (tasso alcolemico pari a 3,15 g/l) effettuate dal personale sanitario proposto. Fatto aggravato per aver provocato un incidente stradale. In Castelcucco, il 22.07.2017” (doc. 1 appellante).
− Veniva emesso a suo carico decreto penale di condanna che veniva opposto dall'appellato con richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, con relazione finale dell'Uepe del 23.11.2022.
− L'intestato Tribunale, Ufficio Gip/Gup, con sentenza n. 1091/2022, accertato l'esito positivo della pronunciava sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato ex art. 168 ter c.p., non Pt_2 sussistendo i presupposti per un proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p., e trasmetteva gli atti al Prefetto per l'irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge.
− Con provvedimento Fasc. W.A. 5315/2017 – 07/11/2023 Prot. Uscita n. 0086118 del 9/11/2023 notificato il 18/11/2023 il Prefetto di , a seguito della sentenza di cui sopra, disponeva la revoca CP_1 della patente di guida ai sensi dell'art. 224 comma 3 C.d.S. (doc. 2 appellante).
− Provvedimento avverso il quale veniva proposta dall'appellato opposizione al Giudice di Pace, definita con sentenza di rigetto, oggetto dell'odierno appello.
***
− In base all'art. 168 ter c.p., l'esito positivo della prova estingue il reato, ma non pregiudica le sanzioni amministrative accessorie, eventualmente previste dalla legge.
− L'art. 224 C.d.S., in particolare, prevede che
- comma 2: “Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca comunicandolo all'interessato e all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”;
- comma 3. “La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della
3 sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria”.
L'art. 224 ter C.d.S. prevedeva al comma 6 una identica previsione per la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo.
− Con la sentenza n. 75/2020 la Corte costituzionale si pronunciava con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 224 ter, comma 6, D.Lgs. 285/1992 per contrasto con l'art. 3 Cost.
«nella parte in cui non prevede che, in caso di estinzione del reato (di guida in stato di ebbrezza) a seguito di esito positivo della messa alla prova, il prefetto, anziché verificare la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca, e procedere ai sensi dell'art. 231 [recte: 213 cod. strada], disponga la restituzione del veicolo sequestrato all'avente diritto, ovvero nella parte in cui non prevede che, nel medesimo caso di estinzione del reato (di guida in stato di ebbrezza) a seguito di esito positivo della messa alla prova, il giudice civile, adito in sede di opposizione avverso il provvedimento del Prefetto che applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca, disponga la restituzione del veicolo sequestrato all'avente diritto».
Nel caso sottoposto all'esame della Corte, il ricorrente era stato fermato mentre conduceva il proprio veicolo in stato di ebbrezza ed era stato tratto a giudizio penale innanzi al Tribunale di Bergamo, il quale, disposta la messa alla prova e successivamente constatatone l'esito positivo, aveva emesso sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato.
− La Corte nell'occasione ha premesso che a norma dell'art. 168-bis, secondo comma, cod. pen., la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato;
comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata, per effetto del terzo comma dell'art. 168-bis cod. pen., alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, consistente in una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. L'art. 168-ter cod. pen., esso pure aggiunto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 67 del 2014, stabilisce che l'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede (secondo comma, primo periodo) e che, tuttavia,
l'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge (secondo comma, secondo periodo).
4 − Come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale, il comma 9-bis dell'art. 186 del medesimo codice prevede che la pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste.
Ma ciò è possibile solo a condizione che il reato non abbia provocato un incidente stradale.
− Ai sensi del medesimo comma 9-bis dell'art. 186 cod. strada, in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente di guida e revoca la confisca del veicolo sequestrato
(“In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato”).
− Siccome per costante giurisprudenza costituzionale, la discrezionalità del legislatore nella determinazione del trattamento sanzionatorio dei fatti di reato incontra il limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute (ex plurimis, sentenze n. 155 del 2019 e n. 222 del 2018; ordinanza n. 207 del 2019), e tale limite vale anche nella definizione degli istituti processual penalistici (ex plurimis, sentenze n. 155 del
2019 e n. 236 del 2018), la Corte in tale occasione – considerando che la messa alla prova esige condotte ulteriori rispetto al lavoro di pubblica utilità, che ne è componente imprescindibile – riteneva manifestamente irragionevole che, pur al cospetto di una prestazione analoga, qual è il lavoro di pubblica utilità, e pur a fronte della medesima conseguenza dell'estinzione del reato, la confisca del veicolo venisse meno per revoca del giudice solo nel caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo ex art. 186, comma 9 bis C.d.S., e potesse essere invece disposta per ordine del prefetto nel caso di esito positivo della messa alla prova.
La Corte nel pronunciarsi limitava espressamente l'ambito del proprio intervento alla “disciplina degli istituti incentivanti nel trattamento sanzionatorio dei reati stradali non aggravati”.
− Sulla base della stessa ratio, C. Cost. ha successivamente dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 224, comma 3, C.D.S., nella parte in cui non prevede che, nel caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool di cui all'art. 186, comma 2, lettere b) e c), del medesimo decreto legislativo, per esito positivo della messa alla prova, il prefetto, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ne riduca la durata della metà: anche qui per equiparare gli effetti previsti per il lavoro di pubblica utilità a quelli previsti per la messa alla prova.
− Il richiamo a tali sentenze della Corte costituzionale non risulta quindi pertinente rispetto al caso in esame ove il reato contestato è aggravato dall'aver provocato un sinistro stradale.
Basti sul punto rilevare, oltre a quanto già sopra esposto, come l'art. 186, comma 9 bis C.d.S. invocato dalla Consulta quale raffronto per le declaratorie di incostituzionalità, escluda espressamente dal proprio
5 ambito di applicazione proprio i casi di cui al comma 2 bis della stessa norma e, quindi, le ipotesi in cui – come quella oggetto del presente giudizio - sia causato dal conducente in stato di ebbrezza un incidente stradale.
− Da ultimo va precisato che la sentenza n. 3019/2024 della Corte di Cassazione, del pari invocata dall'appellante, nell'estendere i principi di cui alle sentenze della Consulta sopra richiamate – che costituiscono quindi il dato imprescindibile da cui partire – ha a propria volta invocato il precedente di
Cass. 33082/2021.
− In entrambe le pronunce di legittimità, però, non risulta essere stata considerata l'ipotesi aggravata di cui all'art. 186 comma 2 bis C.d.S.: la motivazione delle sentenze, infatti, quanto a questo aspetto, si limita a un richiamo alle sentenze della Corte Costituzionale sopra analizzate, in base a cui, come visto, la declaratoria è limitata al caso di soggetto che non abbia provocato un sinistro stradale.
− L'appello non risulta quindi fondato e va rigettato.
***
− Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate ex D.M. 55/2014 e ss. mod
(valori minimi per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, considerati l'oggetto della controversia e l'attività effettivamente posta in essere).
− Sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico Spese di giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n.
4662/2024 R.G., ogni altra diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 285/2024 del Giudice di Pace di , CP_1 depositata il 28.3.2024 a definizione del giudizio R.G. 7976/2023 del G.d.P.;
- condanna l'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
- a norma dell'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Treviso, 30.6.2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
6