Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dott.ssa Anna Carla Catalano Presidente dott.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere dott. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 30.1.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 761/2023 sezione lavoro, vertente
TRA
– c.f. rappresentata e difesa giusta procura Parte_1 C.F._1 dall'avv. Agnese Gualtieri, indirizzo pec: presso il cui Email_1 studio in Ercolano (Na) al Corso Resina n. 257 è elettivamente domiciliata
-appellante-
E
– c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Tommaso Fareri e Loredana Grosso, presso lo studio di quest'ultima elettivamente domiciliata in Napoli alla via Torino n. 125
-appellata-
FATTO E DIRITTO
Con sentenza definitiva del 6.10.2022, il Tribunale del lavoro di Torre Annunziata rigettava la domanda proposta, con ricorso del 6.11.2020, da nei confronti della Parte_1 [...]
per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire Controparte_1
l'indennizzo previsto e regolato dal ccnl di categoria per il ritiro del libretto di navigazione – nella misura di € 31.000,00, come da verbale di accordo 20.12.2002 e successive modifiche, avendo la ricorrente 28 anni al momento del ritiro - a seguito di dichiarazione di inabilità al lavoro dal
1.10.2018. Deduceva la ricorrente di aver lavorato dal 18.6.2014 sulle motonavi della Compagnia
Italiana di Navigazione spa e che, imbarcata sulla Motonave Rubattino il 13.7.2018, sbarcava il
13.9.2018 successivo e, ammalatasi, gli veniva diagnosticata una “lombosciatalgia destra” a seguito di visita medica presso il Ministero della Salute-Servizio Assistenza Sanitaria ai Naviganti
(SASN).
Avverso tale pronuncia, con ricorso del 5.4.2023, ha proposto appello la , censurando: la Pt_1 illogicità e contraddittorietà della sentenza, evidenziando un contrasto nella motivazione e la violazione dell'art. 7 L. 831/38. Chiedeva che, in riforma della sentenza impugnata, fosse accolta la domanda formulata in prime cure.
Si è costituita l' contestando la sussistenza della eccepita Controparte_1 contraddizione nell'impugnata sentenza, trattandosi la stessa piuttosto di un refuso. Ha eccepito la mancanza del nesso di causalità tra la malattia e le mansioni effettivamente svolte a bordo dalla
: il primo giudice avrebbe pertanto applicato correttamente l'accordo collettivo del Pt_1
20.12.2002 e le condizioni di polizza.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, nonchè il fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza odierna, previo deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni (ex art. 221 comma
L'appello è meritevole di accoglimento.
La ricorrente - marittima della Compagnia Italiana di Navigazione spa, imbarcata sulla motonave
Rubattino, con mansioni di allievo commissario di bordo, in turno particolare, e giudicata “non idonea permanentemente ai servizi della navigazione” a seguito di un accertamento medico della
Commissione medica permanente di primo grado della Capitaneria di Porto di Castellammare di
Stabia - aveva richiesto, in via amministrativa, al (Fondo di Assistenza Nazionale CP_2
Integrativa Marittimi) la corresponsione, a cura dell' dell'indennità per il ritiro Controparte_1 del libretto di navigazione, e detta istanza era stata rigettata sulla scorta dell'asserita preesistenza della patologia vertebrale da cui era affetta la rispetto al periodo dell'imbarco e l'assenza Pt_1 del nesso di causalità della stessa con le mansioni svolte.
Va detto, preliminarmente che, con accordo collettivo del 20.12.2002, avente ad oggetto le tutele assicurative del personale marittimo, le organizzazioni sindacali di categoria hanno previsto a carico del predetto l'obbligo di stipulare Parte_2 polizze assicurative per titoli (tra cui i “sinistri avvenuti a seguito di malattie o infortuni a condizione che tali malattie od infortuni abbiano comportato il ritiro definitivo del libretto di navigazione con conseguente dichiarazione di permanente inidoneità alla navigazione”) e importi ivi specificati e
“nei limiti delle condizioni generali e/o particolari d'uso e/o di mercato”. L'art. 3 lett. a) del suddetto accordo prevede che “gli indennizzi di cui sopra per i marittimi in R.O. (regolamento organico), in CRL (continuità rapporto di lavoro) ed in TP (turno particolare), intendendosi come marittimi in turno particolare quei marittimi iscritti permanentemente nelle liste del TP dell'Armatore di appartenenza, potranno essere richiesti al anche per malattie od CP_2 infortuni comportanti il ritiro definitivo del Libretto di Navigazione insorte od avvenuti durante i periodi di riposo a terra”.
Il e la hanno stipulato una polizza per conto di chi spetta ex art CP_2 Controparte_1
1891 c.c. ai fini dell'ottenimento dei benefici assistenziali da parte dei lavoratori marittimi.
Le censure di parte appellante colgono nel segno.
In fatto, va dato conto che sono incontestate e documentate le seguenti sequenze:
, dipendente della Compagnia Italiana di Navigazione spa, è stata imbarcata Parte_1 sulla nave Rubattino, come Allievo Commissario di Bordo in Turno Particolare, il 13.7.2018; il 13.9.2018 è sbarcata e, dopo essersi ammalata, veniva sottoposta a visita medica dal Ministero della Salute-SASN, che formulava la diagnosi di “lombosciatalgia destra…” in data 1.10.2018; nella seduta del 5.6.2019 la Commissione Medica Permanente di I grado ha giudicato la Pt_1 temporaneamente non idonea fino al 25.6.2019 ed il 26.6.2019 “non idonea permanentemente ai servizi della navigazione ai sensi del RDL 1773/1933 allegato 2 punto 9” in quanto affetta da
“lombo sciatalgia persistente a dx…”; con decreto n. 116 del 1.8.2019 è stata cancellata dalle matricole della gente di mare per perdita permanente della idoneità fisica alla navigazione, con ritiro del libretto della navigazione.
Così stando le cose, non vi è motivo di escludere che l'evento da malattia si sia manifestato entro il limite del 28° giorno incluso dalla data dello sbarco.
Inoltre, l'art. 12 della suddetta polizza avente ad oggetto il ritiro Controparte_3 definitivo del Libretto di Navigazione, prevede che per i marittimi in turno particolare, come nella fattispecie in esame, “la copertura è estesa alle malattie ed agli infortuni extra-professionali” (cfr. allegato parte appellata, p.4).
Ed invero, in diritto, in ossequio alla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass n. 7151 del
21.3.2013), è bene precisare che il rischio assicurato è la malattia, ove il giudizio della Commissione medica e il ritiro del libretto di navigazione costituiscono solo le condizioni della sua rilevanza ai fini della inidoneità alla navigazione e del conseguimento del diritto all'indennizzo.
Poiché la causa del contratto di assicurazione privata consiste nel trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicurante (art 1882 c.c.), non vi è dubbio che il rischio stesso debba preesistere alla stipula del contratto, pena la nullità dello stesso per assenza del rischio da trasferire. Quello che deve essere successivo alla stipula, pena la nullità del contratto per essersi la eventualità di un fatto sfavorevole (nel che consiste il rischio) già verificata, è l'evento (id est la condizione – ritiro del libretto – che fa assumere rilevanza all'evento).
Vi è peraltro da precisare che, poiché non è qualsiasi malattia causa del ritiro del libretto, ma quella di gravità tale da impedire la navigazione, non potrebbe, di per sé, la preesistenza di una malattia portare alla negazione della copertura assicurativa conseguendo tale negazione solo alla preesistenza di una malattia che abbia raggiunto (già prima dell'imbarco) una gravità tale da escludere ogni capacità residua di lavoro del marittimo.
“In tema di assicurazione contro il rischio del ritiro del libretto di navigazione per inidoneità alla navigazione, poiché causa del ritiro del libretto della navigazione non è qualsiasi malattia, ma solo quella di gravità tale da impedire la navigazione, la preesistenza di uno stato patologico, rispetto alla stipula del contratto di assicurazione, non può, di per sé, portare alla negazione della copertura assicurativa, conseguendo tale negazione solo alla preesistenza di una malattia che abbia raggiunto (già prima dell'imbarco) una gravità tale da escludere ogni capacità residua di lavoro del marittimo” (Cass n 7151 del 21.3.2013; Cass 2 marzo 2007, n 4937, 12 aprile 2010 n 8652).
E', perciò, in applicazione di tali principi che vanno letti i fatti in esame e il loro succedersi, evidentemente significativi del raggiungimento della gravità della malattia, tale da determinare il ritiro del libretto, solo in epoca successiva allo sbarco, giammai potendo preesistere la malattia in quella specifica entità prima dell'ultimo imbarco per la semplice, quanto scontata ragione, che altrimenti non sarebbe stato consentito l'imbarco della . Pt_1
Alla stregua delle suesposte considerazioni, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato il diritto di a percepire l'indennizzo per ritiro Parte_1 del libretto di navigazione a seguito di definitiva dichiarazione di inidoneità alla navigazione, con condanna della al pagamento in favore dell'appellante della somma di € Controparte_1
31.000,00 a detto titolo, oltre accessori di legge.
Alla soccombenza della segue la condanna al pagamento in favore di parte Controparte_1 appellante delle spese di entrambi i gradi del giudizio, con attribuzione all'avv. Agnese Gualtieri, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
La Corte così provvede: in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di Parte_1
a percepire l'indennizzo per ritiro del libretto di navigazione a seguito di definitiva
[...] dichiarazione di inidoneità alla navigazione e, per l'effetto, condanna la
[...]
al pagamento in favore della appellante della somma € 31.000,00 a Controparte_1 detto titolo, oltre accessori di legge;
condanna la al pagamento in favore della Controparte_1 appellante delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in € 2.900,00 quelle di primo grado e in € 3.470,00 quelle di secondo grado, oltre rimborso forfettario delle spese, iva e cap come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Agnese Gualtieri, procuratore anticipatario.
Napoli, 30.1.2025
Il cons. estensore Magistrato Ausiliario
Il Presidente