Articolo 32 della Legge 5 febbraio 1970, n. 21
Articolo 31Articolo 33
Versione
17 febbraio 1970
Art. 32.
Per la corresponsione dei contributi previsti dall' articolo 37-bis del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 , e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1970 e 1971.
Le somme occorrenti sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Entrata in vigore il 17 febbraio 1970