Accoglimento
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 02/07/2025, n. 5721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5721 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05721/2025REG.PROV.COLL.
N. 04517/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4517 del 2023, proposto da LC s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Gagliardi La Gala, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Conversano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Martino, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la GL (Sezione terza) n. 424 del 6 marzo 2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Conversano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La LC s.r.l. ha agito dinanzi al T.a.r. per la GL per l’accertamento del diritto al risarcimento dei danni subiti per l’annullamento della convenzione del 23 febbraio 2006 da essa stipulata con il Comune di Conversano con cui le era stato concesso il diritto di superficie su di un lotto del Piano di zona per insediamenti produttivi per la realizzazione di un opificio industriale, rivelatosi, però, nonostante l’assunzione da parte dell’Amministrazione comunale della garanzia di “totale libertà da vincoli, trascrizioni pregiudizievoli, ipoteche e oneri sia reali che personali e fiscali, nonché da ogni molestia ed azione di terzi”, in realtà inutilizzabile a causa dell’esistenza su di esso di una servitù di elettrodotto.
2. Avendo già ottenuto la rifusione delle spese sostenute e della somma versata per il rilascio della concessione, la LC si è rivolta nuovamente al T.a.r. per essere risarcita delle somme successivamente pagate a titolo di penale in favore della D’AT TR s.r.l., ditta appaltatrice dei lavori del progettato opificio, mai effettivamente realizzato.
3. Con la sentenza n. 424 del 6 marzo 2023 il T.a.r. per la GL ha respinto il ricorso, ritenendo che la transazione raggiunta dalla ricorrente con la D’AT TR s.r.l. circa gli importi da corrispondere a titolo di penale avesse interrotto il nesso di causalità tra il danno subito e l’inadempimento del Comune.
4. La originaria ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare tale pronuncia, affidando il proprio appello a quattro motivi così rubricati:
I – violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 1965 c.c., violazione dei principi generali in materia di risarcimento del danno ingiusto,
II – violazione e falsa applicazione degli artt. 20143 e 1965, violazione dei principi generali in materia di risarcimento del danno ingiusto e dell’azione di regresso;
III – violazione e falsa applicazione dell’art. 1965 comma 2 c.c.;
IV - violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Conversano, eccependo l’inammissibilità della domanda risarcitoria e l’infondatezza, in ogni caso, dell’appello.
6. Con memoria del 31 gennaio 2025 la LC s.r.l. ha ulteriormente sviluppato le sue argomentazioni, insistendo nelle conclusioni già formulate.
7. Con note del 21 febbraio 2025 e 24 febbraio 2025 le parti hanno chiesto che la causa fosse decisa sulla base degli atti depositati, senza previa discussione.
8. All’udienza pubblica del 6 marzo 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
9. Con il primo motivo l’appellante ha lamentato l’errata applicazione da parte del T.a.r. del principio di causalità che aveva condotto il giudice di primo grado ad escludere il suo diritto al risarcimento dei danni subiti e a respingere la sua domanda. In particolare, si è rilevato che la sua scelta di “chiudere in via bonaria l’incipiente contenzioso con la ditta D’AT stipulando un contratto di transazione (aveva inciso)…solo sulla misura della penale, riducendone l’importo rispetto alla previsione del contratto di appalto”, lasciando tuttavia intatta la “causa del pagamento effettuato…alla ditta D’AT, (costituita) … sempre (dall’) inadempimento al contratto di appalto indotto dal comportamento del Comune di Conversano, già ritenuto illecito dal precedente giudicato amministrativo”.
10. Con il secondo motivo l’appellante ha, inoltre, dedotto la insufficiente valutazione nella pronuncia del T.a.r della omessa allegazione da parte del Comune di qualsiasi circostanza ostativa al riconoscimento del diritto dell’appaltatore D’AT TR alla penale, che potesse esplicare efficacia liberatoria totale o parziale dalla sua responsabilità, evidenziando la genericità del riferimento contenuto nella sentenza appellata al fatto che la sua resistenza in giudizio all’azione della ditta appaltatrice avrebbe potuto avere “qualche possibilità di successo”, non idoneo a giustificare l’interruzione del nesso causale.
11. Con gli ultimi due motivi l’odierna appellante ha, infine, sostenuto l’errata applicazione da parte del T.a.r. sia dell’art. 1965 c.c. avendo il contratto di transazione “ riguardato esclusivamente l’inadempimento al contratto di appalto per la realizzazione dell’opificio” sul suolo concesso alla ricorrente dal Comune di Conversano, sia dell’art. 2697 comma 1 c.c., sottolineando di aver fornito fin dalla proposizione del primo ricorso dinanzi al T.a.r., attraverso la produzione del contratto di appalto, la prova integrale del danno.
12. Le suddette censure sono fondate e devono essere accolte per le ragioni di seguito illustrate.
13. Deve essere, in primo luogo, respinta l’eccezione di inammissibilità della domanda di risarcimento, dovendo essere riconosciuto all’originaria ricorrente il diritto di agire in giudizio per essere ristorata di tutti i danni cagionatile dall’inadempimento da parte del Comune delle obbligazioni previste dalla convenzione, peraltro già riconosciuto dal T.a.r. con la sentenza n. 238/2014.
14. Tali danni devono essere individuati non solo nelle spese sostenute e nelle somme corrisposte per ottenere il rilascio della concessione del diritto di superficie - in seguito rivelatosi, come detto, inutilizzabile a causa della condotta colpevole del Comune che aveva dapprima garantito che il fondo fosse idoneo all’uso progettato e libero da pesi, rilasciando il relativo permesso di costruire e poi non aveva posto in essere alcun atto in grado di assicurare ad LC l’effettività del diritto ottenuto e la possibilità di costruire il suo opificio - ma anche in tutti i pregiudizi subiti dalla ricorrente quali dirette conseguenze dell’annullamento della convenzione, tra cui, appunto, la debenza della penale alla ditta appaltatrice dei lavori, per l’impossibilità di esecuzione del contratto di realizzazione dello stabilimento industriale.
15. Sotto tale profilo la penale pagata dalla società appellante alla ditta appaltatrice - che avrebbe dovuto costruire sul lotto assegnato il progettato opificio - trova, a differenza di quanto reputato dal T.a.r. nella sentenza appellata, causa diretta ed immediata nell’accertato inadempimento del Comune, in assenza del quale la LC non sarebbe stata a sua volta inadempiente, non risultando esposta neppure al pagamento della penale.
16. Come correttamente sottolineato dalla difesa della società appellante, la transazione raggiunta con la ditta appaltatrice appare suscettibile di incidere, inoltre, solo sulla misura dell’importo dovuto (riducendolo da € 80.000,00 ad € 65.000) e non sull’ an della responsabilità dell’appaltante che, anzi, risulta aver limitato ad una somma inferiore il danno da risarcire raggiungendo un accordo transattivo con la sua creditrice, avvantaggiando in questo modo anche il Comune, che dovrà rifondere un importo meno elevato.
17. Né il Comune ha rappresentato, al momento della convocazione per il tentativo di media-conciliazione, né tantomeno successivamente, l’esistenza di una qualsiasi causa liberatoria, parziale o totale, dalla suddetta obbligazione risarcitoria, che, ove tempestivamente addotta dalla debitrice, avrebbe permesso a quest’ultima di esimersi dal pagamento della penale o di ridurlo ulteriormente. Da qui l’insufficiente motivazione della sentenza del T.a.r. che contiene un riferimento astratto e generico a tale fondamentale questione, prospettata dalla ricorrente, ma non esaurientemente esaminata nella pronuncia conclusiva del giudizio di primo grado.
18. In considerazione delle argomentazioni che precedono, l’appello deve, quindi, come detto, essere accolto, con accoglimento in riforma della sentenza appellata, del ricorso di primo grado, accertamento del diritto della ricorrente al risarcimento del danno anche con riguardo alla rifusione degli importi corrisposti alla D’AT TR a titolo di penale, in seguito al raggiungimento dell’accordo transattivo con quest’ultima, pari ad € 65.000,00, da rivalutarsi dal 31 maggio 2016 all’attualità.
19. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e condanna il Comune di Conversano al risarcimento del danno subito dalla LC pari all’importo di € 65.000,00 da rivalutarsi dal 31 maggio 2016 all’attualità.
Condanna il Comune di Conversano alla rifusione in favore della LC alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 6.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO