Art. 7.
Il secondo comma dell'articolo 136 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
" Il biglietto e' consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o e' notificato dall'ufficiale giudiziario ".
Il secondo comma dell'articolo 136 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
" Il biglietto e' consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o e' notificato dall'ufficiale giudiziario ".