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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/10/2025, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 836/2025 R.G.
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Marcello Pt_1
AR, MB RR, AR IL e MA NI
ricorrente
E
con Avv. Francesco Di Sanzo Controparte_1 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. del 24.02.2025 ritualmente notificato l' premesso che, all'esito delle operazioni peritali Pt_1 disposte nel procedimento ex art 445 bis c.p.c. introdotto da , Controparte_1 il CTU incaricato aveva accertato la sussistenza in capo all'istante dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità sin dall'epoca della domanda amministrativa, lamentava la erroneità del giudizio espresso dall'ausiliare deducendo che questi non aveva riportato nella relazione l'anamnesi lavorativa del periziando valutando la scolarità e le attività lavorative svolte.
Dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, agiva in questa sede chiedendo “[..] accertare e dichiarare
1 che la resistente non è invalida e non ha diritto alla corresponsione dell'assegno di invalidità poiché non sussistono i requisiti sanitari e non sanitari per beneficiare della prestazione previdenziale [..]”.
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso con la Controparte_1 declaratoria del diritto riconosciuto nella fase ATP e la condanna dell' al CP_2 pagamento dei ratei di prestazione con decorrenza dalla domanda amministrativa o dalla diversa da accertarsi.
Su richiesta della parte ricorrente veniva disposta ed espletata consulenza tecnica medico-legale e, sulle conclusioni indicate, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 15.10.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso deve essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Giova premettere, quanto al merito, che l'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n.
222 prevede che per ottenere l'assegno ordinario di invalidità la capacità lavorativa dell'assicurato debba essere ridotta in modo permanente a causa di infermità a meno di un terzo.
Orbene, nella fattispecie in esame il requisito di carattere sanitario richiesto per l'assegno ordinario di invalidità risulta soddisfatto.
Infatti, la consulenza tecnica ha accertato che le patologie da cui la parte resistente è affetta (vedi relazione del consulente tecnico, Dott. Persona_1 depositata il 2.10.2025) determinano una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali;
il CTU è, in particolare, pervenuto a tali conclusioni valorizzando la scolarità elementare del periziando e l'attività di bracciante agricolo da questi svolta, precisando che tale quadro clinico può farsi risalire al 29.11.2023, epoca della domanda amministrativa, in tal modo confermando – anche in punto di decorrenza - la valutazione medica dell'ausiliario incaricato nella fase ATP (cfr. elaborato Dott. . Persona_2
Alcuna pronuncia deve essere resa in ordine alla chiesta condanna al pagamento dei ratei di prestazione esulando questa dall'oggetto del presente giudizio, che è limitato al solo accertamento del requisito sanitario.
Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
2
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
dichiara la sussistenza per , a far data dal Controparte_1
29.11.2023, dei requisiti sanitari per l'assegno ordinario di invalidità; condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 3.083,00 Pt_1 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta;
pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica alla cui Pt_1 liquidazione provvede con separato decreto.
Così deciso in Cosenza, 16 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
3
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 836/2025 R.G.
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Marcello Pt_1
AR, MB RR, AR IL e MA NI
ricorrente
E
con Avv. Francesco Di Sanzo Controparte_1 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. del 24.02.2025 ritualmente notificato l' premesso che, all'esito delle operazioni peritali Pt_1 disposte nel procedimento ex art 445 bis c.p.c. introdotto da , Controparte_1 il CTU incaricato aveva accertato la sussistenza in capo all'istante dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità sin dall'epoca della domanda amministrativa, lamentava la erroneità del giudizio espresso dall'ausiliare deducendo che questi non aveva riportato nella relazione l'anamnesi lavorativa del periziando valutando la scolarità e le attività lavorative svolte.
Dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, agiva in questa sede chiedendo “[..] accertare e dichiarare
1 che la resistente non è invalida e non ha diritto alla corresponsione dell'assegno di invalidità poiché non sussistono i requisiti sanitari e non sanitari per beneficiare della prestazione previdenziale [..]”.
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso con la Controparte_1 declaratoria del diritto riconosciuto nella fase ATP e la condanna dell' al CP_2 pagamento dei ratei di prestazione con decorrenza dalla domanda amministrativa o dalla diversa da accertarsi.
Su richiesta della parte ricorrente veniva disposta ed espletata consulenza tecnica medico-legale e, sulle conclusioni indicate, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 15.10.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso deve essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Giova premettere, quanto al merito, che l'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n.
222 prevede che per ottenere l'assegno ordinario di invalidità la capacità lavorativa dell'assicurato debba essere ridotta in modo permanente a causa di infermità a meno di un terzo.
Orbene, nella fattispecie in esame il requisito di carattere sanitario richiesto per l'assegno ordinario di invalidità risulta soddisfatto.
Infatti, la consulenza tecnica ha accertato che le patologie da cui la parte resistente è affetta (vedi relazione del consulente tecnico, Dott. Persona_1 depositata il 2.10.2025) determinano una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali;
il CTU è, in particolare, pervenuto a tali conclusioni valorizzando la scolarità elementare del periziando e l'attività di bracciante agricolo da questi svolta, precisando che tale quadro clinico può farsi risalire al 29.11.2023, epoca della domanda amministrativa, in tal modo confermando – anche in punto di decorrenza - la valutazione medica dell'ausiliario incaricato nella fase ATP (cfr. elaborato Dott. . Persona_2
Alcuna pronuncia deve essere resa in ordine alla chiesta condanna al pagamento dei ratei di prestazione esulando questa dall'oggetto del presente giudizio, che è limitato al solo accertamento del requisito sanitario.
Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
2
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
dichiara la sussistenza per , a far data dal Controparte_1
29.11.2023, dei requisiti sanitari per l'assegno ordinario di invalidità; condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 3.083,00 Pt_1 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta;
pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica alla cui Pt_1 liquidazione provvede con separato decreto.
Così deciso in Cosenza, 16 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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